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REP N.275COMUNE DI TREVIGLIOProvincia di BergamoCONVENZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DIUNA STRUTTURA SCOLASTICA E DI UNA STRUTTURAPOLIVALENTE A SERVIZIO DEL QUARTIERE CERRETO INESECUZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANODEI SERVIZI.REPUBBLICA

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REP N.275

COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo

CONVENZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SCOLASTICA E DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DEL QUARTIERE CERRETO IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO DEI SERVIZI.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILAQUINDICI (2015), addì UNO (1) del mese di DICEMBRE, nella Residenza Comunale di Treviglio (BG), sita in Piazza Manara n.1, avanti a me, Purcaro dott. Antonio Sebastiano, Segretario generale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, sono comparsi i signori:

ASSOLARI PIER LUIGI, nato a Treviglio (BG) il 21 luglio 1960, C.F. SSLPLG60L21L400X, il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell’interesse del “COMUNE DI TREVIGLIO” C.F. 00230810160, ente pubblico

Reg.to a Treviglio il 21/12/2015 Serie: 1T n. 104

esatti Euro 355,00

Trascritto a BERGAMO il 22/12/2015

al n. 52483 R.G.

al n. 36539 R.P.

di importo € 235,00

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territoriale con sede in Treviglio (BG), Piazza Manara, n.1, che rappresenta in qualità di Dirigente dei Servizi Tecnici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 57, co.

1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Treviglio, e del provvedimento del Sindaco di conferimento incarico dirigenziale prot. n. 37479 del 25.7.2012;

GIULIANI GIUSEPPINA, nata a Bergamo, il 18 marzo 1956, C.F. GLNGPP56C58A794X la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Segretario generale della "FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI DI BERGAMO" con sede legale in Bergamo - Passaggio Canonici Lateranensi n. 23, C.F. 80016930168, iscritta al n. 1772 del Registro delle Persone

Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia, munita degli occorrenti poteri in forza dello Statuto e del verbale del Consiglio di amministrazione in data 20/11/2015, che in copia autentica si allega sotto la lettera A) precisando che trattasi di copia su supporto informatico

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conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005;

comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo;

P R E M E S S O

. che la FONDAZIONE è titolare della piena ed esclusiva proprietà del terreno della superficie di mq 6.475,00 censito nel N.C.T. del Comune censuario di Treviglio, al foglio 9, mappale 374 di ha. 00.64.75, area posta nella Frazione Cerreto, in prossimità della via Castel Cerreto;

. che il COMUNE è proprietario del confinante mappale censito nel N.C.T. del Comune di Treviglio, al foglio 9, n. 12795 di mq. 1.650 e del mappale censito al N.C.E.U. del Comune di Treviglio, al foglio 9, n. 6604 da sub.1 a sub 8, sul quale insiste il fabbricato già adibito a scuola elementare della frazione ed ora parzialmente in disuso e/o utilizzato saltuariamente per servizi di quartiere;

. che entrambe le aree e gli immobili di che trattasi sono inseriti nel Piano dei Servizi con la seguente destinazione urbanistica: “servizi

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prevalentemente costruiti e, nello specifico, l’area di proprietà della Fondazione “attrezzature per l’istruzione, scuole materne, scuole primarie e secondarie di primo grado”, mentre l’area di proprietà del Comune “servizi polifunzionali”;

. che l’immobile di proprietà comunale versa in cattivo stato di manutenzione tale ormai da sconsigliare qualsiasi intervento di conservazione dell’organismo edilizio;

. che è intenzione del Comune dotare la frazione del Cerreto di uno spazio da adibire a centro servizi del quartiere, nonché di adeguati spazi a verde pubblico attrezzato a parcheggi a servizio delle funzioni insediate;

. che è intenzione della Fondazione edificare nel medesimo comparto, in un contesto fornito di spazi a verde attrezzato e di facile accesso, un edificio da adibire a Scuola dell’Infanzia (ed eventuale Asilo Nido e Scuola Primaria), in funzione della realizzazione della quale stipulare apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative a mente della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12;

. che gli obiettivi che i due enti si propongono di conseguire possono essere più facilmente

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realizzati attraverso la cooperazione e la collaborazione tra i medesimi;

. che il Comune intende promuovere anche con il concorso di più soggetti e risorse finanziarie, pubbliche e private, interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio in attuazione delle previsioni di Piano, quale quello di che trattasi;

PREMESSO INOLTRE

. che il Consiglio Comunale con deliberazione n.12 del 7 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

. che il Piano di Governo del Territorio è stato pubblicato sul B.U.R.L. n.22 del 30 maggio 2012;

. che il Piano di Governo del Territorio si articola nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi;

. che a mente dell’art.9 della Legge Regionale n.12/2005 i comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale; sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i

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servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i sevizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel Comune e di quella non residente eventualmente servita;

. che non può disconoscersi che l’opera di costruzione della struttura infra descritta sia collegata senz’altro ad una finalità di interesse pubblico generale, anche stante la convenzione con il Comune;

. che la riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha inserito espressamente il principio di sussidiarietà, cosiddetto “orizzontale”, nell’ambito delle regole di organizzazione e di esercizio delle funzioni pubbliche, prevedendo

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all’art. 118, ultimo comma, che “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; in sostanza si assiste al passaggio da una configurazione della distribuzione del potere pubblico essenzialmente in via gerarchica ed in via autoritativa ad una distribuzione per così dire “a rete”, estesa anche ad altri soggetti dell’ordinamento che non sono Enti Pubblici in senso proprio, con la conseguenza che le funzioni pubbliche non necessariamente vengono esercitate mediante esplicazione di poteri autoritativi, ben potendo svolgersi attraverso forme e moduli procedimentali di tipo privatistico;

. che nel Piano dei Servizi l’ambito comprendente le aree di cui all’elenco che precede è normato dall’art.8 delle NTA, cui si fa rinvio;

. che le previsioni inerenti le aree per attrezzature e servizi pubblici individuate dal Piano dei Servizi del Comune di Treviglio possono essere attuate dall’Amministrazione Comunale ovvero essere realizzate da parte dei privati attraverso un atto convenzionale;

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. che tali servizi privati sono da intendersi di interesse generale se “omologati” a servizi pubblici, ovvero finalizzati a produrre rilevanti benefici collettivi ed a garantire qualità, accessibilità ed equità nella fruizione;

. che l’attività amministrativa si informa al principio della partecipazione del privato al procedimento amministrativo; l’amministrazione pubblica, nel perseguimento del pubblico interesse, può concludere accordi con i privati (art. 11 Legge 7 agosto 1990, n.241);

. che in data 6.8.2015 prot. n.40883 la Fondazione ha presentato al protocollo dell’ente il progetto dell’intervento in oggetto, anche ai fini del rilascio del prescritto titolo edilizio;

. che la Fondazione intende chiedere il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 marzo 2000 n.62 della qualifica di scuola paritaria – giusto decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – per la scuola che intende realizzare e gestire;

. che la parità giuridica tra scuola pubblica e scuola privata è stata istituita dalla Legge 62/2000. Con questa legge viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione

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come un "unicum" costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali. L'obiettivo dichiarato è quello di ampliare l'offerta formativa e rispondere alla domanda del "servizio"

istruzione;

. che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dalla legge: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola

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e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;

. che l’art. 17 del D.L. 12 settembre 2014 n.133 al comma 1, lettera q) introduce un art. 28-bis

“permesso di costruire convenzionato” nel D.P.R.

n. 380/2001; questa disposizione ha un contenuto

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precipuamente urbanistico, in quanto il permesso di costruire convenzionato risulta utilizzabile come alternativa al piano urbanistico attuativo (qualora, in base ad un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione comunale, “le esigenze di urbanizzazione” possano essere soddisfatte con tale modalità semplificata, piuttosto che con le ordinarie modalità previste dalla legislazione vigente); la semplificazione perseguita con tale disposizione costituisce dunque una rilevatissima modifica della tradizionale impostazione della disciplina urbanistica che vede nel piano urbanistico attuativo l’indispensabile strumento urbanistico per la disciplina dei significativi processi di trasformazione urbana, siano essi volti all’espansione dei tessuti urbani che al riuso e recupero di quelli esistenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 – Premesse

Il COMUNE DI TREVIGLIO stipula con la FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI DI BERGAMO convenzione urbanistica nei termini di cui al presente atto, condividendo la necessità di perseguire ogni

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iniziativa utile ad assicurare alla Frazione Castel Cerreto strutture a servizio della collettività insediata, e così soddisfare la domanda di istruzione dall’infanzia nonché realizzare, in virtù della collaborazione tra enti, una struttura polivalente a servizio del quartiere.

Le premesse ed il progetto presentato, approvato dai competenti organi, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Fondazione è obbligata in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalla Fondazione con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo.

Art. 2 – Trasferimento di immobili: impegni

Al fine di attuare quanto in premessa il Comune di Treviglio si impegna a cedere in proprietà alla

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Fondazione che allo stesso titolo si impegna ad acquistare ed accettare, il diritto di piena proprietà dell’area di sedime dell’edificio ex-scuola del Cerreto, individuato in N.C.E.U. del Comune di Treviglio con il foglio 9, mappale 6604, di ha 0.16.50, nonché l’area pertinenziale individuata in N.C.T. del Comune di Treviglio al foglio 9, mappale 12795, di ha 0.16.50.

L’area dovrà essere trasferita libera da persone o cose, dopo aver provveduto alla demolizione dell’edificio esistente, che avverrà a cura e spese del Comune entro il termine come di seguito indicato.

La Fondazione si impegna per contro a trasferire in piena proprietà al Comune di Treviglio, che allo stesso titolo, si impegna ad acquistare ed accettare, una unità immobiliare di mq. 365, con spazio esterno pertinenziale di mq. 233, per totali mq. 598, nell’erigendo edificio polivalente, unità da adibirsi a centro servizi per il quartiere, da costruirsi sull’area di cui al mappale n. 374 parte, in conformità al progetto noto alle parti ed approvato ai fini del rilascio del Permesso di Costruire; la presente prestazione avrà quindi per oggetto anche la proprietà delle

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corrispondenti quote delle parti comuni del futuro fabbricato; il tutto come meglio evidenziato nell’allegata planimetria (allegato B), precisando che trattasi di copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005.

Le parti dichiarano di attribuire al bene descritto al comma 1 (quello del Comune) il valore di euro 391.446,00 (mq. 3.300 * € 118,62/mq) ed a quello descritto al comma 2 il valore di euro 653.547,00, per cui risulta un conguaglio di euro 262.101,00 a favore della Fondazione.

Il Comune in luogo della corresponsione alla Fondazione di detto conguaglio, si obbliga a realizzare a propria cure e spese, e a manutenere, sull’area di cui al mappale 374 parte, di proprietà della Fondazione medesima, un parcheggio di circa mq. 869, da adibirsi ad uso pubblico, e con il vincolo di destinazione a servizio dell’erigendo immobile e del quartiere, come meglio individuato con coloritura in giallo nell’allegata planimetria.

Sebbene il valore stimato per la realizzazione del parcheggio risulti di importo inferiore al

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conguaglio di cui al precedente comma 4, con la realizzazione del predetto parcheggio, la Fondazione rinuncia a detta differenza dichiarando che null’altro avrà a pretendere a tale titolo dal Comune; salva l’ipotesi di cui al successivo art.5 ultimo comma.

Così convenuto le parti si rilasciano reciproca quietanza, liberazione e discarico, rinunciando ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

I lavori di demolizione dell’edificio esistente, e di formazione del parcheggio, dovranno essere conclusi, a cura e spese del Comune entro la data 4 (quattro) anni dalla stipula del presente atto e, comunque, prima della fine lavori del nuovo edificio polifunzionale da parte della Fondazione.

I lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico e polivalente, comprendente la porzione da cedere al Comune, dovranno essere conclusi a cura e spese della Fondazione entro quattro anni dalla stipula della presente convenzione, a regola d’arte, ed in particolare con le modalità costruttive che saranno meglio specificate nella

"descrizione delle lavorazioni" e nel computo metrico, che la Fondazione si impegna a depositare agli atti del Comune prima del rilascio del titolo

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edilizio.

Per le obbligazioni accessorie di provvedere alla demolizione e costruzione, le parti rinviano, in quanto applicabili, alle norme sull’appalto, ferma restando la qualificazione del presente atto come convenzione edilizia.

Si conviene, in particolare, che, ove l’edificio, entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte, ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti, la Fondazione sarà responsabile nei confronti del Comune, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Si richiama, in quanto applicabile, la disposizione dell’art. 1669 del codice civile, e ciò in via subordinata, ove del danno non avesse comunque a rispondere l’impresa appaltatrice incaricata dalla Fondazione e/o la Compagnia di Assicurazione dalla quale la Fondazione stessa sia garantita con polizza postuma decennale per R.C., all’uopo stipulata.

La Fondazione sarà altresì tenuta, a sua cura e spese, a presentare denunzia di nuova costruzione nel catasto dei fabbricati a seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori; il Comune conferisce

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quindi sin d’ora mandato con rappresentanza alla stessa società per effettuare la relativa denunzia di accatastamento, e sottoscrivere la documentazione che all’uopo si rileverà necessaria.

L’accertamento della realizzazione a regola d’arte ed in conformità al titolo edilizio rilasciato avverrà a mezzo apposito verbale di collaudo da redigersi a cura di un tecnico terzo individuato d’intesa tra le parti, ovvero, in caso di mancato accordo, individuato dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo, su istanza della parte più diligente.

Ai sensi dell’art. 1472 del codice civile, le parti convengono che l’acquisto della proprietà del predetto immobile in capo al Comune si verificherà solo all’esito positivo dell’accertamento di cui sopra.

Le parti si impegnano, ai fini della pubblicità immobiliare e della voltura catastale, e ad ogni altro effetto di legge, a far constare l’effetto traslativo di cui al comma precedente a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, non oltre trenta giorni dopo l’avvenuto accertamento.

Art. 3 - Dimensionamento

La Fondazione si impegna a dare attuazione al

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Progetto realizzando, nelle aree descritte al precedente art.1, un intervento edilizio per una S.l.p. (Superficie lorda di pavimento) complessiva di mq. 1.812, aventi come destinazione parte a scuola dell’infanzia, conformemente agli standard di cui al D.M. 18 dicembre 1975, parte ad asilo nido e parte a centro servizi del quartiere, oltre ad un auditorium.

L’edificio, per la parte adibita a scuola dell'Infanzia, sarà costituita da n. 3 aule, spazi per attività pratiche, aula insegnanti, locali accessori e servizi con distribuzione dei locali principali accessibili alla cittadinanza, nonché spazi per attività complementari quali: mensa, cucina, deposito e locali tecnici.

I parametri edificatori sono i seguenti: If = indice di fabbricabilità o di utilizzazione fondiaria = 1 mq./mq.; Rc = rapporto di copertura

= 65%; H = altezza massima = 13 m., due piani fuori terra (piano terra e primo piano).

Detta porzione dell’edificio insistente sul mapp.

374 parte, identificata nell’allegata planimetria con coloritura rosa, rossa e la relativa area pertinenziale, individuata nell’allegata planimetria, destinata a struttura scolastica,

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asilo nido, ed auditorium resterà in proprietà alla Fondazione.

La restante porzione dell’edificio insistente sul mappale n. 374 parte, meglio individuata nell’allegata planimetria individuata con coloritura azzurra e la relativa area pertinenziale con coloritura azzurro chiaro, verrà trasferita in proprietà all’Amministrazione Comunale e sarà destinata a centro servizi per il quartiere.

L’attuazione degli interventi previsti dal presente atto è disciplinata dalla documentazione tecnica relativa al progetto dell’intervento trasmesso in data 6.8.2015 con nota prot.n. 40883, integrata in data 3.11.2015 con nota prot. n.

55439, agli atti del Comune.

Art. 4 – Modalità di gestione della struttura scolastica – obbligo di servizio pubblico

La Fondazione è tenuta a gestire la struttura scolastica erigenda dando attuazione a quanto previsto dalla Legge 10 marzo 2000 n.62 in relazione allo status di scuola paritaria.

La Fondazione, nell’ambito dei servizi educativi offerti, si impegna ad ottenere il riconoscimento di scuola paritaria e mantenere nel tempo i

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requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie medesime assicurando la continuità nell’erogazione dei servizi.

La gestione dovrà inoltre perseguire i seguenti obiettivi:

- creare collaborazioni con le strutture scolastiche operanti nel territorio di riferimento;

- costituire un rapporto con la comunità nella quale è inserita attraverso la collaborazione con il Comune;

- elaborare strategie di coinvolgimento delle famiglie degli utenti e degli utilizzatori potenziali.

La gestione dovrà essere improntata al rispetto del principio di trasparenza e di eguaglianza.

Per l’accesso ai servizi erogati il gestore provvederà a redigere il P.O.F. Piano Offerta Formativa in cui saranno specificati criteri e requisiti di accesso.

Art. 5 – Uso ed interesse pubblico.

Le opere ed i servizi previsti dalla presente convenzione sono identificati come servizi privati di interesse generale da considerarsi opere di interesse pubblico e generale e pertanto costituiscono “opere di urbanizzazione secondaria”

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in relazione al disposto art. 16, punto 8) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, e s.m.i., nonché il relazione al disposto dell’art. 44, punto 4) della Legge Regionale 11.3.2005 n.12.

Per quanto espresso la Fondazione per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, è esonerata dal pagamento dei contributi concessori di cui all'articolo 43 della Legge Regionale 11.3.2005 n.12, ad esclusione della porzione da adibirsi ad asilo nido.

In caso di mancato ottenimento, entro un anno della fine lavori, o di perdita, dello status di scuola paritaria, la Fondazione dovrà procedere al versamento del contributo concessorio (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) non versato in sede di rilascio del permesso di costruire, secondo le tariffe vigenti, solo ove e nella misura in cui il contributo concessorio, comprensivo della quota dovuta in relazione alla porzione da adibirsi ad asilo nido, superi l’importo del conguaglio di cui all’art. 2, comma 4, al netto della spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione del parcheggio di cui al medesimo art. 2), comma 5.

Art. 6 – Diritto di prelazione.

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In caso di trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili, quote o parte di essi, facenti comunque parte del complesso come sopra descritto, spetta al Comune di Treviglio il diritto di prelazione. Conseguentemente, non è valida la cessione se la Fondazione non abbia preventivamente dato comunicazione della sua intenzione al Comune, precisando il prezzo al quale avverrebbe la cessione ed il nome del terzo acquirente. La comunicazione deve essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla sede comunale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il Comune può dichiarare alla Fondazione – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della stessa – la decisione di rendersi acquirente. Nel caso di valido esercizio della prelazione, l’atto di acquisto dovrà avvenire entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine sopra previsto.

Art. 7 – Durata.

Gli interventi edilizi oggetto della presente convenzione, nessuno escluso, dovranno concludersi entro (quattro) 4 anni dalla sottoscrizione; entro

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(uno) 1 anno dalla sottoscrizione del presente atto la Fondazione deve aver conseguito l’ottenimento degli atti di assenso per la completa edificazione e utilizzo degli interventi previsti dalla presente convenzione. L’attività edilizia dovrà svilupparsi secondo quanto indicato nel crono programma allegato, precisando che trattasi di copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005.

Eventuali ampliamenti della struttura scolastica in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto del Piano dei Servizi, delle disposizioni ministeriali e del contenuto della presente convenzione.

Art. 8 – Agibilità.

La Fondazione si impegna, relativamente agli immobili oggetto della presente convenzione, a richiedere il rilascio del Certificato di Agibilità nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni normative, nonché ad eseguire l’accatastamento degli immobili oltreché richiedere ed ottenere il collaudo delle strutture (opere in cemento armato) e l’omologazione degli impianti tecnologici da parte degli Enti preposti

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ed il Certificato di Prevenzione Incendi.

Art. 9 – Risoluzione della Convenzione.

La mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti nonché il mancato collaudo, entro (sei) 6 mesi dal termine dei lavori, delle opere della presente convenzione, di cui al precedente art.2, è causa di risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

E’ altresì causa di risoluzione l’accertamento negativo di cui all’art.2, comma 13, del presente atto.

Art. 10 – Spese.

Le spese contrattuali relative al presente atto, inerenti e conseguenti, imposte e tasse sono a carico delle parti in eguale misura.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio di Bergamo – è esonerato da ogni personale responsabilità, riguardo all’obbligo di iscrizione dell'ipoteca legale e da ogni ingerenza in merito che dovesse nascere d'ufficio in dipendenza del presente atto.

Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto

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all’Agenzia dell’Entrate mediante piattaforma Sister .

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo atto compilato elettronicamente da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, per ventiquattro intere facciate oltre ventidue di questa, dandone lettura alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, ivi compresi gli allegati A) e B), quale parte integrante e sostanziale del quale ho omesso la lettura per espressa dispensa avutane dalle stesse parti con dichiarazione di loro piena conoscenza ed accettazione, con firma elettronica consistente nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 52-bis della Legge 16.2.1913 n.89 e s.m.i..

In presenza delle parti, io Segretario Generale, dopo la conversione in file PDF del documento analogico firmato dalle parti, chiude il contratto apponendo la propria firma digitale.

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