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La Manovra estiva Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112

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(1)

“La Manovra estiva”

Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 Misure Fiscali

Intervento del dott. Raffaele Di Landro

Firenze 14 Ottobre 2008

(2)

Prestazioni alberghiere e di ristorazione

I co. 28 bis – 28 quinquies dell’ art. 83 del DL 25.6.2008 n. 112 (cd. “Manovra d’estate”), inseriti in sede di

conversione nella L.133/2008, hanno modificato il regime delle

prestazioni alberghiere e di ristorazione

sia ai fini IVA che delle imposte dirette

sia ai fini IVA che delle imposte dirette

(3)

Modifiche IVA: natura e descrizione degli interventi

 Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto è

stato modificato l’art. 19 bis1, comma 1 lettera e) del

D.P.R. n. 633/1972 , eliminando la previsione della

indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni

alberghiere e di ristorazione.

(4)

Ratio della modifica normativa

 La revisione del regime di detraibilità IVA in esame discende dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE nei confronti dello Stato Italiano per incompatibilità della norma interna rispetto a quella

comunitaria.

Quest’ultima, infatti, consente,

Quest’ultima, infatti, consente, in via generalein via generale di detrarre l’iva di detrarre l’iva corrisposta sugli acquisti di beni /servizi utilizzati dal corrisposta sugli acquisti di beni /servizi utilizzati dal soggetto passivo nell’esercizio dell’attività di impresa o di soggetto passivo nell’esercizio dell’attività di impresa o di

arte o professione.

arte o professione.

(5)

La disciplina IVA pre manovra estiva

 La normativa italiana che limitava il diritto alla

detrazione (art. 19 -bis 1, lett. e) DPR 633/1972) era

già stata oggetto di modifiche che ne avevano ridotto

l’ambito di applicazione.

(6)

- Fino al 31 dicembre 2006 - Legge Finanziaria 2007

Indetraibilità IVA per spese vitto e Indetraibilità IVA per spese vitto e alloggio e spese trasporto persone.

alloggio e spese trasporto persone.

Detraibilità limitata a:

Detraibilità limitata a:

prestazioni oggetto dell’attività prestazioni oggetto dell’attività propria dell’impresa;propria dell’impresa;

prestazioni effettuate nei prestazioni effettuate nei

confronti dei datori di lavoro nei locali confronti dei datori di lavoro nei locali dell’imp., o in locali adibiti a mensa dell’imp., o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale;

scolastica, aziendale o interaziendale;

somministrazioni commesse da imp.somministrazioni commesse da imp.

che forniscono servizi sostitutivi di che forniscono servizi sostitutivi di

mense aziendali.

mense aziendali.

Esclusione dalla previsione Esclusione dalla previsione

di indetraibilità oggettiva di indetraibilità oggettiva (nella misura del 50% per il (nella misura del 50% per il 2007 ed in misura piena per 2007 ed in misura piena per il 2008) delle spese di vitto il 2008) delle spese di vitto

e alloggio inerenti alla e alloggio inerenti alla partecipazione a congressi, partecipazione a congressi,

convegni e simili, erogate convegni e simili, erogate nei giorni di svolgimento nei giorni di svolgimento

degli stessi.

degli stessi.

(7)

Nuovo regime fiscale della detraibilità IVA

Modifica lettera e) art. 19-

Modifica lettera e) art. 19- bis1 bis1 del DPR 633/1972 del DPR 633/1972

Totale detraibilità dell’IVA Totale detraibilità dell’IVA sulle somministrazioni di sulle somministrazioni di alimenti e bevande e sulle alimenti e bevande e sulle

prestazioni alberghiere prestazioni alberghiere

La previsione della indetraibilità La previsione della indetraibilità oggettiva, pertanto, continua ad oggettiva, pertanto, continua ad

operare esclusivamente per le operare esclusivamente per le

prestazioni di

prestazioni di trasporto di trasporto di persone

persone, “salvo che formino oggetto, “salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa”

dell’attività propria dell’impresa”

(8)

Decorrenza :

Il nuovo regime di detraibilità IVA si applica alle prestazioni il cui corrispettivo sia pagato

dal 1.9.2008 o la cui fattura, se anteriore

al pagamento, sia emessa a partire da tale data.

Decorrenza

Decorrenza :

Il nuovo regime di detraibilità IVA si applica alle prestazioni il cui corrispettivo sia pagato

dal 1.9.2008 o la cui fattura, se anteriore

al pagamento, sia emessa a partire da tale data.

Decorrenza

(9)

Spese di rappresentanza: indetraibilità ai fini IVA Continuano ad essere totalmente indetraibili le

Continuano ad essere totalmente indetraibili le

prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili

come

come SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE DI RAPPRESENTANZA

secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte

sul reddito sul reddito

Per tali spese continua a trovare Per tali spese continua a trovare applicazione la specifica previsione di applicazione la specifica previsione di

indetraibilità indetraibilità

di cui all’art. 19-

di cui all’art. 19- bis1, bis1, comma 1 lett. h), comma 1 lett. h), del DPR 633/1972

del DPR 633/1972

(10)

Presupposti per l’esercizio della detrazione IVA L’esercizio della detrazione ai fini IVA presuppone

Il possesso Il possesso

della della fattura fattura

La sua La sua annotazione annotazione

nel nel

registro degli registro degli

acquisti acquisti

L’inerenza

L’inerenza della della spesa

spesa rispetto all’ rispetto all’

attività esercitata attività esercitata

dalla quale

dalla quale

derivino attività

derivino attività

imponibili o ad

imponibili o ad

esse assimilate

esse assimilate

(11)

Novità IVA: effetti sugli adempimenti amministrativi.

Scontrino

Scontrino e e ricevuta fiscale ricevuta fiscale NON NON

sono documenti validi per il riconoscimento sono documenti validi per il riconoscimento

della detrazione ai fini IVA, della detrazione ai fini IVA, poiché l’IVA non viene indicata poiché l’IVA non viene indicata in modo esplicito sul documento in modo esplicito sul documento L’unico documento valido

L’unico documento valido

per il riconoscimento della detrazione è la per il riconoscimento della detrazione è la

FATTURA FATTURA

che, come tale, deve contenere che, come tale, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 tutti gli elementi previsti dall’art. 21

DPR 633/1972

DPR 633/1972

(12)

Novità IVA: effetti sugli adempimenti amministrativi

Poiché le prestazioni di vitto e alloggio Poiché le prestazioni di vitto e alloggio

rientrano nella categoria di operazioni rientrano nella categoria di operazioni per le quali l’emissione del documento per le quali l’emissione del documento

è obbligatoria solo se richiesta è obbligatoria solo se richiesta

dal cliente dal cliente

per poter usufruire della detrazione IVA

la fattura deve espressamente essere richiesta non oltre il momento di effettuazione delle

prestazioni in esame

(13)

Novità IVA: fruizione della prestazione da parte di soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio

Qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il Qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell’esercizio della propria attività di impresa, arte o servizio nell’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione (es. il datore di lavoro) e colui che materialmente professione (es. il datore di lavoro) e colui che materialmente

ne usufruisce (es. il dipendente) ne usufruisce (es. il dipendente)

La fattura dovrà essere La fattura dovrà essere

intestata al

intestata al soggetto soggetto

beneficiario della detrazione beneficiario della detrazione

al fine di consentirgli al fine di consentirgli

l’esercizio del relativo diritto.

l’esercizio del relativo diritto.

I dati dei

I dati dei dipendenti fruitori dipendenti fruitori della prestazione

della prestazione dovranno dovranno essere indicati nella fattura essere indicati nella fattura ovvero in una apposita

ovvero in una apposita nota ad essa allegata.

nota ad essa allegata.

(14)

Novità IVA: effetti sugli adempimenti amministrativi

Le imprese e i professionisti che intrattengono

Le imprese e i professionisti che intrattengono rapporti rapporti continuativi

continuativi con il medesimo esercente (bar o ristorante) con il medesimo esercente (bar o ristorante) possono stipulare convenzioni che prevedono il pagamento possono stipulare convenzioni che prevedono il pagamento

e la fatturazione delle prestazioni con cadenza periodica e la fatturazione delle prestazioni con cadenza periodica

In questo caso, resta l’obbligo di rilasciare lo In questo caso, resta l’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale recanti l’indicazione scontrino o la ricevuta fiscale recanti l’indicazione

corrispettivo non riscosso” al momento corrispettivo non riscosso” al momento

di ultimazione di ogni prestazione

di ultimazione di ogni prestazione

(15)

Modalità semplificata di registrazione

 L’annotazione delle fatture nel registro degli acquisti può essere operata, dal prestatore e/o dal committente,

avvalendosi della procedura semplificata di cui all’art. 6 del DPR 695/96, ossia registrando un unico documento riepilogativo delle fatture di importo non superiore a

154,94 euro.

Il documento riepilogativo deve contenere Il documento riepilogativo deve contenere

l’indicazione distinta in base all’aliquota l’indicazione distinta in base all’aliquota

IVA applicata:

IVA applicata:

dei numeri attribuiti alle singole fatture; dei numeri attribuiti alle singole fatture;

dell’ammontare complessivo delle dell’ammontare complessivo delle

operazioni; operazioni;

dell'ammontare complessivo dell’imposta dell'ammontare complessivo dell’imposta

(16)

Modalità semplificata di registrazione

Fac – simile

Distinta riepilogativa delle fatture di acquisto di importo inferiore a

€ 154,94 ricevute nel mese di settembre 2008

(documento emesso ai sensi dell’art.6, co. 6 del DPR n.695/96) Fatture identificate dai seguenti numeri progressivi: da 100 a 200

Totale imponibile assoggettato ad aliquota Iva dello 0% € 4.000,00

Totale imposta con aliquota 10% € 400,00 Totale distinta riepilogativa € 4.400,00 Numero allegati: XX

(17)

Deducibilità dell’IVA volontariamente non detratta IVA non detratta = Costo deducibile ?

IVA non detratta = Costo deducibile ?

Qualora si scelga di non detrarre Qualora si scelga di non detrarre l’IVA per poter dedurre, ai fini delle l’IVA per poter dedurre, ai fini delle imposte dirette, i costi sostenuti per le imposte dirette, i costi sostenuti per le

prestazioni in oggetto è necessario prestazioni in oggetto è necessario richiedere la certificazione medianterichiedere la certificazione mediante

RICEVUTA o SCONTINO FISCALE RICEVUTA o SCONTINO FISCALE

In tal modo il costo è giustificato, In tal modo il costo è giustificato,

poiché, non essendo l’IVA poiché, non essendo l’IVA esposta sul documento, la esposta sul documento, la

detrazione è preclusa detrazione è preclusa

Nel caso in cui la spesa sia Nel caso in cui la spesa sia

documentata da

documentata da FATTURAFATTURA l’IVA non può essere l’IVA non può essere considerata deducibile considerata deducibile data la natura di liberalità data la natura di liberalità del credito IVA a cui si rinuncia del credito IVA a cui si rinuncia

(18)

Modifiche IRES/IRPEF:

natura e descrizione degli interventi

Per quanto riguarda le imposte dirette contrariamente a quanto disposto in ambito IVA, l’art. 83 comma 28 quater del D.L. introduce restrizioni, alla deducibilità dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione, nella misura del 75%.

Modifiche introdotte Modifiche introdotte

Art. 54 comma 5 TUIR Art. 54 comma 5 TUIR

Art. 109

Art. 109 comma 5 TUIR comma 5 TUIR

(19)

Determinazione del reddito di impresa

Modifica

Modifica

art. 109 art. 109

co. 5 Tuirco. 5 Tuir

Costi sostenuti in Costi sostenuti in

relazione a relazione a prestazioni prestazioni

di vitto e alloggio di vitto e alloggio

Deducibili nel limite del Deducibili nel limite del

75% 75%

Restano fermi gli ordinari Restano fermi gli ordinari

criteri di

criteri di inerenza inerenza che presiedono alla che presiedono alla

determinazione

determinazione

del reddito di impresa

del reddito di impresa

(20)

Determinazione del reddito di impresa: spese di rappresentanza

La limitazione della deduzione al 75% opera anche in La limitazione della deduzione al 75% opera anche in

relazione alle spese che si configurano quali relazione alle spese che si configurano quali

costi di rappresentanza costi di rappresentanza

sempre che le stesse possano essere comunque sempre che le stesse possano essere comunque

ammesse in deduzione alla luce dei requisiti di ammesse in deduzione alla luce dei requisiti di

inerenza

inerenza e e congruità congruità

stabiliti con Decreto del Ministro dell’economia e delle

stabiliti con Decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, così come stabilito dall’art. 108, comma 2 Tuir

finanze, così come stabilito dall’art. 108, comma 2 Tuir

(21)

Determinazione del reddito di impresa: spese di rappresentanza

In attesa dell’emanazione del

In attesa dell’emanazione del provvedimento attuativoprovvedimento attuativo che che qualificherà

qualificherà l’ambito oggettivo delle spese di rappresentanzal’ambito oggettivo delle spese di rappresentanza si può presumere che vi saranno:

si può presumere che vi saranno:

Spese di rappresentanza Spese di rappresentanza relative a vitto e alloggio relative a vitto e alloggio interamente non deducibili interamente non deducibili , ,

poiché non rientranti o non poiché non rientranti o non

congrue rispetto congrue rispetto ad eventuali parametri ad eventuali parametri

fissati dal D.M.

fissati dal D.M.

Spese di rappresentanza Spese di rappresentanza relative a vitto e alloggio, relative a vitto e alloggio, inerenti rispetto alla attività inerenti rispetto alla attività e congrue nel loro ammontare e congrue nel loro ammontare (rispetto ad eventuali parametri (rispetto ad eventuali parametri

fissati dal regolamento) fissati dal regolamento) deducibili nella misura del deducibili nella misura del

75% del loro ammontare

75% del loro ammontare

(22)

Esclusioni dai limiti di deduzione: art. 95 comma 3 Tuir

 Per esplicita disposizione normativa restano escluse dal regime di limitata deducibilità le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro o committente per le trasferte effettuate, fuori dal territorio comunale, dai trasferte effettuate, fuori dal territorio comunale, dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa coordinata e continuativa

Tali spese sono disciplinate dall’art. 95 comma 3 Tali spese sono disciplinate dall’art. 95 comma 3

del TUIR che ne prevede la deducibilità per un del TUIR che ne prevede la deducibilità per un ammontare giornaliero non superiore ad € 180,76 ammontare giornaliero non superiore ad € 180,76

elevato a € 258,23 se la trasferta è all’estero

elevato a € 258,23 se la trasferta è all’estero

(23)

L’agenzia delle Entrate ha L’agenzia delle Entrate ha

inoltre chiarito che:

inoltre chiarito che:

Sono integralmente deducibili Sono integralmente deducibili anche i costi sostenuti per le anche i costi sostenuti per le

trasferte effettuate dagli trasferte effettuate dagli amministratori della società, amministratori della società,

rientrando nell’ambito rientrando nell’ambito dell’art. 95 comma 3 del TUIR dell’art. 95 comma 3 del TUIR

Sono soggetti alla Sono soggetti alla limitazione del 75%

limitazione del 75%

i costi relativi alle trasferte i costi relativi alle trasferte

effettuate dai soci.

effettuate dai soci.

(24)

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

 L'art. 54 comma 5 del TUIR già prevedeva limitazioni alla deducibilità delle spese di vitto e alloggio qualora le stesse fossero state sostenute direttamente dal professionista

La deduzione era consentita nel limite del 2%

dell'ammontare complessivo dei compensi

percepiti nel periodo di imposta

(25)

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Modifica art. 54 comma Modifica art. 54 comma

5 del TUIR 5 del TUIR

Costi sostenuti in Costi sostenuti in

relazione a relazione a prestazioni prestazioni

di vitto e alloggio di vitto e alloggio

Deducibili nel limite del Deducibili nel limite del

75% 75%

Per un limite massimo del Per un limite massimo del 2% dei compensi percepiti 2% dei compensi percepiti

nel periodo di imposta nel periodo di imposta

Purché inerenti all’attività Purché inerenti all’attività

artistica o professionale

artistica o professionale

(26)

 L’ammontare del 2% dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione che comunque compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti

Esempio:

- Compensi professionali incassati nel 2009 € 100.000 - Spese di vitto e alloggio inerenti sostenute

direttamente nel 2009 € 3.000 - Importo spese vitto e alloggio rilevanti

(75% di 3.000) € 2.250 - Limite massimo di deducibilità

( 2% di 100.000) € 2.000

Importo massimo deducibile € 2.000

(27)

Determinazione del reddito di lavoro autonomo La limitazione al 75% della deducibilità dei costi per spese di

La limitazione al 75% della deducibilità dei costi per spese di vitto e alloggio trova

vitto e alloggio trova generale applicazionegenerale applicazione a prescindere a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa viene sostenuta, di dalla finalità per cui la spesa relativa viene sostenuta, di conseguenza la limitazione si applica anche

conseguenza la limitazione si applica anche

: :

Spese di vitto e alloggio qualificabili Spese di vitto e alloggio qualificabili comecome

spese di rappresentanza spese di rappresentanza , , ovviamente mantenendo anche ovviamente mantenendo anche

l’ulteriore limitazione l’ulteriore limitazione

dell’importo massimo pari al dell’importo massimo pari al

1% dei compensi incassati 1% dei compensi incassati , ,

così come previsto dall’art. 54, co. 5 così come previsto dall’art. 54, co. 5

terzo periodo del TUIR terzo periodo del TUIR

Spese di vitto e alloggio Spese di vitto e alloggio sostenute in occasione della sostenute in occasione della

partecipazione a convegni partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale aggiornamento professionale

,,

mantenendo l’ulteriore limitazione mantenendo l’ulteriore limitazione del 50% prevista dall’art. 54, co. 5 del 50% prevista dall’art. 54, co. 5

quarto periodo del TUIR quarto periodo del TUIR

(occorrerà calcolare il 50% del 75%

(occorrerà calcolare il 50% del 75%

del costo relativo = 37,5%) del costo relativo = 37,5%)

(28)

Esclusioni dai limiti di deduzione

I nuovi limiti di deducibilità non trovano applicazione con riferimento a:

Spese di vitto e alloggio sostenute dal Spese di vitto e alloggio sostenute dal

committente per conto del professionista e da committente per conto del professionista e da

questi addebitate in fattura che, ai sensi questi addebitate in fattura che, ai sensi dell’art. 54 co. 5 secondo periodo del TUIR, dell’art. 54 co. 5 secondo periodo del TUIR,

restano

restano deducibili al 100% deducibili al 100%

Spese di vitto e alloggio sostenute per le Spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal comune effettuate dai trasferte fuori dal comune effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e dipendenti e dai collaboratori coordinati e

continuativi, espressamente disciplinate continuativi, espressamente disciplinate

dall’art. 95 co. 3 del TUIR

dall’art. 95 co. 3 del TUIR

(29)

Decorrenza Decorrenza

Acconti Acconti

Le modifiche apportate agli artt. 54 e 109 Le modifiche apportate agli artt. 54 e 109

del TUIR decorrono dal periodo di del TUIR decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al imposta successivo a quello in corso al

31.12.2008 31.12.2008

Il legislatore ha però previsto che le Il legislatore ha però previsto che le modifiche apportate rilevino già in sede modifiche apportate rilevino già in sede

di acconti dovuti per il 2009; pertanto di acconti dovuti per il 2009; pertanto l’imposta del periodo precedente, in base l’imposta del periodo precedente, in base

al quale è calcolato l’acconto, al quale è calcolato l’acconto, deve essere determinata tenendo deve essere determinata tenendo

conto del minor costo deducibile previsto conto del minor costo deducibile previsto

per le spese in esame per le spese in esame

(30)

Le modifiche al regime fiscale delle stock option

Le modifiche al regime fiscale delle stock option

(31)

Le modifiche al regime fiscale delle “stock option”

L’art. 82, co. 23 del DL 112/2008 ha disposto L’art. 82, co. 23 del DL 112/2008 ha disposto

l’abolizione del regime fiscale agevolato l’abolizione del regime fiscale agevolato

delle

delle stock option stock option

(32)

Regime in vigore fino al 24 giugno 2008

Art. 51, comma 2, Art. 51, comma 2,

lettera

lettera g-bis g-bis TUIR TUIR

Esclusione da imposizione, in capo al lavoratore dipendente, Esclusione da imposizione, in capo al lavoratore dipendente, del del reddito in natura reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo

di lavoro o di altra società del gruppo

(33)

Condizioni per poter usufruire dell’agevolazione fiscale

Il Il reddito escluso da imposizione è costituito reddito escluso da imposizione è costituito dalla differenza tra il

dalla differenza tra il valore delle azioni al momento valore delle azioni al momento della assegnazione

della assegnazione e e l’ammontare corrisposto l’ammontare corrisposto dal dipendente

dal dipendente a condizione che: a condizione che:

L’ammontare

L’ammontare corrisposto corrisposto dal dipendente sia almeno dal dipendente sia almeno

pari al valore delle azioni pari al valore delle azioni

stesse alla data dell’offerta stesse alla data dell’offerta

I titoli posseduti dal dipendente I titoli posseduti dal dipendente non rappresentino una

non rappresentino una

percentuale di diritto di voto percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea esercitabile nell’assemblea ordinaria o una percentuale ordinaria o una percentuale di partecipazione al capitale di partecipazione al capitale sociale superiore al 10%

sociale superiore al 10%

(34)

Condizioni per poter usufruire dell’agevolazione fiscale Ai sensi del co. 2-bis, art. 51 del TUIR per usufruire

dell’agevolazione fiscale devono ricorrere congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

 che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

 che al momento in cui l’opzione è esercitabile la sociètà risulti quotata in mercati regolamentati;

 che il beneficiario mantenga almeno per i cinque anni

successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli

oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore

delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare

corrisposto dal dipendente.

(35)

Abolizione del regime delle stock option

Il D.L., abrogando la lettera

Il D.L., abrogando la lettera g-bis g-bis co. co. 2 art. 51 TUIR, ha previsto 2 art. 51 TUIR, ha previsto l’abolizione del regime agevolato l’abolizione del regime agevolato delle

delle Stock OptionStock Option

La differenza tra il valore delle La differenza tra il valore delle

azioni al momento della azioni al momento della assegnazione del diritto di assegnazione del diritto di

opzione e l’ammontare opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro il reddito imponibile da lavoro

dipendente dipendente Il relativo compenso in

Il relativo compenso in natura deve essere natura deve essere

assoggettato a

assoggettato a ritenuta ritenuta d’acconto

d’acconto ai sensi dell’art. ai sensi dell’art.

23 DPR 600/1973

23 DPR 600/1973 A tal fine, il datore di lavoro dovrà A tal fine, il datore di lavoro dovrà

cumulare il compenso in natura derivante cumulare il compenso in natura derivante dall’esercizio del diritto di opzione con la dall’esercizio del diritto di opzione con la retribuzione del periodo di paga nel quale retribuzione del periodo di paga nel quale è avvenuta l’assegnazione delle azioni è avvenuta l’assegnazione delle azioni

(36)

Abolizione del regime delle stock option

L’eventuale plusvalenza derivante dalla L’eventuale plusvalenza derivante dalla

cessione delle azioni ricevute sarà cessione delle azioni ricevute sarà

assoggettata a tassazione

assoggettata a tassazione

quale quale

capital gain

capital gain

(art. 68, co 6del TUIR)(art. 68, co 6del TUIR) con aliquota del con aliquota del

12,5% 12,5%

Ai fini della determinazione della plusvalenza Ai fini della determinazione della plusvalenza

imponibile deve essere assunto, nel costo di acquisto imponibile deve essere assunto, nel costo di acquisto delle azioni, il valore assoggettato a tassazione quale delle azioni, il valore assoggettato a tassazione quale

reddito di lavoro dipendente.

reddito di lavoro dipendente.

(37)

Piano di azionariato popolare: esclusione dalla abrogazione

Resta fermo il regime agevolato previsto per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti (c.d. “piani di azionariato popolare) di cui all’art. 51, co 2, lett. g) del TUIR.

Pertanto rimane ferma l’esclusione dal reddito da lavoro dipendente del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti a condizione che le azioni:

siano offerte alla generalità dei dipendenti;

abbiano un valore complessivamente non superiore ad € 2.065,83 per ciascun periodo di imposta, superata tale soglia la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;

non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.

(38)

Decorrenza Decorrenza

Le nuove regole fiscali delle stock option si Le nuove regole fiscali delle stock option si applicano alle

applicano alle azioni assegnate dal 25 giugno 2008azioni assegnate dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del DL) anche se derivanti (data di entrata in vigore del DL) anche se derivanti da piani già deliberati dal datore di lavoro in epoca da piani già deliberati dal datore di lavoro in epoca precedente.

precedente.

La circolare 54/E precisa che la data La circolare 54/E precisa che la data

di assegnazione delle azioni coincide di assegnazione delle azioni coincide

con quella di esercizio del diritto di con quella di esercizio del diritto di opzione anche se le azioni vengono opzione anche se le azioni vengono

emesse o consegnate successivamente emesse o consegnate successivamente Pertanto per le opzioni esercitate e formalmente Pertanto per le opzioni esercitate e formalmente comunicate alla società fino al 24 giugno 2008 il comunicate alla società fino al 24 giugno 2008 il regime fiscale agevolato continua ad applicarsi, regime fiscale agevolato continua ad applicarsi, sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge.

dalla legge.

(39)

Esenzione contributiva

La legge di conversione del decreto 112/08 prevede La legge di conversione del decreto 112/08 prevede che siano esclusi da contributi previdenziali i redditi che siano esclusi da contributi previdenziali i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani

stock option.

stock option.

Anche questa disposizione si applica alle azioni assegnate Anche questa disposizione si applica alle azioni assegnate

dal 25 giugno 2008 e dunque contestualmente all’abrogazione dal 25 giugno 2008 e dunque contestualmente all’abrogazione

del precedente regime fiscale.

del precedente regime fiscale.

(40)

Adesione al processo

Adesione al processo

verbale di contestazione

verbale di contestazione

(41)

Adesione ai verbali di contestazione

Art. 83 co. 18 del Dl 112/2008 Art. 83 co. 18 del Dl 112/2008

Introduce nel D.Lgs n. 218/1997 l’art.

Introduce nel D.Lgs n. 218/1997 l’art. 5-bis 5-bis che disciplina il nuovo istituto della che disciplina il nuovo istituto della

adesione al processo verbale di contestazione” adesione al processo verbale di contestazione”

(42)

 Ai sensi della nuova normativa il contribuente può presentare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi ed IVA che consentano l’emissione di accertamenti parziali ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 e dell’art. 54, co. 4, DPR 633/1972.

Effetti

Effetti

(43)

Effetti Effetti

Il nuovo istituto prevede una

Il nuovo istituto prevede una riduzione delle riduzione delle sanzioni

sanzioni alla metà della misura prevista nelle ipotesi alla metà della misura prevista nelle ipotesi di accertamento con adesione (pari ad 1/4 del

di accertamento con adesione (pari ad 1/4 del minimo previsto dalla legge), ciò equivale ad minimo previsto dalla legge), ciò equivale ad una riduzione pari a

una riduzione pari a

1/8 del minimo edittale 1/8 del minimo edittale

, , nonché la possibilità di

nonché la possibilità di rateizzare il pagamento rateizzare il pagamento delle somme dovute senza prestazione di garanzie.

delle somme dovute senza prestazione di garanzie.

Il contribuente presta acquiescenza su tutti i rilievi Il contribuente presta acquiescenza su tutti i rilievi

effettuati riconoscendosi debitore delle integrali effettuati riconoscendosi debitore delle integrali

maggior imposte dovute. Viene meno la possibilità di maggior imposte dovute. Viene meno la possibilità di

accedere alla eventuale fase del

accedere alla eventuale fase del contraddittoriocontraddittorio , , garantita in sede di accertamento con adesione, per garantita in sede di accertamento con adesione, per

far valere eventuali elementi che possano ridurre la far valere eventuali elementi che possano ridurre la

pretesa erariale.

pretesa erariale.

(44)

I processi verbali di constatazione oggetto dell’adesione

Possono formare oggetto di adesione soltanto i processi verbali che Possono formare oggetto di adesione soltanto i processi verbali che contengono la contestazione di violazioni “sostanziali” alla normativa in contengono la contestazione di violazioni “sostanziali” alla normativa in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto basata su materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto basata su elementi che consentono di stabilire l’esistenza di:

elementi che consentono di stabilire l’esistenza di:

Redditi imponibili non dichiarati, Redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente;

totalmente o parzialmente;

deduzioni, esenzioni e deduzioni, esenzioni e

agevolazioni in tutto o in parte agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; imposte o non spettanti; imposte o

maggiori imposte non versate, maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt.

escluse le ipotesi di cui agli artt.

36-36-bis bis e 36-e 36-ter ter del DPR 600/73del DPR 600/73

IVA non dichiarata, totalmente o IVA non dichiarata, totalmente o parzialmente, detrazioni in tutto parzialmente, detrazioni in tutto o in parte non spettanti, imposta o o in parte non spettanti, imposta o maggiore imposta sul valore

maggiore imposta sul valore aggiunto non versata, escluse aggiunto non versata, escluse

le ipotesi di cui all’art. 54-bis le ipotesi di cui all’art. 54-bis del DPR 633/1972

del DPR 633/1972

(45)

L’ agenzia delle entrate nella circ. n. 55/E ha chiarito come l’istituto operi L’ agenzia delle entrate nella circ. n. 55/E ha chiarito come l’istituto operi

anche qualora il verbale contenga la constatazione di violazioni, anche qualora il verbale contenga la constatazione di violazioni,

analoghe a quelle sopra menzionate, da cui possa conseguire un analoghe a quelle sopra menzionate, da cui possa conseguire un

accertamento parziale, concernenti

accertamento parziale, concernenti l’IRAP, le imposte sostitutive, nonché l’IRAP, le imposte sostitutive, nonché quelle fattispecie nelle quali sono applicabili le norme di accertamento quelle fattispecie nelle quali sono applicabili le norme di accertamento

in materia di imposte sui redditi.

in materia di imposte sui redditi.

L’istituto inoltre trova applicazione anche con riguardo ai

L’istituto inoltre trova applicazione anche con riguardo ai contributicontributi previdenziali

previdenziali che vanno determinati nella dichiarazione dei redditi, che vanno determinati nella dichiarazione dei redditi, per il cui accertamento trovano applicazione le disposizioni in materia per il cui accertamento trovano applicazione le disposizioni in materia

di imposte sui redditi.

di imposte sui redditi.

(46)

L’oggetto specifico dell’adesione

Adesione al contenuto Adesione al contenuto integrale del processo integrale del processo

verbale verbale

Riconoscimento della effettiva Riconoscimento della effettiva

sussistenza delle sole sussistenza delle sole

““violazioni sostanzialiviolazioni sostanziali””

L’adesione può riferirsi esclusivamente agli imponibili ed alle imposte L’adesione può riferirsi esclusivamente agli imponibili ed alle imposte

oggetto delle violazioni sostanziali contestate, con distinto e necessario oggetto delle violazioni sostanziali contestate, con distinto e necessario riguardo a tutti i periodi di imposta interessati dalle violazioni medesime riguardo a tutti i periodi di imposta interessati dalle violazioni medesime

(e non solo a taluni di essi). Inoltre l’adesione può concernere solo i (e non solo a taluni di essi). Inoltre l’adesione può concernere solo i

periodi di imposta per i quali, all’atto della consegna del PVC, siano già periodi di imposta per i quali, all’atto della consegna del PVC, siano già

scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni, poiché scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni, poiché solo per essi è possibile procedere all’accertamento parziale

solo per essi è possibile procedere all’accertamento parziale

(47)

L’oggetto specifico della’adesione

Se nel PVC sono presenti

Se nel PVC sono presenti rilievi formali rilievi formali

propedeutici a quelli sostanziali anche

propedeutici a quelli sostanziali anche

questi sono attratti nell’istituto definitorio

questi sono attratti nell’istituto definitorio

(48)

Le ipotesi escluse dalla definizione

L’adesione integrale ai contenuti del processo L’adesione integrale ai contenuti del processo verbale non può che riguardare le violazioni già verbale non può che riguardare le violazioni già compiutamente indicate e non i fatti o le circostanze compiutamente indicate e non i fatti o le circostanze

che rientrano nelle

che rientrano nelle “segnalazioni “segnalazioni ”, i quali saranno ”, i quali saranno oggetto dei necessari approfondimenti

oggetto dei necessari approfondimenti e sviluppi con l’utilizzo di

e sviluppi con l’utilizzo di ulteriori attività istruttorie. ulteriori attività istruttorie.

(49)

Le modalità di adesione ai PVC

Il contribuente dovrà provvedere alla presentazione della Il contribuente dovrà provvedere alla presentazione della

richiesta di adesione

richiesta di adesione entro 30 ggentro 30 gg.(termine perentorio.(termine perentorio previsto a pena di decadenza

previsto a pena di decadenza) dalla data di consegna del PVC ) dalla data di consegna del PVC mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia

delle entrate nonché all’organo che ha redatto il PVC nel caso delle entrate nonché all’organo che ha redatto il PVC nel caso

in cui quest’ultimo non coincida con l’Ufficio.

in cui quest’ultimo non coincida con l’Ufficio.

La comunicazione deve La comunicazione deve essere effettuata utilizzando essere effettuata utilizzando l’apposito modello approvato l’apposito modello approvato

con provvedimento del con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Direttore dell’Agenzia delle

entrate del 10.09.08 entrate del 10.09.08

La comunicazione può essere La comunicazione può essere

consegnata direttamente ai consegnata direttamente ai soggetti destinatari, i quali soggetti destinatari, i quali rilasciano apposita attestazione rilasciano apposita attestazione

di ricevuta,sia spedita con di ricevuta,sia spedita con raccomandata con avviso raccomandata con avviso

di ricevimento di ricevimento

(50)

Le modalità di adesione ai PVC

Entro i 60 gg. Successivi l’Ufficio dovrà notificare al Entro i 60 gg. Successivi l’Ufficio dovrà notificare al

contribuente l’atto di definizione dell’accertamento contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni di cui all’art. 7 parziale recante le indicazioni di cui all’art. 7

del D.Lgs. 218/97. del D.Lgs. 218/97.

Il contribuente dovrà effettuare il versamento di quanto Il contribuente dovrà effettuare il versamento di quanto

dovuto, ovvero della prima rata, entro i 20 gg.

dovuto, ovvero della prima rata, entro i 20 gg.

successivi alla notifica dell’atto di definizione.

successivi alla notifica dell’atto di definizione.

(51)

Richiesta

Richiesta di adesionedi adesione Entro 30 gg. dalla consegna Entro 30 gg. dalla consegna del PVC

del PVC

Notifica dell’accertamento Notifica dell’accertamento parziale da parte dell’AE parziale da parte dell’AE

Entro 60 gg. dalla richiesta di Entro 60 gg. dalla richiesta di

adesione adesione

Pagamento di quanto Pagamento di quanto

dovuto dovuto

Entro 20 gg. dalla notifica dell’

Entro 20 gg. dalla notifica dell’

accertamento parziale accertamento parziale

(52)

La definizione dell’accertamento parziale La definizione dell’accertamento parziale conseguente all’adesione dei processi verbali conseguente all’adesione dei processi verbali si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione

E’ dunque da escludere che l’adesione prestata dal E’ dunque da escludere che l’adesione prestata dal contribuente possa essere dal medesimo derogata contribuente possa essere dal medesimo derogata

nelle more della notifica dell’atto di definizione

nelle more della notifica dell’atto di definizione

(53)

Qualora il contribuente non adempia spontaneamente Qualora il contribuente non adempia spontaneamente

al versamento delle somme dovute, l’Ufficio al versamento delle somme dovute, l’Ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo a competente provvede all’iscrizione a ruolo a

titolo definitivo delle somme medesime

titolo definitivo delle somme medesime

(54)

Decorrenza e disposizioni di carattere transitorio

 Il nuovo istituto di definizione agevolata trova applicazione con riferimento ai verbali consegnati a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL.112/2008

Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie

Il termine per la comunicazione Il termine per la comunicazione

dell’ adesione da parte del dell’ adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati contribuente ai verbali consegnati

entro il 25.06.08 è prorogatoentro il 25.06.08 è prorogato fino al fino al 30 settembre 2008 30 settembre 2008

Il termine per la notifica dell’atto di Il termine per la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento

definizione dell’accertamento

parziale relativo ai verbali consegnati parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente entro il 31.12.2008 al contribuente entro il 31.12.2008 è prorogato al

è prorogato al 30 giugno 200930 giugno 2009

(55)

La definizione società - soci

Qualora il PVC riguardi i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR la Qualora il PVC riguardi i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR la comunicazione dell’adesione di cui all’all’art. 5-

comunicazione dell’adesione di cui all’all’art. 5-bisbis dovrà essere dovrà essere effettuata dal legale rappresentante dei soggetti medesimi effettuata dal legale rappresentante dei soggetti medesimi

entro i termini previsti entro i termini previsti

L’Ufficio competente alla definizione dell’accertamento nei L’Ufficio competente alla definizione dell’accertamento nei

confronti della società assume anche la competenza confronti della società assume anche la competenza per l’emanazione dei conseguenti atti di definizione per l’emanazione dei conseguenti atti di definizione

riguardanti i soggetti partecipanti alla entità riguardanti i soggetti partecipanti alla entità

collettiva medesima collettiva medesima

(56)

La definizione società - soci

In presenza della definizione ex art. 5

In presenza della definizione ex art. 5 -bis -bis , , mancando la fase del contraddittorio, mancando la fase del contraddittorio,

l’Ufficio deve comunque interpellare i soggetti l’Ufficio deve comunque interpellare i soggetti

interessati (soci di società di persone) interessati (soci di società di persone)

al fine di conoscere se gli stessi al fine di conoscere se gli stessi

intendono o meno aderire alla definizione del intendono o meno aderire alla definizione del

reddito loro attribuibile.

reddito loro attribuibile.

ITER ITER PROCEDIMENTALE PROCEDIMENTALE

(57)

Comunicazione di Comunicazione di adesione al PVC da adesione al PVC da parte della società parte della società

Notifica dell’atto di definizione Notifica dell’atto di definizione

alla società alla società

Entro 30 giorni Entro 30 giorni

dalla data di ricezione dell’atto di definizione i soci dalla data di ricezione dell’atto di definizione i soci

hanno la possibilità di manifestare, in modo hanno la possibilità di manifestare, in modo autonomo rispetto a quanto deciso dalla società, autonomo rispetto a quanto deciso dalla società,

se intendano o meno aderire alla definizione se intendano o meno aderire alla definizione

del reddito loro attribuibile.

del reddito loro attribuibile.

Ipotesi Ipotesi

AA

Ipotesi Ipotesi

BB L’Ufficio invia a ciascun socio l’atto di definizione del L’Ufficio invia a ciascun socio l’atto di definizione del reddito di partecipazione ad esso attribuibile recante reddito di partecipazione ad esso attribuibile recante l’indicazione delle imposte, sanzioni ed altre somme l’indicazione delle imposte, sanzioni ed altre somme

dovute dal partecipante al fine della definizione.

dovute dal partecipante al fine della definizione.

(58)

Ipotesi Ipotesi

A A

Il socio manifesta la volontà di definire Il socio manifesta la volontà di definire

la propria posizione, utilizzando il la propria posizione, utilizzando il medesimo modello di comunicazione medesimo modello di comunicazione

previsto per l’adesione al PVC . previsto per l’adesione al PVC .

Entro i 20 gg. successivi alla comunicazione Entro i 20 gg. successivi alla comunicazione di adesione il socio è tenuto a versare le somme di adesione il socio è tenuto a versare le somme risultanti dall’atto di definizione che lo riguarda, risultanti dall’atto di definizione che lo riguarda, o la prima rata in caso di opzione per il pagamento o la prima rata in caso di opzione per il pagamento

rateale.rateale.

(59)

Ipotesi Ipotesi

BB

Se il socio non intende definire i Se il socio non intende definire i contenuti del verbale troveranno contenuti del verbale troveranno applicazione gli ordinari poteri di applicazione gli ordinari poteri di accertamento che, per tale tipologia accertamento che, per tale tipologia

di reddito, si traducono di reddito, si traducono

nell’accertamento parziale di cui nell’accertamento parziale di cui

all’art. 41-

all’art. 41-bis bis del DPR 600/73, e del DPR 600/73, e nella irrogazione delle sanzioni in nella irrogazione delle sanzioni in

misura ordinaria misura ordinaria

(60)

L’ L’ iter iter procedimentale innanzi delineato trova procedimentale innanzi delineato trova applicazione anche per le ipotesi di adesione applicazione anche per le ipotesi di adesione al PVC che riguardano società che abbiano al PVC che riguardano società che abbiano

optato per:

optato per:

Il regime della Il regime della

““trasparenza fiscale”trasparenza fiscale”

ex art. 115 e 116 del TUIR ex art. 115 e 116 del TUIR

Il regime del Il regime del

““consolidato fiscale”consolidato fiscale”

ex. artt. 117 e ss. del TUIR ex. artt. 117 e ss. del TUIR

(61)

Cessione quote di Srl:

nuova modalità

(62)

Cessione quote di Srl: nuova modalità

Trasferimento partecipazioni Srl Trasferimento partecipazioni Srl

inter vivos inter vivos

Modalità Modalità

tradizionale tradizionale da da notaio notaio (ex (ex

art. 2470 c.c.) art. 2470 c.c.)

Nuova

Nuova modalità: atto di modalità: atto di cessione sottoscritto cessione sottoscritto con firma digitale e con firma digitale e

intervento del intervento del commercialista

commercialista (ex art. (ex art.

36, co. 1 bis D.L.

36, co. 1 bis D.L.

112/08)

112/08)

(63)

 Ambito applicativo:

Soltanto trasferimento del diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso

e NON

– costituzione di pegno o di usufrutto

– costituzione di fondo patrimoniale o di trust – donazione o successione ereditaria

Cessione quote di Srl: nuova modalità

(64)

Cessione quote di Srl: nuova modalità Ruolo del commercialista

Ruolo del commercialista

Cedente Cedente

Cessionario Cessionario

Intermediari Intermediari

o per la o per la trasmissione trasmissione

dell’atto dell’atto Mandato più Mandato più

ampio alla ampio alla predisposizione predisposizione

dell’atto dell’atto

Registro Registro

delle delle Imprese Imprese

(65)

• Verifica delle identità delle parti

• Verifica della titolarità delle quote

• Verifica della non contrarietà al buon costume e all’ordine pubblico

• Adempimenti antiriciclaggio e privacy

Cessione quote di Srl: nuova modalità

Adempimenti preliminari del commercialista Adempimenti preliminari del commercialista

+

Verifica di eventuali impedimenti giuridici statutari (es. intrasferibilità,

prelazione, gradimento)

Se il Se il

professionista ha professionista ha

ricevuto ricevuto l’incarico per la l’incarico per la predisposizione predisposizione

dell’atto dell’atto

(66)

Cessione quote di Srl: nuova modalità

ITER ITER

Predisposizione atto Predisposizione atto con videoscrittura e con videoscrittura e conversione in formato conversione in formato

statico

statico non non

modificabile (Pdf/A o modificabile (Pdf/A o

Tiff) Tiff)

Firma digitale (con Firma digitale (con SMART CARD) dei SMART CARD) dei

contraenti contraenti

++

Marcatura Marcatura temporale

temporale (per dare (per dare data certa all’atto) data certa all’atto)

Registrazione Registrazione presso l’ufficio presso l’ufficio

dell’Agenzia dell’Agenzia delle Entrate delle Entrate (entro 20gg) (entro 20gg)

Iscrizione (entro 30gg) presso il Iscrizione (entro 30gg) presso il

Registro delle imprese

Registro delle imprese (nella cui (nella cui circoscrizione è stabilita la sede circoscrizione è stabilita la sede

sociale)

sociale) con firma digitale del con firma digitale del commercialista + pagamento diritti commercialista + pagamento diritti

camerali e imposta di bollo camerali e imposta di bollo

Efficacia Efficacia

tra le tra le parti parti

Efficacia Efficacia

verso i verso i

terzi terzi

(67)

Cessione quote di Srl: nuova modalità

ITER (2) ITER (2)

Iscrizione presso il Iscrizione presso il Registro delle imprese Registro delle imprese

Iscrizione nel Libro Iscrizione nel Libro

dei Soci dei Soci

Efficacia Efficacia verso la verso la Società Società

N.B.:

N.B.: su richiesta su richiesta congiuntacongiunta

dell’alienante e dell’acquirente (dietro dell’alienante e dell’acquirente (dietro esibizione del titolo da cui risultino il esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito) trasferimento e l’avvenuto deposito)

(68)

Cessione quote di Srl: nuova modalità

Adempimenti tributari Adempimenti tributari

IMPOSTA DI IMPOSTA DI

REGISTRO REGISTRO

Pagamento con F23 di € Pagamento con F23 di €

168 per ogni 168 per ogni

disposizione negoziale disposizione negoziale

(cfr. Ris. 225/E del 5 (cfr. Ris. 225/E del 5

giugno 2008) giugno 2008)

IMPOSTA DI IMPOSTA DI

BOLLO BOLLO

Pagamento con F23 di € Pagamento con F23 di €

15,00 per le procedure 15,00 per le procedure telematiche (+ € 14,62 telematiche (+ € 14,62 per numero di fogli? – per numero di fogli? – cfr. Circ. CNDCEC cfr. Circ. CNDCEC

n.5/IR, 18/09/08) n.5/IR, 18/09/08)

Resta salva la disciplina tributaria applicabile ai “tradizionali”

Resta salva la disciplina tributaria applicabile ai “tradizionali”

atti di cessione quote registrati dal notaio atti di cessione quote registrati dal notaio

(69)

 Riferimenti normativi:

Art 36, comma 1- bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

 Chiarimenti di categoria:

• Circolare CNDCEC, 18 settembre 2008, n.5/IR

• Circolare Unioncamere, 22 settembre 2008, n. 14288

• Prime indicazioni operative delle CCIAA (Piemonte, Triveneto, ecc.)

Cessione quote di Srl: nuova modalità

(70)

Relazione sulla gestione e Relazione dei sindaci:

novità per i bilanci 2008

(71)

Modifiche al comma 1:

La relazione deve contenere “un’analisi fedele,

equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, …”;

“nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.

Art 2428 c.c.

Art 2428 c.c.

N.B. N.B.

:Modifiche in vigore per i bilanci :Modifiche in vigore per i bilanci relativi agli

relativi agli esercizi esercizi aventi aventi inizio alla inizio alla data successiva al

data successiva al 12 aprile 200712 aprile 2007

Relazione sulla gestione: novità per i bilanci 2008

Riferimenti

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