• Non ci sono risultati.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2018, N. 33

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2018, N. 33 "

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 2 MARZO 2021, N. 16

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2018, N. 33

“DISPOSIZIONI REGIONALI PER FAVORIRE LA RIDUZIONE IN MARE

E SULLE SPIAGGE DEI RIFIUTI PLASTICI”

__________

pdl n. 15

(2)

XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 33/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 delle legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 (Disposizioni regionali per favo- rire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti pla- stici) dopo la parola “acquacoltura,” sono inserite le seguenti:” nonché l'intercettazione ovvero il recupero dei rifiuti plastici trasportati dai principali corsi d’ac- qua regionali”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2018)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:

“e bis) attivare progetti funzionali ad intercettare ov- vero recuperare i rifiuti plastici presenti lungo i principali corsi d’acqua regionali, anche avvalen- dosi dei soggetti titolari di concessioni idrauliche e di aree demaniali di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occu- pazioni del demanio idrico) e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’ar- ticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel settore della tutela am- bientale.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2018)

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:

“f bis) un rappresentante del Tavolo tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2018)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:

“e bis) promuove la realizzazione di progetti ed inter- venti, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano im- messi nei corsi d’acqua regionali nonché ad inter- cettare tali rifiuti lungo le aste fluviali. A tal fine fa- vorisce la realizzazione di accordi tra la Regione e i soggetti titolari delle concessioni di cui alla let- tera e bis) del comma 1 dell’articolo 2, anche ap- portando modifiche ai relativi disciplinari di con- cessione.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 33/2018) 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/2018 dopo la parola “mare” sono inserite le se- guenti: “e lungo i principali corsi d’acqua regionali”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:

“f bis) ogni altra attività posta in essere per il rag- giungimento delle finalità di questa legge.”.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bi- lancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

IL PRESIDENTE F.to Dino Latini

Riferimenti

Documenti correlati

accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto,

“3-ter. Nella zona urbanistica F, possono usufruire dell’incremento volumetrico nella misura del 20 per cento sino ad un massimo di 100 metri cubi, le unità immobiliari,

“e bis) promuove la realizzazione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei

1. Gli impianti di distribuzione carburanti, per i quali sussiste un’autorizzazione efficace ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,

2 del 2004, è ridotto a sette giorni e conseguentemente, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma al secondo periodo, qualora non siano pervenute segnalazioni da

190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e delle disposizioni statali in materia di trasparenza,

208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), l’Organismo strumentale per gli interventi europei della

Tenuto conto della particolare situazione di vulnerabilità del sistema di approvvigionamento idropotabile della provincia di Pesaro e Urbino, che dipende per circa