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Circolare mensile FEBBRAIO 2020: NOVITÀ MARZO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

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Academic year: 2022

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Eidys srl

Viale della Scienza, 40 |36100 Vicenza (VI) | P.I. 03878610249 info@eidys.it | eidys@legalmail.it | www.eidys.it

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Circolare mensile

FEBBRAIO 2020: NOVITÀ

1 Trasmissione telematica dei corrispettivi - Documento commerciale - Credito d’imposta per i registratori telematici - Chiarimenti

2 Corrispettivi telematici - Omesso invio dei dati del 2019 - Moratoria delle sanzioni

3 Fattura elettronica - Nuove specifiche tecniche - Ulteriore rinvio per l’adesione al servizio di consultazioni

4 Dichiarazioni d’intento - Messa a disposizione delle informazioni nel “Cassetto fiscale” del fornitore 5 Utilizzo integrale delle perdite con la cessazione dell’attività

6 Regime forfetario - Decorrenza dei nuovi limiti - Ambito applicativi 7 Regime premiale ISA - Rilevanza della dichiarazione tardiva

8 Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2020 e termini di pagamento 9 Somme dovute per la registrazione degli atti privati - Estensione del versamento

con ilmodello F24 - Codici tributo

10 Amministratori di condominio - Effettuazione degli invii telematici dei condomìni - Utilizzo di una sola utenza

11 Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Investimenti effettuati successivamente rispetto alla programmazione iniziale

12 Regime degli impatriati - Ulteriori chiarimenti

13 Compensi incassati dagli eredi del professionista defunto - Trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette

14 Fattura differita - Documento di trasporto e altri documenti idonei

15 Distributori di carburante con autolavaggio - Invio dei dati dei corrispettivi 16 “Payback” farmaceutico - Versamenti - Detrazione IVA

17 Nota di variazione IVA - Concordato fallimentare con assuntore - Adempimenti fiscali del curatore - Cessione del credito IVA

18 IVA - Rivalsa post accertamento in caso di cancellazione della società cessionaria dal Registro delle imprese

19 Ringhiere e tettoie - Natura di “beni finiti” ai fini IVA

20 Imposta di bollo sulle fatture emesse dal professionista forfetario nei confronti dell’associazione sportiva 21 Costruzione di struttura per ospitare e assistere disabili - Aliquota IVA - Reverse charge

22 Allestimento di fiere e esposizioni - Territorialità IVA

23 Servizi di promozione del gioco on line attraverso siti c.d. “comparatori di quote” - Trattamento ai fini IVA

24 Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2020

MARZO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

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1 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - DOCUMENTO COMMERCIALE - CREDITO D ’IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI - CHIARIMENTI

Con la circ. 21.2.2020 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad alcuni dei dubbi più frequenti riguardanti l’applicazione del regime di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Di seguito si riassumono i principali chiarimenti.

1.1 ESONERI

L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni riguardo alle ipotesi di esonero dal nuovo regime dei corrispettivi telematici, con particolare riferimento a quelli disposti dal DM 10.5.2019, specificando che:

 sono esonerate dagli obblighi in quanto “collegate e connesse” ad altre operazioni già escluse, quelle “ad esse legate in reciproca relazione, presentando elementi comuni sia nell’oggetto che nei soggetti” (art. 1 lett. c) del DM 10.5.2019);

 per verificare il carattere “marginale” delle operazioni al dettaglio, ai sensi dell’art. 1 lett. c) del DM 10.5.2019, occorre fare riferimento al volume d’affari complessivo realizzato dal soggetto passivo IVA;

 l’esonero previsto per le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale va riferito ai trasporti il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo sono situati in due Stati diversi; inoltre, non si applica nel caso di trasporti effettuati tramite mezzi diversi da quelli richiamati (es. pullman).

1.2 DOCUMENTO COMMERCIALE Descrizione dei beni o servizi

Viene chiarito che, nell’ambito del documento commerciale, la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi (elemento obbligatorio ai sensi del DM 7.12.2016) può essere sintetica, purché sufficiente a identificare i beni o servizi. Ad esempio, nel caso di servizi di ristorazione, è sufficiente riportare la descrizione “primo, secondo, dolce” o “pasto completo”.

Momento di emissione

Il documento deve essere emesso all’atto dell’esecuzione dell’operazione, che può non coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72. Il documento va quindi emesso:

 all’atto del pagamento del corrispettivo;

 ovvero al momento della consegna dei beni o dell’ultimazione del servizio se tali eventi si verificano anteriormente al pagamento.

Corrispettivi non riscossi

Ai fini della documentazione delle operazioni per le quali non è stato riscosso il corrispettivo, occorre distinguere tra cessioni di beni e prestazioni di servizi:

 se i beni sono consegnati senza che sia effettuato il pagamento, occorrerà emettere il documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; l’operazione si considera comunque effettuata ai fini IVA, per cui, in coincidenza del pagamento a saldo, non sarà necessario emettere un nuovo documento (sarà sufficiente una quietanza o darne evidenza sul documento già emesso);

 se la prestazione di servizi è eseguita senza che sia effettuato il pagamento, occorrerà emettere il documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso e, in coincidenza del saldo, emettere un nuovo documento commerciale che richiami gli elementi identificativi di quello precedente (poiché è soltanto in tale momento che l’operazione si considera effettuata ai fini IVA).

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telefono 0444 1831200 Ticket restaurant

Con specifico riferimento alle somministrazioni di alimenti e bevande tramite buoni pasto, si confermano i chiarimenti già resi in via di prassi. In particolare, alla ricezione del buono l’esercente dovrà:

 memorizzare il corrispettivo in tutto o in parte non riscosso;

 emettere il documento commerciale;

 inviare il riepilogo giornaliero dei corrispettivi comprensivo dell’importo non riscosso collegato al ticket restaurant.

Infatti, fino all’operatività del nuovo tracciato di invio dei dati, non è possibile differenziare gli importi connessi ai ticket restaurant. Tuttavia, in sede di controllo, l’Agenzia valuterà che eventuali disallineamenti possono essere causati da tale circostanza.

Rapporto con la fattura

Il documento commerciale non va emesso (né i dati memorizzati e trasmessi), laddove il cedente o prestatore documenti l’operazione mediante fattura “immediata”, ossia emettendo il documento entro il dodicesimo giorno dall’effettuazione dell’operazione ai fini IVA.

Si conferma che il documento commerciale recante il codice fiscale o la partita IVA del cliente può essere utilizzato ai fini dell’emissione di una successiva fattura differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72.

Esenzione dall’imposta di bollo

Il documento commerciale, analogamente a quanto previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, è esente da imposta di bollo.

1.3 CREDITO D’IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA

Ai sensi dell’art. 2 co. 6-quinquies del DLgs. 127/2015, ai soggetti che acquistano i registratori telematici o che provvedono all’adattamento dei vecchi misuratori fiscali, viene riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24.

La circ. 3/2020 chiarisce che tale credito spetta:

 in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020;

 per l’acquisto o l’adattamento sia di modelli nuovi che usati, purché conformi alle norme vigenti;

 anche a coloro che utilizzano gli strumenti sostenendo la spesa nel periodo indicato ma divenendone proprietari solo in una fase successiva (es. utilizzo in leasing), mentre non spetta al soggetto che acquista lo strumento non per uso diretto ma per la successiva cessione (o locazione), come nel caso del “lessor”;

Si precisa, inoltre, che il credito va calcolato sulla base della spesa sostenuta al lordo dell’IVA se il soggetto non ha detratto la relativa imposta (è il caso dei soggetti in regime forfetario).

Termini di utilizzo

Il credito può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è registrata la fattura d’acquisto e in cui è avvenuto il pagamento con mezzi tracciabili.

Ad esempio, un soggetto che liquida l’imposta trimestralmente su opzione e che registra e paga la fattura d’acquisto a dicembre 2019 può utilizzare il credito in compensazione a partire dal 16.3.2020.

Nel caso di soggetti esonerati ex lege dalla registrazione IVA (es. forfetari), il credito può essere utilizzato dalla prima liquidazione (“figurativa”) successiva al mese di acquisto/adattamento e di avvenuto pagamento.

In caso di pagamento rateale, il credito può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente corrisposto.

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telefono 0444 1831200 1.4 PROFILI SANZIONATORI

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, la circ. 3/2020 precisa che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dei corrispettivi, per cui, ai sensi dell’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, è sanzionabile:

 sia il soggetto che effettua una corretta memorizzazione ma omette la trasmissione dei dati;

 sia il soggetto che, dopo una memorizzazione infedele, invia regolarmente il dato.

La sanzione, però, non trova applicazione multipla, vale a dire che, se il comportamento illegittimo riguarda sia la fase di memorizzazione che quella di trasmissione, si applica comunque un’unica sanzione ai sensi degli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97.

Le sanzioni si applicano anche in caso di guasto del registratore telematico qualora il soggetto interessato non provveda:

 all’annotazione dei dati su un apposito registro da tenere anche in modalità informatica;

alla trasmissione tramite le procedure web di emergenza disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi.

2 CORRISPETTIVI TELEMATICI - OMESSO INVIO DEI DATI DEL 2019 - MORATORIA DELLE SANZIONI

Al fine di tener conto delle difficoltà incontrate dagli operatori nell’adeguamento ai nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate, con la ris.

10.2.2020 n. 6, ha riconosciuto un’ulteriore moratoria delle sanzioni a favore dei soggetti tenuti agli adempimenti dall’1.7.2019, laddove abbiano omesso di trasmettere i dati del secondo semestre 2019.

2.1 SEMPLIFICAZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE

Ai sensi dell’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, nei primi sei mesi di vigenza del regime di cui all’art. 2 co. 1 del medesimo decreto, i soggetti interessati possono:

 adempiere l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e mediante l’annotazione dei dati sul registro di cui all’art.

24 del DPR 633/72 fino alla messa in servizio del registratore telematico;

 inviare i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza l’applicazione delle relative sanzioni (anziché entro il termine ordinario di 12 giorni), utilizzando strumenti alternativi ai registratori telematici (ad esempio, mediante i servizi web disponibili sul portale “Fatture e Corrispettivi”).

2.2 OMESSO INVIO DEI DATI DEL 2019

Con la ris. 6/2020, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate tra l’1.7.2019 e il 31.12.2019, la violazione può essere regolarizzata, senza l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97, trasmettendo i dati entro il 30.4.2020.

Si sottolinea che l’esimente non si applica laddove il soggetto abbia omesso di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale o di registrare i relativi corrispettivi.

Le sanzioni troveranno applicazione anche nel caso in cui i dati relativi al secondo semestre 2019 vengano inviati oltre il 30.4.2020, ovvero in caso di invio omesso oltre tale data.

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

2.3 EFFETTO SOSTITUTIVO DELLA FATTURA

La ris. 6/2020 ha altresì confermato i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2020, circa la funzione “sostitutiva” della fattura rispetto alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Di conseguenza, i soggetti che hanno documentato le operazioni effettuate tramite l’emissione della fattura (ordinaria o semplificata), emessa secondo i termini previsti dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, non sono tenuti alla memorizzazione e all’invio telematico dei relativi corrispettivi.

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3 FATTURA ELETTRONICA - NUOVE SPECIFICHE TECNICHE - ULTERIORE RINVIO PER L ’ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2020 n. 99922, ha approvato la nuova versione (1.6) delle specifiche tecniche per la predisposizione delle fatture elettroniche e delle note di variazione mediante il Sistema di Interscambio e ha ulteriormente prorogato il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

3.1 NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Il nuovo schema di predisposizione delle fatture elettroniche e delle note di variazione previsto dalle specifiche tecniche di cui all’Allegato A al provv. 30.4.2018 n. 89757, modificate con il provv. 28.2.2020 n. 99922, sarà utilizzabile a partire dal 4.5.2020.

Fino al 30.9.2020 sarà possibile utilizzare ancora il precedente tracciato (attualmente in uso), mentre dall’1.10.2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente documenti elettronici predisposti secondo le nuove specifiche approvate, che, grazie all’inserimento di nuove codifiche riferite al “Tipo Documento” e alla “Natura”, consentiranno di ottenere una più puntuale rispondenza con la normativa fiscale.

Per quanto riguarda la tipologia del documento, sono stati introdotti nuovi codici per:

 l’integrazione della fattura (TD16 per il reverse charge interno; TD17 per l’ac- quisto di servizi dall’estero; TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari; TD19 per l’assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 in relazione all’acquisto di beni);

 l’emissione di autofattura a seguito di “splafonamento” (TD21);

 l’emissione della fattura “differita” (TD 24) e “super-differita” (TD 25);

 la cessione di beni ammortizzabili e i passaggi interni (TD 26).

Quanto alla natura dell’operazione, si segnala l’introduzione del codice N2.1 per identificare le operazioni non soggette perché prive del requisito di territorialità (artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72), nonché una distinzione più puntuale delle operazioni non imponibili (ad es. per le esportazioni si utilizzerà il codice N3.1, per le cessioni intracomunitarie il codice N3.2, per le cessioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento il codice N3.5, ecc.) e di quelle oggetto di inversione contabile (N6.1 per la cessione di rottami, N6.2 per la cessione di oro e argento puro, N6.3 per il subappalto nel settore edile, ecc.).

3.2 RINVIO TERMINE PER L’ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del DL 124/2019, che dispone la memorizzazione integrale dei file XML delle fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio, si è reso necessario un adeguamento del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Per tale motivo l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente prorogato al 4.5.2020 il termine per manifestare l’adesione a detto servizio.

Con il provv. 28.2.2020 n. 99922, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, stabilito che, a partire dall’1.3.2020, i consumatori finali che abbiano aderito al servizio possono consultare le proprie fatture elettroniche ricevute.

4 DICHIARAZIONI D ’INTENTO - MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL “CASSETTO FISCALE” DEL FORNITORE

Il provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2020 n. 96911 ha definito le modalità con le quali sono rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia delle Entrate. Sono stati anche aggiornati il modello di dichiarazione d’intento nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

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4.1

INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABI- TUALE

A partire dal 2.3.2020, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, a ciascun fornitore, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali.

In particolare, possono accedere a tali informazioni:

 i fornitori degli esportatori abituali consultando il proprio “Cassetto fiscale”;

 gli intermediari già delegati dai predetti fornitori ad accedere al proprio

“Cassetto fiscale”.

4.2

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO

Al fine di adeguarli alla normativa vigente, sono stati aggiornati il modello di dichiarazione d’intento nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche approvati con il provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221.

A fronte dell’aggiornamento, si rileva:

 l’eliminazione nel modello dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento da trasmettere e all’anno di riferimento;

 l’inserimento, nelle istruzioni, della precisazione secondo cui, in caso di Gruppo IVA, nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo.

Fino al 27.4.2020 sarà ancora possibile utilizzare il precedente modello di dichiarazione d’intento approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n.

213221.

5 UTILIZZO INTEGRALE DELLE PERDITE CON LA CESSAZIONE DELL ’ATTIVITÀ

Con la risposta a interpello 10.2.2020 n. 45, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la perdita fiscale residua relativa al periodo d’imposta 2017 può essere portata integralmente a riduzione del reddito d’impresa maturato nell’ultimo anno di attività dell’impresa minore (per l’importo che in esso trova capienza), in deroga all’art. 1 co. 26 della L. 145/2018 che ne dispone, invece, l’utilizzo entro i limiti del 40% o del 60% del reddito d’impresa.

5.1

UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI 2017

Dal periodo d’imposta 2018, le perdite fiscali delle imprese in regime di contabilità semplificata sono scomputabili:

 esclusivamente dai redditi d’impresa;

 con possibilità di portare le eccedenze a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali.

Per le perdite maturate nel 2017, limitatamente alla parte residua non compensata con il reddito complessivo di tale anno, è previsto un regime transitorio. Tale perdita è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:

 nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

 nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

5.2

CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ NEL 2018

In deroga ai predetti limiti di deducibilità, la perdita residua del 2017 può essere portata integralmente a riduzione del reddito d’impresa, per l’importo che in esso trova

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capienza, in occasione della cessazione dell’attività dell’impresa minore avvenuta nel 2018. La deroga è riconosciuta poiché la cessazione dell’attività ha determinato l’intero recupero del valore delle rimanenze finali, la cui deduzione integrale nel primo anno di applicazione del regime di cassa, in applicazione dell’art. 1 co. 18 della L. 232/2016, aveva determinato la formazione della perdita 2017.

6 REGIME FORFETARIO - DECORRENZA DEI NUOVI LIMITI - AMBITO APPLICATIVO

Con la ris. 11.2.2020 n. 7 e la risposta a interpello 11.2.2020 n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al regime forfetario di cui alla L.

190/2014.

6.1

OPERATIVITÀ DALL’1.1.2020 DEI NUOVI LIMITI

Con la ris. 11.2.2020 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la decorrenza dei nuovi presupposti d’accesso al regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, introdotti dalla legge di bilancio 2020 e relativi:

 al sostenimento, nell’anno precedente, di determinate spese per lavoro entro il limite di 20.000,00 euro;

 al possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati entro il limite di 30.000,00 euro.

I nuovi presupposti per l’applicazione del regime forfetario sono operativi dall1.1.2020, quindi l’applicazione del regime per il 2020 richiede di verificare tali condizioni con riferimento alla situazione consolidatasi nell’anno precedente.

Conseguentemente, i contribuenti che, nel 2019, hanno sostenuto le spese per lavoro specificamente individuate in misura superiore a 20.000,00 euro e/o hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000,00 euro fuoriescono dal regime agevolato dall’anno successivo (ossia dal 2020).

6.2

APPLICABILITÀ DEL REGIME FORFETARIO ALL’ATTIVITÀ DI “COMPRO ORO”

Con la risposta a interpello 11.2.2020 n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha precisato la possibilità di applicare il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, all’atto dell’avvio di una seconda attività d’impresa (nel caso specifico, di “compro oro”) per la quale si renderebbe applicabile un regime speciale ai fini IVA.

Nel caso oggetto di interpello un soggetto aveva iniziato un’attività in regime forfetario nel 2019 e, in corso d’anno, avviava una seconda ed ulteriore attività per la quale sarebbe stato applicabile il regime IVA del margine.

In tale fattispecie, è stato precisato che il regime forfetario è utilizzabile anche per la seconda attività, a condizione che il contribuente non abbia mai applicato il regime del margine.

7 REGIME PREMIALE ISA - RILEVANZA DELLA DICHIARAZIONE TARDIVA

Il raggiungimento di determinati punteggi di affidabilità fiscale, in conseguenza del- l’applicazione degli ISA, consente di fruire dei benefici fiscali previsti dal regime premiale.

Il riconoscimento dei benefici è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari (art. 9-bis co.

1 del DL 50/2017).

Con la risposta a interpello 6.2.2020 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che permane la fruibilità dei benefici del regime premiale anche se la dichiarazione dei redditi viene presentata nei 90 giorni successivi al termine. Se il ritardo è contenuto entro tale periodo, infatti, la dichiarazione si considera comunque valida (art. 2 co. 7 del DPR 322/98).

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8 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IMPORTI PER IL 2020 E TERMINI DI PAGAMENTO

L’INPS, con la circ. 17.2.2020 n. 28, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2020 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2019 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

8.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2020 rimane quindi pari al 24%.

Tale aliquota è ridotta al 21,90%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.143,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

 al 25%;

 ovvero al 22,90%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

8.2 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI

Per i commercianti, l’aliquota contributiva per il 2020 rimane quindi pari al 24,09%, poiché comprende l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell’indenniz- zo per la cessazione definitiva dell’attività. Tale aliquota è ridotta al 21,99%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.143,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

 al 25,09%;

 ovvero al 22,99%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

8.3 RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

8.4 CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

8.5 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2020

Il minimale di reddito per il 2020, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.953,00 euro (prima 15.878,00 euro).

8.6 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2020

Il massimale di reddito per il 2020, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

 a 78.965,00 euro (prima 78.572,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;

 ovvero a 103.055,00 euro (prima 102.543,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamen- te a tale data.

8.7 MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

 il 18.5.2020, il 20.8.2020, il 16.11.2020 e il 16.2.2021, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

 i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo e secondo acconto 2020.

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9 SOMME DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI - ESTENSIONE DEL VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 - CODICI TRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 27.1.2020 n. 18379, ha esteso l’utilizzo del mo- dello F24 per il pagamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati.

Con la successiva ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2020 n. 9, sono:

 stati istituiti o ridenominati i codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame;

 state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.

9.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le nuove modalità di pagamento mediante il modello F24 si applicano in relazione all’assolvimento dell’imposta di registro e dei relativi interessi, sanzioni ed accessori, richiesti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione), sulla base di quanto previsto dal DPR 131/86.

Restano ferme le modalità di versamento, tramite il modello F24, già previste per le somme dovute in relazione alla registrazione:

 dei contratti di locazione e affitto di beni immobili (provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554);

degli atti costitutivi delle start-up innovative (provv. Agenzia delle Entrate 19.7.2016 n. 115137).

9.2 DECORRENZA

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli atti privati presentati per la registrazione a partire dal 2.3.2020.

9.3 REGIME TRANSITORIO Per i versamenti in esame:

 fino al 31.8.2020 si può continuare ad utilizzare il modello F23, secondo le attuali modalità.

 a partire dall’1.9.2020, è obbligatorio utilizzare esclusivamente il modello F24.

I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono però essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.

9.4 CODICI TRIBUTO

Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

 “1550”, denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di registro”;

 “1551”, denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”;

 “1552”, denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di bollo”;

 “1553”, denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”;

 “1554”, denominato “ATTI PRIVATI - Interessi”.

Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione

Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, devono essere utilizzati i previgenti codici tributo, come di seguito ridenominati:

 “A196”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”;

 “A197”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”;

 “A146”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI -

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 “A148”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;

 “A151”, ridenominato “ATTI PRIVATI - SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall’ufficio”;

 “A152”, ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI - Interessi - somme liquidate dall’ufficio”.

Spese di notifica dell ’atto

Per il versamento delle spese di notifica relative ai suddetti avvisi di liquidazione si deve utilizzare il codice tributo “9400”, denominato “Spese di notifica per atti impositivi”.

9.5 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”

dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

Somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione

In caso di versamenti a seguito di avvisi di liquidazione, nel modello F24 occorre indicare, nella sezione “Erario”:

 gli appositi codici tributo, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

“importi a debito versati”;

 nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.

10 AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - EFFETTUAZIONE DEGLI INVII TELEMATICI DEI CONDOMÌNI - UTILIZZO DI UNA SOLA UTENZA

Con la ris. 27.2.2020 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che l’amministratore di condominio possa effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni o delle comunicazioni (es. Certificazioni Uniche e altri dati per la precompilazione delle dichiarazioni) dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore stesso.

In presenza di un numero consistente di condomìni amministrati, si evita quindi la dif- ficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare.

Resta ferma la possibilità per gli amministratori di condominio di trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni direttamente con le utenze proprie del condominio ovvero mediante gli intermediari abilitati.

10.1

VERIFICA DEL RAPPORTO TRA L’AMMINISTRATORE E IL CONDOMINIO

La sussistenza del rapporto tra l’amministratore e il condominio viene verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione.

La condizione è verificata se il condominio è registrato in Anagrafe tributaria con la natura giuridica 51 (Condomìni) e il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio). Per i condomìni in possesso di partita IVA è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale).

I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita IVA attiva).

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10.2

REVOCA DELL’UTENZA TELEMATICA

La cessazione dall’incarico di amministratore per la perdita dei previsti requisiti determina la revoca dell’utenza telematica.

11 CREDITO D ’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - INVESTIMENTI EFFETTUATI SUCCESSIVAMENTE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

Con la risposta a consulenza giuridica 3.2.2020 n. 1, relativa al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema degli investimenti effettuati successivamente a quanto programmato e alla rettifica della comunicazione “CIM”, sul quale aveva già fornito alcuni chiarimenti con la ris. 2.4.2019 n. 39.

11.1 TRASLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Nell’ipotesi di traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati, la presentazione di una comunicazione rettificativa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 39/2019) comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d’imposta è da considerarsi fruibile, senza però incidere sul diritto alla fruizione dello stesso, che resta subordinato all’effettivo realizzo degli investimenti.

11.2 RETTIFICA DEL MODELLO F24

Qualora, in mancanza della presentazione della rettifica del modello CIM originario, un contribuente avesse utilizzato – successivamente al momento di effettuazione dell’investimento – il credito d’imposta indicando come anno di investimento quello originario, non si applicheranno sanzioni alla rettifica operata dal contribuente al modello F24, successiva alla presentazione del nuovo modello CIM, per renderlo coerente con quest’ultimo ultimo e, in sostanza, con il corretto periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento.

12 REGIME DEGLI IMPATRIATI - ULTERIORI CHIARIMENTI

Con le risposte a interpello 6.2.2020 n. 26 e 13.2.2020 n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.

12.1 MANCATA FRUIZIONE NEL PERIODO D’IMPOSTA DI TRASFERIMENTO IN ITALIA La risposta 59/2020 ha chiarito che la mancata fruizione del regime degli impatriati nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia non preclude l’utilizzo dell’agevolazione nei periodi d’imposta successivi.

Con riferimento al caso di specie, l’istante ha dichiarato di non aver formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo d’imposta di rientro in Italia (2017), né nel periodo d’imposta successivo (2018), e di non averne dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione ad oggi risultano scaduti. Nel caso di specie, secondo l’Agenzia delle Entrate:

 per tali periodi d’imposta (2017 e 2018) l’accesso al regime è precluso;

 tuttavia, l’istante potrà fruire del regime degli impatriati per i restanti tre periodi d’imposta del quinquennio agevolabile.

12.2 OPZIONE PER I SOGGETTI “CONTRO-ESODATI”

La risposta 26/2020 ha chiarito che i soggetti “contro-esodati” che hanno beneficiato del regime di favore di cui alla L. 238/2010 possono continuare fino al 2020 a fruire del regime degli impatriati per effetto dell’art. 16 co. 4 del DLgs. 147/2015.

I soggetti “contro-esodati” potevano esercitare, entro il 2.5.2017, l’opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati purché rientrati in Italia entro il 31.12.2015. Il diritto all’opzione non era quindi condizionato ad alcun termine iniziale di trasferimento della residenza, con la conseguenza che l’opzione poteva essere esercitata anche dai soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L. 238/2010 rientrati in Italia prima del 2015.

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13 COMPENSI INCASSATI DAGLI EREDI DEL PROFESSIONISTA DEFUNTO - TRATTAMENTO AI FINI DELL ’IVA E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 52 sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa il trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette da applicare al credito, vantato da un professionista defunto, pagato in parte dal curatore fallimentare ai suoi eredi.

13.1

ASSOGGETTAMENTO AD IVA DELL’OPERAZIONE

Il compenso per la prestazione professionale è da assoggettare ad IVA, anche se percepito dopo la cessazione dell’attività (Cass. SS.UU. 21.4.2016 n. 8059).

Considerato che nel caso di specie il prestatore poi defunto aveva già chiuso la partita IVA, l’obbligo di fatturazione dell’operazione deve essere assolto dal committente (e, quindi, dal curatore fallimentare) mediante la procedura di cui all’art.

6 co. 8 del DLgs. 471/97, ossia quella che permette al cessionario o committente, tramite l’emissione di un’autofattura, di regolarizzare l’operazione in caso di mancato ricevimento della fattura dal cedente o prestatore oppure in presenza di una fattura irregolare.

13.2

TASSAZIONE DEI COMPENSI

I predetti compensi professionali rappresentano redditi di lavoro autonomo imponibili al momento dell’incasso tramite tassazione separata, salvo che sia esercitata l’opzione per la tassazione ordinaria.

13.3

APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO

Sui citati emolumenti occorre operare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73.

14 FATTURA DIFFERITA - DOCUMENTO DI TRASPORTO E ALTRI DOCUMENTI IDONEI

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.2.2020 n. 44, ha fornito alcune precisazioni in ordine ai documenti richiesti dall’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, al fine di identificare le operazioni effettuate nei confronti del medesimo soggetto in uno stesso mese, nell’ambito della fatturazione differita.

Fatturazione differita nella cessione di beni

L’Amministrazione finanziaria ricorda che il ricorso alla fattura differita può essere eser- citato, conformemente a quanto disposto dall’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, a condizione che, nell’ambito della cessione di beni, la consegna o spedizione risulti dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento “idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione” e avente le caratteristiche determinate con il DPR 472/96.

Tale disposizione richiede, in particolare, che i documenti in questione contengano:

 l’indicazione della data;

 le generalità del cedente, quelle del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto;

 la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni oggetto della cessione.

Nella fattura differita potranno essere indicati, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche soltanto la data e il numero del DDT o di altro documento “idoneo”, a condizione, però, che questi contengano “con precisione” gli elementi obbligatori sopra descritti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2014 n. 18).

Non è consentita, invece, l’emissione della fattura differita qualora i documenti che certificano le operazioni intercorse non contengano le generalità del cedente, né la quantità dei beni ceduti. Resta, ferma, comunque, in questo caso, l’obbligatorietà di

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trasmissione della fattura elettronica “immediata” entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

15 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE CON AUTOLAVAGGIO - INVIO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

Con la risposta a interpello 5.2.2020 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i distributori di carburante che forniscono anche il servizio di autolavaggio non possono trasmettere con un unico flusso di dati i corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio e quelli delle operazioni effettuate tramite distributori automatici.

15.1 MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

L’Agenzia delle Entrate precisa che è necessario mantenere distinte le diverse discipline dettate dall’art. 2 del DLgs. 127/2015 in materia di corrispettivi telematici.

Tale disposizione, infatti, prevede:

 al co. 1, la regola generale di invio dei dati applicabile alle operazioni al dettaglio di cui all’art. 22 del DPR 633/72;

al co. 1-bis, specifiche regole di invio per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione nei confronti di privati;

 al co. 2, regole di invio specifiche anche per i distributori automatici.

Pertanto, nonostante tutte le operazioni al dettaglio impongano la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, occorre tener conto delle peculiarità delle tre discipline.

15.2 INVIO SEPARATO DEI DATI

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia delle Entrate esclude che un distributore di carburanti possa trasmettere, con un unico invio:

 i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio;

 i dati degli incassi delle c.d. “macchinette cambia monete” utilizzate per il servizio di autolavaggio.

Infatti:

 i primi devono essere trasmessi all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, mediante il tracciato approvato con il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 28.5.2018 n. 106701, il quale non può ricomprendere informazioni diverse da quelle relative ai carburanti;

 i secondi, posto che le macchinette cambia monete possano qualificarsi come distributori automatici, devono essere trasmessi secondo le modalità e i termini previsti dal provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936.

Operazioni al dettaglio “diverse”

L’invio dei dati non è dovuto per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio e dalle operazioni tramite vending machine laddove sussista una delle ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019. In particolare, l’obbligo di invio non sussiste per le operazioni i cui ricavi o compensi non superino l’1% del volume d’affari dell’anno precedente.

15.3 DATI DELLE VENDING MACHINE INVIATI TRAMITE REGISTRATORE

L’unica ipotesi di invio “unitario” consentita riguarda gli operatori che, nella medesima unità locale dell’attività commerciale, sono dotati sia di un registratore telematico, sia di vending machine. In tal caso, i dati degli apparecchi automatici possono essere memorizzati e trasmessi mediante il registratore. Tale ipotesi, dunque, riguarda le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio.

16 “PAYBACK” FARMACEUTICO - VERSAMENTI - DETRAZIONE IVA

Con la risposta a interpello 21.2.2020 n. 73, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA afferente i versamenti effettuati a titolo di “payback” dalle aziende farmaceutiche.

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telefono 0444 1831200 16.1 QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell’art. 15 del DL 95/2012, l’importo dei versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback è determinato al lordo dell’IVA.

Con la legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 394 ss. della L. 205/2017), è stato riconosciuto che:

 il versamento di tali somme legittima l’emissione di note di variazione IVA in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72;

 la relativa imposta, scorporata dagli importi dovuti, può essere detratta;

 il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti;

 in caso di esercizio del diritto in parola, l’azienda è tenuta a emettere apposito documento contabile, indicando gli estremi dell’atto con cui l’AIFA determina in via definitiva gli importi da versare.

16.2 PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE DELL’IVA

Nel caso oggetto della risposta 73/2020, l’azienda farmaceutica, ritenendo errate le modalità di calcolo degli importi a suo carico, ha instaurato un contenzioso contro l’AIFA e, nelle more del giudizio, ha versato spontaneamente, nel 2018, una somma a titolo di acconto dell’importo dovuto.

Tuttavia, la somma dovuta è stata determinata in modo definitivo soltanto con la determina AIFA 5.7.2019, ossia in un momento successivo al versamento.

Di conseguenza, in tale ipotesi, il presupposto per l’emissione della nota di variazione in diminuzione non può essere individuato nel versamento delle somme a titolo provvisorio, ma nella determinazione definitiva dell’importo dovuto.

Pertanto, la relativa imposta, ancorché versata nel 2018, potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione IVA riferita al 2019, in quanto anno d’imposta nel quale l’AIFA ha accertato definitivamente le somme dovute.

17 NOTA DI VARIAZIONE IVA - CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE - ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE - CESSIONE DEL CREDITO IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 7.2.2020 n. 33, ha escluso che il creditore non ammesso allo stato passivo, esecutivo, del fallimento possa emettere la nota di variazione IVA ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, in quanto non è soddisfatto il presupposto della sua partecipazione al concorso.

Nella successiva risposta a interpello 7.2.2020 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che il curatore fallimentare è il soggetto autorizzato a presentare la dichiarazione IVA finale con richiesta di rimborso del credito da erogare all’assuntore del concordato fallimentare, nonché a notificare alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione del credito all’assuntore. Il trasferimento del credito IVA, dal fallimento all’assuntore, si perfeziona in base al concordato fallimentare, tramite una successione a titolo particolare, con la nascita di un nuovo rapporto obbligatorio e la liberazione del debitore originario. Deve escludersi, invece, la possibilità di indicare, quale destinatario del credito, il terzo cessionario dello stesso.

17.1 NOTA DI VARIAZIONE IN CASO DI INFRUTTUOSITÀ DEL FALLIMENTO

Nella risposta 33/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il creditore non ammes- so allo stato passivo esecutivo del fallimento non può emettere la nota di variazione IVA ex art. 26 co. 2 del DPR 633/1972, non essendo soddisfatto il presupposto della partecipazione al concorso.

La condizione normativa del mancato pagamento, anche soltanto parziale, a causa della procedura concorsuale, sussiste quando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’atti-

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vo. Il verificarsi di tale evento postula, in via preventiva, da un lato, l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale e, dall’altro, la necessaria partecipazione del creditore al concorso (C.M.

17.4.2000 n. 77), che legittima quest’ultimo alla nota di variazione IVA.

Il diritto a tale rettifica è subordinato all’infruttuosità delle procedure (esecutive o) concorsuali (non al mero avvio delle stesse) e tale requisito si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale, oppure, in assenza, di quello per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento (C.M. 77/2000 e circ. Agenzia Entrate 8/2017).

17.2 CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE - ADEMPIMENTI DEL CURATORE - CESSIONE DEL CREDITO IVA

Nella risposta 34/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la chiusura del fallimento, ex art. 130 del RD 267/42, per intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore, non pregiudica la legittimazione del curatore ad eseguire gli adempimenti fiscali, finalizzati anche all’acquisizione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni fiscali.

Il curatore è il soggetto legittimato a presentare la dichiarazione IVA finale (art. 5 co. 4 del DPR 322/98) con richiesta di rimborso del credito IVA da erogare all’assuntore, nonché a notificare alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione del credito all’assuntore. Il trasferimento del credito IVA in sede di concordato per assunzione, dal fallimento all’assuntore, si perfeziona, a titolo particolare, con la nascita in capo a quest’ultimo di un nuovo rapporto obbligatorio e la liberazione del debitore originario (Cass. 9392/2015, 24263/2010 e 18382/2003).

La possibilità di indicare, quale destinatario del credito, il terzo cessionario dello stesso, resta preclusa dall’art. 43-bis del DPR 602/73, che, per le imposte sui redditi, impedisce al cessionario del credito risultante dalla dichiarazione annuale di alienare tale eccedenza (cfr. ris. Agenzia Entrate 117/2014 e Cass. 12552/2016). La disposizione trova applicazione anche per i crediti IVA (ris. Agenzia Entrate 39/2017 e risposta a consulenza giuridica Agenzia Entrate 1/2019).

18 IVA - RIVALSA POST ACCERTAMENTO IN CASO DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ CESSIONARIA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.2.2020 n. 43, ha precisato che il cedente/prestatore non può esercitare la rivalsa post accertamento (art. 60 co. 7 del DPR 633/72) nel caso di cancellazione della cessionaria/committente dal Registro delle imprese.

18.1 ESCLUSIONE DELLA RIVALSA SUCCESSIVA

Con la risposta 43/2020, l’Agenzia delle Entrate, aderendo ai precedenti interventi, ha negato il diritto del cedente/prestatore alla rivalsa dell’IVA post accertamento, ex art.

60 co. 7 del DPR 633/72, in caso di cancellazione della cessionaria/committente dal Registro delle imprese.

Inoltre, in caso di cancellazione della ditta individuale o società di persone, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la rivalsa post accertamento nei confronti del titolare della ditta o dei soci della società.

18.2 ESCLUSIONE DELLA DETRAZIONE E/O DELLA DEDUZIONE DAL REDDITO D’IMPRESA

Con riferimento alla nota di variazione in diminuzione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’emissione della nota di variazione, qualora, dopo l’inutile esercizio della rivalsa successiva, il cessionario risulti cancellato dal Registro delle imprese senza che il credito sia stato soddisfatto, ovvero all’esito infruttuoso di procedure esecutive esperibili, in presenza delle condizioni previste dalla legge, anche nei confronti di altri

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telefono 0444 1831200 soggetti (risposta a interpello 531/2019).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione anche solo della parte dell’IVA versata dal cedente/prestatore in sede di definizione agevolata, ovvero la possibilità di dedurre la differenza della stessa dal reddito d’impresa, data la natura speciale e

“privata” della rivalsa post accertamento (risposta a interpello 84/2018).

19 RINGHIERE E TETTOIE - NATURA DI “BENI FINITI” AI FINI IVA

La risposta a interpello Agenzia Entrate 21.2.2020 n. 71 ha inquadrato come “beni finiti”, ai fini dell’aliquota IVA applicabile, le ringhiere per balconi complete di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano, ecc.) e le tettoie per balconi e terrazze.

19.1 ALIQUOTA IVA PER I “BENI FINITI”

Per le cessioni di “beni finiti”, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, si applica l’aliquota IVA:

 pari al 4%, quando i beni sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati aventi le caratteristiche richieste dalla “Legge Tupini” nonché delle costruzioni rurali;

 pari al 10%, quando i beni sono forniti per la realizzazione di opere di urbanizzazione, oppure di impianti e di edifici assimilati ai fabbricati “Legge Tupini” (es. scuole, ospedali), nonché per l’esecuzione degli interventi di recupero agevolati (interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie, ristrutturazioni urbanistiche).

19.2 NOZIONE DI “BENI FINITI”

Richiamando precedenti interventi di prassi, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

 la specifica individualità e funzionalità di un “bene finito” non viene meno qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell’opera;

 un “bene finito” è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni.

20 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE EMESSE DAL PROFESSIONISTA FORFETARIO NEI CONFRONTI DELL ’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.2.2020 n. 67, ha fornito un chiarimento concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti posti in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI, di cui all’art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR 642/72.

20.1 ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO

Si ricorda che, a norma dell’art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR 642/72, come modificato dall’art. 1 co. 646 della L. 145/2018, sono esenti dall’imposta di bollo “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

20.2 CASO DI SPECIE

Nell’istanza di interpello sottoposta all’Agenzia delle Entrate, un professionista, che rende in modo continuativo prestazioni di “conduzione campagne marketing e altri servizi pubblicitari” nei confronti di un’associazione nazionale che esercita attività sportiva di natura dilettantistica, riconosciuta dal CONI, chiedeva se le fatture emesse – in regime forfetario – in relazione a tali servizi potessero risultare esenti dall’im- posta di bollo a norma dell’art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR 642/72.

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20.3 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE SENZA IVA SUPERIORI A 77,47 EURO Si ricorda che, a norma dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e dell’art. 6 della Tabella B allegata al medesimo DPR, le fatture sono soggette ad imposta di bollo nella misura di 2,00 euro per ogni esemplare se, contemporaneamente:

 riguardano somme non assoggettate ad IVA (come avviene, ad esempio, nel caso dell’adesione al regime forfetario);

 la somma supera 77,47 euro;

 non operano altre esenzioni specifiche (come quelle previste, ad esempio, dalla Tabella B allegata al DPR 642/72).

20.4 FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIA- ZIONE SPORTIVA

Rispondendo all’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate afferma che la disposizione esentativa recata dall’art. 27-bis della Tabella B, Allegata al DPR 642/72, non può trovare applicazione al caso della fattura emessa dal professionista nei confronti dell’associazione sportiva, atteso che l’emissione della fattura configura un obbligo del professionista, da adempiere anche in assenza di richiesta da parte dell’associazione, sicché questo caso non può rientrare nella fattispecie descritta dall’esenzione, che riguarda “atti o documenti posti in essere o richiesti” dalle associazioni sportive.

20.5 SOGGETTO OBBLIGATO AD APPORRE IL CONTRASSEGNO

L’Agenzia delle Entrate aggiunge che l’obbligo di apporre il contrassegno attestante il pagamento dell’imposta di bollo su ricevute e fatture grava sul soggetto che spedisce o consegna il documento (nel caso di specie, il professionista), in quanto gli atti contemplati dalla Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/72 sono caratterizzati proprio dal fatto che l’imposta è dovuta “sin dall’origine”, cioè “dal momento della loro formazione”.

21 COSTRUZIONE DI STRUTTURA PER OSPITARE E ASSISTERE DISABILI - ALIQUOTA IVA - REVERSE CHARGE

Con le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 10.2.2020 n. 41 e 11.2.2020 n. 49, di identico tenore, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in relazione al trattamento IVA da applicare alla costruzione, mediante un contratto di appalto, di una struttura destinata a ospitare e assistere, sotto il profilo socio-sanitario e socio-assistenziale, persone affette da una particolare disabilità.

21.1

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

Se gli edifici del caso esaminato fossero qualificabili come “case di cura”, “ricoveri” o strutture similari, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applicherebbe l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, a condizione che “le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzione dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in modo univoco (anche catastalmente)” le pre- dette finalità, nel rispetto della normativa di settore. Qualora la struttura fosse realizzata sulla base di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, tuttavia, l’intera prestazione sarebbe assoggettata ad imposta con l’aliquota IVA più alta, a fronte del principio generale di inscindibilità del contratto di appalto.

21.2

REVERSE CHARGE

Il profilo relativo alla spettanza dell’aliquota IVA agevolata deve essere tenuto distinto dall’assoggettamento dell’operazione ad imposta con il meccanismo del reverse charge. Nel caso di specie, in particolare, occorre valutare la sussistenza delle condizioni previste dalle fattispecie di cui all’art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72 relative, rispettivamente:

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 ai subappalti nel settore edile;

 alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

22 ALLESTIMENTO DI FIERE E ESPOSIZIONI - TERRITORIALITÀ IVA

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.2.2020 n. 35 ha affrontato il duplice tema della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di allestimento di fiere ed esposizioni e delle prestazioni di servizi di sponsorizzazione.

22.1 SERVIZI DI ALLESTIMENTO DI FIERE

Una prestazione di servizi complessiva, avente ad oggetto servizi logistici e organizzativi per la realizzazione di un evento, se resa nei confronti di un soggetto passivo UE, non ha rilevanza ai fini IVA in Italia, per carenza del presupposto di territorialità.

Il criterio di territorialità IVA applicabile nella fattispecie è, difatti, quello relativo alle prestazioni “generiche” rese nei confronti di soggetti non residenti e non stabiliti in Italia (art. 7-ter del DPR 633/72).

22.2 SERVIZI DI SPONSORIZZAZIONE

Per quanto concerne il trattamento IVA relativo ai servizi di sponsorizzazione, resi da un soggetto passivo non residente in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, si applica il regime previsto per le prestazioni di servizi “generiche” (art. 7-ter del DPR 633/72).

Pertanto, nel caso di una prestazione nei confronti di un soggetto passivo nazionale, l’operazione assume rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, con assoggettamento all’aliquota ordinaria vigente al momento di effettuazione dell’operazione.

Gli obblighi ai fini IVA sono adempiuti dal committente stabilito in Italia mediante il meccanismo del reverse charge (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).

23 SERVIZI DI PROMOZIONE DEL GIOCO ON LINE ATTRAVERSO SITI C.D. “COMPARATORI DI QUOTE” - TRATTAMENTO AI FINI IVA

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.2.2020 n. 75 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in relazione al trattamento IVA da applicare all’attività di affiliazione, ossia quella esercitata da soggetti che, tramite siti c.d. “comparatori di quote”, svolgono attività di informazione, comparazione e promozione, permettendo ai potenziali giocatori di accedere direttamente alle piattaforme di gioco dei diversi operatori del settore.

23.1

NON APPLICABILITÀ DELL’ESENZIONE IVA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE

Non esistendo un collegamento immediato e diretto dell’attività svolta dall’affiliato con la sottoscrizione del contratto di gioco, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che sussista la fattispecie di esenzione IVA, di cui all’art. 10 co. 1 n. 9 del DPR 633/72, per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai n. 1 - 7 del DPR 633/72 (fra le quali, quelle riguardanti l’esercizio dei giochi, delle scommesse e la raccolta delle giocate).

23.2

QUALIFICA DI SERVIZIO ELETTRONICO

L’attività svolta dall’affiliato costituisce un servizio elettronico (art. 7 del regolamento UE 282/2011). Pertanto, i servizi resi dall’affiliato nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia sono prestazioni ivi territorialmente rilevanti ai fini IVA (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72), da assoggettare a imposta con l’aliquota ordinaria.

Qualora il prestatore sia un soggetto non residente, il tributo deve essere assolto con il meccanismo dell’inversione contabile (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).

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24 RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI”

DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2020

In relazione al primo semestre 2020, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:

 del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;

 dell’8%, per le altre transazioni commerciali.

Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

 lavoratori autonomi e imprese;

 lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;

 lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

 nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;

 purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

 nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;

 nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

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