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REGIONI SOMMARIO. PA R T E PR I MA Roma - Sabato, 22 ottobre 2005 SI PUBBLICA IL SABATO. 3 a SERIE SPECIALE

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(1)

Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 146º — Numero 42

PA R T E PR IMA Roma - Sabato, 22 ottobre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O öö

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 4.

Modifiche di leggi provinciali nei settori dell’agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela del- l’ambiente e altre disposizioni. . . Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5.

Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007 . . . Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 6.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005- 2007 . . . Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2005, n. 0104/Pres.

Regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 ßDisciplina del settore fieristicoý.

Approvazione . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 aprile 2005, n. 0109/Pres.

Legge regionale n. 13/2001, art. 17 e successive modifiche ed integrazioni - ßServizio scolasticoý - Regolamento di attua- zione. Approvazione . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2005, n. 0113/Pres.

Legge regionale n. 16/2002, art. 57, comma 1 - Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione. Approvazione.

Pag. 15

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2005, n. 42/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicem- bre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione dell’esercizio cinematografico) . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2005, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Inter- venti a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini ßBlue-tongueý) . . . Pag. 19

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2005, n. 21.

Nuovo Statuto della Regione Umbria . . . Pag. 19

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2005, n. 27.

Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di

direzione politica della Regione Abruzzo . . . Pag. 29

(2)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 4.

Modifiche di leggi provinciali nei settori dell’agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela del- l’ambiente e altre disposizioni.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 luglio 2005)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante ßInter- venti per la protezione degli animali e prevenzione del randagismoý

1. Il comma 6 dell’art. 3 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e' abrogato.

2. Il comma 2 dell’art. 15 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e' cos|' sostituito:

ß2. Per garantire l’osservanza e la vigilanza delle leggi in materia di protezione degli animali, il presidente della provincia, su proposta del servizio veterinario provinciale, puo' altres|' nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, che abbiano concluso, con esito positivo, il corso abilitante istituito dalla provin- cia. La nomina avviene per cinque anni, salvo possibile revoca prima dello scadere del quinquennio su proposta motivata del servizio vete- rinario provinciale. Le guardie giurate svolgono la loro funzione in via onorariaý

3. Alla fine del punto 4 dell’allegato alla legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, sono aggiunti i seguenti periodi: ßCavalle gra- vide devono essere tenute in box adatti al parto da almeno tre setti- mane prima ad almeno tre settimane dopo il parto e per lo stesso periodo non possono essere tenute legate. I box da parto devono essere di dimensioni sufficienti per consentire il parto, devono essere dotati di una lettiera adatta ed essere puliti.ý

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante ßDisposizioni urgenti nel settore dell’agricolturaý

1. Dopo l’art. 5-septies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:

ßArt. 5-octies. (Compendio unico). ö 1. La giunta provinciale disciplina l’istituzione e la conservazione delle aziende agricole mon- tane quale compendio unico, come disciplinato dalla legislazione nazionale, determinando in particolare l’estensione della superficie minima indivisibile.ý.

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, ßProvvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusiý

1. Dopo il comma 1 dell’art. 7 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4 e' aggiunto il seguente comma:

ß2. Le domande di concessione di contributi di cui alla presente legge devono essere presentate entro il 31 dicembre 2005.ý.

Art. 4.

Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 recante ßLegge sui masi chiusiý

1. Il comma 3 dell’art. 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e' cos|' sostituito:

ß3. In mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici puo' essere costituito un maso chiuso, qualora vengano incor- porate tutte le superfici agricole utilizzabili di proprieta' della persona richiedente idonee alla costituzione del maso chiuso e se:

a) la superficie aziendale ha un’estensione di almeno tre ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato e la persona richiedente e' coltivatore diretto ai sensi dell’art. 31 della legge 26 mag- gio 1965, n. 590, e si dedica all’attivita' agricola da almeno cinque anni oppure comprovi di avere un’esperienza professionale in agricoltura almeno quinquennale; se la persona richiedente e' un giovane agricol- tore o una giovane agricoltrice ai sensi delle norme vigenti, e' in pos- sesso di uno dei titoli di studio o di un diploma fissati con regolamento di esecuzione di cui all’art. 49 e si dedica all’attivita' agricola, oppure si dedica all’attivita' agricola da almeno dieci anni, la superficie aziendale non deve essere inferiore a quella di un compendio unico come determi- nato dalla giunta provinciale;

b) la persona richiedente o il suo coniuge non sono o non sono stati negli ultimi cinque anni proprietari di un alloggio idoneo per una famiglia coltivatrice, sia come proprietari o comproprietari, sia come soci di una societa', e sussistono per l’azienda agricola oggettive esi- genze che giustificano la costruzione di una nuova sede aziendale.ý.

2. I commi 2, 3 e 4 dell’art. 20, della legge provinciale 28 novem- bre 2001, n. 17, sono cos|' sostituiti:

ß2. Ai fini della stima del valore di assunzione del maso si tiene conto del reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali. Con riguardo all’attivita' agricola tale valore e' capitalizzato al tasso annuo del cinque per cento e con riferi- mento alle attivita' connesse di cui al comma 3 dell’art. 2135 del codice civile il valore e' capitalizzato al tasso annuo del nove per cento.

Il valore cos|' determinato viene aumentato o diminuito secondo i criteri determinati dal regolamento di esecuzione di cui all’art. 49.

3. In caso di cessione di un maso chiuso i diritti connessi con la conduzione del maso cos|' come le pertinenze di cui all’art. 12, pas- sano a titolo gratuito all’assuntore o all’assuntrice del maso.

4. Beni utilizzati a scopi non agricoli vengono stimati separata- mente; fanno eccezione quei beni che sono di minore rilevanza econo- mica e che sono connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso, oppure beni la cui permanenza al maso sia necessaria per altri motivi.ý.

3. Al comma 1 dell’art. 36 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e' aggiunto il seguente periodo: ßQuesta aggregazione costituisce un’iscrizione ai sensi dell’art. 97 della legge tavolare ema- nata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.ý.

4. L’art. 49 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e' cos|' sostituito:

ßArt. 49. (Regolamento di esecuzione). ö 1. Con regolamento di esecuzione sono determinati i titoli di studio e diplomi di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), la formazione che viene riconosciuta ai sensi del- l’art. 14, comma 1, lettera c), e i criteri per la stima del valore di assunzione ai sensi dell’art. 20.ý.

Art. 5.

Modifiche della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, recante ßMisure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivaiý.

1. Dopo l’art. 2-bis della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:

ßArt. 2-ter. (Autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti). ö 1. Le modalita' per il rilascio dell’autorizza- zione all’acquisto di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti di cui all’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, vengono stabilite dalla giunta provinciale.ý.

(3)

2. L’art. 3 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e' cos|' sostituito:

ßArt. 3. (Tutela delle api). ö 1. Durante il periodo di fioritura dei fruttiferi e' vietato il trattamento con prodotti fitosanitari dannosi alle api.

2. La ripartizione provinciale agricoltura, sulla base della comu- nicazione del centro di consulenza per la frutti e viticoltura dell’Alto Adige, dispone su quale periodo e su quali prodotti fitosanitari il divieto si estende.

3. Chiunque violi il divieto soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da e 250,00 a e 2.500,00.ý

3. L’art. 4 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e' cos|' sostituito:

ßArt. 4. (Tutela della produzione di patate da semina). ö 1. Per tutelare e favorire la produzione di patate da semina la giunta provin- ciale, qualora oltre il 60 per cento dei coltivatori di patate disponenti di almeno il 70 per cento dei terreni interessati per la pataticoltura ne facciano richiesta, e' autorizzata a emanare per determinate zone della provincia prescrizioni vincolanti. Tali prescrizioni nelle zone interessate possono prevedere tra l’altro:

a) l’obbligatorieta' dell’uso di sementi certificate;

b) il controllo di tutte le superfici destinate alla pataticoltura della zona comprese quelle non destinate alla produzione di seme;

c) l’adozione di particolari misure colturali e fitosanitarie.

2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da e 250,00 a e 1.500,00. Il diret- tore dell’ufficio competente per il servizio fitosanitario presso la ripar- tizione provinciale agricoltura puo' ordinare la rimozione o la distru- zione, a spese dell’interessato, delle colture attuate in violazione delle prescrizioni di cui sopra oppure l’adozione di altre misure idonee.ý.

4. L’art. 5 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e' cos|' sostituito:

ßArt. 5. (Autorizzazione). ö 1. Le attivita' di produzione e di commercio dei vegetali e prodotti vegetali sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore dell’ufficio competente per il servizio fitosanitario presso la ripartizione provin- ciale agricoltura.

2. Debbono essere in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1:

a) i produttori di piante, parti di piante destinate alla moltipli- cazione, comprese le sementi, destinate alla vendita o comunque ad essere cedute a terzi a qualunque titolo con l’esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di imprese autorizzate all’attivita' sementiera;

b) i commercianti all’ingrosso di piante e di materiali di propa- gazione vegetale, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da altri;

c) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano all’ingrosso patate da consumo;

d) i commercianti all’ingrosso di tuberi-seme di patate;

e) i produttori e i commercianti all’ingrosso di legnami di cui all’allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’Unione europea dell’8 maggio 2000, di seguito denominata diret- tiva 2000/29/CE, con sedi operative nel territorio della provincia di Bolzano.

3. Sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione i rivenditori al dettaglio di piante in vaso e di sementi gia' confezionate da altri produttori autorizzati e destinate a utilizzazioni non professionali.

4. L’autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali viene:

a) sospesa in via cautelare, in caso di presenza accertata di organismi di quarantena o altri organismi nocivi che interessano la qualita', oggetto della direttiva 2000/29/CE;

b) sospesa fino a tre mesi in caso di reiterazione nell’inosser- vanza delle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario provinciale;

c) revocata in caso di particolare gravita' di inadempienza alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario provinciale.

5. Chiunque eserciti un’attivita' senza l’autorizzazione di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da e 1.000,00 a e 5.000,00.

6. La produzione e il commercio di materiale di propagazione forestale sono disciplinati con apposite disposizioni.ý

5. L’art. 6 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e' cos|' sosti- tuito:

ßArt. 6. (Certificazione del materiale di propagazione dei vege- tali). ö 1. La giunta provinciale emana apposite direttive per discipli- nare la certificazione volontaria genetico-sanitaria per singole specie interessanti il settore vivaistico.

2. Il materiale di propagazione certificato viene contrassegnato con apposite etichette.

3. Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta altrimenti in commercio materiale non corrispondente alle indicazioni dell’eti- chetta, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da e 1.000,00 a e 5.000,00.

4. I produttori di piante e parti di piante da frutto devono comu- nicare annualmente all’ufficio provinciale competente per il servizio fitosanitario provinciale presso la ripartizione provinciale agricoltura su apposito modulo la consistenza di piante, divisa per genere, specie e varieta', esistente nei propri vivai, nonche¤ l’ubicazione e la superficie degli stessi.

5. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 4 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da e 500,00 a e 1.000,00.ý.

6. L’art. 7 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e' cos|' sosti- tuito:

ßArt. 7. (Servizio fitosanitario provinciale). ö 1. L’attivita' del ser- vizio fitosanitario provinciale nell’ambito delle competenze della ripar- tizione provinciale agricoltura e l’istituzione di un registro provinciale dei produttori sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

2. L’attivita' di controllo e vigilanza nonche¤ le funzioni di certifi- cazione espletati dal servizio fitosanitario provinciale sono soggette ad apposito tariffario approvato dalla giunta provinciale.

3. Chiunque effettui l’attivita' di produzione e commercializza- zione di vegetali e prodotti vegetali contemplati dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1 senza l’autorizzazione provinciale o l’iscrizione nel registro provinciale dei produttori soggiace alla san- zione amministrativa pecuniaria da e 1.500,00 a e 9.000,00.

4. Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali prove- nienti da imprese non autorizzate ai sensi delle normative fitosanita- rie vigenti soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da e 500,00 a e 3.000,00.

5. I soggetti iscritti nel registro provinciale dei produttori che non ottemperano agli obblighi previsti nei loro confronti dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1 soggiaciono alla sanzione ammini- strativa pecuniaria da e 250,00 a e 1.500,00.

6. Chiunque non rispetti le disposizioni provinciali emanate in materia di lotta obbligatoria di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, o la normativa comunitaria e le loro eventuali disposizioni attuative provinciali soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da e 500,00 a e 3.000,00.

7. Chiunque elimini o manometta contrassegni e sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da e 100,00 a e 600,00.ý.

7. L’art. 8 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e' cos|' sosti- tuito:

ßArt. 8. (Vigilanza). ö 1. La sorveglianza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione e dei provvedimenti emanati in esecuzione di questi spetta agli ispettori fitosanitari in servizio presso la ripartizione pro- vinciale agricoltura, i cui compiti e competenze sono disciplinati nel regolamento di esecuzione.

2. A colui che neghi ai funzionari di cui al comma 1 l’accesso ai propri fondi o violi le disposizioni contenute nel regolamento di ese- cuzione di cui al comma 1 dell’art. 7, soggiace alla sanzione ammini- strativa pecuniaria da e 500,00 a e 5.000,00. Inoltre l’autorizzazione di cui all’art. 5 e' sospesa per la durata fino a tre anni e, in caso di par- ticolare gravita' e di reiterazione della violazione, revocata.ý.

(4)

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, recante ßProvvedimenti per l’alienazione di beni gravati da diritti di uso civicoý

1. L’art. 1 della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, e successive modifiche, e' cos|' sostituito:

ßArt. 1. (Presupposto). ö 1. L’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico nonche¤ la costituzione, la modificazione e l’estin- zione di diritti reali su detti beni da parte del comitato dei beni di uso civico sono subordinate al parere positivo dell’assessore provin- ciale competente per l’agricoltura.

2. Il parere di cui al comma 1 non e' prescritto per l’alienazione dei beni di cui agli articoli 2, 3 e 4.ý.

Art. 7.

Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16 recante ßAmministrazione dei beni di uso civicoý

1. Dopo il comma 2 dell’art. 2 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:

ß3. Le deliberazioni del comitato devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione sul proprio albo o sul- l’albo pretorio comunale per la durata di dieci giorni consecutivi.ý.

2. L’art. 8 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e' cos|' sostituito:

ßArt. 8. (Vigilanza). ö 1. Sono soggette al controllo di legittimita' della giunta provinciale le deliberazioni del comitato aventi per oggetto:

a) lo statuto e le relative variazioni;

b) il bilancio di previsione e le relative variazioni nonche¤ il conto consuntivo;

c) l’acquisto e l’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico nonche¤ la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali su detti beni;

d) le liti attive e passive.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 diventano esecutive, se la giunta provinciale non le annulla dandone comunicazione al comitato nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello per la proposi- zione del ricorso di cui al comma 5.

3. Le deliberazioni del comitato soggette a controllo devono essere fatte pervenire, in duplice copia, all’ufficio competente per la vigilanza della ripartizione provinciale enti locali, a pena di deca- denza, entro quindici giorni dalla data della loro adozione.

4. La giunta provinciale puo' indicare al comitato le modifica- zioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. Nel caso di mancato rispetto di tale invito o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte della giunta provinciale, questa provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto stesso.

5. Ogni avente diritto di uso civico puo' presentare ricorso alla giunta provinciale avverso le deliberazioni del comitato soggette a con- trollo di legittimita' da parte della giunta provinciale entro il termine di dieci giorni dalla data dell’ultimo giorno della loro pubblicazione.ý.

Art. 8.

Modifiche della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, recante:

ßRiordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e pro- vince autonome di Bolzano e Trento)ý.

1. La lettera g) del comma 2 dell’art. 9 dell’accordo allegato alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, e' cos|' sostituita:

ßg) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio pre- ventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;ý.

2. La lettera b) del comma 1 dell’art. 13 dell’accordo allegato alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, e' cos|' sostituita:

ßb) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, sot- toponendoli all’approvazione del consiglio di amministrazione;ý.

3. I commi 3, 4 e 6 dell’art. 13 dell’accordo allegato alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, sono cos|' sostituiti:

ß3. Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore sanitario veterinario e da un direttore amministrativo. Il direttore amministra- tivo e il direttore sanitario veterinario sono nominati con provvedi- mento motivato del direttore generale. Essi cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Il direttore sanitario veterinario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore ammi- nistrativo e del direttore sanitario veterinario e' a tempo pieno, rego- lato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I con- tenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

6. In caso di assenza e di impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario veterinario.ý

4. La lettera a) del comma 5 dell’art. 14 dell’accordo allegato alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, e' cos|' sostituita:

ßa) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;ý.

5. La lettera d) del comma 1 dell’art. 18 dell’accordo allegato alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, e' cos|' sostituita:

ßd) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 5.ý

Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8 recante ßDifesa dalle avversita' atmosfericheý

1. L’art. 1 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, e' cos|' sostituito:

ßArt. 1. (Condizioni di intervento). ö 1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche, l’amministra- zione provinciale e' autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuando gli interventi di cui alla presente legge.

2. La giunta provinciale propone al Ministero delle politiche agricole e forestali la declaratoria dell’eccezionalita' dell’evento stesso, nonche¤, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, indivi- duale provvidenze fra quelle previste dall’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e richiede il trasferimento delle somme a tal fine necessarie.

2. Il comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, e' cos|' sostituito:

ß1. Le provvidenze di cui all’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere concesse dalla giunta provinciale anche prima dell’emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali del provvedimento di sua competenza e dell’assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di solidarieta' nazionale.ý.

Art. 10.

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante ßLa disciplina e lo sviluppo dell’agriturismoý 1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, e' cos|' sostituito:

ß1. Ai fini della presente legge, per attivita' agrituristiche si inten- dono le attivita' di ricreazione ed ospitalita' svolte da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, singoli o associati, e da loro familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile, attraverso l’utiliz- zazione di strutture aziendali o interaziendali agricole; il tempo impiegato nell’esercizio dell’attivita' agricola, quali la coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento bestiame, deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell’attivita' agrituristica.ý.

(5)

2. Il comma 3 dell’art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, e' cos|' sostituito:

ß3. Rientrano fra le attivita' di cui al comma 1:

a) dare ospitalita' a fini turistici negli edifici siti nel fondo del- l’imprenditore agricolo e somministrare pasti alle persone alloggiate ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12;

b) vendere i beni agricoli e artigianali prodotti nell’azienda;

c) gestire ristori di campagna ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39;

d) somministrare per la consumazione sul posto e su malghe in esercizio pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da spuntini e da piatti tipici locali ivi comprese le bevande alcoliche e superalcoliche; la capacita' massima di posti a sedere a disposizione nei locali chiusi non puo' superare trenta unita';

e) al fine di una migliore fruizione e conoscenza del territorio, organizzare, ancorche¤ svolte all’esterno dei beni fondiari nella dispo- nibilita' dell’azienda o delle aziende associate, attivita' ricreative, cultu- rali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo e attivita' affini, compresa quella di assistenza a persone.ý.

3. Dopo il comma 6 dell’art. 2 della legge provinciale 14 dicem- bre 1988, n. 57, e' aggiunto il seguente comma:

ß7. Le attivita' di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e disgiuntamente. Le attivita' di cui al comma 3, lette- re c) e d), sono incompatibili tra di loro.ý

4. Dopo il comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale 14 dicem- bre 1988, n. 57, e' aggiunto il seguente comma:

ß2-bis. I locali e gli alloggi di cui al comma 2 possono essere utilizzati anche per alloggiare i lavoratori stagionali impiegati nell’azienda agricola.ý.

5. Il comma 2 dell’art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e' cos|' sostituito:

ß2. A tal fine l’interessato deve proporre apposita domanda con- tenente:

a) la documentazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2;

b) l’impegno formale a esercitare l’attivita' agrituristica, attenen- dosi alle limitazioni di cui all’art. 2 e alle prescrizioni richiamate all’art. 5;

c) la descrizione dettagliata delle attivita' agrituristiche che si intendono svolgere;

d) l’indicazione degli edifici e delle aree che si intende adibire ad uso agrituristico;

e) la specificazione della capacita' ricettiva;

f) l’indicazione dei periodi di esercizio;

g) un’idonea documentazione, dalla quale emerga l’ubica- zione e le dimensioni dell’azienda e la tipologia produttiva;

h) la documentazione comprovante un’adeguata formazione professionale posseduta da parte della persona richiedente o da un familiare che collabora nell’azienda, secondo la tipologia determinata dalla giunta provinciale.ý.

6. Il comma 1 dell’art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e' cos|' sostituito:

ß1. Lo svolgimento delle singole attivita' agrituristiche di cui all’art. 2, comma 3, e' subordinato all’iscrizione nell’elenco provin- ciale di cui all’art. 4, nonche¤ al rispetto delle disposizioni vigenti in riferimento alle diverse attivita'. In particolare:

a) le attivita' di cui all’art. 2, comma 3, lettera a) sono sog- gette alle prescrizioni contenute nella legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche;

b) l’attivita' di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) e' soggetta alle prescrizioni contenute nell’art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, e nel relativo regolamento di esecuzione;

c) l’attivita' di cui all’art. 2, comma 3, lettera c) e' soggetta alle prescrizioni contenute nella legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche;

d) le attivita' di cui all’art. 2, comma 3, lettere d) ed e) sono soggette alle autorizzazioni previste rispettivamente dall’art. 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e dalla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche.ý.

7. L’art. 8 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e' cos|' sostituito:

ßArt. 8. (Vigilanza). ö 1. Fatto salvo quanto disposto dal- l’art. 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche¤ dalle disposizioni contenute nella normativa di cui all’art. 5 della presente legge sono incaricati del controllo sull’osservanza della presente legge i dipendenti provinciali in servizio presso la ripartizione provinciale agricoltura. Ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni essi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento e possono ispezionare le attivita' agrituristiche.ý

8. L’art. 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e' cos|' sostituito:

ßArt. 9. (Sanzioni amministrative). ö 1. Per la violazione delle norme contenute negli articoli 4 e 7 viene comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da e 100,00 a e 600,00, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e di quelle ulteriori amministrative previste dalla normativa vigente in materia.ý.

9. L’art. 10 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e' cos|' sostituito:

ßArt. 10. (Misure a favore dell’agriturismo). ö 1. Per favorire le attivita' agrituristiche di cui all’art. 2, comma 3, la giunta provinciale puo' concedere a favore di imprenditori agricoli iscritti nell’elenco di cui all’art. 4 o che abbiano ottenuto il certificato provvisorio di idoneita' aiuti fino al 50 per cento delle spese ammissibili.ý.

10. Nella legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, le parole ßIspettorato provinciale per l’agricolturaý sono sostituite dalle parole: ßRipartizione provinciale agricolturaý.

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, recante ßDisposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e disposizioni sulla ricomposizione fondiariaý.

1. Dopo il comma 2 dell’art. 7 della legge provinciale 8 novem- bre 1982, n. 34, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4 e 5:

ß3. La sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modifiche, e' esercitata dal personale in servizio presso l’ufficio com- petente per la vigilanza sui lavori di bonifica presso la ripartizione provinciale agricoltura nonche¤ dal personale tecnico e dai capi operai in servizio presso i consorzi di bonifica territorialmente competenti.

Al personale a cio' incaricato vengono conferite le medesime qualifi- che previste per il personale provinciale svolgente analoghe funzioni nel settore delle opere idrauliche.

4. L’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione o del decreto di archiviazione compete al direttore della ripartizione provinciale agri- coltura.

5. Le funzioni attribuite nel regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modifiche, e nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche, all’ufficio del genio civile sono esercitate sul territorio provinciale dal personale in servizio presso l’ufficio compe- tente per la vigilanza sui lavori di bonifica presso la ripartizione provinciale agricoltura.ý.

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante ßIstitu- zione della ripartizione provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37ý.

1. L’art. 5-quinquies della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, e' cos|' sostituito:

ßArt. 5-quinquies. (Esclusione dal diritto di prelazione e dal- l’obbligo di denuncia). ö 1. Il diritto di prelazione di cui agli arti- coli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprieta', in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in edifici soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso.

Resta fermo l’obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprieta'.ý.

(6)

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, recante ßNorme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termiciý

1. Dopo il comma 7 dell’art. 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e' inserito il seguente comma:

ß7-bis. Con regolamento di esecuzione possono essere definite altre categorie professionali abilitate allo svolgimento delle mansioni di controllo e verifica degli impianti di combustione di cui al comma 7.ý.

Art. 14.

Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 recante ßDisposizioni sulle acqueý

1. Il comma 1 dell’art. 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e' cos|' sostituito:

ßArt. 19. (Scavi e prelievi di acqua sotterranea). ö 1. Ogni scavo e prelievo di acqua sotterranea, anche tramite prove di pompaggio oppure allo scopo di abbassamento dell’acqua sotterranea, devono essere autorizzati o concessi dall’assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, a eccezione della costruzione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sotterranea che deve essere denunciata preventivamente all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche. Le sonde geotermiche devono essere costruite secondo le direttive tecniche stabilite dalla giunta provinciale.ý

2. Il comma 2 dell’art. 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' cos|' sostituito:

ß2. La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la ripartizione provinciale acque pubbliche ed energia, il quale provvede alla sua pubblicazione per quindici giorni presso l’ufficio stesso, nonche¤ all’albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni eventualmente interessati. Non sono ammesse domande concorrenti.ý

3. Dopo il comma 5 dell’art. 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' aggiunto il seguente comma:

ß6. Con un’utenza d’acqua sotterranea concessa a scopo irriguo e antibrina possono essere irrigate ulteriori aree a condizione che l’aumentato prelievo d’acqua non pregiudichi la falda acquifera o pozzi circostanti e che venga presentato all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la ripartizione provinciale acque pubbliche ed energia una denuncia, nella quale sono indicate le parti- celle fondiarie aggiunte, la loro superficie e i rispettivi proprietari. In questo caso spetta al rispettivo proprietario del terreno la responsabi- lita' per la parte degli impianti sul suo terreno.ý.

4. La rubrica dell’art. 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' cos|' sostituita: ßSanzioni amministrative in materia di tutela dell’acquaý.

5. Dopo l’art. 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' inserito il seguente articolo:

ßArt. 57-bis. (Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione delle risorse idriche). ö 1. La realizzazione di opere di derivazione abu- sive, la derivazione d’acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d’acqua residua prescritta, l’attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni gia' concesse ai sensi del- l’art. 10, comma 2, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e l’utilizzo d’acqua per altri usi da derivazioni gia' concesse:

a) per uso irriguo, potabile e domestico, per l’utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da e 250,00 a e 2.500,00;

b) per uso industriale e per l’innevamento artificiale e' sanzio- nato con la sanzione amministrativa pecuniaria da e 500,00 a e 5.000,00;

c) per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:

1) fino a kW 50 e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da e 500,00 a e 5.000,00;

2) fino a kW 220 e' sanzionato con la sanzione amministra- tiva pecuniaria da e 5.000,00 a e 50.000,00;

3) fino a kW 3000 e' sanzionato con la sanzione amministra- tiva pecuniaria da e 10.000,00 a e 100.000,00;

4) oltre kW 3000 e' sanzionato con la sanzione amministra- tiva pecuniaria da e 20.000,00 a e 200.000,00.

2. La violazione di altre norme di legge o regolamentari in mate- ria di utilizzazione delle risorse idriche, l’effettuazione di varianti alle opere di derivazione ai sensi dell’art.10, comma 5, della legge provin- ciale 4 settembre 1976, n. 40, l’inosservanza di prescrizioni generali e speciali della concessione, dell’autorizzazione o dell’ordinanza, la manutenzione delle opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare:

a) per uso irriguo, potabile e domestico, per l’utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da e 125,00 a e 1.250,00;

b) per uso industriale e per l’innevamento artificiale e' sanzio- nato con la sanzione amministrativa pecuniaria da e 250,00 a e 2.500,00;

c) per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:

1) fino a kW 50 e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da e 250,00 a e 2.500,00;

2) fino a kW 220 e' sanzionato con la sanzione amministra- tiva pecuniaria da e 1.000,00 a e 10.000,00;

3) fino a kW 3000 e' sanzionato con la sanzione amministra- tiva pecuniaria da e 2.000,00 a e 20.000,00;

4) oltre kW 3000 e' sanzionato con la sanzione amministra- tiva pecuniaria da e 4.000,00 a e 40.000,00.

3. L’inosservanza delle disposizioni e dei vincoli di tutela generali e specifici delle aree di tutela dell’acqua potabile e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da e 500,00 a e 5.000,00.ý.

Art. 15.

Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante ßNorme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidiý.

1. Il comma 2 dell’art. 2 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e' cos|' sostituito:

ß2. La giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali ven- gono precisate le caratteristiche dei rifiuti di riferimento alle categorie di appartenenza.ý

2. L’art. 8-ter della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e' cos|' sostituito:

ßArt. 8-ter. (Registro dei rifiuti). ö 1. Ha l’obbligo di registrare i rifiuti secondo le modalita' fissate dalla giunta provinciale:

a) chiunque svolge a titolo professionale operazioni di recu- pero o smaltimento di rifiuti;

b) chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i produttori e detentori di rifiuti pericolosi, esclusi i rifiuti urbani.

2. Non devono tenere il registro dei rifiuti i soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

3. I registri dei rifiuti integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima regi- strazione, a eccezione dei registri relativi alle operazioni di smalti- mento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato e al termine dell’attivita' devono essere consegnati all’ufficio gestione rifiuti.

4. Il registro dei rifiuti puo' essere tenuto anche presso terzi, secondo le modalita' determinate dalla giunta provinciale.ý.

(7)

3. Dopo l’art. 8-ter della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, sono inseriti i seguenti articoli 8-quater e 8-quinquies:

ßArt. 8-quater. (Catasto e denuncia annuale dei rifiuti). ö 1. Sono tenuti a comunicare annualmente alla Camera di commercio con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle seguenti attivita':

a) chiunque svolge a titolo professionale operazioni di recu- pero o smaltimento di rifiuti;

b) chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti, con o senza la detenzione dei rifiuti stessi;

d) le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;

e) le imprese e gli enti che hanno piu' di tre dipendenti che producono i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

1) rifiuti da lavorazioni industriali;

2) rifiuti da lavorazioni artigianali;

3) fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

2. Non sono obbligati alla denuncia annuale i soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, effet- tuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

3. I comuni, loro consorzi e le comunita' comprensoriali ovvero aziende speciali con finalita' di gestione dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche¤ i proventi della tariffa di cui all’art. 7-bis;

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

Art. 8-quinquies. (Formulario di identificazione dei rifiuti). ö 1.

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accom- pagnati da un formulario di identificazione redatto e tenuto secondo le disposizioni fissate dalla giunta provinciale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) ai rifiuti urbani che vengono trasportati dal produttore ai pubblici centri di trattamento,

b) al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;

c) ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la quantita' di trenta chili o di trenta litri al giorno effettuati dai produttore dei rifiuti speciali stessi. In questo caso l’impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta secondo le modalita' fissate dalla giunta provinciale.ý

4. Dopo l’art. 21, comma 1, lettera i), della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere j), k), l), m) e n):

ßj) chiunque omette di tenere il registro dei rifiuti di cui all’art. 8- ter o non lo tiene secondo le modalita' fissate dalla giunta provinciale e' punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) da e 500,00 a e 1.500,00 per i produttori e detentori;

2) da e 2.500,00 a e 7.500,00 per gli altri soggetti di cui all’art. 8-ter;

k) chiunque non effettua la denuncia annuale dei rifiuti di cui all’art. 8-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da e 500,00 a e 1.500,00 per i produttori e detentori;

2) da e 2.500,00 a e 7.500,00 per gli altri soggetti di cui all’art. 8-quater;

l) se la denuncia e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da e 50,00 a e 150,00;

m) chiunque omette di tenere il formulario di identificazione di cui all’art. 8-quinquies o non lo tiene secondo le modalita' fissate dalla giunta provinciale e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da e 1.000,00 a e 3.000,00 per i produttori e detentori;

2) da e 2.500,00 a e 7.500,00 per i trasportatori e destinatari;

n) chiunque effettua un’attivita' di gestione di rifiuti non autoriz- zata, che comprende anche le fattispecie di omessa tenuta del registro dei rifiuti, del formulario di identificazione e della mancata denuncia annuale dei rifiuti, e' punito con la sanzione amministrativa pecunia- ria da e 5.000,00 a e 15.000,00.ý.

5. Dopo il comma 1 dell’art. 21 della legge provinciale 6 settem- bre 1973, n. 61, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

ß1-bis. Se le indicazioni di cui alle lettere j), k) e m) sono incom- plete o inesatte ma i dati riportati nel registro dei rifiuti, nella denun- cia annuale dei rifiuti e nel formulario di identificazione consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione ammini- strativa pecuniaria da e 500,00 a e 1.500,00. Ai produttori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da e 250,00 a e 750,00.

1-ter. In caso di errori formali reiterati nella compilazione del formulario di identificazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettera m), e al comma 1-bis limitato al formulario di identificazione aumentate al triplo.ý.

6. Il comma 1 dell’art. 23-quinquies della legge provinciale 6 set- tembre 1973, n. 61, e successive modifiche, e' cos|' sostituito:

ß1. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalla presente legge l’ufficio competente in materia di gestione rifiuti presso l’agenzia provinciale per l’ambiente puo' autorizzare sistemi di smaltimento rifiuti al fine di attuare con enti, imprese o associazioni di categoria specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimiz- zazione dei flussi di rifiuti. A tal fine si possono prevedere agevola- zioni relative alla tenuta dei registri dei rifiuti di cui all’art. 8-ter, alla denuncia annuale dei rifiuti di cui all’art. 8-quater e alla tenuta dei formulari di identificazione di cui all’art. 8-quinquies.ý.

Art. 16.

Modifiche della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 recante ßValutazione dell’impatto ambientaleý

1. Il comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, e' cos|' sostituito:

ß2. Il presidente del comitato VIA verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura VIA in base agli allegati 1 e 2.ý.

2. Il comma 1, lettera a), dell’art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, e' cos|' sostituito:

ßa) da un rappresentante del dipartimento competente per l’am- biente, designato dall’assessore provinciale competente per l’am- biente;ý.

3. Il comma 4 dell’art. 13 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e' cos|' sostituito:

ß4. La conferenza dei direttori d’ufficio, presieduta dal presi- dente del comitato VIA, esprime un parere vincolante sul progetto.

Tale parere deve essere comunicato al comune e a colui che ha presen- tato il progetto dalla ripartizione competente per la VIA entro il ter- mine di sessanta giorni dal ricevimento degli allegati progettuali com- pleti.ý

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19, recante ßCosti- tuzione del consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvioý.

1. Dopo l’art. 18 della legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19, sono aggiunti i seguenti articoli 19 e 20:

ßArt. 19. (Nuova riperimetrazione del ßParco nazionale dello Stel- vioý nel territorio della provincia autonoma di Bolzano). ö 1. La zona del fondovalle venostano e dell’abitato di S. Geltrude in Val d’Ultimo e' esclusa dal territorio del Parco nazionale dello Stelvio con il conse- guente spostamento del confine del parco dalla sponda orografica destra del fiume Adige all’inizio del pendio come limite tra terreno coltivato e bosco montano.

(8)

2. I nuovi confini del Parco nazionale dello Stelvio nel territorio della provincia autonoma di Bolzano a seguito della riperimetrazione di cui al comma 1 sono quelli riportati nella cartografia allegata in misura 1:5.000, che viene pubblicata all’albo dei comuni interessati.

3. Agli obblighi di tutela derivanti dalla legge statale sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, nonche¤ dalla direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979, e dalla direttiva 92/43/CEE del consi- glio del 21 maggio 1992, si adempie mediante l’applicazione delle leggi provinciali gia' in vigore in materia di tutela della natura, caccia e pesca. Ulteriori misure di tutela possono essere definite nei piani paesaggistici che verranno estesi alle aree escluse dal parco nazionale.

Art. 20. (Entrata in vigore). ö 1. La disposizione di cui all’art. 19 entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio al fine della conclusione del procedimento di riperimetrazione.ý.

Art. 18.

Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 recante ßTutela del paesaggioý

1. Dopo l’art. 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e' inserito il seguente articolo:

ßArt. 3-bis. (Procedimento abbreviato). ö 1. La delibera della prima commissione per la tutela del paesaggio equivale ad approva- zione, quando il vincolo paesaggistico proposto dal consiglio comu- nale, fornito dell’intesa esplicita dei proprietari fondiari interessati, e' approvato all’unanimita' dalla prima commissione per la tutela del paesaggio.ý.

2. Il comma 2 dell’art. 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e' cos|' sostituito:

ß2. La delibera di vincolo paesaggistico, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e notificata, limitatamente ai beni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2 dell’art. 1, al proprietario, il quale deve informare il possessore o detentore del bene vincolato, e' vinco- lante a tempo indeterminato nei confronti di chiunque.ý.

Art. 19.

Strutture piste ciclabili

1. Sul ponte dell’ex strada provinciale sopra la ferrovia e l’Adige nei comuni di Postal e Lana possono essere realizzati uno sportello per informazioni turistiche e costruzioni con servizi per i ciclisti e, nel rispetto dei limiti previsti per le medie strutture di vendita di cui all’art. 5 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per il commercio con arti- coli per ciclisti nonche¤ strutture per esercizi di somministrazione di pasti e bevande. Le attrezzature sono realizzate da privati sulla base di una convenzione da stipulare con l’amministrazione provinciale.

Art. 20.

Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 recante ßNorme per la tutela della qualita' dell’ariaý

1. Dopo l’art. 7 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e' inserito il seguente articolo:

ßArt. 7-bis. (Controllo degli impianti termici). ö 1. I controllori fumi autorizzati eseguono periodicamente l’analisi dei fumi sugli impianti termici. Con regolamento di esecuzione sono fissati i requi- siti per il riconoscimento della figura professionale di ßcontrollore fumi o controllora fumiý, nonche¤ i valori limite di emissione degli impianti, la periodicita' e le modalita' dei controlli. I controllori fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialita' e di corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali compe- tenti accertano delle irregolarita' o violazioni di legge nell’attivita' di controllo e verifica da parte dei controllori fumi, a carico degli stessi si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell’impianto in questione e, in caso di recidiva, la giunta provinciale revoca al controllore fumi l’autorizzazione a eseguire le verifiche di cui al presente comma.

2. Le tariffe massime da applicarsi per l’attivita' di controllo e verifica dei controllori fumi sono approvate dalla giunta provinciale.

Le spese per i controlli sono a carico dei gestori degli impianti.ý

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’art. 13 della legge provin- ciale 16 marzo 2000, n. 8, e' aggiunta la seguente lettera:

ße) combustione di materiale di origine vegetale in occasione di lavori di sgombero dei prati e pascoli alberati con larici nel periodo dal 1‘ marzo al 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione al- l’autorita' forestale competente.ý

3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’art. 19 della legge provin- ciale 16 marzo 2000, n. 8, e' aggiunta la seguente lettera:

ßh) chi non ottempera alle disposizioni in materia di controllo dei fumi di cui all’art. 7-bis soggiace a una sanzione amministrativa da e 100,00 a e 300,00.ý

4. Dopo il comma 3 dell’art. 21 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e' aggiunto il seguente comma:

ß4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’art. 7-2/bis, comma 1, si applicano il decreto del presidente della giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2, e il decreto del presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1995, n. 7.ý

Art. 21.

A b r o g a z i o n i 1. Sono abrogati:

a) il comma 1 dell’art. 4 e il comma 11 dell’art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;

b) l’art. 9 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8;

c) i commi 1 e 2 dell’art. 3 e l’art. 5 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche;

d) la lettera b) del comma 1 dell’art. 7 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13;

e) l’allegato IV della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7;

f) la lettera a) del comma 1 dell’art. 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8;

g) il comma 3 dell’art. 8-bis della legge provinciale 6 settem- bre 1973, n. 61.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 20 giugno 2005

DURNWALDER 05R0592

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5.

Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 2 agosto 2005) (Omissis).

05R0593

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 6.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 2 agosto 2005) (Omissis).

05R0594

(9)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

19 aprile 2005, n. 0104/Pres.

Regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 ßDisciplina del settore fieristicoý. Appro- vazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell’11 maggio 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 gennaio 2001, n. 7, avente ad oggetto ßLegge quadro sul settore fieristicoý;

Vista la legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 ßDisciplina del settore fieristicoý, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i prin- cipi fondamentali in materia di attivita' fieristiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 ßInterventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004ý;

Visto in particolare il capo VI della citata legge regionale n. 4/2005 con il quale vengono disposte diverse modifiche all’articolato della legge regionale n. 7/2003;

Considerato quanto disposto dall’art. 51 della legge regionale n. 4/2005, che sostituisce l’art. 7 della legge regionale n. 7/2003 e ridetermina gli aspetti della disciplina che devono essere stabiliti con regolamento regionale;

Rilevato in particolare che l’art. 7 della legge regionale n. 7/2003, come sostituito dal citato art. 51 della legge regionale n. 4/2005, ora prevede che con specifico regolamento si stabiliscano:

a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della mani- festazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualifica- zione al fine dell’inserimento della manifestazione nel calendario;

b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;

c) le modalita' di rilevazione e certificazione, ai fini dell’attri- buzione delle qualifiche di cui all’art. 4 della legge n. 7/2003, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali;

Visto il ßRegolamento di attuazione dell’art. 7 della legge regio- nale 21 marzo 2003, n. 7 ßDisciplina del settore fieristicoýý, appro- vato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0168/Pres.;

Ritenuto opportuno adottare, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 7/2003, cos|' come sostituito dall’art. 51 della legge regio- nale n. 4/2005, un nuovo testo regolamentare che recepisca le disposi- zioni sopra richiamate con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004;

Ritenuto conseguentemente di abrogare il testo regolamentare vigente;

Visto l’art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 610 del 24 marzo 2005;

Decreta:

EØ approvato il ßRegolamento di attuazione dell’art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 ßDisciplina del settore fieristicoý, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 19 aprile 2005 ILLY

Regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 ßDisciplina del settore fieristicoý

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 7 della legge regio- nale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), come sostituito dall’art. 51 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004), stabilisce:

a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della mani- festazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale ed i termini per la presentazione delle domande di qualifica- zione al fine dell’inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;

b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;

c) le modalita' di rilevazione e certificazione, ai fini dell’attri- buzione delle qualifiche di fiera internazionale, nazionale e regionale, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieri- stiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale 1. EØ riconosciuta la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica quando si registri una delle seguenti condizioni:

a) la presenza di almeno il 15% di espositori esteri, diretti o rappresentati, provenienti da almeno dieci Paesi esteri o, alternativa- mente, provenienti da almeno cinque Paesi esteri extra Unione euro- pea sul totale degli espositori;

b) l’affluenza, in precedenti edizioni, di almeno l’8% di visita- tori di nazionalita' estera sul totale dei visitatori;

c) l’affluenza, in precedenti edizioni, di almeno il 4% di visitatori di nazionalita' di Paesi extra Unione europea sul totale dei visitatori.

Art. 3.

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale 1. EØ riconosciuta la qualifica nazionale alla manifestazione fieri- stica quando si registri una delle seguenti condizioni:

a) una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, escluso il Friuli-Venezia Giulia, superiore alla meta' degli espositori totali;

b) una presenza, in precedenti edizioni, di visitatori prove- nienti da almeno sei regioni italiane, escluso il Friuli-Venezia Giulia, superiore alla meta' dei visitatori totali;

c) una partecipazione di espositori esteri non inferiore al 10%

del totale degli espositori;

d) una presenza, in precedenti edizioni, di visitatori esteri non inferiore al 5% del totale dei visitatori.

Art. 4.

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera regionale 1. EØ riconosciuta la qualifica regionale alla manifestazione fieri- stica quando si registri la provenienza degli espositori dalle quattro province della Regione.

(10)

Art. 5.

Riconoscimento della qualifica per la prima edizione 1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate nei quartieri fieristici o in altri luoghi idonei, la qualifica internazio- nale, nazionale o regionale puo' essere riconosciuta sino dalla prima edizione quando dall’istruttoria regionale si accerti, in base ad adeguata documentazione, comprensiva di dettagliata relazione con- tenente le previsioni sull’impatto economico, sociale e di mercato, presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa possieda i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione l’organizzatore deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 ai fini del riconoscimento delle successive edizioni.

Art. 6.

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera locale 1. Il comune territorialmente competente riconosce la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all’ambito territoriale provinciale competente e ad altre province del Friuli- Venezia Giulia;

b) provenienza prevalente degli espositori e dei visitatori dal- l’ambito territoriale della provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre province del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici internazionali 1. I requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici necessari per ottenere la qualifica di internazionale della manifestazione sono i seguenti:

a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungi- mento del quartiere fieristico;

b) disponibilita' di parcheggi esterni;

c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unifica- zione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;

d) sale convegni;

e) servizi di prenotazione viaggi ed alberghi;

f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;

g) servizi bancari;

h) servizi di ristoro;

i) servizio stampa;

j) pronto soccorso;

k) servizi di sicurezza;

l) spedizioniere;

m) centro affari, mediante: servizio informazioni in generale, centro accoglimento operatori e delegazioni, servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte;

n) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per: set- tore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;

o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;

p) sistemi informatizzati.

Art. 8.

Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici nazionali 1. I requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici necessari per ottenere la qualifica di nazionale della manifestazione sono i seguenti:

a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungi- mento del quartiere fieristico;

b) disponibilita' di parcheggi esterni;

c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unifica- zione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, ser- vizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;

d) sale convegni;

e) prenotazione viaggi ed alberghi;

f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;

g) servizi bancari;

h) servizi di ristoro;

i) servizio stampa;

j) pronto soccorso;

k) servizi di sicurezza;

l) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per set- tore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;

m) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

Art. 9.

Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici regionali 1. I requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici per ottenere la qualifica di regionale della manifestazione sono i seguenti:

a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungi- mento del quartiere fieristico;

b) disponibilita' di parcheggi esterni;

c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unifica- zione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, ser- vizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;

d) pronto soccorso;

e) servizi di sicurezza;

f) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per set- tore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card.

Art. 10.

Requisiti minimi di idoneita' delle aree esterne per manifestazioni internazionali, nazionali e regionali 1. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in aree esterne adeguatamente attrezzate a svolgere l’evento e' necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, le aree abbiano i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e che rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Art. 11.

Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici ed aree esterne per manifestazioni locali

1. Nel caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche ricono- sciute con la qualifica di locale sara' cura del comune territorialmente competente definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento dell’evento tenuto conto che, la sede espositiva, sia comunque idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza, alla agibilita' degli impianti, delle strutture, delle infrastrut- ture e delle aree utilizzate e rispetti le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Art. 12.

Termini per la presentazione delle domande

1. La domanda per l’attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale delle manifestazioni fieristiche deve essere pre- sentata dal soggetto organizzatore alla direzione centrale delle atti- vita' produttive - servizio promozione e internazionalizzazione - entro il 1‘ marzo dell’anno precedente alla data di svolgimento della mani- festazione per le qualifiche di internazionale e nazionale, ed entro il 1‘ aprile dell’anno precedente alla data di svolgimento della manife- stazione per le qualifiche di regionale.

2. La qualifica, di internazionale, nazionale e regionale e' attri- buita con deliberazione della giunta regionale.

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