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Deliberazione del Direttore Generale nr. 194 del 24/02/2022

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Deliberazione del Direttore Generale nr. 194 del 24/02/2022

OGGETTO : ATTIVITA` A PAGAMENTO RICHIESTA ALL`AZIENDA DA PARTE DI TERZI.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA` AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA PER PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE PER IL PERIODO 21.02.2022 - 20.02.2024 (VALORE ECONOMICO PRESU NTO RIFERITO AL PROVVEDIMENTO: € 10.000,00)

Il sottoscritto Dott. Callisto Marco Bravi nominato con Decreto del Presidente della Regione del Veneto nr. 30 del 26.02.2021 delibera quanto segue.

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IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione del Responsabile (UOS) GESTIONE CLIENTI

Premesso che:

- la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a., con sede legale in Verona, Via Flavio Gioia n. 71, con mail del 9.11.2021, pervenuta al prot. gen.

dell’AOUI in data 28.12.2021 al n. 75878, ha chiesto all’AOUI la disponibilità alla prosecuzione della collaborazione avente ad oggetto prestazioni di medicina legale per l’esecuzione di accertamenti volti ad escludere l’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti da parte del personale della Società che svolge mansioni a rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi;

Acquisito agli atti dell’U.O.S. Gestione Clienti in data 30.11.2021, prot. n. 70313 il parere del Direttore dell’U.O.C. di Medicina Legale di questa Azienda, Prof. Franco Tagliaro, che ha dichiarato la disponibilità a rendere le prestazioni richieste, tra l’altro, dalla Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, in orario di servizio, alle condizioni organizzative ed economiche indicate ed ha garantito che tale attività è compatibile con gli obiettivi di budget assegnati;

Dato atto che la stipula della convenzione richiesta ha ottenuto la prevista autorizzazione da parte del Direttore Sanitario in data 2.12.2021, con annotazione in calce alla nota dell’U.O.S. Gestione Clienti del 2.12.2021, prot. n. 70823 ;

Dato atto che la collaborazione deve risultare conforme al D.Lgs. n. 66/2003 come modificato dalla Legge 161/2014, art. 14 c. 1, e recepito dalla deliberazione di questa Azienda n. 1134/2015, che prevede, tra l’altro:

- che la durata media dell’orario di lavoro non possa superare, per ogni periodo di 7 giorni, le quarantotto ore (ivi comprese le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive ex art. 55 c. 2 del CCNL 8.06.2000);

- vi sia il rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al d.lgs. 66/2003 comprese quelle relative alla durata del riposo giornaliero nelle 24 ore;

Fermo restando che tale attività viene effettuata nel rispetto del dettato normativo regionale vigente (Legge Regionale n. 55/1994) e che non può comportare alcun costo aggiuntivo per quest’Azienda;

Considerato che tale attività deve essere disciplinata da un’apposita convenzione;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di procedere alla stipula della convenzione con la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, con sede legale in Verona, Via Flavio Gioia n. 71, Codice Fiscale /Partita IVA 03614140238, per il periodo 21.02.2022 - 20.02.2024, per l’esecuzione di accertamenti tossicologici forensi su un massimo di 120 campioni urinari annui al fine di identificare l’eventuale consumo recente di sostanze stupefacenti nei dipendenti della citata Società ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.l.gs. 81/2008, nonché del Provvedimento del 18/09/2008 n.178/CSR della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome, da effettuarsi, in orario di servizio da

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parte di dirigenti medici di questa Azienda afferenti all’U.O.C. di Medicina Legale, alla quota di euro 10.000,00 oltre IVA;

Considerato a tale riguardo che l’art. 6 della L.R.V. 14.09.1994 n. 55 annovera tra le fonti di finanziamento aziendale gli introiti derivanti da convenzioni con terzi;

Ritenuto che lo sviluppo di questa tipologia di attività è in linea con la missione di quest’Azienda volta, tra l’altro, al consolidamento e al miglioramento della propria collocazione all’interno del contesto sanitario nazionale e internazionale ed alla propria missione di erogatore di prestazioni, anche di alta eccellenza;

Vista la L.R.V.14.09.1994 n. 55;

Visto l’art. 41, comma 4, del D.l.gs. 81/2008

Visto il Provvedimento del 18/09/2008 n.178/CSR della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome

Attestata la regolarità amministrativa e tecnica da parte del dirigente proponente, Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di procedere alla stipula della convenzione con la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, con sede legale in Verona, Via Flavio Gioia n. 71, Codice Fiscale /Partita IVA 03614140238, per il periodo 21.02.2022 - 20.02.2024, per l’esecuzione di accertamenti tossicologici forensi su un massimo di 120 campioni urinari annui al fine di identificare l’eventuale consumo recente di sostanze stupefacenti nei dipendenti della citata Società ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.l.gs. 81/2008, nonché del Provvedimento del 18/09/2008 n.178/CSR della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome, da effettuarsi, in orario di servizio, da parte di dirigenti medici di questa Azienda afferenti all’U.O.C. di Medicina Legale, alla quota di euro 10.000,00 oltre IVA;

2. di individuare nel Direttore dell’U.O.C. di Medicina Legale il responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contenute nella convenzione;

3. di incaricare il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Legale di questa Azienda di comunicare all’U.O.S. Gestione Clienti il riepilogo delle prestazioni effettuate;

4. di incaricare l’U.O.S. Gestione Clienti di attuare gli adempimenti necessari al presidio amministrativo contabile di tale attività e di comunicare all’U.O.C. Contabilità e Bilancio – per l’emissione della fattura – il numero delle prestazioni effettuate;

5. di introitare dalla Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa le somme pattuite a titolo di corrispettivo, dietro emissione di fattura da parte dell’U.O.C.

Contabilità e Bilancio di questa Azienda, sulla base dei dati comunicati dall’U.O.S.

Gestione Clienti;

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6. di dare atto che il corrispettivo presunto per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente provvedimento è di € 10.000,00.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Sembeni Dott.ssa Matilde Carlucci

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Callisto Marco Bravi

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Allegato 1 – Schema di convenzione per prestazioni di medicina legale

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P. IVA 03901420236, (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata “Azienda”), in persona del Dott. Callisto Marco Bravi, il quale interviene alla stipula del presente atto in nome e per conto dell’Azienda, in qualità di Direttore Generale

E

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A., Società a socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A4 Holding S.p.A., con Sede Legale in Via Flavio Gioia n. 71 - 37135 Verona, Registro Imprese CCIAA di Verona n. 350682, CF/P. Iva n.

03614140238, capitale sociale € 125.000.000 int. vers. (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata “Società”), in persona del Dott. Bruno Chiari, il quale interviene alla stipula del presente atto in nome e per conto della Società predetta in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante

(l’Azienda e la Società sono in seguito singolarmente indicate come “Parte” e congiuntamente come “Parti”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto l’esecuzione di accertamenti volti ad escludere l’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti da parte del personale della Società che svolge mansioni considerate a rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, ai sensi dell’Art.41, comma 4 D.Lgs. 81/2008 e del Provvedimento del 18/09/2008 n.178/CSR della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome.

Articolo 2 – Prestazioni e procedura

La convenzione prevede l’esecuzione di indagini di screening ed eventuali test di conferma su campioni di urine inviati dalla Società al fine di identificare l’eventuale consumo recente di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti vengono condotti presso il laboratorio di analitica forense dell’U.O.C. di Medicina Legale dell’Azienda da dirigenti medici ad esso afferenti in orario di servizio.

Le analisi tossicologiche di screening ed eventualmente di conferma saranno eseguite mediante GC-MS e, nei casi complicati, in LC-MS, su un numero massimo di n. 240 (duecentoquaranta) campioni (n. 120 per ogni anno).

I campioni saranno consegnati dalla Società all’U.O.C. di Medicina Legale secondo le procedure previste dall’Accordo Stato Regioni del 18/09/2008 n. 178/CSR, Allegato A, e successive modificazioni.

Articolo 3 – Responsabili

Ai fini della corretta pianificazione, esecuzione, gestione, coordinamento e controllo delle attività e degli impegni in genere scaturenti dal presente contratto, ciascuna parte nomina un responsabile e precisamente:

- per l’U.O.C. di Medicina Legale: Prof. Franco Tagliaro - per la Società: Dott. Roberto Migliorini

L’eventuale sostituzione dei responsabili dovrà essere preventivamente comunicata all’altra parte per iscritto.

Articolo 4 - Accordi economici

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Il corrispettivo complessivo che sarà riconosciuto all’Azienda per l’esecuzione degli accertamenti di cui al precedente art. 1 ammonta ad € 10.000,00 (Euro Diecimila/00) oltre IVA se dovuta.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in n. 2 (due) soluzioni annuali anticipate di € 5.000,00 ciascuna, solo a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni data fattura fine mese.

La fattura, per essere liquidata, dovrà riportare il numero e la data del presente contratto, il numero di codice contraente, il numero di riferimento e le coordinate bancarie.

Diversamente la Società posticiperà il pagamento di 30 (trenta) giorni.

Per ogni eventuale altra prestazione specialistica richiesta dalla Società si applica il Tariffario dell’Azienda in vigore al momento dell’erogazione della prestazione cui seguirà l’emissione di regolare fattura.

Articolo 5 – Durata

La presente convenzione avrà decorrenza dal 21.02.2022 fino al 20.02.2024.

Articolo 6 - Inadempimento e recesso

Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

E’ ammesso il recesso dalla presente convenzione, anche di una sola delle parti, in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite PEC, con effetto a 30 giorni, fine mese, dal ricevimento.

Qualora l’Azienda abbia ad avvalersi di detta facoltà, provvederà alla restituzione alla Società della quota parte di corrispettivo incassato, proporzionale al numero di campioni non eseguiti nell’anno di riferimento.

Articolo 7 - Prevenzione della corruzione e assenza di conflitto di interessi

L’Azienda dichiara di aver preso atto dei documenti “A4 Holding S.p.A. - Codice Etico”,

“Politica per il sistema di gestione integrato” e “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ex D.Lgs. n. 231/2001 (disponibili sul sito internet aziendale all’URL https://www.autobspd.it/chi-siamo).

La Società dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (disponibile sul sito internet

aziendale all’URL

http://azospvr.northeurope.cloudapp.azure.com/AmministrazioneTrasparente/SeriesItem.

aspx?IdSeriesItem=22337).

Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del contratto le Parti dichiarano e garantiscono di impegnarsi altresì ad operare nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione applicabili.

Le Parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, delle norme vigenti in materia, costituirà grave inadempimento al contratto e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione senza onere o indennizzo alcuno, oppure di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata o pec ex art.

1456 cc indicando le circostanze di fatto relative all’inosservanza.

Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti ed eventuali collaboratori impegnati nell’esecuzione del presente contratto rispettino gli obblighi di cui alle normative anti-corruzione applicabili, e di aver impartito e attuato disposizioni agli stessi amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dalle norme anti-corruzione applicabili, obbligandosi reciprocamente a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l’intera durata del contratto.

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La Società avrà il diritto di svolgere una volta all’anno, in orario lavorativo e senza violazione alcuna degli obblighi di riservatezza, attività di auditing e di verifica presso l’Azienda.

Tale attività potrà essere svolta esclusivamente con specifico riferimento agli obblighi predetti oggetto del contratto e con previo ragionevole preavviso di almeno 10 gg.

A tal fine l’Azienda si impegna sin d’ora a fornire ad Autostrada tutti gli accessi, i dati e le informazioni, non personali necessarie alla conduzione di tali attività di auditing e verifiche. Gli accessi, i dati e le informazioni che l’Azienda si impegna a fornire non devono riguardare persone fisiche.

Le Parti danno atto dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente e laddove emergano si impegnano tempestivamente a segnalarle all’altra parte e al diretto superiore per la loro gestione.

Articolo 8 – Responsabilità da trattamento dei dati personali

Le Parti assumono in proprio ogni responsabilità per qualunque danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato da un trattamento illegittimo dei dati personali.

Articolo 9 – Privacy

Nell’ambito della presente convenzione i dati personali dei lavoratori interessati dai prelievi sono trattati dalle Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in veste di Titolari autonomi, con conseguente assunzione degli obblighi relativi previsti dalla vigente normativa applicabile al riguardo (Regolamento UE 2016/679).

Articolo 10 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed al D.lgs 81/2008.

Articolo 11– Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Articolo 12 - Disposizioni finali

La registrazione della presente convenzione avverrà solo in caso d’uso.

Le spese di bollo sono a carico della Società. L’originale della convenzione sottoscritto dovrà essere corredato da marca da bollo ai sensi della normativa vigente o corredato da dichiarazione di assoluzione di imposta in modo virtuale.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Callisto Marco Bravi

SOCIETA’ AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Bruno Chiari

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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’albo on line a norma di legge a decorrere dal 25/02/2022 per 15 giorni consecutivi e trasmessa contestualmente al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI dott.ssa Marina Spallino

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