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Liguria, del. n. 79 – Deliberazione costituzione società: comunicazione alla Corte dei conti

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1 Deliberazione n. 79/2017

L A CO R TE D EI CO N TI

S e z i on e R e gi o na l e d i C o nt r ol l o p e r l a Li g ur i a composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fabio VIOLA Presidente

Dott. Alessandro BENIGNI Primo Referendario (relatore) Dott. Francesco BELSANTI Primo Referendario

Dott. Donato CENTRONE Primo Referendario Dott. Claudio GUERRINI Primo Referendario nell’ adunanza del 7 settembre 2017 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- Vista la lett. prot. n. 93 del 18 luglio 2017, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di acquisizione del parere di questa Sezione in merito all’adesione alla Società consortile a responsabilità limitata “Il Cigno”, formulata dal Comune di Borghetto di Vara (SP) il 17 luglio 2017;

- Vista l’ordinanza presidenziale n. 38/2017, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;

- udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 16 luglio 2017, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 93 del 18 luglio 2017 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 24 luglio 2017 con il n. 0003350 – 24.07.2017 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Borghetto di Vara ha inviato la deliberazione 21.12.2016, n. 42 con cui il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione alla Società consortile a responsabilità limitata “Il Cigno”, costituita su iniziativa di alcuni Comuni della provincia spezzina per la valorizzazione turistica del territorio, subordinando l’esecutività della medesima <<ai sensi del D. Lgs. 175/2016, all’acquisizione del parere obbligatorio preventivo, ma non vincolante, della competente sezione regionale della Corte dei conti>> inviando copia dell’atto anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) a fini conoscitivi.

DIRITTO 1. Sull’ammissibilità della richiesta di parere

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2 La richiesta di parere è da considerarsi inammissibile, in quanto non prevista dalla legge.

Con ogni probabilità, infatti, il Comune ha formulato la medesima sulla base dell’originaria formulazione dell’art. 5, comma 3, dello schema di testo unico in materia di società partecipate presentato dal Governo alle Assemblee parlamentari il 26 aprile 2016 in cui, effettivamente, si prevedeva che <<prima dell’adozione l’amministrazione che costituisce la società o acquisisce la partecipazione diretta o indiretta invia lo schema di atto deliberativo alla Sezione della Corte dei conti competente>>, la quale avrebbe dovuto formulare rilievi e chiarimenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’atto deliberativo con conseguente obbligo, da parte dell’Amministrazione interessata di motivare specificamente sui medesimi nella definitiva deliberazione di acquisto delle partecipazioni societarie.

Di qui l’affermazione, contenuta nella deliberazione, di sospensione della propria efficacia fino all’espletamento dell’attività di controllo da parte di questa Sezione.

Tale disposizione, peraltro, non è confluita nel testo definitivo del testo unico sulle società partecipate pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’8 settembre 2016, in cui invece si prescrive che l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione (e non più lo schema) viene inviato alla Corte dei conti <<a fini conoscitivi>>.

Tali fini non si concretano in un’attività interdittiva, o comunque consultiva, di carattere immediato sulle scelte amministrative (come ritenuto dall’ente richiedente), bensì nella messa a disposizione della magistratura contabile di un dato informativo che potrà essere congruamente valutato e utilizzato nelle forme di controllo successivo, gestionale e finanziario, ivi compresa l’eventuale congruenza degli acquisti posti in essere con l’adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, intestatele dal Parlamento.

Pertanto il Collegio si limita ad acquisire la deliberazione, che risulta comunque trasmessa come richiesto dall’art. 5 TUSP, riservandosi ogni eventuale successiva valutazione nelle sedi competenti.

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3 P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Borghetto di Vara.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Borghetto di Vara.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 7 settembre 2017.

Il Magistrato estensore Il Presidente

(Alessandro Benigni) (Fabio Viola)

Depositato in segreteria il 7.9.2017 Il funzionario preposto

Antonella Sfettina

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