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la legge regionale 17 agosto 1988, n

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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6898 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Taruffi, Boschini, Caliandro, Prodi (DOC/2018/377 del 26 luglio 2018)

ORDINE DEL GIORNO

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Premesso che

le risorse idrotermominerali, composte dalle acque minerali e di sorgente (destinate all’imbottigliamento) e dalle acque termali, sono coltivate dai titolari delle concessioni minerarie regionali, secondo quanto disposto dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale e dalla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

la legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo”, pur essendo stata modificata più volte negli ultimi trenta anni, per quanto riguarda il settore termale risulta per diversi aspetti superata e non adeguata a rispondere alle esigenze degli operatori economici.

Considerato che

la citata legge regionale contiene già alcune norme volte ad incentivare l’instaurarsi del gioco della concorrenza come, ad esempio, la possibilità di costituire, sul medesimo giacimento minerario e nei limiti della fattibilità tecnica imposta dalle caratteristiche della risorsa non sfruttabile illimitatamente, più concessioni di coltivazione di acque termali;

corrisponde ad una prospettiva di apertura del settore alla concorrenza anche la disposizione secondo cui la durata della concessione è stabilita dall’ente concedente in proporzione all’importanza degli impianti e degli investimenti programmati con il limite dei trenta anni.

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Preso atto che

già con la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018” era stata modificata la legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 prevedendo, a fianco dei diritti proporzionali, il pagamento di canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente da parte dei concessionari;

il progetto di legge al quale il presente ordine del giorno è collegato introduce ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 per consentire ai concessionari, previa autorizzazione dell’autorità competente e nell’ambito della durata della concessione, di subconcedere in tutto o in parte l’attività di coltivazione ad altri soggetti economici.

Per le motivazioni di cui in narrativa si impegna

ad approvare una revisione complessiva della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 in modo da consentire uno sfruttamento economico di tipo concorrenziale dei giacimenti in grado di stimolare la crescita del settore termale tramite l’introduzione di un’offerta proveniente da un numero più ampio possibile di operatori.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 25 luglio 2018

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