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REGIONI SOMMARIO. PA R T E PR I MA Roma - Sabato, 19 maggio 2007 SI PUBBLICA IL SABATO. 3 a SERIE SPECIALE

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(1)

Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 148º — Numero 19

PA R T E PR IMA Roma - Sabato, 19 maggio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O öö

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 8.

Istituzione del parlamento regionale degli studenti della Liguria . . . Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2007, n. 1.

Sostegno delle iniziative umanitarie in Paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficolta' econo- miche e sociali . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 luglio 2006, n. 13-66/Leg.

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 ßDisciplina della promozione turistica in provincia di Trentoý) . . . Pag. 4

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 6/R.

Regolamento di attuazione dell’art. 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disciplina del sistema informativo geografico regionale . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2007, n. 7/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attivita' in materia di promozione della cultura e della pratica delle attivita' motorie) . . . Pag. 8 LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 8.

Indennita' di funzione del portavoce dell’opposizione. Modi- fica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennita' e rimborso spese ai consiglieri regionali) . . . Pag. 11 LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 9.

Modalita' di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Pag. 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 10/R.

Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attua- zione dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78.

Pag. 12 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 11/R.

Modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 ßNorme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di edu- cazione alimentare nella Regione Toscanaý). . . Pag. 14

REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 25.

Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio

finanziario 2005 . . . Pag. 16

(2)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2007, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007 . . . Pag. 16 LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2007, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007- 2009 . . . Pag. 16 LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2007, n. 3.

Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania. . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2007, n. 4.

Nome in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati . . . Pag. 16

RETTIFICHE ERRATA-CORRIGE

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale

2007 . . . Pag. 23

Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno

finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-

2009 . . . Pag. 24

(3)

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 8.

Istituzione del parlamento regionale degli studenti della Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 21 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. La Regione Liguria, in conformita' all’art. 31 della Costituzione ed in attuazione dell’art. 6 dello statuto, riconosce la cittadinanza attiva dei giovani studenti quale elemento fondamentale della societa' democratica per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica e sociale.

2. La Regione opera per creare forme di partecipazione e rappre- sentanza degli studenti alla vita istituzionale regionale.

Art. 2.

Istituzione del parlamento regionale degli studenti della Liguria 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all’art. 1 e' istituito, presso il consiglio regionale, il parlamento regionale degli studenti della Liguria, quale organismo di consultazione e rappresentanza regionale unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei giovani e quale sede di confronto e dibattito sulle materie di loro interesse in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile.

2. Il parlamento regionale degli studenti comunica all’ufficio di presidenza del consiglio regionale le iniziative che ritenga utili per la tutela dei diritti e delle aspettative dei giovani e degli studenti.

3. I membri del parlamento regionale degli studenti rappresentano il mondo giovanile nella sua interezza senza poter far propaganda per partiti, movimenti e associazioni politiche.

4. Il parlamento regionale degli studenti puo' richiedere all’ufficio di presidenza del consiglio regionale di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza degli studenti regionali, statali e comunitari, nonche¤ di stipulare con gli stessi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell’ambito delle iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nella Unione europea.

Art. 3.

Composizione

1. Il parlamento regionale degli studenti e' composto di trenta studenti eletti democraticamente in rappresentanza della popolazione studentesca degli istituti e scuole secondarie superiori presenti sul territorio regionale.

2. Nella composizione del parlamento regionale degli studenti e' assicurata la parita' numerica tra uomini e donne.

3. Il parlamento regionale degli studenti dura in carica cinque anni.

4. Gli studenti eletti entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto di insediamento del parlamento regionale degli studenti e rimangono in carica fino all’insediamento del nuovo parlamento.

5. Lo studente eletto che non sia piu' iscritto a istituti o scuole secon- darie superiori presenti sul territorio regionale cessa dall’esercizio della funzione di rappresentanza.

6. L’assenza ingiustificata a due sedute del parlamento, nell’ambito della stessa legislatura, comporta la decadenza.

7. Nell’ipotesi in cui lo studente eletto cessi o decada dal proprio mandato per una qualsiasi causa, viene sostituito, dal primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.

8. L’elezione del parlamento regionale degli studenti si svolge entro trenta giorni dall’insediamento del nuovo consiglio regionale.

9. L’ufficio di presidenza del consiglio regionale, d’intesa con la direzione scolastica regionale, individua le modalita' di elezione del parlamento regionale degli studenti della Liguria.

Art. 4.

Regolamento interno

1. Al parlamento regionale degli studenti si applica, per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge e la sua partico- lare natura, il regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 5.

Prima seduta e presidenza provvisoria

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di presi- dente e' provvisoriamente assegnata allo studente eletto che abbia conseguito il maggior numero d|' voti. In caso di parita' allo studente eletto piu' anziano. Lo studente eletto piu' giovane svolge le funzioni di segretario.

Art. 6.

Funzionamento

1. Il parlamento si riunisce almeno tre volte l’anno presso la sede del consiglio regionale della Regione Liguria.

2. Nell’ambito del parlamento sono istituite tre commissioni perma- nenti per il preventivo esame di tutte le questioni, con competenza nelle seguenti materie:

a) istruzione, diritto allo studio e politiche regionali per i gio- vani, pari opportunita';

b) formazione e lavoro;

c) cultura, sport e turismo.

3. Ogni studente non puo' far parte di piu' di due commissioni.

Ciascuna commissione si riunisce, di regola, non piu' di sei volte nel corso dell’anno.

4. Le determinazioni assunte dal parlamento regionale degli stu- denti sono trasmesse al presidente del consiglio regionale che ne da' comunicazione ai presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia.

Art. 7.

Dotazioni strumentali e rimborso delle spese

1. I lavori e l’attivita' del parlamento regionale degli studenti sono pubblicati su apposite pagine del sito internet della Regione Liguria.

2. Gli studenti eletti hanno diritto al rimborso delle spese soste- nute per la partecipazione alle sedute.

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ufficio di presidenza, d’intesa con la direzione scola- stica regionale, provvede ad individuare il sistema di rappresentanza e le modalita' di elezione del parlamento regionale degli studenti della Liguria ed all’organizzazione delle consultazioni elettorali.

(4)

2. In sede di prima applicazione il parlamento regionale degli stu- denti della Liguria viene costituito con provvedimento del presidente del consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso rimane in carica fino all’insediamento del successivo parlamento regionale degli studenti della Liguria eletto ai sensi dell’art. 3, comma 7.

3. Le strutture regionali di supporto all’attivita' del parlamento regionale degli studenti della Liguria sono individuate dall’ufficio di presidenza del consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell’U.P.B.1.101 ßSpesa per l’assemblea legislativa regionaleý dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino uffi- ciale della Regione.

EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 marzo 2007

BURLANDO 07R0296

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2007, n. 1.

Sostegno delle iniziative umanitarie in Paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficolta' econo- miche e sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 27 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella legge regionale del 29 novembre1996, n. 5, sono soppresse le parole ßextracomunitariý e ßextracomunitarieý. Nell’art. 2, comma 2, alla parola ßpopolazioniý e nell’art. 3, comma 1, ultima riga sono aggiunte le seguenti parole ßcolpite/colpiti da eventi bellici o calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni di difficolta' economica o sociale o di natura formativa.ý.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 febbraio 2007 DELLAI (Omissis)

07R0211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 luglio 2006, n. 13-66/Leg.

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 ßDisciplina della promozione turistica in provincia di Trentoý).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 3 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante ßApprovazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adigeý, ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1381 di data 7 luglio 2006 con la quale la giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento recante ßModifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 ‘‘Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento’’)ý,

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Inserimento del capo 1-bis nel decreto

del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. Dopo l’art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., e' inserito il seguente:

ßCapo I-bis, commissione tecnica per il turismoý.

Art. 2.

Inserimento dell’art. 4-bis nel decreto

del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-739/Leg.

1. Dopo l’art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel capo I-bis, e' inserito il seguente:

ßArt. 4-bis (Composizione della commissione tecnica per il turi- smo). ö 1. La commissione tecnica per il turismo e' composta da:

a) il dirigente generale del dipartimento provinciale compe- tente in materia di turismo, con funzione di presidente;

b) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, con funzione di vicepresidente;

c) un ingegnere dipendente della provincia;

d) un ingegnere designato dal collegio provinciale dell’ordine degli ingegneri;

e) un architetto designato dal collegio provinciale dell’ordine degli architetti;

f) tre esperti in materie economico-finanziarie scelti dalla giunta provinciale;

g) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di impianti a fune, limitatamente alla trattazione degli argomenti che riguardano tale materia.

2. Per i componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), i rispettivi ordini designano anche un componente supplente.ý.

(5)

Art. 3.

Inserimento dell’art. 4-ter nel decreto

del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. Dopo l’art. 4-bis del decreto del presidente della giunta provin- ciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel capo I-bis, e' inserito il seguente:

ßArt. 4-ter (Nomina e funzionamento della commissione tecnica per il turismo). ö 1. La commissione tecnica per il turismo e' nominata dalla giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

2. Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la commissione medesima.

3. Le decisioni della commissione sono assunte con il voto favo- revole della maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.

4. I componenti supplenti designati ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza o di impedimento del rispettivo titolare.

5. I componenti della commissione di cui al comma 1, lette- re a), b), c) e g), delegano un proprio sostituto qualora siano assenti o impediti a partecipare alla seduta della commissione.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario provinciale.

7. La commissione approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento interno per il suo funzionamento.

8. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 7 conti- nuano ad applicarsi le modalita' di funzionamento definite dalla commis- sione tecnica per il turismo nominata ai sensi della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21.ý.

Art. 4.

Modifiche dell’art. 10 del decreto

del Presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. All’art. 10 del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

ß1. La messa a disposizione di personale provinciale in favore dei soggetti, prevista dall’art. 11, comma 10, della legge e' consentita, su richiesta del soggetto interessato, previa verifica delle reali esigenze orga- nizzative del soggetto stesso e per la copertura di posti di qualifica corri- spondente a quella rivestita dal dipendente messo a disposizione.ý;

b) il comma 2 e' abrogato.

Art. 5.

Inserimento del capo II-bis nel decreto

del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. Dopo l’art. 10 del decreto del presidente della giunta provin- ciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., e' inserito il seguente:

ßcapo II-bis elenco delle associazioni pro loco e loro consorziý.

Art. 6.

Inserimento dell’art. 10-bis nel decreto

del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. Dopo l’art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel capo II-bis, e' inserito il seguente:

ßArt. 10-bis (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni proloco). ö 1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 12-ter, comma 1, della legge le associazioni pro loco in possesso dei seguenti requisiti:

a) lo statuto preveda tra gli scopi sociali dell’associazione il concorso alla valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti;

b) l’ambito operativo dell’associazione coincida con l’intero territorio di un comune o frazione del medesimo e nello stesso ambito non operi altra associazione iscritta nell’elenco;

c) lo statuto non contenga disposizioni ostative all’aggrega- zione o all’adesione dell’associazione in consorzio turistico.ý.

Art. 7.

Inserimento dell’art. 10-ter nel decreto

del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. Dopo l’art. 10-bis del decreto del presidente della giunta provin- ciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel capo II-bis, e' inserito il seguente:

ßArt. 10-ter (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei consorzi turi- stici di associazioni pro loco). ö 1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 12-quater, comma 1, della legge, i consorzi turistici di associazioni pro loco in possesso dei seguenti requisiti:

a) la personalita' giuridica privata;

b) il consorzio turistico sia operante in localita' dove non operi altro consorzio iscritto nell’elenco;

c) lo statuto non contenga disposizioni ostative alla aggrega- zione o all’adesione del consorzio turistico con altri consorzi;

d) lo statuto del consorzio turistico preveda espressamente come oggetto sociale lo svolgimento dell’attivita' di supporto e di coordinamento delle associazioni pro loco consorziate iscritte nell’elenco di cui all’art. 10-bis.ý.

Art. 8.

Inserimento dell’art. 10-quater nel decreto

del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. Dopo l’art. 10-ter del decreto del presidente della giunta provin- ciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel capo II-bis, e' inserito il seguente:

ßArt. 10-quater (Modalita' di iscrizione negli elenchi di cui agli arti- coli 12-ter e 12-quater della legge). ö 1. Ai fini dell’iscrizione negli elen- chi di cui agli articoli 12-ter, comma 1, e 12-quater, comma 1, della legge, l’associazione pro loco ed il consorzio presentano apposita domanda al servizio provinciale competente in materia di turismo.

2. L’associazione pro loco e' tenuta ad allegare alla domanda di cui al comma 1, copia dell’atto costitutivo, dello statuto e di un elenco nominativo dei soci.

3. La provincia accerta il possesso dei requisiti previsti dagli arti- coli 10-bis, comma 1, e 10-ter, comma 1; in caso di esito favorevole dell’accertamento il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo dispone l’iscrizione nel rispettivo elenco, sentita la federazione trentina delle associazioni proloco e loro consorzi pre- vista dall’art. 12-quinquies della legge, che puo' far pervenire le proprie osservazioni entro quindici giorni.ý.

Art. 9.

Inserimento dell’art. 10-quinquies nel decreto

del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. Dopo l’art. 10-quater del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel capo II-bis, e' inserito il seguente:

ßArt. 10-quinquies (Condizioni per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi). ö 1. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elen- chi previsti dagli articoli 12-ter, comma 1, e 12-quater, comma 1, della legge, le associazioni proloco ed i consorzi iscritti inviano al servizio provinciale competente in materia di turismo, entro trenta giorni dalla seduta, i verbali delle rispettive assemblee.ý.

Art. 10.

Inserimento dell’art. 10-sexies nel decreto

del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. Dopo l’art. 10-quinquies del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel capo II-bis, e' inserito il seguente:

ßArt. 10-sexies (Cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 12- ter e 12-quater della legge). ö 1. Il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, qualora accerti la sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 10-bis, comma 1, e 10-ter, comma 1, ovvero l’inosservanza degli adempimenti previsti dall’art. 10-quinquies, comma 1, nonche¤ di disposizioni dello statuto da parte delle associazioni proloco e dei consorzi iscritti ai rispettivi elenchi, chiede chiarimenti all’associazione o al consorzio, nonche¤ alla federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi qualora l’associazione o il consorzio interessati risulti aderente a tale organismo.

(6)

2. Qualora dall’associazione pro loco o dal consorzio interessato non sia dato riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta ovvero i chiarimenti pervenuti siano ritenuti insufficienti o incompleti, il diri- gente del servizio provinciale di cui al comma 1, previa diffida, dispone la cancellazione dai rispettivi elenchi dell’associazione o del consorzio interessato.ý.

Art. 11.

Modifica dell’art. 13-bis del decreto

del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. Dopo il comma 2 dell’art. 13-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., e' inserito il seguente:

ß2-bis. Costituiscono progetti ai sensi del comma 1 anche i progetti cofinanziati dallo Stato ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135; in tal caso i progetti sono realizzati secondo le procedure previste dalla normativa statale di attuazione della predetta legge n. 135 del 2001.ý.

Art. 12.

Inserimento dell’art. 13-ter nel decreto

del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

1. Dopo l’art. 13-bis del decreto del presidente della giunta pro- vinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., e' inserito il seguente:

ßArt. 13-ter (Trattamento dei dati personali). ö 1. In relazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di prote- zione dei dati personali), al fine dello svolgimento, rispettivamente, delle attivita' di promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino e delle attivita' definite dall’art. 9, comma 1, della legge, la societa' prevista dall’art. 6 della legge e ciascun soggetto di cui al medesimo art. 9 sono nominati dalla provincia quali responsabili del trattamento dei dati personali detenuti dalle aziende di promozione turistica d’ambito istituite ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986 nonche¤ di quelli acquisiti dai medesimi soggetti dalla data del loro riconoscimento.

2. Per le medesime finalita' previste dal comma 1 sono ammesse la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte della societa' prevista dall’art. 6 della legge e da ciascun soggetto di cui all’art. 9 della legge.ý.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 luglio 2006

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2006, registro n. 1, foglio n. 14

07R0719

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 6/R.

Regolamento di attuazione dell’art. 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territo- rio) - Disciplina del sistema informativo geografico regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, quarto comma, cos|' come modifi- cato dall’art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l’art. 29, comma 5, che stabilisce che la giunta regionale emani apposite istruzioni tecniche per definire e discipli- nare le modalita' di realizzazione e gestione della base informativa, le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione e all’informazione geografica;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 novem- bre 2006, n. 17 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all’art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche¤ dell’intesa rag- giunta al Tavolo di concertazione giunta regionale - Enti locali e del- l’informazione del Tavolo di concertazione generale;

Preso atto che la 6’ commissione consiliare, nella seduta del 18 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 76, che approva il Regolamento di attuazione dell’art. 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disciplina del sistema informativo geografico regionale;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all’art. 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), e specificamente:

a) le modalita' di realizzazione e gestione della base informa- tiva geografica regionale;

b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione del- l’informazione geografica.

Art. 2.

Enti partecipanti al sistema informativo geografico regionale 1. Il sistema informativo geografico regionale, nelle sue compo- nenti territoriali e ambientali, e' costituito fra la Regione, le province e i comuni.

2. Nell’ambito del sistema informativo geografico regionale, gli enti di cui al comma 1, gli altri enti pubblici detentori di archivi geogra- fici di interesse del sistema informativo geografico e gli enti pubblici di ricerca, con le modalita' definite con atto convenzionale con la Regione a cura del Servizio geografico regionale, partecipano alla realizzazione della base informativa geografica regionale di cui all’art. 3.

3. La giunta regionale realizza intese con le associazioni degli enti locali e degli altri enti pubblici per promuovere la partecipazione degli enti alla costruzione del sistema informativo geografico regionale.

4. La Regione incentiva e sostiene la partecipazione associata dei comuni alla costruzione del sistema informativo geografico regionale e in particolare, per quelli montani, attraverso le comunita' montane.

5. Gli atti di approvazione di elaborati tecnici da parte del Servi- zio geografico regionale prodotti ai sensi del presente regolamento sono redatti con la collaborazione degli enti locali, secondo quanto previsto dalle intese di cui al comma 3.

Art. 3.

Base informativa geografica regionale

1. La base informativa geografica regionale e' costituita dagli archivi di dati territoriali previsti dall’art. 29, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005 e dalla relativa documentazione, denominata metadata. La base informativa geografica regionale e' organizzata in sezioni tematiche.

(7)

2. La Regione provvede, attraverso i propri servizi geografico, geolo- gico, idrologico, sismico, e l’agenzia regionale per la protezione ambien- tale della Toscana (ARPAT), l’Agenzia regionale toscana per le eroga- zioni in agricoltura (ARTEA), l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), l’Istituto regionale per la programmazione economica toscana (IRPET), il Consorzio LAMMA, alla realizzazione degli archivi di cui all’art. 29, comma 1, let- tera a), della legge regionale n. 1 del 2005 e, limitatamente a quelli di competenza della Regione Toscana, degli archivi di cui all’art. 29, comma 1, lettere b) e c).

3. Alla realizzazione degli archivi non previsti dal comma 2 prov- vedono, limitatamente a quelli di propria competenza, gli enti locali e gli altri enti pubblici di cui all’art. 2 commi 1 e 2.

4. Gli archivi acquisiti dagli enti di cui all’art. 2 commi 1 e 2 in licenza da fornitori esterni, possono essere inseriti nella base informativa geografica regionale, se ne e' garantita la possibilita' di consultazione libera tramite rete e la diffusione in copia gratuita a favore degli enti sopraindicati.

5. Ai fini del loro inserimento nella base informativa geografica regionale, gli archivi sono redatti con riferimento alla base topogra- fica ufficiale regionale, costituita dalle cartografie tecniche regionali e dalle ortofotocarte alle scale 1:10.000 e 1:2.000, dagli archivi topo- grafici derivati, alla scala di maggior dettaglio disponibile per ogni territorio, e si caratterizzano per i seguenti aspetti:

a) interesse generale per gli enti di cui all’art. 2 commi 1 e 2;

b) rispondenza ad un sistema di codifica ed identificazione univoca;

c) realizzazione secondo specifiche tecniche comuni;

d) documentazione secondo standard comuni, denominati metadata;

e) gestione con le regole tecniche previste dalla infrastruttura geografica di cui all’art. 7, nel contesto della Rete telematica regio- nale toscana.

6. Gli enti responsabili della creazione degli archivi provvedono a garantire la completezza e la qualita' dei relativi metadata.

7. I metadata contengono informazioni sui dati territoriali relati- vamente ai seguenti aspetti:

a) conformita' alle disposizioni del presente regolamento;

b) caratteristiche tecniche, qualita' e validita';

c) competenza e responsabilita' della creazione, manuten- zione, distribuzione e accesso ai dati;

d) diritti e limitazioni d’uso.

8. Il Servizio geografico regionale definisce lo schema di documenta- zione degli archivi in coerenza con le specifiche del Repertorio nazionale dei dati territoriali adottato dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

9. La Regione, tramite accordi stipulati a cura del Servizio geo- grafico, acquisisce gli archivi territoriali di competenza di enti nazio- nali e provvede alle eventuali attivita' di elaborazione e armonizza- zione necessarie ai fini del loro inserimento nella base informativa geografica regionale.

10. La Regione promuove accordi con altre Regioni e organi nazionali per integrare la base informativa geografica regionale con archivi omologhi relativi ad ambiti territoriali extraregionali limitrofi.

Art. 4.

Programmi di realizzazione della base informativa geografica regionale e della infrastruttura geografica 1. Gli archivi della base informativa geografica regionale e gli elementi costituenti l’infrastruttura geografica di cui all’art. 7 sono definiti con un atto di indirizzo, che viene approvato o aggiornato dalla giunta regionale d’intesa con le associazioni degli enti locali.

2. L’atto di indirizzo definisce le priorita' di realizzazione dei nuovi archivi, o di aggiornamento ordinario e straordinario di quelli esistenti e dei servizi della infrastruttura geografica di cui all’art. 7, nonche¤ le responsabilita' di attuazione e l’entita' dei finanziamenti a carico della Regione e degli enti locali.

3. La quota di finanziamento regionale, determinato con riferimento ai costi complessivi di creazione o aggiornamento degli archivi, non puo' superare il 50%, ed e' condizionata alla effettiva realizzazione degli archivi previsti e alla loro conformita' alle specifiche tecniche di realizzazione, documentazione e gestione.

4. Il Servizio geografico regionale redige annualmente un rapporto sullo stato di realizzazione della base informativa geografica regionale e della infrastruttura geografica di cui all’art. 7.

Art. 5.

Ufficialita' della base informativa geografica regionale 1. Il Servizio geografico regionale, ai fini della loro identifica- zione univoca e del loro inserimento nella base informativa geografica regionale con carattere di ufficialita', assegna un codice regionale a ciascun archivio, realizzato o in corso di realizzazione, pubblicandone periodicamente l’elenco.

2. Gli enti pubblici di cui all’art. 29 della legge regionale n. 1 del 2005 con competenze in materia di territorio e ambiente approvano i propri strumenti della pianificazione territoriale e i propri atti di governo del territorio specificando quali archivi della base informa- tiva geografica regionale sono stati utilizzati per la formazione del quadro conoscitivo, e certificando la conformita' delle cartografie dei suddetti strumenti a quanto previsto dagli articoli 3 e 6, ovvero docu- mentandone il processo di adeguamento in corso o previsto.

3. Le componenti geografiche degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, redatte in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento, entrano a far parte della base informativa geografica regionale quali copie digitali degli origi- nali cartacei approvati dall’ente competente.

Art. 6.

Specifiche tecniche di realizzazione degli archivi

1. Per ogni archivio della base informativa geografica regionale, il Servizio geografico regionale definisce e approva, con la collabora- zione dei tecnici degli enti locali, una specifica tecnica.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono:

a) l’oggetto della specifica e il suo campo d’applicazione;

b) l’eventuale fonte normativa dell’archivio;

c) il sistema di riferimento geografico;

d) le modalita' di georeferenziazione;

e) il contenuto informativo minimo;

f) il modello spaziale dei dati;

g) il formato dei dati.

3. Sono fatte salve le specifiche tecniche gia' approvate dalla Regione.

Art. 7.

lnfrastruttura geografica regionale

1. Gli archivi costituenti la base informativa geografica regionale sono gestiti dagli enti di cui all’art. 2 commi 1 e 2, che dispongono di adeguate strutture operative denominate centri GIS.

2. La Regione, con atto del Servizio geografico regionale, defini- sce i requisiti minimi tecnici ed organizzativi che i centri GIS di cui al comma 1 debbono garantire per la gestione in rete degli archivi geografici.

3. La Regione, con la collaborazione degli enti dotati di centri GIS, realizza una infrastruttura geografica regionale per la gestione della base informativa geografica regionale, con riferimento agli indi- rizzi formulati dalla Unione europea nell’ambito dell’iniziativa INSPIRE finalizzata a consentire l’accesso in modo unitario a tutti gli archivi costituenti la base stessa. L’infrastruttura geografica regio- nale costituisce una delle componenti delle infrastrutture della Rete telematica regionale toscana.

4. A livello operativo, il funzionamento dell’infrastruttura geo- grafica regionale e' assicurato da:

a) Servizio geografico regionale;

b) Area di coordinamento ingegneria dei sistemi informativi e della comunicazione;

c) Servizio tecnico ARPAT-SIRA;

d) Consorzio LAMMA;

e) Centri GIS di cui al comma 1.

5. L’infrastruttura geografica regionale e' costituita dall’insieme degli strumenti che permettono la cooperazione tra gli enti per la gestione della base informativa geografica regionale, avvalendosi di quanto gia' predisposto nel contesto della Rete telematica regionale toscana, e specificatamente da:

a) identificazione dei soggetti utenti;

b) interoperabilita' e sicurezza delle reti;

c) accesso autenticato e sicuro;

(8)

d) cooperazione applicativa;

e) servizi di commercio elettronico.

6. L’infrastruttura geografica e' caratterizzata da:

a) servizi di rete agli utenti, quali:

a1) servizi di ricerca;

a2) servizi di consultazione;

a3) servizi di scaricamento;

a4) servizi di conversione dei dati;

a5) servizi di accesso tramite web-services;

b) servizi di rete fra la Regione e i centri GIS, quali:

b1) servizi di interoperabilita';

b2) servizi di cooperazione applicativa;

b3) servizi di trasferimento archivi.

7. Ai fini del presente articolo, la Regione garantisce la coopera- zione con gli altri soggetti che svolgono analoghe funzioni a livello nazionale.

Art. 8.

Accesso alla base informativa geografica regionale

1. I servizi di accesso e diffusione dei dati di cui al presente arti- colo sono garantiti dalla Regione e ove possibile dagli enti che hanno costituito i centri GIS di cui all’art. 7.

2. L’accesso alla base informativa geografica regionale e' garan- tito a tutti i soggetti interessati in forma libera e gratuita attraverso i servizi di ricerca e consultazione forniti dall’infrastruttura geografica regionale, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia on line per ogni singolo archivio della base informativa di protezione dei dati personali e di sicurezza pubblica.

L’uso degli archivi della base informativa geografica regionale da parte degli enti pubblici di cui all’art. 29 comma 1 della legge regio- nale n. 1 del 2005 e degli altri soggetti di cui all’art. 2 e' libero.

4. La diffusione degli archivi della base informativa geografica regionale a favore di soggetti diversi da quelli individuati al comma 3, limitatamente a porzioni ridotte del territorio regionale, e' gratuita.

5. La diffusione degli archivi della base informativa geografica regionale a soggetti diversi da quelli individuati al comma 3, relativa- mente ad ampie porzioni del territorio regionale, viene effettuata a titolo oneroso con le modalita' e alle condizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, fatta salva la possibilita' di realizzare specifici accordi di scam- bio non oneroso di dati fra la Regione, con atti a cura del servizio geo- grafico regionale, e soggetti pubblici o privati.

6. La pubblicazione degli archivi o di loro elaborazioni, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, prevede l’obbligo di citazione delle fonti.

7. Gli archivi possono essere diffusi tramite cessione di copie degli stessi, effettuata anche attraverso affidamento del servizio a sog- getti esterni, con tariffe a copertura dei costi di copia.

8. Gli oneri di cessione in copia di ogni singolo archivio, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 5, sono determinati tenendo conto dei costi di produzione del dato, in misura percentuale variabile da 2 a 4%.

9. Gli oneri per l’accesso e l’uso dei principali archivi con modalita' on line tramite servizi WEB sono calcolati in maniera conforme a quanto indicato ai commi 5, 6, 7 e 8.

10. La giunta regionale, con l’atto di cui all’art. 4 comma 1, puo' stabilire per alcune tipologie di archivi condizioni diverse di accesso al fine di favorire la diffusione dell’informazione sullo stato delle risorse ambientali e territoriali e sugli atti di governo del territorio.

11. Il servizio geografico regionale definisce con proprio atto, sulla base delle regole stabilite con il presente articolo:

a) le condizioni e le modalita' tecniche di diffusione degli archivi;

b) gli oneri di cessione di copie o di uso con modalita' on line per ogni singolo archivio della base informativa geografica regionale.

Art. 9.

Abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 Formazione della cartografia regionale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decorre, ai sensi dell’art. 201 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Nonne per il governo del territorio), l’abrogazione della legge regio- nale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale).

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2007 GELLI 07R0223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2007, n. 7/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attivita' in mate- ria di promozione della cultura e della pratica delle attivita' motorie).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 22 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, quarto comma, cos|' come modi- ficato dall’art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle fun- zioni e delle attivita' in materia di promozione della cultura e della pratica delle attivita' motorie);

Visti gli articoli 10 e 10-bis della suddetta legge regionale che definiscono con precisione l’ambito applicativo del regolamento di attuazione e confermano sostanzialmente l’impostazione generale del precedente regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2 (Regola- mento di attuazione dell’art. 13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 ßInterventi per la promozione e disciplina delle attivita' moto- rieý), salvo i necessari adeguamenti al quadro normativo nazionale;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 9 ottobre 2006, n. 2 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all’art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche¤ dell’intesa raggiunta al tavolo di concertazione interistituzionale, e trasmessa al presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali, ai fini del- l’acquisizione dei pareri previsti dall’art. 42, comma 2, e dall’art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Preso atto che la 5’ Commissione consiliare, nella seduta del 16 novembre 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla suddetta commissione consiliare;

Dato atto del parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 novembre 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 92, che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attivita' in mate- ria di promozione della cultura e della pratica delle attivita' motorie);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10 e 10-bis della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attivita' in materia di promozione della cultura e della pratica delle attivita' motorie) si applica ai locali presso cui si svolgono le atti- vita' di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, ivi compresi quelli ubicati presso stabilimenti termali e centri benessere.

(9)

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i locali dove si svolgono le seguenti attivita':

a) discipline riferibili a espressioni filosofiche dell’individuo, che comportino attivita' motoria;

b) ballo e danza, in quanto riferibili ad attivita' di spettacolo.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai sensi del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) attivita' motorio-ricreative: attivita' non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;

b) attivita' sportive: attivita' disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comi- tato olimpico nazionale italiano (CONI), incluse quelle associate o praticate a supporto di dette attivita' ed inserite nel ciclo di prepara- zione atletica;

c) palestra: locale ove si svolgono le attivita' motorio-ricreative;

d) utenti: complesso di persone formato da istruttori, eventuali arbitri e praticanti l’attivita' motorio-ricreativa;

e) capienza: massimo affollamento contemporaneo di utenti, di pubblico e di eventuali accompagnatori consentito negli spazi destinati alle attivita' motorio ricreative;

f) compensabilita' delle superfici: possibilita' di sommare le superfici di ambienti con medesima destinazione d’uso, ai fini del raggiungimento della superficie complessiva minima prevista dalla normativa vigente;

g) limite di compensabilita': limitazione posta alla compensa- bilita' di superfici, calcolata sulla base del rapporto tra l’ambiente piu' grande e l’ambiente piu' piccolo;

h) frazionabilita' degli spogliatoi: possibilita' di suddividere la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi in piu' locali distinti e separati con la medesima destinazione d’uso.

Art. 3.

Determinazione della capienza delle palestre

1. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra, la superficie degli spazi di attivita' a disposizione di ciascun utente non puo' essere inferiore a 4 metri quadrati.

2. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra si considerano altres|' i requisiti minimi stabiliti dal presente regola- mento con riferimento a:

a) superficie degli spogliatoi;

b) dotazione dei servizi igienico-sanitari:

c) dimensionamento del sistema delle vie di uscita;

d) rapporto tra aerazione naturale e superficie degli spazi di attivita' motorio-ricreativa.

3. La capienza di ciascuna palestra e' determinata assumendo come valore il risultato minimo risultante dai calcoli riferiti ai requi- siti minimi di cui al comma 2.

4. La capienza risulta da apposita dichiarazione allegata alla comunicazione di inizio di attivita', di cui all’art. 15, ed e' esposta al- l’ingresso della palestra.

Art. 4.

U b i c a z i o n e

1. L’ubicazione delle palestre e' stabilita nel rispetto delle disposi- zioni del decreto del Ministero dell’interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi).

2. Ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 gli utenti sono considerati come spettatori.

Art. 5.

Sistema delle vie d’uscita

1. Le palestre con capienza fino a 50 sono realizzate con un sistema organizzato di vie di uscita, costituito da una uscita di larghezza non inferiore a 120 centimetri, ovvero da due uscite di larghezza non inferiore a 80 centimetri.

2. Le palestre con capienza fino a 50 in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non possano ade- guarsi alla disposizione di cui al comma 1 per effetto di vincoli dispo- sti ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1‘ giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico), sono esonerate dal- l’obbligo di adeguamento, sempre che la larghezza dell’uscita non risulti inferiore a 80 centimetri: la loro capienza, in tal caso, non puo' essere superiore a 20.

3. Le palestre con capienza superiore a 50 sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996;

a tal fine gli utenti e gli eventuali accompagnatori sono equiparati agli spettatori.

4. Le porte si aprono nel senso dell’esodo con azionamento a semplice spinta, e non possono comunque costituire motivo di mag- gior rischio nelle aree verso cui si aprono.

Art. 6.

A c c e s s i

1. Eccezione fatta per le palestre di cui all’art. 5, comma 2, gli spazi di attivita' non hanno accessi diretti dall’esterno o dagli spogliatoi.

Art. 7.

Spogliatoi per gli utenti e relativi servizi di supporto

1. Ogni palestra e' dotata di almeno due spogliatoi per gli utenti, distinti per sesso.

2. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al netto della superficie dei servizi igienici ed al lordo della superficie di eventuali disimpegni interni, non puo' essere inferiore a:

a) fino a dieci utenti: 1,6 mq/persona, con un minimo di 6,4 mq per ciascun spogliatoio maschi/femmine;

b) da undici a trenta utenti: 1,2 mq/persona;

c) da trentuno a cinquanta utenti: 1,00 mq/persona;

d) da cinquantuno a ottanta utenti: 0,80 mq/persona;

e) da ottantuno a centoventi utenti: 0,50 mq/persona;

f) oltre centoventi utenti. 0,40 mq/persona.

3. La superficie minima per ciascuno dei due spogliatoi, appli- cabile a palestre con capienza fino a 10, e' di 1,6 metri quadrati a persona, con un minimo di 6,4 metri quadrati.

4. Gli spogliatoi sono forniti di servizi igienici con una dotazione minima di un w.c., un lavabo e due posti doccia per ogni ventiquattro utenti.

5. La compensabilita' tra le superfici degli spogliatoi per gli utenti e le relative dotazioni igieniche e posti doccia e' ammessa solo per palestre con capienza totale non superiore a 50. In tal caso il limite di compensabilita' e' pari a 1,5.

6. Non e' ammessa la compensabilita' degli spogliatoi per gli utenti con quelli per gli istruttori.

7. Ferma restando la dotazione complessiva di servizi igienici richiesta dal presente regolamento, e' ammessa la frazionabilita' degli spogliatoi, purche¤ sia rispettata per ogni locale la superficie minima di 6,4 metri quadrati. Ogni locale adibito a spogliatoio e' dotato di almeno un w.c., un lavabo e un posto doccia.

8. Qualora sia prevista, a turno, la presenza di utenti di un solo sesso, le palestre con capienza totale non superiore a 50 possono essere dotate di un solo spogliatoio utenti; in tal caso gli orari di accesso alla palestra suddivisi per sesso sono esposti all’ingresso.

(10)

Art. 8.

Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi servizi di supporto 1. Le palestre con capienza stiperiore a 50 sono dotate di almeno due spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti distinti per sesso.

2. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e' pari a 12,8 metri quadrati ogni cinquanta utenti.

3. Ogni spogliatoio per gli istruttori e per gli addetti e' fornito di dotazioni igieniche, composte da un w.c., da un lavabo e da un posto doccia ogni cinquanta utenti della palestra.

4. La compensabilita' tra le superficie degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia e' ammessa solo per palestre con capienza non superiore a 50.

In tal caso, il limite di compensabilita' e' pari a 1,5.

Art. 9.

Pronto soccorso

1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre con capienza superiore a 100 sono dotate di un locale, di superficie netta non inferiore a 9 mq con lato minore non inferiore a 2,5 metri, suffi- cientemente areato e illuminato, che puo' essere adibito anche ad altri usi, purche¤ compatibili con l’utilizzo sanitario.

2. Il locale di cui al comma 2, chiaramente segnalato ed agevol- mente accessibile dal locale palestra, comunica con l’esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria 118, e' dotato di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l’attrezzatura di primo soccorso, di un apparecchio telefonico, di un lavabo con acqua potabile, di una scrivania con sedia, nonche¤ di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Nelle palestre con capienza fino a 100 e' in ogni caso garan- tita la dotazione di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l’attrezzatura di primo soccorso e di un apparecchio telefonico.

Art. 10.

Requisiti microambientali

1. Il rapporto tra la superficie di aerazione naturale e la superficie netta degli spazi di attivita' delle palestre non puo' essere inferiore a un dodicesimo.

2. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 1 e' ammessa la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica in grado di colmare la differenza. In tal caso il calcolo della portata dell’aria e' effettuato sul volume delle superfici non coperte dalla aera- zione naturale.

3. Sono altres|' ammessi sistemi di termoventilazione invernale con regolazione automatica della temperatura e di climatizzazione estiva ed invernale con controllo e regolazione automatica della temperatura e dell’umidita' relativa.

4. Gli eventuali impianti di aerazione di cui ai commi 2 e 3 sono progettati e realizzati secondo le norme della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), adottando i parametri UNI 10339 riferiti alla voce ßpalestreý.

5. I servizi igienici e le docce sono dotati di una superficie di aera- zione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi.

6. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al com- ma 6 e' previsto un sistema di ventilazione artificiale, ad accensione automatica e con timer a spegimento ritardato, tale da assicurare un ricambio d’aria non inferiore a 5 volumi ambiente ogni ora.

Art. 11.

Requisiti illuminotecnici

1. L’illuminazione degli spazi di attivita', misurata a 60 centimetri dal pavimento, non puo' essere inferiore a 100 lux. Gli apparecchi di illuminazione installati sono dotati di protezione contro gli urti.

Art. 12.

Barriere architettoniche

1. Alle palestre si applicano le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

2. In ciascuno dei due spogliatoi per gli utenti, singolo o frazio- nato, almeno uno dei servizi igienici e' predisposto per utenti diversa- mente abili; in alternativa puo' essere previsto un solo servizio igienico con gli stessi requisiti, aggiuntivo a quelli interni agli spogliatoi, con accesso indipendente, dotato di antibagno.

3. Nelle palestre con capienza fino a 50, il servizio igienico per utenti diversamente abili puo' essere realizzato in uno degli spogliatoi per gli istruttori.

Art. 13.

Segnaletica

1. Nelle palestre e' installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del Consi- glio, del 24 giugno 1992 recante le prescrizioni minime per la segnale- tica di sicurezza o di salute sul luogo di lavoro.

2. La segnaletica di cui al comma 1 consente l’individuazione delle vie di uscita, del posto di primo soccorso, dei mezzi antincendio;

sono altres|' apposti cartelli indicanti i comportamenti da tenere nei casi di emergenza.

Art. 14.

Attivita' promiscue

1. Nelle palestre in possesso di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' sportive come definite dall’art. 2 possono essere svolte attivita' motorio-ricreative.

Art. 15.

Denuncia di inizio attivita'

1. La denuncia di inizio attivita' di cui all’art. 10 della legge regio- nale n. 72/2000 puo' essere presentata da persone fisiche o enti. Nel caso in cui l’esercente non sia persona fisica e' obbligatoria la designa- zione di un gestore.

2. La denuncia di inizio attivita' e' accompagnata da dichiarazione nella quale il richiedente attesta:

a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) gli estremi delle certificazioni degli impianti tecnologici;

c) la capienza calcolata ai sensi dell’art. 3 e la conformita' della palestra alle norme del medesimo;

d) le generalita', se diverse da quelle del titolare, del responsa- bile tecnico delle attivita' svolte nella palestra;

e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 16;

f) il possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle attivita' praticate nella palestra, indicandone gli estremi;

Art. 16.

Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori 1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie;

2. Per lo svolgimento delle attivita' motorie e sportive all’interno della palestra il responsabile tecnico puo' avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilita', dei seguenti soggetti:

a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;

b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;

c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equipara- zione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).

3. All’ingresso della palestra sono esposti:

a) l’elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra;

b) una copia della dentinzia di inizio di attivita'.

(11)

4. Le palestre operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano entro un anno alla disposizione di cui al presente articolo.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle palestre che siano gia' dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno dei titoli previsti dal regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2 (Regolamento di attuazione dell’art. 13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 ßInterventi per la promozione e disciplina delle attivita' motorieý).

Art. 17.

A b r o g a z i o n e

1. Il regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2 (Regolamento di attuazione dell’art. 13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 ßInterventi per la promozione e disciplina delle attivita' motorieý) e' abrogato.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Salvo quanto previsto dall’art. 16 il presente regolamento si applica alle palestre aperte dopo l’entrata in vigore del medesimo.

2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente regola- mento si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di sicu- rezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. A tal fine gli utenti delle palestre sono equiparati agli spettatori.

Il presente Regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 13 febbraio 2007

Il vicepresidente: Gelli 07R0224

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 8.

Indennita' di funzione del portavoce dell’opposizione. Modi- fica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennita' e rimborso spese ai consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 22 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell’art. 2-ter della legge regionale n. 47/1983 1. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 2-ter della legge regio- nale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennita' e rimborso spese ai consiglieri regionali, prima delle parole ßPresidente di gruppo consiliare:ý sono inserite le parole ßPortavoce dell’opposizione,ý.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2007 MARTINI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta 13 febbraio 2007.

07R0225

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 9.

Modalita' di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 22 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Principi fondamentali

1. La Regione Toscana garantisce il principio della liberta' di scelta terapeutica del paziente e la liberta' di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell’ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

2. La Regione tutela l’esercizio delle medicine complementari all’interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal titolo V della Costitu- zione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all’art. 2. L’esercizio delle stesse e' affidato ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veteri- nari e farmacisti.

Art. 2.

Medicine complementari

1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:

a) agopuntura;

b) fitoterapia;

c) omeopatia.

Art. 3.

Elenchi dei medici esercenti medicine complementari 1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici vete- rinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all’art. 2 della presente legge, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lettera c).

2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 1, lettera e).

3. Ai fini dell’iscrizione nei suddetti elenchi, gli ordini rilasciano la certificazione di cui al comma 1 nell’ambito di un protocollo di intesa redatto con la giunta regionale.

Art. 4.

Commissione per la formazione

1. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarieta', la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chi- rurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

2. La commissione di cui al comma 1 e' composta secondo i seguenti criteri:

a) il direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarieta', o un suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente responsabile del settore Formazione, promo- zione della salute, comunicazione e governo clinico della direzione generale, diritto alla salute e politiche di solidarieta';

(12)

c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall’ordine professionale;

d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari;

e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico- scientifici di cui all’art. 2;

f) un rappresentante di ciascuna delle universita' aventi sede in Toscana;

g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;

h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;

i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.

3. La commissione di cui al comma 1, e' nominata con delibera- zione della giunta regionale e dura in carica quattro anni; la qualifica di segretario della commissione e ricoperta da un funzionario della direzione generale, diritto alla salute e politiche di solidarieta'; i mem- bri, di cui al comma 2, lettere e), g), e h), sono nominati dalla giunta regionale in base alla comprovata esperienza nel settore;

4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla giunta regio- nale un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 5.

Compiti della commissione

1. La commissione di cui all’art. 4 svolge i seguenti compiti:

a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversita- ria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dal- l’art. 2, fermo restando la validita' dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle universita' ai sensi dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’atti- vita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

b) determina le modalita' di istituzione e di tenuta dell’elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monito- raggio;

c) definisce i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che prati- cano le medicine complementari, di cui all’art. 2;

d) determina le modalita' di istituzione e di tenuta dell’elenco toscano dei docenti nelle medicine complementari di cui all’art. 2, nonche¤ i criteri necessari per l’iscrizione agli stessi;

e) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;

f) definisce le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge;

g) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le universita' toscane per l’eventuale istituzione di corsi formativi.

Art. 6.

F o r m a z i o n e

1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottempe- rare ai criteri indicati nell’art. 5, comma 1, lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), possono ottenere l’iscrizione all’elenco degli isti- tuti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all’art. 5, comma 1, lettera b); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per i primi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono all’iscrizione negli elenchi, di cui all’art. 3, dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f).

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2007 MARINI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 febbraio 2007.

07R0226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 10/R.

Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 marzo 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto L’art. 121 della Costituzione, quarto comma, cos|' come modi- ficato dall’art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili), ed in particolare l’art. 6, il quale stabilisce che la giunta regionale approva le istruzioni tecniche necessarie per la redazione degli atti di pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riu- tilizzo dei materiali recuperabili assimilabili;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 dicembre 2006, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche¤ dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione giunta regionale - Enti locali, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dall’art. 42, comma 2, e dal- l’art. 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Considerato, inoltre, che lo schema del presente regolamento e' stato sottoposto all’attenzione del Tavolo di concertazione generale;

Preso atto che la 3’ e la 6’ Commissione consiliare, nella seduta congiunta del 1‘ febbraio 2007, hanno espresso parere favorevole;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale 19 febbraio 2007, n. 118 che approva il regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dimesse o in abban- dono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell’art. 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78;

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