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Luigi Mastroroberto

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Academic year: 2022

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TAGETE -ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

614 TAGETE 4-2012

Year XVIII ISSN 2035 – 1046

COMMENTO AL DOCUMENTO FNOMCEO

Luigi Mastroroberto*

Nel marzo di quest’anno, come ormai è a tutti noto, è stata promulgata una legge dello stato (la legge 27/2012) che è entrata nel merito dell’articolo 139 del decreto legge 209/2005 (il cosiddetto codice delle assicurazioni), sia parzialmente modificandolo, sia circoscrivendo la portata della sua applicabilità.

In particolare, attraverso il comma 3-quater dell’articolo 32 il legislatore ha inteso considerare, ai fini della RCA, danni alla persona risarcibili solo i casi in cui, a seguito di riscontro medico legale … risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione, mentre con il comma 3-ter, una volta ammesso il danno alla persona, afferma che le lesioni di live entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno in ogni caso dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Si tratta dunque di una “nuova” legge, che pone delle limitazioni a ciò che in precedenza era stato ritenuto risarcibile e lo fa fornendo delle precise caratteristiche che deve avere il pregiudizio lamentato e per il quale è stata avanzata richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 139 del codice delle Assicurazioni. Queste caratteristiche, sia per la loro specifica natura, sia per volontà esplicita del legislatore, devono essere verificate dal medico-legale, il quale alla fine dovrà poi stabilire se ciò che ha esaminato risponde ai requisiti dei due comma di cui stiamo discutendo.

Ed è quanto meno logico che, una volta promulgata la legge, le Compagnie di assicurazione (che sono le prime ad esserne interessate, rappresentando entità il cui compito è proprio quello di accertare e quantificare i danni da risarcire) abbiano cercato, con i loro consulenti medici ed i loro uffici legali, di dare una interpretazione di questa nuova legge, per poi inviare agli operatori periferici (medici, legali e liquidatori) delle indicazioni operative.

* Medico Legale, Vice Presidente dell’Ass. “M. Gioia”, Bologna.

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E’ cronaca nota che, nelle prime settimane successive alla emanazione della legge, sia l’ANIA, sia alcune Imprese di assicurazione hanno inviato circolari che proponevano interpretazioni non collimanti fra loro, alcune di queste anche improntate ad una notevole restrittività, rispetto alla quale è giunta anche una nota di critica da parte dell’ISVAP.

Si è quindi aperto un dibattito approfondito e alla fine si è giunti, all’interno del gruppo di lavoro intanto costituitosi, ad una lettura della legge condivisa, quella che le Compagnie Italiane, mediante una serie di incontri sul territorio, sta ora discutendo e illustrando ai medici fiduciari ed ai liquidatori.

Nel frattempo si è espressa anche la Federazione degli Ordini dei Medici, che ha diffuso un comunicato che esprime delle considerazioni che, in sintesi, posso essere così stigmatizzate.

Dopo aver riportato nella lettera i due commi, la circolare anzitutto dà un

“giudizio” sulla legge, definendola “ambigua” ed affermando che “… alla luce delle previsioni del Codice di Deontologia Medica si ribadisce quindi il rispetto della normativa vigente, respingendo interpretazioni che possano determinare un’invasione di quello spazio incomprimibile di autonomia e responsabilità del medico in generale e del medico legale in particolare e si ricorda che non può essere messa in discussione la competenza del medico legale di valutare il nesso di causalità materiale fra l’evento lesivo denunciato e le conseguenze biologico-funzionali temporanee o permanenti da stimare ai fini del risarcimento…”.

La circolare richiama poi gli articoli 4 e 62 del Codice Deontologico per ribadire ulteriormente che l’esercizio della Medicina deve essere fondato sulla “libertà e sull’indipendenza della professione”.

E conclude affermando che:

“Il medico, quindi, forte del Codice di deontologia Medica non dovrà aderire ad alcuna indicazione limitativa della propria competenza di valutazione e della libertà di scienza e coscienza, nel rispetto della propria dignità di professionista, a tutela della salute e dei diritti del paziente”.

Sono queste affermazioni che, con ogni evidenza, non possono che essere condivise, essendo alla base di ogni professione e dell’esercizio della Medicina in particolare.

Ciò che non è condivisibile è l’uso ampiamente strumentale che di tale documento hanno fatto agenzie di infortunistica e studi legali specializzati soprattutto nel risarcimento dei microdanni: inviando ai medici fiduciari delle compagnie incaricati per visitare loro clienti lettere di diffida con allegata la circolare della FNOMCeO, hanno inteso in qualche modo minacciarli di diffida all’Ordine dei Medici qualora avessero modificato il loro modo di valutare il danno alla persona rispetto a prima della promulgazione della legge 27/2012.

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Ed è proprio su questo punto che, evidentemente, chi in qualche modo ha avuto il timore che questa nuova norma potesse modo limitare i suoi guadagni, commette un grave errore, sia nella lettura del documento della FNOMCeO sia nell’identificare il

“mandato” che ha il medico fiduciario di compagnia dalla sua committente.

Evidentemente sfugge a chi invia queste lettere che si sta discutendo di una legge dello stato approvata dai due rami del Parlamento e che, in maniera dichiarata, ben illustrata nei lavori preparatori e condivisa dalle rappresentanze politiche sia della maggioranza, sia della opposizione, è stata promulgata proprio per porre una limite ad alcune fattispecie del danno alla persona da responsabilità civile auto, quelle appunto regolamentate dall’art. 139 del decreto legislativo 209/2005, il cosiddetto

“Codice delle Assicurazioni”.

In particolare, con i due commi dell’articolo 32 della legge 27/2012 il legislatore ha inteso escludere dalla risarcibilità alcune fattispecie che non hanno evidenze medico-legali di vere e proprie lesioni oggettivabili ovvero, una volta accertato che vi è un pregiudizio alla salute che risponde ai requisiti del comma 3- quater, limitare, mediante il comma 3-ter, il risarcimento del danno permanente biologico unicamente a quelle manifestazioni che derivano da “lesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”.

Si può evidentemente discutere, in sede scientifica, su quali siano le lesioni che rispondono a questa tri-aggettivazione, ma in nessun modo il medico legale, non solo il fiduciario di compagnia, ma neanche il professionista incaricato quale Consulente Tecnico d’Ufficio e neppure il medico legale che opera nell’interesse del danneggiato, può sottrarsi dal rispondere ad un quesito nuovo, quello appunto introdotto da questa nuova norma di legge.

In questo sta quella precisa linea di confine che separa la professionalità, la competenza e l’autonomia del medico-legale, dal puro arbitrio o, peggio, dalla precisa volontà di disattendere una norma di legge.

Non è certo questo che la circolare della FNOMCeO ha inteso fare, essendo impensabile che una federazione di così rilevante importanza nella nostra società possa, come alcuni vogliono far credere per finalità del tutto utilitaristiche, indurre i propri associati a disattendere una legge dello stato.

Ed allora, partendo dal presupposto che la legge è stata promulgata per modificare una situazione ritenuta dal Governo e dalle forze politiche che l’hanno approvata non più accettabile, partendo dal presupposto che, proprio per questo, l’inquadramento giuridico e medico-legale delle fattispecie che queste norme nuove hanno inteso regolamentare necessariamente deve mutare, il medico fiduciario delle Imprese di Assicurazione, altrettanto necessariamente, “deve” operare nel rispetto della norma e, in ultima analisi, inserire nelle sue relazioni la risposta ai due nuovi quesiti che la legge oggi impone e che, entrambi, riguardano il nesso causale fra l’evento lesivo ed il danno alla persona che da questo evento sarebbe derivato:

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 Quando si tratti di conseguenze di un incidente della strada, analizzando gli elementi documentali e clinici che la parte gli produce, il medico- legale ed in particolare il fiduciario di compagnia, nell’applicare correttamente la nuova norma, “deve” verificare se il pregiudizio che gli viene prospettato abbia i requisiti dettati dal comma 3-quater, in assenza dei quali evidentemente, non venendosi a configurare un “danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, non vi è alcun pregiudizio alla persona risarcibile.

 Nei casi in cui vi è invece la evidenza di un danno alla persona così come previsto dal comma 3-quater, il professionista deve poi verificare se tale danno abbia alla sua origine una lesione “suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo”, e se la lesione da cui discendono i sintomi che la parte gli rappresenta, non ha questi requisiti, in forza del comma 3-ter “deve” riferire alla sua mandante che non ricorrono gli estremi per riconoscere un danno permanente biologico.

La circolare della FNOMCeO definisce “ambigua” questa nuova norma ed è questa una opinione legittima, anche se sarà ovviamente l’evoluzione giurisprudenziale a stabilire in che modo esatto debbano essere interpretate le limitazioni imposte dai commi 3-ter e 3-quter dell’art. 32 della legge 27/2012 e se, in particolare, l’interpretazione che l’ANIA, in maniera condivisa da tutte le altre Compagnie, ha dato e sta oggi illustrando, sia corretta o meno.

In nessun modo però, alla luce della norma vigente, il medico-legale, in qualunque veste operi, può sottrarsi dal modificare il suo precedente modo di valutare i danni alla persona.

Oggi, di fronte a fattispecie che potrebbero rientrare nella disciplina dell’art.

139 del Codice delle Assicurazioni, nel fornire il suo parere alla Impresa di Assicurazione che gli ha affidato l’incarico (ma anche al Giudice, se opera in veste di CTU ed al suo cliente se la sua prestazione è una visita di parte) “deve”

necessariamente verificare, diversamente da prima, se i danni che esamina nascano o meno da lesioni che rispondano ai requisiti previsti dall’art. 32 della legge 27.

E poiché la Medicina Legale, per definizione, è Medicina applicata al Diritto, il non farlo, ignorare cioè una legge dello stato, porterebbe evidentemente a fornire un giudizio non adeguato, che non tiene conto della evoluzione normativa e che dunque risulterebbe alla fine tecnicamente errato.

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