Circolare n. 152/2014
OGGETTO: Prestazioni assistenziali – azioni di rivalsa ex art. 41 legge 4 novembre 2010, n. 183. Istruzioni operative e contabili.
• La legge n. 183 del 4 novembre 2010, all’articolo 41, comma 1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’Istituto, quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
• Il successivo comma, ha stabilito che il valore
capitale della prestazione erogata è determinato
mediante criteri e tariffe, stabiliti con D.M. 19
marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 23 settembre 2013 n. 223.
• Si evidenzia che l’azione di recupero delle
somme erogate a titolo di provvidenze di
invalidità civile in conseguenza di fatto illecito
di terzi (art. 2043 c.c.) costituisce, in capo
all’Istituto, un diritto autonomo e distinto da
quello dell’assistito, a differenza dell’azione di
cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. 222/84, che
prevedono la surroga dell’Istituto nei
medesimi diritti dell’assicurato verso i terzi
responsabili e quindi la successione nel lato
attivo di un rapporto obbligatorio.
• Pertanto, il legislatore, in ragione dell’assenza del rapporto assicurativo tra l’Istituto e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta una provvidenza di invalidità civile, è intervenuto specificamente con la norma in parola, al fine di attribuire all’Istituto la competenza al recupero delle prestazioni erogate per fatto illecito di terzi, nonché per definire le modalità di quantificazione delle somme da recuperare.
• Si richiama l'attenzione sull'esigenza di una
puntuale gestione delle attività di controllo
necessarie al fine di evitare danni patrimoniali
all'Istituto.
Flusso procedurale
• Al fine di agevolare e tracciare tutte le attività necessarie per l'esercizio dell'azione di rivalsa, è stata realizzata l'interconnessione della procedura “Surroghe/Rivalse web 2.0” con quella di gestione telematica delle domande volte al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità e della sordità (INVCIV2010).
• In base a tale nuova funzionalità, la
segnalazione che la patologia dipende da fatto
causato da terzi, in qualsiasi fase del processo
di lavoro venga acquisita nella procedura
INVCIV2010, viene trasmessa automaticamente
alla procedura “Rivalsa/surroghe web”, per
l'acquisizione delle informazioni utili al
• conseguente avvio delle azione di rivalsa nei confronti del terzo responsabile
• Si ricorda che, al fine di consentire una più
completa emersione del fenomeno, questo
Istituto ha stipulato una Convenzione con
l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) per la consultazione della loro
Banca dati sinistri, volta a verificare la
presenza di un sinistro stradale in cui è
incorso il soggetto richiedente la
prestazione assistenziale, al fine di
consentire alle strutture medico-legali di
evidenziare i casi in cui dall’evento lesivo
causato da un terzo responsabile può
essere scaturita una richiesta di
prestazione.
Adempimenti del medico certificatore
• Il medico certificatore, attraverso la consueta
procedura di compilazione del certificato medico
on-line può indicare l’eventuale responsabilità
di terzi della condizione invalidante del soggetto
richiedente la prestazione. Infatti, con
messaggio n. 8363 del 7 aprile 2011, in attesa
della definizione dell’intero iter procedurale,
sono state impartite le prime istruzioni
operative. In particolare è stata rilasciata in
produzione la nuova versione del certificato
medico on-line, che avvia la richiesta delle
predette prestazioni, con la segnalazione, da
parte del medico certificatore dell’eventuale
responsabilità di terzi nell’evento.
Adempimenti del medico certificatore
• «segnalo che Per gli effetti di cui all'art.41 Legge n.183/2010, una o più infermità, per le quali si chiede il riconoscimento dello stato invalidante, potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi».
• Tale informazione, appena acquisita nel
certificato introduttivo, viene resa
immediatamente disponibile alla funzione
Controllo Prestazioni – procedura Gestione
Rivalse web.
Acquisizione della richiesta di prestazione assistenziale
• Contestualmente alla compilazione della domanda di invalidità, il cittadino/patronato, tramite le consuete procedure di compilazione INVCIV, può indicare la possibile responsabilità di terzi quale causa della condizione invalidante del soggetto che effettua la domanda.
• E’ possibile inserire tale segnalazione a
prescindere dalla presenza o meno di analoga
indicazione nel certificato medico introduttivo.
Acquisizione della richiesta di prestazione assistenziale
• Qualora il patronato/cittadino indichi nella
domanda la possibile responsabilità di terzi,
la procedura richiede la compilazione del
modello AS1invciv (allegato lettera
accompagnamento all.n.1 e questionario
AS1invciv all.n.2) composto dal Quadro A
(in caso di incidente stradale), dal Quadro B
(in caso di fatto illecito di terzi) e da una
sezione contenente le Notizie generali
sull’incidente. Queste informazioni
compilate dal cittadino/patronato vengono
registrate in archivio e rese disponibili per la
successiva consultazione/lavorazione.
Commissione medica ASL (procedura INVCIV2010)
• La commissione medica integrata CMI-ASL, in fase di prima visita, ha la possibilità di visionare, mediante la procedura INVCIV2010 e all’atto della compilazione del verbale, la segnalazione presente sul certificato introduttivo o sulla domanda inoltrata dal cittadino/patronato; potrà, dunque, confermare la segnalazione di possibile responsabilità di terzi, ovvero potrà non-confermarla.
• In ogni caso, qualora tale segnalazione non fosse presente nel certificato introduttivo ovvero nella domanda, la commissione medica CMI-ASL può comunque, in fase di compilazione del verbale di visita, inserirla, qualora ne ravvisi l’opportunità.
• Tale procedura non si applica per le ASL che hanno stipulato la convenzione con l’Istituto per l’accentramento della fase accertativa. In tal caso, si opera infatti con la procedura CIC e la valutazione della possibile responsabilità di terzi è a carico esclusivamente della commissione medica INPS.
Adempimenti della funzione medico- legale INPS
• In seguito alla presenza della segnalazione sul verbale CMI- ASL, il medico della Unità operativa Medico legale potrà confermare ovvero non confermare la possibile responsabilità di terzi. Operativamente dovrà confermare la segnalazione (flag) ovvero rimuoverla.
• Occorre precisare, comunque, che qualora il medico della UO Medico legale ipotizzi una responsabilità di terzi, anche in assenza di segnalazione sul certificato introduttivo ovvero sulla domanda o sul verbale CMI-ASL, può comunque inserirla in fase di definizione del verbale conclusivo.
• Tale fase è comunque valida anche per la procedura CIC (competenze di accertamento trasferite all’INPS in seguito a stipula di apposita convenzione), dove la segnalazione di possibile rivalsa potrà essere confermata, non confermata ovvero inserita ex-novo dalla commissione di visita INPS.
Adempimenti della funzione medico- legale INPS
• Qualora nel verbale definitivo sia comunque presente la segnalazione di responsabilità di terzi, il medico della UO Medico legale (ovvero la commissione INPS per la CIC), dovrà, inoltre, compilare il modello RTinvciv ( allegato n. 3) contenente le valutazioni medico-legali ai fini dell’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 41, legge 4 Novembre 2010, n.183. I dati del verbale con le informazioni del modello Rtinvciv sono poi rese disponibili alla funzione Controllo Prestazioni – procedura Gestione Surroghe/Rivalse web 2.0. Si precisa che i dati del verbale non sono resi disponibili alla funzione Controllo Prestazioni – procedura Surroghe/Rivalse web 2.0 - se non viene compilato il modello RTinvciv.
• Contestualmente ai dati del verbale e ai dati del modello RTinvciv vengono rese disponibili alla predetta funzione Controllo Prestazioni – Gestione Surroghe/Rivalse web 2.0- anche le informazioni del modello AS1invciv se precedentemente acquisite.
Adempimenti della funzione medico- legale INPS
• Si evidenzia che, a prescindere dalla segnalazione di rivalsa, il verbale definitivo transita comunque nelle consuete procedure di spedizione e fase concessoria, senza particolari vincoli o limitazioni, per le consuete procedure di accertamento amministrativo, liquidazione della prestazione e spedizione del verbale.
Modelli AS1invciv e RTinvciv
• Il modello AS1invciv, contenente informazioni di tipo amministrativo ai fini dell’esercizio dell’azione di rivalsa, può essere inserito in procedura INVCIV in vari momenti.
• Può essere inserito all’atto della compilazione della domanda da parte del patronato/cittadino, ovvero successivamente mediante apposita procedura informatica, se la segnalazione di rivalsa è presente sul verbale definitivo.
• Per quanto attiene il modello RTinvciv, questo viene compilato dal medico INPS in fase di validazione del verbale ASL o in fase di compilazione del verbale definitivo se confermata la possibile responsabilità di terzi.
• Occorre precisare che le informazioni acquisite dal medico INPS e relative al modello RTinvciv, hanno una valenza solo interna all’Istituto sono utilizzate per l’istruttoria, non vengono, dunque, trasmesse al cittadino.
Modelli AS1invciv e RTinvciv
• E’, dunque, cura della funzione medico legale, al momento dell’acquisizione dell’AS1invciv:
• - valutare quanto in esso dichiarato;
• - compilare il modello RTinvciv, con le considerazioni e il parere medico legale conclusivo sulla azionabilità del recupero economico, ai sensi del citato articolo 41, Legge n. 183/2010;
• - effettuare il successivo invio della documentazione
alla funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari, e
per conoscenza, tramite segnalazione telematica, alla
funzione Controllo Prestazioni, per le conseguenti
attività amministrative.
Adempimenti della funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari
• Nel rinviare alle istruzioni già impartite con il citato messaggio n. 8363 del 7 aprile 2011, si forniscono le seguenti disposizioni al fine di agevolare il tempestivo esercizio del diritto di rivalsa.
• Per l’individuazione delle istanze di prestazioni assistenziali relative a stati invalidanti riconducibili a responsabilità di terzi che possono costituire oggetto di rivalsa, la funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari deve:
• 1) verificare in procedura INVCIV2010 la presenza di una segnalazione in ordine al rapporto causale
• tra lo stato invalidante e la condotta del terzo;
• 2) controllare la tipologia di prestazioni assistenziali (invalidità, cecità, sordità; etc) richieste;
• 3) verificare la dichiarazione, contenuta nella domanda, relativa alla "responsabilità di terzi";
Adempimenti della funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari
• 4) verificare le informazioni contenute nel modello AS1invciv (allegato n. 2), allegato alla domanda o compilato in sede di visita, e le osservazioni della struttura medico legale (modello RTinvciv –allegato n. 3);
• 5) in assenza del modello AS1invciv, controllare in procedura Gestione Rivalse web, nella pagina Azione di Rivalsa, la data di consegna all'interessato in sede di visita del predetto modello;
• 6) in caso di mancata restituzione del modello AS1invciv, evidenziare immediatamente tale situazione al Controllo Prestazioni per le necessarie e successive azioni;
• 7) effettuare gli altri accertamenti di fonte diversa;
• 8) provvedere tempestivamente all'accertamento del diritto e della misura della prestazione.
Adempimenti della funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari
• Rilevata l'esistenza del rapporto causale tra l'infortunio occorso (con responsabilità di terzi) ed lo stato invalidante, la funzione in discorso deve trasmettere alla funzione Controllo Prestazioni, attraverso l’interconnessione tra le procedure informatiche, la segnalazione che lo stato invalidante a base della richiesta di prestazione deriva da responsabilità di terzi.
Tale segnalazione dovrà contenere tutti i dati
necessari previsti dall'apposita scheda (allegato
n. 4) da inviare mediante la funzione allega file,
nonché il modello RTinvciv (allegato n. 3).
Adempimenti della funzione Controllo Prestazioni
• La funzione Controllo Prestazioni è tenuta ad attivare immediatamente tutte le pratiche di rivalsa provenienti dalle segnalazioni presenti nella lista proposta dalla procedura informatica, nella funzione Acquisizione da visite o pervenute da altra fonte (ad es, comunicazione ai sensi dell’art. 142 d.lgs 209/2005, banca dati IVASS etc.).
• Il Controllo Prestazioni in discorso, deve provvedere ai seguenti adempimenti:
• a) accertare l'eventuale esistenza di una pratica di surrogazione per il recupero delle indennità economiche di malattia e/o di prestazioni pensionistiche relative allo stesso soggetto ed al medesimo evento lesivo (v. circolari n.
69/2007 e n. 134/2011) nei casi in cui la richiesta di prestazioni assistenziali riguardi un assicurato INPS. In caso positivo, acquisire il relativo fascicolo e provvedere alla riunificazione delle pratiche.
Adempimenti della funzione Controllo Prestazioni
• b) inviare all’assistito il modello AS1invciv (allegato n. 2) di richiesta notizie, qualora il questionario non risulti già acquisito;
• c) nel caso di verbali ASL definiti in silenzio assenso, acquisire dalla struttura medico legale il modello RTinvciv (allegato n. 3) con le osservazioni e il parere medico legale conclusivo sulla azionabilità del recupero economico, ai sensi del citato articolo 41, Legge n. 183/2010;
• d) trasmettere il modello AS2invciv di richiesta notizie
(allegato 5) al competente ufficio di Pubblica Sicurezza
(Polizia Municipale, Carabinieri, etc...), sempre che tale
adempimento non risulti già precedentemente eseguito per
il recupero dell'indennità di malattia e/o prestazioni
d’invalidità/inabilità (legge n. 222/84);
Adempimenti della funzione Controllo Prestazioni
• e) inviare, con la massima sollecitudine con raccomandata A/R, il modello AS3invciv (allegato 6) al terzo presunto responsabile, alla sua compagnia assicuratrice e, per conoscenza, al danneggiato (in tale modello è altresì contenuta la diffida al danneggiato e ai suoi eredi a non stipulare accordi con il terzo responsabile con espresso richiamo delle sanzioni comminate dall'art. 142, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005 e dall'art. 640 del c.p.; tale adempimento deve essere rinnovato a scadenza predeterminata, al fine di consentire la tempestiva interruzione dei termini di prescrizione del diritto di rivalsa;
• f) acquisire i dati concernenti l'ammontare delle indennità (allegato n. 4) e determinare il relativo importo tramite procedura informatica Gestione Surroghe/Rivalse web 2.0 (vedi punto 4.3);
Adempimenti della funzione Controllo Prestazioni
• g) inviare (con raccomandata A/R) al terzo responsabile, e/o alla sua compagnia assicuratrice e per conoscenza al danneggiato, l'estratto conto modello AS4invciv (allegato n. 7), ove risulti indicato il valore capitale delle prestazioni di cui al punto f), nonché i ratei maturati, comprensivi degli eventuali interessi legali e per rivalutazione monetaria, già corrisposti dall'Istituto. Sulla somma così determinata, comprensiva del valore capitale e degli arretrati, devono essere calcolati e richiesti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di liquidazione della prestazione, oltre le spese amministrative. In tale modello è altresì contenuta l'indicazione secondo la quale, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla sua ricezione, tutte le comunicazioni inerenti alla pratica devono essere inviate all'Ufficio legale competente.
• h) decorso il termine di venti giorni dall'invio dell'estratto conto senza che la controparte abbia corrisposto all'Istituto l'intero importo indicato, il fascicolo, con la documentazione in originale comprensiva di tutte le ricevute di ritorno e delle comunicazioni inviate, deve essere trasmesso al competente Ufficio legale, con contestuale comunicazione telematica di trasferimento della pratica (come per le pratiche di malattia e pensione) anche in ragione della novità della materia di cui in premessa, e delle problematiche che, ad essa, possono riconnettervisi ( ad. es. per l’ipotesi in cui il diritto di recupero dell’Istituto sia ritenuto azionabile ex art. 2935 c.c.). Allo stesso modo, deve essere trasmesso ogni altro atto che pervenga dopo detto adempimento (es. atti di quietanza e dei relativi modelli IP 518).
Adempimenti degli Uffici legali
•
Gli Uffici Legali Distrettuali e Periferici, in ragione delle rispettive competenze territoriali, curano l'esercizio delle azioni di rivalsa per indennità assistenziali, per le quali sono scaduti i termini amministrativi per il pagamento delle somme dovute.
•
L'Ufficio Legale, provvederà, all'atto dell'invio della
diffida legale, a verificare che il calcolo della
capitalizzazione della prestazione sia aggiornato con
tutte le prestazioni erogate in favore dell'assistito e
con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali
maturati sulle somme dovute all'Istituto dai civilmente
responsabili dell'evento lesivo, oltre alle competenze
dovute a titolo di spese legali.
Prescrizione
• I termini prescrizionali più ricorrenti (vedi lettera h) punto 2.7 della presente Circolare) in relazione all'esercizio del diritto di rivalsa sono i seguenti: cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi (artt. 2043 e 2947, 1°
comma, cod.civ.);
• due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie (art. 2947, 2° comma, cod.civ.);
• il più lungo termine di prescrizione previsto per
il reato, quando l'evento lesivo è considerato
dalla legge come reato, salvo quanto previsto
dal 3° comma, 1° capoverso, dell'articolo 2947
cod.civ.
Prescrizione
• Nella ipotesi di prestazioni erogate in favore di persona trasportata:
• un anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata, nel caso di trasporto pubblico (artt.
1679 e 1680 cod. civ.) o privato (art. 1681 cod.civ.), a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, salva l'estensione prevista dal comma 2 dell'art. 2951 cod. civ.;
• due anni per i sinistri occorsi a persone
trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da
esercitarsi nei confronti del vettore (artt. 2043
e 2947, comma 2, cod. civ.).
Prescrizione
• Nella ipotesi di pregiudizio, arrecato dall’assistito, al diritto di rivalsa:
• dieci anni nel caso in cui l'assistito abbia reso dichiarazione negativa in ordine alla titolarità o alla pendenza di domanda di prestazioni di invalidità civile (cfr.
messaggio Hermes n° 20275 del
26/10/2011), e successivamente, ponga in
essere atti tali da compromettere l'azione di
rivalsa dell'Istituto di cui all’art. 41 della
legge n° 183/2010 (art. 2946 cod. civ.).
INVALIDITÀ CIVILE
DA RESPONSABILITÀ DI TERZI
RIVALSA INPS
ART 41 LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
Invalidità civile da responsabilità di terzi
RIVALSA INPS
art 41 Legge 4 novembre 2010, n. 183
1. LE PENSIONI, GLI ASSEGNI E LE INDENNITÀ, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, CORRISPOSTI IN CONSEGUENZA DEL FATTO ILLECITO DI TERZI, SONO RECUPERATE FINO A CONCORRENZA DELL'AMMONTARE DI DETTE PRESTAZIONI dall'ente erogatore delle stesse NEI RIGUARDI DEL RESPONSABILE CIVILE E DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.
2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Invalidità previdenza Invalidità civile rapporto
Popolazione di riferimento
18 milioni 60 milioni 3,6
Domande /anno 263.785 2.407.073 4,2
Riconoscimenti/anno 63.795 571.386 9
Importo medio 901 euro 431 euro 0,47
Volume/anno/nuove 689 milioni di euro 3 miliardi di euro
4,3
Responsabilità terzi/anno
3.500 30.000 ?
Volume / anno 37 milioni 155 milioni ?
I NUMERI POTENZIALI
Mancanza di «innesco»
Segnalazione delle Compagnie Segnalazione Medico curante
Segnalazione delle Commissioni ASL
CONSEGUENZE
Carenza di approfondimento dottrinario
Giuridico
Medico legale
«Rivalsa, surroga e regresso nella circolazione stradale dei veicoli»
Filippo Rosalda
Giuffrè Editore, luglio 2017
«la Legge n. 183/2010, inoltre, ha previsto il recupero anche delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili, corrisposte in
conseguenza di fatto illecito di terzi»
Carenza di Giurisprudenza
https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14452.asp
di Pasquale Acconcia - (Si chiude il cerchio fra welfare e responsabilità civile, verso una nuova
«equità sociale») Completamento del panorama di rapporti strutturati fra Invalidità pensionistiche e risarcimenti.
Art. 32 Art.
38, c2
Art.
38, c1
SSNSSN INPSINPS iv. civiv. civ
INAILINAIL
CUMULO
STATOSTATO
CUMULO
responsabilità civile
LA RIVALSA EX ART. 41 L. 183/2010
ESTENSIONE DELLA SURROGAZIONE PREVIDENZIALE
ALL’INVALIDITÀ CIVILE?
RAPPORTI tra
SURROGAZIONE e
RIVALSA
ANALOGIE DIFFERENZE
SURROGAZIONE e
RIVALSA
DIFFERENZE
DIFFERENZE
FONTI NORMATIVE
Surrogazione per inabilità temporanea - malattia SURROGAZIONE ASS. SOCIALE
FONTI NORMATIVE art. 1916 c.c.
l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino al alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. ....L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizione di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
(art. 28 L. 24 dicembre 1969, n. 990) art. 142 D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione. 4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Art. 14 L. 12 giugno 1984, n. 222
1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstitiverso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*).
(*) Con il Decreto Ministeriale 30 marzo 1987 sono stati approvati criteri e tariffe per l'azione di surroga di cui al presente comma.
Art. 1886 c.c.- Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Verso il solo danneggiante? In alternativa verso l’assicuratore RCA?
(Cass. N. 3356/2010) (Cass. n. 12036/1990)
Art. 42 L. 183/2010 Comunicazioni delle imprese di assicurazione all’INPS
1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia ……al fine di consentire all’ente assicuratore l’esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l’impresa di assicurazione, prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all’INPS.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l’INPS trasmette all’impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L’impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato ai sensi del comma 3.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Surrogazione per inabilità temporanea - malattia SURROGAZIONE ASS. SOCIALE
FONTI NORMATIVE art. 1916 c.c.
l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino al alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. ....L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizione di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
(art. 28 L. 24 dicembre 1969, n. 990) art. 142 D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione. 4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Art. 14 L. 12 giugno 1984, n. 222
1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstitiverso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*).
(*) Con il Decreto Ministeriale 30 marzo 1987 sono stati approvati criteri e tariffe per l'azione di surroga di cui al presente comma.
Art. 1886 c.c.- Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Verso il solo danneggiante? In alternativa verso l’assicuratore RCA?
(Cass. N. 3356/2010) (Cass. n. 12036/1990)
SURROGAZIONE ASS. SOCIALE RIVALSA INVALIDITÀ CIVILE
FONTI NORMATIVE
L. 12 giugno 1984, n. 222 Art.14
Surrogazione
1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*).
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 Art.41
Responsabilità di terzi nelle invalidità civili
1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge
è surrogato
fino alla concorrenza del loro ammontare
nei diritti
dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di
assicurazione.
Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili
sono recuperate dall’ente erogatore
fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni
nei riguardi
del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
DIFFERENZE
FONDAMENTO GIURIDICO
NATURA DEL DIRITTO
SURROGAZIONE ASS. SOC. RIVALSA INV. CIV.
FONDAMENTO
PRINCIPIO INDENNITARIO
il fatto lesivo non può costituire fonte di indebito arricchimento
per il danneggiato/assicurato
(Cass. Sez. UU.584/2008)
NATURA
SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE
NEL DIRITTO DI CREDITO
l’ente subentra nei diritti dell’assicurato nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano
all'assicurato
(Cass. Civ. III sez. 4 giugno 2007 n.12939).
SCELTA DI POLITICA LEGISLATIVA
volta ad equità e contenimento della spesa assistenziale
DE IURE PROPRIO
Circ. INPS 152/2014
«l’azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi costituisce, in capo all’Istituto, un diritto autonomo e distinto da quello dell’assistito, a differenza dell’azione di cui agli artt.
1916 c.c. e 14 della L. 222/84, che prevedono la surroga dell’Istituto nei medesimi diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili e quindi la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio».
Cassazione Sez. Civ. n. 15303 19 giugno 2015
“impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che agisca ai sensi dell’art. art. 292, comma 1, D.Lgs. 209/2005 (rivalsa) ….il diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nell’azione specifica, che gli è concessa dalla legge
DIFFERENZE
QUANTUM
SURROGAZIONE ASS. SOC. RIVALSA INV. CIV.
Limiti
un duplice limite:
1. l’importo della somma ( in capitale) corrisposta (da corrispondere) a titolo di assegno, pensione o indennità, 2. l’entità del risarcimento dovuto dal responsabile
3. Esclusione danno biologico
Corte Costituzionale 6 giugno 1989, n. 319 COERENZA DEI DANNI
Illegittimità dell’art. 28 L. 990/69 nella parte in cui non esclude che gli assicuratori sociali possano esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assicurato al risarcimento dei danni alla
persona non altrimenti risarciti
art. 142, comma 4 ( l. 209/2005) In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria
con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti
risarciti.
QUANTUM
l’importo della somma ( in capitale) corrisposta (da corrispondere) a titolo di assegno, pensione o indennità.
il terzo responsabile non dovrebbe far valere, nei confronti dell'INPS, il limite della rivalsa entro l’ammontare massimo del danno risarcibile, proprio in ragione della configurazione dell'Istituto come soggetto autonomamente danneggiato.
può di nuovo realizzarsi un “diritto all’accesso” prioritario al risarcimento da parte dell’amministrazione pubblica (che è vero e proprio soggetto danneggiato) con contrazione di quello a favore del cittadino danneggiato in caso di massimale incapiente
IL CALCOLO DELLA SOMMA
OGGETTO DI SURROGA O RIVALSA
IL DANNO DA RCT
E’ CAUSA UNICA DELL’INVALIDITA’
SURROGAZIONE ASS. SOCIALE RIVALSA INV. CIV.
Risarcimento : in capitale Indennità/ prestazione: in rendita
ASSEGNO DI INVALIDITÀ
PENSIONE DI INABILITÀ
PENSIONI CIECHI ASSOLUTI
INDENNITÀ ACCOMPAGNAMENTO INDENNITÀ COMUNICAZIONE
La misura della surrogazione/rivalsa sarà pari al cumulo tra la somma dei ratei già pagati
e il valore capitale della rendita al momento della surrogazione / rivalsa
IL CALCOLO IN CAPITALE SI FERMA ALL’ETÀ PENSIONABILE
ASPETTATIVA DI VITA !
QUANTUM
IL CALCOLO SI FERMA ALL’ETÀ PENSIONABILE
ASPETTATIVA DI VITA !
?
L’importo di rivalsa è determinato dall’Inps con il seguente prodotto (moltiplicazione) di tre fattori:
1) importo mensile della prestazione sia essa una pensione, un assegno o un’indennità;
2) numero di mensilità in cui la prestazione è erogata in un anno (può essere 13 per le pensioni o 12 per l’indennità di accompagnamento);
3) coefficiente fisso di tariffa, previsto nelle apposite otto diverse tavole, in base alla prestazione erogata e che dipende dal sesso e dall’età del beneficiario.
più prestazioni, per esempio
pensione e indennità di
accompagnamento; in questi casi l’importo complessivo della rivalsa è dato dalla somma delle singole rivalse per le singole prestazioni (rivalsa pensione più rivalsa indennità di accompagnamento).
A SEGUITO DI INCIDENTE AUTOMOBILISTICO CON R.T. VIENE RICONOSCIUTO DALL’INPS IL DIRITTO A :
Esempio n. 1
indennità di accompagnamento ad una donna di 49 anni.
Rivalsa = 104.231,80euro
Esempio n. 2
indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti a un uomo di 71 anni Rivalsa = 93.970,08euro
Esempio n.3
indennità di accompagnamento e pensione per cecità assoluta a un uomo di 52 anni Rivalsa = 239.593,11euro
Esempio n. 6
pensione e indennità speciale per ciechi parziali a una donna di 39 anni Rivalsa =167.355,44 euro
Esempio n. 8.
pensione e indennità di comunicazione per sordi a una donna di 36 anni Rivalsa = 122.604,21euro
D.M. 19 marzo 2013
Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili
IL CALCOLO DELLA SOMMA
OGGETTO DI SURROGA O RIVALSA
DANNO DA RCT +
MENOMAZIONI DA PATOLOGIA COMUNE
SURROGAZIONE ASS. SOCIALE RIVALSA INV. CIV.
QUANDO È ESERCITABILE LA SURROGA / RIVALSA?
IN QUALE MISURA?
IL COMPLESSO INVALIDANTE:
Si realizza anche al netto delle infermità da patologia comune
si realizza anche al netto della infermità da responsabilità di terzi
Si realizza indifferentemente sia per le sole patologie comuni che per il solo danno da RCT
Si realizza solo con il concorso dell’infermità comuni e da responsabilità di terzi
concorso di cause di invalidità
QUANTUM
SURROGAZIONE ASS. SOCIALE RIVALSA INV. CIV.
Il complesso invalidante:
Si realizza anche in forza della sola infermità da responsabilità di terzi
si realizza anche al netto della infermità da responsabilità di terzi
Si realizza solo con il concorso dell’infermità comuni e da responsabilità di terzi
concorso di concause di invalidità
* Corte di Cassazione, Sez. lav., 9 luglio 2003, n. 10810
«Noto è, invero, il principio di diritto vivente (per tutte, vedi, Cass. 20 giugno 1994 n.
5934, 24 giugno 1999 n. 6544, 3 dicembre 2002 n. 17111), secondo cui, nell'attuale sistemail giudizio di valutazione della menomazione della capacità lavorativa, ai fini dell'accertamento del diritto alle prestazioni a carico dell'INPS è un giudizio sintetico, per esprimere il quale le varie patologie non possono essere considerate singolarmente e l'una indipendentemente dalle altre, dovendo invece compiersene una valutazione complessiva, con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza dall'assicurato e su ogni altra confacente; con la conseguenza che, per operare tale valutazione, non è consentito il ricorso alle tabelle antinfortunistiche o, comunque, ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto tra infermità e la probabile conseguente riduzione della capacità di lavoro,»
Situazione
ancora più complessa
QUANTUM
PICCOLO DANNO BIOLOGICO
IMPORTANTE RIPERCUSSIONE LAVORATIVA
Limite nella concorrenza con il risarcimento
?
Quando il danno da responsabilità terzi sposta la menomazione complessiva oltre la soglia minima del diritto alla prestazione ( previdenziale o assistenziale) la surroga o la rivalsa è
proponibile per l’intera prestazione o solo per la percentuale direttamente dipendente?
0 18
65 16
18
65 valutazione percentuale della
incapacità lavorativa valutazione percentuale della
incapacità lavorativa
graduazione delle difficoltà persistenti in fasce percentuali 33,3-66,6% 66,6%-99% 100%
graduazione delle difficoltà persistenti in fasce percentuali 33,3-66,6% 66,6%-99% 100%
necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita
impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
Età dell’assistito
valutazione % dell’invalidità per
il collocamento mirato valutazione % dell’invalidità per
il collocamento mirato
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell’età
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell’età
rivalsa e concorso di cause di invalidità
18
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell’età
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell’età
VALUTAZIONE TABELLARE
MENOMAZIONE DA RESPONSABILITÀ DI TERZI COESISTENTE
la dottrina medico-legale suggerisce l’applicazione di metodiche “a scalare”.
FORMULA “A SCALARE” PROPORZIONALE DI BALTHAZARD
il valore percentuale attribuibile ad una invalidità sopravvenuta è ridotto, rispetto a quello tabellare, in misura proporzionale alla preesistente riduzione di validità
formula di Balthazard
D1: danno extra = 60%
D2: danno da RCT= 50%
D : danno complessivo
D2 x (100- D1) D = D1 + ---
100
50 x (100 – 60) 50 x 40
D = 60 + --- = 60 + --- = 60 + 20 = 80%
100 100
Si effettua una valutazione globale secondo un criterio che può essere:
Tabellare (ove previsto)
Sommazione aritmetica dei coefficienti attribuiti alle singole menomazioni
+ coefficiente di maggiorazione discrezionale (per es.: pari al 5% o al 10%)
Formula salomonica (detta anche “scalare allargata”) che consente di definire valori intermedi tra la pura e semplice “formula proporzionale” e la sommatoria delle varie percentuali.
VALUTAZIONE TABELLARE
MENOMAZIONE DA RESPONSABILITÀ DI TERZI CONCORRENTE
somma di D1 e D2 = 80% (D2 = 20%)
somma di D1 e D2+ coefficiente di maggiorazione di 2 punti percentuali = 82% (D2 = 22%)
formula salomonica = 72% (D2 = 12%)
D1: danno extra = 60%
D2: danno da RCT= 20%
D : danno complessivo Patologie da RCT e extra concorrenti
SURROGAZIONE ASS. SOCIALE RIVALSA INV. CIV.
Cass. Civ. 5 agosto 2010, n.18181
La decurtazione del credito risarcitorio non incide sul quantum della surrogazione:
«l’assicuratore sociale ha diritto all’intero ammontare delle spese erogate non decurtato delle parte riferibile al concorso di colpa»
Cass. Civ. 29 ottobre 2009, n. 15243 Cass. Civ. 11 maggio 2007, n. 10834 Cass. Civ. 17 gennaio 2003, n. 604 Cass. Civ. 18 gennaio 2000, n. 492
Cass,. Civ. 1999, n. 12686
CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO
IDEM quantum
SURROGAZIONE ASS. SOCIALE RIVALSA INV. CIV.
REVOCA, MANCATA CONFERMA revoca
ININFLUENZA
Cass. Civ. 18 aprile 1996, n. 3665 Cass. Civ. 28 marzo 2003, n. 4688
«…l’ambito oggettivo del diritto di surrogazione ... incontra di regola un duplice limite: da un lato, l’importo della somma corrisposta a titolo di indennizzo, dall’altro l’entità del risarcimento dovuto dal responsabile …. Per quanto concerne il primo di questi limiti obiettivi, la stessa legge dispone espressamente che il relativo ammontare sia rapportato in sede di surroga al valore capitale e non agli importi in concreto corrisposti.
La norma non prevede alcuna eccezione nell’ipotesi che il beneficio in esame non venga confermato o venga revocato in seguito a revisione….
eventi interruttivi della prestazione
IDEM
Comma 2 art. 41 L. 183/2010
PREMORIENZA INFLUENZA
Cass. Civ. 14 gennaio 2010, n. 3356
Non può essere trascurato «…un mero dato di fatto (la premorienza) che come tale resta completamente separato dal problema giuridico… la premorienza del …..
comporta quindi che l’Istituto abbia diritto soltanto alle somme effettivamente erogate..»
QUANTUM
Minori
indennità di frequenza maggiore età
Adulti
Superamento del reddito Anziani
Ricovero in RSA
SURROGAZIONE ASS. SOCIALE RIVALSA INV. CIV.
Surrogazione per assegno di invalidità
peggioramento e riconoscimento del diritto a pensione di inabilità
RILEVANZA
Cass. Civ. 21 luglio 19 1962, n. 1999 Cass. Civ. 3 novembre 1984, n. 5576
Cass. Civ. 5 agosto 1997, n. 7215 Cass. Civ. 31 maggio 2005, n. 11592
«…soltanto se al momento della prima liquidazione non erano obiettivamente accertabili, nell’ambito di una ragionevole previsione, elementi attuali capaci di determinare l’aggravamento futuro, ovvero non sussisteva ancora un evento verificatosi successivamente..»
«l’autore dell’illecito è tenuto a risarcire tutti i danni dallo stesso derivanti, anche se sopravvenuti alla sentenza o alla transazione, purché imprevedibili, alla stregua di un giudizio di ordinaria ragionevolezza, al momento della decisione o della transazione»
eventi peggiorativi in nesso causale
IDEM QUANTUM
DIFFERENZE
PRESCRIZIONE
SURROGAZIONE ASS. SOCIALE RIVALSA INV. CIV.
CARATTERE DERIVATIVO
SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DI CREDITO
l’ente subentra nei diritti dell’assicurato nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi
spettavano all'assicurato
(Cass. Civ. III sez. 4 giugno 2007 n.12939).
PRESCRIZIONE
termine: quello stabilito in relazione al titolo da cui nasce il diritto del danneggiato
Dies a quo:
dall’evento dannoso Interruzione:
atto del danneggiato prima della surroga Manifestazione di volontà dell’assicuratore 10 aa responsabilità contrattuale (art. 1218 CC)
5 aa fatto illecito di terzi (2043, responsabilità professionale) 2 aa veicoli circolanti (2947 , 2°°°°comma )
1 aa trasportati mezzi pubblici (1679, 1980 ) 6 mesi trasportati navi ( art. 418 Cod. navale) Prescrizione del reato (2947 , 3°comma)
DE IURE PROPRIO
PRESCRIZIONE
Cassazione Sez. Civ. n. 15303 19 giugno 2015
“L’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che agisca ai sensi dell’art. art. 292, comma 1, D.Lgs. 209/2005
(rivalsa) non è soggetta al termine di prescrizione biennale applicabile all’azione
risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni,
ma trova il suo fondamento nell’azione specifica, che gli è concessa dalla legge e
che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale”.
Dies a quo:
dalla concessione?
Dalla domanda?
PRESCRIZIONE
DIFFERENZE
EFFETTI DELLA
TRANSAZIONE
SURROGAZIONE ASS. SOCIALE RIVALSA INV. CIV.
Cass. Civ. 6 settembre 2012, n. 14941
La transazione incide sul diritto e sul quantum della surrogazione:
tranne nei casi in cui
abbia comportato pregiudizio del diritto di surroga
e l’Ente abbia comunicato l’intenzione di surroga nei termini previsti
Cass. Civ. 22 gennaio 1995, n. 605 Cass. Civ. 17 gennaio 1992, n. 352 Cass. Civ. 20 marzo 1980, n. 1869
TRANSAZIONE TRA RESPONSABILE E DANNEGGIATO
?
DIFFERENZE
Esercizio del diritto da parte INPS
Art. 42 Comunicazioni delle imprese di assicurazione all’INPS
1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia ……al fine di consentire all’ente assicuratore l’esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l’impresa di assicurazione, prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all’INPS.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l’INPS trasmette all’impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte»
(CIR) attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L’impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato ai sensi del comma 3.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nelle domande il richiedente deve dichiarare obbligatoriamente
se una o più delle patologie
per cui richiede il beneficio
dipende da responsabilità di terzi
Convenzione INPS ANIA 11 gennaio 2011
Art. 1 finalità
…rendere più celere, efficiente e meno oneroso il recupero delle indennità di malattia e dei trattamenti economici d’invalidità/inabilità pensionabile, nei casi di responsabilità di terzi con copertura assicurativa obbligatoria, nonché nei casi di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, corrisposti in conseguenza di fatti illeciti di terzi.
Flusso comunicativo telematico
Promozione della chiamata in causa dell’Ente Osservatorio congiunto