• Non ci sono risultati.

D. Lgs. 165/2001 art. 29-bis Art. 29-bis Mobilità intercompartimentale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "D. Lgs. 165/2001 art. 29-bis Art. 29-bis Mobilità intercompartimentale"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

D. Lgs. 165/2001 art. 29-bis

Art. 29-bis Mobilità intercompartimentale([1])

1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

[1] Articolo inserito dall’art.48 del d.lgs n. 150 del 2009

Riferimenti

Documenti correlati

- tenuto conto che, per quanto riguarda gli esperti di cui alla lettera c) del comma secondo dell'art. 29 bis cit., sono state designate rispettivamente, per il Comitato

procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito

([8]) Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a

Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della

n. 2 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale cat. PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE N. Il presente avviso è indetto ai sensi del Regolamento aziendale sulla

c) fissa il termine perentorio entro cui i candidati ammessi con riserva possono regolarizzare la loro posizione. La regolarizzazione è ammessa nei casi di incompletezza

La presente procedura è disciplinata dal Decreto Legislativo 30.3.2001, n. attualmente in vigore. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare