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Scritto da Ale Sabato 30 Marzo :00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Maggio :21

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Academic year: 2022

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Le norme sulla pubblicazione online degli atti amministrativi ci sono, ma i Dirigenti della pubblica amministrazione (PA), pagati profumatamente, continuano a disattenderle

impunemente. A seguire la norma che obblica la PA a pubblicare tutti gli atti online, prima però un appello alle organizzazioni sindacali con qualche dignità e alle associazioni: portate alla Procura della Repubblica le denunce per l'inapplicazione della Legge sugli

atti amministrativi, bandi di gara e bilanci (cosiddetta pubblicità legale

).

Per quanto attiene, in particolare, alla tempistica di applicazione delle nuove regole, l’articolo 32 fissa 2 scadenze a decorrere dalle quali le pubblicazioni solo in forma cartacea non

avranno effetto di pubblicità legale , ferma restando

la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici di effettuare, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione:

- la prima, dal 1 gennaio 2011 per tutti gli atti amministrativi;

- la seconda, dal 1 gennaio 2013 per gli atti delle procedure ad evidenza pubblica e per i bilanci.

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Dall’abolizione della pubblicità cartacea, sono escluse le inserzioni:

- nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea:

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici;

- nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001 (G.U. n. 100 del 2 maggio 2001), e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Codice dei contratti pubblici 163/2006, e successive modificazioni.

Il DPCM 26 aprile 2011, dà piena attuazione al comma 2 dell’art. 32 della legge 69 del 2009, secondo cui le amministrazioni e gli enti pubblici, sono tenuti a pubblicare sulla stampa

quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo, devono provvedere, dal 4 luglio 2009, alla

pubblicazione nei siti informatici

, secondo modalità stabilite con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il decreto stabilisce, le modalità di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, nonché dei bilanci

per i quali è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana. La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n 196 del 2003 e successive modificazioni.

La pubblicazione, nel quadro definito dalle norme contenute nel Codice dell’amministrazione digitale, deve in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti principi:

1.  la conformità delle informazioni pubblicate sui siti a quelle contenute nei documenti originali;

2.  l'autenticità e l'integrità nel tempo del documento amministrativo informatico;

3.  la fruibilità delle informazioni pubblicate in rete in modalità gratuita e senza necessità di identificazione informatica dell'utente;

4.  la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard internazionali;

5.  la ricerca e la reperibilità delle informazioni secondo le modalità previste nell'Allegato 1 allo stesso DPCM .

(3)

I siti devono prevedere, inoltre, appositi strumenti di notifica degli aggiornamenti relativi alle pubblicazioni in questione. Le modalità operative sono fissate in modo differenziato per gli atti delle procedure ad evidenza pubblica e per i bilanci.

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Bandi, avvisi ed esiti di gara

Per gli atti delle procedure ad evidenza pubblica, destinatari delle disposizioni del DPCM sono le amministrazioni aggiudicatrici, e, pertanto, secondo la definizione dell’art. 3, comma 25, del Codice dei contratti: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

Per le suddette amministrazioni aggiudicatrici è previsto l’obbligo di realizzare, nel proprio sito istituzionale, un’apposita sezione, denominata “Bandi di gara”, dove devono essere pubblicati i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara.

La sezione “Bandi di gara” deve essere direttamente raggiungibile dalla home-page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara devono essere pubblicati distintamente in base alla loro tipologia:

-  bandi di lavori;

-  per bandi di servizi;

-  per bandi di forniture.

A ciascuna delle suddette tipologie devono essere collegati i relativi avvisi di aggiudicazione, ovviamente nel rispetto dei termini previsti dal Codice dei contratti per ciascuna tipologia di procedura, consultabili fino alla data di scadenza del bando o dell'avviso.

(4)

Anche gli esiti di gara devono essere pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti e devono restare consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'esito.

Una volta scaduti i termini, i bandi e gli avvisi di gara devono confluire in un’altra sezione del sito, denominata “Bandi di gara scaduti”, dove devono rimanere consultabili fino allo scadere dei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo esito di gara.

Esauriti anche questi termini, i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara devono essere consultabili secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.

Bilanci

Il decreto 26 aprile 2011 prevede la pubblicazione in un'apposita sezione del sito informatico denominata “Bilanci”, direttamente raggiungibile dalla home-page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

I bilanci devono essere consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.

Il decreto precisa, inoltre, che l’indirizzo web del sito informatico, realizzato conformemente alle disposizioni in esso contenute, deve essere registrato, a cura dell’Amministrazione, nell'Indice degli indirizzi delle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 57-bis del Codice

dell’amministrazione digitale e ne devono essere garantiti i relativi aggiornamenti.

Le amministrazioni e gli enti pubblici devono inoltre conformare i loro siti alle nuove regole previste dalla legge, dal DPCM del 26 aprile 2011 e dal regolamento locale, e, in

generale,devono assicurare il rispetto degli standard e delle funzionalità idonee a garantire le caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità, la conformità delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali; b)

l'autenticità e l'integrità nel tempo del documento amministrativo informatico

; c) la fruibilità delle informazioni pubblicate in rete in modalità gratuita e senza necessità di

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identificazione informatica dell'utente; d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard internazionali; e) la ricerca e la reperibilità delle informazioni dei bandi avvisi e degli esiti di gara e dei bilancio di previsione e dei rendiconti secondo le modalità previste nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 26 aprile 2011 (Gazz. Uff. 177/2011) e la notifica degli aggiornamenti.

Responsabilità della pubblicazione

Ciascuna amministrazione deve individuare il soggetto responsabile delle pubblicazioni all’albo elettronico. La pubblicazione degli atti all’albo elettronico potrebbe essere affidata alla

competenza del dirigente della struttura cui è riferibile l’atto, oppure ad un specifico dirigente o ad un funzionario dallo stesso delegato (in possesso della firma digitale).

In ogni caso, la data di pubblicazione dovrebbe essere attestata dal dirigente o dal funzionario delegato attraverso la firma digitale del documento con validazione temporale, prevedendo, se del caso, specifiche funzionalità dell’albo elettronico per certificare automaticamente l’avvenuta pubblicazione e la firma massiva di tutti i certificati di pubblicazione.   (da: lexitalia)

Facoltativamente potevano pubblicare tutto da anni, però solo se costretti lo faranno, ancora ci costringono a viaggi inutili per leggere una delibera, solo per capire se ci interessa. Molte PA pubblicano solo l'elenco delle delibere, altre nemmeno quello (vedi ASP5 di Messina Pubblicaz

ione delibere online

), alcune richiedono persino un pagamento per ottenere copia del documento, che non hanno pubblicato online.

Non si adeguano alla Legge? E' arrivato il momento di denunciare la PA inadempiente. I padroni della PA non pensino di proseguire indisturbati nei loro favori, dicriminazioni e opacità.

La trasparenza della PA è fondamentale. Ora è il momento di pretendere i diritti tante volte negati.  Sarebbe auspicabile che il M5S, che sempre parla di trasparenza nella PA, sollecitasse gli assessori regionali a rimuovere, senza indulgi, i dirigenti apicali che, con mille scuse,

continuano a fare orecchio da mercante.

- Meritocrazia nella Pubblica Amministrazione

(6)

- Il costo della corruzione

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