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Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – erogazione indennità di maternità per le iscritte all’ENPAM in formazione specialistica.

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1 INTERPELLO N.4/2014

Roma, 30 gennaio 2014

Direzione generale per l’Attività Ispettiva

prot. 37/0001897

All’ENPAM

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici ed Odontoiatri

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – erogazione indennità di maternità per le iscritte all’ENPAM in formazione specialistica.

L’ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici ed Odontoiatri – ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione degli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 151/2001, nell’ipotesi di maternità dei medici partecipanti ai corsi di formazione presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

In particolare, l’ENPAM intende riferirsi alle partecipanti ai corsi di formazione specialistica per le quali trova applicazione la disciplina di settore sancita dagli artt. 34-46, D.Lgs. n. 368/1999, in forza della quale viene disposta la sospensione del periodo di formazione nonchè la corresponsione della parte fissa del trattamento economico per un periodo di dodici mesi nell’ipotesi, tra le altre, di impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni consecutivi per gravidanza.

L’interpellante chiede pertanto come debba essere interpretata tale previsione alla luce della legislazione a tutela della maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare occorre muovere dalla lettura delle norme afferenti alla formazione dei medici specialisti.

L’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 368/1999 stabilisce al riguardo che “la formazione specialistica

dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia (…) si

svolge a tempo pieno”. Ai sensi dei successivi articoli 37 e 40 del Decreto viene disposto, infatti,

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che “all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista” e che

“l’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno”.

Nell’ambito del medesimo articolato normativo, al comma 3 dell’art. 40, il Legislatore disciplina le ipotesi per le quali, in ragione di eventi occorsi ai medici specialisti – quali il servizio militare, la gravidanza, la malattia – il periodo di formazione risulta sospeso con la precisazione che l’intera durata del medesimo non viene ridotta in conseguenza delle predette cause di sospensione e ferme restando le tutele garantite alle lavoratrici madri ai sensi del summenzionato Testo Unico. Il Legislatore al comma 5 della norma in esame specifica, altresì, che durante la sospensione della formazione al medico spetta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico “limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”.

Dalle disposizioni di cui sopra, si evince dunque che il periodo di sospensione retribuito risulta riconosciuto a fronte di eventi ulteriori rispetto alla maternità.

Di conseguenza, qualora la lavoratrice medico specialista in formazione abbia già fruito delle predetta tutela, ad esempio per precedente gravidanza o malattia, si potrebbe verificare la mancata copertura dell’intero periodo garantito ex art. 70, D.Lgs. n. 151/2001, ovvero i due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi, per un totale complessivo di cinque mensilità.

Al fine, dunque, di fornire la soluzione alla problematica sollevata, si ritiene che le norme previste dal D.Lgs. n. 368/1999 e quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001 vadano interpretate in termini di equo contemperamento delle rispettive tutele per le lavoratrici madri.

In proposito questo Ministero, nell’esaminare la norme sulla formazione specialistica dei medici, le ha ritenute applicabili in termini di specialità rispetto alla più generale disciplina sancita dal D.Lgs. n. 151/2001, ferma restando evidentemente l’applicazione della normativa generale per tutto quanto non contemplato dalla disciplina specifica (cfr. interpello n. 64/2008).

In linea con tali osservazioni si può quindi sostenere che, limitatamente ai periodi non contemplati dalla disciplina speciale ex D.Lgs. n. 368/1999, possano trovare applicazione le tutele di cui al D.Lgs. n. 151/2001, nel rispetto del principio di incumulabilità dei trattamenti previdenziali.

Tale principio, sancito dall’art. 71, D.Lgs. n. 151/2001, stabilisce che l’erogazione

dell’indennità di maternità da parte dell’Ente previdenziale di categoria risulta ammissibile

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esclusivamente laddove la medesima lavoratrice non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma ovvero imprenditrice agricola o commerciante.

Ne consegue il riconoscimento della integrazione dell’indennità medesima di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non risultino coperti ad altro titolo, nel rispetto del principio di incumulabilità (cfr. in analogia interpello n. 22/2013 in ordine alla erogazione dell’indennità di maternità per le professioniste psicologhe in regime di convenzione con il S.S.N.).

Si ritiene, in definitiva, che sussista il diritto all’indennità ex art. 70 in argomento esclusivamente per i periodi di sospensione della formazione per la maternità, di due mesi prima e tre mesi dopo il parto, eccedenti il limite temporale di un anno stabilito dall’art. 40, D.Lgs n.

368/1999.

Per delega

IL SEGRETARIO GENERALE (f.to Paolo Pennesi)

DP

ADB/SC- 1471

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