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C ITTÀ DI I MOLA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA AMBITO N79: DISTIBUTORE CAPRI

SCHEMA DI CONVENZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n° ____ del ______ è stato approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 79: DISTRIBUTORE CAPRI”;

- con medesima deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano Particolareggiato,

- che il Piano Particolareggiato interessa le aree individuate al Catasto Terreni al Foglio 230 mappali 979 della superficie complessiva di mq. 4300 circa di proprietà del convenzionato;

- che il convenzionato dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati dal piano e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 174 dell’11/12/2013 ha approvato il Regolamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri di urbanizzazione al fine di indicare le modalità di redazione dei progetti delle opere di urbanizzazione, i contenuti essenziali delle convenzioni urbanistiche, le modalità con cui devono essere affidati e realizzati i lavori, i collaudi, i controlli in corso d’opera e la cessione delle opere realizzate e relative aree per dotazioni pubbliche al patrimonio comunale;

Tutto ciò premesso, e ritenute le premesse parte integrante della presente convenzione, si conviene quanto segue.

ART. 1 – OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il convenzionato, per sé, successori ed aventi causa, si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria indicate schematicamente nella tavola 03 “Elaborati grafici di progetto”

del Piano Particolareggiato sulla base di progetti esecutivi redatti da tecnici abilitati, sentiti gli uffici comunali competenti.

2. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste per l’ambito (interne e funzionali) – strade, spazi di sosta e di parcheggio pubblico, pista ciclo-pedonale, segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano compreso cestini portarifiuti, fognature, sistemi di distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del telefono, pubblica illuminazione - è garantita con fidejussione come meglio specificato all’art. 10.

ART. 2 – PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI 1. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 1, il convenzionato si

obbliga a presentare al Servizio Pianificazione Urbanistica i progetti esecutivi redatti in accordo con il servizio stesso.

2. Le opere e gli allacciamenti relativi alla fornitura dell'acqua, del gas, dell’energia elettrica e dell’illuminazione pubblica, nonché quelli relativi alla rete fognaria, qualora non fossero eseguiti direttamente da HERA s.p.a., dovranno comunque essere realizzati in base a uno specifico progetto esecutivo approvato da HERA s.p.a..

3. Tutte le opere potranno essere costruite per stralci funzionali, in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici costruendi, previo rilascio del relativo Permesso di costruire.

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4. Il rilascio del Permesso di costruire delle opere di urbanizzazione è subordinato alla stipula della presente convenzione con contestuale presentazione della garanzia finanziaria di cui all’art. 10.

5. Prima dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione e degli edifici dovrà essere eseguita una nuova campagna di accertamenti di carattere ambientale, in particolare riferiti al sottosuolo (carotaggi/piezometri) ed in caso di necessità, dovrà essere prevista la bonifica del sito secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia D.lgs. 152/06 e s.m. (parere ARPA Prot. 1140 del 24/01/2014).

ART. 3 – PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve essere redatto nella forma di progetto esecutivo, come definito dall’art. 93 comma 5 del Codice dei Contratti, e relativi elaborati grafici richiesti dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (artt. da 33 a 43).

2. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità:

- al Regolamento Urbanistico Edilizio (Tomo III Allegato A “Disciplinare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione);

- ai capitolati speciali d’appalto del Comune e delle Aziende titolari della gestione dei pubblici servizi;

- alle normative tecniche relative ad ogni tipologia di opera od impianto.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il progetto esecutivo è soggetto alla verifica e validazione, effettuata secondo le modalità previste all’art. 112 del Codice dei Contratti e agli articoli 45, 52 , 53 e 54 DPR 207/2010. Sia la verifica che la validazione devono essere eseguite a cura e spese del soggetto attuatore, ma devono essere svolte da soggetti che risultano di gradimento del Comune; perciò il soggetto attuatore deve comunicare tali nominativi prima di procedere alla loro nomina.

ART. 4 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. Le opere oggetto della presente convenzione costituiscono opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione del territorio di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e succ. mod. e pertanto possono essere realizzate direttamente dal convenzionato attuatore dell'intervento edilizio, se in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, oppure da soggetto in possesso dei predetti requisiti scelto dal soggetto attuatore stesso, secondo quanto descritto nell’allegato A) al Regolamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri del Comune di Imola, al punto A.1.

2. Il CIG (Codice identificativo gara) dovrà essere acquisito dal convenzionato il quale dovrà anche applicare la L. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 5 - DIREZIONE DEI LAVORI

1. La Direzione Tecnica dei lavori sarà affidata all’Arch. __________ tecnico incaricato dal convenzionato.

2. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in virtù dei propri poteri di sorveglianza e controllo nella realizzazione delle opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, può, in qualsiasi momento, procedere a verifiche ispettive riguardanti l’andamento dei lavori e l’operato dei soggetti coinvolti

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nella realizzazione.

3. In ipotesi di riscontro di comportamenti che concretizzino violazione di norme in materia di lavori pubblici, sicurezza ecc., l’Amministrazione procederà alla contestazione immediata e, se del caso, alla immediata sospensione dei lavori con le conseguenze di legge.

4. Entro 3 giorni dal termine dei lavori, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al responsabile di procedimento; la conclusione effettiva dei lavori è attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio tra convenzionato, Responsabile di procedimento, direttore lavori, impresa esecutrice. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del verbale, il convenzionato e il direttore lavori dichiarano la fine lavori del permesso di costruire.

ART. 6 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA

1. Il convenzionato deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in conformità al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e succ.

mod.. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità.

ART. 7 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Eventuali varianti in corso d’opera dovranno essere contenute nei limiti previsti dalla vigente normativa e dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune. Viene fatta salva la facoltà del Comune di richiedere varianti al progetto autorizzato, qualora per motivate ragioni tecniche e/o variazioni legislative si rendesse necessaria la loro modifica.

2. Le varianti comporteranno il riconteggio dello scomputo dovuto, fermo restando che nessun conguaglio può essere chiesto al Comune nel caso di importi maggiori degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti.

3. Le modifiche al progetto che si rendessero necessarie in corso di realizzazione delle opere per mere esigenze tecniche non comporteranno necessità di modifica alla convenzione.

ART. 8 – COLLAUDO

1. Poichè l’importo dei lavori come risultante dal computo metrico allegato risulta inferiore a € 500.000,00, il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che verrà rilasciato dal direttore lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere accompagnato dagli elaborati (in formato sia digitale che cartaceo) che rappresentino esattamente quanto realizzato, con allegati i seguenti documenti:

• l’accertamento del costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere;

• piano di manutenzione redatto in conformità con quanto previsto negli elaborati di progetto;

• documentazione fotografica redatta nel corso di realizzazione delle opere con particolare riguardo alle opere interrate e non più ispezionabili;

• frazionamento delle aree da cedere;

• documentazione necessaria per l’eventuale costituzione di servitù a favore del Comune per reti sottoservizi, etc.;

3. Alle operazioni di certificazione di regolare esecuzione, parteciperanno i tecnici del Comune, per consentire la presa in carico dell’opera pubblica realizzata, con i necessari atti amministrativi.

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4. Sarà cura dei convenzionati richiedere a HERA Imola Faenza e HERA Luce le verifiche necessarie per la presa in gestione degli impianti di loro competenza ed eseguire eventuali prescrizioni conseguenti alle verifiche effettuate : il parere favorevole di tali enti dovrà essere presentato al Comune contestualmente al certificato di regolare esecuzione di cui al comma 1).

5. Ogni onere relativo alla certificazione di Regolare Esecuzione è a carico del convenzionato.

6. Il verde e le alberature piantumate nell’area a parcheggio pubblico, si intendono accettate dal Comune non prima di 2 anni dalla data del collaudo, ciò senza alcun pregiudizio per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici. A tal fine resterà vincolata una quota della cauzione presentata pari al 10% del costo di realizzazione del verde a garanzia dell’attecchimento.

ART. 9 – SCOMPUTO ONERI

1. Le opere sono realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria. L’importo presunto dei lavori da scomputare è stimato in complessivi € 58.889,04 (euro cinquantottomilaottocentoottananove/04) IVA esclusa, desunto dal computo metrico estimativo.

2. L’importo corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria è pari a € 80.628,59 (euro ottantamilaseicentoventotto/59) calcolato in base alle tabelle parametriche vigenti al momento della deliberazione della presente convenzione.

3. A fronte della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione, il Comune consentirà lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti sui titoli edilizi relativi all’ambito “N79”, negli importi di cui alle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio del titolo stesso, fino alla concorrenza dell’importo di cui al comma 1.

4. All’atto del ritiro dei permessi di costruire, il convenzionato dovrà corrispondere, secondo le modalità di rateizzazione ammesse dal Comune, l’intero importo determinato per oneri di urbanizzazione secondaria e per il costo di costruzione e la rimanente quota di urbanizzazione primaria.

5. Gli eventuali risparmi di spesa conseguiti in sede di affidamento, rispetto al valore delle opere di urbanizzazione previste in progetto rimangono nella disponibilità del convenzionato, in qualità di stazione appaltante privata, solo ed esclusivamente per la quota eccedente l’importo tabellare degli oneri di urbanizzazione dovuti e l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria eccedenti lo scomputo ammesso.

6. Nel caso l’importo del contratto sia inferiore al contributo tabellare per oneri di urbanizzazione dovuti, il titolare del permesso di costruire dovrà corrispondere la differenza al Comune.

7. Nel caso di aumento di costi rispetto all'importo previsto in progetto, i maggiori oneri restano a carico del convenzionato che non ha titolo per trasferirli al Comune.

8. Per tutte le opere realizzate a scomputo oneri, il convenzionato al termine dei lavori, dovrà documentare al Comune le spese sostenute e versare eventuali conguagli dovuti.

ART. 10 – GARANZIE FINANZIARIE

1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, con la firma della presente convenzione il convenzionato consegna fidejussione di importo complessivo di € 70.510,49 (settantamilacinquecentodieci/49) pari al costo previsto per le opere complessivamente da realizzare comprensivo degli oneri per la sicurezza (3%), integrato da imprevisti (10%) e IVA (10%) e maggiorato del 10% ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale citato in premessa.

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2. L’importo della garanzia è soggetto a revisione automatica su base annua in base all’indice ISTAT Costo di costruzione di un fabbricato residenziale. La fideiussione dovrà essere eventualmente integrata in aumento sulla base dei costi effettivi delle opere di urbanizzazione come risulterà dal computo metrico esecutivo da presentare contestualmente alla richiesta del Permesso di costruire per le Opere di Urbanizzazione.

3. La fidejussione deve avere i seguenti requisiti:

a) essere emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto bancario o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 285/93;

b) indicare che è prestata a copertura dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e cessione acquisizione relative aree di cui alla convenzione urbanistica;

c) essere escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa in deroga all'art. 1945 del codice civile;

d) contenere l'esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 codice civile);

e) essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;

f) essere rinnovabile automaticamente alla scadenza, fino allo svincolo autorizzato dal Comune con apposita nota scritta.

4. La fideiussione di cui sopra, fino alla corrispondenza del 70%, potrà essere ridotta in relazione ai relativi stati di avanzamento dei lavori redatti dal D.L. ed accettati da parte del Comune. Tali atti di approvazione conterranno specifica e puntuale indicazione delle somme riducibili o svincolabili. Il restante 30% sarà svincolato entro 90 giorni dopo la stipula della cessione delle aree al Comune.

5. Qualora allo scadere dei termini assegnati per la realizzazione delle opere si accerti in sede di collaudo che le opere non sono state eseguite, in tutto o in parte, sarà introitata la fideiussione per il valore corrispondente alle opere non eseguite od eseguite non a regola d'arte.

6. L'inadempienza, l'incompletezza o l'inidonea esecuzione delle opere di urbanizzazione previste, riscontrata dal responsabile di procedimento, autorizzerà l'Amministrazione Comunale, previo preavviso notificato al convenzionato con invito a sanare le irregolarità entro un termine non inferiore a giorni 90, a provvedere d'ufficio con spese a carico del soggetto attuatore, eventualmente rivalendosi sulla fideiussione, con addebito di ogni ulteriore onere.

7. Per la realizzazione diretta delle opere da parte del Comune, troveranno applicazione le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e succ. mod.

ART. 11 – CESSIONE GRATUITA DELLE AREE

1. La stipula dell’atto di cessione delle aree su cui insiste il parcheggio pubblico di cui all’art. 1 comma 2, distinte al Catasto al Foglio 230 Mapp. 979 parte, così come individuati nella Tavola 03 allegata al presente atto, dovrà avvenire entro 6 mesi dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 8.

2. Tali aree sono e resteranno libere da trascrizioni di pregiudizio, oneri, vincoli, ipoteche e privilegi anche fiscali e con le garanzie di legge per evizione e vizi e dovranno essere mantenute in proprietà del convenzionato fino alla cessione al Comune. A tal fine il convenzionato garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario e di avere la piena disponibilità di tutte le aree che secondo la presente convenzione sono da cedere al Comune di Imola.

3. Le aree oggetto di cessione saranno catastalmente definite con apposito frazionamento concordato con il Comune.

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4. Fino alla cessione delle opere, il Comune stesso è pienamente e totalmente sollevato da ogni responsabilità ed obbligo derivante dall’esecuzione delle opere anche ai fini civili e penali, e per ogni eventuale danno derivante da atti vandalici e similari, ancorché non accertati e/o accertabili, per i quali non comporterà al Comune l’inoltro di eventuali denunce e segnalazioni alle competenti autorità.

5. Fino alla cessione al Comune, la manutenzione delle opere resta in carico al soggetto attuatore.

6. La cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di oneri di urbanizzazione costituisce operazione non rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro effettuato quale contributo di costruzione (rif. Agenzia delle Entrate n. 2074/E 16.11.2000 e art. 51 della legge 342/2000 Acquisizione di aree e di opere da parte dei Comuni).

7. Tutte le spese per il perfezionamento della cessione al Comune delle aree pubbliche sono a carico dei convenzionati.

ART. 12 - REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E CERTIFICATO DI CONFORMITA’

EDILIZIA E DI AGIBILITA’

1. La realizzazione degli edifici previsti nel Piano Particolareggiato sulla base degli elementi tipologici e di superficie prescritti dal piano medesimo, avverrà previo rilascio di permessi di costruire da richiedersi nelle forme e modi previsti dai Regolamenti comunali vigenti e secondo quanto stabilito dalle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente e del RUE adottato e dalle Norme di Attuazione del presente Piano. Tali Permessi sono subordinati al preventivo rilascio del Permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione.

2. Le delimitazioni delle proprietà dovranno essere conformi alle tavole del Piano Particolareggiato e a quelle del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione.

3. Al rilascio dei permessi di costruire di ogni singolo fabbricato, da richiedersi secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia, salvo lo scomputo dell’onere di U1 ammesso, sarà determinata la quota di contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria e al costo di costruzione, il cui pagamento avverrà con le modalità prescritte dal Comune.

4. L’utilizzo dei fabbricati è subordinato all’ottenimento del certificato di conformità edilizia e agibilità. Tale certificato potrà essere rilasciato solo a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all’art.1.

5. Fermo restando il rispetto delle normative di carattere generale e gli adeguamenti connessi al reperimento degli standard urbanistici , in sede di esecuzione o di richiesta di permesso di costruire dei singoli edifici possono essere apportate le modifiche consentite dalle NTA del Piano Particolareggiato senza che ciò comporti variante al Piano.

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ART. 13 - PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

1.I parametri urbanistico-edilizi generali del Piano “N79” oggetto della presente convenzione sono:

a) Superficie territoriale (St) mq. 4.300 circa b) Superficie edilizia totale residenziale mq. 1.600 (lotto 1/B) c) Superficie Utile residenziale mq 1.100 (lotto 1/B) d) Superficie edilizia totale direzionale mq. 1.310 (lotto 1/A) e) Superficie Utile direzionale mq 1.200 (lotto 1/A)

Si rimanda alle N.T.A. del Piano Particolareggiato per quanto riguarda tutti gli altri parametri edilizi e urbanistici per la progettazione degli edifici.

Aree costituenti standard da cedere al Comune di Imola, come individuate nella tavola 03 del P.P.I.P.:

Parcheggi pubblici (da realizzare) mq. 670

Verde pubblico (da monetizzare) mq 2.000

ART. 14 – MONETIZZAZIONE

1. In conformità a quanto previsto dalla scheda d’ambito “N79”, il lottizzante si obbliga a corrispondere in luogo della cessione gratuita al Comune, la monetizzazione di una quota delle aree necessarie per la realizzazione del verde pubblico di mq. 2.000.

2. La somma complessiva di € 27.160,00 corrispondente al valore dell’area ed al costo di realizzazione del verde, sulla base dei costi fissati dal Consiglio Comunale n. 35 del 09/02/2010 (13,58 euro/mq) dovrà essere versata prima del rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione dell’ambito.

ART. 15 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Il Comune di Imola autorizza il convenzionato, previa redazione di verbale di consegna, ad occupare le aree di proprietà comunale, nelle forme, modi e tempi necessari alla sistemazione della pista ciclopedonale, in conformità al permesso di costruire e previo accordo con il servizio competente, al fine di ridurre al minimo i disagi per la circolazione e di operare in sicurezza.

Nessun onere sarà dovuto per l’occupazione di suolo pubblico.

2. Il convenzionato si obbliga ad eseguire tutta la segnaletica stradale di legge sia orizzontale che verticale sulle aree private e pubbliche all'interno della lottizzazione, secondo le indicazioni dei competenti servizi comunali.

3. Il convenzionato si obbliga ad osservare le prescrizioni di ARPA, di HERA s.p.a., del Servizio Pianificazione Territoriale – Ufficio di Geologia della Provincia di Bologna rilasciate in fase istruttoria del presente Piano.

In particolare:

• prima della esecuzione delle opere di urbanizzazione e degli edifici dovrà essere prevista una nuova campagna di accertamenti di carattere ambientale, in particolare riferiti al sottosuolo (carotaggi/piezometri) ed in caso di necessità, dovrà essere prevista la bonifica del sito secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia D.lgs. 152/06 e smi, come da prescrizioni ARPA;

• le pompe di calore che verranno installate sulla palazzina uffici dovranno avere le caratteristiche tecniche e la schermatura descritte nella valutazione previsione di impatto acustico;

• ad intervento ultimato dovrà essere eseguito un collaudo per la verifica dell’impatto acustico prodotto che ne attesti la conformità alla classificazione acustica comunale;

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• Acquedotto civile e gas metano: l’allacciamento dei nuovi fabbricati potrà avvenire dalle reti esistenti di viale Marconi e via Bucci;

• Fognature acque reflue: lo scarico delle acque reflue dell’intero comparto dovrà avvenire nel collettore esistente in viale Marconi;

• Fognatura acque meteoriche: lo scarico delle acque meteoriche del comparto, ad esclusione di quelle relative al parcheggio in progetto in via Bucci, dovrà avvenire nel collettore fognario esistente di viale Marconi. Lo scarico delle acque meteoriche del parcheggio di via Bucci potrà avvenire nella fognatura esistente di via Bucci previa laminazione che dovrà essere effettuata attraverso il sovradimensionamento dei collettori fognari;

• Elettricità: come indicato nella planimetria di progetto “all. 03” il comparto dovrà essere dotato da subito di una cabina elettrica MT/BT della dimensioni minime interne di 4x4xh2,5 metri;

• Dovranno essere realizzati tutti i cavidotti elettrici, che saranno derivati da quelli esistenti in viale Marconi, idonei alla posa dei cavi MT/BT per l’alimentazione della cabina e dei nuovi fabbricati in progetto;

• Per tutti i servizi: gli impianti di competenza Hera dovranno essere realizzati lungo le strade pubbliche e private in progetto evitando l’attraversamento di aree verdi. Per i tratti di tubazione in proprietà privata è necessario presentare una servitù che ne garantisca l’accessibilità in qualunque momento al gestore del servizio (HERA). Nel caso di posa delle tubazioni in aree verdi deve essere garantita una fascia di rispetto di 2 ml. Su entrambi i lati delle tubazioni in cui non saranno piantumati alberi. I box contatori dovranno essere ubicati sulle recinzioni dei lotti al limite tra proprietà privata e strada pubblica o privata;

• In fase di progettazione degli interventi, dovranno essere rispettate le prescrizioni formulate dalla Provincia di Bologna – Ufficio di Geologia in materia di vincolo sismico, nel parere Prot. 54687 del 3/4/2014, allegato alla presente convenzione.

4. La rete dell’area dovrà essere allacciata al civico depuratore; lo stesso dicasi riguardo alla rete di adduzione dell’acqua potabile, che dovrà essere allacciata al civico acquedotto.

5. La realizzazione della rete fognaria (distinta per acque bianche e nere), sia interna che esterna all’area perimetrata del Piano Particolareggiato in oggetto é a totale carico dei soggetti attuatori.

6. Il progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato in conformità alle leggi e normative vigenti e secondo le prescrizioni e modalità impartite dalla HERA s.p.a..

7. Il convenzionato dovrà sottoporre a HERA s.p.a.:

- il progetto esecutivo degli impianti per l’approvazione, prima del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- la richiesta di realizzare le opere di allacciamento della nuova rete alla pubblica fognatura esistente ed effettuare il pagamento del preventivo;

- il collaudo finale delle opere

ART. 16 – SANZIONI

1. In caso di inosservanza da parte del convenzionato degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica si richiamano le sanzioni di legge. Nel caso di interventi difformi dal permesso di costruire troveranno applicazione le sanzioni penali ed amministrative contenute nel D.P.R. n.

380/2001 e s.m. e nella L.R. 23/2004 e s.m..

2. In caso di inadempienza alle obbligazioni di fare assunte dal convenzionato con la convenzione, il Comune può a sua scelta, chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (art. 1453 C.C.).

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3. Il Comune può intimare per iscritto al soggetto attuatore di adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a trenta giorni. Scaduto tale termine, senza che il soggetto attuatore abbia ottemperato all’ordine, il Comune intima l’esecuzione entro un ulteriore termine di trenta giorni, in quanto non più tollerabile un ulteriore ritardo della prestazione dovuta.

4. Il Comune provvederà all’escussione della fideiussione nel caso di:

- mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i termini stabiliti, previa comunicazione scritta di messa in mora del convenzionato; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota corrispondente al costo delle opere non realizzate, quantificato dal Comune stesso.

- non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito dell’inottemperanza da parte del convenzionato all’invito a provvedere da parte del Comune, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato dai settori comunali competenti in opere pubbliche;

- inadempienza rispetto agli impegni ed obblighi posti in capo al convenzionato; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito dell’inottemperanza da parte del soggetto attuatore all’invito a provvedere da parte del Comune, per la quota parte corrispondente al costo o valore delle opere o prestazioni, quantificato dal Comune;

- ritardo o inadempienza dell’obbligo di cessione delle aree al Comune. In tal caso, fermo l’obbligo di addivenire alla cessione il Comune escute la fidejussione fino al 10%

dell’importo.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL CONVENZIONATO

1. Il convenzionato si impegna per sé e per i propri successori ed aventi causa a rispettare quanto specificato nella presente convenzione e si impegna a trascrivere la presente convenzione affinchè siano noti a terzi gli obblighi assunti ed a richiamarla negli atti di trasferimento di proprietà, parziali e totali, dei terreni interessati dalla lottizzazione in discorso, nonché degli edifici che su detti terreni verranno costruiti.

2. Il Comune di Imola resta estraneo all’eventuale rapporto civilistico che dovesse insorgere tra il convenzionato e terzi in merito alla realizzazione delle opere e alla cessione delle aree di cui alla presente convenzione.

3. Gli immobili che a seguito della presente convenzione devono essere ceduti al Comune sono liberi da vincoli, pegni, privilegi, ipoteche e gravami di qualsiasi tipo e tali devono restare fino alla avvenuta cessione al Comune.

4. Per i manufatti ceduti al Comune troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile, in particolare l’art. 1669.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI E SPESE

1. La presente convenzione resta valida ed operante fino a quando il Comune, d'intesa con il convenzionato o successori ed aventi causa, non ne deliberi la modifica o la cessazione della validità; il termine massimo é comunque stabilito in 10 anni per la realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione.

2. Il convenzionato si impegna per sé e per i propri successori e aventi causa a rispettare quanto specificato nella presente convenzione e si impegna a trascrivere presso la Conservatoria Immobiliare la stessa affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte.

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3. Eventuali controversie circa l'applicazione della presente convenzione, sarà affidata ad una terna arbitrale composta da un membro indicato dall'Amministrazione Comunale, un membro indicato dal convenzionato ed il terzo in accordo tra le due parti.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni generali che regolano la materia.

5. Le spese del presente atto con ogni altra inerente e dipendente la presente convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione sono a totale ed esclusivo carico del convenzionato.

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