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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA REP. N. CONTRATTO D'APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE

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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA REP. N.

CONTRATTO D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA, DA SVOLGERSI MEDIANTE L’UTILIZZO DI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE, PRESSO I CHIOSTRI DEL CARMINE – VICOLO DELL’ANGUILLA, 8 - BRESCIA (LOTTO B)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto addì . . del mese di . . . in Brescia nella sede Universitaria di Piazza del Mercato, n. 15;

avanti a me

Dott. .. . . .. .. , Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi di Brescia, firma digitale intestata a . .. . rilasciata da InfoCert Firma Qualificata cod. ident. . .. . valida dal . . . sino al .. . e non revocata, delegata con Decreto Rettorale Repertorio n. . ..

Prot. .. . del .. . , a ricevere e redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Universitaria di Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario, approvato con R.D. n. 674 del 06/04/1924, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti d'accordo e con il mio

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consenso rinunciato;

sono comparsi

- da una parte, l'Università degli Studi di Brescia (codice fiscale 98007650173 P.IVA 01773710171) in seguito detta semplicemente "Università", con sede legale in Brescia, Piazza del Mercato, n. 15,

rappresentata dal Direttore Generale . , nata a ( ) il , firma

digitale intestata a , rilasciata da

InfoCert Firma Qualificata cod. ident.

valida fino al e non revocata ed elettivamente domiciliato per la carica ai fini del presente atto in Brescia, Piazza del Mercato, n. 15 - CAP 25121;

- dall'altra parte, l’operatore economico (codice fiscale e P.I. ) con sede legale in , Via , n. – CAP , iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di , REA n. - , matricola INPS sede di n. , matricola INAIL sede di n. , in possesso della licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S.

n. rilasciata in data dalla prefettura di , legalmente rappresentato dal . , nato a il (c.f. ), firma digitale intestata a rilasciata da cod. ident.

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valida sino al e non revocata, elettivamente domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede dell’operatore rappresentato, in seguito detto semplicemente “ ”;

premesso che

- con delibera n. xxx prot. xxxx del Consiglio di Amministrazione del è stata approvata la spesa per l’affidamento del servizio di vigilanza non armata, da svolgersi mediante l’utilizzo di Guardie Particolari Giurate, presso i Chiostri del Carmine, Vicolo dell’Anguilla 8 – Brescia, sede della Biblioteca di Economia e Giurisprudenza, per il periodo di 01/10/2018 – 30/09/2024, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo di sei mesi, per un importo presunto di € 340.500 + IVA calcolato su un monte ore presunto di 2.500 annue ed è stata autorizzata l’attivazione di una procedura aperta;

- l’importo orario a base di gara è previsto pari a

€ 22,70 + IVA;

- il calcolo dell’importo da corrispondere sarà effettuato a misura, ovvero in base al numero effettivo di ore di servizio svolto. Il numero di ore di servizio, per l’intero periodo, è puramente indicativo e non impegna l’Università a richiedere

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tali prestazioni nel corso dell’intero periodo di vigenza contrattuale. E’ facoltà dell’Università variare il numero delle ore di servizio, secondo le esigenze che potranno manifestarsi durante il periodo di efficacia del contratto, senza che l’operatore economico aggiudicatario possa avanzare pretese o chiedere indennizzi o risarcimenti.

L’operatore economico non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, non dovesse essere raggiunto tale importo;

-l’importo spendibile massimo comprensivo anche del periodo di proroga è pari ad € 368.875 + IVA;

- all’intervento sopradescritto è stato assegnato il seguente Codice CIG ;

- la pubblicazione della gara ha avuto regolarmente luogo, con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia, ovvero sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^

Serie Speciale n. del , su due giornali, ovvero , Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, il e in data , all'Albo

Pretorio del Comune di Brescia dal al , sul sito informatico dell’Osservatorio dei

contratti pubblici della Regione Lombardia e sul

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sito informatico del Ministero delle Infrastrutture il , sul sito informatico dell’Università degli Studi di Brescia dal e sul sito del

gestore della piattaforma telematica in data

;

- con gara esperita, in modalità telematica, mediante Procedura Aperta, nei giorni , è stata proposta l’aggiudicazione del servizio di vigilanza non armata, da svolgersi mediante l’utilizzo di Guardie Particolari Giurate, presso i Chiostri del Carmine, Vicolo dell’Anguilla 8–

Brescia, sede della Biblioteca di Economia e Giurisprudenza, per il periodo di 01/10/2018 – 30/09/2024, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo di sei mesi, all’operatore economico . . . . che ha formulato un’offerta economica che prevede un ribasso del – %, da applicare al costo orario a base di gara pari ad € 22,70 + IVA, per un importo orario risultato di gara di € + IVA, pari ad un importo presunto sulla base dl monte ore annuo di 2.500 di

€ + IVA;

-con Disposizione Repertorio n. Prot. n. del . . . . sono stati approvati i verbali della procedura aperta per l’affidamento del servizio di

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vigilanza non armata, da svolgersi mediante l’utilizzo di Guardie Particolari Giurate, presso i Chiostri del Carmine, Vicolo dell’Anguilla 8–

Brescia, sede della Biblioteca di Economia e Giurisprudenza, per il periodo di 01/10/2018 – 30/09/2024, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo di sei mesi, all’operatore economico . . . .che ha formulato un’offerta economica che prevede un ribasso del – %, da applicare al costo orario a base di gara pari ad € 22,70 + IVA, per un importo orario risultato di gara di € + IVA, pari ad un importo presunto sulla base dl monte ore annuo di 2.500 di

€ + IVA;

- è stato regolarmente pubblicato l’avviso di affidamento dell’appalto;

- sono stati effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente e per l’effetto l’aggiudicazione diviene efficace;

- è stato rispettato il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell’articolo 32, comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.mi.i.;

- è, pertanto, necessario procedere alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.mi.i.;

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i comparenti da me personalmente identificati nelle qualifiche sopraindicate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, nonché le modalità ed i contenuti di tutti gli allegati, convengono e stipulano quanto stabilito nelle clausole contrattuali seguenti.

Art.1) Oggetto del servizio.

- L'Università, come in premessa rappresentata, affida a che come in premessa rappresentato accetta, il servizio di vigilanza non armata, da svolgersi mediante l’utilizzo di Guardie Particolari Giurate, presso i Chiostri del Carmine, Vicolo dell’Anguilla 8– Brescia, sede della Biblioteca di Economia e Giurisprudenza, per il periodo di 01/10/2018 – 30/09/2024, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo di sei mesi.

- Il servizio deve essere realizzato nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, con la piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato prestazionale, oltre alle più precise indicazioni che, durante l’esecuzione del servizio potranno essere impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

- Il capitolato prestazionale e la documentazione

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allegata, sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore economico, a conferma della presa di conoscenza e dell’accettazione incondizionata, depositati agli atti dell’Università, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

- L’appalto è, altresì, soggetto a tutte le condizioni contenute nei documenti di gara, ivi comprese l’offerta tecnica ed economica dell’operatore economico.

Art.2) Corrispettivo. Ammontare dell’appalto.

L’operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio per un importo orario risultato di gara di € + IVA.

L’Università ha stimato un monte ore annuo presunto di 2.500.

Il calcolo dell’importo da corrispondere sarà effettuato a misura, ovvero in base dl numero effettivo di ore di servizio svolto. Il numero di ore di servizio, per l’intero periodo, è puramente indicativo e non impegna l’Università a richiedere tali prestazioni nel corso dell’intero periodo di vigenza contrattuale. E’ facoltà dell’Università variare il numero delle ore di servizio, secondo le

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esigenze che potranno manifestarsi durante il periodo di efficacia del contratto, senza che l’operatore economico aggiudicatario possa avanzare pretese o chiedere indennizzi o risarcimenti.

L’operatore economico non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, non dovesse essere raggiunto tale importo.

L’importo massimo spendibile, comprensivo anche del periodo di proroga è pari ad € 368.875 + IVA.

- Non sono previsti oneri per interferenze, poiché non sono previsti rischi da interferenze (art. 26 comma 5 D.lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008).

L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia nei limiti previsti dall’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia per prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non incluse nell’appalto iniziale ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e nei limiti massimi del 50 per cento del valore del contratto iniziale:

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1) Risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature o servizi forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;

2) Comporti per l’Università notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia nei limiti massimi del 50 per cento del valore del contratto iniziale ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l’Università, ivi comprese la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) La modifica non altera la natura generale del contratto.

L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia qualora un nuovo contraente sostituisca l’originario contraente a causa di una delle seguenti circostanze:

- All’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni

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societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice dei contratti;

- Nel caso in cui l’Università si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti del suo subappaltatore.

L’Università si riserva di modificare il contratto durante il periodo di efficacia se le modifiche non sono sostanziali nei limiti del 30 per cento del valore iniziale. Una modifica di un contratto durante il suo periodo di efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2 dell’art. 106 del codice dei contratti, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) La modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente

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selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) La modifica cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) La modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;

d) Se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’Università ha inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli ammessi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d) del codice dei contratti.

Il contratto può essere modificato oltre a quanto indicato in precedenza, senza necessità di nuova procedura a norma del codice dei contratti, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) Le soglie fissate all’articolo 35 del codice dei contratti;

b) Il 10 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.

L’Università qualora in corso di esecuzione si

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renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’operatore economico l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.3) Obblighi dell’operatore economico . L’operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio secondo le specifiche tecniche indicate nel capitolato prestazionale e nella propria offerta tecnica ed economica.

- Nell’eseguire le attività previste dal presente contratto, l’operatore economico si impegna a rispettare le previsioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Brescia, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 264/15689 del 04/02/2014 ed emanato con D.R. n. 3168 del 10/02/2014, repertorio n. 31.

- Copia del suddetto codice è consegnata e sottoscritta dal contraente contestualmente al presente contratto. La violazione degli obblighi ivi previsti comporta la risoluzione anticipata del contratto.

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Art.4) Durata dell'appalto. Penale per il ritardo.

- Il presente contratto ha decorrenza dal 01/10/2018 al 30/09/2024, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo di sei mesi.

- Il 1° semestre sarà considerato a titolo sperimentale, dopodiché, se le prestazioni effettuate saranno ritenute soddisfacenti, si procederà alla conferma dell’appalto per il restante periodo. Nel caso l’operatore economico non dovesse superare il periodo di prova, si obbliga ad assicurare il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

- L'Università si riserva di applicare le penali, salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni, nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze o violazioni delle norme prescritte nel capitolato prestazionale e l’operatore economico non provveda a fornire plausibile giustificazione o a sanare la situazione, l’Università, dopo avere contestato formalmente a mezzo PEC l’irregolarità, provvederà ad applicare una penale pecuniaria di euro 100,00 (cento euro virgola zero centesimi) per ogni

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inadempienza rilevata, salvo il rimborso della spesa che l’Università dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle contestate inadempienze ed il risarcimento per eventuali danni subiti a causa dell’inadempienza. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Università potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso, sarà corrisposto all’operatore economico il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione, fatta salva l’applicazione delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l’Università sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o colpa dell’operatore economico inadempiente. La penale non preclude all’Università il risarcimento del maggiore danno.

Sarà applicata una penale orario pari a € 25 per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche offerte dall’operatore economico in sede di gara.

- I gravi inadempimenti e i ritardi constatati saranno verbalizzati e contestati per iscritto al referente dell’operatore economico aggiudicatario, con previsione di un termine per le contro

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deduzioni, dopo di che l’Università adotterà le proprie determinazioni in ordine all’applicazione delle penali.

- Ove gli inadempimenti o i ritardi si protraessero in modo ritenuto intollerabile dall’Università, sarà riservato ad essa la facoltà di adottare i provvedimenti di propria convenienza per migliorare l’andamento del servizio, restando a carico dell’operatore economico aggiudicatario le spese ed i danni conseguenti.

L’operatore ha la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla comunicazione della contestazione. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

Art.5) Pagamenti.

- I pagamenti saranno corrisposti con cadenza mensile posticipata, in proporzione a ciascuna prestazione richiesta, previa verifica ed attestazione della regolarità di esecuzione del servizio da parte dell’Università e di verifica della regolarità contributiva.

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- Le fatture elettroniche devono essere emesse e trasmesse in conformità alla normativa vigente.

L'operatore economico è tenuto ad inviare i documenti attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- L’operatore economico è tenuto ad inserire il codice CIG.

- I codici da utilizzare sono i seguenti: CODICE IPA (IPA): USBre; CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU):

L31I2B.

- I pagamenti alla . . . saranno effettuati nei termini di legge con bonifico sui conti dedicati, ai sensi della Legge 13/08/2010 n.136 s.m.i.,

presso – Agenzia di , Codice IBAN . L’accreditamento vale quietanza.

- L’Università non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativo, ai sensi del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/01//2009 n. 2 e in presenza di inadempienza ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602.

- Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell’adempimento contributivo

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dell’operatore economico. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art.6) Obblighi dell’operatore economico relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a quello già dichiarato come dedicato alle commesse dell’Università.

- L’operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- L’operatore economico si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti interessati all’esecuzione del presente contratto una clausola con la quale

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ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.

3 della L. 136/2010 s.m.i. L’Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

- Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art.7) Assicurazioni e Garanzie.

- Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. 18

aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’operatore economico ha stipulato, in aggiunta alle assicurazioni di

legge, la polizza assicurativa n. , rilasciata da – Agenzia , a copertura dei danni diretti e materiali in conseguenza di eventi causati dall’operatore economico o da persone delle quali l’operatore economico è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste dall’appalto, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

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anche preesistenti, salvo azioni di terzi o cause di forza maggiore derivanti da qualsiasi causa, per una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale.

- La polizza assicura, inoltre, l’Università contro la responsabilità civile per danni a terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

- Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’operatore economico ha costituito la garanzia fidejussoria n. ,

rilasciata da – Agenzia - pari al % ( per cento) dell’importo contrattuale, per Euro ( ), a garanzia del risarcimento dei danni direttamente o indirettamente derivanti dall’inadempimento di tutte o di parte delle obbligazioni nascenti dal presente contratto d’appalto, ferma restando la facoltà per l’Università di esperire ogni altra azione a tutela dei propri diritti, valida per tutto il periodo di vigenza contrattuale. La garanzia fidejussoria è stata ridotta del % poiché è in possesso …………..

Art.8) Cessione di contratto. Subappalti.

- E' vietata la cessione del contratto e il

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subappalto totale delle opere.

- Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’operatore economico ha/non ha indicato in sede di gara che intenderà subappaltare e/o dare in cottimo, entro i limiti di legge, previa autorizzazione dell’Università, le seguenti parti dell’appalto: .

- La terna dei subappaltatori indicata dall’operatore economico in sede di gara:

-

- L’Università non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

- Resta inteso che l’operatore economico è obbligato a trasmettere la documentazione prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. In particolare, la per l’affidamento dei subappalti dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. A tal fine è fatto obbligo all’operatore economico di trasmettere all’Università entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

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corrisposti al subappaltatore o cottimista con riferimento alle prestazioni eseguite all’interno dello specifico stato di avanzamento; qualora l’operatore economico non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, l’Università sospenderà il successivo pagamento a favore del medesimo.

Art.9) Regolarità contributiva.

L’U.O.C. Appalti e Contratti ha accertato, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.

50 e s.m.i., la regolarità contributiva dell’operatore economico . Ai sensi dell’art.

16 bis, comma 10 del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazione, in legge 28/01/2009, n. 2, il Responsabile Unico del Procedimento acquisirà d’ufficio, per le successive fasi, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.lgs.

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18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Università tratterà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art.10) Responsabile Unico del Procedimento.

Direttore dell’esecuzione del contratto

- L'Università conferisce l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del contratto al Rag. Gianfranco Mucchetti - U.O.C. Servizi Generali e Impianti Tecnologici del Settore Acquisizioni, Edilizia e Sicurezza dell’Università, ivi domiciliato ai fini del presente atto.

Art.11) Tutela dei lavoratori.

- L’operatore economico si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di assunzione e di impiego della manodopera.

- L’operatore economico si obbliga alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali derivanti da leggi e dal contratto nazionale di lavoro, nonché dagli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio

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anzidetto. L’operatore economico si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti impegni obbligano l’operatore economico anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art.12) Referente dell’operatore economico

L’operatore economico nomina Referente il nato a (c.f….), domiciliato ai fini

del presente atto presso la sede dell’operatore economico.

Art.13) Controversie.

La definizione di eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto è devoluta esclusivamente alla giurisdizione ordinaria - Foro di Brescia. E’

esclusa la competenza arbitrale.

Art.14) Trattamento dei dati personali.

L’Università, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n, 196 s.m.i., tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Art.15) Elenco elaborati del progetto.

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Sono richiamati in quanto parte essenziale ed integrante, anche se non materialmente allegati al presente contratto, i documenti di seguito indicati:

1.Capitolato Prestazionale;

2.Offerta economica;

3.Relazione tecnica;

4.Polizza assicurativa;

5.Cauzione definitiva;

6.Codice di comportamento;

7.Disposizione Repertorio n. Prot. n. del.

Si dichiara che il presente contratto sarà sottoposto alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 22/101972, n. 633 s.m.i.

Su richiesta quale Ufficiale Rogante come in epigrafe indicato, ho redatto il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, con l’ausilio di persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il controllo, tramite personale informatico di mia fiducia degli strumenti informatici su numero pagine a video, con imposta di bollo assolta virtualmente, ho letto alle parti contraenti, che interpellate prima di sottoscriverlo in segno di piena accettazione, lo hanno dichiarato del tutto conforme alla propria

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volontà. Il presente contratto è sottoscritto alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n.

82/2005, del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD). Si è omessa la lettura dei documenti che fanno parte integrante del presente contratto e sopra indicati, per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di esserne a conoscenza e già in possesso.

L’OPERATORE ECONOMICO IL LEGALE RAPPRESENTANTE

( )

F.to in modalità elettronica – Firma digitale Valida dal al – certificatore firma

digitale cod. ident.

L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA IL DIRETTORE GENERALE

(DOTT.SSA )

F.to in modalità elettronica – Firma digitale Valida dal al - certificatore firma digitale

InfoCert cod. ident.

L'UFFICIALE ROGANTE

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA (DOTT. )

F.to in modalità elettronica – Firma digitale

(27)

Valida dal al - certificatore firma digitale InfoCert cod. ident.

Il presente contratto consta di n. pagine bollo rese legali.

Brescia, .. duemiladiciotto.

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