S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RAVVEDIMENTI VIOLAZIONI,
UTILIZZO E COMPENSAZIONI CREDITI
Giancarlo Modolo
REGOLARIZZAZIONE ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
1. Aspetti generali
Imposte dirette – violazioni sostanziali
errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29.9.1973, n. 600
Infedele dichiarazione Violazioni
sostanziali
Le violazioni sostanziali, come regola, sono quelle che incidono:
sulla determinazione;
o:
sul pagamento;
del tributo.
Violazioni rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale
Le principali fattispecie di errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute sono:
errori materiali e di calcolo nella determinazione sia degli imponibili, sia dell’entità delle imposte dovute;
detrazioni d'imposta maggiori e/o non spettanti;
evidenziazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili;
maggiori ammontari di ritenute d'acconto;
crediti d'imposta di entità maggiore.
Tali violazioni sono rilevate per il tramite
procedure automatiche di controllo della dichiarazione
(di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Omesso o carente versamento
Se viene rilevato un omesso o carente versamento, dipendente da errori materiali o di calcolo rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte, si rende operativa la sanzione amministrativa del 30% (15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni) delle somme non corrisposte.
Per effetto di quanto previsto dagli artt. 2 e 3, del D.Lgs. n. 462/1997, la sanzione amministrativa del 30% si riduce a:
un terzo (10%), se le somme dovute vengono corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell' art. 36-bis, D.P.R. 600/1973;
due terzi (20%), se le somme dovute sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell' art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.
Omesso o carente versamento
Perfezionamento del ravvedimento -> mediante:
corresponsione della maggiore imposta o delle conseguenti attinenti al minor credito;
degli interessi legali con maturazione giorno per giorno (attualmente: 0,20%);
della sanzione amministrativa ridotta (vedere prospetto che segue).
riferimento entità Regola procedurale
1/9 della sanzione minima
1,6667%
(1/9 del 15%)
se la maggiore imposta viene corrisposta entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione da regolarizzare
1/8 della sanzione minima
3,75%
(1/8 del 30%)
se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
1/7 della sanzione minima
4,2857%
(1/7 del 30%)
se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/6 della sanzione minima,
5%
(1/6 del 30%)
se la maggiore imposta viene versata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
Omesso o carente versamento
Precisazione -> si ritiene non coerenti le ipotesi di casi di ravvedimento operoso delle violazioni rilevabili ex art. 36-bis con riduzione di 1/6 della sanzione minima, in quanto detti controlli, di regola, vengono effettuati l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
30.9.2016 29.12.2016 30.9.2017 30.9.2018 31.12.2020
1/9 1/8 1/7 1/6
Attenzione -> caso di un omesso versamento rilevato con i controlli ex art. 36-bis, quindi di una violazione non derivante da una dichiarazione, si ricade nell'ipotesi del ravvedimento dell'omesso versamento, per cui il dies a quo decorre
Utilizzo maggior credito delle dichiarazioni
Art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 -> estesa possibilità della presentazione della “dichiarazione integrativa a favore” entro gli stessi termini operativi per la “dichiarazione integrativa a sfavore” ai fini degli adempimenti dichiarativi:
dei redditi (modello Unico);
dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive;
dei sostituti d'imposta (modelli 770).
Il credito d’imposta riveniente dal minor debito o dal maggiore credito risultante -> compensabile con F24 -> se l’adempimento dichiarativo presentato:
entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo ->
maggior credito utilizzabile secondo le regole ordinarie;
oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo successivo ed entro il termine di decadenza accertamenti -> credito emergente utilizzabile:
in compensazione in sede di compilazione del modello F24;
per pagamenti di debiti maturati dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Utilizzo maggior credito delle dichiarazioni
Operatività -> nell’ipotesi in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore
viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione inerente al periodo di imposta successivo,
il credito scaturente dall’integrativa può essere utilizzato in compensazione per debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Ipotesi -> se viene presentata la dichiarazione integrativa:
del modello Unico 2016 (periodo d’imposta 2015);
nel corso dell’anno 2019;
l’eventuale maggior credito può essere utilizzato in compensazione solamente a partire dal 1° gennaio 2020, limitatamente per compensare debiti che hanno trovato rilevanza nel periodo d’imposta successivo all’integrativa.
Utilizzo maggior credito delle dichiarazioni
Caso – Esempio
-> un contribuente, entro il 30 settembre 2015, ha presentato il modello Unica-PF 2015 per il periodo d’imposta 2014.
Da un successivo riscontro, rileva di aver dimenticato l’annotazione di alcuni oneri, per cui entro il 30 novembre 2017, procede alla presentazione di una dichiarazione integrativa dalla quale risulta emergente un maggior credito Irpef di € 1.350,00.
Soluzione
Il contribuente ha la possibilità di utilizzare il maggior credito Irpef di € 1.350,00 mediane compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, in quanto si tratta di una dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo.
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2. Mancata o incompleta compilazione
quadro RW
Violazioni obblighi monitoraggio
se la violazione risulta
regolarizzata entro 90 giorni dalla scadenza
del termine:
€ 258,00
violazioni obbligo monitoraggio fiscale
dal 3%
al 15%
in caso di investimenti
in Paesi white list
dal 6%
al 30%
in caso di investimenti
in Paesi black list
Sanzioni associabili all’irregolare quadro RW
Irregolare compilazione
quadro RW
Sanzione -> dal 3% al 15% dell’importo non segnalato (art. 5 DL 167/90);
Sanzione raddoppiata -> se investimento o attività sono in un
“paradiso fiscale” (Paese Black List).
Presentazione quadro RW entro 90 giorni
Sanzione -> € 258,00 (art. 5 DL 167/90).
Presentazione quadro RW oltre
90 giorni
Sanzione -> si ritiene possibile l’operatività della regola generale: sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (ex art. 5 del DL 167/90).
Sanzioni associabili all’irregolare quadro RW
presunzione di fruttuosità ex
art. 6 del DL 167/90
sanzione -> dal 90% al 180% dell’imposta [art. 1, c. 2, del D.Lgs. 471/97] -> per evasione sino a € 30.000,00 -> riduzione di un terzo (dal 60% al 120%).
se lo Stato estero è un
“paradiso fiscale”
sui redditi presunti dalla violazione delle
norme in tema di RW
dichiarazione dei redditi presentata -> Sanzione -> dal 180% al 360% dell’imposta [art. 12 del DL 78/2009] -> per evasione sino a € 30.000,00 -> riduzione di un terzo (dal 120% al 240%);
dichiarazione dei redditi non presentata (omessa) ->
Sanzione -> dal 240% al 480% dell’imposta [art. 12 del DL 78/2009] -> entità minima € 500,00.
Termini regolarizzazione quadro RW
Ravvedimento operoso quadro RW
Termine Sanzioni (3% nella
generalità dei casi)
Sanzioni (6% per i
“paradisi fiscali”)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
riduzione a 1/8 (0,38%)
riduzione a 1/8 (0,75%)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
riduzione a 1/7 (0,43%)
riduzione a 1/7 (0,86%)
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
riduzione a 1/6
(0,5%) riduzione a 1/6 (1%)
se la sanatoria avviene dopo il
“PVC”
riduzione a 1/5 (0,6%)
riduzione a 1/5 (1,2%)
Violazioni monitoraggio e maggiore imposta
Riduzioni delle sanzioni da dichiarazione infedele, tenendo conto dell’eventuale aumento di 1/3, limitatamente ai redditi prodotti all’estero (90% più 1/3 = 120%), senza considerare presunzione art. 12 D.L. 78/2009.
Termine Evasione “nazionale” Redditi prodotti all’estero entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
riduzione a 1/8 (11,25%)
riduzione a 1/8 (15%)
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la
violazione
riduzione a 1/7 (12,86%)
riduzione a 1/7 (17,14%) oltre il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la
violazione
riduzione a 1/6 (15%)
riduzione a 1/6 (20%)
“PVC” riduzione a 1/5 riduzione a 1/5
Ravvedimento operoso entro 90 giorni
Valutando l’interpretazione fatta propria nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196 dell’Agenzia delle entrate -> entro i 90 giorni, a fini meramente prudenziali, si ritiene dovuta anche la sanzione di € 28,67 per il quadro RW.
Fattispecie RW Sanzione
dichiarativa Norma Art. 13 del D.Lgs. 472/97 dichiarazione
senza modulo RW
€ 28,67 (258/9)
€ 27,78 (250/9)
artt. 5 del
DL 167/90 e 8 del D.Lgs. 471/97
lett. a-bis) Dichiarazione
con modulo RW infedele
€ 28,67 (258/9)
€ 27,78 (250/9)
artt. 5 del D.L. 167/90 e 8 del D.Lgs. 471/97
lett. a-bis)
dichiarazione non presentata
€ 28,67 (258/9) per
cautela
€ 15,00 (150/10)
artt. 5 del D.L. 167/90 e 1
del D.Lgs. 471/97 lett. c)
Regolarizzazione quadro RW
Regolarizzazione quadro RW
Regolarizzazione quadro RW
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3. Compensazione del debito Iva periodico
e credito Iva da dichiarazione integrativa
Regole per la particolare compensazione Iva
Si deve ritenere consentito
il ravvedimento del debito Iva periodico omesso;
tramite compensazione del credito emergente sia dal credito infrannuale Iva sorto in un trimestre successivo dell’anno, sia con quello emergente dalla dichiarazione annuale del medesimo anno.
Presupposti procedurali:
obbligo di rispettare le modalità operative del cosiddetto “monitoraggio” del credito Iva (in quanto lo stesso è utilizzabile solamente successivamente al sorgere del debito);
modalità di esposizione di tali operazioni in sede di compilazione della dichiarazione Iva.
Regole per la particolare compensazione Iva
Modalità procedurali:
omesso versamento dell'Iva a debito risultante dalla liquidazione periodica costituisce violazione ravvedibile, ai sensi della lettera b) dell’art. 13 del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di presentazione della dichiarazione inerente all'anno di commissione della violazione;
corresponsione dell’imposta dovuta e degli interessi entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel corso del quale è stato omesso il versamento periodico, può avvenire, come regola, mediante pagamento della sanzione amministrativa ridotta del 3,75% dell'ammontare non versato, pari cioè a 1/8 del 30%);
compensazione del debito Iva periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito Iva maturato in un trimestre successivo a quello violato, nel qual caso è necessario che detto credito sia rimborsabile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del decreto Iva e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR, in applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Regole per la particolare compensazione Iva
Compensazione orizzontale o esterna (art. 17 del D.Lgs. 241/97), deve essere:
annotata nel modello F24;
subordinata al rispetto dei limiti di € 5.000,00 annui (c. 1 art. 17), e di € 700.000,00 annui (art. 34, c. 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388);
se il credito da destinare in compensazione Iva risulta di entità superiore al limite di € 15.000,00 -> NO visto di conformità di cui all’art. 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con la L. 3 agosto 2009, n. 102, la cui preventiva apposizione sul modello IVA TR è indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.
In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell'omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, in quanto, in tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito Iva pregresso a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione.
Regole per la particolare compensazione Iva
Utilizzo per ravvedere in compensazione il debito periodico omesso ->
assimilato ad una compensazione “orizzontale” (in quanto il debito è sorto prima del credito), che espressamente prevede:
redazione del mod. F24 per evidenziare la compensazione;
Compilazione del mod. TR senza visto di conformità (anche se l’utilizzo eccede l’importo di € 15.000, a differenza della dichiarazione annuale Iva), in quanto il visto è obbligatorio in relazione al mod. TR solamente per la richiesta
“di rimborso” del credito infrannuale (e non di utilizzo in compensazione);
dichiarazione Iva: l’importo del debito periodico versato in compensazione prima della presentazione del mod. Iva deve risultare annotato nel rigo VL29:
Il credito Iva trimestrale utilizzato in compensazione, deve essere annotato nel rigo VL22 della stessa dichiarazione Iva (riduzione credito annuale).
Regole per la particolare compensazione Iva
Caso – Esempio -> Una srl (esportatore abituale) non ha corrisposto il debito Iva di
€ 15.000 risultante dalla liquidazione del primo trimestre 2016. Dalla liquidazione Iva del terzo trimestre risulta un credito € 20.000. Poiché sussistendo le condizioni per la presentazione del modello IVA TR (volume di esportazioni del trimestre >
25% delle operazioni del trimestre), la srl ha la possibilità di utilizzare il credito Iva per la compensazione del debito periodico (1° trimestre) senza apposizione di alcun visto (anche se il credito utilizzato è > €. 15.000).
Soluzione: presentazione del mod. F24 (dal 16/11) contenente la compensazione del credito trimestrale (6038) con debito Iva 1° trimestre (6031), unitamente a sanzione ridotta del 3,75% (8904) ed interessi di mora (1991).
Regole per la particolare compensazione Iva
Soluzione (segue): Dichiarazione annuale IVA 2017:
quadro VH -> non deve essere modificato;
importo liquidazione IVA del 1° trimestre -> da annotare a rigo VL29
ammontare credito IVA 3° trimestre compensato -> da rilevare a rigo VL22.
Regole per la particolare compensazione Iva
Soluzione (segue): Il credito annuale (VL33) pari a € 15.922 8.500 + (20.000 – 15.578) + 3.000 = €. 15.922 tiene in considerazione:
in diminuzione -> dell’utilizzo del credito infrannuale (per €. 15.578);
in aumento -> del pagamento del debito periodico di €. 15.000.
Dal punto di vista dichiarativo, l’avvenuta compensazione tra il debito Iva periodico e il credito Iva (trimestrale o annuale) maturato successivamente, viene rappresentata nel seguente modo:
l’ammontare del debito periodico, assolto tramite compensazione prima della presentazione della dichiarazione annuale, deve essere indicato nel rigo VL29 della dichiarazione Iva;
l’importo del credito utilizzato in compensazione, deve risultare annotato nel rigo VL22 della medesima dichiarazione, se si tratta di credito trimestrale oppure nel rigo VL9 della dichiarazione inerente all’anno successivo, se si tratta di credito
Utilizzo credito Iva da dichiarazioni integrative
Maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa Iva a favore presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo -> tale maggior credito può essere:
portato in detrazione in sede di:
liquidazione periodica;
dichiarazione annuale;
utilizzato in compensazione con il modello F24;
essere chiesto a rimborso, nel rispetto degli ordinari requisiti previsti dall’art. 30 decreto Iva, e quindi, tenendo presente che:
il credito che viene chiesto a rimborso deve essere di entità eccedente € 2.582.00 (salvo il caso in cui il soggetto passivo Iva ha cessato l’attività);
oppure, a titolo meramente indicativo:
deve sussistere il requisito dell’aliquota media, del 25% delle operazioni non imponibili, ecc.
Utilizzo credito Iva da dichiarazioni integrative
Caso 1 – un contribuente Iva, in regime di liquidazione trimestrale, ha trasmesso entro il 30 settembre 2016 il modello Unico 2016, comprendente anche l’adempimento dichiarativo Iva 2016 con indicazione di un debito di € 4.000,00, regolarmente corrisposto.
Da un successivo riscontro, rileva di non aver inserito nel modello Iva 2016 una fattura di acquisto di € 8.000,00 (+ Iva 22% = € 1.760,00) -> decide di presentare la dichiarazione integrativa il 17 aprile 2017 che evidenzia un debito di € 2.240,00 (e, quindi, considerando i versamenti effettuati, un credito Iva di € 1.760,00).
Soluzione –> utilizzo del maggior credito:
operando una detrazione in sede di liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2017;
oppure:
effettuando compensazione orizzontale per effettuare la corresponsione di ritenute alla fonte e/o di altri debiti pagabili;
€ 2.582,00.
Utilizzo credito Iva da dichiarazioni integrative
Caso 2 – un contribuente Iva, in regime di liquidazione trimestrale, ha trasmesso entro il 30 settembre 2016 il modello Unico 2016, comprendente anche l’adempimento dichiarativo Iva 2016 con indicazione di un credito di € 4.000,00, per il quale ha presentato istanza di rimborso per la presenza di operazioni aventi un’aliquota media di operazioni attive maggiore del 10% di quelle passive. Successivamente rileva di non aver inserito nel modello Iva 2016 una fattura di acquisto di € 8.000,00 (+ Iva 22% = € 1.760,00), che non riduce sotto la soglia predetta l’aliquota media. Presenta dichiarazione integrativa in data 17 aprile 2017 che evidenzia un credito complessivo di € 5.240,00 (e, quindi, un maggior credito Iva rispetto alla dichiarazione Iva originaria di € 1.760,00).
Soluzione –> utilizzo del maggior credito operando una detrazione in sede di liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2017 oppure effettuando una compensazione orizzontale utilizzando il modello F24 per la corresponsione di ritenute alla fonte e/o di altri debiti pagabili con detto modello.
N.B.: sussiste la possibilità di procedere a richiedere ulteriormente a rimborso l’importo di € 1.760,00 (rimborso complessivo per il periodo d’imposta 2015 pari a € 5.240,00).
Utilizzo credito Iva da dichiarazioni integrative
Maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa Iva a favore presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo -> nulla viene specificato per l’eventuale utilizzo dell’eventuale maggior credito risultante.
Il credito Iva emergente dall’adempimento dichiarativo integrativo non potrebbe essere utilizzato:
in detrazione in sede sia di liquidazione periodiche, sia sede di adempimento dichiarativo annuale;
in compensazione orizzontale utilizzando il modello F24;
chiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale;
con la conseguenza che l’unica possibilità operativa potrebbe essere individuata:
nell’istanza del rimborso ex art. 21 del D.Lgs. 546/1992, entro due anni dal pagamento della maggiore Iva;
tramite riporto in detrazione o, in alternativa, nell’istanza di rimborso di cui al
Utilizzo credito Iva da dichiarazioni integrative
Caso – contribuente Iva, in regime di liquidazione trimestrale, ha trasmesso entro il 30 settembre 2016 il modello Unico 2016, comprendente anche l’adempimento dichiarativo Iva 2016 con indicazione di un debito di € 500,00, regolarmente corrisposto.
Da un successivo riscontro, rileva di non aver annotato e, quindi, di non aver inserito nel modello Iva 2016 una fattura di acquisto il cui imponibile è pari a € 8.000,00 (Iva 22% = a € 1.760,00), per cui decide di presentare la dichiarazione integrativa in data 17 aprile 2018 che evidenzia un credito di € 1.260,00 (e, quindi, considerando i versamenti effettuati, viene evidenziato un effettivo credito Iva di € 1.760,00).
Soluzione –> Il contribuente non dovrebbe avere la possibilità di procedere all’utilizzo tale maggior credito:
operando una detrazione in sede di liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2018 (anche se auspicabile, considerato il “sistema Iva”);
oppure:
effettuando una compensazione orizzontale utilizzando il modello F24 per la corresponsione di ritenute alla fonte e/o di altri debiti pagabili con detto modello;
ed, inoltre, non potrà nemmeno chiedere il rimborso del credito, in quanto l’entità del medesimo risulta inferiore a € 2.582,00.
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4. Infedele dichiarazione
Infedele dichiarazione
Fattispecie non rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale che configurano la violazione di infedele dichiarazione -> si rivelano nelle situazioni di:
omessa indicazione di redditi;
errata indicazione di redditi;
esposizione di indebite detrazioni d'imposta;
esposizione di indebite deduzioni dall'imponibile.
Attenzione -> sanzione ordinaria per la presentazione di dichiarazione infedele -> dal 90% al 180%:
della maggiore imposta;
o:
della differenza del credito utilizzato in compensazione
Sussiste la possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), D.Lgs 472/1997, per regolarizzare la posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Infedele dichiarazione
Oltre alla sanzione ordinaria, l'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997 dispone che:
sanzione base aumenta della metà in presenza di condotte fraudolente del contribuente (utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente);
sanzione è ridotta di 1/3 (dal 60% al 120%) se:
maggiore imposta o minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati, e, comunque, complessivamente inferiori ad € 30.000,00;
infedeltà risulta conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente;
se non vi è alcun danno erariale, la sanzione è pari ad € 250,00.
violazioni sostanziali -> regolarizzabili anche entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione -> si rende
Infedele dichiarazione e ravvedimento
Perfezionamento del ravvedimento -> dichiarazione integrativa + corresponsione:
della maggiore imposta o minor credito;
degli interessi legali con maturazione giorno per giorno (attualmente: 0,20%);
della sanzione amministrativa ridotta (vedere prospetto che segue).
riferimento entità Regola procedurale
1/8 della sanzione
minima
11,25%
(1/8 del 90%)
se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
1/7 della sanzione
minima
12,8271%
(1/7 del 90%)
se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/6 della sanzione minima,
15%
(1/6 del 90%)
se la maggiore imposta viene versata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/5 della sanzione
18%
(1/5 del se la maggiore imposta viene versata dopo la consegna del processo verbale di constatazione.
Infedele dichiarazione (teoricamente) e ravvedimento entro 90 giorni
Dichiarazione regolarizzata entro 90 giorni -> sanzione ridotta prevista per il ravvedimento (10% della maggiore imposta) è in linea generale più elevata rispetto a quella applicabile in caso di dichiarazione tardiva (€ 27,78 + 1,6667% oppure 3,75% della maggiore imposta).
Ne deriva che per la regolarizzazione di una dichiarazione teoricamente infedele entro 90 giorni dalla presentazione -> si rende operativa:
la sanzione ridotta ex lettera a-bis), pari ad € 27,78 (€ 250,00 x 1/9);
la sanzione ridotta per l'eventuale omesso o insufficiente versamento, pari:
all’1,6667 della maggior imposta, se la violazione viene regolarizzata dopo il 30.mo giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento;
al 3,75% della maggior imposta, se la violazione viene regolarizzata oltre
Infedele dichiarazione e ravvedimento entro un anno dal termine di presentazione
Dichiarazione infedele corretta entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva -> sanzione amministrativa ridotta
a 1/8 del minimo = 11,25% (1/8 di 90%)
Il contribuente regolarizza la dichiarazione infedele mediante il ravvedimento operoso con i seguenti adempimenti:
versamento delle maggiori imposte (il versamento dell'acconto non è necessario ai fini delle regolarizzazione dell'infedele dichiarazione; il relativo versamento può essere eseguito se effettivamente dovuto, applicando il ravvedimento per omesso versamento);
versamento degli interessi moratori, da versare con lo specifico codice tributo;
versamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta all’11,25%;
presentazione della dichiarazione integrativa.
Infedele dichiarazione e ravvedimento entro due anni dal termine di presentazione
Dichiarazione infedele corretta entro due anni dal termine di presentazione della dichiarazione che si intende correggere -> sanzione amministrativa ridotta
a 1/7 del minimo = 12,8571% (1/7 del 90%)
Il contribuente regolarizza la dichiarazione infedele mediante il ravvedimento operoso con i seguenti adempimenti:
versamento delle maggiori imposte (il versamento dell'acconto non è necessario ai fini delle regolarizzazione dell'infedele dichiarazione; il relativo versamento può essere eseguito se effettivamente dovuto, applicando il ravvedimento per omesso versamento);
versamento degli interessi moratori, da versare con lo specifico codice tributo;
versamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta all’12,8571%;
Infedele dichiarazione e ravvedimento oltre due anni dal termine di presentazione
Dichiarazione infedele corretta oltre due anni dal termine di presentazione della dichiarazione che si intende correggere -> sanzione amministrativa ridotta
a 1/6 del minimo = 15% (1/6 del 90%)
Il contribuente regolarizza la dichiarazione infedele mediante il ravvedimento operoso con i seguenti adempimenti:
versamento delle maggiori imposte (il versamento dell'acconto non è necessario ai fini delle regolarizzazione dell'infedele dichiarazione; il relativo versamento può essere eseguito se effettivamente dovuto, applicando il ravvedimento per omesso versamento);
versamento degli interessi moratori, da versare con lo specifico codice tributo;
versamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta all’15%;
presentazione della dichiarazione integrativa.
Infedele dichiarazione e ravvedimento dopo consegna PVC
Dichiarazione infedele corretta dopo consegna Pvc -> sanzione amministrativa ridotta
a 1/5 del minimo = 18% (1/5 del 90%)
Dichiarazione presentata dopo la consegna, da parte GdF del Pvc -> sanzioni dovute per le violazioni correlate:
al quadro RW:
0,6% (1/5 del 3%), per importi che si riferiscono a Paesi non Black list;
1,2% (1/5 del 6%), per importi che si riferiscono a Paesi Black list;
ai quadri reddituali diversi dal quadro RW:
se non risultano maggiori imposte: € 50,00 (1/5 di € 250);
24% (1/5 del120%) sulle maggiori imposte dovute se le attività (produttrici di redditi) sono detenute in Paesi a fiscalità non privilegiata;
36% (1/5 del180%) sulle maggiori imposte dovute se le attività (produttrici di
S.A.F.
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5. Versamenti tardivi
e indebite compensazioni
Regola -> applicazione della sanzione pari al 30% per gli omessi e carenti versamenti periodici, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione.
Versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni -> sanzione amministrativa ridotta alla metà.
In pratica, il tardivo versamento sarà sanzionato nella misura ridotta del 15%, anziché con il 30%.
Viene anche stabilito che per i versamenti effettuati entro 15 giorni (dal 1° al 14° giorno) la sanzione base è ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, nonché l’operatività del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Omessi o carenti versamenti
Esempio -> Versamento Iva del mese di ottobre di € 60.000, effettuato con ritardo di 10 giorni. La sanzione dovuta sarà pari a
0,10 x 10 = 1%
Sanzione dovuta: 1% di € 60.000 = € 600 (al presente la sanzione dovuta è pari al 2% o allo 0,2 x 10 = 2% e dunque pari a € 1.200).
Ravvedimento effettuato:
nei 30 giorni dalla scadenza -> sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3% all'1,50%;
dal 31.mo giorno al 90.mo giorno dalla scadenza -> sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3,33% all’1,6667%.
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Omessi o carenti versamenti
In tutti i casi di violazione per tardivi versamenti (non ravveduti) effettuati nel termine di 90 giorni, l'Agenzia delle entrate irrogherà, tramite la notifica della
«Comunicazione di irregolarità», la sanzione ridotta del 15%, con possibilità di beneficiare della riduzione:
a 1/3, in caso di pagamento nel termine di trenta;
o:
al 5% in luogo dell'attuale 10%, in caso di pagamento nei novanta giorni dalla notifica.
Analogamente, in caso di violazioni rilevabili ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R.
600/1973, la sanzione ridotta a 2/3 sarà pari al 10% in luogo dell'attuale 20%.
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Indebite compensazioni Nel caso di utilizzo:
di un'eccedenza o di un credito di imposta esistenti in misura superiore a quello spettante -> si rende applicabile la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
in compensazione di crediti inesistenti -> si rende applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell’entità dei crediti medesimi;
senza alcuna possibilità di definizione agevolata.
Credito inesistente -> quello mancante, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del decreto Iva.
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Utilizzo di crediti inesistenti
confermata la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito;
è venuto meno l'aggravante per l'utilizzo in compensazione del credito inesistente di importo superiore a € 50.000 (nella previgente disciplina sanzionata in misura pari al 200% del credito compensato).
Attenzione -> non possono considerarsi crediti inesistenti quelli utilizzati in compensazione in eccesso rispetto all'importo risultante dalla dichiarazione presentata.
Esempio -> contribuente che a fronte di un credito Irpef scaturente dal modello Unico PF presentato di € 5.600,00 utilizza in F24 un importo di € 6.500,00.
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Utilizzo di crediti inesistenti Se si verifica tale situazioni:
per rettificare gli errori commessi nella determinazione delle imposte;
per contestare un non corretto riporto delle eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
nella liquidazione automatica l'Agenzia delle entrate rileverà l’errore compilativo ed emetterà la «comunicazione di irregolarità per la definizione bonaria», consentendo al contribuente che procedere a corrispondere il tributo e gli interessi
entro 30 giorni dalla sua ricezione con il beneficio della riduzione a 1/3 delle sanzioni.
Versamenti tardivi e indebite compensazioni
Omessi e/o carenti versamenti
Il comma 2-bis dell’art. 15 del D.Lgs. 471/1997, sanziona l'omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all'eseguita compensazione, con una sanzione fissa di € 100 (diminuita rispetto ai precedenti € 154).
Tale sanzione viene ridotta a € 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
Nel caso di presentazione di un modello F24 a saldo zero, la sanzione dovuta sarà pari a:
1/9 di € 50, in caso di presentazione entro 5 giorni lavorativi successivi (ovvero € 5,56);
1/9 di € 100, in caso di presentazione del modello entro 90 giorni (ovvero € 11,11).