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REP N.237 COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo CONVENZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SCOLASTICA IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO DEI SERVIZI. REPUBBLICA ITALIANA

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REP N.237

COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo

CONVENZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SCOLASTICA IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO DEI SERVIZI.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), addì TRENTA (30) del mese di GENNAIO, nella Residenza Comunale di Treviglio (BG), sita in Piazza Manara n.1, avanti a me, Purcaro dott. Antonio Sebastiano, Segretario generale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, sono comparsi i signori:

ASSOLARI PIER LUIGI, nato a Treviglio (BG) il 21 luglio 1960, C.F. SSLPLG60L21L400X, il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell’interesse del “COMUNE DI TREVIGLIO” P.I. 00230810160, ente pubblico territoriale con sede in Treviglio (BG), Piazza Manara, n.1, che rappresenta in qualità di

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Dirigente dei Servizi Tecnici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 57, co.

1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Treviglio, e del provvedimento del Sindaco di conferimento incarico dirigenziale prot. n. 37479 del 25.7.2012;

RIVOLTELLA GIUSEPPE, nato a Treviglio (BG) il 21 marzo 1950 residente in Treviglio (BG) Via Monte Nero n.3, Codice Fiscale RVL GPP 50C21 L400U il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società di nazionalità italiana "SAN MARTINO SOC.

COOP. A R.L." con sede in Treviglio (BG) Via Casnida n.19, partita I.V.A. 01497060168, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di BERGAMO, al n. 212206 R.E.A., munito degli occorrenti poteri in forza dello Statuto e del verbale del Consiglio di amministrazione in data 14.10.2013, agli atti;

comparenti della cui identità personale, capacità

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e veste giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo;

P R E M E S S O

. che la SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. è titolare della piena ed esclusiva proprietà del terreno della superficie di mq 4785,00 censito nel N.C.T.

del Comune censuario di Treviglio, al foglio 9, mappale 16204 di ha. 00.47.85 (ottenuto giusto tipo frazionamento prot.2010/MI0634932 del 26.08.2010), area posta nel quartiere San Zeno, zona Bollone, in prossimità della via Don Giussani;

. che detto bene, già di proprietà comunale, è pervenuto alla società comparente in forza dell’atto di compravendita a rogito del Segretario del Comune di Treviglio rep.229 in data 30.10.2013 registrato a Treviglio il 31.10.2013 al n.2510 serie 1T e trascritto a Bergamo il 22.11.2013 al n.44819/30945, negozio stipulato a valle della procedura di incanto il cui bando poneva a carico dei concorrenti anche la presentazione di un progetto che descrivesse le caratteristiche tipologiche della struttura scolastica da ivi insediare;

PREMESSO INOLTRE

. che il Consiglio Comunale con deliberazione n.12

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del 7 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

. che il Piano di Governo del Territorio è stato pubblicato sul B.U.R.L. n.22 del 30 maggio 2012;

. che il Piano di Governo del Territorio si articola nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi;

. che con deliberazione consiliare n.64 del 29.5.2013 si è provveduto ad introdurre una variante al Piano di Governo del Territorio al fine della modifica della destinazione d'uso urbanistica dell’area sopra descritta, e che la predetta variante urbanistica è divenuta efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie avvisi e concorsi n.27 del 3 luglio 2013;

. che l’area è oggi inserita nel Piano dei Servizi con la previsione di “Attrezzature per l’istruzione, scuole materne, primarie e secondarie di primo grado”;

. che a mente dell’art.9 della Legge Regionale n.12/2005 i Comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale; sono servizi

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pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell’ambito di Piani Attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita;

. che non può disconoscersi che l’opera di costruzione della struttura infra descritta sia collegata senz’altro ad una finalità di interesse pubblico generale, stante la convenzione con il Comune, e stante il decreto di riconoscimento della parità scolastica a mente della legge 10 marzo 2000 n.62;

. che la riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha inserito espressamente il principio

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di sussidiarietà, cosiddetto “orizzontale”, nell’ambito delle regole di organizzazione e di esercizio delle funzioni pubbliche, prevedendo all’art. 118, ultimo comma, che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; in sostanza si assiste al passaggio da una configurazione della distribuzione del potere pubblico essenzialmente in via gerarchica ed in via autoritativa ad una distribuzione per così dire “a rete”, estesa anche ad altri soggetti dell’ordinamento che non sono Enti Pubblici in senso proprio, con la conseguenza che le funzioni pubbliche non necessariamente vengono esercitate mediante esplicazione di poteri autoritativi, ben potendo svolgersi attraverso forme e moduli procedimentali di tipo privatistico;

. che nel Piano dei Servizi l’ambito comprendente le aree di cui all’elenco che precede è normato dall’art.8 delle NTA, cui si fa rinvio;

. che le previsioni inerenti le aree per attrezzature e servizi pubblici individuate dal Piano dei Servizi del Comune di Treviglio possono

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essere attuate dall’Amministrazione Comunale ovvero essere realizzate da parte dei privati attraverso un atto convenzionale;

. che tali servizi privati sono da intendersi di interesse generale se “omologati” a servizi pubblici, ovvero finalizzati a produrre rilevanti benefici collettivi ed a garantire qualità, accessibilità ed equità nella fruizione;

. che a titolo esemplificativo sono considerati di interesse pubblico i servizi che soddisfano una o più delle seguenti condizioni:

- il riconoscimento/accreditamento da parte delle autorità pubbliche competenti (sanità, assistenza, istruzione) tramite una verifica dei requisiti di idoneità;

- la gestione da parte di enti no-profit o comunque enti in cui l’attività commerciale non risulta rilevante ai sensi della legislazione vigente in materia;

- la continuità temporale dell’erogazione del servizio;

- l’accessibilità economica;

- l’esistenza di significativi finanziamenti pubblici per la realizzazione o la gestione;

- l’esistenza di una convenzione tra privato e

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Amministrazione Comunale regolante la gestione del servizio;

. che ulteriori criteri di valutazione possono essere individuati nelle seguenti condizioni:

- verifica dei caratteri dimensionali e distributivi delle strutture deputate all’erogazione del servizio e loro piena rispondenza agli standard di legge, ove previsti;

- verifica delle modalità di erogazione del servizio e della rispondenza dei caratteri e dei contenuti prestazionali che dovranno essere conformi alle normative vigenti per ciascuna tipologia di prestazione ove disciplinata da leggi e/o regolamenti;

PREMESSO ALTRESI’

. che l’art. 17, comma 3, lett. c), del D.P.R. n.

380/2001 dispone che “il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”;

. che nel caso di specie trattasi di opere idonee a soddisfare i bisogni della collettività, di per se stesse – poiché destinate ad uso pubblico o

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collettivo – immediatamente collegate con le funzioni di pubblico servizio espletate dall’ente;

. che con deliberazione della Giunta Comunale n.4 in data 15.1.2014, è stata definitivamente riconosciuta la natura di opera di urbanizzazione alla struttura scolastica che la SAN MARTINO SOC.

COOP. A R.L. si propone di realizzare in relazione a quanto disposto dall’art.44 della LR 12/2005 e all’art 4 della legge 29 settembre 1964 n° 847;

nonché la natura di opera di interesse generale, in ragione dei contenuti riportati nella relazione di accompagnamento al progetto, che rendono la struttura scolastica idonea a soddisfare i bisogni della collettività, poiché destinata anche ad uso pubblico o collettivo, e perché immediatamente collegata con le funzioni di pubblico servizio espletate dall’ente;

. che in data 27.11.2013 la società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. ha presentato al protocollo dell’ente il progetto dell’intervento in oggetto, anche ai fini del rilascio del prescritto titolo edilizio;

. che alla Scuola elementare parificata “San Martino” gestita dalla SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. è stata riconosciuta, ai sensi e per gli

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effetti di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 la qualifica di scuola paritaria giusto decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Istruzione Elementare, in data 23.1.2001;

. che la parità giuridica tra scuola pubblica e scuola privata è stata istituita dalla legge 62/2000. Con questa legge viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un "unicum" costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.

L'obiettivo, dichiarato, è quello di ampliare l'offerta formativa e rispondere alla domanda del

"servizio" istruzione;

. che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei

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seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dalla legge:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi

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corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse.

Il COMUNE DI TREVIGLIO stipula con la società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. convenzione urbanistica nei termini di cui al presente atto al fine di perseguire ogni iniziativa utile per assicurare l'espansione dell'offerta formativa e soddisfare la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia ed oltre.

Sull’area in oggetto la società comparente si impegna a realizzare a proprie cure e spese un edificio da adibire a scuola primaria ed un edificio da adibire a scuola dell’infanzia conformemente agli standard di cui al D.M. 18 dicembre 1975.

Le premesse ed il progetto presentato, approvato dai competenti organi, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

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convenzione.

Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo.

Art. 2 - Dimensionamento

La Società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. si impegna a dare attuazione al Progetto presentato, realizzando, nelle aree descritte al precedente art.1, un intervento edilizio per una S.l.p.

(Superficie lorda di pavimento) complessiva di m2 1616,81, aventi come destinazione scuola primaria e infanzia.

I parametri edificatori sono i seguenti: If = indice di fabbricabilità o di utilizzazione fondiaria = 1,00 mq./mq.; Rc = rapporto di copertura = 65%; H = altezza massima = 13 m.,

L’attuazione degli interventi previsti dal

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presente atto è disciplinata dalla documentazione tecnica relativa al progetto dell’intervento trasmesso in data 27.11.2013 con nota prot.n.59024 agli atti dell’ufficio tecnico comunale.

Art. 3 - Finalità dell’intervento

La Società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. si impegna a realizzare l'intervento in oggetto – come da cronoprogramma che si allega al presente atto sotto la lettera A), precisando che trattasi di copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005, in modo da ospitare, nel rispetto dei criteri ministeriali le seguenti funzioni:

– SCUOLA DELL’INFANZIA costituita da due aule, spazi per attività pratiche, locali accessori e servizi con distribuzione dei locali principali accessibili alla cittadinanza, su unico piano fuori terra;

– SCUOLA PRIMARIA costituita da cinque aule, spazi per attività collettive, locali accessori e servizi con distribuzione dei locali principali accessibili alla cittadinanza, su unico piano fuori terra;

- SPAZI PER ATTIVITA’ COMPLEMENTARI: mensa,

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cucina, depositi e locali tecnici al piano seminterrato, aula insegnanti al piano primo.

L'intero intervento sopra descritto viene complessivamente realizzato senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Modalità della gestione.

La Società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. è tenuta a gestire la struttura scolastica erigenda dando attuazione a quanto previsto dalla Legge 10 marzo 2000 n.62 in relazione allo status di scuola paritaria.

La gestione deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi:

- creare collaborazioni con le strutture scolastiche operanti nel territorio di riferimento;

- costruire un rapporto con la comunità nella quale è inserita attraverso la collaborazione con il Comune;

- elaborare strategie di coinvolgimento delle famiglie degli utenti e degli utilizzatori potenziali.

La gestione dovrà essere improntata al rispetto del principio di trasparenza e di eguaglianza.

Per l’accesso ai servizi erogati il gestore provvederà a redigere il P.O.F. Piano Offerta

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Formativa in cui saranno specificati criteri e requisiti di accesso.

Art. 5 – Obbligo di servizio pubblico.

La Società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L., nell’ambito dei servizi educativi offerti, si impegna al mantenimento dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi.

In caso di perdita dello status di scuola paritaria, soppressione e/o mancata realizzazione delle funzioni da insediare e previste dal progetto approvato e in premessa citato ed eventuali varianti, la Società SAN MARTINO SOC.

COOP. A R.L., o suoi aventi causa, dovrà procedere al versamento del contributo concessorio (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e delle eventuali monetizzazioni non versate in sede di attuazione del progetto in parola, secondo le tariffe al momento in vigore per le categorie corrispondenti.

Art. 6 – Uso e interesse pubblico.

Si dà atto che le opere e i servizi previsti dalla presente Convenzione sono identificati come servizi privati di interesse generale da considerarsi opere di interesse pubblico e

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generale e pertanto costituiscono "Opere di urbanizzazione secondaria" in relazione al disposto dell'articolo 16, punto 8) del DPR 6.6.2001 n. 380, e s.m.i., nonché in relazione al disposto dell'articolo 44, punto 4) della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12.

Per quanto in precedenza espresso la Società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. per il rilascio dei titoli abilitativi in attuazione della presente convenzione, è esonerata dal pagamento dei contributi concessori di cui all'articolo 43 della Legge Regionale 11.3.2005 n.12.

La proprietà, o eventuali aventi causa, si impegna a non modificare la destinazione urbanistica degli immobili in oggetto, anche se tali future modifiche potessero essere effettuate senza atti deliberativi/autorizzativi da parte del Comune di Treviglio. E’ fatta salva la possibilità ad eseguire tutti gli interventi di ridistribuzione spazi nell’ambito della destinazione d’uso approvata.

Art. 7 – Diritto di prelazione.

Il Comune di Treviglio, in caso di cessione di beni immobili o parte di essi facenti comunque parte del complesso come sopra descritto, si

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riserva la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni oggetto di trasferimento, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

Art. 8 – Durata.

Gli interventi edilizi oggetto della presente convenzione, nessuno escluso, dovranno concludersi entro (tre) 3 anni dalla sottoscrizione; entro detto stesso termine la convenzionata deve aver conseguito l’ottenimento degli atti di assenso per la completa edificazione e utilizzo degli interventi previsti dalla presente convenzione.

L’attività edilizia dovrà svilupparsi secondo quanto indicato nel crono programma allegato.

In ogni caso, decorso il termine di cui al comma che precede, la proprietà dovrà assicurare un’adeguata attività di manutenzione della struttura per il mantenimento in perfetta efficienza degli impianti e della struttura stessa.

Il vincolo alla destinazione d’uso, all’erogazione dei servizi secondo le modalità indicate dalla presente convenzione, avrà una durata di 99 anni (novantanove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

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Eventuali ampliamenti della struttura scolastica in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto del Piano dei Servizi, delle disposizioni ministeriali e del contenuto della presente convenzione.

Art. 9 – Agibilità.

La Società SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. si impegna, relativamente agli immobili oggetto della presente convenzione, a richiedere il rilascio del Certificato di Agibilità nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni normative, nonché ad eseguire l’accatastamento degli immobili oltreché richiedere ed ottenere il collaudo delle strutture (opere in cemento armato) e l’omologazione degli impianti tecnologici da parte degli Enti preposti ed il Certificato di Prevenzione Incendi.

Art. 10 – Risoluzione della Convenzione.

L'attività delle strutture scolastica realizzata in forza della presente convenzione non potrà essere per alcuna ragione sospesa o abbandonata salvo comprovati casi di forza maggiore. In caso di sospensione o abbandono anche parziale, il Comune potrà risolvere immediatamente la presente convenzione.

La convenzione potrà inoltre essere risolta da

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parte del Comune di Treviglio ai sensi degli artt.1453 e 1454 del Cod. civile per gravi inadempienze in ordine al rispetto dei contenuti della stessa e/o comportamenti divergenti da quelli sottoscritti, tra cui la perdita dello status di scuola paritaria, con la conseguente obbligazione a carico della società di corrispondere gli oneri di urbanizzazione non corrisposti all’atto del rilascio dei titoli edilizi abilitativi.

Art. 11 – Spese.

Le spese contrattuali relative al presente atto, inerenti e conseguenti, imposte e tasse sono a carico della SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L..

Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia dell’Entrate mediante piattaforma Sister .

Art. 12 – Trascrizione

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia del Territorio di Bergamo alla trascrizione della presente convenzione affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.

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E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo atto compilato elettronicamente da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su numero ventuno pagine video oltre alla documentazione allegata sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dandone lettura alle parti, documentazione allegata esclusa, per esplicita dispensa concessami dalle parti medesime, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, firma di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art.

14 del D.P.C.M. 22.2.2013.

In presenza delle parti io Segretario Generale Comunale ho firmato digitalmente il presente atto.

Assolari Pier Luigi (firma digitale) Rivoltella Giuseppe (firma digitale)

Antonio Sebastiano Purcaro - Segretario (firma digitale)

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