GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013
AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Determinazione n. 130/SA del 26.03.2014
Oggetto: Albo provinciale Autotrasportatori di cose per conto di terzi. Cancellazione dall’albo delle imprese iscritte, ai sensi dell’art. 13, comma III, del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (mancanza del requisito dell’idoneità finanziaria).
Il Dirigente Premesso che:
- l’articolo 105, comma 3, lettera h) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Province la tenuta dell’Albo provinciale, quale articolazione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori;
- i requisiti e le condizioni dei quali le imprese devono dimostrare la sussistenza ai fini dell’iscrizione nell’albo degli autotrasportatori sono disciplinati dall’art. 3 del Regolamento (CE) n.
1071/2009, entrato in vigore il 4 dicembre 2011;
Rilevato che l’impresa indicata nel prospetto sottostante, al termine del 04.12.2013, non risulta aver prodotto documentazione atta alla dimostrazione dei requisiti di idoneità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento CE n. 1071/2009, lasciando quindi presumere la volontà di non proseguire l’attività di autotrasporto;
Preso atto del regolare esperimento della procedura di contestazione, di cui all’articolo 24, legge n.
298/74 e successive modificazioni e integrazioni, senza che l’impresa interessata abbia presentato documentazione, ne abbia fatto richiesta per l’audizione personale dei soggetti interessati, ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito dell’idoneità finanziaria, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009;
Considerato che la mancata dimostrazione di uno dei requisiti risulta ostativa al mantenimento dell’iscrizione dell’impresa all’albo degli autotrasportatori, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, che prevede che l’autorità competente proceda alla cancellazione qualora il requisito cessi di sussistere ;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini della tenuta dell’Albo provinciale, quale articolazione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, procedere alla cancellazione dall’Albo della suddetta impresa, quale descritta nel prospetto che segue, per i motivi ivi annotati a margine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009;
Atteso:
- che le modalità di tenuta dell’Albo Autotrasportatori sono state originariamente disciplinate mediante la legge n. 298 del 6 giugno 1974 e quindi integrate e modificate con le disposizioni dettate dal Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009;
- che con l’Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, sottoscritto a Roma in data 14 febbraio 2002, relativo a “Modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’articolo 105, comma 3, del
Determinazione n. 130/SA del 26.03.2014 pag. 2 di 2
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di funzioni amministrative già di competenza statale, delegate agli Enti Locali”, si è disposto che “…le Province deliberano, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), sulle istanze e sui procedimenti avviati d’ufficio”;
- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 56 dello Statuto provinciale:
DETERMINA
-Di procedere alla cancellazione dall’Albo Autotrasportatori, dell’impresa descritta nel prospetto appresso indicato, per i motivi indicati in premessa, comunicando il suindicato provvedimento al Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, al competente Ufficio della Motorizzazione Civile e notificandolo all’impresa interessata ex articolo 24, ultimo comma, della legge n. 298/74.
IMPRESA COD. FISCALE SEDE N. ISCRIZIONE
A.L.E.M. SCAVI
S.A.S. 03096500925 Loc. S’Arriali snc - Iglesias CI/9775016/K
-Si ricorda che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., al Presidente della Repubblica entro 120 gg, nonché al giudice ordinario secondo le prescrizioni del Codice di procedura civile.
IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Maria Congiu
f.to