“La Manovra estiva”
Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 Misure Fiscali
Intervento del dott. Raffaele Di Landro
Firenze 14 Ottobre 2008
Prestazioni alberghiere e di ristorazione
I co. 28 bis – 28 quinquies dell’ art. 83 del DL 25.6.2008 n. 112 (cd. “Manovra d’estate”), inseriti in sede di
conversione nella L.133/2008, hanno modificato il regime delle
prestazioni alberghiere e di ristorazione
sia ai fini IVA che delle imposte dirette
sia ai fini IVA che delle imposte dirette
Modifiche IVA: natura e descrizione degli interventi
Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto è
stato modificato l’art. 19 bis1, comma 1 lettera e) del
D.P.R. n. 633/1972 , eliminando la previsione della
indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni
alberghiere e di ristorazione.
Ratio della modifica normativa
La revisione del regime di detraibilità IVA in esame discende dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE nei confronti dello Stato Italiano per incompatibilità della norma interna rispetto a quella
comunitaria.
Quest’ultima, infatti, consente,
Quest’ultima, infatti, consente, in via generalein via generale di detrarre l’iva di detrarre l’iva corrisposta sugli acquisti di beni /servizi utilizzati dal corrisposta sugli acquisti di beni /servizi utilizzati dal soggetto passivo nell’esercizio dell’attività di impresa o di soggetto passivo nell’esercizio dell’attività di impresa o di
arte o professione.
arte o professione.
La disciplina IVA pre manovra estiva
La normativa italiana che limitava il diritto alla
detrazione (art. 19 -bis 1, lett. e) DPR 633/1972) era
già stata oggetto di modifiche che ne avevano ridotto
l’ambito di applicazione.
- Fino al 31 dicembre 2006 - Legge Finanziaria 2007
Indetraibilità IVA per spese vitto e Indetraibilità IVA per spese vitto e alloggio e spese trasporto persone.
alloggio e spese trasporto persone.
Detraibilità limitata a:
Detraibilità limitata a:
prestazioni oggetto dell’attività prestazioni oggetto dell’attività propria dell’impresa;propria dell’impresa;
prestazioni effettuate nei prestazioni effettuate nei
confronti dei datori di lavoro nei locali confronti dei datori di lavoro nei locali dell’imp., o in locali adibiti a mensa dell’imp., o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale;
scolastica, aziendale o interaziendale;
somministrazioni commesse da imp.somministrazioni commesse da imp.
che forniscono servizi sostitutivi di che forniscono servizi sostitutivi di
mense aziendali.
mense aziendali.
Esclusione dalla previsione Esclusione dalla previsione
di indetraibilità oggettiva di indetraibilità oggettiva (nella misura del 50% per il (nella misura del 50% per il 2007 ed in misura piena per 2007 ed in misura piena per il 2008) delle spese di vitto il 2008) delle spese di vitto
e alloggio inerenti alla e alloggio inerenti alla partecipazione a congressi, partecipazione a congressi,
convegni e simili, erogate convegni e simili, erogate nei giorni di svolgimento nei giorni di svolgimento
degli stessi.
degli stessi.
Nuovo regime fiscale della detraibilità IVA
Modifica lettera e) art. 19-
Modifica lettera e) art. 19- bis1 bis1 del DPR 633/1972 del DPR 633/1972
Totale detraibilità dell’IVA Totale detraibilità dell’IVA sulle somministrazioni di sulle somministrazioni di alimenti e bevande e sulle alimenti e bevande e sulle
prestazioni alberghiere prestazioni alberghiere
La previsione della indetraibilità La previsione della indetraibilità oggettiva, pertanto, continua ad oggettiva, pertanto, continua ad
operare esclusivamente per le operare esclusivamente per le
prestazioni di
prestazioni di trasporto di trasporto di persone
persone, “salvo che formino oggetto, “salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa”
dell’attività propria dell’impresa”
Decorrenza :
Il nuovo regime di detraibilità IVA si applica alle prestazioni il cui corrispettivo sia pagato
dal 1.9.2008 o la cui fattura, se anteriore
al pagamento, sia emessa a partire da tale data.
Decorrenza
Decorrenza :
Il nuovo regime di detraibilità IVA si applica alle prestazioni il cui corrispettivo sia pagato
dal 1.9.2008 o la cui fattura, se anteriore
al pagamento, sia emessa a partire da tale data.
Decorrenza
Spese di rappresentanza: indetraibilità ai fini IVA Continuano ad essere totalmente indetraibili le
Continuano ad essere totalmente indetraibili le
prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili
come
come SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE DI RAPPRESENTANZA
secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte
sul reddito sul reddito
Per tali spese continua a trovare Per tali spese continua a trovare applicazione la specifica previsione di applicazione la specifica previsione di
indetraibilità indetraibilità
di cui all’art. 19-
di cui all’art. 19- bis1, bis1, comma 1 lett. h), comma 1 lett. h), del DPR 633/1972
del DPR 633/1972
Presupposti per l’esercizio della detrazione IVA L’esercizio della detrazione ai fini IVA presuppone
Il possesso Il possesso
della della fattura fattura
La sua La sua annotazione annotazione
nel nel
registro degli registro degli
acquisti acquisti
L’inerenza
L’inerenza della della spesa
spesa rispetto all’ rispetto all’
attività esercitata attività esercitata
dalla quale
dalla quale
derivino attività
derivino attività
imponibili o ad
imponibili o ad
esse assimilate
esse assimilate
Novità IVA: effetti sugli adempimenti amministrativi.
Scontrino
Scontrino e e ricevuta fiscale ricevuta fiscale NON NON
sono documenti validi per il riconoscimento sono documenti validi per il riconoscimento
della detrazione ai fini IVA, della detrazione ai fini IVA, poiché l’IVA non viene indicata poiché l’IVA non viene indicata in modo esplicito sul documento in modo esplicito sul documento L’unico documento valido
L’unico documento valido
per il riconoscimento della detrazione è la per il riconoscimento della detrazione è la
FATTURA FATTURA
che, come tale, deve contenere che, come tale, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 tutti gli elementi previsti dall’art. 21
DPR 633/1972
DPR 633/1972
Novità IVA: effetti sugli adempimenti amministrativi
Poiché le prestazioni di vitto e alloggio Poiché le prestazioni di vitto e alloggio
rientrano nella categoria di operazioni rientrano nella categoria di operazioni per le quali l’emissione del documento per le quali l’emissione del documento
è obbligatoria solo se richiesta è obbligatoria solo se richiesta
dal cliente dal cliente
per poter usufruire della detrazione IVA
la fattura deve espressamente essere richiesta non oltre il momento di effettuazione delle
prestazioni in esame
Novità IVA: fruizione della prestazione da parte di soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio
Qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il Qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell’esercizio della propria attività di impresa, arte o servizio nell’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione (es. il datore di lavoro) e colui che materialmente professione (es. il datore di lavoro) e colui che materialmente
ne usufruisce (es. il dipendente) ne usufruisce (es. il dipendente)
La fattura dovrà essere La fattura dovrà essere
intestata al
intestata al soggetto soggetto
beneficiario della detrazione beneficiario della detrazione
al fine di consentirgli al fine di consentirgli
l’esercizio del relativo diritto.
l’esercizio del relativo diritto.
I dati dei
I dati dei dipendenti fruitori dipendenti fruitori della prestazione
della prestazione dovranno dovranno essere indicati nella fattura essere indicati nella fattura ovvero in una apposita
ovvero in una apposita nota ad essa allegata.
nota ad essa allegata.
Novità IVA: effetti sugli adempimenti amministrativi
Le imprese e i professionisti che intrattengono
Le imprese e i professionisti che intrattengono rapporti rapporti continuativi
continuativi con il medesimo esercente (bar o ristorante) con il medesimo esercente (bar o ristorante) possono stipulare convenzioni che prevedono il pagamento possono stipulare convenzioni che prevedono il pagamento
e la fatturazione delle prestazioni con cadenza periodica e la fatturazione delle prestazioni con cadenza periodica
In questo caso, resta l’obbligo di rilasciare lo In questo caso, resta l’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale recanti l’indicazione scontrino o la ricevuta fiscale recanti l’indicazione
“ “ corrispettivo non riscosso” al momento corrispettivo non riscosso” al momento
di ultimazione di ogni prestazione
di ultimazione di ogni prestazione
Modalità semplificata di registrazione
L’annotazione delle fatture nel registro degli acquisti può essere operata, dal prestatore e/o dal committente,
avvalendosi della procedura semplificata di cui all’art. 6 del DPR 695/96, ossia registrando un unico documento riepilogativo delle fatture di importo non superiore a
154,94 euro.
Il documento riepilogativo deve contenere Il documento riepilogativo deve contenere
l’indicazione distinta in base all’aliquota l’indicazione distinta in base all’aliquota
IVA applicata:
IVA applicata:
• dei numeri attribuiti alle singole fatture; dei numeri attribuiti alle singole fatture;
• dell’ammontare complessivo delle dell’ammontare complessivo delle
operazioni; operazioni;
• dell'ammontare complessivo dell’imposta dell'ammontare complessivo dell’imposta
Modalità semplificata di registrazione
Fac – simile
Distinta riepilogativa delle fatture di acquisto di importo inferiore a
€ 154,94 ricevute nel mese di settembre 2008
(documento emesso ai sensi dell’art.6, co. 6 del DPR n.695/96) Fatture identificate dai seguenti numeri progressivi: da 100 a 200
Totale imponibile assoggettato ad aliquota Iva dello 0% € 4.000,00
Totale imposta con aliquota 10% € 400,00 Totale distinta riepilogativa € 4.400,00 Numero allegati: XX
Deducibilità dell’IVA volontariamente non detratta IVA non detratta = Costo deducibile ?
IVA non detratta = Costo deducibile ?
Qualora si scelga di non detrarre Qualora si scelga di non detrarre l’IVA per poter dedurre, ai fini delle l’IVA per poter dedurre, ai fini delle imposte dirette, i costi sostenuti per le imposte dirette, i costi sostenuti per le
prestazioni in oggetto è necessario prestazioni in oggetto è necessario richiedere la certificazione medianterichiedere la certificazione mediante
RICEVUTA o SCONTINO FISCALE RICEVUTA o SCONTINO FISCALE
In tal modo il costo è giustificato, In tal modo il costo è giustificato,
poiché, non essendo l’IVA poiché, non essendo l’IVA esposta sul documento, la esposta sul documento, la
detrazione è preclusa detrazione è preclusa
Nel caso in cui la spesa sia Nel caso in cui la spesa sia
documentata da
documentata da FATTURAFATTURA l’IVA non può essere l’IVA non può essere considerata deducibile considerata deducibile data la natura di liberalità data la natura di liberalità del credito IVA a cui si rinuncia del credito IVA a cui si rinuncia
Modifiche IRES/IRPEF:
natura e descrizione degli interventiPer quanto riguarda le imposte dirette contrariamente a quanto disposto in ambito IVA, l’art. 83 comma 28 quater del D.L. introduce restrizioni, alla deducibilità dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione, nella misura del 75%.
Modifiche introdotte Modifiche introdotte
Art. 54 comma 5 TUIR Art. 54 comma 5 TUIR
Art. 109
Art. 109 comma 5 TUIR comma 5 TUIR
Determinazione del reddito di impresa
Modifica
Modifica
art. 109 art. 109co. 5 Tuirco. 5 Tuir
Costi sostenuti in Costi sostenuti in
relazione a relazione a prestazioni prestazioni
di vitto e alloggio di vitto e alloggio
Deducibili nel limite del Deducibili nel limite del
75% 75%
Restano fermi gli ordinari Restano fermi gli ordinari
criteri di
criteri di inerenza inerenza che presiedono alla che presiedono alla
determinazione
determinazione
del reddito di impresa
del reddito di impresa
Determinazione del reddito di impresa: spese di rappresentanza
La limitazione della deduzione al 75% opera anche in La limitazione della deduzione al 75% opera anche in
relazione alle spese che si configurano quali relazione alle spese che si configurano quali
costi di rappresentanza costi di rappresentanza
sempre che le stesse possano essere comunque sempre che le stesse possano essere comunque
ammesse in deduzione alla luce dei requisiti di ammesse in deduzione alla luce dei requisiti di
inerenza
inerenza e e congruità congruità
stabiliti con Decreto del Ministro dell’economia e delle
stabiliti con Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, così come stabilito dall’art. 108, comma 2 Tuir
finanze, così come stabilito dall’art. 108, comma 2 Tuir
Determinazione del reddito di impresa: spese di rappresentanza
In attesa dell’emanazione del
In attesa dell’emanazione del provvedimento attuativoprovvedimento attuativo che che qualificherà
qualificherà l’ambito oggettivo delle spese di rappresentanzal’ambito oggettivo delle spese di rappresentanza si può presumere che vi saranno:
si può presumere che vi saranno:
Spese di rappresentanza Spese di rappresentanza relative a vitto e alloggio relative a vitto e alloggio interamente non deducibili interamente non deducibili , ,
poiché non rientranti o non poiché non rientranti o non
congrue rispetto congrue rispetto ad eventuali parametri ad eventuali parametri
fissati dal D.M.
fissati dal D.M.
Spese di rappresentanza Spese di rappresentanza relative a vitto e alloggio, relative a vitto e alloggio, inerenti rispetto alla attività inerenti rispetto alla attività e congrue nel loro ammontare e congrue nel loro ammontare (rispetto ad eventuali parametri (rispetto ad eventuali parametri
fissati dal regolamento) fissati dal regolamento) deducibili nella misura del deducibili nella misura del
75% del loro ammontare
75% del loro ammontare
Esclusioni dai limiti di deduzione: art. 95 comma 3 Tuir
Per esplicita disposizione normativa restano escluse dal regime di limitata deducibilità le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro o committente per le trasferte effettuate, fuori dal territorio comunale, dai trasferte effettuate, fuori dal territorio comunale, dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa coordinata e continuativa
Tali spese sono disciplinate dall’art. 95 comma 3 Tali spese sono disciplinate dall’art. 95 comma 3
del TUIR che ne prevede la deducibilità per un del TUIR che ne prevede la deducibilità per un ammontare giornaliero non superiore ad € 180,76 ammontare giornaliero non superiore ad € 180,76
elevato a € 258,23 se la trasferta è all’estero
elevato a € 258,23 se la trasferta è all’estero
L’agenzia delle Entrate ha L’agenzia delle Entrate ha
inoltre chiarito che:
inoltre chiarito che:
Sono integralmente deducibili Sono integralmente deducibili anche i costi sostenuti per le anche i costi sostenuti per le
trasferte effettuate dagli trasferte effettuate dagli amministratori della società, amministratori della società,
rientrando nell’ambito rientrando nell’ambito dell’art. 95 comma 3 del TUIR dell’art. 95 comma 3 del TUIR
Sono soggetti alla Sono soggetti alla limitazione del 75%
limitazione del 75%
i costi relativi alle trasferte i costi relativi alle trasferte
effettuate dai soci.
effettuate dai soci.
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
L'art. 54 comma 5 del TUIR già prevedeva limitazioni alla deducibilità delle spese di vitto e alloggio qualora le stesse fossero state sostenute direttamente dal professionista
La deduzione era consentita nel limite del 2%
dell'ammontare complessivo dei compensi
percepiti nel periodo di imposta
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
Modifica art. 54 comma Modifica art. 54 comma
5 del TUIR 5 del TUIR
Costi sostenuti in Costi sostenuti in
relazione a relazione a prestazioni prestazioni
di vitto e alloggio di vitto e alloggio
Deducibili nel limite del Deducibili nel limite del
75% 75%
Per un limite massimo del Per un limite massimo del 2% dei compensi percepiti 2% dei compensi percepiti
nel periodo di imposta nel periodo di imposta
Purché inerenti all’attività Purché inerenti all’attività
artistica o professionale
artistica o professionale
L’ammontare del 2% dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione che comunque compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti
Esempio:
- Compensi professionali incassati nel 2009 € 100.000 - Spese di vitto e alloggio inerenti sostenute
direttamente nel 2009 € 3.000 - Importo spese vitto e alloggio rilevanti
(75% di 3.000) € 2.250 - Limite massimo di deducibilità
( 2% di 100.000) € 2.000
Importo massimo deducibile € 2.000
Determinazione del reddito di lavoro autonomo La limitazione al 75% della deducibilità dei costi per spese di
La limitazione al 75% della deducibilità dei costi per spese di vitto e alloggio trova
vitto e alloggio trova generale applicazionegenerale applicazione a prescindere a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa viene sostenuta, di dalla finalità per cui la spesa relativa viene sostenuta, di conseguenza la limitazione si applica anche
conseguenza la limitazione si applica anche
: :
Spese di vitto e alloggio qualificabili Spese di vitto e alloggio qualificabili comecome
spese di rappresentanza spese di rappresentanza , , ovviamente mantenendo anche ovviamente mantenendo anche
l’ulteriore limitazione l’ulteriore limitazione
dell’importo massimo pari al dell’importo massimo pari al
1% dei compensi incassati 1% dei compensi incassati , ,
così come previsto dall’art. 54, co. 5 così come previsto dall’art. 54, co. 5
terzo periodo del TUIR terzo periodo del TUIR
Spese di vitto e alloggio Spese di vitto e alloggio sostenute in occasione della sostenute in occasione della
partecipazione a convegni partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale aggiornamento professionale
,,mantenendo l’ulteriore limitazione mantenendo l’ulteriore limitazione del 50% prevista dall’art. 54, co. 5 del 50% prevista dall’art. 54, co. 5
quarto periodo del TUIR quarto periodo del TUIR
(occorrerà calcolare il 50% del 75%
(occorrerà calcolare il 50% del 75%
del costo relativo = 37,5%) del costo relativo = 37,5%)
Esclusioni dai limiti di deduzione
I nuovi limiti di deducibilità non trovano applicazione con riferimento a:Spese di vitto e alloggio sostenute dal Spese di vitto e alloggio sostenute dal
committente per conto del professionista e da committente per conto del professionista e da
questi addebitate in fattura che, ai sensi questi addebitate in fattura che, ai sensi dell’art. 54 co. 5 secondo periodo del TUIR, dell’art. 54 co. 5 secondo periodo del TUIR,
restano
restano deducibili al 100% deducibili al 100%
Spese di vitto e alloggio sostenute per le Spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal comune effettuate dai trasferte fuori dal comune effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e dipendenti e dai collaboratori coordinati e
continuativi, espressamente disciplinate continuativi, espressamente disciplinate
dall’art. 95 co. 3 del TUIR
dall’art. 95 co. 3 del TUIR
Decorrenza Decorrenza
Acconti Acconti
Le modifiche apportate agli artt. 54 e 109 Le modifiche apportate agli artt. 54 e 109
del TUIR decorrono dal periodo di del TUIR decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al imposta successivo a quello in corso al
31.12.2008 31.12.2008
Il legislatore ha però previsto che le Il legislatore ha però previsto che le modifiche apportate rilevino già in sede modifiche apportate rilevino già in sede
di acconti dovuti per il 2009; pertanto di acconti dovuti per il 2009; pertanto l’imposta del periodo precedente, in base l’imposta del periodo precedente, in base
al quale è calcolato l’acconto, al quale è calcolato l’acconto, deve essere determinata tenendo deve essere determinata tenendo
conto del minor costo deducibile previsto conto del minor costo deducibile previsto
per le spese in esame per le spese in esame
Le modifiche al regime fiscale delle stock option
Le modifiche al regime fiscale delle stock option
Le modifiche al regime fiscale delle “stock option”
L’art. 82, co. 23 del DL 112/2008 ha disposto L’art. 82, co. 23 del DL 112/2008 ha disposto
l’abolizione del regime fiscale agevolato l’abolizione del regime fiscale agevolato
delle
delle stock option stock option
Regime in vigore fino al 24 giugno 2008
Art. 51, comma 2, Art. 51, comma 2,
lettera
lettera g-bis g-bis TUIR TUIR
Esclusione da imposizione, in capo al lavoratore dipendente, Esclusione da imposizione, in capo al lavoratore dipendente, del del reddito in natura reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo
di lavoro o di altra società del gruppo
Condizioni per poter usufruire dell’agevolazione fiscale
Il Il reddito escluso da imposizione è costituito reddito escluso da imposizione è costituito dalla differenza tra il
dalla differenza tra il valore delle azioni al momento valore delle azioni al momento della assegnazione
della assegnazione e e l’ammontare corrisposto l’ammontare corrisposto dal dipendente
dal dipendente a condizione che: a condizione che:
L’ammontare
L’ammontare corrisposto corrisposto dal dipendente sia almeno dal dipendente sia almeno
pari al valore delle azioni pari al valore delle azioni
stesse alla data dell’offerta stesse alla data dell’offerta
I titoli posseduti dal dipendente I titoli posseduti dal dipendente non rappresentino una
non rappresentino una
percentuale di diritto di voto percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea esercitabile nell’assemblea ordinaria o una percentuale ordinaria o una percentuale di partecipazione al capitale di partecipazione al capitale sociale superiore al 10%
sociale superiore al 10%
Condizioni per poter usufruire dell’agevolazione fiscale Ai sensi del co. 2-bis, art. 51 del TUIR per usufruire
dell’agevolazione fiscale devono ricorrere congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:
che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
che al momento in cui l’opzione è esercitabile la sociètà risulti quotata in mercati regolamentati;
che il beneficiario mantenga almeno per i cinque anni
successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore
delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare
corrisposto dal dipendente.
Abolizione del regime delle stock option
Il D.L., abrogando la lettera
Il D.L., abrogando la lettera g-bis g-bis co. co. 2 art. 51 TUIR, ha previsto 2 art. 51 TUIR, ha previsto l’abolizione del regime agevolato l’abolizione del regime agevolato delle
delle Stock OptionStock Option
La differenza tra il valore delle La differenza tra il valore delle
azioni al momento della azioni al momento della assegnazione del diritto di assegnazione del diritto di
opzione e l’ammontare opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro il reddito imponibile da lavoro
dipendente dipendente Il relativo compenso in
Il relativo compenso in natura deve essere natura deve essere
assoggettato a
assoggettato a ritenuta ritenuta d’acconto
d’acconto ai sensi dell’art. ai sensi dell’art.
23 DPR 600/1973
23 DPR 600/1973 A tal fine, il datore di lavoro dovrà A tal fine, il datore di lavoro dovrà
cumulare il compenso in natura derivante cumulare il compenso in natura derivante dall’esercizio del diritto di opzione con la dall’esercizio del diritto di opzione con la retribuzione del periodo di paga nel quale retribuzione del periodo di paga nel quale è avvenuta l’assegnazione delle azioni è avvenuta l’assegnazione delle azioni
Abolizione del regime delle stock option
L’eventuale plusvalenza derivante dalla L’eventuale plusvalenza derivante dalla
cessione delle azioni ricevute sarà cessione delle azioni ricevute sarà
assoggettata a tassazione
assoggettata a tassazione
quale qualecapital gain
capital gain
(art. 68, co 6del TUIR)(art. 68, co 6del TUIR) con aliquota del con aliquota del12,5% 12,5%
Ai fini della determinazione della plusvalenza Ai fini della determinazione della plusvalenza
imponibile deve essere assunto, nel costo di acquisto imponibile deve essere assunto, nel costo di acquisto delle azioni, il valore assoggettato a tassazione quale delle azioni, il valore assoggettato a tassazione quale
reddito di lavoro dipendente.
reddito di lavoro dipendente.
Piano di azionariato popolare: esclusione dalla abrogazione
Resta fermo il regime agevolato previsto per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti (c.d. “piani di azionariato popolare) di cui all’art. 51, co 2, lett. g) del TUIR.
Pertanto rimane ferma l’esclusione dal reddito da lavoro dipendente del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti a condizione che le azioni:
siano offerte alla generalità dei dipendenti;
abbiano un valore complessivamente non superiore ad € 2.065,83 per ciascun periodo di imposta, superata tale soglia la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;
non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.Decorrenza Decorrenza
Le nuove regole fiscali delle stock option si Le nuove regole fiscali delle stock option si applicano alle
applicano alle azioni assegnate dal 25 giugno 2008azioni assegnate dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del DL) anche se derivanti (data di entrata in vigore del DL) anche se derivanti da piani già deliberati dal datore di lavoro in epoca da piani già deliberati dal datore di lavoro in epoca precedente.
precedente.
La circolare 54/E precisa che la data La circolare 54/E precisa che la data
di assegnazione delle azioni coincide di assegnazione delle azioni coincide
con quella di esercizio del diritto di con quella di esercizio del diritto di opzione anche se le azioni vengono opzione anche se le azioni vengono
emesse o consegnate successivamente emesse o consegnate successivamente Pertanto per le opzioni esercitate e formalmente Pertanto per le opzioni esercitate e formalmente comunicate alla società fino al 24 giugno 2008 il comunicate alla società fino al 24 giugno 2008 il regime fiscale agevolato continua ad applicarsi, regime fiscale agevolato continua ad applicarsi, sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge.
dalla legge.
Esenzione contributiva
La legge di conversione del decreto 112/08 prevede La legge di conversione del decreto 112/08 prevede che siano esclusi da contributi previdenziali i redditi che siano esclusi da contributi previdenziali i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani
stock option.
stock option.
Anche questa disposizione si applica alle azioni assegnate Anche questa disposizione si applica alle azioni assegnate
dal 25 giugno 2008 e dunque contestualmente all’abrogazione dal 25 giugno 2008 e dunque contestualmente all’abrogazione
del precedente regime fiscale.
del precedente regime fiscale.
Adesione al processo
Adesione al processo
verbale di contestazione
verbale di contestazione
Adesione ai verbali di contestazione
Art. 83 co. 18 del Dl 112/2008 Art. 83 co. 18 del Dl 112/2008
Introduce nel D.Lgs n. 218/1997 l’art.
Introduce nel D.Lgs n. 218/1997 l’art. 5-bis 5-bis che disciplina il nuovo istituto della che disciplina il nuovo istituto della
“ “ adesione al processo verbale di contestazione” adesione al processo verbale di contestazione”
Ai sensi della nuova normativa il contribuente può presentare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi ed IVA che consentano l’emissione di accertamenti parziali ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 e dell’art. 54, co. 4, DPR 633/1972.
Effetti
Effetti
Effetti Effetti
Il nuovo istituto prevede una
Il nuovo istituto prevede una riduzione delle riduzione delle sanzioni
sanzioni alla metà della misura prevista nelle ipotesi alla metà della misura prevista nelle ipotesi di accertamento con adesione (pari ad 1/4 del
di accertamento con adesione (pari ad 1/4 del minimo previsto dalla legge), ciò equivale ad minimo previsto dalla legge), ciò equivale ad una riduzione pari a
una riduzione pari a
1/8 del minimo edittale 1/8 del minimo edittale
, , nonché la possibilità dinonché la possibilità di rateizzare il pagamento rateizzare il pagamento delle somme dovute senza prestazione di garanzie.
delle somme dovute senza prestazione di garanzie.
Il contribuente presta acquiescenza su tutti i rilievi Il contribuente presta acquiescenza su tutti i rilievi
effettuati riconoscendosi debitore delle integrali effettuati riconoscendosi debitore delle integrali
maggior imposte dovute. Viene meno la possibilità di maggior imposte dovute. Viene meno la possibilità di
accedere alla eventuale fase del
accedere alla eventuale fase del contraddittoriocontraddittorio , , garantita in sede di accertamento con adesione, per garantita in sede di accertamento con adesione, per
far valere eventuali elementi che possano ridurre la far valere eventuali elementi che possano ridurre la
pretesa erariale.
pretesa erariale.
I processi verbali di constatazione oggetto dell’adesione
Possono formare oggetto di adesione soltanto i processi verbali che Possono formare oggetto di adesione soltanto i processi verbali che contengono la contestazione di violazioni “sostanziali” alla normativa in contengono la contestazione di violazioni “sostanziali” alla normativa in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto basata su materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto basata su elementi che consentono di stabilire l’esistenza di:
elementi che consentono di stabilire l’esistenza di:
Redditi imponibili non dichiarati, Redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente;
totalmente o parzialmente;
deduzioni, esenzioni e deduzioni, esenzioni e
agevolazioni in tutto o in parte agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; imposte o non spettanti; imposte o
maggiori imposte non versate, maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt.
escluse le ipotesi di cui agli artt.
36-36-bis bis e 36-e 36-ter ter del DPR 600/73del DPR 600/73
IVA non dichiarata, totalmente o IVA non dichiarata, totalmente o parzialmente, detrazioni in tutto parzialmente, detrazioni in tutto o in parte non spettanti, imposta o o in parte non spettanti, imposta o maggiore imposta sul valore
maggiore imposta sul valore aggiunto non versata, escluse aggiunto non versata, escluse
le ipotesi di cui all’art. 54-bis le ipotesi di cui all’art. 54-bis del DPR 633/1972
del DPR 633/1972
L’ agenzia delle entrate nella circ. n. 55/E ha chiarito come l’istituto operi L’ agenzia delle entrate nella circ. n. 55/E ha chiarito come l’istituto operi
anche qualora il verbale contenga la constatazione di violazioni, anche qualora il verbale contenga la constatazione di violazioni,
analoghe a quelle sopra menzionate, da cui possa conseguire un analoghe a quelle sopra menzionate, da cui possa conseguire un
accertamento parziale, concernenti
accertamento parziale, concernenti l’IRAP, le imposte sostitutive, nonché l’IRAP, le imposte sostitutive, nonché quelle fattispecie nelle quali sono applicabili le norme di accertamento quelle fattispecie nelle quali sono applicabili le norme di accertamento
in materia di imposte sui redditi.
in materia di imposte sui redditi.
L’istituto inoltre trova applicazione anche con riguardo ai
L’istituto inoltre trova applicazione anche con riguardo ai contributicontributi previdenziali
previdenziali che vanno determinati nella dichiarazione dei redditi, che vanno determinati nella dichiarazione dei redditi, per il cui accertamento trovano applicazione le disposizioni in materia per il cui accertamento trovano applicazione le disposizioni in materia
di imposte sui redditi.
di imposte sui redditi.
L’oggetto specifico dell’adesione
Adesione al contenuto Adesione al contenuto integrale del processo integrale del processo
verbale verbale
Riconoscimento della effettiva Riconoscimento della effettiva
sussistenza delle sole sussistenza delle sole
““violazioni sostanzialiviolazioni sostanziali””
L’adesione può riferirsi esclusivamente agli imponibili ed alle imposte L’adesione può riferirsi esclusivamente agli imponibili ed alle imposte
oggetto delle violazioni sostanziali contestate, con distinto e necessario oggetto delle violazioni sostanziali contestate, con distinto e necessario riguardo a tutti i periodi di imposta interessati dalle violazioni medesime riguardo a tutti i periodi di imposta interessati dalle violazioni medesime
(e non solo a taluni di essi). Inoltre l’adesione può concernere solo i (e non solo a taluni di essi). Inoltre l’adesione può concernere solo i
periodi di imposta per i quali, all’atto della consegna del PVC, siano già periodi di imposta per i quali, all’atto della consegna del PVC, siano già
scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni, poiché scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni, poiché solo per essi è possibile procedere all’accertamento parziale
solo per essi è possibile procedere all’accertamento parziale
L’oggetto specifico della’adesione
Se nel PVC sono presenti
Se nel PVC sono presenti rilievi formali rilievi formali
propedeutici a quelli sostanziali anche
propedeutici a quelli sostanziali anche
questi sono attratti nell’istituto definitorio
questi sono attratti nell’istituto definitorio
Le ipotesi escluse dalla definizione
L’adesione integrale ai contenuti del processo L’adesione integrale ai contenuti del processo verbale non può che riguardare le violazioni già verbale non può che riguardare le violazioni già compiutamente indicate e non i fatti o le circostanze compiutamente indicate e non i fatti o le circostanze
che rientrano nelle
che rientrano nelle “segnalazioni “segnalazioni ”, i quali saranno ”, i quali saranno oggetto dei necessari approfondimenti
oggetto dei necessari approfondimenti e sviluppi con l’utilizzo di
e sviluppi con l’utilizzo di ulteriori attività istruttorie. ulteriori attività istruttorie.
Le modalità di adesione ai PVC
Il contribuente dovrà provvedere alla presentazione della Il contribuente dovrà provvedere alla presentazione della
richiesta di adesione
richiesta di adesione entro 30 ggentro 30 gg.(termine perentorio.(termine perentorio previsto a pena di decadenza
previsto a pena di decadenza) dalla data di consegna del PVC ) dalla data di consegna del PVC mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate nonché all’organo che ha redatto il PVC nel caso delle entrate nonché all’organo che ha redatto il PVC nel caso
in cui quest’ultimo non coincida con l’Ufficio.
in cui quest’ultimo non coincida con l’Ufficio.
La comunicazione deve La comunicazione deve essere effettuata utilizzando essere effettuata utilizzando l’apposito modello approvato l’apposito modello approvato
con provvedimento del con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 10.09.08 entrate del 10.09.08
La comunicazione può essere La comunicazione può essere
consegnata direttamente ai consegnata direttamente ai soggetti destinatari, i quali soggetti destinatari, i quali rilasciano apposita attestazione rilasciano apposita attestazione
di ricevuta,sia spedita con di ricevuta,sia spedita con raccomandata con avviso raccomandata con avviso
di ricevimento di ricevimento
Le modalità di adesione ai PVC
Entro i 60 gg. Successivi l’Ufficio dovrà notificare al Entro i 60 gg. Successivi l’Ufficio dovrà notificare al
contribuente l’atto di definizione dell’accertamento contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni di cui all’art. 7 parziale recante le indicazioni di cui all’art. 7
del D.Lgs. 218/97. del D.Lgs. 218/97.
Il contribuente dovrà effettuare il versamento di quanto Il contribuente dovrà effettuare il versamento di quanto
dovuto, ovvero della prima rata, entro i 20 gg.
dovuto, ovvero della prima rata, entro i 20 gg.
successivi alla notifica dell’atto di definizione.
successivi alla notifica dell’atto di definizione.
Richiesta
Richiesta di adesionedi adesione Entro 30 gg. dalla consegna Entro 30 gg. dalla consegna del PVC
del PVC
Notifica dell’accertamento Notifica dell’accertamento parziale da parte dell’AE parziale da parte dell’AE
Entro 60 gg. dalla richiesta di Entro 60 gg. dalla richiesta di
adesione adesione
Pagamento di quanto Pagamento di quanto
dovuto dovuto
Entro 20 gg. dalla notifica dell’
Entro 20 gg. dalla notifica dell’
accertamento parziale accertamento parziale
La definizione dell’accertamento parziale La definizione dell’accertamento parziale conseguente all’adesione dei processi verbali conseguente all’adesione dei processi verbali si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione
E’ dunque da escludere che l’adesione prestata dal E’ dunque da escludere che l’adesione prestata dal contribuente possa essere dal medesimo derogata contribuente possa essere dal medesimo derogata
nelle more della notifica dell’atto di definizione
nelle more della notifica dell’atto di definizione
Qualora il contribuente non adempia spontaneamente Qualora il contribuente non adempia spontaneamente
al versamento delle somme dovute, l’Ufficio al versamento delle somme dovute, l’Ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo a competente provvede all’iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle somme medesime
titolo definitivo delle somme medesime
Decorrenza e disposizioni di carattere transitorio
Il nuovo istituto di definizione agevolata trova applicazione con riferimento ai verbali consegnati a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL.112/2008
Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie
Il termine per la comunicazione Il termine per la comunicazione
dell’ adesione da parte del dell’ adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati contribuente ai verbali consegnati
entro il 25.06.08 è prorogatoentro il 25.06.08 è prorogato fino al fino al 30 settembre 2008 30 settembre 2008
Il termine per la notifica dell’atto di Il termine per la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento
definizione dell’accertamento
parziale relativo ai verbali consegnati parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente entro il 31.12.2008 al contribuente entro il 31.12.2008 è prorogato al
è prorogato al 30 giugno 200930 giugno 2009
La definizione società - soci
Qualora il PVC riguardi i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR la Qualora il PVC riguardi i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR la comunicazione dell’adesione di cui all’all’art. 5-
comunicazione dell’adesione di cui all’all’art. 5-bisbis dovrà essere dovrà essere effettuata dal legale rappresentante dei soggetti medesimi effettuata dal legale rappresentante dei soggetti medesimi
entro i termini previsti entro i termini previsti
L’Ufficio competente alla definizione dell’accertamento nei L’Ufficio competente alla definizione dell’accertamento nei
confronti della società assume anche la competenza confronti della società assume anche la competenza per l’emanazione dei conseguenti atti di definizione per l’emanazione dei conseguenti atti di definizione
riguardanti i soggetti partecipanti alla entità riguardanti i soggetti partecipanti alla entità
collettiva medesima collettiva medesima
La definizione società - soci
In presenza della definizione ex art. 5
In presenza della definizione ex art. 5 -bis -bis , , mancando la fase del contraddittorio, mancando la fase del contraddittorio,
l’Ufficio deve comunque interpellare i soggetti l’Ufficio deve comunque interpellare i soggetti
interessati (soci di società di persone) interessati (soci di società di persone)
al fine di conoscere se gli stessi al fine di conoscere se gli stessi
intendono o meno aderire alla definizione del intendono o meno aderire alla definizione del
reddito loro attribuibile.
reddito loro attribuibile.
ITER ITER PROCEDIMENTALE PROCEDIMENTALE
Comunicazione di Comunicazione di adesione al PVC da adesione al PVC da parte della società parte della società
Notifica dell’atto di definizione Notifica dell’atto di definizione
alla società alla società
Entro 30 giorni Entro 30 giorni
dalla data di ricezione dell’atto di definizione i soci dalla data di ricezione dell’atto di definizione i soci
hanno la possibilità di manifestare, in modo hanno la possibilità di manifestare, in modo autonomo rispetto a quanto deciso dalla società, autonomo rispetto a quanto deciso dalla società,
se intendano o meno aderire alla definizione se intendano o meno aderire alla definizione
del reddito loro attribuibile.
del reddito loro attribuibile.
Ipotesi Ipotesi
AA
Ipotesi Ipotesi
BB L’Ufficio invia a ciascun socio l’atto di definizione del L’Ufficio invia a ciascun socio l’atto di definizione del reddito di partecipazione ad esso attribuibile recante reddito di partecipazione ad esso attribuibile recante l’indicazione delle imposte, sanzioni ed altre somme l’indicazione delle imposte, sanzioni ed altre somme
dovute dal partecipante al fine della definizione.
dovute dal partecipante al fine della definizione.
Ipotesi Ipotesi
A A
Il socio manifesta la volontà di definire Il socio manifesta la volontà di definire
la propria posizione, utilizzando il la propria posizione, utilizzando il medesimo modello di comunicazione medesimo modello di comunicazione
previsto per l’adesione al PVC . previsto per l’adesione al PVC .
Entro i 20 gg. successivi alla comunicazione Entro i 20 gg. successivi alla comunicazione di adesione il socio è tenuto a versare le somme di adesione il socio è tenuto a versare le somme risultanti dall’atto di definizione che lo riguarda, risultanti dall’atto di definizione che lo riguarda, o la prima rata in caso di opzione per il pagamento o la prima rata in caso di opzione per il pagamento
rateale.rateale.
Ipotesi Ipotesi
BB
Se il socio non intende definire i Se il socio non intende definire i contenuti del verbale troveranno contenuti del verbale troveranno applicazione gli ordinari poteri di applicazione gli ordinari poteri di accertamento che, per tale tipologia accertamento che, per tale tipologia
di reddito, si traducono di reddito, si traducono
nell’accertamento parziale di cui nell’accertamento parziale di cui
all’art. 41-
all’art. 41-bis bis del DPR 600/73, e del DPR 600/73, e nella irrogazione delle sanzioni in nella irrogazione delle sanzioni in
misura ordinaria misura ordinaria
L’ L’ iter iter procedimentale innanzi delineato trova procedimentale innanzi delineato trova applicazione anche per le ipotesi di adesione applicazione anche per le ipotesi di adesione al PVC che riguardano società che abbiano al PVC che riguardano società che abbiano
optato per:
optato per:
Il regime della Il regime della
““trasparenza fiscale”trasparenza fiscale”
ex art. 115 e 116 del TUIR ex art. 115 e 116 del TUIR
Il regime del Il regime del
““consolidato fiscale”consolidato fiscale”
ex. artt. 117 e ss. del TUIR ex. artt. 117 e ss. del TUIR
Cessione quote di Srl:
nuova modalità
Cessione quote di Srl: nuova modalità
Trasferimento partecipazioni Srl Trasferimento partecipazioni Srl
inter vivos inter vivos
Modalità Modalità
“ “ tradizionale tradizionale ” ” da da notaio notaio (ex (ex
art. 2470 c.c.) art. 2470 c.c.)
Nuova
Nuova modalità: atto di modalità: atto di cessione sottoscritto cessione sottoscritto con firma digitale e con firma digitale e
intervento del intervento del commercialista
commercialista (ex art. (ex art.
36, co. 1 bis D.L.
36, co. 1 bis D.L.
112/08)
112/08)
Ambito applicativo:
– Soltanto trasferimento del diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso
e NON
– costituzione di pegno o di usufrutto
– costituzione di fondo patrimoniale o di trust – donazione o successione ereditaria
Cessione quote di Srl: nuova modalità
Cessione quote di Srl: nuova modalità Ruolo del commercialista
Ruolo del commercialista
Cedente Cedente
Cessionario Cessionario
Intermediari Intermediari
o per la o per la trasmissione trasmissione
dell’atto dell’atto Mandato più Mandato più
ampio alla ampio alla predisposizione predisposizione
dell’atto dell’atto
Registro Registro
delle delle Imprese Imprese
• Verifica delle identità delle parti
• Verifica della titolarità delle quote
• Verifica della non contrarietà al buon costume e all’ordine pubblico
• Adempimenti antiriciclaggio e privacy
Cessione quote di Srl: nuova modalità
Adempimenti preliminari del commercialista Adempimenti preliminari del commercialista
+
Verifica di eventuali impedimenti giuridici statutari (es. intrasferibilità,
prelazione, gradimento)
Se il Se il
professionista ha professionista ha
ricevuto ricevuto l’incarico per la l’incarico per la predisposizione predisposizione
dell’atto dell’atto
Cessione quote di Srl: nuova modalità
ITER ITER
Predisposizione atto Predisposizione atto con videoscrittura e con videoscrittura e conversione in formato conversione in formato
statico
statico non non
modificabile (Pdf/A o modificabile (Pdf/A o
Tiff) Tiff)
Firma digitale (con Firma digitale (con SMART CARD) dei SMART CARD) dei
contraenti contraenti
++
Marcatura Marcatura temporale
temporale (per dare (per dare data certa all’atto) data certa all’atto)
Registrazione Registrazione presso l’ufficio presso l’ufficio
dell’Agenzia dell’Agenzia delle Entrate delle Entrate (entro 20gg) (entro 20gg)
Iscrizione (entro 30gg) presso il Iscrizione (entro 30gg) presso il
Registro delle imprese
Registro delle imprese (nella cui (nella cui circoscrizione è stabilita la sede circoscrizione è stabilita la sede
sociale)
sociale) con firma digitale del con firma digitale del commercialista + pagamento diritti commercialista + pagamento diritti
camerali e imposta di bollo camerali e imposta di bollo
Efficacia Efficacia
tra le tra le parti parti
Efficacia Efficacia
verso i verso i
terzi terzi
Cessione quote di Srl: nuova modalità
ITER (2) ITER (2)
Iscrizione presso il Iscrizione presso il Registro delle imprese Registro delle imprese
Iscrizione nel Libro Iscrizione nel Libro
dei Soci dei Soci
Efficacia Efficacia verso la verso la Società Società
N.B.:
N.B.: su richiesta su richiesta congiuntacongiunta
dell’alienante e dell’acquirente (dietro dell’alienante e dell’acquirente (dietro esibizione del titolo da cui risultino il esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito) trasferimento e l’avvenuto deposito)
Cessione quote di Srl: nuova modalità
Adempimenti tributari Adempimenti tributari
IMPOSTA DI IMPOSTA DI
REGISTRO REGISTRO
Pagamento con F23 di € Pagamento con F23 di €
168 per ogni 168 per ogni
disposizione negoziale disposizione negoziale
(cfr. Ris. 225/E del 5 (cfr. Ris. 225/E del 5
giugno 2008) giugno 2008)
IMPOSTA DI IMPOSTA DI
BOLLO BOLLO
Pagamento con F23 di € Pagamento con F23 di €
15,00 per le procedure 15,00 per le procedure telematiche (+ € 14,62 telematiche (+ € 14,62 per numero di fogli? – per numero di fogli? – cfr. Circ. CNDCEC cfr. Circ. CNDCEC
n.5/IR, 18/09/08) n.5/IR, 18/09/08)
Resta salva la disciplina tributaria applicabile ai “tradizionali”
Resta salva la disciplina tributaria applicabile ai “tradizionali”
atti di cessione quote registrati dal notaio atti di cessione quote registrati dal notaio
Riferimenti normativi:
• Art 36, comma 1- bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Chiarimenti di categoria:
• Circolare CNDCEC, 18 settembre 2008, n.5/IR
• Circolare Unioncamere, 22 settembre 2008, n. 14288
• Prime indicazioni operative delle CCIAA (Piemonte, Triveneto, ecc.)
Cessione quote di Srl: nuova modalità
Relazione sulla gestione e Relazione dei sindaci:
novità per i bilanci 2008
Modifiche al comma 1:
• La relazione deve contenere “un’analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, …”;
• “nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.
Art 2428 c.c.
Art 2428 c.c.
N.B. N.B.
:Modifiche in vigore per i bilanci :Modifiche in vigore per i bilanci relativi aglirelativi agli esercizi esercizi aventi aventi inizio alla inizio alla data successiva al
data successiva al 12 aprile 200712 aprile 2007