25 novembre 2013
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Documenti, in generale
• Documento:
– un’entità materiale idonea a rappresentare in maniera
permanente un fatto, attraverso la percezione di segni
incorporati in essa, impressi direttamente dall’uomo o con
apparati predisposti dall’uomo.
– la rappresentazione, su un adeguato supporto fisico, di atti,
fatti e dati, che ne consenta la presa di conoscenza anche a
distanza di tempo.
• Vari tipi documenti in base all’argomento trattato (privato,
storico, giuridico, economico, amministrativo, ecc.)
Il documento amministrativo
• Art. 22, comma 1, lett. d della Legge n.241/1990
– documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale
• Art. 1, comma 1, lett. a del DPR n. 445/2000
– documento amministrativo: ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa
La scrittura privata
(wikipedia)• La scrittura privata, in diritto, è il documento redatto per iscritto (con qualunque mezzo: manuale, meccanico, elettronico) e sottoscritto con firma da taluno che, in virtù della sottoscrizione, prende il nome di autore.
• In base alla massima di esperienza per cui chi firma un documento ne
condivide il contenuto e vuole, in qualche modo, farlo proprio, la scrittura privata "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta". La regola di prova legale, però, non concerne la veridicità delle dichiarazioni stesse, che è sempre rimessa al libero convincimento del giudice (art. 2702 del c.c.)
• La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata cosiddetta "autenticata", che è stata sottoscritta alla presenza di un pubblico
ufficiale che, previo accertamento, attesta l'identità della persona che sottoscrive (art. 2703 del c.c.)
Valore della scrittura privata
Dispositivo dell'art. 2702 Codice Civile
La scrittura privata fa piena prova (1), fino a querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione (2), ovvero se questa è legalmente considerata come
riconosciuta (3).
Note
(1) Per quanto attiene al contenuto delle dichiarazioni, la scrittura avrà valore di prova solo per quanto il sottoscrittore dichiara contro il suo interesse, secondo il principio generale in base al quale nessuno può costituire prova a favore di se stesso.
(2) Anche la scrittura privata, come l'atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, sia della paternità del documento sia delle dichiarazioni contenute. Quanto alla prima, deve essere accertata l'autenticità delle firme: tale accertamento consegue, innanzitutto, al riconoscimento espresso o tacito di colui contro il quale il documento è prodotto. Se questi, invece, disconosce ritualmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la parte che intende valersene può promuoverne l'accertamento giudiziale (procedimento di verificazione della scrittura).
(3) È altresì legalmente riconosciuta la sottoscrizione autenticata, al momento della sua
apposizione, dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, previo accertamento della identità del sottoscrittore.
Sottoscrizione autenticata
Dispositivo dell'art. 2703 Codice Civile
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (1).
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
Note
(1) Il d.P.R. 513/97 (Regolamento per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di
documenti con strumenti informatici e telematici) prevede che anche la firma digitale possa essere autenticata (ai sensi dell'art. 2703) da un notaio o da altro pubblico ufficiale, che in sostanza non farà altro che attestare che la firma digitale delle parti è stata apposta in sua presenza, chiudendo a sua volta l'atto di autentica con la sua firma digitale.
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Tipi di documenti amministrativi
• Documento analogico (di solito cartaceo):– nato tale (es. un manoscritto)
– derivato da un documento informatico (es. una stampa di computer)
• Documento informatico:
– nato tale (es. un testo word)
– derivato da un documento analogico (es. con uno scanner) – derivato da un altro documento informatico (es. con OCR)
• Documento originale (redatto in origine direttamente dal suo estensore):
– Unico: il contenuto non può essere integralmente ricostruito attraverso altri documenti anche in possesso di terzi (es. prescrizione medica)
– Non unico: il contenuto può essere integralmente ricostruito attraverso altri documenti anche in possesso di terzi (es. fattura)
• Documento copia:
– manifesta una volontà già concretizzata in un documento originale
• Documento sottoscritto (mediante l’apposizione di una firma, l’estensore attesta la veridicità del
contenuto:
– in un documento analogico la firma può essere autografa oppure apposta con un timbro oppure in altra forma visibile equivalente
– in un documento informatico la firma non può che essere elettronica • Documento non sottoscritto:
– non compare la firma dell’estensore del documento stesso; la valutazione sulla veridicità del contenuto dipende pertanto da altri criteri
Tre presupposti per il documento
informatico
1. Supporto di memorizzazione: hard disk, CD, pen drive, ecc. 2. Unità di memorizzazione: file, cartella, ecc.
3. Programma di scrittura / lettura: programma di videoscrittura, generatore
di fogli elettronici, programma di disegno, browser, ecc.
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Le tipologie di documento informatico
• I testi
• I moduli
• I file e i record
• Le basi di dati
• XML
• I fogli elettronici
• Le immagini raster
• Le immagini vettoriali
• Gli ipertesti
• I documenti multimediali
8Questioni sul documento informatico
• Formati:
– aperti – chiusi – riconosciuti • Documenti: – modificabili – immodificabili (PDF) • Documenti: – statici – attivi – dinamici • Cifratura • Metadati • Log 9Definizioni di documento
• Art. 1, comma 1, lett. a del DPR n. 445/2000
– documento amministrativo: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa
• Art. 1, comma 1, lett. p, p-bis
– documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
– documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
Validità del documento informatico
• Art. 20, comma 1– il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici
conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e
rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice .
• Art. 20, comma 1 bis
– l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
• qualità • sicurezza • integrità
• immodificabilità
– fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis dell’articolo 21.
Qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità
• Formati dei documenti
• Sistemi hardware e software utilizzati per la memorizzazione e conservazione • Sistemi hardware e software utilizzati per la lettura / scrittura
• Reti utilizzate per la trasmissione • Processi adottati
• Dispositivi di firma
• Identificazione dei soggetti interessati
• Qualificazione e affidabilità dei soggetti intervenuti • ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
– Completezza e credibilità delle dichiarazioni – Qualità e interessi personali
– Altri comportamenti
Validità del documento informatico
firmato
• Art. 21, comma 1
– il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano
probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di • qualità • sicurezza • integrità • immodificabilità • Art. 21, comma 2
– Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e
l’immodificabilità del documento ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile.
– L’utilizzo del dispositivo di firma si presuppone riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
• Art. 21, comma 2-bis
– Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del Codice civile, se fatte con documento informatico, sono
Validità del documento informatico
firmato
• Art. 21, comma 3
– L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un
altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
• Art. 21, comma 4
– Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Validità del documento informatico
firmato
• Art. 3, comma 1 del D.Lgs. N. 39/1993
– Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
• Art. 3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993
– Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti
mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti
amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema
Validità del documento informatico:
sintesi
Caso Firma del documenti Norma Validità (valore
probatorio)
1 Senza firma Art. 20, comma 1-bis CAD Liberamente valutabile in giudizio 2 Cognome e nome a stampa Art. 3, comma 2 D.Lgs.
n. 39/1993
Attribuito al soggetto sottoscrittore
3 Firma elettronica Art. 21, comma 1 CAD Liberamente valutabile in giudizio
4 Firma avanzata, qualificata, digitale (*) (+) Art. 21, comma 2 CAD Efficacia art. 2702 c.c. (*) Certificato sospeso, revocato, scaduto: come caso 1
(+) Certificato sospeso, revocato, scaduto ma valido al riferimento temporale opponibile a terzi: come caso 4
Copie, duplicati, estratti
• Art. 1, comma 1, lett. i-bis, i-ter, i-quater, i-quinques
– copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto
– copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
– copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari
– duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario
• Estratto (art. 23 comma 2 e art. 23-bis comma 2)
– Documento che, pur non riproducendo tutti i contenuti dell’originale, ne riporta le informazioni rilevanti ai fini di un determinato utilizzo
Copie, duplicati
Duplicato
Copia della sequenza di bit anche su diverso supporto
Copia del file, trasmissione come allegato di PE
Copia
Copia del contenuto con eventuale conversione di formato e supporto
Conversione di formato (es. word-pdf), copia da disco magnetico a disco
ottico, OCR
Copia per immagine
Copia statica di una rappresentazione
Scansione
Copia immagine dello schermo
Copie informatiche di documenti
analogici
• Art. 22, comma 2
– Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
• Art. 22, comma 3
– Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali
formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità all’originale non è espressamente
disconosciuta.
Copie analogiche di documenti
informatici
• Art. 23, comma 1
– Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa
efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
• Art. 23, comma 1
– Le copie e gli estratti su supporto analogico o, comunque, non informatico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
Duplicati e copie informatiche di
documenti informatici
• Art. 23-bis, comma 1
– I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in
conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71. • Art. 23-bis, comma 2
– Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
Validità di copie, duplicati, estratti
Copie informatiche di documenti analogici
Efficaci se attestata la conformità (regole tecniche) o non disconosciute
Copie analogiche di documenti informatici
Efficaci se attestata la conformità o non disconosciute
Copie informatiche di documenti informatici
Efficaci se attestata la conformità o non disconosciute
Duplicati Stesso valore degli originali (regole tecniche)
Contrassegno digitale
• Art. 23-ter, comma 5– Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di un documento informatico è apposto a stampa, sulla base di criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno
generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento cartaceo a quello informatico.
Grandi differenze di visione sull’utilizzo di questa tecnica Scenari d’uso possibili profondamente diversi
Contrassegno digitale: scenari d’uso
Scenario Modalità di verifica
Contrassegno contenente i dati identificativi del documento informatico
Verifica effettuata attraverso l’accesso al documento amministrativo informatico in via telematica
utilizzando gli elementi identificativi riportati nel testo a stampa del documento
Contrassegno contenente un estratto del documento informatico
Verifica effettuata attraverso l’accesso al documento amministrativo informatico in via telematica.
Laddove le esigenze di verifica sono limitate ai dati estratti la verifica può essere condotta in modalità off-line (con software di supporto)
Contrassegno contenente l’intero documento informatico
Verifica effettuata completamente off-line (con software di supporto)