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Camera dei Deputati

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Academic year: 2021

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N. 1590

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

DINIZIATIVA DEI DEPUTATI

LACARRA, SIANI, DE FILIPPO, MICELI, MURA, UBALDO PAGANO, PELLICANI, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, TOPO

Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di lesioni personali nei confronti di medici e personale sanitario

nell’esercizio delle loro funzioni

Presentata il 12 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il fenomeno delle aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei medici e del personale sanitario è in continuo aumento.

Episodi gravissimi (lesioni) e meno gravi – ma comunque meritevoli di tutela – (minacce, ingiurie) fanno parte oramai da tempo delle pagine della cronaca. L’incre- mento di vicende di violenza, verbale e fisica, nei confronti dei medici e del per- sonale sanitario, tra l’altro, è registrato soprattutto nel meridione e nelle isole. I dati più allarmanti, naturalmente, atten- gono a quanto si verifica presso i reparti di pronto soccorso e il servizio di emergenza 118 e nei confronti di medici che lavorano nei reparti di psichiatria e nei servizi per le tossicodipendenze, soprattutto nei con- fronti delle donne.

Anche se nessun contesto è privo di rischio, episodi degni di nota accadono in particolare nelle unità di urgenza ed emer- genza (compresi i centri traumatologici), dove l’utente si reca in situazioni partico- larmente allarmanti ed emotivamente im- pegnative, e nelle strutture psichiatriche, dove è la natura stessa del paziente (stato mentale alterato, ridotto livello di co- scienza) a rendere più probabile un com- portamento aggressivo nei confronti di chi lo prende in cura, o nelle strutture che si occupano di abusi di alcool e di droghe.

Non va trascurato che in queste strut- ture la pressione psicologica e il carico di lavoro a cui sono sottoposti gli operatori rappresentano di per sé fattori di rischio.

I reparti di degenza in cui si riscontra una frequenza elevata di episodi di vio-

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XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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lenza sono anche quelli geriatrici o di lunga degenza, oltre alle terapie intensive.

Negli ospedali, gli episodi di violenza si concentrano in alcune fasi della giornata lavorativa, come i turni di sera o di notte e durante i fine settimana, probabilmente per il relativo isolamento in cui si trova il personale a causa dell’organico ridotto. Non sono rari, però, anche episodi di aggres- sione ai danni di operatori sanitari presso i reparti di accettazione, nelle sale di attesa e negli ambulatori di continuità assisten- ziale. Si deve sottolineare, inoltre, la diffi- coltà di quantificare e descrivere la vio- lenza negli ambulatori. Spazi sovraffollati dove il paziente è costretto a lunghe attese senza ricevere informazioni e senza poterle facilmente reperire, in aggiunta a una con- dizione personale di sofferenza e di malat- tia, innescano con maggiore probabilità l’atto violento nei confronti di medici e infer- mieri che, pur non essendo i diretti respon- sabili, sono l’interfaccia verso l’utente del- l’intera struttura sanitaria e della sua or- ganizzazione.

Quali sono le cause ? Per quale ragione il fenomeno è in aumento ?

Tra i molti fattori scatenanti e ritenuti dalla letteratura tra i più influenti si citano:

1) l’insufficiente preparazione dei me- dici a gestire situazioni complesse in emer- genza;

2) il sovraffollamento dei reparti di pronto soccorso;

3) la mancanza di triage;

4) l’inadeguatezza della struttura (ad esempio locali non adatti e poco acco- glienti, basso livello di umanizzazione delle cure);

5) pazienti che fanno uso di alcool o di droghe e pazienti con un basso livello socio-culturale.

Per contrastare il fenomeno sono stati proposti alcuni interventi e in particolare:

1) la realizzazione di campagne di comunicazione ad hoc;

2) la formazione dei medici e del personale sanitario con programmi speci-

fici (si è constatato che questo riduce gli episodi di violenza);

3) l’incremento della vigilanza e dei posti di polizia, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e la previsione di modi- fiche strutturali dell’edilizia sanitaria.

È stato anche ipotizzato il ricorso all’E- sercito, in analogia all’operazione « Strade sicure ».

Molto utili sono anche gli interventi di sostegno psicologico agli operatori aggre- diti.

Nonostante il fenomeno sia sempre più sotto i riflettori e ci sia maggiore consape- volezza delle relative cause, i casi – anche molto gravi – che vengono sottoposti alla nostra attenzione non sembrano arrestarsi;

l’esigenza di maggiore tutela nasce anche dalla circostanza che i medici siano spesso restii a denunciare.

La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, quindi, ha l’obiettivo di inserire nel libro secondo (Dei delitti in particolare), titolo XII (Dei delitti contro la persona), capo I (Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale), del codice penale una fattispecie di reato specifica che tuteli i medici, gli infermieri e gli altri professio- nisti sanitari nell’esercizio delle loro fun- zioni.

In particolare la prima novità è la pro- cedibilità di ufficio, in modo da innescare un meccanismo automatico per la repres- sione penale di fatti che riguardino l’inco- lumità della categoria.

Quindi, come avviene per le fattispecie di reato più gravi, la procedibilità di ufficio elimina la necessità che la vittima sporga querela.

A ciò si aggiunga che la presenza della Polizia giudiziaria, ormai a presidio presso la gran parte delle strutture ospedaliere, agevolerebbe il procedersi in tempi più ristretti nei confronti di chi commette re- ato, soprattutto nei casi più gravi.

Di conseguenza lo strumento, inteso come deterrente nei confronti delle condotte il- lecite, consentirebbe da un lato maggiori tutele e garanzie nei confronti di chi eser- cita una professione nobile e preziosa per la collettività, dall’altro gratificherebbe chi,

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tra questi, esercita con particolare co- scienza e altruismo.

Naturalmente la norma pone nei due commi che la compongono, una netta dif- ferenza delle condotte illecite in relazione

alla loro gravità, prevedendo una diversa soglia di punibilità, a seconda delle lesioni inferte alle vittime. In caso di lesioni gravi o gravissime, infatti, la norma fa riferi- mento all’articolo 583 del codice penale.

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PROPOSTA DI LEGGE __

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 582-bis. – (Lesioni personali nei confronti di medici e personale sanitario nell’esercizio delle loro funzioni) – Chiun- que cagioni una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente, a un medico, a un infermiere o a un altro professionista sanitario nell’esercizio delle loro funzioni è punito con la reclu- sione da sei mesi a due anni. Per il reato previsto dal presente comma si procede d’ufficio ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 del codice di procedura penale.

Nei casi di lesioni gravi e gravissime, si applicano le pene previste dall’articolo 583 ».

*18PDL0047510*

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