Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 30 del 7 maggio 1986
Oggetto: Legge 15 giugno 1984, n. 24O, concernente: "Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici'.
A scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 85/1984 (pag. 6, terzo periodo), si comunica che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto presente che alle aziende agricole contemplate dall'articolo 3 della legge in argomento si applicano gli sconti del 25% (art. 4 della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, e articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 430, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 giugno 1984, n. 277) e del 4O% (art. 8 della legge 27 febbraio 1978, n. 41, di conversione, con codificazioni, del D.L. 23dicembre 1977, n. 942).
Infatti Il predetto Dicastero ha fatto presente che "ove si consideri che la riduzione del 25% di cui alla legge n. 638/1983 venne accordata per alleviare il maggior onere contributivo conseguente al passaggio dal salario convenzionale al salario effettivamente corrisposto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali, introdotto, per gli operai a tempo indeterminato dipendenti da aziende agricole, dall'articolo 14 della legge n. 54/1982 e che analogamente lo sgravio del 4O% ex lege n. 41/1978 traeva motivo dalle condizioni svantaggiate in cui operano le aziende montane, ne deriva l'automatica applicazione della disposizione anche alle imprese cooperative di cui alla legge n. 24O/1984, inquadrate secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3, che occupano operai a tempo indeterminato e operano a volte in zone considerate svantaggiate".