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SICUREZZA NEL LABORATORIO CHIMICO. Dott.ssa Patrizia Nunziante

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(1)

SICUREZZA NEL

LABORATORIO CHIMICO

Dott.ssa Patrizia Nunziante

(2)

Il termine SICUREZZA nella comune accezione indica una caratteristica di ciò che non presenta pericoli o ne

è ben difeso

SICUREZZA

(3)

Situazione in cui i rischi sono stati eliminati o ridotti al minimo possibile per quanto

permesso dallo stato dell’arte delle

conoscenze tecniche e dall’applicazione delle migliori tecnologie, compatibilmente con le

necessità delle attività da svolgere.

SICUREZZA

(4)

Sicurezza

E’ una caratteristica delle attività svolte ed è legata

• a ciò di cui si dispone

• al modo di operare.

(5)

Partiamo dalle normative

D. Lgs.

626/1994

D. Lgs.

n.81 del 9/4/2008

(6)

D. Lgs. 626/1994

“ Attuazione delle direttive della CEE riguardanti il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul

luogo di lavoro”.

(7)

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 modificato ed integrato dal DLgs

106/09

Riassetto e riforma delle norme in materia di

salute e sicurezza delle lavoratrici e dei

lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo conosciuto come

«Testo unico per la sicurezza del lavoro» che raccoglie ed abroga le norme precedenti.

(8)

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 modificato ed integrato dal DLgs

106/09

Tale Decreto nasce dal tentativo che si è tentativo per molti anni di

accorpare e semplificare la

normativa di igiene e sicurezza in un

unico provvedimento.

(9)

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 modificato ed integrato dal DLgs

106/09

Questa normativa, fa ricadere obblighi e responsabilità ai fini della tutela della

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro su tutte le figure che compongono

“l’organigramma della sicurezza”, a seconda del loro ruolo in azienda ed

all’effettivo esercizio di poteri direttivi.

(10)

L’art. 2 del D. Lgs 81/08

comma 1, lettera a), definisce la figura dello studente

equiparandola ad un

lavoratore

(11)

La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi cardine della Costituzione e del Codice Civile:

• Art. 32 della Costituzione (1947): la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività…….

• Art. 41 della Costituzione (1947): l’iniziativa

economica privata è libera ma “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

• Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che

l’imprenditore adotti “nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,

l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare

l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori”

(12)

La tutela della salute diventa un diritto primario, assoluto, inalienabile ed

irrinunciabile, in collegamento con i diritti della personalità, consentendo una evoluzione

della nozione stessa di salute.

SALUTE

«stato di completo benessere fisico mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di

malattia o d’infermità»

(13)

La salute diventa quindi un obiettivo a cui tendere.

Il diritto alla salute si afferma attraverso "la creazione delle condizioni di fatto idonee a realizzare una situazione di benessere

complessivo dello stato psicofisico di ogni soggetto"

(14)

UNIVERSITA’

Allo scopo di armonizzare obblighi e figure dell’organigramma della sicurezza alle peculiari

funzioni e struttura delle Università, è stato emanato il DIM 363/98 (tutt’ora vigente) nel

quale sono individuate figure e funzioni

specifiche dell’organizzazione della sicurezza.

(15)

UNIVERSITA’

Datore di lavoro: il soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, identificabile come unità produttiva, dotata di poteri di spesa e di gestione.

Il datore di lavoro nell’Università è il Rettore.

(16)

Gli altri soggetti facenti parte dell’organizzazione della sicurezza, si inquadrano all’interno di due macro categorie:

I soggetti della LINEA OPERATIVA: sono coloro

che hanno obblighi e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in base al D. Lgs 81/08 e sui quali ricade l’apparato sanzionatorio della

norma;

I soggetti della LINEA CONSULTIVA: sono figure con particolari competenze di cui il Datore di

Lavoro si avvale per adempiere al meglio ai propri obblighi in materia di sicurezza.

Forniscono consulenza, analisi e controllo al datore di lavoro.

(17)

LINEA OPERATIVA

Fanno parte della linea operativa le seguenti figure:

 Presidi di Facoltà,

 Direttori di Dipartimento,

 Responsabili dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio,

 Preposti,

 Lavoratori

 Addetti alla gestione delle emergenze: incaricati per la lotta antincendio ed il primo soccorso.

(18)

LINEA CONSULTIVA

I soggetti della LINEA CONSULTIVA sono:

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

• Medico Competente

• Esperto Qualificato

• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

(19)

LINEA OPERATIVA

Preposto: persona che, in ragione delle

competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura

dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale potere di iniziativa.

(20)

OBBLIGHI per il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori

-Informare -Formare

-Addestrare

(21)

INFORMAZIONE

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla

riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

FORMAZIONE

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili

all’acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti.

(22)

ADDESTRAMENTO

Complesso delle attività dirette a far

apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,

dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

(23)

Spesso si fa confusione tra questi termini!!!!

Pericolo Rischio

Danno

(24)

PERICOLO E RISCHIO

• Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la

potenzialità di causare danni.

Concetto generale: molte cose rappresentano un pericolo: impianti, materiali, attrezzi di

lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.

(25)

PERICOLO E RISCHIO

• Rischio: probabilità che sia

effettivamente raggiunto il limite

potenziale che determina il danno.

Nasce quando contemporaneamente abbiamo un pericolo ed un lavoratore esposto.

Per esempio l’uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno;

dipende dalle condizioni d’uso.

(26)

DEFINIZIONE DEL RISCHIO

Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si manifesti un certo evento dannoso e la gravità (Danno, D) associata all’evento

stesso.

R = f (P, D)

Generalmente si considera R = P x D

(27)

PROBABILITA’

1) IMPROBABILE L' evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli indipendenti e poco probabili.

2) POSSIBILE L'evento dannoso è poco probabile ma possibile.

La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più' eventi sfavorevoli e di probabilità non trascurabile.

3) PROBABILE L' evento dannoso è probabile. La sua

manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli che si sono già verificati.

4) FREQUENTE L' evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli frequenti che si sono già verificati in altri casi.

(28)

Danno

1) LIEVISSIMO Il danno ( lesione o patologia ) è rapidamente reversibile e di scarsa entità che non comporta l'abbandono del posto di lavoro.

2) LIEVE Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa.

3) GRAVE Il danno è di media entità e comporta una limitazione funzionale temporanea reversibile solo dopo un certo periodo di prognosi.

4) GRAVISSIMO Il danno è irreversibile e comporta una

riduzione parziale ma permanente della capacità lavorativa o l'inabilità totale o la morte.

(29)

Il rischio risulta calcolato come prodotto P x D = R

con una rappresentazione a matrice

(30)
(31)

DANNO

• INFORTUNIO: ogni evento, avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro che produca un danno al corpo o alla salute del lavoratore.

L’incidente è l’evento che da origine all’infortunio

• MALATTIA PROFESSIONALE: malattia contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla

quale è adibito il lavoratore dalla quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea

(32)

DANNO

• MALATTIA ASPECIFICA: insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente

collegabili ad un causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori dell’ambiente di lavoro (stanchezza, insonnia).

(33)

DANNO

Cause soggettive:

• disattenzione

• imprudenza

• indisciplina

• imperizia

• fattori personali

• insufficienza di cognizioni tecniche e professionali

(34)

DANNO

Cause oggettive:

• impianti difettosi, insufficientemente protetti, deteriorati

• attrezzi non idonei o deteriorati

• mancanza o insufficienza di segnalazioni o di indicazioni

• mancanza o insufficienza di protezioni individuali o collettive

• condizioni ambientali (la temperatura in eccesso o in difetto, la ristrettezza dell’ambiente di lavoro, il disordine, l’insufficiente o eccessiva

illuminazione)

(35)

Il D.lgs. 81/2008 garantisce la tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sancendo

l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare

l’analisi dei rischi (valutazione dei rischi)

attuare misure di prevenzione, di eliminazione o riduzione dei rischi connessi all’ambiente ed alle attività lavorative.

(36)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:

• individuare i pericoli (fattori di rischio);

• individuare le persone potenzialmente esposte;

• valutare (stimare) i rischi;

• individuare i possibili effetti sulle persone;

• individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

(37)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

• La valutazione dei rischi e le relative misure di miglioramento sono indicate nel documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/2008).

• Il DVR è il documento cardine per la gestione dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di

lavoro.

(38)
(39)

Contenuti essenziali del DVR

Il DVR deve contenere:

• una relazione sulla VDR (Valutazione dei rischi), nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

• l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati;

(40)

Contenuti essenziali del DVR

Il DVR deve contenere:

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

• l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure;

• individuazione delle mansioni che

eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

(41)

RICORDA

SOLO QUANDO ESISTE UN RISCHIO ESISTE LA POSSIBILITA’ DI UN

INFORTUNIO OVVEROSIA QUANDO CONTEMPORANEAMENTE

ABBIAMO UN PERICOLO ED UN

LAVORATORE ESPOSTO

(42)

Eliminare il pericolo Sostituire il pericolo Controllare il pericolo

Non esiste 'rischio zero'

(43)

GRADUALITA' DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE

In presenza di un pericolo, la cui natura

ed entità sono state valutate nel corso

della Valutazione del Rischio, il Datore di

Lavoro ha l'obbligo di tentare una serie

interventi.

(44)

GRADUALITA' DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE

1. eliminazione del pericolo:

si cerca inizialmente di eliminare radicalmente dai luoghi di lavoro la situazione che determina il pericolo.

(45)

2. riduzione del pericolo:

se le condizioni di pericolo sono tali da non poter essere eliminate è ancora possibile cercare di ridurlo, ad esempio sostituendo sostanze chimiche pericolose con altre meno pericolose.

(46)

3. riduzione degli esposti:

quando nessuno dei primi due interventi è possibile, come per esempio nel caso delle sorgenti radioattive, è ancora possibile

ridurre il numero di lavoratori esposti, riservando solo a determinate persone la possibilità di accesso e di manipolazione delle sostanze pericolose.

(47)

Dopo aver messo in atto tutte le misure di prevenzione comunque può rimanere anche se piccolo, un

RISCHIO RESIDUO

Occorre quindi adottare dei dispositivi di protezione

individuali

collettivi

(48)

4. protezione collettiva:

in sostituzione o in aggiunta alla riduzione

degli esposti, possono essere adottati sistemi di protezione collettiva, come le cappe

aspiranti o i sistemi di ricambio dell'aria per esempio nelle sale operatorie, che,

impedendo la diffusione di agenti nocivi nell'ambiente di lavoro, proteggono tutti i lavoratori dagli agenti pericolosi.

(49)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)

“Sistemi che possono intervenire, in maniera più o meno efficace, direttamente sulla fonte inquinante prima che sia coinvolto il singolo lavoratore. eliminando o riducendo l’impatto delle sostanze pericolose sui lavoratori presenti in quell’ambiente e la contaminazione dell’ambiente di lavoro. ” Riferimenti normativi:

DLgs 81/08, integrato dal DLgs 106/09, art. 69 –79;

DLgs 81/08, integrato dal DLgs 106/09,

Allegato VIII.

(50)

5. protezione individuale:

quando nessuno degli interventi precedenti è realizzabile o non raggiunge un grado

soddisfacente di protezione, oppure si voglia incrementare ulteriormente la protezione dei lavoratori, si possono utilizzare speciali

dispositivi individuali per evitare l'esposizione a determinati agenti nocivi.

(51)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Con il termine dispositivi di protezione

individuale (DPI) si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la

persona che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, sia in ambito domestico, sia in ambito sportivo, sia in ambito ricreativo e, ovviamente, in campo lavorativo. (D.Lgs. 475/92)

(52)
(53)

NORME DI SICUREZZA DA SEGUIRE

IN UN LABORATORIO CHIMICO

(54)

UN LABORATORIO CHIMICO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO PER LA

PROPRIA INCOLUMITÀ E PER QUELLA DEGLI ALTRI SE NON SI PRESTANO LE DOVUTE CAUTELE. E’ QUINDI EVIDENTE COME SIANO SEMPRE NECESSARIE MOLTA ATTENZIONE E

GRANDE SENSO DI RESPONSABILITA’

(55)

Cause principali di incidenti nei laboratori chimici

1) scarsa conoscenza 2) distrazione

3) incoscienza

4) troppa sicurezza

(56)

Principali fonti e i tipi di pericolo più comuni

• manipolazione di reattivi chimici

• apparecchiature

• strutture, locali, impianti, arredi

• operazioni

• rifiuti

• addestramento non

sempre sufficientemente adeguato

(57)

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

A) Rischi generici di natura fisica

Sono legati alla natura dell'ambiente-laboratorio

- dipendono dal tipo di operazione che si compie,

a prescindere dalla natura dei composti chimici

utilizzati

Esplosioni, incendi, tagli, bruciature, shok elettrico, strappi muscolari, impatto con oggetti vari...

(58)

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

B) Rischi di natura chimica

Sono dovuti alle proprietà dei vari composti chimici che influenzano funzioni biologiche,

aggrediscono i tessuti, bucano i pantaloni, etc...

La conoscenza di informazioni specifiche sul prodotto, il modo e le precauzioni di impiego,

sono la prima norma di controllo del rischio chimico

(59)

Al fine di prevenire gli incidenti è assolutamente indispensabile che si

operi tenendo conto di alcune fondamentali precauzioni:

la maggior parte di esse sono normali

norme di

buonsenso, di logica e di educazione,

altre risultano

essere più specifiche

(60)

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Mantenere ordine e pulizia nel laboratori

● Leggere preventivamente e attentamente le etichette sui contenitori

● Leggere preventivamente e attentamente le schede di sicurezza

 Tutti in laboratorio devono avere libero accesso alle SDS.

 Tutti in laboratorio devono essere stati educati alla corretta lettura ed interpretazione delle SDS.

(61)

● Non abbandonare materiale non identificabile

● Etichettare sempre in modo corretto tutti i contenitori

Mantenere sempre perfettamente chiusi i contenitori con i prodotti chimici

Non aprire più di un contenitore alla volta e fare attenzione a non scambiare i tappi.

Non maneggiare recipienti di grosse dimensioni, soprattutto se contenenti acidi o baso concentrate.

(62)

Evitare di reintrodurre le sostanze estratte

da un contenitore o di utilizzare spatole,

cucchiai o pipette usate con altri reagenti.

Dopo averlo consumato solo parzialmente, il reagente potrebbe essersi contaminato o

inquinato, rimetterlo nel contenitore

originario contamina la sostanza rimanente.

(63)

● I capelli lunghi andrebbero tenuti legati specie se si lavora con fiamme libere

● Non si indossano sciarpe, frange o altro che sia svolazzante o pendente.

Gli indumenti e i capelli possono entrare in

contatto con sostanze corrosive o con la fiamma provocando incidenti anche gravi

(64)

● Comunicare con le altre persone presenti nel laboratorio per avvisare della lavorazione che si effettua nel caso in cui essa presenti dei

pericoli.

● Non introdurre in laboratorio materiali ed oggetti estranei all’attività lavorativa.

● Non toccare con le mani

● Indossare sempre scarpe chiuse e ben allacciate senza tacchi esagerati o a spillo.

(65)

.

• Indossare sempre pantaloni lunghi (anche nei mesi più caldi).

• Non portare pantaloni o altri abiti fuori misura (sia troppo grandi che troppo stretti).

• Non portare anelli, braccialetti o altri ornamenti metallici, in particolar modo sulle mani.

• Sarebbe consigliabile non utilizzare lenti a contatto (in particolare quelle “morbide”) in quanto possono assorbire o adsorbire sostanze chimiche presenti nell'atmosfera del laboratorio.

(66)

● Avere ben chiaro ed in forma scritta tutto

lo schema delle operazioni da svolgere prima di iniziare qualsiasi esperienza preparando

ordinatamente ed in tempo l’attrezzatura da usare. Sapere cosa si sta facendo riduce il

livello di rischio dell’attività

● Non lavorare mai da soli in situazioni a

rischio.

● Non restare mai da soli in laboratorio

(67)

● Non prendere mai iniziative isolate ed

alternative a ciò che l’esperimento prevede

● Usare con attenzione la vetreria.

● Non rivolgere l’apertura dei recipienti verso altre persone.

● Non tenere in tasca oggetti appuntiti e taglienti.

(68)

● Non appoggiare mai recipienti, bottiglie o apparecchiature vicino al bordo del banco di lavoro.

● Ricordarsi che il vetro caldo ha lo stesso aspetto del vetro freddo

(69)

Afferrare saldamente e con tutte le

precauzioni del caso i recipienti contenenti i reattivi quando devono essere mossi da un posto all’altro.

● Non ingombrare i passaggi né le porte né le zone in cui sono presenti i mezzi

antincendio né le uscite di sicurezza.

(70)

● Non cercare di nascondere gli effetti di un incidente anche se ritenuto di lieve entità.

● Avvertire sempre preventivamente

l’insegnante ed i colleghi se si è allergici a certi prodotti chimici.

(71)

Non si tocca nessuna sostanza a mani nude.

Non ci si sfrega gli occhi o pulisce il naso con i guanti di gomma.

● Lavarsi immediatamente se un composto chimico entra in contatto con la pelle.

● Non lavatevi MAI CON SOLVENTI di alcun tipo.

(72)

● L'abbigliamento indossato in

laboratorio deve fornire protezione da spruzzi ed essere difficilmente

infiammabile ed essere tale da poterlo togliere rapidamente

● I camici dovrebbero avere bottoni a

pressione, le maniche lunghe ed essere

sempre indossati abbottonati.

(73)

Gli indumenti indossati in laboratorio devono essere mantenuti puliti.

Se si sospetta contaminazione, devono essere gettati via oppure puliti separatamente da

indumenti domestici.

● I camici non devono essere indossati al di fuori del laboratorio, specialmente in aree di

ricreazione.

● Non sognate di prepararvi una bibita fredda con il ghiaccio dei frigoriferi da laboratorio

oppure scaldare “il panino” in una stufa chimica.

(74)

Non fumare.

● Non assaggiare, né toccare

assolutamente i reattivi con le mani né annusarli.

(75)

● L'inalazione è uno dei modi in cui si verifica la contaminazione chimica per cui non

bisogna mai “saggiare” i prodotti annusandoli.

● Non usate mai una pipetta con la bocca.

Astenersi dal mangiare, bere e dal detenere alimenti o bevande in laboratorio.

(76)

● Ogni fuoriuscita di materiali deve essere pulita subito, con le procedure specifiche

● I reagenti e l'attrezzatura devono essere riposti al loro posto dopo l'uso e la vetreria sporca/contaminata non deve essere

accumulata

(77)

● I composti chimici, specialmente liquidi, non devono essere conservati sul pavimento ma in armadi adatti; bottiglie di 2,5 litri o più grandi non devono essere conservate sui banconi

● Le cappe non devono essere utilizzate come area di stoccaggio di reagenti o attrezzature.

(78)

● La sicurezza delle cappe chimiche dipende dall'altezza dell’apertura mobile

● Tubi, fili, ed apparecchiature non devono

sporgere al di fuori del perimetro dei banconi

● Oggetti e attrezzature non devono mai

ostruire l'accesso agli estintori, alle uscite di sicurezza, alle docce di emergenza

(79)

● Non accumulare materiali infiammabili (cartoni, imballaggi, solventi di scarto)‏

● Tutti i contenitori di qualunque tipo, incluso

quelli destinati ai rifiuti, devono avere etichette adeguate

● Localizzate dove si trovano gli interruttori

generali che controllano la corrente nell'area di vostra pertinenza e come si connettono e

disconnettono

(80)

PRIMA DI LASCIARE IL LABORATORIO è necessario:

Riordinare il materiale utilizzato sul tavolo

● Pulire le attrezzature usate e il banco di lavoro

● Gettare i rifiuti solidi negli appositi cestini e

non nel lavandino; per solventi e soluzioni usare gli appositi contenitori di raccolta

● Lavarsi le mani con cura anche se non si è venuti a contatto con alcuna sostanza

(81)

È OBBLIGATORIO TENERE UN QUADERNO DI LABORATORIO

Anche questa è una norma di sicurezza in laboratorio.

● Deve essere un quaderno del tipo a fogli fissi e non volanti.

● Datare e numerare tutti i fogli che si usano: non adoperare mai fogli singoli che hanno la tendenza ad andare persi.

no si

(82)

È OBBLIGATORIO TENERE UN QUADERNO DI LABORATORIO

■ Scrivere tutte le proprie osservazioni ordinatamente come in un diario

■ Usare tale quaderno anche per i calcoli in brutta copia

■ Eseguire le esperienze solo dopo aver scritto, capito e discusso criticamente ciò che si vuol fare.

(83)

Rifiuti e scarti

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

I rifiuti sono le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti vengono classificati in:

• rifiuti urbani e rifiuti speciali, secondo l'origine

• rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo le caratteristiche.

I rifiuti speciali sono i rifiuti derivanti da attività

produttive di industrie e aziende, gestiti e smaltiti da aziende autorizzate allo smaltimento.

(84)

Rifiuti e scarti

I rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle

attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre

renderli innocui, cioè trattarli in modo da ridurne drasticamente la pericolosità.

I rifiuti speciali pericolosi sono caratterizzati dal codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti).

Un codice CER è costituito da 3 coppie di numeri: la prima identifica il settore industriale da cui deriva il rifiuto, la

seconda indica la lavorazione specifica all’interno di quel

settore industriale e la terza indica le sostanze effettivamente contenute all’interno del rifiuto. La responsabilità di

attribuzione del CER è del produttore.

(85)

Rifiuti e scarti

La maggior parte dei rifiuti prodotti in un laboratorio chimico sono rifiuti speciali

pericolosi e vanno quindi smaltiti nella maniera corretta.

Nessun prodotto chimico va scaricato dal lavandino.

● Rifiuti e scarti di uso comune purché NON sporchi di reagenti vanno gettati nei residui urbani

● I residui della vetreria rotta vanno messi in un contenitore rigido a parte.

(86)

Rifiuti e scarti

● Carta chimicamente impregnata e/o residua di

lavorazioni, guanti, materiali vari e/o residui solidi di prodotti e reagenti chimici esausti assimilabili a

residui solidi NON urbani vanno gettati in appositi contenitori per lo smaltimento di rifiuti differenziati Questi contenitori sono contrassegnati con una

lettera R nera su fondo giallo che si trovano collocate in postazioni note.

(87)

Rifiuti e scarti

● Gli scarti di solventi infiammabili o di solventi clorurati vanno raccolti in contenitori appositi.

● Gli scarti di soluzioni acquose saline, acidi e basi vanno raccolti in contenitori appositi.

(88)

E’ importante assumere un’attitudine positiva

verso la sicurezza da parte di tutti coloro che operano

in laboratorio!!!!

(89)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza fornisce un’indicazione o una prescrizione

concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, tramite un cartello, un colore, un segnale luminoso o

acustico, una comunicazione verbale o

un segnale gestuale.

Obiettivo è quello di attirare in modo rapido, efficace e con modalità di

facile interpretazione l’attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul posto di lavoro.

(90)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Scopi

• Vietare comportamenti pericolosi

• Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte

• Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza

• Fornire indicazioni relative alle uscite di

sicurezza ed ai mezzi di soccorso o salvataggio

• Indicare ulteriori elementi di prevenzione e sicurezza

(91)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

(92)

●Forma rotonda

● Pittogramma NERO su fondo

, bordo e banda ROSSA

(93)

● Forma quadrata o rettangolare

● Pittogramma su fondo ROSSO

(94)

● Forma triangolare

Pittogramma NERO su fondo ,

bordo NERO

(95)

● Forma rotonda

● Pittogramma su fondo

(96)

● Forma quadrata o rettangolare

● Pittogramma su fondo

(97)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza costituisce parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e

deve essere utilizzata in tutte le condizioni in cui siano presenti pericoli non

controllabili né con sistemi di tipo

tecnologico né con l’adozione di interventi di tipo organizzativo e procedurale.

(98)

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza per essere efficace deve fornire ai lavoratori un messaggio rapido e facilmente

interpretabile. A questo scopo:

• evitare la disposizione ravvicinata di un numero di cartelli eccessivo;

• non utilizzare contemporaneamente segnali che possono generare confusione tra di loro (es. segnali contradditori);

• rendere visibile la segnaletica da tutte le posizioni ritenute critiche rispetto al messaggio che si intende fornire.

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