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STATUTO CENTRO ITALIANO TURISMO SOCIALE CITS APS ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

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1 STATUTO

CENTRO ITALIANO TURISMO SOCIALE – CITS APS

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art.

18 della Costituzione, della legge 29 marzo 2001, n. 135, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e del Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 una Associazione, apolitica ed apartitica senza scopo di lucro, denominata “Centro Italiano Turismo Sociale – CITS - APS (Associazione di Promozione Sociale) con sede in Roma, Via XX Settembre 68/B.

Il C.I.T.S. APS può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'Estero e può, altresì, autorizzare la Costituzione di Comitati territoriali ai sensi e per gli effetti del successivo art. 11. Essa opera in ambito nazionale e internazionale.

La variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

SCOPO E FINALITA

Il C.I.T.S. APS si ispira ai principi ed agli insegnamenti della Chiesa Cattolica e persegue gli scopi indicati nel presente articolo nel rispetto delle libertà individuali e sulla base dei principi della democrazia e della partecipazione.

In riferimento all’articolazione territoriale del CITS APS, le competenti autorità ecclesiastiche nominano un Assistente ecclesiastico che partecipi alla vita del CITS APS come animatore pastorale e di fede intervenendo alle riunioni degli organi collegiali senza esercitare diritto di voto. Per quanto riguarda il livello nazionale del CITS APS, l’Assistente ecclesiastico è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il CITS APS intende affermare il ruolo del turismo sociale ed associato e delle attività del tempo libero, quale mezzo di unità della famiglia e delle aggregazioni umane, di solidarietà fra singoli e fra popoli, di elevazione culturale, spirituale e sociale dell’uomo.

L’Associazione ha, pertanto, lo scopo di promuovere e valorizzare secondo gli insegnamenti del Magistero della Chiesa, con particolare riferimento agli orientamenti pastorali della Conferenza

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2 Episcopale Italiana in materia di pellegrinaggi, turismo e tempo libero, il turismo e le attività del tempo libero quale momento rilevante e necessario dell’espressione della libertà dell’individuo come singolo e nelle formazioni sociali.

ART. 3 ATTIVITÀ

Per conseguire le proprie finalità il CITS APS, in particolare:

a) può promuovere iniziative e compiere attività dirette alla tutela degli interessi collettivi degli associati quali fornitori e consumatori di servizi di trasporto, di accoglienza e di turismo ai quali, altresì, può fornire ogni forma di consulenza e di assistenza per la tutela dei loro diritti ed interessi;

b) può istituire e gestire centri di formazione per gli associati, anche avvalendosi della collaborazione di istituzioni pubbliche e private del settore, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale;

c) può istituire Comitati tecnici consultivi nei settori di interesse sociale;

d) può svolgere attività sociali, culturali, educative, assistenziali e ricreative, per

l’affermazione ed il consolidamento, sulla base dei principi e degli insegnamenti della Chiesa Cattolica, della cultura del turismo e del tempo libero, anche attraverso l’incentivazione della presenza cristiana nelle predette attività;

e) può collaborare con gli Enti e le Organizzazioni civili ed ecclesiastiche nazionali ed estere che si propongono finalità similari;

f) può svolgere funzioni di promozione, rappresentanza e tutela, a livello istituzionale, delle Associazioni, Organizzazioni ed Enti di ispirazione cristiana, operanti nel settore del turismo sociale, associato e religioso, del tempo libero e dell’accoglienza, nonché operanti per finalità di culto o di religione;

g) può promuovere iniziative di studio e di ricerca sulle problematiche inerenti al turismo sociale, associato ed alle attività del tempo libero;

h) può promuovere la formazione di operatori qualificati nel settore del turismo sociale e del tempo libero;

i) può rappresentare i soci nei confronti dei poteri pubblici e privati, proponendo alle Regioni ed ai Governi interessati, leggi o modifiche di leggi preesistenti nell’interesse e per un maggior sviluppo del turismo sociale, associato, religioso, culturale, giovanile, degli anziani e dei portatori di handicap;

l) può proporre di realizzare iniziative anche a livello internazionale, attraverso accordi e convenzioni con organismi ed associazioni sovranazionali o di altri paesi;

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3 m) può organizzare ed esercitare, a norma dell’art. 10 primo comma della legge quadro sul turismo N° 217 del 17 maggio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, attività, viaggi e servizi di turismo sociale, religioso, ricreativo e culturale in Italia ed all’Estero, esclusivamente per i propri associati;

n) le attività di cui alla precedente lettera l) possono essere organizzate anche facendo ricorso ad Associazioni appositamente promosse dal CITS APS medesimo o con le quali il CITS abbia stipulato idonee convenzioni;

o) può aderire ad altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni aventi finalità similari;

p) può promuovere sodalizi mutualistici in Italia ed all’Estero nell’interesse dei soci;

q) può svolgere attività editoriali pubblicando riviste, giornali, libri, nonché atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche anche multimediali;

r) può promuovere, organizzare, e gestire attività e servizi diretti ad accrescere e valorizzare la qualità e la convenienza dei servizi resi dagli Enti associati;

s) può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

t) l’Associazione può svolgere, ex art.6 del Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

u) l’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 4

AMMISSIONE E DEFINIZIONE DEGLI ASSOCIATI

Sono soci dell’Associazione:

a) soci ordinari;

b) soci aderenti;

c) soci sostenitori.

La qualità di socio si acquista previa presentazione di apposita domanda sulla quale il Consiglio Direttivo Nazionale deciderà a suo insindacabile giudizio.

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4 a) soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono al CITS APS, accettandone le finalità e gli scopi sociali e si impegnano a partecipare alle attività sociali obbligandosi – con apposita dichiarazione che dovrà essere resa contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione – ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre ricorso all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate Dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci ordinari esercitano il diritto di voto presso il Comitato regionale o locale a cui sono iscritti, oppure presso il Comitato locale più prossimo alla struttura ricettiva tramite la quale sono iscritti al CITS APS.

In tutti i casi, i soci ordinari, per poter essere legittimamente titolari dell’elettorato attivo e passivo, devono previamente comunicare la scelta effettuata al Comitato prescelto al fine di essere inseriti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

a) soci aderenti

Sono soci aderenti gli Enti ecclesiastici e le organizzazioni che intendono cooperare con il CITS APS per il raggiungimento di finalità e scopi comuni, e le cui finalità non siano in contrasto con quelle del CITS APS. Aderiscono al CITS APS nella persona del loro legale rappresentante, a condizione che si impegnino ad operare secondo le modalità e nei limiti indicati dalle norme statutarie e regolamentari e previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di diniego, valgono le disposizioni relative ai soci ordinari.

b) soci sostenitori

Sono soci sostenitori persone fisiche ed enti che rientrano nella categoria dei soci aderenti, che sostengono l’attività dell’Associazione. La qualifica di socio sostenitore si acquisisce versando almeno il 50% in più della quota prevista per i soci aderenti, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

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5 Tutti i soci hanno diritto ad un unico voto; sono ammessi il voto per delega, il voto per corrispondenza e il voto telematico, ai sensi dell’art. 24 del Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività associative ed hanno diritto ad usufruire dei servizi sociali.

ART. 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L’adesione, come socio, al CITS APS è libera ed è consentita, con le modalità indicate nello Statuto e negli eventuali Regolamenti di esecuzione, a chiunque senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di condizioni personali e sociali.

Tutti i soci devono osservare lo Statuto ed i Regolamenti e devono contribuire al sostegno finanziario del CITS APS. Tutti i soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, pena la decadenza, al rinnovo dell’iscrizione per l’anno successivo versando la quota sociale.

Il socio è libero di recedere dal CITS APS in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione; il recesso è comunicato con raccomandata A.R. o mezzo equipollente, ed ha effetto immediato all’atto di ricevimento della relativa comunicazione. Il recedente non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale, delle quote associative versate.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività e sull’andamento dell’associazione;

- frequentare i locali dell’associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività in sede di assemblea;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento di attività associative previamente autorizzate;

- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

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6 ART. 6

CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio viene a cessare, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale:

a) per dimissioni;

b) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c) per decesso o per estinzione;

d) per espulsione nel caso di azioni contrarie e comunque lesive dell’immagine o delle finalità dell’Associazione o per interessi contrastanti; e) per morosità.

Il provvedimento di espulsione di cui alle lettere b), d) e e), pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre ricorso all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Gli Organi centrali dell’Associazione sono:

• Assemblea Nazionale;

• Consiglio Nazionale;

• Consiglio Direttivo Nazionale;

• Presidente Nazionale;

• Collegio dei Revisori dei Conti;

• Collegio dei Probiviri.

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7 ART. 7

ORGANI

Possono essere chiamati alle cariche sociali centrali tutti i soci in regola con gli obblighi statutari. L’associazione incentiva la presenza dei rappresentanti degli Enti ecclesiastici aderenti all’interno degli organi.

L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante del CITS APS; esso si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede, in via ordinaria una volta all’anno, indicativamente entro la data del 30 giugno di ogni anno.

L’Assemblea Nazionale dei soci si riunisce in via straordinaria tutte le volte che lo richiede un quinto dei soci iscritti, ovvero due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale o su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale o del Presidente Nazionale. L’Assemblea Nazionale è costituita dai Consiglieri Nazionali, dai Presidenti dei Comitati regionali, e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, da 120 rappresentanti dell’insieme dei soci ordinari aderenti designati dai Comitati regionali in proporzione agli iscritti secondo le modalità fissate dal Regolamento.

La convocazione contenente l’O.d.G. avviene a mezzo di lettera semplice, e-mail o pec, e mediante affissione di questa presso la sede nazionale almeno 20 (venti) giorni prima della data prefissata.

Il funzionamento dell’Assemblea Nazionale è fissato dal Regolamento. L'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, anche con delega ad altro socio, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti anche con delega ad altro socio. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione, salvo quando sia richiesta, dal presente statuto, una maggioranza qualificata.

In ogni caso le modifiche allo Statuto sono approvate a maggioranza del cinquantuno per cento dei presenti all’Assemblea.

ART. 8

ASSEMBLEA

L’Assemblea:

• approva le linee programmatiche delle attività associative;

• elegge i componenti del Consiglio nazionale e il Presidente del CITS APS e, nei casi previsti, la loro revoca;

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8

• elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

• elegge il Collegio dei Probiviri;

• approva le eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale;

• delibera lo scioglimento dell’Associazione.

• Esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale e le collegate relazioni;

Lo svolgimento delle operazioni elettorali avviene per mezzo della Commissione elettorale eletta dall’Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale.

Le operazioni di scrutinio sono eseguite dalla stessa Commissione elettorale. I candidati alle varie cariche non possono far parte della Commissione elettorale.

ART. 9

CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da 14 Consiglieri eletti dall’Assemblea, dai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio Nazionale:

• Propone all’Assemblea le linee programmatiche delle attività associative;

• Elegge, a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo Nazionale tra i propri componenti, su proposta del Presidente;

• Approva il piano annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;

• Approva, a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, regolamenti di carattere generale ed esecutivi del presente Statuto, ivi compreso quello che disciplina gli Organi regionali;

• Stabilisce la data di convocazione dell’Assemblea ordinaria fissandone il luogo e l’ordine del giorno;

• Determina l’entità e le modalità di esazione delle quote associative annuali, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. Tali quote possono essere diversificate fra soci ordinari, aderenti e sostenitori;

• Delibera sull’ubicazione della Sede nazionale, limitatamente al territorio del Comune di Roma;

• Propone, su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale, eventuali modificazioni dello

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9 Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Nazionale, questi sono sostituiti con i primi dei non eletti; in mancanza di questi ultimi il Consiglio provvederà alla sostituzione tramite cooptazione, su proposta del Presidente, in misura non superiore ad un quinto del plenum del Consiglio nazionale medesimo. Questi durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno.

La convocazione dovrà avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera semplice, e-mail o pec, contenente la data, il luogo, l’ora, e l’ordine del giorno da discutere, nonché a mezzo affissione di questa presso la sede nazionale.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da sette membri, dei quali;

• il Presidente Nazionale;

• due Vice-Presidenti, uno dei quali sarà espressamente delegato dal Presidente Nazionale al momento della elezione a supplire alle funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo o permanente dello stesso;

• da quattro consiglieri.

Il personale dipendente non può essere eletto membro del Consiglio Direttivo Nazionale, né del consiglio nazionale salvo nei casi previsti da leggi vigenti o future.

Nel caso in cui cessi dall’incarico un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, il Consiglio Nazionale elegge un sostituto, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei componenti,

L’intero Consiglio Direttivo Nazionale si intenderà decaduto nei seguenti casi:

a) Impedimento permanente del Presidente b) Dimissioni del Presidente

In caso di decadenza, il Presidente, il Vice Presidente Vicario o il consigliere più anziano di età

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10 dovrà convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla cessazione. Fino all’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo rimangono in carica i vecchi consiglieri per

l’ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Segretario Generale scelto su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i delegati esteri in relazione alle attività del CITS APS all'estero. A titolo esemplificativo e non esclusivo il Consiglio Direttivo Nazionale:

a) predispone Regolamenti di carattere generale ed esecutivi del presente Statuto da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio Nazionale;

b) stabilisce la data di convocazione del Consiglio Nazionale fissandone l’ordine del giorno;

c) predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, sulla base di quanto predisposto dal Tesoriere, da presentare al Consiglio Nazionale ed all’Assemblea per l’approvazione;

d) delibera lo storno dei fondi e la destinazione di eventuali maggiori entrate. Le eventuali maggiori entrate, nonché i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta. L’eventuale avanzo di gestione è utilizzato a favore delle attività sociali previste dallo Statuto;

e) esamina ed approva le domande di ammissione a socio nonché approva la costituzione dei Comitati territoriali e dei Comitati interregionali a tempo determinato;

f) nomina i componenti dei Comitati tecnici consultivi e delle strutture operative che possono essere istituiti per il miglior conseguimento degli scopi associativi;

g) delibera circa lo svolgimento e l’esecuzione delle attività di amministrazione

straordinaria dell’Associazione nei limiti dello Statuto sociale, delle deliberazioni assembleari, e di quelle del Consiglio Nazionale;

h) delibera relativamente all’assunzione, al licenziamento o al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente.

i) delibera il commissariamento e/o lo scioglimento di qualsiasi organismo territoriale nel caso in cui questo violi lo Statuto, i regolamenti, e gli indirizzi morali, nonché le disposizioni emanate dagli organi nazionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi, da comunicarsi almeno sette giorni prima della data stabilita, su convocazione del Presidente, o quando sia richiesto da almeno la maggioranza dei componenti. Per la validità delle adunanze occorre la presenza fisica o tramite mezzi telematici di almeno cinque componenti. Nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e può rappresentare al massimo un altro membro per delega scritta. Ciascun membro può essere rappresentato al massimo per tre volte

nell’arco dell’anno solare. Oltre tale limite verrà considerata assenza ingiustificata. Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del

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11 Presidente.

I membri degli organi collegiali assenti ingiustificati per almeno tre volte saranno diffidati ed al reiterarsi dell’assenza ingiustificata, saranno dichiarati decaduti d’ufficio dall’Organo al quale appartengono.

ART. 11 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; ne ha la firma che può delegare, rimane in carica un quadriennio e può essere riconfermato per un massimo di due mandati consecutivi. Convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale. Indica tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale il nominativo o i nominativi dei Vice - Presidenti che saranno eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale medesimo.

Egli può delegare i Vice Presidenti e gli altri membri del Consiglio Direttivo

Nazionale allo svolgimento di determinate funzioni. In caso di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente delegato ai sensi dell’art.10.

Il Presidente vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte dei soci e degli organi territoriali. Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione compresa l’apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali, potendo reimpiegare le eventuali maggiori entrate e gli avanzi di gestione – eccedenti rispetto a quelli fissati nelle appostazioni del bilancio preventivo annuale – per lo scopo e le attività del CITS APS, con il divieto di distribuzione tra gli associati e l’obbligo di rendicontazione al Consiglio Direttivo Nazionale prima della predisposizione dello schema del bilancio consuntivo. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, sottoponendo le delibere a ratifica nella prima riunione successiva. Il mandato del Presidente cessa o per scadenza, o per dimissioni volontarie, oppure per eventuale revoca, per gravi

motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario Generale attua le delibere degli organi nazionali secondo le direttive del Presidente Nazionale dal quale dipende funzionalmente.

È preposto al funzionamento degli uffici centrali del CITS APS ed al coordinamento dell’organizzazione periferica dell’Associazione. Egli custodisce i verbali delle riunioni.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

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12 ART. 12

ALTRI ORGANI ASSOCIATIVI

Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente anche tra i non soci. Il Tesoriere deve essere professionalmente competente nella gestione amministrativa. Il Tesoriere provvede alla redazione dei bilanci e alla tenuta dei libri contabili secondo criteri di efficienza e trasparenza amministrativa.

Il Tesoriere Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre o cinque membri scelti anche fra i non soci eletti dall’Assemblea Nazionale dei soci. I membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Fra essi il Collegio elegge il suo Presidente che deve essere iscritto all’albo dei Revisori o averne i requisiti. Il Collegio relaziona al Consiglio Nazionale sul bilancio consuntivo. i membri degli organi collegiali assenti ingiustificati per almeno tre volte saranno diffidati ed al reiterarsi dell’assenza ingiustificata, saranno dichiarati decaduti d’ufficio dall’Organo al quale appartengono.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre o cinque membri eletti dall’Assemblea Nazionale anche fra i non soci. Fra di essi elegge il suo Presidente. I Probiviri non possono essere mandatari di enti ed organismi associati. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I Probiviri debbono prestarsi a conciliare, in secondo grado, tutte le controversie fra i soci e fra socio e l’Associazione relativamente ai rapporti sociali.

Gli amministratori, i membri degli organi associativi, ed il personale dipendente sono tenuti a dare al Collegio dei Probiviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

I membri degli organi collegiali assenti ingiustificati per almeno tre volte saranno diffidati ed al reiterarsi dell’assenza ingiustificata, saranno dichiarati decaduti d’ufficio dall’Organo al quale appartengono.

ART. 13

COMITATI TERRITORIALI

Per il raggiungimento dei fini statutari il CITS APS opera attraverso Comitati territoriali articolati in: a)

a) Comitati regionali;

b) Comitati interregionali a tempo determinato;

b) Comitati locali.

I Comitati regionali garantiscono l’esatta applicazione delle norme statutarie, dei deliberati

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13 degli organi nazionali ed attuano in sede regionale le finalità e le direttive dell’Associazione.

Gli organi dei Comitati regionali sono:

• L’Assemblea;

• Il Consiglio;

• Il Presidente;

L’Assemblea regionale è costituita da tutti i soci aderenti residenti nella Regione, nonché da 1 a 3 membri designati dai Comitati locali in rappresentanza dei soci ordinari in proporzione al numero di iscritti.

Essa si riunisce su convocazione del Presidente che la presiede in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei soci della Regione e da un terzo del Consiglio Regionale, o su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale o del Presidente Nazionale.

L’Assemblea Regionale, nel rispetto dello Statuto dell’Associazione e delle deliberazioni assunte dagli Organi nazionali, approva le linee programmatiche a cui dovrà attenersi il Consiglio nell’esaminare ed approvare le attività sociali da svolgersi.

Il Consiglio Regionale è composto da almeno sette membri, eletti dall’Assemblea e dal Presidente regionale.

Il Presidente Regionale è eletto dall’Assemblea Regionale: convoca e presiede l’Assemblea Regionale ed il Consiglio Regionale. Indica il nome del Vice-presidente regionale che è eletto dal Consiglio Regionale tra i propri membri. Può delegare il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Regionale allo svolgimento di determinate funzioni. In assenza del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Al Presidente Regionale compete l’ordinaria amministrazione compresa l’apertura e chiusura dei conti correnti bancari e postali.

Il Tesoriere Regionale è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale, anche tra i non soci e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio regionale medesimo. Il Tesoriere deve essere professionalmente competente nella gestione amministrativa. Il Tesoriere provvede alla redazione dei bilanci ed alla tenuta dei libri contabili secondo i criteri di efficienza e di trasparenza amministrativa.

I componenti degli Organi regionali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Essi decadono dalla carica, su delibera del Consiglio Regionale:

a) per perdita della qualità di socio;

b) per dimissioni;

c) per morosità;

d) per sopravvenuta incompatibilità nel caso di azioni contrarie e comunque lesive dell’immagine o delle finalità dell’Associazione o per interessi contrastanti;

e) per assenza ingiustificata per più di 3 sedute dagli organi di appartenenza

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14 f) per inosservanza dei deliberati delle Assemblee e degli organi istituzionali rilevata dal Consiglio Regionale.

Al fine di promuovere e valorizzare a livelli regionali le attività del CITS APS e per implementare le realtà turistiche recettive locali, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare di estendere la competenza territoriale dei Comitati Regionali già costituiti, autorizzandoli ad operare esclusivamente nelle Regioni limitrofe che siano sprovviste di un Comitato Regionale o il cui iter istitutivo non sia ancora terminato.

L’autorizzazione potrà essere concessa improrogabilmente per il periodo di soli due anni dalla delibera di approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e i Comitati autorizzati ad operare anche nelle Regioni limitrofe assumeranno la denominazione di Comitati interregionali a tempo determinato.

La delibera di autorizzazione del Consiglio Direttivo e la conseguente competenza surrogatoria del Comitato interregionale a tempo determinato decadranno automaticamente nel momento in cui nelle Regioni limitrofe sarà costituito il Comitato Regionale o, in ogni caso, alla cessazione del biennio dall’adozione della delibera stessa.

Le competenze, gli organi e gli obblighi previsti dal presente Statuto per i Comitati Regionali si estendono anche ai Comitati interregionali a tempo determinato.

I soci che intendono conseguire, insieme, particolari e specifiche finalità nell’ambito degli scopi e dei fini del CITS APS, ovvero che si propongono di porsi al servizio della comunità locale, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in Comitati locali. Tali Comitati potranno essere costituiti a livello di quartiere, parrocchie, scuole, case di accoglienza, diocesi e ogni altra realtà territoriale e associativa dove il Consiglio Direttivo Nazionale ne dovesse riscontrare

l’opportunità.

I Comitati locali, all’atto della loro costituzione, devono aderire al CITS APS conseguendo la qualità di “soci aderenti. I verbali di costituzione debbono essere ratificati dal Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Annualmente debbono rinnovare la loro adesione al CITS APS secondo le modalità e alle condizioni indicate dagli Organi a ciò deputati. Gli Organi, le modalità di elezione e le attività dei Comitati locali sono stabiliti dal Regolamento.

A tal fine i Comitati adotteranno uno Statuto le cui norme non siano in contrasto con lo Statuto tipo approvato per i suddetti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel quadro degli orientamenti generali sanciti dall’Associazione per raggiungere gli scopi di cui all’art. 3, i Comitati regionali ed i Comitati locali svolgono la loro attività in piena autonomia e responsabilità amministrativa e patrimoniale.

Tutta l’organizzazione associativa è disciplinata da un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale.

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15 ART. 14

ATTIVITA FINANZIARIA

L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Nazionale.

ART. 15 PATRIMONIO

Alle necessità dell’Associazione si provvede:

a) con le quote annuali dei soci stabilite dal Consiglio Nazionale;

b) con i contributi ordinari e straordinari da parte di persone fisiche, Associazioni, Organizzazioni ed Enti pubblici e privati;

c) con le eventuali rendite patrimoniali ed entrate imputabili alle attività svolte in conformità agli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017;

d) con i contributi e le quote stabilite dal Consiglio Nazionale a carico dei Comitati locali;

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni di cui l’Associazione è proprietaria per acquisto, donazione, eredità, e da tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

È fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dei Comitati territoriali, il loro patrimonio sarà trasferito di diritto alla sede nazionale.

ART. 16

BILANCIO DI ESERCIZIO

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro il 30

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16 giugno dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 LIBRI

L’associazione deve tenere ed aggiornare i seguenti libri:

a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

f) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa espressa domanda scritta di presa visione al Direttivo il quale provvede entro il termine di massimo 15 giorni.

La presa visione è esercitata presso la sede dell’associazione in presenza di persona indicata dal Direttivo.

ART. 18

NORME SUL VOLONTARIATO

Dei volontari e dell’attività di volontariato

a) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

b) L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

c) L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le

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17 malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

d) L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Dei volontari e delle persone retribuite

a) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

b) L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

c) L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 19 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del CITS APS può essere deciso solo dall’Assemblea con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, su proposta del Consiglio Nazionale.

In caso di scioglimento e di liquidazione del CITS APS il patrimonio sarà devoluto, in ogni caso, a fini di utilità sociale, tenuto conto delle indicazioni date dalla Conferenza Episcopale Italiana, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 20 ARBITRATO

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, dovrà essere devoluta a una procedura di arbitrato irrituale che, previa notifica dell’atto di accesso da una delle parti e

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18 il suo successivo deposito presso la segreteria dell’Assemblea Nazionale, sarà avviata da un amichevole Conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, assicurando il contraddittorio tra le parti, e dovrà decidere entro n. 60 giorni dalla nomina, prorogabili solo per una volta – dal conciliatore o su istanza delle parti – in presenza di gravi motivi o di particolare complessità della vertenza.

Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’Assemblea Nazionale d’ufficio o su presentazione di apposite domande nel rispetto di criteri di rotazione annuali, e` nominato di comune accordo tra le parti contendenti nel termine di 30 giorni successivi al deposito dell’atto di accesso al procedimento arbitrale presso la segreteria dell’Assemblea Nazionale o, in difetto, dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, che potrà essere adìto da ciascuna delle parti.

La determinazione raggiunta con l’ausilio del Conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancata accettazione della soluzione proposta dal Conciliatore o dopo l’inutile decorso del termine di n. 60 giorni dalla sua nomina senza che abbia formulato la proposta di componimento della vertenza, ciascuna delle parti potrà adire

l’autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI

Il CITS APS, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), è il titolare del trattamento dati dei soci e dei componenti degli organi sociali e si obbliga a garantirne la raccolta, l’utilizzo e l’adeguamento nel rispetto dell’obbligo di sicurezza e con misure tecniche e organizzative adeguate, per finalità esclusivamente legate allo scopo e all’attività, come determinate nel presente Statuto e nei Regolamenti.

ART. 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

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