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Comunicato del 19 Aprile 2019

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Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 19 Aprile 2019

CONSULTA: LA GRAVE MALATTIA MENTALE PUÒ ESSERE CURATA FUORI DAL CARCERE. SICUREZZA E CURA DEVONO ESSERE BILANCIATE

D’ora in poi, se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico.

In particolare, il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovrà quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del

detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva.

È quanto si legge nella sentenza n. 99 (relatrice Marta Cartabia) depositata oggi, con cui la Corte costituzionale risolve il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Cassazione. Secondo la Corte costituzionale, la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto.

Perciò la Corte ha accolto la questione sollevata dalla Cassazione e anche il

“rimedio” dalla stessa individuato, vale a dire l’applicazione della misura alternativa

della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga” (articolo 47 ter, comma 1

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ter, dell’Ordinamento penitenziario), che è in grado di soddisfare tutti gli interessi e i valori in gioco.

“La sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti – si legge nella sentenza – si acuisce e si amplifica nei confronti delle

persone malate”. Al giudice spetterà verificare se il detenuto, invece che rimanere in carcere, debba essere trasferito all’esterno, “fermo restando che ciò non può accadere se il giudice ritiene prevalenti nel singolo caso le esigenze della sicurezza pubblica”.

Roma, 19 aprile 2019

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698511

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