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b) del vigente Testo Unico, come modificato dall'articolo 4 della legge n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 73 del 23 ottobre 1976

Oggetto: Legge 27 dicembre 1975 n. 780 - Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonche la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. Articolo 6.

Si fa seguito alla circolare n. 12/1976 con la quale è stato divulgato il testo della legge in oggetto per illustrare le disposizioni contenute nell'articolo 6 di tale legge e fornire in merito criteri di interpretazione e di pratica attuazione.

Il primo comma della norma in esame viene ad estendere i benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n.

1115 ai cittadini italiani residenti in Italia, superstiti aventi diritto dei lavoratori italiani deceduti per silicosi contratta in Belgio, associata o no alle altre forme morbose di cui all'articolo 145, lett. b) del vigente Testo Unico, come modificato dall'articolo 4 della legge n. 780.

La norma che, per esplicita volontà del legislatore, ha valore di interpretazione autentica, viene innanzitutto a convalidare definitivamente l'indirizzo giurisprudenziale che ha riconosciuto la piena operatività della legge n. 1115 anche dopo l'emanazione in Belgio dell'apposita disciplina per la tutela della silicosi, confermando la piena equiparazione giuridica tra la categoria dei lavoratori silicotici in Belgio e la categoria dei lavoratori silicotici in Italia ai fini della corresponsione di un identico trattamento indennitario.

Deve pertanto riconoscersi ai superstiti menzionati al 1 comma dell'articolo 6 il diritto di essere beneficiari della legge n. 1115 fin dall'entrata in vigore della legge stessa, cioè con efficacia ex tunc.

Le unità territoriali dovranno pertanto provvedere a riesaminare d'ufficio le pratiche relative a domande dei superstiti aventi diritto ai sensi dell'interpretazione fornita con il succitato articolo 6 respinte anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 780 (6 febbraio 1976).

Si fa infine presente che la norma in esame contiene un esplicito riferimento alle modifiche apportate all'articolo 145, lettera b) del Testo Unico dall'articolo 4 della citata legge n. 780, allorché prevede che le prestazioni assicurative sono dovute in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno. Al riguardo si precisa che la successiva disposizione innovatrice contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4, che riconosce ai superstiti il diritto alle prestazioni di cui alla lettera b) anche nei casi di morte derivata dalle associazioni morbose sopra specificate, deve ritenersi operante oltre che nelle fattispecie che si sono realizzate a partire dalla data sopraindicata anche in quelle insorte precedentemente e non ancora definite alla data stessa salvo il disposto del 1 comma dell'articolo 112 del Testo Unico (cfr. circolare n. 72/1976/39 T.U., pagina 2).

Questa Direzione generale ha già provveduto a dare la massima diffusione, sul piano nazionale, della nuova normativa a mezzo stampa. Si rinnova l'invito alle Sedi ad assicurare la più ampia divulgazione anche delle presenti istruzioni attraverso la stampa locale nonché mediante contatti con gli Enti di patrocinio.

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