Ufficio appalti di forniture
e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie
Al Direttore centrale
Oggetto: determinazione di risoluzione del contratto con Swan Italia Srl per la fornitura di guanti di protezione in nitrile da destinare al personale delle strutture centrali e territoriali dell’Inail al fine di ridurre il rischio di contagio da Covid-19
CIG: ZC32D66256
Con Sua determinazione 14 luglio 2020 n. 184 è stata affidata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del codice dei contratti pubblici alla Swan Italia S.r.l. la fornitura di 100.000 guanti di protezione in nitrile, da destinare al personale delle strutture centrali e territoriali dell’Istituto, per un importo di € 12.000,00 Iva esclusa, il cui valore è pari a € 2.640,00, per un importo complessivo di € 14.640,00 Iva inclusa.
All’atto della stipula la ditta ha presentato in luogo della garanzia definitiva un miglioramento dell’offerta pari all’1% del prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del Codice dei contratti pubblici. In data 7 agosto è stato quindi stipulato il relativo contratto (n° 109/2020), per l’importo di € 11.880,00 Iva esclusa, il cui valore è pari a € 2.613,60 per un importo complessivo di € 14.493,60, che prevedeva una prima consegna di 10.000 guanti entro 12 giorni dalla data della stipula, e il completamento della fornitura entro il 31 dicembre 2020, in conformità a quanto indicato dalla società in fase di offerta.
La data per la consegna dei primi 10.000 guanti avrebbe quindi dovuto essere il 19 agosto.
In considerazione del periodo feriale e delle conseguenti difficoltà per l’Istituto di ricevere la merce, si è concesso verbalmente al fornitore di consegnare i prodotti entro l’11 settembre. Nonostante la rassicurazione di eseguire la fornitura entro la scadenza concessa, comunicata pochi giorni prima dell’11 settembre, in data 23 settembre 2020 la Swan Italia S.r.l. ha inviato una nota in cui ha dichiarato di non poter adempiere alla consegna, richiedendo espressamente la risoluzione del contratto, nonché la non applicazione di un’eventuale azione di risarcimento del danno o delle penali.
Si è ravvisata l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto senza assegnare il termine di 10 giorni per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali previsto dal comma 4 dell’art. 108, passaggio ritenuto superfluo atteso che l’impossibilità di eseguire la fornitura era stata già espressamente dichiarata dal fornitore nella propria nota del 23 settembre.
Posto che l’Istituto si era avvalso della facoltà di cui all’art. 103 comma 11 del Codice dei contratti pubblici, a fronte di tale inadempimento contrattuale non risulta possibile incamerare la cauzione definitiva. Si ritiene comunque che un’eventuale azione di
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risarcimento danni risulterebbe non conveniente, considerata l’esiguità dell’importo contrattuale e il limitato risarcimento presumibilmente ottenibile, e considerato che è stato comunque possibile provvedere al fabbisogno di guanti mediante altro affidamento.
Pertanto, alla luce di quanto descritto si propone, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016:
di autorizzare la risoluzione del contratto n. 109/2020 del 7 agosto 2020, dell’importo di € 12.000,00 Iva esclusa, il cui valore è pari a € 2.640,00, per un importo complessivo di € 14.640,00 Iva inclusa, stipulato con Swan Italia Srl per la fornitura di guanti di protezione in nitrile da destinare al personale delle strutture centrali e territoriali dell’Inail al fine di ridurre il rischio di contagio da Covid-19;
Si propone per la firma lo schema di determinazione allegato.
Il Dirigente dell’ufficio ing. Giancarlo De Stefano
Firmatario: GIANCARLO DE STEFANO Data Firma : 08/04/2021 11:08:31 CEST