Determinazione n. 559/SA del 05.12.2012 pag. 1 di 2
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Determinazione n. 559/SA del 05.12.2012
Oggetto: Albo provinciale Autotrasportatori di cose per conto di terzi. Cancellazione dall’albo delle imprese iscritte in via definitiva, per carenza dei requisiti di iscrizione ex art. 20, punto 2), della legge n. 298 del 6 giugno 1974.
Il Dirigente
Premesso che l’articolo 105, comma 3, lettera h) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Province la tenuta dell’Albo provinciale, quale articolazione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori;
Rilevato che l’impresa indicata nel prospetto appresso indicato, non risulta mai aver esercitato l’attività, in quanto priva di veicoli per trasporto di cose, immatricolati a proprio favore e adibiti ad uso di terzi, come da accertamento effettuato presso il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, il cui referto è stato acquisito agli atti;
Rilevato altresì che da una visura camerale richiesta d’ufficio e conservata in atti, l’impresa risulta non essere mai stata iscritta presso la Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività di autotrasporto e non aver quindi di fatto mai esercitato detta attività;
Preso atto che il regolare esperimento della procedura di contestazione, di cui all’articolo 24, legge n. 298/74 e s.m.i., si è svolto senza che l’impresa interessata abbia presentato deduzioni, ne abbia fatto richiesta per l’audizione personale dei soggetti interessati, ai sensi della citata norma;
Considerato che l’articolo 20, punto 2), della legge n. 298/74 prevede la cancellazione dell’impresa dall’albo, “…quando la sua attività sia di fatto cessata”;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini della tenuta dell’Albo provinciale, quale articolazione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, procedere alla cancellazione dall’Albo della suddetta impresa, quale descritta nel prospetto che segue, per i motivi ivi annotati a margine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, punto 2), della legge n. 298/74;
Atteso:
- che le modalità di tenuta dell’Albo Autotrasportatori sono state originariamente disciplinate mediante la legge n. 298 del 6 giugno 1974 e quindi integrate e modificate con le disposizioni dettate dal Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 - che con l’Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, sottoscritto a Roma in data 14 febbraio 2002, relativo a “Modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’articolo 105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di funzioni amministrative già di competenza statale, delegate agli Enti Locali”, si è disposto che “…le Province deliberano, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), sulle istanze e sui procedimenti avviati d’ufficio”;
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- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 56 dello Statuto provinciale:
DETERMINA
-Di procedere alla cancellazione dall’Albo Autotrasportatori, dell’impresa descritta nel prospetto appresso indicato, per i motivi indicati in premessa, comunicando il suindicato provvedimento al Comitato Centrale e notificandolo all’impresa interessata ex articolo 24, ultimo comma, della legge n. 298/74.
IMPRESA SEDE NUMERO D’ISCRIZIONE
Le Donne Mariano Piazza Ciusa, 17/C – Carbonia CI/9775009/D
-Si ricorda che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., al Presidente della Repubblica entro 120 gg, nonché al giudice ordinario secondo le prescrizioni del Codice di procedura civile.
Il Dirigente Anna Maria Congiu
f.to