Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 9 del 24 febbraio 1988
Oggetto: Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche e integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1987 che fissa, in conformità al disposto di cui all'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, la retribuzione convenzionale annua, da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica nelle seguenti misure:
anno 1983 L. 14.074.633.
anno 1984 L. 15.384.208.
anno 1985 L. 16.411.500.
Si conferma che le retribuzioni sopra riportate valgono esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, per i quali è prevista, ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 93, la sola prestazione economica della rendita per inabilità permanente o per morte, con esclusione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.
Le rendite dovute ai soggetti in parola o loro superstiti per malattie e per lesioni causate dall'azione di raggi X e delle sostanze radioattive, fino ad oggi calcolate in via cautelativa sulla base del minimale di legge, ai sensi della circolare n. 27/1985, debbono essere rapportate alle retribuzioni previste dal precitato decreto secondo i seguenti criteri: per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua da assumere è pari a L. 14.074.633.
La stessa retribuzione è da applicare per la riliquidazione, dal 2 marzo 1983, delle rendite in corso di godimento alla stessa data in conformità della previsione dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, modificata, come è noto, dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
Per i casi verificatesi dal 1° gennaio 1984, la retribuzione annua da assumere è pari a L. 15.384.208.
Sulla stessa retribuzione sono liquidate, dal 1° luglio 1984, le rendite in corso di godimento alla stessa data, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 251/1982 sopracitato.
Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1985, la retribuzione annua è pari a L. 16.411.500.
Sulla stessa retribuzione vanno riliquidate, dal 1° luglio 1985, le rendite in corso di godimento alla stessa data.
Le rendite rimangono invariate dal 1° luglio 1987 in attesa che vengano determinate con decreto ministeriale le retribuzioni per gli anni 1986 e 1987.
Per l'individuazione dei casi interessati all'adeguamento retributivo, questa Direzione Generale servizio meccanizzazione predisporrà apposito tabulato.
Poiché la riliquidazione interessa periodi ricadenti tutti nell'ante biennio, alle operazioni di calcolo degli arretrati provvederanno le Unità periferiche le quali dovranno quindi segnalare a questa Direzione Generale medesima, servizio meccanizzazione, i relativi importi secondo le procedure previste per la gestione meccanizzata delle rendite.
Per quanto concerne il regime assicurativo da applicare nei confronti dei tecnici in questione, liberi professionisti, si coglie l'occasione per precisare che gli stessi vanno tutelati ai sensi e per gli effetti della citata legge 20 febbraio 1958, n. 93, stante l'esplicito rinvio a tale norma previsto dalla legge 4 agosto 1965, n. 1103, articolo 15.
La successiva legge 31 gennaio 1983, n. 25, non ha infatti apportato modifiche alla disciplina dell'obbligo assicurativo e della contribuzione dei soggetti di cui trattasi e, pertanto, ai medesimi andrà applicata la particolare forma contributiva attualmente in vigore.