• Non ci sono risultati.

Procedimento penale RGNR 711/2011 Tribunale di Potenza – Rimborso spese legali al dipendente Dott. XXXXX. - IRCCS Crob

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Procedimento penale RGNR 711/2011 Tribunale di Potenza – Rimborso spese legali al dipendente Dott. XXXXX. - IRCCS Crob"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Determinazione n. 2021/D.00259 del 05/07/2021 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 1/6

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Affari Generali e Personale (UOC) n. 2021/D.00259 del 05/07/2021

OGGETTO

Procedimento penale RGNR 711/2011 Tribunale di Potenza – Rimborso spese legali al dipendente Dott. XXXXX.

Unità operativa Affari Generali e Personale (UOC)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato Descrizione Allegato

Nota prot. n. 20210005118 del 18/06/2021 Dispositivo sentenza Nota prot. n. 20210005406 del 29/06/2021

Dichiarazione di immediata esecutività

Destinatari dell’atto per l’esecuzione

Affari Generali e Personale (UOC) Gestione Economico Finanziaria

Destinatari dell’atto per conoscenza

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale

pubblicazione della sola determinazione pubblicazione del solo frontespizio

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

CdR PdC At / Pa / Ce Importo €

(2)

Determinazione n. 2021/D.00259 del 05/07/2021 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 2/6

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.

Affari Generali e Personale (UOC)

Richiamata la deliberazione n. 504 del 02/10/2020, con la quale l’U.O. AA.GG. e personale è stata delegata, in relazione ad ambiti predefiniti, all’adozione di atti anche nella forma di “Determinazione Dirigenziale”

Premesso che:

 con nota assunta al protocollo di questo Istituto al 20210005118 del 18/06/2021, il Dott.

XXXXX, dipendente dell’IRCCS CROB, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa da questo affidata all’Avv. Carmen AGOGLIA, con studio legale in Pignola (PZ), nel procedimento penale iscritto al n. 1420/2014 RGT – RGNR n.

771/2011 Tribunale di Potenza, al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell’esercizio delle proprie mansioni di medico chirurgo e nell’espletamento delle proprie funzioni, ed all’esito del quale è stata comunicata sentenza di assoluzione con formula piena “…perché il fatto non sussiste”;

 lo stesso dipendente ha allegato alla suddetta nota:

 la copia della fattura n. 14 del 16/06/2021, dell’avv. Agoglia, per l’assistenza legale nel giudizio de quo, di € 4.036,50, oltre IVA e oneri come per legge, per un totale complessivo di € 5.121,51;

 copia del bonifico bancario a favore dell’avv. Agoglia relativo al pagamento della fattura di cui sopra;

Visto il dispositivo di sentenza di assoluzione, nei confronti del dipendente Dott. XXXX, del Tribunale Ordinario di Potenza, che si allega al presente provvedimento,

Richiamati l’articolo 25 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8 giugno 2000 e l’art. 67 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 19 dicembre 2019 i quali prevedono che: - ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un consulente; qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda nominare un legale o

(3)

Determinazione n. 2021/D.00259 del 05/07/2021 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 3/6

un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’Azienda o Ente o a supporto dello stesso, i relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato; - nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico, qualora avesse provveduto ad assumere a proprio carico ogni onere di difesa, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi;

Verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal CCNL per il rimborso delle spese legali al dipendete nonché la conformità della parcella al DM 37 dell’8.03.2018, giusta comunicazione dell’avv. Digirolamo, consulente legale in convenzione con l’Istituto, prot. n.

20210005406 del 29/06/2021;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali avanzate dal Dott. XXXXX, per la somma di € 4.036,50, oltre IVA e CAP, per un importo complessivo di € 5.121,51, per spese di assistenza legale nel procedimento RGNR 771/2011;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

1. di accogliere per le ragioni in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, la richiesta di rimborso, avanzata dal dipendente dell’IRCCS CROB Dott. XXXXX, con nota acquisita al protocollo dell’Istituto al n. 20210005118 del 18/06/2021, della complessiva somma di € 4.036,50, oltre IVA e CAP, per un importo complessivo di € 5.121,51, per spese di assistenza legale nel procedimento RGNR 771/2011 Tribunale di Potenza, al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell’esercizio delle proprie mansioni di medico chirurgo e nell’espletamento delle proprie funzioni, ed all’esito del quale è stata comunicata sentenza di assoluzione con formula piena “…perché il fatto non sussiste”;

2. di dare atto che la spesa de qua viene registrata nel Bilancio dell’esercizio 2021 alla voce spese legali;

(4)

Determinazione n. 2021/D.00259 del 05/07/2021 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 4/6

3. di autorizzare l’U.O. Economico Finanziaria a pagare l’importo di € 4.036,50, oltre IVA e CAP, per un importo complessivo di € 5.121,51, per spese di assistenza legale nel procedimento RGNR 771/2011 Tribunale di Potenza;

4. di notificare il presente provvedimento all’U.O. Economico Finanziaria e al Dott.

XXXXX;

5. di dare atto che l’istruttore del presente provvedimento ne curerà la notifica;

6. di dare altresì atto che del presente provvedimento verrà pubblicata la sola determinazione in ragione dei contenuti relativi a contenziosi e a documenti oggetto di vertenze giudiziarie o comunque inerenti le stesse;

7. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri

Nicola Piccardo L’Istruttore

Gianvito Amendola

Il Dirigente Il Dirigente Responsabile

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione

(5)

Determinazione n. 2021/D.00259 del 05/07/2021 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 5/6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Rionero in V.re lì, 05/07/2021

(6)

Determinazione n. 2021/D.00259 del 05/07/2021 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 6/6

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

VISTO l'art. 13 del regolamento aziendale di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 4/8/2016, che recita, fra l'altro “Il Direttore Scientifico esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico...”;

VISTO la deliberazione N° 274 del 03/05/2019 avente ad oggetto “Dr Alessandro Sgambato- nomina direttore scientifico” dell'IRCCS/CROB di Rionero in Vulture;

Tanto premesso

Il Direttore Scientifico esprime parere favorevole in ordine alla proposta di determinazione avente ad oggetto:

"Procedimento penale RGNR 711/2011 Tribunale di Potenza – Rimborso spese legali al dipendente Dott. XXXXX."

Rionero in V.re lì,

Il Direttore Scientifico

Riferimenti

Documenti correlati

15 del Regolamento per l’istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati esterni ed il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e di

Della Sala Gerardo, entrambi ricercatori presso questo Istituto, sono stati autorizzati a partecipare al “2nd Meeting of ITALIAN GROUP of BIOMEMBRANES and

Dato Atto che questa Amministrazione in applicazione di quanto stabilito dal CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, per

Giulio Fortunato, a seguito di scioglimento di riserva in prima udienza, così procedeva: “…letto ed applicato l’art.185 bis c.p.c., il giudice propone alle parti, in

c) le spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo quanto previsto alle lettere a) e b), sostenute per l’eventuale accompagnatore purché la sua pre- senza sia

Invarianza: L’articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere agli adempimenti con risorse

131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l’ammissibilità della richiesta di parere in riferimento, sia sotto il profilo soggettivo, circa la legittimazione dell’organo

5/2006/SEZAUT era riferita ad una richiesta di parere sul rimborso delle spese legali da parte del Comune e, in quella sede, la Corte ha affermato la non attinenza della