Centro Studi Cafasso
Consulenza Amministrativa del Lavoro
80122 Napoli – Viale A. Gramsci,15
Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it
Napoli, lì 17 novembre 2008
Circolare informativa n° 64/2008
A tutte le Aziende Assistite Loro sedi
SCADENZE CONTRATTUALI NOVEMBRE 2008
ACCONCIATURA ED ESTETICA
VERBALE DI ACCORDO 7 LUGLIO 2008
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2005-31 luglio 2008, ai soli lavoratori in forza alla data del 7 luglio 2008 compete un importo forfettario una tantum nella misura di € 470, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'una tantum viene erogata in 2 rate, di cui la seconda rata di € 100 con la retribuzione di novembre 2008.
Agli apprendisti in forza al 7 luglio 2008 l’importo di cui sopra viene corrisposto, con le medesime decorrenze, nella misura del 70%.
Gli importi dell'una tantum - esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. e comprensivi dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
Eventuali importi già erogati a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali devono essere detratti dall’una tantum stessa.
La prima tranche di € 370 è stata corrisposta con la retribuzione del mese di agosto 2008.
ALIMENTARI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ACCORDO 17 APRILE 2008
Aumento minimi tabellari
Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:
Livello Aumento Minimo contrattuale Indennità
contingenza E.d.r. Totale
Quadro 72,52 1.773,57 546,43 10,33 2.330,33
1 72,52 1.673,57 544,42 10,33 2.228,32
2 63,06 1.455,27 537,57 10,33 2.003,17
3 52,02 1.200,63 529,58 10,33 1.740,54
4 45,72 1.055,10 525,02 10,33 1.590,45
5 40,99 945,95 521,59 10,33 1.477,87
6 37,83 873,17 519,31 10,33 1.402,81
7 34,68 800,42 517,03 10,33 1.327,78
8 31,53 727,66 514,74 10,33 1.252,73
CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO – AZIENDE ARTIGIANE VERBALE DI ACCORDO 19 FEBBRAIO 2008
Aumento minimi tabellari
Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:
Livello Aumento Minimo contrattuale
Indennità
contingenza E.d.r. Indennità di
funzione Totale
7 71,58 1.105,42 534,20 10,33 51,65 1.701,60
6 66,87 1.001,29 529,92 10,33 --- 1.541,54
5S 63,17 922,21 523,86 10,33 --- 1.456,40
5 60,17 856,98 519,78 10,33 --- 1.387,09
4 57,01 786,51 517,51 10,33 --- 1.314,35
3 53,84 715,19 515,63 10,33 --- 1.241,15
2 51,47 660,62 515,54 10,33 --- 1.186,49
1 48,08 584,91 513,18 10,33 --- 1.108,42
CONCERIE – AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 23 OTTOBRE 2008
Aumento minimi tabellari
Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi retributivi e di indennità di posizione organizzativa:
Livello Aumento Minimo
conglobato E.d.r. Indennità di funzione
Indennità di posizione organizzativa
Totale
A 55,00 1.933,37 10,33 25,82 --- 1.969,52
B/1 46,00 1.682,43 10,33 --- 125,70 1.818,46
B/2 46,00 1.682,43 10,33 --- --- 1.692,76
C/1 40,00 1.517,51 10,33 --- 64,16 1.592,00
C/2 40,00 1.517,51 10,33 --- --- 1.527,84
D/1 35,00 1.420,99 10,33 --- 76,52 1.507,84
D/2 35,00 1.420,99 10,33 --- --- 1.431,32
E/1 28,00 1.271,96 10,33 --- 87,04 1.369,33
E/2 28,00 1.271,96 10,33 --- 59,29 1.341,58
E/3 28,00 1.271,96 10,33 --- --- 1.282,29
F 27,00 1.211,77 10,33 --- --- 1.222,10
Settori accessori – componenti, aziende conto terzi
Gli aumenti riportati in tabella per i settori accessori-componenti, aziende conto terzi entrano in vigore con decorrenza 1º gennaio 2009.
IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE ACCORDO 30 GIUGNO 2008
Una tantum
Periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007
A copertura del periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, spetta un importo forfettario una tantum - da liquidare in due tranche, di cui la prima con le competenze relative alla retribuzione di novembre 2008.
Gli importi da corrispondere sono quelli di cui alla colonna C, calcolati dalle Parti sottraendo ai valori convenzionalmente stabiliti (colonna A), le misure di i.v.c. erogata nel periodo 1° aprile 2007-31 dicembre 2007 (colonna B) e al netto degli importi relativi alla seconda tranche.
Le aziende dovranno corrispondere l'una tantum al netto dell'i.v.c. effettivamente erogata nel periodo suddetto.
Livelli A B C
Una tantum
convenzionale
I.v.c. Una tantum al netto di i.v.c. (I tranche)
8 981,37 226,07 346,18
7A 884,22 203,69 311,91
7B 840,77 193,64 296,60
6A 799,93 184,24 282,19
6B 763,10 175,78 269,19
5A 725,34 167,03 255,89
5B 694,56 159,98 245,02
4A 664,41 153,04 234,38
4B 644,25 148,41 227,26
3A 623,64 143,64 220,00
3B 594,55 136,95 209,73
2A 592,20 136,41 208,90
2B 532,70 122,67 187,93
1 479,48 110,45 169,14
L'una tantum spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza al 1° maggio 2008, nonché al 30 novembre 2008.
Al dipendente che non sia in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo di erogazione, non spetta la tranche relativa a detto periodo.
Operatori dei servizi funerari
Agli operatori dei servizi funerari, cui si applica - in forza di accordo aziendale in tal senso - la parte economica del Ccnl Pompe funebri municipalizzate siglato da Federutility ed ai quali le aziende non avessero corrisposto gli incrementi retributivi stabiliti dal rinnovo Federutility 28 settembre 2006, viene corrisposto un importo forfettario una tantum, riferito al periodo 1° gennaio 2007-30 aprile 2008 (le OO.SS. dichiarano altresì che l'importo forfettario è riferito al periodo 1° gennaio 2005-30 aprile 2008), con le competenze di novembre 2008, per il personale in forza al 1° novembre 2008.
Gli importi sono i seguenti:
Livelli Novembre 2008
Q 2.413,79
Q par. 305 2.103,45
8 1.793,10
7 1.586,21
6 1.434,48
5 1.310,34
4S 1.186,21
4 1.096,55
3S 1.048,28
3 1.000,00
2 917,24
1 689,66
L'importo forfettario va corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo suddetto, con assorbimento dell’eventuale i.v.c. erogata.
Dall'una tantum vanno inoltre detratti, fino a concorrenza, le eventuali somme corrisposte dalle aziende a titolo di acconto o ad altro titolo.
IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE ACCORDO 5 APRILE 2008
Una tantum
Periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007
A copertura del periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, spetta un importo forfettario una tantum - da liquidare in due tranche, di cui la prima con le competenze relative alla retribuzione di novembre 2008.
Gli importi da corrispondere sono quelli di cui alla colonna C, calcolati dalle Parti sottraendo ai valori convenzionalmente stabiliti (colonna A), le misure di i.v.c. erogata nel periodo 1° aprile 2007-31 dicembre 2007 (colonna B) e al netto degli importi relativi alla seconda tranche.
Le aziende dovranno corrispondere l'una tantum al netto dell'i.v.c. effettivamente erogata nel periodo suddetto.
Livelli A B C
Una tantum
convenzionale
I.v.c. Una tantum
al netto di i.v.c.
(I tranche)
8 990,80 235,50 346,18
7A 892,70 212,17 311,91
7B 848,90 201,77 296,60
6A 807,66 191,97 282,19
6B 770,47 183,15 269,19
5A 732,37 174,06 255,89
5B 701,29 166,71 245,02
4A 670,81 159,44 234,38
4B 650,49 154,65 227,26
3A 629,64 149,64 220,00
3B 600,30 142,70 209,73
2A 597,89 142,10 208,90
2B 537,92 127,89 187,93
1 484,07 115,04 169,14
L'una tantum spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza che siano in forza al 1° maggio 2008, nonché al 30 novembre 2008.
Al dipendente che non sia in servizio alla data del periodo di erogazione non spetta la tranche relativa a detto periodo.
Gli importi forfettari spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato nei periodi di riferimento, computando come mese intero le frazioni pari o superiori a 16 giorni.
L'una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, eccetto il tfr, ed è proporzionalmente ridotta per il personale a tempo parziale.
Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e/o ad integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini dell’importo forfettario.
I compensi forfettari saranno riconosciuti anche in caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda (fermi restando i requisiti temporali sopraddetti): i distinti datori di lavoro corrisponderanno le somme in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato alle loro dipendenze nel periodo di riferimento.
Per il periodo 1° gennaio 2008-30 aprile 2008 è stata corrisposta l’una tantum con le competenze relative alla retribuzione di giugno 2008.
LAPIDEI – AZIENDE ARTIGIANE
VERBALE DI ACCORDO 30 OTTOBRE 2007
Una tantum
Con la retribuzione del mese di novembre 2008 ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2005- 31 ottobre 2007, ai lavoratori in forza alla data del 30 ottobre 2007 compete la terza tranche di un importo forfettario una tantum nella misura € 100, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Agli apprendisti in forza al 30 ottobre 2007 l’importo di cui sopra viene corrisposto - con la medesima decorrenza – nella misura del 70%.
Gli importi dell'una tantum - non utile ai fini del t.f.r. e comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - sono ridotti proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
La prima tranche dell’importo di € 200 è stata corrisposta con la retribuzione del mese di febbraio 2008, la seconda tranche dell’importo di € 100 è stata corrisposta con la retribuzione del mese di settembre 2008.
LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE ARTIGIANE VERBALE DI ACCORDO 11 OTTOBRE 2007
Una tantum
A copertura del periodo 1° gennaio 2005-31 ottobre 2007, ai lavoratori in forza alla data del 11 ottobre 2007 compete un importo forfettario una tantum nella misura di € 400, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. La terza rata dell’importo di € 100 va corrisposta con la retribuzione del mese di novembre 2008.
Agli apprendisti in forza al 11 ottobre 2007 l’importo di cui sopra viene corrisposto nella misura del 70%.
Gli importi dell'una tantum - non utile ai fini del t.f.r. e comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - sono ridotti proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali - che cessano di essere corrisposti con la retribuzione del mese di novembre 2007 - vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'importo dell'una tantum e devono pertanto essere detratti dall'una tantum stessa in occasione dell'erogazione della prima tranche di una tantum.
La prima rata dell’importo di € 200 è stata corrisposta con la retribuzione del mese di febbraio 2008; la seconda rata dell’importo di € 100 è stata corrisposta con la retribuzione del mese di settembre 2008.
LEGNO E ARREDAMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ACCORDO 12 SETTEMBRE 2008
Una tantum
Con la retribuzione di novembre 2008, ai lavoratori in forza al 12 settembre 2008 spetta la corresponsione della seconda tranche, pari ad € 165,00, di importo forfettario una tantum, a copertura del periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008.
L’ importo è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).
Agli apprendisti l'una tantum viene riproporzionata in rapporto alla percentuale economica in atto alla data di corresponsione della stessa.
L'importo forfettario deve considerarsi al lordo degli importi erogati come i.v.c. (che ha cessato di essere corrisposta dal 1° settembre 2008) per il periodo 1° aprile 2008 - 31 agosto 2008, che dovrà pertanto essere conguagliata.
L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del tfr ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali.
Sono considerate utili ai fini dell'una tantum le assenze per gravidanza e puerperio, malattia, infortunio e congedo matrimoniale (con pagamento della relativa indennità a carico dell'istituto competente ed integrazione a carico delle aziende) intervenute nel periodo 1º gennaio 2008-31 agosto 2008.
Ai lavoratori che nel suddetto periodo abbiano fruito di trattamenti di Cig, di riduzione di orario per contratti di solidarietà o di altre prestazioni previdenziali, l'importo forfettario viene corrisposto secondo la normativa vigente in materia.
ODONTOTECNICA
IPOTESI DI ACCORDO 18 GIUGNO 2008
Aumento minimi tabellari
Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi mensili:
Livello Aumento Minimo
contrattuale
Indennità
contingenza E.d.r. Totale
1 S 73,10 1.077,40 527,74 10,33 1.615,47
1 66,05 927,89 522,80 10,33 1.461,02
2 64,08 853,07 520,53 10,33 1.383,93
3 59,45 725,50 515,19 10,33 1.251,02
4 54,12 655,09 512,49 10,33 1.177,91
5 51,00 606,73 511,05 10,33 1.128,11
6 48,12 565,24 509,83 10,33 1.085,40
OREFICERIA – AZIENDE ARTIGIANE IPOTESI DI ACCORDO 29 MAGGIO 2008
Aumento minimi tabellari
Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:
Livello Aumento Minimo contrattuale
Indennità
contingenza E.d.r. Totale
1 70,50 1.022,11 526,02 10,33 1.558,46
2 65,50 919,04 522,61 10,33 1.451,98
3 62,50 793,85 517,49 10,33 1.321,67
4 57,00 718,11 514,61 10,33 1.243,05
5 54,00 671,91 513,07 10,33 1.195,31
6 50,50 611,61 511,36 10,33 1.133,30
SCUDERIE – CORSE AL TROTTO
IPOTESI DI ACCORDO 15 MAGGIO 2008
Una tantum
A copertura del periodo di vacanza contrattuale giugno 2005 - maggio 2008, ai lavoratori a tempo indeterminato viene corrisposto un importo forfettario una tantum , da erogare in due rate: il 50%
degli importi totali riportati in tabella con la retribuzione del mese di novembre 2008.
Livelli Importo totale
4 2.985,00
3 2.855,00
2 2.700,00
1 2.550,00
Il valore spettante a ciascun lavoratore è pari a tanti trentaseiesimi per quanti sono i mesi interi lavorati nel periodo di carenza suddetto.
Per i lavoratori a tempo parziale, gli importi saranno riproporzionati.
La prima tranche è stata corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2008.
SERVIZI ASSISTENZIALI – AGIDAE IPOTESI DI ACCORDO 20 OTTOBRE 2008
Aumento minimi tabellari
Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:
Livello Aumento Minimo conglobato E.R.A.C. Totale
F2 206,00 1.811,15 --- 1.811,15
F1 197,00 1.716,16 --- 1.716,16
E2 187,00 1.620,17 --- 1.620,17
E1 178,00 1.525,18 --- 1.525,18
D1 175,00 1.445,74 --- 1.445,74
D 164,00 1.367,86 --- 1.367,86
C2 195,00 1.351,09 56,00 1.407,09
C1 189,00 1.297,32 54,00 1.351,32
B2 188,00 1.248,54 52,00 1.300,54
A3 179,00 1.191,77 50,00 1.241,77
A2 171,00 1.155,11 48,00 1.203,11
SERVIZI ASSISTENZIALI – UNEBA ACCORDO 5 AGOSTO 2008
Una tantum
Al personale in servizio - sia a tempo indeterminato che a termine - alla data del 1° luglio 2008 compete un importo forfettario una tantum a copertura del periodo 1° dicembre 2006-30 giugno 2008. La corresponsione - al netto delle anticipazioni - avviene in tre tranches. Con riferimento all'importo stabilito per il 4° livello super la terza tranche è erogata con la retribuzione del mese di novembre 2008 fino a concorrenza di € 300.
Tale importo va proporzionato nel caso di part-time e con riferimento al periodo di effettivo servizio: nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso di detto periodo spettano tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato (le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero).
SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS
IPOTESI DI ACCORDO 20 MAGGIO 2008
Arretrati anno 2008
Ai lavoratori in forza al 20 maggio 2008, spettano gli arretrati per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile 2008.
Tali arretrati sono liquidati in 2 tranches, di cui la prima tranche del 50% degli importi di seguito riportati con la retribuzione di novembre 2008 e riproporzionati all'effettivo periodo di lavoro prestato.
Categorie Importi
2008
F6 774,82
F5 641,99
F4 578,34
F3 503,63
F2 464,89
F1 439,98
E6 534,07
E5 503,63
E4 464,89
E3 439,98
E2 415,08
E1 390,18
D6 503,63
D5 464,89
D4 440,00
D3 415,08
D2 390,18
D1 368,04
C6 415,08
C5 390,18
C4 368,04
C3 348,67
C2 334,83
C1 321,00
B6 368,04
B5 348,67
B4 334,83
B3 321,00
B2 307,16
B1 293,32
A6 334,83
A5 321,00
A4 307,16
A3 293,32
A2 285,02
A1 276,72
Gli arretrati vanno corrisposti nel caso non sia stato erogato l'"anticipo Ccnl" di cui alla circolare 26 novembre 2007.
Dai suddetti importi va comunque detratto l'anticipo Ccnl erogato nel periodo gennaio 2008-aprile 2008.
Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2006, gli arretrati vanno calcolati in base alle decorrenze degli aumenti della retribuzione tabellare stabilite dall'accordo (1° gennaio 2006, 1° gennaio 2007 e 1° dicembre 2007).
Gli arretrati sono comprensivi dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti e sono esclusi dalla base di calcolo del tfr.
STUDI PROFESSIONALI ACCORDO 29 LUGLIO 2008
Assistenza integrativa
In via sperimentale, a partire dal 1º novembre 2008 e per la durata del Ccnl, i datori di lavoro hanno facoltà di iscrivere alla Cassa di assistenza sanitaria supplementare C.A.DI.PROF., con le stesse misure e modalità dei dipendenti, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nonché i praticanti.
TERZIARIO – CONFCOMMERCIO ACCORDO 17 LUGLIO 2008
Arretrati
Nel mese di novembre 2008 viene erogata la seconda tranche di arretrati, utili esclusivamente per il calcolo delle mensilità supplementari e del tfr.
Gli importi sono i seguenti:
Livelli Importi
1Q 230,06
1 205,72
2 175,93
3 148,18
4 126,12
5 112,50
6 99,45
7 82,99
TERZIARIO – CONFESERCENTI ACCORDO 23 LUGLIO 2008
Arretrati
Nel mese di novembre 2008 ai lavoratori in forza al 23 luglio 2008 viene erogata la seconda delle due tranches di pari importo di arretrati, complessivamente determinati in € 252,24 riferiti al 4°
livello. Gli arretrati sono utili esclusivamente per il calcolo delle mensilità supplementari e del tfr.
VACANZA CONTRATTUALE – EROGAZIONE DELL’INDENNITA’
A decorrere dal 1° novembre 2008 a tutti i lavoratori dei settori sottoindicati spetta l'indennità di vacanza contrattuale in applicazione del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - viene
riconosciuto un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.
Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Settore contrattuale % dell'inflazione
programmata
Trasporto a fune 50
Cordiali saluti