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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1779

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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1779

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo,

sottolineata l'esiguità del tempo a disposizione per l'approfondimento delle tematiche trattate dal provvedimento;

rilevata la numerosità e la portata delle disposizioni di proroga concernenti il settore sanitario, la cui necessità scaturisce dalla difficoltà delle amministrazioni centrali e regionali a dare attuazione a norme approvate con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e/o l'efficienza del sistema sanitario e la cui proroga pregiudica almeno in parte il raggiungimento di tali obiettivi;

preso atto che il provvedimento non reca misure dilatorie concernenti il percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, a riprova del fatto che il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni legislative consente di evitare interventi di proroga;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) l'articolo 1, comma 7, che prevede la proroga dei contratti a tempo determinato di dirigenti presso l'Agenzia italiana del Farmaco, rappresenta una misura comprensibile solo nelle more del processo di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, ma interviene solo per alcuni contratti e solo per uno degli enti vigilati; inoltre la relativa norma di copertura è formulata facendo riferimento solo ad una delle diverse modalità previste dalla normativa per la copertura della spesa del personale dell'Aifa (articolo 48, comma 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269);

2) in merito al comma 1 dell'articolo 7, che prevede la proroga di termini definiti a tutela della salute pubblica relativamente all'applicazione dei requisiti minimi dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue, occorrerebbe assicurare che il previsto rinvio non preluda ad ulteriori differimenti, anche mediante una specifica attività di monitoraggio;

3) in relazione alle disposizioni concernenti la Croce Rossa Italiana, di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 7, pur trattandosi di misure comprensibili alla luce del complesso processo di

riorganizzazione in atto, occorrerebbe assicurare, con una costante attività di monitoraggio, il completamento del processo di privatizzazione della Croce Rossa Italiana evitando che il perdurare dell'attuale fase di transizione e della conseguente incertezza in merito alle risorse e al personale disponibili si ripercuota negativamente sui servizi svolti dall'associazione;

4) in relazione al disposto del comma 3 dell'articolo 7, relativo alla ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, si rileva che la proroga determina uno slittamento di misure alle quali erano ascritti effetti di contenimento della spesa e di razionalizzazione del sistema;

5) in relazione al disposto del comma 4 dell'articolo 7, occorre tenere conto degli effetti sistemici derivanti dalla perdurante validità delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie e assicurare che non siano necessarie ulteriori proroghe, essendo non ulteriormente procrastinabile la definizione di nuove e più aggiornate tariffe;

6) in relazione alla disciplina concernente la dematerializzazione delle prescrizioni mediche, di cui al comma 4-bisdell'articolo 7, occorre tenere conto dell'importanza della cosiddetta ricetta elettronica anche ai fini della completezza e affidabilità dei dati sulla spesa sanitaria e del controllo sull'erogazione dei LEA;

7) in riferimento alla disciplina transitoria recata dal comma 4-quater dell'articolo 7, in tema di requisiti per il trasferimento delle farmacie, occorre precisare la portata derogatoria della

disposizione ed escludere che possano essere derogati requisiti fondamentali per assicurare la qualità dei servizi resi dall'intero sistema delle farmacie convenzionate; inoltre, occorre interrogarsi sull'impatto di tale disciplina transitoria anche alla luce dell'evoluzione legislativa che sta

interessando il settore.

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