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CONDOTTA ANTISINDACALE OMESSA INFORMATIVA SUL TUTOR.

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CONDOTTA ANTISINDACALE OMESSA INFORMATIVA SUL TUTOR.

dal prof. Bartolo Danzi,

Segretario Provinciale e Regionale Gilda-Unams per la Puglia, 3/4/2005

L’introduzione del tutor e l’attribuzione a tale nuova figura di specifici e differenziati compiti di- dattici inciderebbe direttamente sullo status individuale del singolo docente, che deve essere individuato esclusivamente dalla fonte contrattuale, sulla base dei principi generali stabiliti dall’art. 395 del Decreto Leglislativo n. 297/1994 (intitolato, appunto alla “funzione docente”).

L’ingresso nella scuola primaria della figura del c.d. “tutor” è prevista dall’art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2004. Esso, dopo aver sottolineato che «l'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche», e dopo aver ribadito che il perseguimento delle finalità didattiche della scuola primaria (indic a- te nei loro principi all’art. 5 dello stesso decreto) «è affidato ai docenti responsabili delle attivi- tà educative e didattiche» stabilisce che «a tal fine» (cioè al perseguimento degli obbiettivi di- dattici di cui sopra) «concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educat i- ve e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del per- corso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti».

Orbene allorché un Dirigente Scolastico abbia proceduto, in assenza di criteri adottati dal Col- legio dei docenti e senza aver informato le RSU della nuova organizzazione del lavoro, e, quin- di, arbitrariamente, alla individuazione dei docenti cui attribuire la funzione tutoriale, commet- te condotta antisindacale censurabile ex art. 28 S.L.

Infatti, ai sensi dell’art. 6 del CCNL vigente del comparto scuola nonché ex art. 43 comma 12 D.lgs 165/01 è fatto obbligo al dirigente scolastico di informare la RSU dell’intenzione di attri- buire incarichi tutoriali ciò anche con riferimento alle evidenti ricadute sull’organizzazione del lavoro.

In vigenza del CCNL 2002-2005, vi è stata l’approvazione del D.Lvo 19.02.04 n. 59, di attua- zione della Legge delega n. 53/03, con il quale è stato dato avvio alla riforma del I ciclo di i- struzione e che all’art. 7 ha introdotto la figura del tutor.

Il CCNL è antecedente al Decreto Legislativo e, pertanto, <<è di tutta evidenza che nel corpo del contratto collettivo invocato non può esserci alcun riferimento esplicito alla nomina del “tu- tor” posto che all'epoca della sottoscrizione fra le parti sociali del predetto accordo non vi era ancora stata l'approvazione della normativa disciplinante il predetto istituto».

Ne deriva, quindi, che in assenza di una norma della contrattazione nazionale che disciplini detta figura, i Dirigenti Scolastici non possono unilateralmente individuare docenti che svolga- no dette mansioni.

L’utilizzazione di docenti in funzione di tutor non può che essere materia di contrattazione atte- so che gli art. 4 e 5 del CCNL riferiscono dell’utilizzazione del personale in «altre attività di in- segnamento» (in termini decreto ex art. 28 S.L. Tribunale di Salerno n. 916 del 9.2.2005).

Pertanto la violazione di un obbligo contrattuale di informazione sindacale da parte del dirigen- te scolastico che abbia nominato unilateralmente i tutor costituisce senz'altro condotta antisin- dacale in quanto idoneo a reprimere le prerogative sindacali.

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