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Liguria, del. n. 77 – Decreto liquidazione CTU – assimilabile a sentenza esecutiva

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Deliberazione n. 77/2019

REPUBBL ICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

S e z i o ne R e g i o na le di C on t r ol l o pe r l a Li g u ri a

composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA Presidente Alessandro BENIGNI Consigliere

Donato CENTRONE Primo Referendario Claudio GUERRINI Primo Referendario Carmelina ADDESSO Primo Referendario Giovanni DALLA PRIA Referendario (relatore)

nell’adunanza del 12 settembre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- vista la lett. prot. n. 4432/07/2019-SC-LIG-T85-A, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, la richiesta di parere formulata dal Comune di Lerici (SP), ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- vista l’ordinanza presidenziale n. 42/2019 che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;

- udito il magistrato relatore dott. Giovanni Dalla Pria;

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FATTO

Con nota n. 64 del 26/7/2019, acquisita al protocollo della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, ritualmente trasmessa dal Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, il Comune di Lerici (SP) inoltrava istanza di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 131/2003.

La richiesta del Comune di Lerici (SP) si articola in due quesiti.

Con il primo si chiede, per necessità di riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000, se il decreto di liquidazione per la prestazione di un consulente tecnico d’ufficio (di seguito: CTU) sia assimilabile a “sentenza esecutiva”.

Con il secondo si chiede se, ai fini predetti dell’art. 193, comma 2, D. Lgs.

267/2000, “debba integrarsi nel calcolo effettuato in sentenza anche l’importo non menzionato delle spese generali (15 %) che l’avvocato intende inserire in fattura”.

DIRITTO

Ammissibilità.

Il parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale perchè la relativa istanza proviene da un Ente Locale (sub specie il Comune di Lerici), è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione (il Sindaco) ed è stata ritualmente trasmessa per il tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 siccome esplicitate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con atto del

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27/4/2004, di seguito integrato con le deliberazioni n.5/AUT/2006 e n.9/SEZAUT/2009.

Il parere deve, parimenti, ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo.

Al riguardo, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione 54/2010 hanno precisato che la funzione consultiva deve svolgersi in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Tale condizione è assolta nel caso di specie.

Infatti, si tratta di erogazioni connesse alla funzione giurisdizionale riguardanti un contenzioso di cui è parte l’Ente locale istante che prefigurano, perciò, esborso di spesa pubblica.

Per altro verso, il parere verte sull’interpretazione di disposizioni disciplinanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (sub specie gli artt. 193, comma 2, e 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000), strumento contabile attinente alla fase “discendente” del procedimento amministrativo (Sezione Autonomie della Corte dei conti 5/2006) perché implicante specifici oneri finanziari per l’amministrazione.

L’inerenza alla “contabilità pubblica” del riconoscimento del debito fuori bilancio è data, in senso lato, dalla sua assimilabilità a mezzo sostitutivo del contratto e, perciò, a specifico titolo per l’impegno della spesa pubblica.

Peraltro, l’apporto consultivo della Corte dei conti deve intendersi in generale, anche per il caso di specie, come additivo dei parametri astratti e teorici della questione giuridica scrutinata.

In altri termini, detto apporto deve prescindere da valutazioni su atti, casi specifici o snodi fattuali che determinerebbero un’indebita ingerenza della Corte

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nella concreta attività dell’ente, convertendo indebitamente la funzione di controllo, di per sé neutrale e indipendente (donde l’ascrizione alla stessa delle prerogative consultive), in un’indebita cogestione del procedimento, espressione di amministrazione attiva.

Merito.

Il parere deve stabilire, ai fini dell’art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000:

1) se il decreto di liquidazione per un CDU sia assimilabile a una “sentenza esecutiva”; 2) se debba integrarsi nel calcolo effettuato in sentenza anche l’importo non menzionato delle spese generali (15 %) che l’avvocato intende inserire in fattura”.

In entrambi i casi la risposta è positiva e distintamente articolata nei termini seguenti.

DECRETO LIQUIDAZIONE CTU. Occorre premettere che l’art. 194 D. Lgs.

267/2000 prevede, come atto propedeutico all’inserimento del debito fuori bilancio nell’ambito della contabilità dell’ente locale, il riconoscimento della legittimità dello stesso da effettuarsi ai sensi dell’art. 193, comma 2, D. Lgs.

267/2000 (Corte dei conti, Sez. Autonomie, Delib. N. 21/SEZAUT/

2018/QMIG).

Secondo la giurisprudenza (ex multis: Corte dei conti, sez. controllo Emilia- Romagna, Delib. 242/2013/PAR), la dicitura “sentenze esecutive” di cui all’art.

193, comma 2, lett. a) D. Lgs. 267/2000 va intesa in senso sostanziale, rientrandovi non solo il mezzo ordinario di giurisdizione (qual’è la statuizione sul rito e sul merito ex art. 279, comma 2, c.p.c.) bensì ogni decisione che costituisca titolo esecutivo perchè suscettibile di esecuzione forzata.

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Più specificamente, questa Sezione ha ribadito che costituisce dato acquisito quello “per cui, al di là del rilievo letterale, la riconoscibilità dei debiti derivanti da sentenze esecutive ammesse dall’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, è da intendersi riferita a tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (…)” (Corte dei conti, sez.

controllo Liguria, delib. 73/2018/PAR).

Infatti, per l’art. 474, comma 1, c.p.c. “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.

Sono titoli esecutivi, oltre alle sentenze, “i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva” (art. 474, comma 1, n. 1 c.p.c.).

Ciò posto, il decreto di liquidazione CDU rientra in quest’ultima specifica accezione perché sia l’art. 53 disp. att. c.p.c. stabilisce che “tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa”, sia perché il combinato disposto degli artt. 168 e 170 D. Lgs. 115/2002 rimarca tale esecutività.

Ne deriva che anche il decreto di liquidazione CDU, in quanto titolo esecutivo, quindi escutibile, è assimilabile ad una “sentenza esecutiva” ai fini dell’art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000.

Nondimeno, si tratta per l’Ente locale di esposizione debitoria la cui estinzione è necessaria perché ascritta a superiori interessi di giustizia, materia peraltro soggetta a copertura costituzionale (artt. 101 e ss. e 117, comma 2, lett.

l, Cost.).

Più in generale, per quanto l’art. 194, comma 1, D. Lgs. 267/2000 sia espressione di ius singulare perciò insuscettibile di estensione analogica ex art.

14 Preleggi, esso può tuttavia essere oggetto di interpretazione estensiva, costituendo quest’ultima il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e l’effettiva portata della norma ed estendere la

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regula iuris a casi che, ancorchè espressamente previsti, siano dalla stessa implicitamente considerati (Cass. civ., sez. I, 26/8/2005 n. 17396).

SPESE GENERALI (15 %) NON MENZIONATE IN SENTENZA. In generale, costituiscono titolo esecutivo le spese legali, comprensive di quelle defensionali (art. 91 c.p.c.).

Nello specifico, l’art. 13, comma 10, L. 247/2012 stabilisce che oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, tra l’altro in sede di liquidazione giudiziale, una somma per il rimborso delle spese forfettarie (o generali). Quest’ultima è fissata dalla legge “di regola” nel 15 % del compenso totale per la prestazione (art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014 n. 55).

Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, il provvedimento giudiziale che non menzioni la percentuale del rimborso o non dica nulla circa la sua spettanza, va interpretato nel senso che abbia recepito implicitamente la suddetta “regola” e pertanto abbia riconosciuto il rimborso nella misura del 15

% (Cass. civ., sez. II, ord. 9/4/2019 n. 9385; Cass. civ 30/5/2018 n. 13639).

Ne deriva, nel caso concreto, che deve integrarsi nel calcolo effettuato in sentenza anche l’importo non menzionato della spesa generale (15%) che l’avvocato intende inserire in fattura.

Peraltro, la Sezione deve rimarcare le differenze tra le due fattispecie, prospettate dalla richiesta di parere, quanto all’obbligatorietà del riconoscimento del debito ex art. 194, comma 2, lett. a) D. Lgs. 267/2000.

L’obbligatorietà ricorre senz’altro nella prima fattispecie (decreto di liquidazione CDU). Infatti, in questo caso, la spesa è definitiva (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Liguria, delib. 73/2018/PAR cit.) perché, sorgendo nel superiore interesse della giustizia, è dovuta in solido da ambo le parti a prescindere dalla soccombenza (Cass. civ. 25179/2013). Al contrario, il regresso del chiamato/obbligato in solido, in caso di sentenza definitiva a lui favorevole,

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verso il soccombente inerisce ai rapporti interni tra le parti (Cass. civ.

6199/1996).

Diversamente, nella seconda fattispecie (spese generali del 15 % non menzionate in sentenza) l’obbligatorietà del riconoscimento non è automatica (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Marche, 20/2018/PAR): infatti, non sussiste solidarietà tra le parti e la spesa è dovuta soltanto da quella soccombente al momento della sentenza definitiva (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, 522/2010/PAR che richiama art. 2909 c.c.) o quando non sia sospesa la esecutività della sentenza non definitiva.

Ma l’Ente locale è, egualmente, onerato ad apprestare le cautele ascritte alla necessaria provvista debitoria in caso di definitiva soccombenza, accantonando nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l’eventuale perdita in giudizio (Corte dei conti, sez. controllo Marche, Delib. 20/2018/PAR; sez.

controllo Lombardia, Delib.265/2017/PAR).

In tal senso dispone il punto 5.2, lett. b) dell’Allegato A2, D. Lgs. 118/2011 per cui “nel caso in cui l’ente, a seguito (…) di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso) con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote eguali, tra gli esercizi considerati del bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (…)”

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In conclusione, deve così riassumersi il presente parere:

1) il decreto di liquidazione per le prestazioni di un CTU rientra nella nozione sostanziale di “sentenze definitive” agli effetti dell’art. 194, comma 2, lett.

a) D. Lgs. 267/2000,

2) le spese generali del 15 %, anche se non menzionate in sentenza sono oggetto di rimborso agli effetti dell’art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000.

P.Q.M.

la Sezione rende il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Lerici (SP).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12 settembre 2019.

Il Magistrato estensore Il Presidente Giovanni Dalla Pria Fabio Viola

Depositato in segreteria l’12 settembre 2019

Il funzionario preposto

(Antonella Sfettina)

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