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Il danno biologico nella tutela assistenziale

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Academic year: 2022

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Il danno biologico nella tutela assistenziale

Valutazioni differenziate per grandi categorie professionali

L’integrità psicofisica è il parametro base per una corretta valutazione medico legale del bene

“salute”, salute intesa come armonico equilibrio dell’insieme degli elementi psicosomatici che consente alla persona di esprimere autonomamente qualsiasi attività realizzatoria (pertanto, comprensiva, ove ne sussista il nocumento, del pregiudizio all’attitudine al lavoro).

Pertanto, il danno alla “attitudine al lavoro” non può non rappresentare, in ambito INAIL, la minorazione della “espansione lavorativa” della salute.

Dovendosi prevedere, come indicato dalla Corte Costituzionale, anche il ristoro economico dei danni psicofisici incidenti sulla espansione extralavorativa della personalità, è imprescindibile la costruzione di una nuova tabella: quella del danno biologico lesivo della salute, o meglio, quella del danno alla salute naturalisticamente intesa.

Circa la capacità lavorativa, per salvaguardare il principio di solidarietà che impernia tutto l’ambito previdenziale e per avere valutazioni più aderenti alle varie realtà lavorative, ormai differenziate non solo da quelle del passato, ma anche tra loro, sarebbe opportuno procedere a valutazioni differenziate per grandi categorie professionali, prevedendo così la valutazione della riduzione della “capacità lavorativa categoriale” e non più della attitudine al lavoro, già considerata in quella del “danno biologico”, e che si rapporta alla “attitudine al lavoro manuale medio”;

secondo questa ultima concezione, nel lavoro viene impegnato soprattutto, se non esclusivamente, l’apparato locomotore e la funzione prensile (come era in effetti il lavoro operaio e quello agricolo di un tempo), con conseguente valutazione percentuale nettamente superiore a quella prospettata in ambito civilistico od assicurativo privato.

Si tratta di costruire e di adottare una tabella del danno alla salute, prevedendo per alcuni voci integrazioni in relazione a determinati settori corporali maggiormente “azionati” in funzione dell’impegno lavorativo di quella data categoria professionale.

Queste potrebbero essere compendiate in tre categorie:

1. prevalente impegno dell’apparato locomotore e della funzione prensile;

2. prevalente impegno della vista-udito-favella;

3. attività di tipo sedentario, impiegatizio, dirigenziale.

Verso un'unificazione con l'utilizzazione di un'unica tabella

In tali Tabelle i valori stabiliti nella Tabella di base sono integrati di qualche procento soltanto per le menomazioni interessanti le strutture psicofisiche maggiormente impegnate in quella data categoria professionale.

La Tabella cosiddetta di base viene quindi ad assumere grande rilevanza poiché è in essa che si ritrovano i presupposti per la valutazione del danno alla persona, cioè della sua integrità psicofisica, quella integrità che viene tutelata nell’ambito della responsabilità civile.

Ecco allora la possibilità di utilizzare un unica tabella, sia in ambito infortunistico previdenziale, che nel campo civilistico, essendo il parametro valutativo lo stesso, e quindi di iniziare il tanto auspicato processo di “unificazione” della stima del danno alla persona, in modo che il valore base di ogni individuo sia sempre lo stesso, e non muti a secondo dell’ambito in cui si viene a trovare, e si possano così evitare inique sperequazioni ed eventuali duplicazioni, piuttosto frequenti quando lo stesso danno si proietta sia in ambito infortunistico previdenziale, che in ambito civilistico.

La personalizzazione del danno, la sua qualificazione, cioè la stima dei riflessi negativi della minorazione sulle attività specifiche di ogni singolo individuo, ivi comprese quelle lavorative, è un atto che deve succedere la quantificazione del “danno base”, che ripetiamo essere il nocumento dell’integrità psicofisica in sè e per sè considerata, e può essere fatta adottando criteri sia

Tagete n. 2-1997 Ed. Acomep

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strettamente medici, come la ipertrofizzazione del valore percentile, che di carattere economico, come ad esempio incrementare il valore monetario del “punto”.

Nel nuovo auspicabile Testo Unico il ristoro economico potrà comprendere sia il danno alla salute (con riferimento di un parametro economico uguale per tutti e diverso dal salario percepito), sia quello alla capacità lavorativa categoriale (con riferimento al salario), che poi altro non è che la stima personalizzata del danno. Questa capacità lavorativa, così intesa, dovrebbe essere unica da considerare valutativamente sia nel “quantum” della inabilità permanente.

Dr. Enzo Fumagalli Medico Legale, Bergamo

Tagete n. 2-1997 Ed. Acomep

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