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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 6 del 1 febbraio 1995

Oggetto: Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica. Determinazione delle retribuzioni convenzionali per gli anni 1991, 1992 e 1993.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1994 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 5 luglio 1994 che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, fissa le seguenti misure di retribuzione convenzionale annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica:

Si rammenta che le retribuzioni sopra riportate valgono esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

Le rendite dovute ai soggetti in parola o loro superstiti per malattie e per lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive debbono essere rapportate alle retribuzioni previste dal citato Decreto secondo i seguenti criteri:

- per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1991, la retribuzione annua da assumere è pari a L. 30.507.388.

La stessa retribuzione è da applicare per la riliquidazione, dal 1° luglio 1991, delle rendite in corso di godimento alla stessa data, in quanto, essendo intervenuta una variazione non inferiore al 10% della retribuzione precedentemente stabilita, ricorre il presupposto di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 per la rivalutazione annuale delle rendite.

- Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1992, la retribuzione annua da assumere è pari a L. 31.088.073.

Poiché non ricorre il richiamato presupposto di cui all'articolo 20 della Legge n. 41/1986, non si fa luogo alla rivalutazione delle rendite in godimento alla data del 1° luglio 1992.

- Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1993, la retribuzione annua da assumere a base è pari a L.

31.348.073.

E' noto che la legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 11, comma 1, ha introdotto, a far data dal 1°

gennaio 1993, la decorrenza 1° gennaio, anziché 1° luglio, per la rivalutazione delle rendite.

La suddetta legge, peraltro, non ha modificato il presupposto per la rivalutazione delle rendite previsto dal ripetuto articolo 20 della Legge n. 41/1986.

Pertanto, poiché la variazione della retribuzione convenzionale per l'anno 1993 rispetto alla retribuzione convenzionale precedente e inferiore al 10%, non si fa luogo alla rivalutazione delle rendite in godimento al 1° gennaio 1993.

Per quanto superfluo, si precisa che le rendite per eventi verificatisi nel 1994 andranno liquidate o, se già costituite, riliquidate, in via provvisoria, sulla retribuzione convenzionale relativa all'anno 1993 (L.

31.348.073).

Per la individuazione dei casi, per la giusta attribuzione della retribuzione ed il conseguente impegno del campo "prestazioni particolari" con il calcolo della rendita annua spettante, le Unità operative potranno utilizzare i tabulati dei casi con qualifica "85", corrispondente a "tecnico di radiologia", che saranno trasmessi da questa Direzione generale, dai quali dovranno essere estratti i "tecnici di radiologia autonomi" sottoposti al trattamento economico di cui alla presente circolare, in riferimento anche alle istruzioni impartite con nota 13 aprile 1992.

anno 1991 L. 30.507.388

anno 1992 L. 31.088.073

anno 1993 L. 31.348.073

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In particolare, individuati i casi in argomento, questi dovranno essere divisi per anno di competenza;

successivamente, si dovrà operare nel seguente modo:

a) per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1991 e precedenti, calcolare la rendita annua spettante sulla base della retribuzione di L. 30.507.388 ed impegnare con tale importo il campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" della mappa "BASI DI CALCOLO" utilizzando il codice "2" e la decorrenza 1° luglio 1991 per gli eventi antecedenti il 1° gennaio 1991 e la decorrenza uguale alla decorrenza della rendita per quelli successivi;

b) per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993, operare come per gli infortuni verificatisi dal 1° gennaio 1991, prendendo a base per il calcolo rispettivamente le retribuzioni di L.

31.088.073 e di L. 31.348.073, attribuendo, ovviamente, al campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" la decorrenza uguale alla decorrenza della rendita.

Poiché la maggior parte delle decorrenze interessate alla riliquidazione cadono in periodi esclusi dal biennio di calcolo attualmente consentito dalle procedure automatizzate, per tali casi dovranno essere calcolate le spettanze dovute per detti periodi (ante-biennio) e segnalate utilizzando il campo "REGOLAZIONE" della mappa "ELEMENTI ACCESSORI BASI DI CALCOLO".

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