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la Corte di Appello di Alpha – Sezione Distaccata di Beta è composta da tre Presidenti di sezione e otto consiglieri

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N. 158 (par.35.6)

Oggetto: Pratica num. 3/VV/2012 - Nota n. 3503 in data 5.12.2011 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Alpha - Sezione distaccata di Beta - pone due quesiti circa l'anzianità di servizio e di ruolo dei Presidenti di sezione.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 maggio 2012, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota del 5 dicembre 2011 (protocollata in data 14 dicembre 2011) con la quale il Presidente della Corte di Appello di Alpha – Sezione Distaccata di Beta ha posto dei quesiti in ordine alla organizzazione dell’ufficio e in particolare ai criteri di sostituzione dei Presidenti di Sezione;

osserva quanto segue.

1. – Nella nota in esame il Presidente ha premesso che:

- la Corte di Appello di Alpha – Sezione Distaccata di Beta è composta da tre Presidenti di sezione e otto consiglieri;

- degli otto consiglieri, cinque sono assegnati alla sezione civile e tre a quella penale;

- dei tre Presidenti di sezione, uno dirige il settore civile e due quello penale, al quale fanno capo sia il collegio ordinario che la corte d’assise d’appello;

- all’epoca della redazione della nota erano presenti il Presidente di Sezione del settore civile, che svolgeva anche le funzioni di Presidente Anziano coordinatore di tutta la sezione distaccata, e un Presidente di sezione del settore penale, che presiedeva tanto il Collegio ordinario che la Corte di assise;

- nel mese di gennaio 2012 avrebbe preso possesso dell’ufficio il terzo Presidente di Sezione da destinare al settore penale.

Rappresentando la necessità di predisporre le dovute modifiche tabellari conseguenti all’assunzione delle funzioni del terzo Presidente di Sezione, sono stati formulati i seguenti quesiti:

1) Se per la sostituzione del Presidente Anziano in caso di sua assenza o di suo impedimento si debba far ricorso al criterio della anzianità nel servizio o a quello della anzianità nel ruolo o altro ancora.

2) Se tra i Presidenti di sezione settore penale, debba essere considerato più anziano chi ha maggiore anzianità di servizio oppure chi ha maggiore anzianità di ruolo.

Nella nota si precisa che “il quesito - dalla cui risposta nascono diverse soluzioni in concreto- si fonda sulla constatazione che tanto la normativa generale o speciale (legge istitutiva della sezione distaccata della Corte d’Appello di Beta), quanto quella secondaria non hanno mai preso in considerazione in via diretta e specifica l’organizzazione delle sezioni distaccate della Corte d’Appello (istituzione che sembra differente rispetto alle sezioni distaccate del Tribunale non fosse altro perché le prime sono costituite con apposita legge istitutiva che le rende del tutto autonome dalla sede madre per tutto ciò che attiene alla giurisdizione), con la conseguenza che il caso prospettato dovrebbe trovare composizione con il ricorso ai principi generali e alla soluzione di casi analoghi.”.

2. - Il Consiglio ha già avuto modo di rilevare in passato come le questioni sollevate in sede di quesiti proposti all’organo di governo autonomo, qualora - come nel caso di specie - abbiano ad oggetto future variazioni tabellari, non possano costituire anticipazione della decisione sulla loro approvazione, ma unicamente rappresentare una lettura delle norme primarie e secondarie vigenti in relazione al caso concreto.

Passando all’esame delle questioni prospettate in questa sede e, in particolare, al primo quesito sopra indicato, va premesso che l’istituto della supplenza in caso di mancanza o impedimento del dirigente degli uffici giudiziari di merito è disciplinato nella normativa primaria e precisamente dagli articoli 104 (Supplenza in caso di mancanza od impedimento del Presidente del Tribunale

(2)

ordinario o della Sezione) e 108 (Supplenza dei magistrati della Corte d’Appello) O.G..

In entrambe le norme citate si fa riferimento esclusivo al criterio dell’anzianità di ruolo (1).

In particolare, il citato art. 108, che disciplina la supplenza nelle corti di appello, dopo la precisazione nel primo comma che “sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari”, statuisce al secondo comma che, “quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione”.

I paragrafi 34.4 e 35.6 della nuova Circolare in materia di organizzazione tabellare degli uffici giudiziari per il triennio 2013 – 2015 (2) prevedono che sia il presidente della corte d’appello che il presidente del tribunale debba designare il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del titolare, scegliendolo preferibilmente tra i Presidenti di Sezione.

La designazione deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato, che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali.

Quindi, per la nomina dei magistrati destinati a presiedere in caso di mancanza o di impedimento del titolare è previsto che sia emesso apposito provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa primaria nel primo comma dell’art. 108 O.G.. Il provvedimento viene emesso all’esito di una procedura concorsuale, preceduta da interpello, e la scelta del designato deve avvenire sulla base di valutazione comparativa, effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali.

Nel caso in cui tale provvedimento di designazione non sia stato emesso si applica la norma prevista nel secondo comma dell’art. 108 O.G. e, quindi, “fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla Corte o alla sezione”.

Anche per l’attribuzione degli incarichi di direzione delle sezioni dei tribunali nei quali non siano istituti i posti di Presidente di sezione (ovvero nei casi nei quali la sezione non sia diretta da un presidente di sezione), l’organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella (paragrafo 36.1), e la scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all’anzianità di servizio nell’ufficio e nel ruolo.

L’anzianità di servizio prevale rispetto a una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni (par. 36.2) (3).

(1) In ordine allo svolgimento delle funzioni di Vicario del Presidente di Tribunale, il Consiglio ha già avuto modo di rispondere a un quesito con delibera del 3 dicembre 2009, chiarendo che l’art. 104 O.G., nell’indicare il “piu’ anziano dei presidenti di sezione”, fa riferimento all’anzianità nel ruolo della Magistratura, in tal modo dovendosi interpretare anche la dizione “presidente di sezione più anziano nella qualifica” utilizzata dal par. 90/1 della circolare all’epoca vigente.

(2) Si riporta il citato paragrafo 35.6 nella parte di interesse: <<Il Presidente del Tribunale designa il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento preferibilmente tra i Presidenti di Sezione. La designazione deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, precisando, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l'hanno determinata. In ogni caso il Presidente può designare anche un magistrato che non ha aderito all'interpello qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse dell'ufficio, da indicare espressamente nella motivazione del decreto di nomina.>>.

Ai sensi dell’art. 34.4 le disposizioni di cui al par. 35 si applicano, in quanto compatibili, anche ai Presidenti di Sezione di Corte d’Appello.

(3) Il paragrafo 36.4 della Circolare precisa che “per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia, della proprietà industriale ed intellettuale e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel par. 36.2. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all’interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 8 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo.”

(3)

Per l’organizzazione del lavoro presso la sezione distaccata deve essere designato un magistrato al quale va tabellarmente conferito l’incarico nell’osservanza dei criteri sopra indicati (paragrafo 38.1).

Quindi tutto il sistema tabellare prevede che per l’attribuzione degli incarichi di direzione o organizzazione, sia nei casi di impedimento o assenza dei titolari sia nei casi in cui non vi sia un Presidente di Sezione, si provveda con apposita designazione sulla base, in primo luogo, dei criteri attitudinali e, in via subordinata, di anzianità, nell’ordine di servizio e nel ruolo.

In mancanza di tale provvedimento il criterio di scelta è quello obiettivo stabilito dalla normativa primaria ovvero quello dell’anzianità di ruolo.

Sulla base dei principi evincibili da tale sistema si può rispondere al primo quesito posto nella nota in esame nel seguente modo: anche nelle Sezioni distaccate delle Corti di Appello (alle quali ex art.

59, comma terzo, O.G. “sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del presidente”) deve essere designato con provvedimento tabellare il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del titolare; la designazione deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato, che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali. Nel caso in cui tale provvedimento di designazione non sia stato emesso, si applica la norma prevista nel secondo comma dell’art. 108 O.G. e, quindi, “fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla Corte o alla sezione”.

L’anzianità cui fa riferimento tale norma primaria è quella di ruolo.

3. – Il secondo quesito posto nella nota in esame non appare correttamente formulato, in quanto finalizzato in via generale ed astratta a stabilire un criterio di anzianità tra i Presidenti di sezione del settore penale della Sezione distaccata della Corte d’Appello.

Invero, la considerazione dell’ anzianità di servizio e dell’anzianità di ruolo deve essere rapportata a un sistema nel quale possa rilevare l’una o l’altra, come nel caso in cui si debba individuare chi tra i Presidenti di una stessa sezione debba assumere l’incarico di coordinamento.

Il quesito in esame scaturisce dal presupposto di fatto che nella Sezione Distaccata della Corte di Appello di Sassari sono addetti due Presidenti di Sezione al settore penale, circostanza peraltro conforme al disposto normativo di cui al paragrafo 34.1 della Circolare in materia di organizzazione tabellare, che prevede per le Corti di Appello (4) la possibilità di assegnare più Presidenti di Sezione ad una stessa sezione, quando la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione, nonché alla natura e quantità della materia trattata.

Orbene, con riferimento a tale caso specifico non è stata prevista una disposizione che disciplini le modalità e i criteri per il conferimento dell’incarico di coordinamento.

Si deve, pertanto, fare ricorso all’applicazione di norme che disciplinano casi analoghi.

Il paragrafo 34.4 della citata circolare consente, in quanto compatibile, l’applicazione della normativa in materia di Presidenti di Sezione del Tribunale, prevista dal successivo paragrafo 35, nel quale per il conferimento degli incarichi di coordinamento si prevede che debba essere emesso provvedimento “adeguatamente motivato con l’espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative” (paragrafo 35.4).

Come si è già visto sopra sub. n. 2, per l’attribuzione degli incarichi di direzione delle sezioni dei tribunali nei quali non siano istituti i posti di Presidente di sezione (ovvero nei casi nei quali la sezione non sia diretta da un presidente di sezione) l’organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella (paragrafo 36.1), e la scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all’anzianità di servizio nell’ufficio e nel ruolo.

(4) Per i Tribunali invece il paragrafo 35. 3 dispone che ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un presidente di Sezione.

(4)

L’anzianità di servizio prevale rispetto a una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni (paragrafo 36.2) (5).

Per l’organizzazione del lavoro presso la sezione distaccata deve essere designato un magistrato al quale va tabellarmente conferito l’incarico nell’osservanza degli stessi criteri (paragrafo 38.1).

Quindi, secondo le richiamate disposizioni gli incarichi di coordinamento vanno sempre attribuiti facendo in primo luogo specifico riferimento ai criteri attitudinali e, in via residuale, alla anzianità di servizio e poi a quella di ruolo.

A parità di attitudini, l’anzianità di servizio nell’ufficio prevale soltanto nell’ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni (si tratta di criterio analogo a quello previsto dal paragrafo 41.4 per l’assegnazione dei posti nei concorsi interni).

Alla luce di tale sistema generale si può rispondere anche al secondo quesito posto nella nota in esame: nel caso di assegnazione ad uno stesso settore della Sezione Distaccata di Corte di Appello di più Presidenti di Sezione, l’incarico di coordinamento deve essere conferito a uno dei Presidenti con provvedimento adeguatamente motivato, con l’espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative prevalenti. A parità di attitudini, prevale il Presidente di Sezione più anziano in servizio rispetto ad altro Presidente con maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere ai quesiti indicati in premessa nel modo seguente:

1) Nelle Sezioni distaccate delle Corti di Appello (previste dall’art. 59 O.G.) deve essere designato con provvedimento tabellare il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del titolare; la designazione deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato, che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali. Nel caso in cui tale provvedimento di designazione non sia stato emesso, si applica la norma prevista nel secondo comma dell’art. 108 O.G. e, quindi, “fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla Corte o alla sezione”. L’anzianità cui fa riferimento tale norma primaria è quella di ruolo.

2) Nel caso di assegnazione di più Presidenti di Sezione ad uno stesso settore della Sezione Distaccata di Corte di Appello, l’incarico di coordinatore deve essere conferito a uno dei Presidenti con provvedimento adeguatamente motivato con l’espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovino le attitudini e le capacità organizzative prevalenti. A parità di attitudini, prevale il Presidente di Sezione più anziano in servizio rispetto ad altro Presidente con maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni”.

(5) Il paragrafo 36.4 della Circolare precisa che “per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia, della proprietà industriale ed intellettuale e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel par. 36.2. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all’interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 8 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo.”

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