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8.1 Il Collegio dei revisori del Comune di Ravenna

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8. La revisione delle partecipate all’interno del Comune di Ravenna

8.1 Il Collegio dei revisori del Comune di Ravenna

Come previsto dalla normativa all’articolo 16 comma 25 del d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, i revisore per il Comune vengono scelti con modalità estrattiva dall’elenco regionale composto dagli iscritti al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti e de- gli esperti contabili che ne hanno fatto richiesta. L’attuale Collegio dei revisori di Ravenna è stato nominato dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 marzo 2013 e dura in carica tre anni.

I soggetti sorteggiati e nominati sono:

Grazia Zeppa, domiciliata a Rimini;

Paola Bianchini, residente ad Alseno in provincia di Piacenza;

Pietro Speranzoni, residente a Modena, che ricopre la carica di Presidente del Collegio dei revisori.

8.2 Lo sviluppo della revisione delle partecipate

Per quanto concerne lo sviluppo della revisione sulle partecipate nel Comune di Ravenna si è avuto un incontro con il Presidente del Collegio dei revisori. Per l’esperienza che il Presidente ha avuto fino ad ora all’interno del Comune si so- stiene che il sistema delle partecipate del Comune è un sistema bene coordinato e ben strutturato e per questo risulta facile per i revisori ottenere e reperire infor- mazioni riguardo le partecipate.

Il revisore svolge le verifiche sia sul bilancio preventivo che sul rendiconto dell’Ente, rilasciando una relazione con parere che va allegata al bilancio del Comune, per stilare la relazione si utilizza una relazione standard per tutti i revi- sori degli Enti locali

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, utilizzando le voci di interesse per il Comune di riferimen- to e omettendo quelle non di pertinenza.

1.La relazione standard è messa a disposizione dall’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ed è stata elaborata dall'ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali)

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Nella relazione che il Collegio dei revisori rilascia, riguardante il bilancio pre- ventivo per la parte delle società partecipate, viene indicato, come prima cosa, se il Comune ha esternalizzato o meno altri servizi rispetto a quelli già esternalizzati negli anni precedenti e se ha intenzione di deliberare altre esternalizzazione nell’anno di riferimento del bilancio preventivo.

Per quanto riguarda il parere al bilancio di previsione vengono elencati ed evi- denziati gli oneri a carico del bilancio del Comune nell’anno di rifermento a fa- vore dei principali organismi partecipati come viene illustrato nella tabella che segue. Dalla tabella si può desumere che i principali interventi riguardano presta- zioni di servizio, trasferimenti e l’utilizzo bei di terzi.

Tabella 1.1

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Nel rilasciare il parere sugli organismi partecipati i revisori devono verificare che

nelle previsioni si sia tenuto conto del divieto disposto dall’art. 6, comma 19 del

D.L. 78/2010, di effettuare apporti finanziari in favore di società partecipate che

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abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali, a tal pro- posito i revisori devono evidenziare se sono presenti società di questo tipo.

Ci si deve accertare che tutte le società partecipate abbiano approvato il bilancio d’esercizio dell’anno precedente e se questo sia allegato al bilancio di previsione in esame.

Si deve anche verificare se gli organismi partecipati nell’ultimo bilancio appro- vato presentavano perdite che richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 del co- dice civile

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.

Per le aziende e le società di capitali totalmente partecipate o controllate, diret- tamente o indirettamente, dall’ente il revisore deve creare un prospetto nel quale viene illustrata la situazione dell’ultimo bilancio confrontandola con quella degli anni precedenti. Il prospetto si struttura come segue:

Tabella 1.2

Concluso l’anno i revisori sono tenuti a rilasciare una relazione anche sul rendi- conto del Comune e con riguardo alle partecipate si deve effettuare la verifica

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dei debiti e dei crediti reciproci risultanti alla data del 31/12 dell’anno di riferi- mento del Rendiconto. Per effettuare questa verifica la società partecipata invia i propri dati, attraverso la scheda contabile, e questi vengono poi confrontati con i

2. Articolo 2447 Codice Civile: “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorve- glianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo au- mento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.”

3. Questa verifica viene disposta dal Decreto Legge 95/2012, all’articolo 6, comma 4, convertito con la Legge n.

135/2012

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dati ascritti in contabilità dal Comune di Ravenna.

Sulle risultanze di questo confronto vengono compilate le c.d. “note informati- ve”, nelle quali vengono evidenziate analiticamente eventuali discordanze e la motivazione di queste, le motivazioni si desumono dai dati contabili, e le discor- danze possono derivare anche dal diverso metodo di contabilizzazione utilizzato.

La nota deve essere sottoscritta dall’Organo di revisione dell’Ente e inviata alla società partecipata per essere sottoscritta anche dall’Organo di revisione di que- sta. Le note informative, cosi compilate e asseverate, devono essere allegate al Rendiconto dell’anno oggetto di revisione. In caso di discordanze rilevate il Co- mune ha l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari a riconciliare le partite debitorie e creditorie.

Si illustra qui di seguito una delle note informative allegate al Rendiconto 2013 del Comune di Ravenna.

Tabella 1.3

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Anche in fase di rendicontazione si verifica che durante l’anno il Comune non abbia esternalizzato nuovi servizi rispetto a quelli già esternalizzati, questo viene fatto, in primo luogo, per verificare la corrispondenza con quanto previsto nel bi- lancio di previsione dell’anno e, in secondo luogo, perché se fosse avvenuta una esternalizzazione si dovrebbero verificare i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Nella relazione sul Rendiconto vengono poi inseriti gli oneri a carico del bilancio

dell’Ente rilevati a consuntivo che si desumono dalla contabilità del Comune. Lo

schema adottato è lo stesso riportato nella relazione al bilancio preventivo, ma

con i dati effettivi a consuntivo e non quelli previsti.

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Tabella 1.3

Il Collegio dei revisori nell’effettuare le verifiche rispetto al personale impegnato nell’Amministrazione delle società partecipate deve controllare il rispetto della normativa vigente, che è la seguente:

 dell’art.1, commi 725, 726, 727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei compensi agli amministratori di società partecipate in via diretta ed in- diretta);

 dell’art.1, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglie- ri in società partecipate in via diretta o indiretta);

 dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di com- pensi da parte del Sindaco e assessori, se nominati membri dell’Organo amministrativo di società partecipate);

 dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di ammini- stratore in caso di perdite reiterate);

per i seguenti organismi partecipati: Ravenna Holding S.p.A., Ravenna Farmacie

S.r.l., Ravenna Entrate S.p.A., Sapir S.p.A., Romagna Acque S.p.A., Azimut

S.p.A. e Aser S.r.l. i dati vengono rilasciati direttamente dal Dirigente del Servi-

zio Finanziario, mentre per le altre società partecipate si deve effettuare la verifi-

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ca richiedendo i documenti alle dirette interessate, questa verifica dovrà essere conclusa entro la data di trasmissione del questionario alla Corte dei Conti.

I revisori devo poi verificare il rispetto della Legge 24 dicembre 2007, articolo 3, comma 27, secondo la quale: “Al fine di tutelare la concorrenza e il merca- to, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislati- vo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il per- seguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' assumere o mantenere diretta- mente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interes- se generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle am- ministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.”, per effettuare que- sto controlli i revisori devono essere informati e recepire la delibera di ricogni- zione sulle società partecipate del Comune di Ravenna, questa delibera di rico- gnizione risale al 2009 e ha portato alla dismissione di 6 società partecipate che erano ritenute incompatibili con la norma sopra esposta. In epoca successiva all’adozione della medesima, l’Ente ha riconsiderato la sussistenza dei presuppo- sti di legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica.

Infine si verifica che il Comune segua la normativa dell’articolo 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012, in merito a servizi pubblici a rilevanza economica, per questo si riceve l’attestazione resa il 24 marzo 2014 dal Dirigente del Servizio finanzia- rio.

Il controllo che il Collegio dei revisori svolge sulle partecipate è un controllo pra-

ticamente sviluppato esternamente, i revisori non entrano all’interno delle parte-

cipate, ma ne recepiscono i bilanci consuntivi e su questi verificano che i risultati

ottenuti dalle società nell’anno di riferimento non comportino scompensi

sull’equilibrio del bilancio comunale.

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Il Comune fornisce ai revisori tutti i documenti obbligatori allegati al bilancio, verbali dell’Assemblea, del Consiglio d’Amministrazione, la Relazione sulla ge- stione, anche se quest’ultima non è obbligatoria, ma dove viene redatta è utile per effettuare controlli e qualsiasi altro documento questi richiedano in fase di verifi- ca, ad esempio nel caso di Ravenna Entrate vengono richiesti i documenti relativi all’andamento delle riscossioni, degli insoluti o di difficoltà nelle riscossioni.

Una volta ricevuti i documenti le domande e i controlli sui dati vengono fatti di- rettamente con il Comune di Ravenna, i contatti con le partecipate stesse, o con i loro Collegi di revisione sono stati in questi anni sporadici, i revisore del Comu- ne non si sono mai recati in loco e più che altro ci sono stati contatti telefonici o invio di documenti via e-mail.

Il contatto principale dei revisori rimane il Comune.

Solo per quelle partecipate che non hanno l’organo di controllo i revisori entrano nel merito della società, ma si parla di società dove il Comune ha partecipazioni irrisorie e che non incidono in maniera profonda sugli equilibri di bilancio dell’Ente.

Riguardo al controllo sulle spese del personale che fanno parte degli organi am- ministrativi delle partecipate i revisori ricevono informazioni tramite la Nota In- tegrativa allegata al bilancio, inoltre il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul suo sito amministrativo documenti in cui si evidenziano i compensi e gli incarichi svolti nelle società partecipate, il fatto che questi dati vengano pubblicati li rende in un certo senso affidabili, anche se, il revisore per svolgere i dovuti controlli chiede conferma dei dati, rilevati tramite il sito internet, ai Collegi sindacali delle partecipate. Questo controllo viene fatto perché il dato potrebbe essere, non falsa- to, ma inesatto, perché potrebbero esserci dei benefit non monetari che magari non rientrano nei compensi.

Con l’introduzione del bilancio consolidato nella contabilità del Comune le par-

tecipate più rilevanti entreranno a far parte dell’area di consolidamento del Co-

mune e su queste il controllo diventerà più significativo perché non ci sarà sem-

plicemente il bilancio della partecipata allegato al bilancio del Comune ma i ri-

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sultati della partecipata andranno a sommarsi con quelli del Comune per creare un gruppo economico, si più complesso, ma molto più completo.

Nel lavoro di scelta dell’area di consolidamento, e di scelta della modalità di consolidamento del Comune di Ravenna verranno coinvolti anche i revisori.

Un altro adempimento che devono assolvere i revisori dell’Ente riguardante le partecipate è il “Questionario della Corte dei Conti”.

Approfondimento: Il S.I.QU.E.L.

Il S.I.QU.E.L., Sistema Informativo QUestionari Enti locali, è il sistema informa- tivo della Corte dei Conti che raccoglie i questionari, preventivo e consuntivo, che vengono inviati dagli Organi di revisione contabile degli Enti locali due volte l’anno alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti.

La Legge 131/03 all’articolo 7 ha istituito il controllo collaborativo con gli Orga- ni di revisione contabile degli Enti locali e la legge n. 266/2005, “Finanziaria 2006”, ha disciplinato l’invio delle relazioni di bilancio alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti. Ogni anno la Sezione delle autonomie della Corte dei conti approva le linee guida a cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione del bilancio di pre- visione dell’esercizio corrente e del bilancio consuntivo dell’esercizio preceden- te. Insieme a queste linee guida vengono approvati anche i questionari sul bilan- cio di previsione e sul conto consuntivo distinti per le province, i comuni supe- riori a 5000 abitanti e quelli fino a 5000 abitanti.

Attualmente i questionari, preventivo e consuntivo, una volta approvati dalla Se-

zione delle Autonomie e dal coordinamento delle Sezioni regionali di controllo

vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e resi disponibili agli organi di revi-

sione degli Enti Locali sul portale della Corte dei conti. Gli utilizzatori del

S.I.QU.E.L. sono gli organi di revisione contabile e solo limitatamente alla parte

che riguarda gli Organismi partecipati il sistema può essere utilizzato anche dai

responsabili finanziari degli Enti Locali.

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I questionari opportunamente compilati devono essere trasmessi alle Sezioni re- gionali di controllo della Corte dei conti che effettueranno le necessarie verifiche dell’equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria dell’ente locale.

Il progetto S.I.QU.E.L. consente l’acquisizione telematica dei dati dei questiona- ri, preventivi e consuntivi, che il presidente del collegio dei revisori deve inviare per legge alla Sezione regionale, di competenza, di controllo della Corte dei con- ti. I dati possono essere inseriti on-line da parte di tutti membri del collegio dei revisori contabili ma solo il presidente ha il potere di validare e inviare il que- stionario alla Sezione Regionale di Controllo di competenza.

8.3 Critiche mosse alla revisione

Analizzando ciò che è stato raccolto durante l’intervista al Presidente del Colle- gio dei revisori del Comune di Ravenna e il Documento n. 14 recante le disposi- zioni in merito al controllo sugli organismi partecipati, a mio avviso nel Comune di Ravenna, la revisione avviene seguendo i principi dettati dal Documento.

Non si rilevano criticità particolare nello svolgimento della revisione in quanto, anche a detta del Dott. Speranzoni, il Comune è sempre molto disponibile, e di- sposto, all’invio di dati, di ulteriore documentazione necessaria e di chiarimenti per quanto riguarda le sue società partecipate.

Se posso muovere una critica, però, direi sicuramente che i revisori del Comune

dovrebbero cercare di essere più permeanti nel sistema delle partecipate, cioè do-

vrebbero intrattenere incontri periodici e avere uno scambio di informazioni di-

retto e continuo con gli organi di controllo delle società partecipate. Ciò non si-

gnifica che devono sostituirsi a loro, ma il continuo confronto potrebbe portare a

risultati di ancora maggiore controllo e chiarezza nei dati, specialmente in questo

momento di cambiamento per la contabilità del Comune con il passaggio al bi-

lancio consolidato.

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