• Non ci sono risultati.

Assegnazione temporanea dei Presidenti di sezione privi di posto.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Assegnazione temporanea dei Presidenti di sezione privi di posto."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Assegnazione temporanea dei Presidenti di sezione privi di posto.

(Delibera del 16 marzo 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 marzo 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito con cui il Presidente del Tribunale di … chiedeva di conoscere se i magistrati nominati Presidenti di sezione possano, dopo l'immissione in possesso nell'incarico semidirettivo, qualora non vi siano sezioni prive di Presidente, venire applicati, con funzioni di giudice, presso altre Sezioni

OSSERVA

Presso il Tribunale di … sono stati nominati sei Presidenti di sezione nel settore penale pur non essendo tutti i posti di Presidente di sezione attualmente liberi, e ciò in quanto delle sei sezioni di Corte di Assise del Tribunale … solo due sono effettivamente in funzione. Chiede di conoscere il Presidente del Tribunale se i Presidenti di sezione che non siano ancora stati assegnati possano, dopo l'immissione in possesso, svolgere le funzioni di giudice quali applicati presso altre sezioni.

Orbene, relativamente alle Corti di appello si prevede al par. 34.1 della circolare P. 21241 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009 - 2011 che

“l'assegnazione di più Presidenti di Sezione ad una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità della materia trattata”. Nondimeno il par. 35.3 della stessa circolare - relativamente all'organizzazione dei tribunali - dispone specularmente che “ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un presidente di sezione”.

L'interpretazione delle due differenti norme di circolare testé esaminate consente di ritenere che per i Tribunali l'assegnazione di due Presidenti ad una medesima sezione non sia tendenzialmente possibile, ma che a tale coassegnazione possa addivenirsi in casi eccezionali.

Come questo Consiglio ha già ribadito recentemente con delibera del 17 gennaio 2011, in mancanza dei presupposti per la costituzione di una nuova sezione (soluzione che va riservata al Presidente del Tribunale nel caso sussistano i presupposti previsti dalla normativa in materia tabellare), si deve ritenere necessario l'espletamento di un concorso interno onde favorire la mobilità degli stessi presidenti di sezione, con l'eventuale scopertura di uno o più posti di presidenti di sezione del settore ove risultino le eccedenze, che pertanto potrebbero essere assegnati ai magistrati in

“soprannumero”.

In attesa del verificarsi di nuove vacanze nel settore ove sussista un numero di Presidenti di sezione superiore ai posti disponibili - per creazione di nuove sezioni, per il passaggio di Presidenti ad altro settore a seguito di interpello, o per diverse ragioni ancora - i Presidenti di sezione privi di posto potranno essere assegnati temporaneamente quali Presidenti supplenti nelle sezioni civili o penali rispetto alle quali si verifichi in concreto l'opportunità di ausilio alle funzioni di coordinamento del presidente titolare. Sarà consentito pertanto al Presidente del Tribunale di assegnare temporaneamente detti Presidenti a funzioni di coordinamento relative al settore penale o civile, ovvero altre funzioni che comportino incarichi di vigilanza secondo la previsione tabellare del Tribunale di appartenenza.

Viceversa i Presidenti di sezione in “soprannumero” non potranno essere applicati presso sezioni del Tribunale con funzione di giudici, posto che la funzione definitivamente loro assegnata con la intervenuta nomina è quella concernente l'esercizio di un ruolo semidirettivo.

Resta inteso però che alle funzioni di giudice potranno essere destinati i Presidenti di sezione nominati qualora essi debbano terminare processi già incardinati quando essi svolgevano le precedenti funzioni, e ciò ai sensi degli artt. 110 dell'Ordinamento giudiziario e 99 della circolare P.

21241 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009 – 2011,

(2)

delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:

- i Presidenti di sezione non possono essere applicati a svolgere l'attività di giudice successivamente alla loro presa di possesso nelle funzioni semidirettive, ad eccezione del caso in cui ciò avvenga per portare a termine processi già avviati precedentemente, ai sensi degli artt. 110 dell'Ordinamento giudiziario e 99 della circolare P. 21241 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009 – 2011;

- i Presidenti di sezione privi di posto possono essere assegnati temporaneamente quali Presidenti supplenti nelle sezioni civili o penali rispetto alle quali si verifichi in concreto l'opportunità di ausilio alle funzioni di coordinamento del presidente titolare. E' consentito pertanto al Presidente del Tribunale di assegnare temporaneamente detti Presidenti a funzioni di coordinamento relative al settore penale, o anche civile, ovvero ad altre funzioni che comportino incarichi di vigilanza secondo la previsione tabellare del Tribunale di appartenenza”.

Riferimenti

Documenti correlati

• Trombosi con sindrome trombocitopenica: in seguito alla vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen sono stati osservati molto raramente coaguli di sangue in

Spikevax può essere utilizzato per completare un ciclo vaccinale misto, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni che abbiano già effettuato una prima dose di vaccino

Comirnaty può essere utilizzato come dose addizionale o come dose booster indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria,

- Pazienti con anamnesi di infiammazione intraoculare e/o occlusione vascolare retinica nell'anno precedente al trattamento con Beovu sono a rischio di sviluppare

Con nota in data 15 luglio 2003 il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata chiedeva a questo Consiglio di conoscere “se il limite decennale di permanenza nella stessa

1) Nelle Sezioni distaccate delle Corti di Appello (previste dall’art. 59 O.G.) deve essere designato con provvedimento tabellare il magistrato destinato a presiedere

Ritengo sia anche doveroso da parte mia esprimere un sentito grazie al SIVeMP, alla nostra grande famiglia attuale e a quelli che ci hanno preceduto, perché dal lontano 1991

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicati alla lett. a) con