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Concorso di persone nel reato

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(1)

Concorso di persone nel reato

• Funzione delle norme sul concorso in un ordinamento improntato al principio di legalità:

• Funzione incriminatrice (nozione ristretta di autore)

• Funzione di disciplina

Prof Davide Petrini - casalpina 2014

M ODELLI DI DISCIPLINA

• modello differenziato:

• tipizzazione differenziata dei diversi contributi concorsuali e e predeterminazione di

autonome cornici edittali di pena

• es. c.p. Zanardelli (modello liberale):

compartecipi primari (esecutore, cooperatore immediato, determinatore) e compartecipi secondari (complice, agevolatore, istigatore)

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___

• modello unitario:

• tipizzazione unitaria causale dei contributi

es. c.p. Rocco

ragioni dogmatiche e di politica criminale

il c.p. Rocco non riesce, però, ad adottare un modello unitario puro: v. art.

114 c.p.: sposta la differenziazione dei contributi dalla sede della tipizzazione legislativa a quella della commisurazione giudiziale della pena

F

ONDAMENTO DOGMATICO DELLA PUNIBILITÀ DELLE CONDOTTE DI CONCORSO

• A) Teoria dell’accessorietà

• la condotta concorsuale deve accedere ad una condotta principale

• problema delle caratteristiche che deve possedere la condotta principale (elaborazione di differenti nozioni di accessorietà)

• per una parte della dottrina italiana è fondata sull’art. 115 c.p.

• critiche:

– esecuzione frazionata – concorso nel reato proprio

(2)

___

• B) Teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale

• Art. 110 c.p.+ fattispecie incriminatrice di parte speciale = fattispecie plurisoggettiva

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Indeterminatezza dell’art. 110 c.p.:

• carattere tautologico della norma

• mancano i criteri di tipizzazione del contributo

• de iure condito questi criteri sono di

elaborazione dottrinale e giurisprudenziale:

incertezza delle soluzioni proposte

• necessità di riformare gli artt. 110 ss. c.p.

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REQUISITI

• 1.

PLURALITÀ DI AGENTI

• 2.

REALIZZAZIONE DI UNA FATTISPECIE DI REATO

• 3.

CONTRIBUTO DEL CONCORRENTE

• 4.

ELEMENTO SOGGETTIVO

PLURALITÀ DI AGENTI

• Non tutti i concorrenti devono essere anche punibili (v. artt. 111, 112, 119 c.p.).

• Critica alla teoria dell’autore mediato i casi disciplinati agli artt. 48, 54, 86, 111, 46 c.p.

costituiscono non ipotesi di autoria mediata,

ma ipotesi speciali di concorso di persone nel

reato

(3)

REALIZZAZIONE DI UNA FATTISPECIE DI REATO

• Reato consumato o tentato

• Possibile l’esecuzione frazionata

• Non punibile il tentativo di partecipazione (art. 115 c.p.)

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CONTRIBUTO DEL CONCORRENTE

• MATERIALE: autore

• coautore

• complice

• MORALE: accordo

• istigatore

• determinatore

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Criterio di tipizzazione del contributo materiale

Nesso di causalità condizionalistica

limiti di tale criterio secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza

proposizione di criteri alternativi:

causalità agevolatrice o di rinforzo

criterio della prognosi postuma (valutazione ex ante di aumento del rischio)

critica a tali criteri e necessità di tornare al criterio causale condizionalistico (fatto in concreto)

Giudizio ex ante

• Si valuta se il contributo, nel momento in cui è stato prestato (giudizio ex ante), abbia aumentato il rischio di realizzazione del reato. In questa accezione, si considera

«sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato».

• Cass., sez., V, 13 aprile 2004, in Cass. pen., 2006, 514; Cass., Sez. IV, 19 dicembre 2008, in Guida dir., 2009, n. 21, 91.

(4)

Giudizio ex post

• «Ritiene il Collegio che non sia affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell’evento lesivo.

L’opposta tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità in contrasto con il principio di tipicità e con l’affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso».

• Cass., Sez. un., 12 luglio 2005; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 10730.

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Reati permanenti

• Il contributo concorsuale può essere prestato anche in epoca successiva alla perfezione del reato, sino a che perdura la permanenza

• (ad es. l’aiuto prestato al sequestratore, mettendo a disposizione un nascondiglio più sicuro per continuare a mantenere la vittima sotto sequestro - Cass., Sez. V, 9 maggio 1986, in Cass. pen., 1987, 1124)

• Se il concorrente agisce con il dolo di partecipazione e non con il solo scopo di aiutare l’autore del reato ad eludere le investigazioni dell’autorità (in tal caso: di favoreggiamento - Cass., Sez. V, 31 gennaio 2007, n.

7660).

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Contributo morale

• Determinazione: si fa sorgere un proposito criminoso prima inesistente.

• Istigazione: si rafforza un proposito già presente.

• Cass., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 38107: La

"determinazione" nel concorso di persone nel reato sussiste quando la condotta del "determinatore" abbia fatto insorgere nel "determinato" una intenzione criminosa prima inesistente, e va distinta dalla "istigazione", che provoca il mero rafforzamento di un proposito criminoso preesistente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato gli estremi della "determinazione" nella condotta

dell'imputata che, all'interno di un supermercato, nella convinzione di non essere osservata, aveva dato il "via" alla figlia minorenne per la commissione di un furto).

(segue)

• Accordo, quando chi vi partecipa non prenda poi parte alla preparazione o esecuzione del reato.

• Consiglio: ad es. il consiglio all’imprenditore in

stato di insolvenza di distruggere le scritture

contabili (Cass., Sez. VI, 13 gennaio 1994, in

Cass. pen., 1996, 938).

(5)

Problemi sollevati dalla tipizzazione del contributo morale

• Necessità di utilizzare il criterio causale condizionalistico (maggiori difficoltà di accertamento)

• Critica alla trasformazione automatica di un contributo materiale rivelatosi ex post inutile in un concorso morale

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Partecipazione mediante omissione

Necessario l’obbligo giuridico di impedire l’evento (art. 40 cpv. c.p.):

“evento” = “reato”

≠ connivenza:giuridico il voyeurismo in quanto tale – moralmente riprovevole e a volte costituente una forma di parafilia – non ha la rilevanza penale di condotta concorrente di una violenza sessuale posta in essere da altri, a meno che l’atto del guardare sia stato oggetto di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all’esecutore materiale della violenza sessuale, divenendo in tal modo il guardare un’attività “concorsuale” tra il voyeur e l’autore del reato, contribuendo in tal modo a sollecitare o a rafforzare il proposito criminoso di quest’ultimo, incidendo direttamente sul reato in corso di consumazione e rendendo, così, manifesta anche la piena condivisione da parte del voyeur dell’azione criminosa». Cass., Sez.III, 11 luglio 2011, n. 353150.

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(segue)

• «Al fine di poter ritenere il concorso (morale) a un fatto penalmente rilevante, e non la mera passiva

connivenza penalmente lecita, cioè la semplice consapevolezza della commissione del reato senza averlo impedito quando non si abbia l’obbligo giuridico di impedirlo, occorre la sussistenza di concreti elementi idonei a dimostrare che l’opera dell’istigatore sia venuta a incidere concretamente sulla psiche del concorrente-autore materiale, anche solo rinsaldando il (preesistente) proposito criminoso di quest’ultimo».

Cass., Sez. VI, 26 maggio 2009, n. 40504.

(segue)

• Risponde a titolo di istigazione chi non si limiti ad una mera presenza passiva, ma con parole inciti anche indirettamente all’azione: concorso morale nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) il fatto di chi, partecipando ad una comune manifestazione collettiva e assistendo ad una condotta violenta di resistenza ad un pubblico ufficiale, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni minacciose all’indirizzo del pubblico ufficiale e dei suoi collaboratori.

• Cass., Sez. I, 11 ottobre 2000, in Cass. pen., 2003, 1531.

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ELEMENTO SOGGETTIVO

• Rappresentazione e volontà del fatto di reato

• Rappresentazione e volontà di concorrere con altri alla realizzazione del fatto

• Previo accordo: non necessario (Cass., Sez. V, 15 maggio 2009, in Riv. pen., 2009, 1272).

• Reciproca consapevolezza di concorrere in tutti i concorrenti: non necessaria (Cass., Sez. V, 15 maggio 2009, in Riv. pen., 2009, 1272).

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Circostanze

• Art. 111-112-114 c.p.: graduazione del disvalore dei differenti contributi concorsuali sul piano della

commisurazione (in senso ampio) della pena dal parte del giudice

• Attenuante della minima importanza (art. 114 c.p.) nella preparazione o nella esecuzione del reato.

• sostanziale interpretazione abrogans dell’attenuante da parte della giurisprudenza

• necessità di una interpretazione relativa dell’attenuante:

valutazione del ruolo del concorrente rispetto a quello svolto dagli altri

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REGIME DI IMPUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE IN AMBITO CONCORSUALE

(c.d. estensibilità delle circostanze ai concorrenti)

Disciplina dell’art. 118 nella versione originaria del c.p.:

«Le circostanze oggettive, che aggravano o diminuiscono la pena, anche se non conosciute da tutti coloro che concorrono nel reato, sono valutate a carico o a favore di essi.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno di coloro che sono concorso nel reato, stanno a carico anche degli altri, sebbene non conosciute, quando hanno servito ad agevolare l’esecuzione del reato. Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce».

(segue)

• Disciplina dell’art. 118 dopo la riforma del 1990:

• imputazione personale delle circostanze

soggettive espressamente menzionate nell’art.

118 c.p.

• estensione a tutti i concorrenti di tutte le altre circostanze

• ricorso ai criteri di imputazione colpevole ex

art. 59 c.p.

(7)

Premeditazione

• La premeditazione, che dovrebbe essere applicata solo al concorrente che ha agito con questa particolare intensità del dolo, viene estesa al concorrente che sia a conoscenza della premeditazione con cui un altro

concorrente ha agito, perché «la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell’altrui dolo» Cass., Sez. I, 10 ottobre 2007, Guida dir., 2007, n.

48, 93.

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Riparazione del danno

• Riparazione delle conseguenze del reato (art. 62, n. 6 c.p.) che, non rientrando tra quelle indicate dall’art. 118, dovrebbe estendersi a tutti i concorrenti: si afferma che l’art. 118 si riferisce solo alle circostanze concomitanti alla preparazione o esecuzione del reato e non si estende alla circostanza della riparazione del danno integrata da una condotta successiva alla consumazione del reato; la circostanza, avente un valore essenzialmente soggettivo di ravvedimento, «non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno».

• Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, in Riv. it. dir. proc.

pen., 2009, 1483.

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R

EGIME DI ESTENSIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PENA

(

ART

. 119

C

.

P

.)

Tecnicamente non corretto l’uso del termine “circostanze”.

Cause oggettive: estensibili a tutti i concorrenti

Cause soggettive: si applicano solo a coloro a cui si riferiscono

Criterio per differenziare le cause oggettive da quelle soggettive:

non fondato il richiamo all’art. 70 c.p.

cause oggettive: cause di giustificazione

cause soggettive: quelle che escludono la colpevolezza o le cause di non punibilità

Cass., Sez. un., 30 ottobre 2002, in Cass. pen., 2003, 1911.

• La ritrattazione costituisce causa sopravvenuta di non punibilità, riconducibile alle cause soggettive dell’art. 119, comma 1: si applica solo al

testimone che abbia ritrattato e manifestato il

vero, a meno che l’istigatore del falso si sia

concretamente ed efficacemente attivato per

sollecitarla, «in quanto si verifica in detta ipotesi

una sorta di “concorso nella ritrattazione” che

ben può legittimare l’estensione ad entrambi i

soggetti dell’esenzione dalla punibilità».

(8)

Art. 116 c.p.

• Disciplina originaria del c.p. Rocco:

• caso di responsabilità oggettiva: sufficiente il nesso casuale

• («…se l’evento è conseguenza della sua azione o omissione»)

• Previsione di una attenuante obbligatoria.

• Disciplina incompatibile con l’art. 27, comma 1 Cost.

• Sent. Corte cost. n. 42/1965

• (sentenza interpretativa di rigetto)

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(segue)

Non è sufficiente un nesso di causalità materiale, ma è necessario un nesso di causalità psichica, «concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba poter rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto»

Requisito della prevedibilità

in astratto in concreto

Sei l piano criminoso aveva ad oggetto un furto in abitazione ed uno dei concorrenti commette una violenza sessuale, come nell’esempio fatto all’inizio, la responsabilità del concorrente, che si è limitato da fare da palo per la riuscita del delitto di furto, può essere esclusa perché in astratto non è prevedibile che da un furto possa derivare una violenza sessuale, trattandosi «di un tipo di violenza di natura diversa da quella in genere commessa nei reati contro il patrimonio».

In tal senso v. Cass., Sez. II, 16 dicembre 2008, n. 3764.

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___

• Art. 116: da caso di responsabilità oggettiva a caso di responsabilità anomala

110 / 116

• Se il concorrente fosse in dolo, anche solo eventuale, rispetto al reato diverso realizzato, ne dovrebbe rispondere in applicazione della disciplina generale dell’art. 110 c.p., Cass., Sez.

II, 11 maggio 2010, n. 20649, in Guida dir.,

2010, 42, 102.

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Concorso nel reato proprio (art. 117 c.p.)

• Disciplinato dall’art. 110 c.p. → necessità che l’extraneus sia a conoscenza della qualifica dell’intraneus

L’art. 117 c.p. disciplina una particolare ipotesi di concorso di persone nel reato proprio:

• è necessario che l’extraneus: a) sia in dolo rispetto al reato comune; b) dia un contributo alla commissione del reato proprio; c) non si rappresenti (nemmeno a titolo di dolo eventuale) di concorrere con un intraneus (se infatti l’extraneus fosse in dolo rispetto alla qualifica personale del concorrente, basterebbe l’art. 110 c.p. a fondare la sua responsabilità).

• previsione di una attenuante facoltativa

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Responsabilità oggettiva

• Tentativi di interpretazioni correttive dell’art.

117 c.p.:

• delimitazione sul piano oggettivo del suo ambito applicativo

(Fiandaca-Musco)

• proposta di una lettura conforme al principio di colpevolezza

(Marinucci-Dolcini)

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Cooperazione nel delitto colposo

• Art. 113 c.p.: è una normale ipotesi di concorso rispetto ai delitti colposi

• Cooperazione nel deliƩo colposo ≠ concorso di fattori colposi indipendenti

___

• Art. 123 c.p.: estende a tutti i concorrenti la querela presentata nei confronti di uno solo:

tale norma si applica se sussistono gli estremi

dell’art. 113, ma non in presenza di concorso

di fattori colposi indipendenti (Cass., Sez. IV, 5

dicembre 2007, in Guida dir., 2008, n. 9, 70).

(10)

Funzione dell’art. 113 c.p.: solo di disciplina o anche di incriminazione?

Più poliziotti che, in violazione delle procedure di immobilizzazione, procurano la morte della persona arrestata per pressione eccessiva sulla cassa toracica ed in particolare la posizione del poliziotto che, presente al fatto, non abbia direttamente eseguito

l’immobilizzazione produttiva dell’evento.

La Cassazione ha affermato che l’art. 113 svolge una funzione di incriminazione rispetto a condotte non di per sé colpose, ma

«atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione che per assumere valore concludente hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte»; ciò accade laddove «il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza».

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(segue)

• «In tali situazioni, l’intreccio cooperativo, il comune

coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che…sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano, si compenetrano con altre condotte tipiche. In tutte tali situazioni ciascun agente dovrà agire tenendo conto del ruolo e della

condotta altrui. Si genera così un legame ed un’integrazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell’azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto. Tale pretesa

d’interazione prudente individua…il canone per definire il fondamento ed i limiti della colpa di cooperazione».

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(segue)

• «Colpa concorsuale che… abbraccia tutte le condotte, non solo quelle tipiche (lo

schiacciamento della testa, la compressione del torace) ma anche quelle di comune partecipazione agevolatrice».

• Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2008, in Cass.

pen., 2010, 2210.

È possibile una diversità di imputazione soggettiva tra i concorrenti?

• Concorso doloso in fatto colposo

• limite del dogma dell’unicità del titolo di reato

• scarsa rilevanza di questi casi

(11)

Concorso colposo in fatto doloso

• Limite dell’art. 113 c.p.

• I medici rispondono di omicidio e lesioni

colpose per aver consentito il rilascio del porto d’armi ad un paziente affetto da gravi

problemi di ordine psichico che aveva poi colpito a morte e ferito dei passanti; Cass., Sez. IV, 12 novembre 2008, Cass.

pen., 2010, 180.

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(segue)

• Concorso colposo in reato doloso in relazione al caso di un medico che, interrompendo il trattamento terapeutico al paziente ricoverato in comunità, abbia dato causa all’uccisione da parte di questi di un operatore della struttura (Cass., Sez. IV, 14 novembre 2007, in Riv. pen., 2008, 1331).

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(segue)

• Il caso dell’infermiere responsabile di omicidio colposo nel caso in cui il paziente psichiatrico, a lui affidato, abbia ucciso intenzionalmente un altro ricoverato, qualora sia possibile muovere all’infermiere il rimprovero per non aver posto in essere tutti quegli accorgimenti necessari, anche in relazione alla personalità del paziente, alla puntuale verifica dell’assenza di qualsivoglia strumento atto ad offendere (Trib. Milano, 26 febbraio 2009, in Foro ambrosiano, 2008, 396).

Concorso nelle contravvenzioni

• Concorso doloso: possibile ex art. 110 c.p.

• Concorso colposo: dubbi sulla sua ammissibilità

• funzione di sbarramento dell’art. 113 c.p. → non ammesso

• l’art. 113 si giustifica in funzione dell’art. 42

comma 2 c.p. → ammesso

(12)

Concorso eventuale ≠ concorso necessario

Problemi principali che sollevano i reati a concorso necessario:

la responsabilità del concorrente necessario non espressamente punito dalla norma(il giornalista, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 326 c.p.).

necessità di assicurare il rispetto del principio di legalità

differenziare il contributo tipico nella fattispecie a concorso necessario dal contributo tipico ex art. 110 c.p.

Non punibile il concorrente necessario si limita a tenere la condotta implicitamente richiesta dalla fattispecie (ottenere la notizia, nel caso dell’art. 326 c.p.: Cass., sez. II, 23 aprile 2008, in Guida dir., 2008, n. 41, 80.

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Ma…

• Se il giornalista non si limita ad ottenere la notizia coperta da segreto d’ufficio, ma sollecita il pubblico ufficiale a rivelargliene il contenuto, risponde, come istigatore, a titolo di concorso in rivelazione di segreti d’ufficio.

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Estensione delle regole di disciplina del concorso eventuale

• estensibilità;

• rispetto del limite della disciplina speciale prevista dal reato a concorso necessario.

Concorso esterno nel reato associativo

• Problematico il concorso materiale

• Soluzione affermativa, Cass., Sez. un., 5 ottobre 1994, in Cass. pen., 1995, 842:

• Rilevanza ai soli contributi prestati in un

periodo di crisi dell’associazione che, non

riuscendo a fare affidamento sui propri

membri, ricorre ad un aiuto esterno

(13)

Cass. Sez. un., 30.10.2002, in Cass.

pen., 2003, 3276.

• Si esclude la limitazione del concorso esterno ai soli contributi dati in periodo di crisi.

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Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, in Cass.

pen., 2005, 3732.

Limiti del concorso esterno: rigoroso accertamento dei suoi elementi costitutivi.

Oggettivi: contributo apprezzabile in termini di causalità condizionalistica con un accertamento ex post che consenta di affermare che la condotta abbia effettivamente contribuito a mantenere o a rafforzare il vincolo associativo.

Soggettivi: si richiede un dolo diretto, ossia «…il dolo…deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla

conservazione o al rafforzamento dell’associazione mafiosa, ben sapendo e volendo il concorrente esterno che il suo apporto è diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio».

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