SPETT.LE
DENOMINAZIONE
Oggetto: Verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione – $ REA sigla provincia
Il registro delle imprese è tenuto, almeno una volta ogni quattro anni, a verificare la permanenza dei requisiti d’idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di agente d’affari in mediazione da parte delle imprese iscritte e dei loro preposti o soggetti che la svolgono per conto dell’impresa (art. 7 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011).
Pertanto, codesta impresa dovrà presentare, entro il 2 luglio 2018, l’apposito modello di autocertificazione completo della documentazione richiesta e trasmetterlo con la modalità della Comunicazione unica al registro delle imprese di Torino, unico registro destinatario della pratica telematica anche qualora l’impresa svolga l’attività di mediazione su più sedi e/o localizzazioni ubicate in province diverse da quella in cui è iscritta la sede legale dell’impresa.
L’adempimento si assolve con la presentazione della Comunicazione unica completa della seguente documentazione:
1. modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI MEDIATORI compilato e sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale, da ciascun legale rappresentante e da ciascun preposto all’esercizio dell’attività mediatizia (anche se nominato in localizzazioni ubicate in province diverse da quella della sede);
2. modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI – INTERCALARE ANTIMAFIA compilato e sottoscritto da parte di soggetti diversi dal titolare / legale rappresentante / preposto che ricoprono determinati incarichi nell’impresa (il dettaglio dei soggetti obbligati è riportato sul sito internet della Camera di commercio);
3. copia dell’ultima polizza assicurativa a garanzia dei rischi professionali, regolarmente rinnovata e in corso di validità alla data di sottoscrizione del modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI MEDIATORI.
I modelli sopra indicati sono disponibili sul sito web della Camera di commercio di Torino.
La compilazione della pratica telematica avviene con le seguenti modalità:
• Chi utilizza l’applicativo ComunicaStarweb sceglie, dalla sezione Dati impresa, la voce Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo;
• Chi utilizza Software diversi genera un modello I2, in caso di impresa individuale, o un modello S5, in caso di società;
• In tutti i casi è necessario allegare, in formato PDF/A - ISO 19005, i modelli di autocertificazione sottoscritti digitalmente dal/dai soggetto/i che la rende/ono e la copia della polizza scansionata dall’originale cartaceo. Tutta la documentazione, firmata digitalmente, dovrà essere inclusa nella pratica classificandola come “Tipo documento” C47 (Modello verifica dinamica requisiti).
L’adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 18,00. Per l’assistenza alla predisposizione e all’invio della comunicazione è possibile contattare il settore Artigianato e attività verificate della Camera di commercio di Torino.
Si informa che la mancata presentazione della pratica telematica - Comunicazione unica verifica dinamica requisiti – nei termini sopra indicati comporterà l’inibizione alla continuazione dell’attività di mediazione con contestuale annotazione nella posizione R.E.A. di codesta impresa della cessazione della medesima attività e, se ne ricorrono i presupposti, l’adozione di procedimenti disciplinari.
Si ricorda, altresì, che chiunque eserciti l’attività di agente di affari in mediazione (titolare dell’impresa individuale, legale rappresentante, preposto o altro) deve essere in possesso dei seguenti requisiti di legge autocertificati e documentati con la modulistica sopra indicata:
• onorabilità - assenza di condanne per determinati reati compreso il requisito dell’antimafia;
• incompatibilità - l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile - con le attività svolte in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici (ad esclusione delle imprese di mediazione e ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto); - con l’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale (escluse quella di mediazione comunque esercitata, quella di perito ed esperto e di consulente tecnico del giudice). La legge non prevede incompatibilità nel caso in cui l’impresa sia iscritta in più sezioni o settori dell’attività mediatizia;
• garanzia assicurativa - a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti con stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile il cui ammontare minimo di copertura è fissato in euro 260.000,00 per l’impresa individuale; euro 520.000,00 per la società di persone; euro 1.550.000,00 per la società di capitali. La copertura assicurativa deve essere stata costituita e regolarmente rinnovata per tutta la durata di svolgimento dell’attività di mediatore, inoltre deve comprendere tra gli assicurati tutti coloro che operano per conto dell’impresa, inclusi i preposti, i dipendenti che svolgono attività di mediazione.
L’eventuale deposito dei modelli e formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività deve essere effettuato mediante la compilazione di un diverso modello chiamato MEDIATORI – sezione FORMULARI (consultare le istruzioni pubblicate sul sito della competente Camera di commercio).
Cordiali saluti
Il responsabile del procedimento (Marco TAMIETTI)
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