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CAPITOLATO D APPALTO

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Academic year: 2022

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CAPITOLATO D’APPALTO

GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA EX ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 Affidamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, alle famiglie, al

personale docente delle scuole di tutto il territorio nazionale per far fronte all’emergenza determinatasi a seguito della pandemia COVID-19.

CIG 8266010F3A

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2 PREMESSA

1. Il presente Capitolato speciale d’appalto disciplina l’esecuzione del contratto relativo a un servizio di supporto psicologico ed azioni di intervento mirate ad evitare che si alimenta nei giovani la demotivazione e il fenomeno della dispersione scolastica, a valere sulle risorse stanziate con decreto del Ministero dell’Istruzione n. 170 del 30/03/2020.

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente Capitolato speciale d’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di supporto psicologico per il quale si rende opportuno prevedere percorsi che pongano particolare attenzione agli studenti e che vadano oltre la didattica e possano essere di supporto in questa situazione di forte stress che interessa, oltre gli studenti, anche i genitori e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale, che possano integrare, arricchire e supportare la didattica curriculare ma che siano, soprattutto, di sostegno nell’affrontare il difficile momento attuale che impone un cambiamento nella quotidianità di ognuno di noi.

Art. 2 – AZIONI

1. Le azioni che si intende realizzare dovranno essere svolte 7 giorni su 7 e dovranno prevedere

- Supporto alle famiglie per gestire e contenere, anche a distanza, difficoltà e bisogni specifici, attraverso l’individuazione di soggetti in grado di fornire ai docenti e alle famiglie gli strumenti per sostenere bambini e ragazzi e, in particolare, chi ha difficoltà di apprendimento o disabilità;

- Ascolto online per garantire, anche a distanza, un servizio fondamentale come quello dello sportello d’ascolto, gestito da professionisti del settore. Un percorso di accompagnamento per gli studenti che affrontano la solitudine, la paura e l’angoscia in questa ‘quarantena’ forzata. Un luogo virtuale dove docenti e famiglie possono porre domande e sciogliere dubbi trovando risposte e sostegno continuo;

- Sostegno ai docenti nel loro ruolo educativo e supporto nella gestione della relazione con gli alunni nella fase d’emergenza e della distanza educativa. Attivazione di un percorso di formazione e sostegno a distanza per i docenti, al fine di dare loro gli strumenti necessari per poter gestire l’ansia e lo stress dei loro studenti, tenere insieme il tessuto relazionale e riuscire a proseguire l’azione pedagogica fondamentale che sta alla base dell’insegnamento;

- Sondaggi online per monitorare e indagare lo stato emotivo e psicologico dei ragazzi in questo momento particolarmente complesso, disegnando un quadro esaustivo della situazione attuale, dei cambiamenti in atto nella quotidianità dei giovani, delle loro conoscenze riguardo l’argomento specifico e dei loro timori.

Art. 3 – GRUPPO DI LAVORO

1. In relazione al servizio descritto nell’art. 1 e alle azioni dell’art. 2 del presente capitolato è richiesto un gruppo di lavoro multidisciplinare. Per tutto l’insieme delle azioni necessarie il gruppo di lavoro, fermo restando il contributo di altre competenze ritenute necessarie a realizzarle, deve essere costituitoda 70 a 100 operatori delle seguenti professionalità:

a. Psicologi espert i, iscritt i all’albo, con almeno 10 anni di esperienza in att ività di coordinamento

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b. Psicologi espert i, iscritt i all’albo, con almeno 10 anni di esperienza in att ività di progettazione c. Psicologi espert i, iscritt i all’albo, per le att ività specifiche del presente capitolato.

2. Il gruppo di lavoro deve assicurare un servizio permanente 7 giorni su 7.

3. Il gruppo deve essere dotato di autonoma strumentazione tecnica ed informat ica per tutta la durata del servizio.

Art. 4 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO.

1. A tutti i componenti il gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana.

2. Per esigenze derivanti dall’attività da svolgere, ovvero, su richiesta della SA, i componenti il gruppo di lavoro devono rendersi disponibili all’espletamento del servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro.

3. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, l’affidatario debba sostituire uno o più componenti il gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta all’Amministrazione aggiudicatrice, indicando i nominativi e i curricula vitae dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

4. L’eventuale sostituzione di componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e curricula vitae di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Amministrazione.

5. L’Amministrazione aggiudicatrice può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell’erogazione del servizio, motivando la richiesta. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire alla Amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; l’Amministrazione aggiudicatrice entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del curriculum vitae accetta la sostituzione o invia motivato diniego. Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro possono avvenire esclusivamente previa autorizzazione della Amministrazione aggiudicatrice.

6. Al personale facente parte del gruppo di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

Art. 5 – PIANO DI LAVORO

1. Il servizio deve essere erogato con la necessaria flessibilità operativa e deve essere modulato nel rispetto dei territori in cui emergerà più forte il bisogno del sostegno psicologico. Lo specifico adattamento di modalità, tempi e percentuali di intervento dovrà essere concordato con la stessa SA.

Art. 6 – DURATA DEL SERVIZIO

1. Il contratto avrà una durata di 4 mesi decorrenti dal mese di aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020 e comunque dalla data di stipula del contratto.

Art.7 – IMPORTO A BASE DI GARA

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1. L’importo posto a base di gara per l’espletamento del servizio è fissato in € 500.000,00 I.V.A.

inclusa come per legge, comprensivo di tutti gli oneri.

2. E’ vietato, a pena di esclusione, presentare offerte economiche in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta.

Art. 8 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La procedura di gara prescelta è la procedura negoziata d’urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016.

2. L’aggiudicazione è effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato in conformità a quanto previsto dall’articolo 32, comma 14 del d.lgs. n.

50 del 2016.

2. La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di approvazione dello stesso ai sensi dell’articolo 32, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50 del 2016. In ogni caso il soggetto partecipante resta impegnato all’eventuale aggiudicazione e obbligato alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell’offerta.

3. Qualora sopraggiunga un evento imprevedibile o che renda impossibile la conclusione del contratto, o per esigenze di tutela dell’interesse pubblico, fino a quando non è stipulato il contratto medesimo il dirigente responsabile può motivatamente revocare il procedimento di aggiudicazione. Ogni altra disposizione è contenuta nel disciplinare di gara.

Art. 10 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia degli impegni assunt i, l'Aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, deve cost ituire – ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e con le modalità ivi stabilite – una garanzia definit iva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art icolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della prevent iva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art icolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operat ività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Nel caso di raggruppament i temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipant i con idoneità plurisoggettiva non ancora cost ituit i, l’impegno dovrà fare riferimento a tutt i gli operatori che cost ituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo le modalità̀ dell’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%

dell’iniziale importo garant ito.

4. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'Amministrazione a seguito di regolare verifica di conformità e sempre che non pendano controversie.

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5 Art. 11 – TEMPISTICA

1. Per ogni azione connessa al raggiungimento degli obiettivi, l’aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nel piano di lavoro che deve tener conto delle prescrizioni della SA.

Art. 12 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D’OPERA

1. L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

2. L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività̀ dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali dell’Amministrazione, sollevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato e relativo Disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità̀

civile in merito. L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

3. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario per tutta la durata del contratto anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell’Appaltatore.

Art. 13 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

1. I diritti di proprietà̀ e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità̀ esclusiva dell’Amministrazione aggiudicatrice che potrà̀, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. L’Aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che, ove possibile, su supporto informatico. Nel caso in cui fra i prodotti vi siano applicazioni informatiche, dovranno essere consegnati anche le sorgenti dei programmi.

2. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Art. 14 – ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

1. L'Aggiudicatario, al fine di garantire una perfetta ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari (ivi compresa l’autonoma strumentazione

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informatica e la linea telefonica necessaria per l’espletamento del servizio), mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dall’Amministrazione. L’Aggiudicatario avrà accesso ai locali dell’Amministrazione e alla documentazione dell’Amministrazione solo dietro autorizzazione dell’Amministrazione stessa.

2. I professionisti impiegati dall’Aggiudicatario sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.

3. Su istanza dell’Amministrazione, laddove i suddetti professionisti non usino il contegno ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non gradite all’Amministrazione.

4. L’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicità legale entro sessanta giorni dall’aggiudicazione – e comunque entro la data fissata per la stipulazione del contratto se anteriore -come previsto dall’art. 34, co. 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) e dall’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante la prestazione della fornitura, o comunque in relazione ad essa, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione oggetto di appalto.

2. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.

4. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, al rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

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2. L’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto. L’Aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il codice identificativo gare CIG.

Art. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento sarà effettuato in 3 tranche, la prima del 50% corrisposta all’aggiudicazione, la seconda pari al 30% a giugno 2020 a seguito delle rendicontazione intermedia delle spese effettuate e/o impegnate, la terza, a saldo, pari al 20% verrà erogata a seguito della trasmissione della documentazione, regolarmente siglata dal legale rappresentate, comprensiva di rendicontazione, delle somme spese e una relazione delle att ività svolte.

2. In occasione di ciascun pagamento deve essere emessa e inoltrata regolare fattura esclusivamente in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/2013, con applicazione dello

“split payment” dell’Iva nella quale dovrà essere riportato il seguente codice univoco di fatturazione: UFQQBD

3. La liquidazione dell’importo avviene mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all’Aggiudicatario entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 18 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.

2. Il contratto si intende, inoltre, automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in applicazione dell’articolo 17 del presente Capitolato.

3. Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

2) violazione dell’obbligo di riservatezza;

3) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;

4) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

5) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’Aggiudicatario;

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6) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale.

4. La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventa operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione fornirà per iscritto all’aggiudicatario, tramite PEC. La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà, altresì, all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più̀

dall’Amministrazione rispetto a quello previsto.

Art. 19 – RECESSO

1. L’Amministrazione, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenut i mot ivi di interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normat ive o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, purché̀ regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificat iva del servizio prestato e delle spese sostenute. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previst i dal presente capitolato.

E’ fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con la SA.

Art. 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario, non componibili in via amichevole, sono demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è

quello di Riet i. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Art. 21 – RINVIO

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel disciplinare di gara.

Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il Dirigente Scolastico Alessandra Onofri*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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