8. La revisione delle partecipate all’interno del Comune di Ravenna
8.1 Il Collegio dei revisori del Comune di Ravenna
Come previsto dalla normativa all’articolo 16 comma 25 del d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, i revisore per il Comune vengono scelti con modalità estrattiva dall’elenco regionale composto dagli iscritti al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti e de- gli esperti contabili che ne hanno fatto richiesta. L’attuale Collegio dei revisori di Ravenna è stato nominato dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 marzo 2013 e dura in carica tre anni.
I soggetti sorteggiati e nominati sono:
Grazia Zeppa, domiciliata a Rimini;
Paola Bianchini, residente ad Alseno in provincia di Piacenza;
Pietro Speranzoni, residente a Modena, che ricopre la carica di Presidente del Collegio dei revisori.
8.2 Lo sviluppo della revisione delle partecipate
Per quanto concerne lo sviluppo della revisione sulle partecipate nel Comune di Ravenna si è avuto un incontro con il Presidente del Collegio dei revisori. Per l’esperienza che il Presidente ha avuto fino ad ora all’interno del Comune si so- stiene che il sistema delle partecipate del Comune è un sistema bene coordinato e ben strutturato e per questo risulta facile per i revisori ottenere e reperire infor- mazioni riguardo le partecipate.
Il revisore svolge le verifiche sia sul bilancio preventivo che sul rendiconto dell’Ente, rilasciando una relazione con parere che va allegata al bilancio del Comune, per stilare la relazione si utilizza una relazione standard per tutti i revi- sori degli Enti locali
1, utilizzando le voci di interesse per il Comune di riferimen- to e omettendo quelle non di pertinenza.
1.La relazione standard è messa a disposizione dall’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ed è stata elaborata dall'ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali)
Nella relazione che il Collegio dei revisori rilascia, riguardante il bilancio pre- ventivo per la parte delle società partecipate, viene indicato, come prima cosa, se il Comune ha esternalizzato o meno altri servizi rispetto a quelli già esternalizzati negli anni precedenti e se ha intenzione di deliberare altre esternalizzazione nell’anno di riferimento del bilancio preventivo.
Per quanto riguarda il parere al bilancio di previsione vengono elencati ed evi- denziati gli oneri a carico del bilancio del Comune nell’anno di rifermento a fa- vore dei principali organismi partecipati come viene illustrato nella tabella che segue. Dalla tabella si può desumere che i principali interventi riguardano presta- zioni di servizio, trasferimenti e l’utilizzo bei di terzi.
Tabella 1.1
Nel rilasciare il parere sugli organismi partecipati i revisori devono verificare che
nelle previsioni si sia tenuto conto del divieto disposto dall’art. 6, comma 19 del
D.L. 78/2010, di effettuare apporti finanziari in favore di società partecipate che
abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali, a tal pro- posito i revisori devono evidenziare se sono presenti società di questo tipo.
Ci si deve accertare che tutte le società partecipate abbiano approvato il bilancio d’esercizio dell’anno precedente e se questo sia allegato al bilancio di previsione in esame.
Si deve anche verificare se gli organismi partecipati nell’ultimo bilancio appro- vato presentavano perdite che richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 del co- dice civile
2.
Per le aziende e le società di capitali totalmente partecipate o controllate, diret- tamente o indirettamente, dall’ente il revisore deve creare un prospetto nel quale viene illustrata la situazione dell’ultimo bilancio confrontandola con quella degli anni precedenti. Il prospetto si struttura come segue:
Tabella 1.2
Concluso l’anno i revisori sono tenuti a rilasciare una relazione anche sul rendi- conto del Comune e con riguardo alle partecipate si deve effettuare la verifica
3dei debiti e dei crediti reciproci risultanti alla data del 31/12 dell’anno di riferi- mento del Rendiconto. Per effettuare questa verifica la società partecipata invia i propri dati, attraverso la scheda contabile, e questi vengono poi confrontati con i
2. Articolo 2447 Codice Civile: “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorve- glianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo au- mento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.”
3. Questa verifica viene disposta dal Decreto Legge 95/2012, all’articolo 6, comma 4, convertito con la Legge n.
135/2012