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C ITTÀ DI I MOLA

MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SVILUPPO TERRITORIALE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA AMBITO N135: MONTERICCO – VIA SAN BENEDETTO

SCHEMA DI CONVENZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n° ____ del ______ è stato approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 135: VIA MONTERICCO – VIA SAN BENEDETTO” comportante Variante al P.R.G.;

- con medesima deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli interventi edilizi del Piano Particolareggiato;

- che il Piano Particolareggiato interessa le aree individuate al Catasto Terreni del Comune dI Imola Foglio 239, mappali 1728, 1736, 1738, 497, 504, 1472, 1552, 1734, 1498, 1732 e 1730 della superficie catastale complessiva di mq. 19.247 circa e territoriale di mq 19.864 circa di proprietà del convenzionato;

- che il convenzionato dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati dal Piano e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, per effetto dell’atto Notaio F. Tassinari Rep. 55043/34906 del 24/10/2014;

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 174 dell’11/12/2013 ha approvato il Regolamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri di urbanizzazione al fine di indicare le modalità di redazione dei relativi progetti, i contenuti essenziali delle convenzioni urbanistiche, le modalità con cui devono essere affidati e realizzati i lavori, i collaudi, i controlli in corso d’opera e la cessione delle opere realizzate e relative aree per dotazioni pubbliche al patrimonio comunale;

Tutto ciò premesso, e ritenute le premesse parte integrante della presente convenzione, si conviene quanto segue.

ART. 1 – OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il convenzionato, per sé, successori ed aventi causa, si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria indicate schematicamente nella Tav. 5 “Progetto - Planimetria generale e sistemazione del verde” del Piano Particolareggiato sulla base di progetti esecutivi redatti da tecnici abilitati, sentiti gli uffici comunali competenti.

2. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste per l’ambito (interne e funzionali) – strade, spazi di sosta e di parcheggio pubblico, pista ciclo-pedonale, segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano compreso cestini portarifiuti, fognature, sistemi di distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del telefono, pubblica illuminazione - è garantita con fidejussione come meglio specificato all’art. 10.

3. Le opere di urbanizzazione, di cui alla presente convenzione (finiture, materiali, accessi all’are, piantumazione del verde, ecc.) rappresentate indicativamente nella Tav. 12, saranno definite col permesso di costruire. Eventuali modifiche agli stessi definite in sede di rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione finalizzate alla migliore accessibilità dell’area ed alla

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sicurezza del traffico definite dagli uffici competenti, non generano modifiche al piano attuativo.

4. La rappresentazione dei tre accessi carrai, non è vincolante.

ART. 2 – PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI 1. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 1, il convenzionato si

obbliga a presentare al Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Sviluppo Territoriale i progetti esecutivi redatti in accordo con il servizio stesso.

2. Le opere e gli allacciamenti relativi alla fornitura dell'acqua, del gas, dell’energia elettrica e dell’illuminazione pubblica, nonché quelli relativi alla rete fognaria, qualora non fossero eseguiti direttamente da HERA s.p.a., dovranno comunque essere realizzati in base a uno specifico progetto esecutivo approvato da HERA s.p.a..

3. Tutte le opere potranno essere costruite per stralci funzionali, in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici costruendi, previo rilascio del relativo Permesso di costruire.

4. Il rilascio del Permesso di costruire delle opere di urbanizzazione è subordinato alla stipula della presente convenzione con contestuale presentazione della garanzia finanziaria di cui all’art. 10.

ART. 3 – PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve essere redatto nella forma di progetto esecutivo, come definito dall’art. 93 comma 5 del Codice dei Contratti, e relativi elaborati grafici richiesti dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (artt. da 33 a 43).

2. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità:

- al Regolamento Urbanistico Edilizio (Tomo III Allegato A “Disciplinare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione);

- ai capitolati speciali d’appalto del Comune e delle Aziende titolari della gestione dei pubblici servizi;

- alle normative tecniche relative ad ogni tipologia di opera od impianto.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il progetto esecutivo è soggetto alla verifica e validazione, effettuata secondo le modalità previste all’art. 112 del Codice dei Contratti e agli articoli 45, 52 , 53 e 54 DPR 207/2010. Sia la verifica che la validazione devono essere eseguite a cura e spese del convenzionato, ma devono essere svolte da soggetti che risultano di gradimento del Comune; perciò il convenzionato deve comunicare tali nominativi prima di procedere alla loro nomina.

ART. 4 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. Le opere oggetto della presente convenzione costituiscono opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione del territorio di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m. e pertanto, possono essere realizzate direttamente dal convenzionato attuatore dell'intervento edilizio, se in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, oppure da soggetto in possesso dei predetti requisiti scelto dal convenzionato stesso, secondo quanto descritto nell’allegato A) al Regolamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri del Comune di Imola, al punto A.1.

2. Il CIG (Codice identificativo gara) dovrà essere acquisito dal convenzionato il quale dovrà anche

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applicare la L. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 5 - DIREZIONE DEI LAVORI

1. La Direzione Tecnica dei lavori sarà affidata all’Ing. Giuseppe Scudellari iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al numero 727 tecnico incaricato dal convenzionato.

2. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in virtù dei propri poteri di sorveglianza e controllo nella realizzazione delle opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, può, in qualsiasi momento, procedere a verifiche ispettive riguardanti l’andamento dei lavori e l’operato dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

3. In ipotesi di riscontro di comportamenti che concretizzino violazione di norme in materia di lavori pubblici, sicurezza ecc., l’Amministrazione procederà alla contestazione immediata e, se del caso, alla immediata sospensione dei lavori con le conseguenze di legge.

4. Entro 3 giorni dal termine dei lavori, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al responsabile di procedimento; la conclusione effettiva dei lavori è attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio tra convenzionato, Responsabile di procedimento, direttore lavori, impresa esecutrice. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del verbale, il convenzionato e il direttore lavori dichiarano la fine lavori del permesso di costruire.

ART. 6 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA

1. Il convenzionato deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in conformità al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e succ.

mod.. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità.

ART. 7 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Eventuali varianti in corso d’opera dovranno essere contenute nei limiti previsti dalla vigente normativa e dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune. Viene fatta salva la facoltà del Comune di richiedere varianti al progetto autorizzato, qualora per motivate ragioni tecniche e/o variazioni legislative si rendesse necessaria la loro modifica.

2. Le varianti comporteranno il riconteggio dello scomputo dovuto, fermo restando che nessun conguaglio può essere chiesto al Comune nel caso di importi maggiori degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti.

3. Le modifiche al progetto che si rendessero necessarie in corso di realizzazione delle opere per mere esigenze tecniche non comporteranno necessità di modifica alla convenzione.

ART. 8 – COLLAUDO

1. Poichè l’importo dei lavori delle urbanizzazioni, come risultante dal computo metrico allegato risulta inferiore a € 500.000,00, il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che verrà rilasciato dal direttore lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere accompagnato dagli elaborati (in formato sia digitale che cartaceo) che rappresentino esattamente quanto realizzato, con allegati i seguenti documenti:

• l’accertamento del costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere;

• piano di manutenzione redatto in conformità con quanto previsto negli elaborati di progetto;

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• documentazione fotografica redatta nel corso di realizzazione delle opere con particolare riguardo alle opere interrate e non più ispezionabili;

• frazionamento delle aree da cedere;

• documentazione necessaria per l’eventuale costituzione di servitù a favore del Comune per reti sottoservizi, etc.;

3. Alle operazioni di certificazione di regolare esecuzione, parteciperanno i tecnici del Comune, per consentire la presa in carico dell’opera pubblica realizzata, con i necessari atti amministrativi.

4. Sarà cura dei convenzionati richiedere a HERA Imola Faenza e HERA Luce le verifiche necessarie per la presa in gestione degli impianti di loro competenza ed eseguire eventuali prescrizioni conseguenti alle verifiche effettuate : il parere favorevole di tali enti dovrà essere presentato al Comune contestualmente al certificato di regolare esecuzione di cui al comma 1).

5. Ogni onere relativo alla certificazione di Regolare Esecuzione è a carico del convenzionato.

6. Il verde e le alberature piantumate nell’area a parcheggio pubblico, si intendono accettate dal Comune non prima di 2 anni dalla data del collaudo, ciò senza alcun pregiudizio per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici. A tal fine sarà presentata una fidejussione pari al 10% del costo di realizzazione del verde a garanzia dell’attecchimento.

ART. 9 – SCOMPUTO ONERI

1. Le opere sono realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria. L’importo presunto dei lavori da scomputare è stimato in complessivi € 354.183,85 (euro trecentocinquantaquattromilacentottanatre/85) IVA esclusa, desunto dal computo metrico estimativo.

2. L’importo corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria è pari a € 95.986,62 (euro novantacinquemilanovecentottantasei/62) calcolato con la superficie massima ammessa in base alle tabelle parametriche vigenti al momento della deliberazione della presente convenzione.

3. A fronte della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione, il Comune consentirà lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti sui titoli edilizi relativi all’ambito “N ”, negli importi di cui alle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio del titolo stesso, fino alla concorrenza dell’importo di cui al comma 1.

4. All’atto del ritiro dei permessi di costruire, il convenzionato dovrà corrispondere, secondo le modalità di rateizzazione ammesse dal Comune, l’intero importo determinato per oneri di urbanizzazione secondaria e per il costo di costruzione e la rimanente quota di urbanizzazione primaria.

5. Gli eventuali risparmi di spesa conseguiti in sede di affidamento, rispetto al valore delle opere di urbanizzazione previste in progetto rimangono nella disponibilità del convenzionato, in qualità di stazione appaltante privata, solo ed esclusivamente per la quota eccedente l’importo tabellare degli oneri di urbanizzazione dovuti e l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria eccedenti lo scomputo ammesso.

6. Nel caso l’importo del contratto sia inferiore al contributo tabellare per oneri di urbanizzazione dovuti, il titolare del permesso di costruire dovrà corrispondere la differenza al Comune.

7. Nel caso di aumento di costi rispetto all'importo previsto in progetto, i maggiori oneri restano a carico del convenzionato che non ha titolo per trasferirli al Comune.

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8. Per tutte le opere realizzate a scomputo oneri, il convenzionato al termine dei lavori, dovrà documentare al Comune le spese sostenute e versare eventuali conguagli dovuti.

ART. 10 – GARANZIE FINANZIARIE

1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, con la firma della presente convenzione il convenzionato consegna fidejussione di importo complessivo di € 380.000,00 (euro trecentottantamila/00) costo previsto per le opere complessivamente da realizzare comprensivo degli oneri per la sicurezza, integrato da imprevisti (10%) e IVA (10%) e maggiorato del 10% ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale citato in premessa.

2. L’importo della garanzia è soggetto a revisione automatica su base annua in base all’indice ISTAT Costo di costruzione di un fabbricato residenziale. La fideiussione dovrà essere eventualmente integrata in aumento sulla base dei costi effettivi delle opere di urbanizzazione come risulterà dal computo metrico esecutivo da presentare contestualmente alla richiesta del Permesso di costruire per le Opere di Urbanizzazione.

3. La fidejussione deve avere i seguenti requisiti:

a) essere emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto bancario o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 285/93;

b) indicare che è prestata a copertura dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e cessione acquisizione relative aree di cui alla convenzione urbanistica;

c) essere escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa in deroga all'art. 1945 del codice civile;

d) contenere l'esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 codice civile);

e) essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;

f) essere rinnovabile automaticamente alla scadenza, fino allo svincolo autorizzato dal Comune con apposita nota scritta.

4. La fideiussione di cui sopra, fino alla corrispondenza del 70%, potrà essere ridotta in relazione ai relativi stati di avanzamento dei lavori redatti dal D.L. ed accettati da parte del Comune. Tali atti di approvazione conterranno specifica e puntuale indicazione delle somme riducibili o svincolabili. Il restante 30% sarà svincolato entro 90 giorni dopo la stipula della cessione delle aree al Comune.

5. Qualora allo scadere dei termini assegnati per la realizzazione delle opere si accerti in sede di collaudo che le opere non sono state eseguite, in tutto o in parte, sarà introitata la fideiussione per il valore corrispondente alle opere non eseguite od eseguite non a regola d'arte.

6. L'inadempienza, l'incompletezza o l'inidonea esecuzione delle opere di urbanizzazione previste, riscontrata dal responsabile di procedimento, autorizzerà l'Amministrazione Comunale, previo preavviso notificato al convenzionato con invito a sanare le irregolarità entro un termine non inferiore a giorni 90, a provvedere d'ufficio con spese a carico del convenzionato, eventualmente rivalendosi sulla fideiussione, con addebito di ogni ulteriore onere.

7. Per la realizzazione diretta delle opere da parte del Comune, troveranno applicazione le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e succ. mod.

ART. 11 – CESSIONE GRATUITA DELLE AREEPER DOTAZIONI PUBBLICHE 1. La stipula dell’atto di cessione delle aree su cui insiste il parcheggio pubblico, il verde pubblico e la pista ciclopedonale di cui all’art. 1 comma 2, distinte al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 239, mappali 1738, 497, 504, 1472, così come individuati nella Tavola 12 allegata al

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presente atto, dovrà avvenire entro 6 mesi dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 8.

2. Tali aree sono e resteranno libere da trascrizioni di pregiudizio, oneri, vincoli, ipoteche e privilegi anche fiscali e con le garanzie di legge per evizione e vizi e dovranno essere mantenute in proprietà del convenzionato fino alla cessione al Comune. A tal fine il convenzionato garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario e di avere la piena disponibilità di tutte le aree che secondo la presente convenzione sono da cedere al Comune di Imola.

3. Le aree oggetto di cessione saranno catastalmente definite con apposito frazionamento concordato con il Comune.

4. Fino alla cessione delle opere, il Comune stesso è pienamente e totalmente sollevato da ogni responsabilità ed obbligo derivante dall’esecuzione delle opere anche ai fini civili e penali, e per ogni eventuale danno derivante da atti vandalici e similari, ancorché non accertati e/o accertabili, per i quali non comporterà al Comune l’inoltro di eventuali denunce e segnalazioni alle competenti autorità.

5. La manutenzione delle aree a verde e parcheggi pubblici cedute al Comune, compresi i costi di illuminazione di dette aree, resta in carico al convenzionato, fino a quanto è in essere una attività di natura commerciale.

6. La cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di oneri di urbanizzazione costituisce operazione non rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro effettuato quale contributo di costruzione (rif. Agenzia delle Entrate n. 2074/E 16.11.2000 e art. 51 della legge 342/2000 Acquisizione di aree e di opere da parte dei Comuni).

7. Il convenzionato assume l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune l’area da destinare ad edilizia residenziale sociale, come individuata nella Tav. 12 di mq 3.795, nel rispetto della L.R.

20/2000 art. 7-bis e art. A-6bis.

8. Le spese per il perfezionamento della cessione al Comune delle aree pubbliche sono a carico dei convenzionati.

ART. 12 - REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E CERTIFICATO DI CONFORMITA’

EDILIZIA E DI AGIBILITA’

1. La realizzazione degli edifici previsti nel Piano Particolareggiato sulla base degli elementi tipologici e di superficie prescritti dal piano medesimo, avverrà previo rilascio di permessi di costruire da richiedersi nelle forme e modi previsti dai Regolamenti comunali vigenti e secondo quanto stabilito dalle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente e del RUE adottato e dalle Norme di Attuazione del presente Piano. Tali Permessi sono subordinati al preventivo rilascio del Permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione.

2. Le delimitazioni delle proprietà dovranno essere conformi alle tavole del Piano Particolareggiato e a quelle del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione.

3. Al rilascio dei permessi di costruire di ogni singolo fabbricato, da richiedersi secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia, salvo lo scomputo dell’onere di U1 ammesso, sarà determinata la quota di contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria e al costo di costruzione, il cui pagamento avverrà con le modalità prescritte dal Comune.

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4. L’utilizzo dei fabbricati è subordinato all’ottenimento del certificato di conformità edilizia e agibilità. Tale certificato potrà essere rilasciato solo a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 1.

5. Fermo restando il rispetto delle normative di carattere generale e gli adeguamenti connessi al reperimento degli standard urbanistici , in sede di esecuzione o di richiesta di permesso di costruire dei singoli edifici possono essere apportate le modifiche consentite dalle NTA del Piano Particolareggiato senza che ciò comporti variante al Piano.

ART. 13 - PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 1. I parametri urbanistico-edilizi generali del Piano, come da scheda “N135” sono:

a) Superficie territoriale (St) mq. 19.864 circa

b) Superficie Utile edilizia residenziale ERS Su mq 1.000 e Su+Sa/Set mq 2.000 c) Superficie utile ed edilizia totale terziaria Su mq. 3.000 e Su+Sa/Set mq 6.000

Si rimanda alle N.T.A. del Piano Particolareggiato per quanto riguarda tutti gli altri parametri edilizi e urbanistici per la progettazione degli edifici.

Aree costituenti standard da cedere al Comune di Imola, come individuate nella tavola xx del P.P.I.P.:

DANTI N.T.A. DATI DI PROGETTO

(scheda N135)

Parcheggi pubblici mq 1.400 mq 1.428

Verde pubblico mq 2.800 mq 2.921

Pista ciclopedonale mq 345

Edilizia residenziale sociale mq 3.795

ART. 14 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Il Comune di Imola autorizza il convenzionato, previa redazione di verbale di consegna, ad occupare le aree di proprietà comunale, nelle forme, modi e tempi necessari alla sistemazione della pista ciclopedonale, in conformità al permesso di costruire e previo accordo con il servizio competente, al fine di ridurre al minimo i disagi per la circolazione e di operare in sicurezza.

Nessun onere sarà dovuto per l’occupazione di suolo pubblico.

2. Il convenzionato si obbliga ad eseguire tutta la segnaletica stradale di legge sia orizzontale che verticale sulle aree private e pubbliche all'interno della lottizzazione, secondo le indicazioni dei competenti servizi comunali.

3. Il convenzionato si obbliga ad osservare le prescrizioni di ARPA, di HERA s.p.a., della Città Metropolitana di Bologna rilasciate in fase istruttoria del presente Piano.

In particolare:

- gli impianti tecnologici previsti a servizio dell’edificio commerciale dovranno rispettare, per numero, tipologia, posizione e livelli di pressione sonora, quanto previsto dal tecnico competente nello studio acustico presentato;

- con particolare riferimento agli edifici a destinazione d’uso residenziale, dovranno essere garantiti i requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 05/12/97

- gli impianti di futura gestione HERA dovranno essere realizzati lungo le strade pubbliche e private in progetto evitando il più possibile l’attraversamento di aree verdi;

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- per i tratti di tubazione in proprietà privata dovrà essere costituita servitù che garantisca a Hera l’accessibilità in qualunque momento;

- nel caso di posa delle tubazioni in aree verdi dovrà essere garantita una fascia di rispetto di 2 m su entrambi i lati delle tubazioni in cui non saranno piantumati alberi;

- i contatori di utenza dovranno essere ubicati in appositi box sulle recinzioni dei lotti, al limite tra proprietà privata e strada pubblica o privata o in alternativa in locali tecnici da concordare con Hera;

- rispetto delle prescrizioni formulate nel parere in materia di vincolo sismico Prot.

107845/2015 del 10/9/2015 espresso dalla Città Metropolitana – Servizio Pianificazione Territoriale e Trasporti, allegato alla presente convenzione.

4. La rete dell’area dovrà essere allacciata al civico depuratore; lo stesso dicasi riguardo alla rete di adduzione dell’acqua potabile, che dovrà essere allacciata al civico acquedotto.

5. La realizzazione della rete fognaria (distinta per acque bianche e nere), sia interna che esterna all’area perimetrata del Piano Particolareggiato in oggetto é a totale carico dei soggetti attuatori.

6. Il progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato in conformità alle leggi e normative vigenti e secondo le prescrizioni e modalità impartite dalla HERA s.p.a..

7. Il convenzionato dovrà sottoporre a HERA s.p.a.:

- il progetto esecutivo degli impianti per l’approvazione, prima del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

- la richiesta di realizzare le opere di allacciamento della nuova rete alla pubblica fognatura esistente ed effettuare il pagamento del preventivo;

- il collaudo finale delle opere

ART. 15 – SANZIONI

1. In caso di inosservanza da parte del convenzionato degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica si richiamano le sanzioni di legge. Nel caso di interventi difformi dal permesso di costruire troveranno applicazione le sanzioni penali ed amministrative contenute nel D.P.R. n.

380/2001 e s.m. e nella L.R. 23/2004 e s.m..

2. In caso di inadempienza alle obbligazioni di fare assunte dal convenzionato con la convenzione, il Comune può a sua scelta, chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).

3. Il Comune può intimare per iscritto al convenzionato di adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a trenta giorni. Scaduto tale termine, senza che il convenzionato abbia ottemperato all’ordine, il Comune intima l’esecuzione entro un ulteriore termine di trenta giorni, in quanto non più tollerabile un ulteriore ritardo della prestazione dovuta.

4. Il Comune provvederà all’escussione della fideiussione nel caso di:

- mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i termini stabiliti, previa comunicazione scritta di messa in mora del convenzionato; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota corrispondente al costo delle opere non realizzate, quantificato dal Comune stesso.

- non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito dell’inottemperanza da parte del convenzionato all’invito a provvedere da parte del Comune, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato dai settori comunali competenti in opere pubbliche;

- inadempienza rispetto agli impegni ed obblighi posti in capo al convenzionato; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito dell’inottemperanza da parte del convenzionato

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all’invito a provvedere da parte del Comune, per la quota parte corrispondente al costo o valore delle opere o prestazioni, quantificato dal Comune;

- ritardo o inadempienza dell’obbligo di cessione delle aree al Comune. In tal caso, fermo l’obbligo di addivenire alla cessione il Comune escute la fidejussione fino al 10%

dell’importo.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONVENZIONATO

1. Il convenzionato si impegna per sé e per i propri successori ed aventi causa a rispettare quanto specificato nella presente convenzione e si impegna a trascrivere la presente convenzione affinchè siano noti a terzi gli obblighi assunti ed a richiamarla negli atti di trasferimento di proprietà, parziali e totali, dei terreni interessati dalla lottizzazione in discorso, nonché degli edifici che su detti terreni verranno costruiti.

2. Il Comune di Imola resta estraneo all’eventuale rapporto civilistico che dovesse insorgere tra il convenzionato e terzi in merito alla realizzazione delle opere e alla cessione delle aree di cui alla presente convenzione.

3. Gli immobili che a seguito della presente convenzione devono essere ceduti al Comune sono liberi da vincoli, pegni, privilegi, ipoteche e gravami di qualsiasi tipo e tali devono restare fino alla avvenuta cessione al Comune.

4. Per i manufatti ceduti al Comune troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile, in particolare l’art. 1669.

ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI E SPESE

1. La presente convenzione resta valida ed operante fino a quando il Comune, d'intesa con il convenzionato o successori ed aventi causa, non ne deliberi la modifica o la cessazione della validità; il termine massimo é comunque stabilito in 5 (cinque) anni per la realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione.

2. Il convenzionato si impegna per sé e per i propri successori e aventi causa a rispettare quanto specificato nella presente convenzione e si impegna a trascrivere presso la Conservatoria Immobiliare la stessa affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte.

3. Eventuali controversie circa l'applicazione della presente convenzione, sarà affidata ad una terna arbitrale composta da un membro indicato dall'Amministrazione Comunale, un membro indicato dal convenzionato ed il terzo in accordo tra le due parti.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni generali che regolano la materia.

5. Le spese del presente atto con ogni altra inerente e dipendente la presente convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione sono a totale ed esclusivo carico del convenzionato.

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Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall'art.4, comma 2 lettera "d" della Legge R.*. costi medi regionali per le opere

Con nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Novara, dopo un breve excursus normativo in ordine alla fattispecie delle opere a scomputo degli oneri

- i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. oneri

- “l’art. 380/2001 così dispone: nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione