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COMUNE DI SOLIGNANO PROVINCIA DI PARMA

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

43040 - Solignano - Piazza U. Bertoli, 1 Tel 0525 511611 - Fax 0525 511625 C.F. - P.I. 00419760343 Pag. 1

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE

NELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONI INVERNALI 2019-2022

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Arch. Luigi Folli

Solignano, 1 ottobre 2019

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COMUNE DI SOLIGNANO

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AREA TECNICA

43040 - Solignano - Piazza U. Bertoli, 1 Tel 0525 511611 - Fax 0525 511625 C.F. - P.I. 00419760343 Pag. 2

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO ... 3

ART. 2 DEFINIZIONE DEI LOTTI ... 3

ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO A BASE DELL’OFFERTA ... 5

ART. 4 QUOTA ANNUALE FISSA PER FERMO MACCHINA E REPERIBILITA’ ... 7

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ... 7

ART. 6 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI ... 8

ART. 7 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE ... 10

ART. 8 PENALITA’ IN CASO DI MANCATO O RITARDATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ... 11

ART. 9 DURATA E AFFIDAMENTO DELL’APPALTO ... 12

ART. 10 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE... 12

ART. 11 OBBLIGHI DIVERSI ... 13

ART. 12 CONDIZIONI DI PAGAMENTO ... 14

ART. 13 SUBAPPALTO ... 14

ART. 14 INVARIABILITA' DEI PREZZI ... 14

ART. 15 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE ... 15

ART. 16 ALTRI ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA ... 15

ART. 17 ASSICURAZIONI E GARANZIE ... 16

ART. 18 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI ... 17

ART. 19 RINUNCIA DELL’APPALTATORE ... 17

ART. 20 RISOLUZIONE - RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE ... 17

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE ... 17

ART. 22 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 ………...18

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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'affidamento ha per oggetto la prestazione del servizio di sgombero della neve e spargimento sale lungo le strade comunali nelle stagioni invernali 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, a decorrere dal 15 Novembre di ogni anno fino al 31 maggio dell’anno successivo.

Si procederà all’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale per ciascuno dei lotti indicati all’art. 2, fermo restando l’obbligo di disporre di almeno un mezzo esclusivamente dedicato all’espletamento del servizio di ogni lotto.

A tale scopo ogni offerente dovrà indicare in sede di offerta i lotti per i quali intende effettuare il servizio, dandone precisa identificazione.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEI LOTTI

I lotti nei quali è stato suddiviso l’appalto del servizio SGOMBERO NEVE sono i seguenti:

LOTTO NEVE LOCALITA’

ESTENSIONE DEL GIRO (KM) E MODALITA’ DI

CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

LOTTO 1 Solignano Capoluogo e tronchi sparsi

4,5 km

servizio contabilizzato a tariffa oraria vista la complessità del lotto e

l’impossibilità di una stima quantitativa

LOTTO 2 Oriano e frazioni limitrofe 13,3 km

LOTTO 3 Rubbiano

7,9 km

servizio contabilizzato a tariffa chilometrica per l’estensione sopra indicata ed integrato da

contabilizzazione a tariffa oraria per i servizi di sgombero neve in piazze, parcheggi ed altre aree nei centri abitati che per la loro complessità non sono stimabili in termini di quantità

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LOTTO 4 Fosio e frazioni limitrofe

6,0 km

oltre Km 4,1 di strada di raccordo extracomunale ed esclusa dal servizio, da contabilizzare con tariffa

chilometrica ridotta al 50%

LOTTO 5 Casa Monte Piano – Cattarasca –

Cipelli – Pennetta – Bottioni – Caselle 14,5 km

LOTTO 6 Galgara - Zibel - Carpadasco -

Massari e frazioni limitrofe 10,1 km

LOTTO 7 Specchio - Marena – Selva – Borelle e

frazioni limitrofe 10,4 km

LOTTO 8 Spiaggio – Fopla - Masereto – Specchio e frazioni limitrofe

13,7 km

oltre Km 2,7 di strada di raccordo extracomunale e pertanto esclusa dal servizio, da contabilizzare con tariffa chilometrica ridotta al 50%

LOTTO 9

Solignano – Prelerna – Masereto – Bivio strada Provinciale n. 110 e frazioni limitrofe

16,20 Km

ESTENSIONE TOTALE DELLE STRADE COMUNALI SOGGETTE A SERVIZIO

96,6 Km

L’estensione dei tratti stradali sono arrotondati alla prima unità dopo la virgola (hettometro).

I lotti nei quali è stato suddiviso l’appalto del servizio SPARGIMENTO SALE sono i seguenti:

LOTTO SALE LOCALITA’ RIF. LOTTO NEVE

LOTTO A Solignano Capoluogo e tronchi sparsi LOTTO 1

LOTTO B Oriano e frazioni limitrofe LOTTO 2

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LOTTO C Rubbiano LOTTO 3

LOTTO D

Galgara - Zibel - Carpadasco - Massari e frazioni limitrofe

LOTTO 6

Specchio - Marena – Selva – Borelle e frazioni limitrofe

LOTTO 7

LOTTO E Spiaggio – Fopla - Masereto – Specchio e frazioni limitrofe

LOTTO 8

LOTTO F

Fosio e frazioni limitrofe LOTTO 4

Solignano – Prelerna – Masereto – Bivio strada Provinciale n. 110 e frazioni limitrofe

LOTTO 9

LOTTO G Casa Monte Piano – Cattarasca – Cipelli – Pennetta – Bottioni - Caselle

LOTTO 5

Per il dettaglio della suddivisione dei vari lotti e dei percorsi da effettuare si rimanda alle planimetrie allegate al presente Capitolato, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L’indicazione delle percorrenze di ogni lotto potrà subire cambiamenti nel corso della durata dell’appalto, nell’interesse del Servizio e su precisa indicazione della Stazione Appaltante.

La stazione appaltante è autorizzata, nel corso dell’appalto, a modificare i sopraccitati lotti stradali (sia in aumento che in diminuzione) per difficoltà nell’assegnazione e/o effettuazione del servizio.

Ogni Ditta, in base alla propria disponibilità di mezzi, potrà risultare aggiudicataria di più lotti, fermo restando l’obbligo di disporre di almeno un mezzo dedicato all’espletamento del servizio di ogni lotto.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO A BASE DELL’OFFERTA

Data la natura del servizio, le caratteristiche geografiche del territorio Comunale e la rilevante disomogeneità in termini di orografia che caratterizza l’ambito territoriale del Comune di Solignano, l’importo contrattuale non è stimabile con precisione in quanto può variare senza alcuna limitazione, in funzione delle reali condizioni meteorologiche che si verificheranno nel territorio comunale nel periodo di durata del contratto.

La contabilizzazione dell’appalto è a misura, secondo i criteri di seguito esposti.

L’ammontare dell’appalto, viene determinato dalla sommatoria delle quote fisse annuali attribuite per

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ciascun lotto e dagli importi derivanti dallo svolgimento del servizio, da contabilizzare secondo le modalità stabilite dal precedente art. 2 in base ai seguenti prezzi unitari lordi del servizio (oneri fiscali ed oneri per la sicurezza esclusi):

- euro 18,00/Km (diciotto/00) al chilometro, per il Servizio di sgombero neve strade comunali;

- euro 45,00/h (quarantacinque/00) all’ora per il Servizio di sgombero neve strade comunali, piazze, piazzali cimiteri e parcheggi, nei casi in cui il servizio stessa debba essere contabilizzato a tariffa oraria, come disciplinato dal precedente art. 2.

- euro 45,00/h (quarantacinque/00) all’ora per il servizio di spargimento sale strade comunali.

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA di Legge.

Solo relativamente ai Lotti n. 4 e n. 8 che, per specifiche caratteristiche, comportano servizi frazionati con un rilevante entità di tragitti stradali extracomunali esclusi dal servizio in oggetto, viene corrisposta un’indennità integrativa pari al 50% della tariffa chlilometrica sopra indicata, da moltiplicare per l’estensione del tragitto di raccordo dei singoli tratti oggetto del servizio.

Lotto n. 4 = Indennità integrativa a base d’asta (per ogni giro), pari ad € 36,10 (€/Km 18x50%x4,1 Km) Lotto n. 8 = Indennità integrativa a base d’asta (per ogni giro), pari ad € 24,30 (€/Km 18x50%x2,7 Km).

Tali importi saranno rimodulati in funzione del ribasso d’asta offerto.

Qualora dovessero ricorrere particolari condizioni, al fine di poter raggiungere le strade comunali nelle quali è previsto il servizio di sgombero neve, oppure per specifiche situazioni volte a garantire la pubblica incolumità, su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale potrà essere effettuato il Servizio di sgombero neve anche sui tragitti di raccordo; in tal caso la tariffa verrà computata in misura piena, ai sensi dell’art. 2.

Di tali circostanze, ne dovrà essere data immediata comunicazione al Referente dell’Ufficio Tecnico Comunale ovvero al Sindaco, affinché possano essere assunti i necessari adempimenti ai fini contabili ed eventualmente avviate le procedure risarcitorie in caso di inadempienze da parte di altri enti. In tali circostanze l’Amministrazione Comunale, si intenderà sollevata da ogni responsabilità.

Nel Lotto n. 1 di sgombero neve – “Solignano capoluogo e tronchi sparsi”, il Servizio verrà contabilizzato ad ore, in quanto, a fronte delle caratteristiche territoriali ed urbane della zona interessata (borghi, vicoli, piazze, parcheggi, larghi e marciapiedi) e per la complessità di svolgimento del servizio che ne consegue, l’importo del servizio stesso non risulta stimabile in rapporto all’estensione dei tronchi stradali compresi nel lotto.

Nel Lotto n. 3 di sgombero neve – “Rubbiano”, il Servizio verrà contabilizzato con modalità “mista”, ossia in base alla tariffa chilometrica moltiplicata per la relativa estensione dei tronchi stradali, integrata da un importo determinato su base oraria esclusivamente per i servizi svolti per lo sgombero neve di zone che, per loro entità e caratteristiche, non sono quantificabili su base chilometrica (borghi, vicoli, piazze, parcheggi, larghi e marciapiedi) come meglio evidenziato nella planimetria di riferimento.

Sui predetti importi si applica il ribasso offerto.

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Ai fini della determinazione del valore complessivo del servizio costituto dalla sommatoria di ciascun potenziale affidamento, che potrà variare sia in diminuzione che in aumento anche in misura sostanziale, si stima indicativamente che il servizio in argomento comporto una spesa stagionale presunta a base d’appalto di € 17.000,00 oltre € 1.800,00 per oneri della sicurezza, corrispondente ad un valore totale presunto, calcolato per l’intera durata dell’appalto di tre anni, pari ad € 51.000,00 oltre ad € 5.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale presunto di € 56.400,00 - oltre IVA di Legge.

ART. 4 - QUOTA ANNUALE FISSA PER FERMO MACCHINA E REPERIBILITA’

La quota annuale fissa per fermo macchina e reperibilità soggetta a ribasso, è quantificata a corpo in €.

1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), oltre ad € 200,00 (duecento) per oneri per la sicurezza ed eliminazione rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

La quota annuale fissa, compensa gli oneri conseguenti alle seguenti attività oggetto del presente appalto:

• presidio in sito;

• reperibilità H24;

• fermo macchina (per ciascuna macchina esclusivamente dedicata al servizio di sgombero neve).

La quota annuale fissa di €. 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) è soggetta al medesimo ribasso d’asta offerto dalle ditte aggiudicatarie.

Solo relativamente al Lotto n. 3 – “Rubbiano”, in considerazione del fatto che il servizio di sgombero neve del lotto richiede l’utilizzo di n. 2 mezzi, la quota annuale fissa per fermo macchina e reperibilità soggetta a ribasso, è quantificata a corpo in € 1.800,00 (milleottocento/00), oltre ad € 200,00 (duecento) per oneri per la sicurezza ed eliminazione rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

I suddetti prezzi sono da intendersi al netto di IVA di Legge.

Tale quota, viene inoltre riconosciuta al fine di compensare le spese fisse di allestimento macchine, nonché i disagi e gli oneri accessori che il servizio di sgombero neve comporta alla ditta aggiudicataria.

Nel caso di affidamento di più lotti di sgombero neve alla medesima ditta, le quote annuali fisse per il

“fermo macchina e reperibilità” si sommano.

La quota annuale fissa per fermo macchina e reperibilità non viene riconosciuta per il servizio di spargimento del sale.

I mezzi utilizzati per tutti i servizi disciplinati dal presente appalto non potranno essere impiegati a favore di altri enti pubblici o soggetti privati, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 8.

Potranno essere ammesse deroghe nell’esclusivo interesse pubblico, su motivata richiesta di altro ente pubblico o privato e/o da parte dell’affidatario.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di sgombero neve sui lotti di cui al precedente art. 2 verrà eseguito mediante l’impiego di

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trattore gommato di potenza adeguata al quale è applicata anteriormente un’attrezzatura spartineve costituita da una lama metallica unica a comandi idraulici, di altezza non inferiore a cm. 60, suscettibile di spostamento in senso verticale ed orizzontale per la regolazione in funzione alla sezione stradale, il tutto omologato ai sensi delle vigenti leggi.

La lama dovrà essere di lunghezza adeguata e orientabile rispetto alla direzione di marcia, da – 45° a + 45°, in modo da consentire nei due passaggi di andata e di ritorno la larghezza di sgombero massima consentita dalla sezione stradale. Al primo sgombero (andata e ritorno) la larghezza non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa tra i cigli e le banchine.

Per situazioni particolari legate alle caratteristiche fisiche e geometriche di strade che presentino difficoltà di passaggio della lama standard (ad es. in caso limitate sezioni stradali o per strade bianche di uso pubblico), l’affidatario del lotto interessato da tali circostanze, dovrà dotarsi di necessari mezzi ed accorgimenti affinché venga garantito il medesimo livello prestazionale richiesto nel presente capitolato d’appalto per tutte le strade comunali e/o di uso pubblico.

ART. 6 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI

Per sgombero neve sulle strade comunali si deve intendere l’opera di mezzi meccanici, in conseguenza della quale la carreggiata stradale e parte delle banchine siano rese agibili ed il residuo manto nevoso sul piano viabile sia tale da permettere il normale transito dei veicoli nei due sensi di marcia.

Si dovrà curare particolarmente lo sgombero dei bivi ed incroci, che dovranno essere liberati dalla neve in modo tale da consentire una facile manovra ed adeguata visibilità.

L’appaltatore dovrà essere in possesso di un mezzo idoneo, come specificato all’art. 5 del presente Capitolato.

L’appaltatore dovrà sempre assicurare la rispondenza dei mezzi utilizzati alle norme di legge in materia di sicurezza del lavoro e di viabilità di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al vigente Codice della Strada.

Il mezzo sgombrante dovrà disporre di una congrua dotazione di carburante e di tutto quanto occorre per garantire il regolare svolgimento del servizio in qualunque momento, sollecitamente, ed essere munito di regolamentari dispositivi di segnalazione luminose conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale, nonché di regolare omologazione e collaudo.

I mezzi spartineve dovranno sempre viaggiare con catene da neve montate, adeguatamente zavorrati qualora necessario e sempre in piena efficienza ed in completo assetto.

Qualora dovessero verificarsi guasti improvvisi, l’aggiudicatario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, all’individuazione di un sostituto in possesso dei necessari requisiti. Di tale eventuale circostanza ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale.

Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l’altra metà in ritorno, operazione da ripetersi, continuando a nevicare, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve.

Lo sgombero sarà valutato in base alla lunghezza effettiva del tronco stradale assegnato e sgombrato, intendendosi completato lo stesso sgombero, agli effetti del prezzo al chilometro a base d’asta, quando sia stata effettuata l’andata su un lato e il ritorno sull’altro.

Gli sgomberi dovranno risultare con andamento uniforme e senza sinuosità. In caso contrario, l’impresa è tenuta a rettificare a propria cura e spesa, anche impiegando mano d’opera, se indispensabile.

In ogni caso, sulla strada, dopo lo sgombero, non dovrà rimanere un’altezza di neve superiore a cm. 2 (due) sulle strade asfaltate e cm. 5 (cinque) sulle strade ghiaiate.

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Al primo sgombero (andata e ritorno) la larghezza non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa tra i cigli e le banchine.

Per gli sgomberi successivi, ove non sia possibile mantenerla nella larghezza primitiva, la rotta dovrà essere proporzionalmente più stretta e inoltre potrà essere ridotta solo nei casi di ostacolo permanenti e accidentali posti lateralmente alla carreggiata.

L’appaltatore ha l’obbligo di vigilare sull’inizio delle nevicate e sul raggiungimento dello spessore necessario per dare inizio alle operazioni di sgombero, ovvero 6 (sei) centimetri di spessore di neve depositata sulle banchine laterali. Il servizio di sgombero termina quando la neve sia inferiore all’altezza predetta, salvo diverso ordine del personale addetto alla vigilanza del servizio.

L’attivazione del servizio di sgombero neve potrà essere ordinato dall’Amministrazione Comunale o da suoi delegati in loco, anche per altezza inferiore ai 6 (sei) centimetri, o per pulizia della carreggiata in presenza di disgelo.

Nel caso di ordine da parte dell’Amministrazione Comunale, l’appaltatore ha l’obbligo di dare inizio al servizio di pulizia entro 30 minuti dalla richiesta. In caso di inadempienza si provvederà ad applicare la penale indicata all’art. 8.

Durante tutto il periodo dell’appalto il personale dell’Ufficio Tecnico comunale sarà a disposizione nelle ore d’ufficio per il coordinamento delle operazioni. Il numero telefonico di riferimento sarà comunicato al momento dell’aggiudicazione.

Gli sgomberi dovranno essere eseguiti ad ogni ora del giorno e della notte senza che l’appaltatore abbia diritto a compensi straordinari di qualsiasi genere, ivi compresi i giorni festivi.

E’ fatto obbligo di comunicare al personale di riferimento l’inizio e la fine delle operazioni.

Ad ogni comunicazione di cui sopra l’operatore dovrà notificare al personale comunale di riferimento i percorsi effettuati durante l’espletamento del servizio, per i controlli del caso ed il calcolo della remunerazione maturata. Ogni conteggio effettuato direttamente dall’aggiudicatario o comunicato diversamente da quanto sopra specificato non verrà preso in considerazione.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, tramite il proprio personale incaricato, ordinare l’inizio e la fine del servizio in qualunque momento, previa comunicazione telefonica.

L’assegnatario di ogni singolo lotto e per ognuno dei mezzi impegnati ha l’obbligo di rendersi sempre e comunque reperibile in ogni ora di qualsiasi giornata nel periodo di riferimento, al numero di cellulare comunicato, lasciando attiva la segreteria telefonica nel caso non sia momentaneamente garantita la copertura. In caso di mancata risposta, il personale comunale incaricato proverà a mettersi in contatto tramite il numero di telefono fisso eventualmente comunicato. Nel caso di ulteriore indisponibilità dell’affidatario e qualora lo stesso non provveda a mettersi in contatto con il personale incaricato entro 30 minuti, si provvederà ad applicare una penale come indicato all’art. 8.

E’ facoltà dell’Amministrazione indicare le strade e relative percorrenze che dovranno essere sgombrate con prioritaria precedenza.

Ogni interruzione anche momentanea del servizio per rotture del mezzo o altra causa dovranno essere comunicate tempestivamente al personale incaricato.

In caso di interruzione del servizio senza previa comunicazione verrà applicata la penale di cui all’art. 8.

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ART. 7 - SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE

L’appaltatore dovrà essere in possesso di un idoneo mezzo spargisale, montato su autocarro o trattore o trainato, dotato di silos o tramoggia con meccanismo automatico o a traino per una regolare distribuzione del sale, avente capienza idonea per il regolare svolgimento del servizio.

Dei mezzi utilizzati l’appaltatore dovrà sempre poter assicurare la rispondenza alle norme di legge in materia di sicurezza del lavoro e di viabilità di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i ed al vigente Codice della Strada.

I mezzi spargisale dovranno sempre viaggiare con catene da neve, adeguatamente zavorrati (se occorre), e dovranno sempre essere in piena efficienza ed in completo assetto.

L’appaltatore ha l’obbligo di iniziare il servizio nei seguenti casi:

- su richiesta dell’Amministrazione;

- su propria iniziativa, quando le condizioni climatiche e del fondo stradale lo richiedono, previo tempestivo avviso all’Ufficio Tecnico Comunale, prima dell’avvio dell’attività.

L’Amministrazione fornirà il sale sciolto (eventualmente miscelato con ghiaia) presso la sede dei magazzini comunali.

L’appaltatore dovrà preoccuparsi di disporre di una scorta sufficiente di sale a garantire in ogni momento il regolare svolgimento del servizio.

La quantità di sale dovrà essere sufficiente a garantire la percorribilità in sicurezza delle strade e comunque l’utilizzo dovrà essere concordato con l’Amministrazione. Lo spargimento dovrà essere eseguito in modo uniforme, senza eccessi, dosato secondo le esigenze del fondo stradale, procedendo con velocità adeguata.

L’appaltatore ha l’obbligo di vigilare sulle condizioni climatiche, verificando la pericolosità delle strade del momento e valutando quella futura potenziale e procedere con l’avvio delle operazioni di spargimento sale, in particolare, nel caso in cui la temperatura scenda sotto i +2 gradi prima del calare del sole e la sede stradale sia bagnata o comunque si corra il rischio di formazioni di ghiaccio.

Lo spargimento del sale dovrà avvenire preferibilmente nelle ore serali o notturne al di fuori degli orari c.d.

di punta, salvo circostanze particolari o imprevedibili (quali ad es. repentini abbassamenti delle temperature con strade umide o bagnate, o in caso di formazioni di strati di vetro ghiaccio).

Le operazioni di spargimento sale potranno essere eseguite ad ogni ora del giorno e della notte, senza che l’appaltatore abbia diritto a compensi straordinari di qualsiasi genere, ivi compresi i giorni festivi.

E’ fatto obbligo di comunicare al personale di riferimento l’inizio e la fine delle operazioni.

Ad ogni comunicazione di cui sopra l’operatore dovrà notificare al personale comunale di riferimento i percorsi effettuati durante l’espletamento del servizio, per i controlli del caso ed il calcolo della remunerazione maturata.

Ogni conteggio effettuato direttamente dall’aggiudicatario o comunicato diversamente da quanto sopra specificato non verrà preso in considerazione.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, tramite il proprio personale incaricato, ordinare l’inizio e la fine del servizio in qualunque momento, previa comunicazione telefonica.

L’assegnatario del lotto ha l’obbligo di rendersi sempre e comunque reperibile in ogni ora di qualsiasi

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giornata nel periodo di riferimento, al numero di cellulare comunicato, lasciando attiva la segreteria telefonica nel caso non sia momentaneamente garantita la copertura. In caso di mancata risposta il personale comunale incaricato proverà a mettersi in contatto tramite il numero di telefono fisso eventualmente comunicato.

Nel caso di ulteriore indisponibilità dell’affidatario e qualora lo stesso non provveda a mettersi in contatto con il personale incaricato entro 30 minuti si provvederà ad applicare una penale indicata all’art. 8.

E’ facoltà dell’Amministrazione stabilire una priorità di trattamento nell’ambito del lotto o stralciare dal lotto stesso le strade o semplici tratti di esse o gli incroci dove spargere il sale.

I percorsi di ogni singolo lotto sono indicati sulle planimetrie allegate al presente Capitolato.

Ogni interruzione anche momentanea del servizio per rotture del mezzo o altra causa dovranno essere comunicate tempestivamente al personale incaricato, che provvederà se del caso ad inviare in sostituzione o in supporto un mezzo comunale.

In caso di interruzione del servizio senza previa comunicazione verrà applicata la penale di cui all’art. 8.

ART. 8 - PENALITA’ IN CASO DI MANCATO O RITARDATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’appaltatore di ogni singolo lotto e per ogni mezzo impegnato ha l’obbligo di rendersi sempre e comunque reperibile in ogni ora di qualsiasi giornata nel periodo di riferimento, al numero di cellulare comunicato, lasciando attiva la segreteria telefonica nel caso non sia momentaneamente garantita la copertura.

In caso di mancata risposta il personale comunale incaricato proverà a mettersi in contatto tramite il numero di telefono fisso eventualmente comunicato.

Nel caso di ulteriore indisponibilità dell’affidatario, non dovuta a cause di forza maggiore regolarmente accertata o dimostrata, e qualora lo stesso non provveda a mettersi in contatto con il personale incaricato entro 30 minuti si provvederà ad applicare una penale indicata di €. 200,00 (euro duecento/00) per ogni inadempienza.

In caso di recidiva nella trasgressione per più di due volte, si procederà alla recessione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva depositata.

Non sono considerate cause di forza maggiore le nevicate eccezionali in altezza e durata, né le avverse condizioni della neve (gelata, fradicia, etc.), né qualunque altra avversità stagionale.

Nel caso in cui durante lo svolgimento del servizio il personale comunale accerti che l’Appaltatore non stia eseguendo le operazioni previste dal contratto o stia eseguendo il servizio per conto di altri enti o di privati, si procederà all’applicazione di una penale fissa di €. 250,00 (euro duecentocinquanta /00)

In caso di recidiva nella trasgressione per più di due volte, si procederà alla recessione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva depositata.

Qualora il ritardato o mancato intervento dovuto a irreperibilità o indisponibilità dell’appaltatore, causasse incidenti o infortuni, la cui responsabilità venisse imputata all’Amministrazione, per mancata effettuazione della manutenzione di cui al presente contratto, l’Appaltatore verrà chiamato a rispondere del danno.

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Qualora inoltre la ditta presenti richiesta di rinuncia a prestare servizio in un lotto aggiudicato, ma non si renda disponibile a proseguire il contratto fino a nuovo affidamento, si procederà all’applicazione di una penale fissa di €. 500,00 (cinquecento /00).

Qualora si accerti lo svolgimento del servizio non conforme ai livelli prestazionali richiesti dal presente Capitolato, si procederà all’applicazione di una penale quantificata in € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni Km di strada o di marciapiede nel quale venga accertato lo svolgimento non conforme ai requisiti prestazionali richiesti, con un minimo di € 200,00 (euro duecento/00).

In tutti i casi, (sia per i lotti il cui importo del servizio è quantificato ad ore, che per quelli quantificati in base ai Km, verrà applicata una penale di € 100 (Euro cento/00) per ogni ora di mancato svolgimento del servizio o di interdizione al traffico della tratta stradale, con un minimo complessivo di € 200 (duecento/00). I tempi di misurazione del disservizio decorreranno a partire dalla prima chiamata effettuata dal personale dell’Ufficio Tecnico, ovvero da altro organo competetene territorialmente.

In caso di recidiva nella trasgressione per più di due volte, si procederà alla recessione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva depositata.

Le penali saranno comunicate per lettera raccomandata e verranno trattenute sulle quote in pagamento.

ART. 9 - DURATA E AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

La durata del servizio di SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dal 15/11/2019 a tutto il 31/05/2022 senza bisogno di alcuna disdetta o preavviso.

L’appalto potrà eventualmente essere prorogato per il periodo di un anno, alle medesime condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Il servizio verrà aggiudicato avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Ai fini della stipula del contratto, l’appaltatore è tenuto a presentare tutta la documentazione richiesta tesa ad accertare la sussistenza di idoneità tecnico-professionale, nonché le garanzie di cui al successivo art. 17 entro 7 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Ogni ditta aggiudicataria dovrà fornire entro 10 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, pena decadimento dell’affidamento, il nominativo dell’autista a cui verrà affidato ciascun lotto e un recapito di telefonia mobile (ed eventualmente un recapito di telefono fisso) sul quale essere reperibile durante tutto il periodo di svolgimento del servizio, se non già comunicato in sede di gara, e i documenti necessari per la redazione del contratto.

Durante tutto il periodo dell’appalto il personale dell’Ufficio Tecnico comunale sarà a disposizione nelle ore d’ufficio per il coordinamento delle operazioni. Il numero telefonico di riferimento sarà comunicato al momento dell’aggiudicazione. I numeri di telefoni di tutti gli affidatari saranno inoltre messi a disposizione delle forze dell’ordine e di eventuali altri enti preposti: carabinieri, polizia municipale, polizia stradale, servizi provinciali di guardia forestale e protezione civile ed ogni altro ente che ne abbia titolo per la rispettiva competenza esercitata sul territorio.

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Ai fini dell’affidamento del servizio, l’appaltatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti : - Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

- Possesso dei requisiti di ordine generale come previsto dall’art. 38 del D.lgs 163/2006;

- Possesso di n. 1 autista per ogni mezzo utilizzato; il nominativo dovrà essere comunicato alla stazione appaltante prima dell’inizio dello svolgimento del servizio;

- I mezzi di cui sopra offerti dalla ditta devono essere collaudati dall’Ispettorato per la Motorizzazione Civile per l’applicazione della lama sgombero neve, spandisale, faro girevole, ecc e possedere l’idoneità (Omologazione) risultante dal libretto di circolazione;

- Per la tipologia di mezzi di cui è necessario il possesso a titolo di proprietà o leasing finanziario, le tipologie vengono descritte nei seguenti articoli in base ai diversi servizi richiesti;

- Essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- Essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva.

ART. 11 - OBBLIGHI DIVERSI

Oltre all’osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato, la Ditta affidataria è pure tenuta ad osservare anche tutte le norme legislative e sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie degli operai dipendenti e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L’appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione e formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Resta poi stabilito a questo proposito, che in caso di inadempienza, qualora sia intervenuta la denuncia da parte dei competenti organi di vigilanza, l’Amministrazione provvederà ad una detrazione nella misura del 20% dei pagamenti in acconto ed eventualmente anche del pagamento a saldo che costituirà apposita garanzia per l’adempimento di detti obblighi, ferme restando le disposizioni di pagamento previste dal presente capitolato.

Su detta somma non saranno corrisposti interessi.

L’affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell’appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei Soci, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per categoria.

L’appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso non sia aderente alle Associazioni o receda da esse.

La stazione appaltante, in caso di violazione alle norme di cui al presente articolo e previa comunicazione all’Affidatario delle inadempienze da esso esercitate, e da essa denunciate all’ispettorato del lavoro, sospenderà l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alle inadempienze, fino a che l’ispettorati suddetto non si sarà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.

Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l’affidatario non può opporre accezioni alla stazione

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appaltante né a titolo di risarcimento danni.

ART. 12 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato in un'unica rata annuale, normalmente entro il mese di luglio successivo al periodo dello sgombero, mediante presentazione di regolare fattura che verrà liquidata dal Responsabile del Servizio, salvo eventuali trattenute per inadempienze.

Il pagamento verrà effettuato previa regolare contabilità accettata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed accettata senza riserve da parte dell’appaltatore.

Eventuali penali saranno detratte all’importo da liquidare.

La liquidazione degli importi fatturati, da effettuarsi a cura del servizio Ragioneria, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) e conseguente emissione di specifico atto di liquidazione da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, avverrà entro 60 gg. decorrenti dalla data di fine mese di emissione fattura.

L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i.

La fattura dovrà contenere gli estremi della banca di riferimento ed il relativo codice IBAN ovvero dell’Ufficio Postale della Società Poste Italiane ed il relativo numero di conto corrente, nonché il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il CUP, ove non noto, dovrà essere richiesto dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante.

L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art.3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n.136. Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A, ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto oggetto del presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna a procedere nei loro confronti all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 13 - SUBAPPALTO

È fatto divieto ad ogni Appaltatore di cedere in subappalto in tutto o in parte il servizio affidato, senza esplicito consenso scritto dall’Amministrazione.

Il mancato rispetto di tale clausola è condizione di risoluzione del contratto e dell’incameramento della cauzione definitiva.

ART. 14 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi, compreso il compenso unico, sono accettati dall’Impresa a tutto Suo rischio, sono fissi ed

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invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, per tutta la durata del contratto.

Non verranno riconosciuti aumenti per servizi svolti in ore notturne e festive.

ART. 15 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Ogni danno causato dalla non corretta o insufficiente esecuzione del servizio sarà addebitato all’appaltatore.

L’Appaltatore si rende responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o terzisti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, vuoi a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, vuoi a cose proprie o di altre ditte.

La responsabilità dell’Appaltatore si estende ai danni a persone o cose, che derivassero da errori od inadeguatezza del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni del presente appalto ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dall’eventuale risoluzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto al risarcimento senza eccezione di tutti i danni di cui sopra.

Nel caso di danno eventualmente arrecato al patrimonio stradale dell’Amministrazione a causa dell’esecuzione dei servizi di competenza, l’Appaltatore è tenuto all’immediata riparazione dei danni, in caso contrario l’Amministrazione richiederà l’assolvimento dell’obbligo entro un termine ultimo; nel caso di ulteriore mancato assolvimento dell’obbligo, l’Amministrazione si riserva il diritto di detrarre dalle somme spettanti all’Appaltatore un importo pari al danno stimato o riparato, l’eventuale recidività dell’Appaltatore può costituire causa di rescissione del contratto.

L’Appaltatore è altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nelle persone e nelle cose, nonché delle eventuali infrazioni alle norme di legge sulla circolazione stradale.

In tutte le circostanze sopra citate l’Appaltatore si impegna a mantenere totalmente sollevata l’Amministrazione.

ART. 16 - ALTRI ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

Sono a carico dell’impresa il risarcimento di eventuali danni determinati dall’esecuzione del servizio e arrecati a proprietà private o pubbliche, nonché a persone o mezzi, mantenendo indenne l’Amministrazione e il suo personale.

Tutte le lavorazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di PREVENZIONE INFORTUNI ed IGIENE DEL LAVORO ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i Servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro,

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predisponendo un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) dei lavoratori ai sensi dell’Art. 118 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ogni irregolarità deve essere comunicata all’Ente Committente.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore ed occupati nell’espletamento delle prestazioni previste dall’Appalto, devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgerà il servizio stesso, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All’uopo si precisa che, a richiesta, l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso le Aziende sopra citate e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora l’Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

L’Ente Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

L’Appaltatore deve osservare le tutte le norme nel campo della prevenzione infortuni sul lavoro.

Inoltre l’Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il Contratto.

Lo stesso Appaltatore è tenuto a richiedere all’Amministrazione le informazioni di cui al capoverso b) del comma 1 dell'Articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed a sollecitare l’adozione del coordinamento di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Con riferimento al D.Lgs. 81/2008, l’Appaltatore è tenuto a presentare eventuali aggiornamenti e/o integrazioni al Piano Operativo di sicurezza e di coordinamento, predisposto in fase di gara, prima di iniziare qualunque tipo di attività relativa all’espletamento dei SERVIZI e delle ATTIVITA’.

L’aggiornamento dei Piani dovrà tenere assolutamente in considerazione la durata effettiva della prestazione del servizio e la collocazione temporale con riferimento alla presenza di personale.

Con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, l’ Amministrazione appaltante fornisce ai Concorrenti in fase di gara l’elenco dei rischi desunti sulla base delle indagini preliminari effettuate dalla stessa Amministrazione.

L’Appaltatore dovrà entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito di gara fornire la documentazione ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

I costi per la sicurezza e per l’eliminazione o riduzione dei rischi da inferenza sono indicati all’art. 4 del presente capitolato e non sono assoggettabili a ribasso.

ART. 17 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

L’appaltatore deve porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone o cose. Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sarà, senza riserve ed eccezioni, a carico dell’appaltatore.

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Ogni Ditta appaltatrice è obbligata, ai sensi di Legge, a stipulare polizza di assicurazione del rischio di Responsabilità civile verso terzi (RCT) per ogni mezzo utilizzato. Detta polizza dovrà prevedere un massimale di almeno Euro 2.500.000,00 unico per sinistro, persona, danni a cose; ad ogni scadenza di rata della polizza l'Appaltatore dovrà produrre copia della documentazione attestante il pagamento del premio e l'operatività della polizza (e così per tutta la durata del contratto di appalto).

La ditta aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto una cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale.

La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo le prescrizioni dell’art. 113 del D.lgs 163/2006.

L’ammontare della suddetta cauzione è ridotto del 50 % nei confronti delle imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto dovrà essere stipulato secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del del 25/10/2008 e s.m.i.

Tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice.

ART. 19 - RINUNCIA DELL’APPALTATORE

Nel caso in cui la rinuncia avvenga durante il periodo di svolgimento del servizio, la ditta sarà comunque obbligata a proseguire il proprio servizio fino a nuovo affidamento del lotto.

ART. 20 - RISOLUZIONE - RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione potrà recedere dal contratto mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, provvedendo d’ufficio all’esecuzione dei lavori, a spese dell’Appaltatore, qualora l’affidatario manchi a qualcuno dei propri obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto, il servizio verrà affidato al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, trova applicazione la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualsiasi contestazione o vertenza dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà definita dal Foro di Parma.

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ART. 22

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Solignano, in qualità di “Titolare”

del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Solignano, con sede legale in Solignano (PR), Piazza U. Bertoli, n.1.

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Solignano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita di consenso.

I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

Il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Luigi Folli

ALLEGATI:

• PLANIMETRIE DEI LOTTI DI SGOMBERO NEVE E SALE DA 1 A 9

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