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Il Presidente del Consiglio ComunaleAvv. Andrea Cologno

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Academic year: 2022

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Treviglio lì 19/01/2018

Egregi Consiglieri Capogruppo Consiliari Sede

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente dei Capigruppo – Organizzazione lavori prossimo Consiglio Comunale.

Le SS.VV. sono cortesemente invitate ad intervenire alla riunione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari programmata per il giorno martedì 23 gennaio 2018 alle ore 18.00, presso la sala riunioni al primo piano del Palazzo Comunale di Piazza Manara, per la trattazione dei seguenti ordini del giorno :

1 ORGANIZZAZIONE LAVORI PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE (vedi elenco) 2 CALENDARIO LAVORI CONFERENZA CAPIGRUPPO – CONSIGLIO COMUNALE

Rammento la possibilità di delegare per la partecipazione consiglieri appartenenti ai rispettivi gruppi.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Andrea ColognoCOLOGNO ANDREA

2018.01.18 08:51:28

CN=COLOGNO ANDREA C=IT

O=non presente

2.5.4.5=IT:CLGNDR69L13H509P RSA/1024 bits

(2)

CONFERENZA CAPIGRUPPO 23 GENNAIO 2018 ARGOMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:

Si informa che per accedere alla documentazione relativa alle sottoriportate proposte occorre collegarsi tramite browser a: https://virtualoffice.comune.treviglio.bg.it ed inserire le credenziali (già in Vostro possesso) per accedere a Jente ed andare in consultazione delle proposte .

INTERPELLANZA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MOLTENI E RONCHI IN DATA 19/01/2018 PROT.

N. 3509, PER L'AGGIORNAMENTO SULLO STATO DEI FATTI IN MERITO ALL'EX CAVA VAILATA.

Proposta n. 149

PRESENTAZIONE BUSINESS PLAN SOCIETA' YGEA.

Proposta n. 150

MODIFICA DEL REGOLAMENTO "UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI".

Proposta n. 2865

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA. ADOZIONE.

Proposta n. 2952 COMUNICAZIONE PRELIEVO FONDO DI RISERVA

DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 193 DEL 20.12.2017.

Proposta n. 65

Varie ed eventuali.

1

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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 2017/2865 del 12/12/2017 OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO "UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI"

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n 94 del 24/11/2015 di adozione del “Regolamento d’uso degli impianti Sportivi”, attualmente in vigore, che unifica in un unico Regolamento le modalità di utilizzo dei vari Impianti Sportivi Comunali;

RITENUTO di dovere apportare delle modifiche al citato Regolamento comunale “Uso e Gestione degli Impianti Sportivi Comunali”, al fine di definire le modalità e le forme di utilizzo della nuova pista di atletica;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1);

PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub.1);

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche proposte per il nuovo “Regolamento per l’ Uso e la gestione degli Impianti Sportivi Comunali”così come riportate nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (documento allegato A);

DI APPROVARE, pertanto, il testo coordinato del Regolamento comunale “Uso e Gestione degli Impianti Sportivi Comunali” con le modifiche apportate, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (documento allegato B);

* * *

Allegati:

TESTO PROPOSTA 3_06_2017_2865.odt

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93E2E4B8813F15089F609D9F967E64137CB01FF3 PROPOSTA

12/12/2017 Allegato A)

Allegato A) proposta modifiche regolamento sport .doc 2A90401D079BD13CC514B604B34B455AC2ADD18E ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

12/12/2017

Allegato B) nuovo regolamento

Allegato B) Nuovo regolamento impianti sportivi .pdf 86B9FB0D0DC1A310AEA436DB1F1970653CB998EE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

12/12/2017

Juri Fabio IMERI SINDACO

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Allegato A)

CITTA’ DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo

Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

Approvato con Deliberazione C.C. n. del…..

Entrata in vigore:

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SOMMARIO

TITOLO I – Disposizioni generali

Art.1 - Definizioni... pag.3 Art.2 - Oggetto e finalità ... pag.3 Art.3 - Individuazione e destinazione d’uso degli impianti sportivi …… pag.4 Art.4 - Definizione attività di pubblico interesse ... pag.5 TITOLO II - Criteri generali per uso degli impianti sportivi

Art.5 - Uso degli impianti ...

Art.6 - Modalità di assegnazione ...

Art.7 - Modalità di utilizzo ...

Art.8 - Orari di utilizzo impianti ...

Art.9 - Durata dell’autorizzazione all’uso degli impianti ...

Art.10 - Rinuncia ...

Art.11 - Sospensione ...

Art.12 - Revoca ...

Art.13 - Utilizzo impianti sportivi per manifestazioni non sportive ...

Art.14 - Agibilità impianti ...

pag.5 pag.6 pag.8 pag.8 pag.9 pag.9 pag.9 pag.9 pag.10 pag.10 TITOLO III – Utilizzi particolari

Art.15 – Disposizioni generali ..………... pag.10 Art.16 – Campi di calcio ... pag.10 Art.17 - Tensostruttura ... pag.10 Art.18 – Pista di Atletica Leggera ... pag 11 TITOLO IV – Criteri generali per la gestione degli impianti sportivi

Art.19 – Modalità gestione impianti sportivi ... pag. 11 Art.20 – Contabilità e rendiconto... pag.12 Art.21 – Revoca concessione ... pag.12 TITOLO V – Tariffe

Art.22 – Determinazioni tariffe...

pag 12 Art.23 – Modalità di pagamento...

Art 24 – Uso gratuito dell’impianto

pag 13 pag 13 TITOLO VI – Disposizioni transitorie e finali

Art.25 - Rinvii ...

pag 14 Art.26 - Norme transitorie...

pag 14

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Regolamento per l’uso e la gestione

degli impianti sportivi comunali.

TITOLO I Disposizioni generali

ART. 1 Definizioni

1.1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;

b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo;

c) per forme d’utilizzo e gestione, le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto o ne affida la gestione a terzi;

d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale concede in gestione l’impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

e) per corrispettivo, il contributo riconosciuto dall’Amministrazione Comunale per la gestione dell’impianto;

f) per tariffa, la somma che l’utente deve versare all’Amministrazione Comunale o al Concessionario per l’utilizzo dell’impianto.

ART. 2 Oggetto e finalità

2.1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ivi compresi quelli annessi agli edifici scolastici.

2.2. Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell’attività sportiva (agonistica, dilettantistica e professionale), motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

Gli impianti sportivi del Comune, siano essi gestiti direttamente dal Comune o da terzi, hanno la finalità di permettere un adeguato sviluppo dell’attività sportiva, con particolare riguardo a quella dei giovani, comprese le attività di addestramento allo sport, le attività agonistiche, riabilitative e di recupero.

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2.3. L’uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART. 3

Individuazione e destinazione d’uso degli impianti sportivi.

3.1. Alla data di adozione del presente Regolamento sono classificati quali impianti sportivi destinati alla pratica di una o più attività, i seguenti impianti:

Impianti SPORTIVI COMUNALI, che svolgono una funzione di interesse generale grazie alle dimensioni, alla capienza e alla multifunzionalità:

DENOMINAZIONE DETTAGLIO USO PRIORITARIO

PALAZZETTO CAMPO PARQUET BASKET

CENTRO MAZZA CAMPO SINTETICO A 7 Calcio a 7 – Calcetto -

Tennis CAMPO 1 “CARIOLI” IN SABBIA Calcio

CAMPO 2 MACCAGNI ERBA SINTETICA Calcio - Rugby CAMPO 3 CALVI IN ERBA NATURALE Calcio e Rugby

TENSOSTRUTTURA Calcetto, Atletica e corsi

vari

PISTA ATLETICA Atletica

STADIO COMUNALE CAMPO IN ERBA NATURALE CALCIO A 11

PISCINA COMUNALE QUADRI 2 VASCHE COPERTE E 1 SCOPRIBILE NUOTO TENNIS CLUB TREVIGLIO 3 CAMPI IN TERRA ROSSA SCOPRIBILI E TENNIS

1 IN SINTETICO COPERTO

Impianti SPORTIVI SCOLASTICI, destinati in via prioritaria alle attività curricolari ed extracurricolari:

DENOMINAZIONE DETTAGLIO USO

PALESTRA VIA DE AMICIS “BATTISTI” CAMPO IN LINOLEUM CORSI VARI

PALESTRA DI VIA COLLEONI “GROSSI” CAMPO IN LINOLEUM CORSI VARI

PALESTRA GEROMINA DI VIA CAMPO IN LINOLEUM VOLLEY E CORSI VARI

CANONICA “BICETTI”

PALESTRA ZONA NORD DI VIA CAMPO IN LINOLEUM VOLLEY – ARRAMPICATA –

VESPUCCI “ROSSINI” FUTSAL E CORSI VARI –

MANIFESTAZIONI P..

SPETTACOLO

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PALESTRA DI VIA BELLINI “DE CAMPO IN LINOLEUM KARATE E CORSI VARI AMICIS”

PALESTRA DI VIA ROSSINI “GATTI” CAMPO IN LINOLEUM BASKET – MANIFESTAZIONI P. SPETTACOLO.

PALESTRINA INTERNA SCUOLA CAMPO IN LINOLEUM CORSI DI “YOGA” E SIMILI”

ELEMENTARE MOZZI

Il presente Regolamento sarà applicato per analogia anche agli Impianti qui non elencati, fatto salvo specifiche esigenze connesse alla tipologia di impianto o dalla tipologia di utenti.

ART. 4

Definizione attività di pubblico interesse

4.1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività motorie, sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

L’uso degli impianti è quindi destinato prioritariamente alle Società, Federazioni ed Associazioni sportive, nonché alle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado ed in genere, a tutte le Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello Sport.

I privati cittadini possono utilizzare gli impianti sportivi comunali solo in caso di disponibilità residua rispetto all’utilizzo degli organismi di cui sopra.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerare di interesse pubblico:

a) l’attività didattico-sportiva per le scuole;

b) l’attività formativa per preadolescenti ed adolescenti;

c) l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni Ufficiali;

d) l’attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;

e) l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

TITOLO II Criteri Generali per l’uso

degli Impianti Sportivi

ART. 5 Uso degli impianti

5.1 Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l’utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

5.2. L’utilizzo degli impianti sportivi comunali è r e g o l a t o d a a p p o s i t a concessione/convenzione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l’esecuzione di provvedimenti d’autorità comunale.

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5.3 La concessione in uso dell’impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell’autorizzazione stessa.

5.4. Gli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze dell’attività didattico-sportiva delle scuole. Essi possono essere concessi in uso alle società o ai privati solo in orario extrascolastico, e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, ovvero sulla scorta di specifiche convenzioni concordate con l’istituto interessato.

5.5 L’amministrazione comunale può stabilire particolari convenzioni per l’uso degli impianti da parte di società sportive locali.

5.6. L’amministrazione comunale può sospendere l’uso degli impianti sportivi in occasione di grandi manifestazioni sportive, nazionali o di interesse pubblico

locale, o di campionati.

ART. 6

Modalità di assegnazione

6.1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all’Assessorato allo Sport, prima dell’inizio di ogni anno sportivo e c o m u n q u e entro il 1° luglio di ogni anno domanda in carta semplice, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione, specificando quali impianti intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nome del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

6.2. Alla domanda dovrà essere indicato e/o allegato:

a ) Atto Costitutivo del Sodalizio e fotocopia dello Statuto (ove non già agli atti dell’Ente ovvero in caso di modifica);

b) Attestato di affiliazione alla Federazione o ad Enti Federazioni Sportive – discipline sportive associate o ad Enti di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione in uso dell’impianto relativo all’anno in corso (o in alternativa Iscrizione al Registro delle Società Sportive del CONI);

c) Copia della richiesta di riaffiliazione dell’anno sportivo in corso.

d) Elenco nominativo degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti.

Qualora i documenti di cui alle lettere b) e d) non fossero disponibili alla data di presentazione della domanda, dovranno inderogabilmente essere consegnati prima dell’inizio dell’attività.

Sono comunque ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla vigente normativa.

Il Servizio competente provvederà al rilascio della concessione con le modalità di cui ai successivi articoli, compatibilmente con la disponibilità dell’impianto richiesto in concessione, entro il 30 agosto.

La durata della concessione viene stabilita in accordo con le singole società e inserita nel provvedimento di concessione. La stessa decorre ordinariamente dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno successivo.

6.3. Ai fini dell’assegnazione per l’utilizzo degli impianti in via continuativa saranno tenute in considerazione, di norma, le seguenti priorità:

a) società e/o associazioni sportive iscritte all’albo comunale e convenzionate con l’Ente per la Pagina 6 di 15

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gestione dell’impianto;

b) società e/o Associazioni sportive, senza scopo di lucro, iscritte a federazioni affiliate o riconosciute dal C.O.N.I.

c) Anzianità acquisita da parte di quelle Società che operano negli impianti sportivi comunali, e che non abbiano subito richiami formali da parte dell’Ente gestore;

d) Presenza di almeno un Settore Giovanile, intendendo come tale corsi o attività ricolte a ragazzi e ragazze al di sotto dei 18 anni di età all’atto della richiesta di concessione dello spazio;

e) società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di istruttore qualificato o di istruttore specifico per disciplina;

f) società e soggetti che promuovono la pratica sportiva non agonistica in favore dei giovani e dei disabili.

6.4 Nell’assegnazione in concessione degli Impianti Sportivi, per lo svolgimento dei Campionati, saranno considerate prioritarie le richieste di quelle società sportive che partecipino a Campionati nazionali di serie maggiore, strettamente riferiti all’attività della prima squadra, e secondo la disponibilità degli Impianti, a seguire quelle che partecipano a Campionati di serie inferiore, ecc..Nel caso in cui due o più Società Concessionarie partecipino allo stesso Campionato, sarà applicato il principio dell’alternanza; saranno le Società stesse a richiedere alla proprie Federazioni di predisporre i calendari delle gare interne, in modo da evitare concomitanze.

Se per ragioni tecniche l’alternanza non può essere applicata, sarà privilegiata la Società che utilizza l’impianto di cui trattasi, anche per allenamenti finalizzati allo svolgimento del Campionato e/o che da maggior tempo utilizza l’impianto.

6.5. Non saranno ammesse le richieste di concessione di utilizzo proposte da Associazioni, Enti e società, persone fisiche, ecc. che, alla data di presentazione dell’istanza, risulteranno morose (con riferimento alle fatture emesse al 28/02 dell’anno in corso) nei confronti dell’Amministrazione comunale.

6.6. L’utilizzo di palestre annesse agli edifici scolastici in orario extrascolastico, può avere luogo subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze dell’attività didattico-sportiva delle scuole.

6.7. Il Responsabile di Servizio competente, in conformità a tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito ove necessario il parere favorevole del competente Consiglio d’Istituto, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano d'utilizzo degli impianti, rilasciando le relative concessioni.

6.8. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all’assegnazione annuale di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

6.9. Per le richieste di utilizzo riferite a singole manifestazioni, anche non sportive, purchè compatibili con le caratteristiche della struttura, l’Amministrazione provvederà alla relativa concessione, sentite previamente le società/associazioni già assegnatarie in via continuativa.

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ART. 7 Modalità di utilizzo

7.1.Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta autorizzati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

7.2. L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente ai praticanti, agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengono di effettuare.

7.3. E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

7.4. Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

A tal uopo la Società/Associazione ha l’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei propri atleti fruitori dell’impianto.

7.5. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l’assegnatario è tenuto a rifondere tali danni all’Amministrazione Comunale.

Un responsabile/referente dei so gget ti co nce s si o nari deve sempre essere presente nell’impianto durante l’orario assegnato e deve segnalare l’eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

7.6. L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti;

pertanto il deposito, anche temporaneo, di attrezzi, indumenti o altri beni e materiali necessari allo volgimento delle attività è fatto a rischio e pericolo dell’utente.

7.7. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:

a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso, pena la revoca immediata dell’autorizzazione;

b) usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno delle strutture e delle palestre;

c) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;

d) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;

e) utilizzare l’impianto fuori dagli orari autorizzati;

f) introdurre animali.

g) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 8

Orari di utilizzo impianti

8.1 Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il Sabato, la domenica e gli altri giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

8.2 Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono definiti dall’Amministrazione, ovvero dal gestore dell’impianto in accordo con il Comune, e specificati nelle relative convenzioni stipulate con i

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gestori o conduttori, in linea generale dalle ore 17.00 alle ore 23.00 dal lunedì al venerdì, mentre di sabato e domenica, a seconda degli orari delle partite.

ART.9

Durata della concessione all’uso degli impianti.

9.1.La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all’anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi o per singole manifestazioni

9.2. L’orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall’assegnatario fino a comunicazione di rinuncia.

ART.10 Rinuncia

10.1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 7 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

10.2. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed applicando i criteri di cui al precedente art. 6

ART. 11 Sospensione

11.1. L’uso degli impianti può essere temporaneamente sospeso dall’Amministrazione Comunale e/o dall’Istituto scolastico cui fa capo l’impianto, per lo svolgimento di particolari

manifestazioni (saggi, tornei, Giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.) quando il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

11.2. Nei casi sopradescritti l’Amministrazione Comunale o l’Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

11.3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l’attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

11.4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dall’utilizzatore, né dal Comune.

ART. 12 Revoca

12.1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’art. 13, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile di Servizio ha facoltà di revocare l’autorizzazione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo dell’utilizzatore al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

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12.2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l’autorizzazione all’uso per motivi di pubblico interesse, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART.13

Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

13.1. L’ uso degli impianti sportivi può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi ecc., compatibilmente con la destinazione d’uso degli stessi e l’attività sportiva programmata. E’ esclusa in ogni caso la concessione di impianti sportivi scolastici per lo svolgimento di attività di carattere religioso.

13.2. La concessione e le tariffe per l’utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto della Giunta Comunale, ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge.

ART. 14 Agibilità impianti

14.1. L’uso degli impianti, per manifestazioni e spettacoli, è concesso previa autorizzazione degli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo nei casi in cui essa è prevista dalla normativa vigente.

14.2. Coloro che hanno richiesto e ottenuto il nulla osta dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO III Utilizzi particolari

Art. 15

Disposizioni generali

15. 1 Fatta salva l’applicazione di tutto quanto previsto nel precedente Titolo II in materia di utilizzo degli impianti sportivi, per gli specifici impianti di seguito elencati trovano altresì applicazione le condizioni di cui agli articoli successivi:

- campi da calcio Centro Sportivo Mazza e Stadio Zanconti;

- tensostruttura Centro Sportivo Mazza;

- Pista di atletica Centro Sportivo Mazza.

Art. 16

Campi da calcio e rugby

16.1 Durante le attività, gli atleti dovranno essere sempre sorvegliati da un allenatore munito di idonea qualifica. Il numero degli allenatori/istruttori dovrà essere di 1 istruttore/allenatore almeno ogni 20 atleti.

16.2 E’ fatto divieto allenarsi sul campo in erba naturale e zone perimetrali.

16.3 Gli allenamenti devono svolgersi nei seguenti orari: 17.30/19.30 e 19.30/21.30. Altri utilizzi dovranno essere preventivamente concordati con il gestore e gli altri utilizzatori.

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16.4 E’ vietato accedere, durante la stessa seduta di allenamento, dal campo di sabbia ai campi in erba sintetica.

16.5 Per la concessione degli spazi di allenamento, si considerano i seguenti criteri:

orari: nella fascia oraria 17.30/19.30 è data priorità alle squadre delle categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi

campi: qualora due società chiedessero di utilizzare lo stesso campo per le due o più sessioni di allenamento settimanale, si procederà all’alternanza delle stesse garantendo almeno una sessione di allenamento sul campo richiesto compatibilmente con gli spazi a disposizione 16.6 Per la concessione dei campi per le partite, si considerano i seguenti criteri:

orari: nella fascia oraria 14.30/16.30 su tutti i campi da calcio è data priorità alle squadre delle categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi

campi:

il rugby dovrà utilizzare in via prioritaria il campo in erba sintetica; l’utilizzo del campo in erba naturale è soggetto a preventiva autorizzazione del gestore

dell’impianto, valutate le condizioni metereologiche e del terreno di gioco

il campo in erba naturale non potrà ospitare più di una partita la domenica mattina e la domenica pomeriggio; in via prioritaria – a tutela del manto erboso – si ritiene opportuno indirizzare sul campo in erba naturale le squadre delle categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e sul campo in erba artificiale le squadre Allievi e Juniores. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate in forma esplicita dal gestore.

Alla disciplina del rugby spetta l’utilizzo di almeno due domeniche/mese del campo in erba sintetica per almeno 4 partite/mese.

16.7 Lo spogliatoio assegnato per le attività deve essere liberato entro 30’ dal termine dell’orario di prenotazione

Art. 17 Tensostruttura

17 1 La struttura sportiva polifunzionale coperta può essere richiesta sia da Società Sportive che da privati, anche singoli, per lo svolgimento di attività compatibili con le caratteristiche strutturali della stessa, a titolo esemplificativo:

allenamenti di atletica leggera;

allenamenti/partite di calcio a 5;

attività ginniche che non prevedano l’installazione di attrezzature (pali, reti, canestri, ecc.); Sono comunque escluse le seguenti attività: tennis, pallavolo e basket.

L’accesso è limitato alla presenza contemporanea massima di 50 persone.

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17.2 Le istanze per la concessione d’uso della tensostruttura in via continuativa debbono essere compilate in carta libera, sottoscritte dall’interessato e inoltrate all’Ente gestore dell’impianto, che curerà il rilascio dell’autorizzazione

Art. 18

Pista di Atletica Leggera

18.1 Le istanze per la concessione d’uso per la pista di atletica leggera a persone maggiorenni (e non appartenenti ad organismi sportivi) debbono essere compilate in carta libera, sottoscritte

dall’interessato e inoltrate all’Ente gestore dell’impianto. (e per conoscenza all’uff. Sport del Comune di Treviglio) Unitamente all’istanza, l’interessato dovrà consegnare un certificato medico di buona salute e 2 foto-tessere. Per l'accesso all'impianto dovrà poi essere sottoscritto apposito abbonamento, secondo le tariffe e le modalità definite dalla Giunta comunale. L'accesso viene negato in assenza di certificato medico in corso di validità. L'autorizzazione può essere revocata/negata in presenza di comportamenti non consoni con quanto definito dal presente regolamento.

(Al perfezionamento dell’iter amministrativo all’utente sarà rilasciato un tesserino che abilita l’accesso all’impianto, dal 1 settembre dell’anno in corso al 31 agosto dell’anno successivo o per il periodo richiesto)

18.2 L’accesso sarà consentito nelle fasce orarie stabilite dalla Giunta Comunale in accordo con l'Ente gestore.

18.3 In ogni caso, non sarà consentito l’accesso all’impianto in occasione di manifestazioni ufficiali o di manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale

* giallo parti da eliminare

* verde nuove parti da recepire

TITOLO IV

Criteri Generali per la gestione degli impianti sportivi

ART.19

Modalità di gestione impianti sportivi

19.1. Il Comune di Treviglio, può affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi, osservando le vigenti norme di legge per l’individuazione del contraente.

19.2 In conformità a quanto previsto dall’art. 90, 25° comma, della legge 27.12.2002, n.289

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2003), nonché dalla L . r. 27/2006, la gestione può essere affidata, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.

19.3. La Giunta Comunale dispone l’affidamento di uno o più impianti sportivi, dando prevalente rilievo ai seguenti criteri di individuazione del concessionario:

- Società Sportive iscritte all’apposito Albo

- Società che svolgono una prevalente funzione sociale nell’ambito dello sport (es. indirizzate a disabili, fascia giovanile etc.).

19.4. La Giunta Comunale, ai fini dell’affidamento della gestione provvede altresì, mediante apposita convenzione/capitolato:

a) alla definizione e suddivisione degli oneri gestionali fra il Comune ed il gestore;

b) alla determinazione dell’eventuale corrispettivo;

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c) alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

19.5. La durata massima dell’affidamento è di norma triennale, rinnovabile con atto motivato fino ad un massimo d’anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona conduzione dell’impianto è condizione necessaria per il mantenimento e l’eventuale rinnovo dell’affidamento.

ART. 20

Contabilità e rendiconto

20.1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto quadrimestrale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell’impianto.

La contabilità relativa all’eventuale attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa.

20.2. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell’anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell’esercizio successivo.

ART. 21 Revoca concessione

21.1. La concessione in gestione degli impianti sportivi è revocata dall’Amministrazione Comunale quando:

a) La manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;

b) La conduzione tecnica e funzionale dell’impianto non sia conforme ai capitolati ed alle convenzioni in essere, oppure sia tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti.

c) In ogni caso, in tutte le ipotesi di inadempimento grave alle prescrizioni della convenzione di gestione e del relativo capitolato.

TITOLO V Tariffe

ART. 22

Determinazione tariffe

22.1. Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento d’apposite tariffe, determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.

22.2. Le tariffe saranno differenziate in base al tipo d’impianto ed alle tipologie d’utilizzo;

22.3. Le tariffe sono soggette ad una maggiorazione del 30% in caso d’utilizzo da parte di soggetti appartenenti a società e/o associazioni non iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni.

22.4 In caso d’affidamento a terzi il gestore provvederà direttamente alla fatturazione e alla riscossione delle tariffe d’utilizzo, stabilite dall’Amministrazione Comunale, dovute dagli utenti che utilizzano gli impianti sportivi.

ART. 23

Modalità di pagamento

23.1. L’uso degli impianti sportivi in modo continuativo è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse e più precisamente:

il 20% come anticipo all’atto della concessione dello spazio da versare entro il 30 agosto il pagamento relativo all’utilizzo del periodo settembre-dicembre con fattura di dicembre

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il saldo di tutto l’anno agonistico (al netto dell’acconto) da versarsi a fine stagione con fattura di giugno

Resta inteso che per le attività svolte in modo continuativo per un periodo di durata inferiore a quello standard (settembre-giugno) è previsto il pagamento in relazione all’effettivo utilizzo fatto salvo il versamento dell’acconto contestualmente all’ottenimento della concessione dello spazio.

23.2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette entro i termini stabiliti è causa di revoca dell’autorizzazione all’uso, previa diffida. Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi, la tariffa per l’uso dovuta dall’utente è pagata al gestore; negli altri casi al Comune.

23.3. Dell’avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare quietanza da parte del Comune o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

23.4. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese l e registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l’uso degli impianti.

23.5. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull’incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

23.6. La concessione dell’impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di un’apposita cauzione da parte dei richiedenti.

23.7. Le società e associazioni che non ottemperano agli obblighi stabiliti dal presente articolo, e/o che risultino ancora morose, ai sensi del precedente art. 6.4, al momento della presentazione della domanda di utilizzo degli impianti, sono escluse dall’uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

23.8.Le modalità di pagamento e le relative tempistiche, vengono fissate con la Deliberazione con cui la Giunta comunale approva le tariffe.

ART.24

Uso gratuito degli impianti

24.1. L’uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle istituzioni scolastiche locali che ne fanno richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l’attività pomeridiana

24.2. L’eventuale concessione di specifiche esenzioni o vantaggi economici per l’uso d’impianti

sportivi, viene disposta di volta in volta dalla Giunta Comunale, per manifestazioni promozionali o sportive che rivestano carattere internazionale, nazionale, regionale o provinciale o che siano comunque ritenute di particolare rilievo per la comunità locale.

TITOLO VI

Disposizioni Transitorie e Finali

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ART. 25 Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

a) al T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;

b) alla L. 517/77 e alla l. 23/96 per l’acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;

c) alla L.23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;

d) al Dlsg. 12 Aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ;

e) alla L. n. 91/81 per l’individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;

f) alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;

g) alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;

h) alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 26 Norme transitorie

26.1. Le disposizioni del presente Regolamento inerenti l’utilizzo degli impianti si applicano a partire dalla sua entrata in vigore.

26.2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.

26.3. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto, dai precedenti regolamenti.

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REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA E DI CONFORMITA’ AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO, RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO ED INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

INDICE:

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2) RIFUGIATI POLITICI

Art. 3) SOGGETTI RICHIEDENTI

Art. 4) PRESENTAZIONE ISTANZA

Art. 5) ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA

Art. 6) RAPPORTO SUPERFICIE/OCCUPANTI

Art. 7) INDICI DI AFFOLLAMENTO E DI SOVRAFFOLLAMENTO

Art. 8) VALIDITA’ ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA

Art. 9) NORME TRANSITORIE

(39)

2

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Normativa di riferimento:

R.D. 1265/1934, T.U.L.S.;

Direttiva 2003/86/CE;

D.L. 8 gennaio 2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, in vigore dal 15 febbraio 2007 (Pubbl. G.U. della Repubblica Italiana n. 25 del 31.01.2007);

D. Lgs. 3 ottobre 2008 n. 160 “ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.

5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”;

DM del 5 luglio 1975: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali

d'abitazione";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/45266 del 25 luglio 1989; (Regolamento Locale d’Igiene – Titolo III°)

Legge n. 46 del 05 Marzo 1990 e successive varianti ed integrazioni;

D. Lgs. 286/1998 T.U. sull’immigrazione;

D.P.R. n. 425 del 22 aprile 1994;

DM. n.37 del 22 gennaio 2008;

Legge n. 94 del 15 luglio 2009;

Circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 del 18 novembre 2009;

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 01 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” (Art. 3, comma 41, lett. m) l.r.1/2000;

Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 16 aprile 2004, n. 7/17176;

Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 26 novembre 2004, n. 7/19638 “Modificazione allo

“Schema di bando tipo per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Lombardia” e alla “Modulistica per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica “ approvati con D.G.R. del 19 marzo 2004, n. 7/16805

La presente disciplina reca il rilascio dell’attestazione di idoneità dell’alloggio, in attuazione delle legge nazionali e regionali relative ai requisiti igienico – sanitari dei locali d’abitazione.

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. 25.07.1998 n. 286).

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Le vigenti normative in materia di immigrazione, stabiliscono che lo straniero residente in Italia debba abitare in un alloggio che, appunto, sia idoneo secondo determinati parametri, che sono gli stessi fissati per tutta l’edilizia residenziale in Italia (D.M. 5 luglio 1975 – circolare Ministero dell’Interno n.

7170/2009).

Lo scopo è quello di garantire anche alle case destinate agli immigrati la presenza di determinati standard qualitativi ed una buona condizione abitativa.

L’attestazione di Idoneità abitativa risulta quindi indispensabile per tutti i cittadini extracomunitari (ovvero cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed apolidi) per ottenere:

a) la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 ed art. 8-bis, comma 1, del D.P.R. 31.8.1999 n. 394), inclusa per la regolarizzazione delle colf e badanti (Legge 03.08.2009, n. 102 e Circolare del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2010);

b) la carta di soggiorno CE di lungo periodo per sé stesso o per i familiari a carico (art. 16 del D.P.R.

31.8.1999 n. 394);

c) il Visto per familiare al seguito (art. 6, comma 3, del D.P.R. 31.8.1999 n. 394);

d) l’ingresso per lavoro autonomo;

e) il ricongiungimento dei familiari, cioè quando deve essere autorizzato l'ingresso dall'estero dei familiari del lavoratore immigrato (art. 29 D.Lgs. 286/1998 e art. 6, comma 1, lett. C, del D.P.R. 31.8.1999 n.

394); nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 (quattordici) al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (art. 29, comma 3, lett. a);

f) la coesione familiare, quando i familiari sono già in Italia (art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. n.

286/1998).

Art. 2) RIFUGIATI POLITICI

L’art. 29-bis del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che “allo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all’art. 29. Non si applicano, in tal caso le disposizioni di cui all’art. 29, comma 3” (non necessita di attestazione di idoneità alloggiativa).

Art. 3) SOGGETTI RICHIEDENTI

L’attestazione d’idoneità alloggiativa può essere richiesto da:

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• Proprietario dell’alloggio, previa dimostrazione della sussistenza di tale titolo, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

• Titolare del contratto di locazione dell’alloggio destinato ad ospitare il richiedente e/o le persone aventi diritto all’occupazione dello stesso, previa presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato;

• Titolare di un contratto in comodato d’uso gratuito previa presentazione dello stesso regolarmente registrato;

Art. 4) PRESENTAZIONE ISTANZA

La domanda deve essere redatta mediante apposito modello, in duplice marca da bollo da € 16,00 (onere assolvibile anche in forma telematica) predisposto dal competente servizio comunale destinato al ricevimento dell’istanza negli orari di apertura dello stesso; in alternativa l’istanza può essere inviata telematicamente utilizzando il predisposto modello postato sul sito web comunale;

L’accettazione della richiesta è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

• documento di identità in corso di validità;

• copia dell’atto di proprietà/dichiarazione sostitutiva di notorietà (caso nel quale la richiesta è presentata dal titolare dell’alloggio) o del contratto di locazione debitamente registrato (caso nel quale la richiesta è avanzata dal locatario);

• copia della dichiarazione della regolare manutenzione dell’impianto di riscaldamento da parte dell’amministratore condominiale o in alternativa del capo casa, nel caso di riscaldamento centralizzato;

• copia del libretto di impianto e dell’ultima revisione utile dello stesso, nel caso di impianto termico autonomo;

• copia delle conformità relative all’impianto elettrico e termo-sanitario relativi all’alloggio nel suo complesso e non solo quelle riferite solo ai singoli apparecchi oggetto di eventuale sostituzione o alle parti comuni dell’immobile in oggetto, rilasciati dai soggetti abilitati ai sensi del Decreto dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37;

• dichiarazione del proprietario dell’alloggio in merito all’assenza di modifiche apportate agli impianti di cui al punto precedente rispetto a quanto certificato dai soggetti abilitati;

• dimostrazione dell’assolvimento dell’onere costituito dal pagamento delle marche da bollo;

• copia della ricevuta di versamento della quota relativa ai diritti di segreteria comunali.

Art. 5) ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA

Il Servizio comunale competente all’istruzione e rilascio dell’attestazione di cui al presente regolamento, conclude, in assenza di eventuale richiesta di sospensione dei termini da parte del richiedente, il procedimento entro i successivi 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

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Nel caso la documentazione allegata risultasse carente, il tecnico comunale incaricato provvede alla richiesta di integrazione documentale necessaria; in questo caso i termini di conclusione del procedimento vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di presentazione integrativa richiesta.

Il tecnico competente dopo aver verificato la correttezza della documentazione allegata, effettua idoneo sopralluogo dell’alloggio, previa prenotazione concordata con l’occupante dello stesso, al fine di verificare le superfici e le condizioni igieniche-sanitarie dell’alloggio.

Nel caso di evidenti condizioni di antigienicità con presenza di umidità/muffe sulle pareti, il tecnico incaricato invita in loco alla rimozione delle cause di tale antigienicità, concordando un successivo sopralluogo di verifica.

In presenza di dubbia situazione antigienica, il tecnico comunale provvederà a richiedere un sopralluogo, anche congiunto, al Dipartimento di Igiene e Prevenzione ATS competente per territorio.

Nel caso di insussistenza dei requisiti necessari al rilascio dell’attestazione, il diniego è notificato al richiedente in forma scritta.

Art. 6) RAPPORTO SUPERFICIE/OCCUPANTI

Il rapporto tra superficie utile dell’alloggio e il numero degli occupanti aventi diritto è determinato secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 5 luglio 1975, unica fonte di riferimento ai sensi della circolare dell’ex Ministero dell’Interno n. 7170 del 18.11.2009.

Tale D.M. prevede che deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi (vedi tabella sotto).

Superficie utile (mq.) n. persone

14 1

28 2

42 3

56 4

per ciascuno dei successivi 10 mq

1 persona in aggiunta

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6

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di logge di balconi. (Decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801).

La superficie di eventuali scale interne ad uso della singola unità immobiliare è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi.

Inoltre la superficie dei monolocali, comprensiva dei servizi, deve essere pari a mq. 28 per una persona ed a mq. 38 per due persone.

Per il ricongiungimento di minori di anni 14 al seguito di uno dei genitori si applicano i benefici previsti dall’ex art. 29 T.U. sull’immigrazione D. Lgs. 268/1998.

Per tutti gli altri requisiti di natura igienico-sanitaria rimangono valide tutte le altre disposizioni contenute nel D.M. 5 luglio 1975.

Un vano viene individuato quale utile solo se dispone di illuminazione e aerazione diretta dall'esterno. Per vano utile si intendono: Sala da pranzo, soggiorno, cucina (vedi comma 3 del presente articolo) camere da letto.

Sono in ogni caso esclusi dal calcolo dei vani utili tutti i locali adibiti a cucina di dimensioni inferiori a 8 metri quadrati se non direttamente illuminati e provvisti di aerazione naturale e gli spazi accessori e di sevizio come definiti ed individuati dal DM del 5 luglio 1975 e dall’art. 3.4.3, punti B e C) del vigente Regolamento Locale d’Igiene (sottotetti accessibili, taverne, bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, guardaroba).

I vani sottotetto mansardati, le taverne interrate e seminterrate, denominate tali in planimetria, possono essere considerati vani utili e non come accessori se regolarmente autorizzati e, comunque, se aventi i requisiti di abitabilità di cui al Regolamento Locale di Igiene.

A fronte di alcune situazioni particolari relative alla composizione familiare, difficoltà economica, presenza di figli minori, il responsabile del servizio competente al rilascio dell’attestazione, si riserva di valutare ed eventualmente derogare dai rapporti di cui sopra compensando per esempio il numero degli occupanti adulti con i minori.

Art. 7) INDICI DI AFFOLLAMENTO E DI SOVRAFFOLLAMENTO

Ai sensi del comma 3 dell’art. 29 D. Lvo 286/1998, come modificato dall’art. 1.19 L. 94/2009 (c.d.

pacchetto sicurezza) a stabilire che: “(…) lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

1. di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (…)

L’ufficio verificherà per tramite della banca dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente nella Città di Treviglio che, nel medesimo alloggio, non abbiamo residenza già altre persone; l’art. 43 del codice civile recita testualmente: “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

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Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da più nuclei famigliari.

La presenza nell’alloggio di un numero di persone superiore alla capacità alloggiativa dell’appartamento darà luogo al diniego dell’attestazione di idoneità alloggiativa sin quando i parametri non saranno ristabiliti.

Art. 8) VALIDITA’ ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA

L’attestazione di idoneità alloggiativa ha validità pari a 6 (sei) mesi dalla data di rilascio e non è prevista nessuna proroga.

Alla scadenza dell’attestazione, l’eventuale richiedente deve inoltrare una nuova istanza.

In caso di smarrimento o di necessità di avere una seconda copia (ad es. una copia per Ufficio Territoriale di Governo e una per la Questura), l’avente diritto può richiedere una copia conforme all’originale sottoscritto dal Responsabile del Servizio, motivandone la richiesta.

Art. 9) NORME TRANSITORIE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, con particolare riferimento alle condizioni di abitabilità e delle caratteristiche dell’alloggio, si rimanda a:

• Regolamento edilizio comunale;

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/45266 del 25 luglio 1989; (Regolamento Locale d’Igiene – Titolo III°);

• Testo Unico delle Leggi Edilizie D.P.R. n. 380/2001.

Riferimenti

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