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CAPITOLO 2 – STATISTICA PROCESSUALE PENALE PARTE 1MATERIA PENALE - ANNO 2001CAPITOLO 1 - DATI RIASSUNTIVI E CONFRONTO INDICE

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INDICE

Premessa...…...…... 13

Avvertenze... 27

PARTE 1

MATERIA PENALE - ANNO 2001

CAPITOLO 1 - DATI RIASSUNTIVI E CONFRONTO

Tavola 1.1 – Movimento dei procedimenti...…... 39

Tavola 1.2 – Procedimenti esauriti dalla Corte di Cassazione...…. 39

Tavola 1.3 – Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale 40 Tavola 1.4 – Persone denunciate per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale...………... 42

Tavola 1.5 – Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e persone denunciate, per regione in cui il delitto fu commesso...……. 44

Tavola 1.6 – Delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per specie...…… 45

Tavola 1.7 – Condannati secondo alcuni caratteri... 46

Tavola 1.8 – Condannati secondo la specie del delitto...……….. 47

Tavola 1.9 – Condannati per regione del commesso delitto e regione di nascita...….. 48

Tavola 1.10 – Minorenni condannati secondo alcuni caratteri... 49

Tavola 1.11 – Minorenni condannati per regione del commesso delitto e regione di nascita... 50

CAPITOLO 2 – STATISTICA PROCESSUALE PENALE

Tavola 2.1 – Movimento dei procedimenti presso la Procura della Repubblica…………. 51

Tavola 2.2 – Movimento dei procedimenti presso gli altri Uffici giudiziari……… 53

Tavola 2.3 – Movimento dei procedimenti negli Uffici per minorenni... 55

Tavola 2.4 – Movimento dei procedimenti presso la Procura della Repubblica con sede nei capoluoghi dei distretti di Corte di Appello………... 56

Tavola 2.5 – Movimento dei procedimenti presso gli altri Uffici giudiziari con sede nei capoluoghi dei distretti di Corte di Appello……….…… 58

(2)

Tavola 2.7 – Udienze penali presso gli Uffici giudiziari per tipologia……… 61 Tavola 2.8 – Procedimenti iscritti presso la Procura della Repubblica per persone

indagate……… 62 Tavola 2.9 – Corte di Cassazione – Movimento dei procedimenti ordinari secondo i

distretti nei quali furono emessi i provvedimenti impugnati... 63 Tavola 2.10 – Corte di Cassazione – Movimento dei procedimenti speciali secondo i

distretti nei quali furono emessi i provvedimenti impugnati... 64 Tavola 2.11 – Corte di Cassazione – Procedimenti esauriti secondo il provvedimento

emesso... 64

CAPITOLO 3 – STATISTICA DELLA CRIMINALITA'

Tavola 3.1 – Denunce, delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato

l'azione penale e persone denunciate, secondo la specie del delitto………. 65 Tavola 3.2 – Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale,

commessi nei comuni capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto... 73 Tavola 3.3 – Delitti e persone denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato

l'azione penale, per provincia e regione... 75 Tavola 3.4 – Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale,

secondo la specie del delitto ed il mese in cui è stato commesso... 200 Tavola 3.5 – Persone denunciate di cittadinanza straniera, per le quali è iniziata

l'azione penale, per gruppi di delitti, sesso e Paese..……….. 202 Tavola 3.6 – Persone denunciate di cittadinanza straniera, per le quali è iniziata

l'azione penale, per regione in cui fu commesso il delitto e Paese...…. 208 Tavola 3.7 – Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo il delitto e la

regione in cui fu commesso...…….. 212 Tavola 3.8 – Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo l'età, il sesso ed

il delitto………... 214 Tavola 3.9 – Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo la regione in cui

fu commesso il delitto, il sesso e la regione di residenza …………...……... 215 Tavola 3.10 – Minorenni il procedimento a carico dei quali è stato esaurito, secondo la

modalità di esaurimento e il tipo di delitto…… ...…… 217 Tavola 3.11 – Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo la cittadinanza,

l’età, il sesso e il delitto ………. 218 Tavola 3.12 – Minorenni denunciati di cittadinanza straniera per gruppi di delitti, sesso e

Paese ...………219 Tavola 3.13 – Minorenni denunciati di cittadinanza straniera per regione in cui fu

commesso il delitto e Paese...……….. 222 Tavola 3.14 – Minorenni denunciati di cittadinanza straniera per età, sesso e Paese …… 224 Tavola 3.15 – Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo lo status al

momento della denuncia, il sesso ed il delitto………… ………. 225 Tavola 3.16 – Minorenni denunciati alle Procure per minorenni secondo le misure

(3)

CAPITOLO 4 – STATISTICA DEGLI IMPUTATI CONDANNATI

Condannati per delitti

Tavola 4.1 – Condannati per Ufficio giudiziario, sesso e distretto di Corte di Appello…... 227

Tavola 4.2 – Condannati per classi di età, sesso e delitto... 228

Tavola 4.3 – Condannati secondo il sesso, la specie ed il numero dei delitti... 236

Tavola 4.4 – Condannati per classi di età, sesso e delitto... 244

Tavola 4.5 – Condannati per anno in cui fu commesso e delitto... 246

Tavola 4.6 – Condannati per intervallo di tempo fra la data del delitto e la data della sentenza e grado di giudizio e delitto...……… 247

Tavola 4.7 – Condannati per ripartizione territoriale in cui fu commesso il delitto, sesso e tipo di delitto………. 249

Tavola 4.8 – Condannati con precedenti penali per delitto, recidiva e sesso... 250

Tavola 4.9 – Condannati con precedenti penali per delitto, classi di età e sesso... 252

Tavola 4.10 – Condannati secondo la pena inflitta, la regione in cui il delitto fu commesso e tipo di delitto...254

Tavola 4.11 – Condannati alla sola multa per distretto di Corte di Appello...….. 265

Tavola 4.12 – Condannati alla multa congiunta alla reclusione, per distretto di Corte di Appello... 266

Tavola 4.13 – Condannati secondo alcuni benefici di legge ed alcune misure di sicurezza per distretto di Corte di Appello...… 266

Tavola 4.14 – Condannati per regione del commesso delitto e regione di nascita... 267

Tavola 4.15 – Condannati secondo la natura del reato, il sesso e tipo di delitto…... 268

Tavola 4.16 – Condannati secondo la natura del reato, il sesso e classe di età…………... 270

Tavola 4.17 – Condannati nati all'estero, per classi di età e Paese...……. 271

Tavola 4.18 – Condannati nati all'estero per ripartizione territoriale in cui fu commesso il delitto, sesso e Paese... 273

Tavola 4.19 – Condannati nati all'estero per gruppi di delitti, sesso e Paese... 275

Tavola 4.20 – Minorenni condannati per età, sesso e distretto di Corte di Appello...…. 277

Tavola 4.21 – Minorenni condannati per Ufficio giudiziario, sesso e tipo di delitto... 277

Tavola 4.22 – Minorenni condannati per delitto e anno in cui fu commesso... 278

Tavola 4.23 – Minorenni condannati per ripartizione territoriale in cui il delitto fu commesso, sesso e tipo di delitto...……….. 279

Tavola 4.24 – Minorenni condannati per pena inflitta, sesso e delitto... 280

Tavola 4.25 – Minorenni condannati per regione del commesso delitto e regione di nascita………... 281

Condannati per contravvenzioni Tavola 4.26 – Condannati per Ufficio giudiziario, sesso e distretto di Corte di Appello... 282

Tavola 4.27 – Condannati secondo il sesso, la specie ed il numero delle contravvenzioni 283 Tavola 4.28 – Condannati per classi di età, sesso e contravvenzione,...……… 285

Tavola 4.29 – Condannati per ripartizione territoriale in cui la contravvenzione fu commessa, sesso, luogo di nascita e tipo di contravvenzione....…….…….. 289

Tavola 4.30 – Condannati per ripartizione territoriale in cui la contravvenzione fu commessa, classi di età e tipo di contravvenzione ………... 295

Tavola 4.31 – Condannati con precedenti penali per classi di età, sesso e tipo di contravvenzione....………..303

(4)

contravvenzione………...311 Tavola 4.34 – Condannati alla pena dell'arresto per sesso e tipo di contravvenzione….… 315 Tavola 4.35 – Condannati secondo il sesso, il numero delle contravvenzioni e il Paese di

nascita………... 319 Tavola 4.36 – Condannati nati all'estero, per classi di età, sesso e Paese.……… 321 Tavola 4.37 – Condannati nati all'estero per ripartizione territoriale in cui fu commessa la

contravvenzione, sesso e Paese... 325 Tavola 4.38 – Condannati nati all'estero per gruppi di contravvenzioni, sesso e Paese... 327

CAPITOLO 5 – STATISTICA DELLA DELITTUOSITA'

Tavola 5.1 – Delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per regione e

ripartizione territoriale... 331 Tavola 5.2 – Delitti e persone denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato,

dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, per

provincia e regione... 332

CAPITOLO 6 – STATISTICA PROCESSUALE PENALE MILITARE

Tavola 6.1 – Procure militari... 455 Tavola 6.2 – Uffici dei giudici per le indagini preliminari presso i Tribunali militari………. 456

Tavola 6.3 – Tribunali militari……….. 456

Tavola 6.4 – Procure generali militari………. 457

Tavola 6.5 – Corte militare di appello e sezioni distaccate………..……….. 457

CAPITOLO 7 – STATISTICA DEI SUICIDI E DEI TENTATIVI DI SUICIDIO

Tavola 7.1 – Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, per provincia e regione... 459 Tavola 7.2 – Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei

Carabinieri, per alcuni caratteri... 461 Tavola 7.3 – Suicidi accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, per

classi di età, sesso, movente, mezzo, mese ed ora………...…. 462 Tavola 7.4 – Suicidi e tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei

Carabinieri, per classi di età, sesso e regione... 463

CAPITOLO 8 – DATI RETROSPETTIVI

Tavola 8.1 – Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale – Anni dal 1930 al 1939 e dal 1950 al 2001... 465 Tavola 8.2 – Condannati in totale e per alcune specie di delitti – Anni dal 1921 al 1930,

(5)

PARTE 2

MATERIA PENITENZIARIA

CAPITOLO 9 – MOVIMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI

NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA PER ADULTI

Tavola 9.1 – Ingressi e presenze negli Istituti penitenziari per adulti, per posizione

giuridica e per sesso………... 469 Tavola 9.2 – Uscite e motivi dell'uscita dagli Istituti penitenziari per adulti, per sesso….. 470 Tavola 9.3 – Ingressi e presenze negli Istituti di custodia cautelare per adulti, per

distretto di Corte di Appello e sesso ………... 471 Tavola 9.4 – Uscite e motivi dell'uscita dagli Istituti di custodia cautelare per adulti, per

Sesso e distretto di Corte di Appello ……….………... 472

Tavola 9.5 – Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti dallo stato di libertà, per

posizione giuridica, sesso e reato……… 473 Tavola 9.6 – Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti di cittadinanza straniera dallo

stato di libertà per classi di età, sesso e Paese……… 475

Tavola 9.7 – Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti dallo stato di libertà, per regione

del commesso reato, regione di nascita e regione di domicilio…… 478

Tavola 9.8 – Ingressi negli Istituti penitenziari per adulti dallo stato di libertà, di tossicodipendenti, di sottoposti a screening volontario, di risultati positivi

all'HIV per sesso, cittadinanza e regione...………. 480

CAPITOLO 10 - DETENUTI PRESENTI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI

PENA PER ADULTI, PER POSIZIONE GIURIDICA

Tavola 10.1 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per durata della pena, posizione giuridica e sesso ..……… 481 Tavola 10.2 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di custodia cautelare per adulti, per

posizione giuridica, durata della pena, sesso per distrettI di Corte di

Appello……….. 482 Tavola 10.3 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti,

per classi di età, sesso e reato ....……….. 483 Tavola 10.4 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti,

per stato civile e reato……….…..……….……… 485 Tavola 10.5 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti,

per grado di istruzione e reato ……….……….. 486

Tavola 10.6 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti di cittadinanza straniera, per classi di età, sesso e reato ……… 487 Tavola 10.7 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti di

(6)

Tavola 10.8 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, per classi di età, sesso e regioni del commesso reato.……..…….…………. 493 Tavola 10.9 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti,

per stato civile, sesso e regioni del commesso reato...………….…………. 494 Tavola 10.10 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti,

per grado di istruzione, sesso e regioni del commesso reato..……….. 495 Tavola 10.11 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti in

attesa di primo giudizio, per periodo di custodia cautelare trascorso dalla data di arresto, sesso e regioni di detenzione…..…………....………….…. 496 Tavola 10.12 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti

appellanti e ricorrenti, per periodo di custodia cautelare trascorso dalla

data di arresto, sesso e regioni di detenzione…….……….. 497 Tavola 10.13 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti

tossicodipendenti, alcooldipendenti, per cittadinanza, sesso e regione…. 498

CAPITOLO 11- ATTIVITA' DEI DETENUTI, STRUTTURE PENITENZIARIE,

PROVVEDIMENTI DEI MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA

Tavola 11.1 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti,

lavoranti e non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per sesso, cittadinanza e regione……….……….. 499 Tavola 11.2 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti,

lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per tipo di attività economica, sesso e regione……… 499 Tavola 11.3 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti,

lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per tipo di attività economica, sesso e regione………. 500 Tavola 11.4 – Corsi professionali negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti

terminati nell'anno per detenuti iscritti e promossi, per sesso, cittadinanza e regione ………. 500 Tavola 11.5 – Corsi, negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti, di alfabetizzazione

per stranieri, e corsi scolastici e iscritti per grado sesso e regioni………….. 501 Tavola 11.6 – Capienza degli Istituti di prevenzione e di pena per adulti e suicidi tentati e

consumati per regione……… 501 Tavola 11.7 – Provvedimenti di competenza degli Uffici di sorveglianza……….. 502 Tavola 11.8 – Provvedimenti di competenza dei Tribunali di sorveglianza……… 507 Tavola 11.9 – Provvedimenti di competenza degli Uffici di sorveglianza per minorenni ... 511 Tavola 11.10 – Provvedimenti di competenza dei Tribunali di sorveglianza per

minorenni………. 513

CAPITOLO 12- MINORENNI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI GIUSTIZIA

MINORILE

Tavola 12.1 – Movimento dei minorenni nei Centri di prima accoglienza, per

cittadinanza e ripartizione territoriale……… 515 Tavola 12.2 – Ingressi di minorenni nei Centri di prima accoglienza, per motivo,

cittadinanza, sesso e ripartizione territoriale….………. 516 Tavola 12.3 – Reati relativi agli ingressi di minorenni nei Centri di prima accoglienza,

(7)

Tavola 12.4 – Uscite di minorenni dai Centri di prima accoglienza, per motivo,

cittadinanza, sesso e ripartizione territoriale.………. 517 Tavola 12.5 – Uscite di minorenni dai Centri di prima accoglienza, per tipo di misura

cautelare applicata, cittadinanza, sesso e ripartizione territoriale..………… 517 Tavola 12.6 – Movimento e presenza media giornaliera negli Istituti penali per

minorenni, per cittadinanza ……….………. 518 Tavola 12.7 – Ingressi negli Istituti penali per minorenni, per posizione giuridica, sesso

e ripartizione territoriale ………...………. 519 Tavola 12.8 – Uscite dagli Istituti penali per minorenni, per posizione giuridica, sesso e

ripartizione territoriale………….……… 519 Tavola 12.9 – Presenze al 31 dicembre negli Istituti penali per minorenni, per

cittadinanza, per sesso, per posizione giuridica ed età….……….. 520 Tavola 12.10 – Reati relativi agli ingressi di soggetti negli Istituti penali per minorenni,

per cittadinanza e sesso……… 520 Tavola 12.11 – Soggetti presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni, per

cittadinanza e sesso………... 521 Tavola 12.12 – Principali interventi attuati dagli Uffici di servizio sociale per minorenni nei

confronti di soggetti sottoposti a provvedimento penale presi in carico,

per sesso……….. 522 Tavola 12.13 – Collocamenti in comunità di minorenni sottoposti a provvedimento penale,

per sesso e tipo di provvedimento ……….. 522 Tavola 12.14 – Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei servizi della

(8)

PREMESSA

1

1. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE IN ITALIA

1.1

-

ORGANI DELLA GIUSTIZIA PENALE

L'attuazione della riforma, prevista dal d.lgs. 19.12.1998 n.51, riguardante l’istituzione del giudice unico di primo grado, ha comportato notevoli e sostanziali riflessi sotto l'aspetto ordinamentale, connesso al concetto di ufficio giudiziario, e processuale per quanto invece attiene l'organo giudicante.

Riguardo al primo aspetto, si è dato luogo alla soppressione di 165 Preture circondariali e delle relative Procure, di 502 Sezioni distaccate di pretura provvedendo contestualmente, per parte di esse, alla loro trasformazione in Sezioni distaccate di tribunale.

Relativamente al secondo aspetto, vale a dire quello processuale, che prevede un organo giudicante, nella maggior parte dei casi monocratico, formato cioè da un solo magistrato, l'applicazione della riforma ha presentato, essenzialmente nel ramo penale, notevoli problematiche tali da far ritenere opportuno un intervento legislativo che si è sviluppato in due direzioni: la prima, prorogando appunto alla data del 2 gennaio 2000 l'entrata in vigore della normativa sul giudice unico nel settore penale (d.l. 24.5.1999 n.145 convertito in l. 22.7.1999 n.234), la seconda attraverso l'emanazione di ulteriori nuove norme (l. 16.12.1999 n.479) più adeguate e coerenti con gli obiettivi della riforma.

Tenuto conto delle innovazioni introdotte la giustizia penale risulta amministrata, nel 2001, dai seguenti organi: 165 Tribunali con relative Procure della Repubblica, 218 Sezioni distaccate di tribunale, 29 Corti di Appello (comprese tre sezioni distaccate), con le relative Procure generali, la Corte di Cassazione e la Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Il quadro suddetto è già sostanzialmente modificato per effetto del decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 che attribuisce, a partire dal gennaio 2002, la competenza penale del Giudice di pace per taluni reati, a norma dell’art.14 della legge 24 novembre 1999, n.468.

Il Giudice di pace è un giudice onorario che in precedenza aveva solo una competenza limitata ad alcune circoscritte materia civili.

Nulla è variato, invece, per le altre magistrature che intervengono in sede penale in materia di legislazione minorile (Tribunali per i minorenni), di reati commessi da militari (Tribunali militari), di misure alternative alla detenzione e di trattamento dei detenuti (Tribunali ed Uffici di sorveglianza).

a) Pretura

Come indicato, l'istituzione del giudice unico di primo grado ha comportato la soppressione della Pretura quale ufficio giudiziario, le cui competenze e i cui organi sono andati a confluire nel Tribunale.

La normativa ha, inoltre, previsto il trasferimento agli organi della pubblica amministrazione di funzioni amministrative in precedenza attribuite alla competenza del pretore.

1 I testi sono stati redatti da Armando Caputo (paragrafo 1) e Mauro Albani (paragrafo 2) . Hanno curato l’approntamento delle tavole

(9)

b) Tribunale

Per effetto dell'istituzione del giudice unico, l'ufficio giudiziario competente per tutti i giudizi di primo grado è il Tribunale, che viene quindi a sommare le competenze già attribuite al pretore fino all'entrata in vigore della riforma.

Il Tribunale opera in composizione per lo più monocratica, salvo talune ipotesi tassativamente previste dalla legge per le quali è invece prevista la composizione collegiale (tre giudici). L'attuale normativa attribuisce infatti alla competenza del Tribunale in composizione collegiale solo alcuni specifici reati ed, in generale, quei delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni.

A seguito della recente attribuzione della competenza penale al Giudice di Pace il Tribunale in composizione monocratica decide sugli appelli avverso sentenze emesse dal suddetto organo.

Una sezione speciale del Tribunale costituisce la Corte di Assise, cui è attribuita una specifica competenza per i delitti più gravi, indicati dall'art. 5 del Codice di procedura penale. È composta da un magistrato di Appello, che la presiede, da un magistrato di Tribunale e da sei giudici popolari.

Come indicato la nuova riforma non ha prodotto effetti per quanto riguarda il Tribunale per i minorenni istituito in ogni capoluogo di distretto di Corte di Appello con competenza specifica. In materia penale esso funziona come organo collegiale ed ha competenza per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 che, secondo le leggi vigenti, siano penalmente perseguibili. c) Corte di appello

Ha sede in ogni capoluogo di distretto e comprende più circondari; è organo collegiale e si articola in sezioni.

Ha competenza a giudicare sulle impugnazioni avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento appellabili dal Tribunale in sede dibattimentale, nonché sulle sentenze pronunciate, per quanto di competenza, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Giudice dell’udienza preliminare.

Nell'ambito della Corte di Appello è istituita una apposita sezione, la Corte di Assise di Appello che ha competenza sugli appelli avverso sentenze pronunciate dalla Corte di Assise e dal Giudice per le indagini preliminari, per reati di competenza della Corte di Assise.

Presso ogni Corte di Appello è altresì istituita una Sezione per i minorenni, competente per le impugnazioni avverso le sentenze di primo grado della magistratura minorile.

d) Corte di Cassazione

È un organo collegiale, ha sede in Roma con competenza su tutto il territorio nazionale. Svolge le sue funzioni a Sezioni semplici o anche a Sezioni unite nel caso che la materia proposta sia ritenuta di speciale rilevanza ovvero venga rilevato che la questione di diritto da esaminare ha dato luogo o può dare luogo ad un contrasto giurisprudenziale. La Corte di Cassazione giudica sui ricorsi proposti per i motivi tassativamente previsti dalla legge ed, in generale, sui ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello ovvero sentenze inappellabili emesse in primo grado. La Corte di Cassazione, come organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge penale, l'unità del diritto oggettivo e regola i conflitti di competenza e di giurisdizione.

e) Uffici del Pubblico Ministero

(10)

e svolge le indagini preliminari anche avvalendosi dell'attività della polizia giudiziaria ed inizia l'azione penale quando non sussistono i presupposti (infondatezza della notizia di reato o non esercitabilità dell’azione penale) per la richiesta di archiviazione. L'azione del P.M. è sottoposta al controllo del giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), al quale al termine della fase delle indagini (fase procedimentale), il P.M. stesso formula richiesta, nelle forme previste dalla legge, di archiviazione o di rinvio a giudizio. Nel momento in cui il processo ha inizio, il P.M. assume un ruolo di parte davanti al giudice in posizione di parità dialettica con la propria controparte.

Innanzi al giudice di pace in sede penale, non essendo previsti autonomi uffici di procura, le funzioni del P.M. sono svolte dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per circondario.

Nei procedimenti di impugnazione le funzioni del Pubblico Ministero sono svolte dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello il quale svolge anche una attività di coordinamento dei P.M. del proprio distretto per indagini collegate riguardanti reati di particolare gravità.

Presso la Corte di Cassazione è costituita una Procura generale.

Negli Uffici del Pubblico ministero dei Tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d’appello, sono collocate le Direzioni Distrettuali Antimafia composte da magistrati aventi una specifica competenza nelle indagini riguardanti i fenomeni di criminalità organizzata.

Parimenti, nello svolgimento dei procedimenti per i delitti di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, le funzioni del G.I.P. e del Giudice dell’udienza preliminare (G.U.P.) sono esercitate dai rispettivi Uffici collocati presso il Tribunale con sede nei capoluoghi di distretto.

Il coordinamento di tali indagini compete alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell’ambito della Procura generale della Corte di Cassazione. Il Procuratore si avvale, per le indagini da svolgere, della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.).

f) Giustizia militare

In base al vigente Codice di procedura penale militare sono previsti i seguenti organi: Tribunali militari, Corti militari di appello, Uffici del Pubblico Ministero, Corte di Cassazione.

I Tribunali militari, in numero di nove, sono organi collegiali ed hanno competenza per i reati previsti dal Codice penale militare di pace.

Le Corti militari di Appello sono tre, sono organi collegiali ed hanno competenza per le impugnazioni avverso le sentenze appellabili dei Tribunali militari.

Gli Uffici del Pubblico Ministero sono le nove Procure militari della Repubblica presso i Tribunali militari, le tre Procure generali militari presso le Corti militari di Appello e la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione militare, costituita da una Sezione presso la Corte di Cassazione di Roma, è competente su ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello o avverso sentenze inappellabili emesse in primo grado.

1.2-

ORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE

a) Attività processuale penale

Le fasi essenziali del procedimento penale secondo il vigente Codice di procedura sono le seguenti:

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Indagini preliminari – Avvenuta l'iscrizione della notizia di reato negli appositi registri tenuti presso il Pubblico Ministero, inizia la fase pre-processuale delle indagini preliminari finalizzata alle determinazioni riguardanti l'esercizio o meno dell'azione penale; nel caso non sussistano i presupposti per l’inizio dell’azione penale il procedimento si esaurisce per archiviazione. Gli atti di indagine compiuti durante le indagini preliminari dal P.M. sono sottoposti al controllo ed all'approvazione del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), organo monocratico il quale garantisce i diritti delle parti e tutela la legalità del procedimento.

Anche la P.G. partecipa alla fase delle indagini preliminari, nell’attività di ricerca delle prove, anche con atti di propria iniziativa ma, nel caso di esercizio dell’azione penale, essa non prende parte al contradditorio dinanzi al giudice.

A tutela delle garanzie difensive, il P.M. deve inviare alla persona indagata una informazione di garanzia contenente l’invito a nominare un difensore di fiducia ed ha, parimenti, l’obbligo di svolgere tutti gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. La salvaguardia del principio di parità tra accusa e difesa, garantito dalla Carta costituzionale, è stato ulteriormente rafforzato dalla più recente normativa (legge 7 dicembre 2000, n.397) che riconosce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova in favore del proprio assistito.

La durata delle indagini preliminari è limitata nel tempo al fine di assicurare ritmi solleciti alla fase investigativa, tutelando così gli interessi sia dell' indagato che della parte offesa; il termine ordinario, è di sei mesi decorrenti dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato, o dalla individuazione dell’autore, se successiva è invece di un anno per alcuni reati di particolare gravità.

Su richiesta del P.M. tali termini sono, tuttavia, suscettibili di proroga da parte del G.I.P. entro un limite massimo di diciotto mesi complessivi che viene elevato a due anni per specifiche ipotesi di criminalità.

Come previsto dalla normativa (L. n.479/99), sempre per garantire quanto più possibile il diritto alla difesa, il P.M. è obbligato prima della scadenza del termine delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio, a notificare all' indagato e al suo difensore un avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Incidente probatorio – In generale nessuna prova raccolta può essere considerata acquisita e definitiva; essa può, quindi, essere contestata e controbattuta solo durante il dibattimento.

In presenza di talune ipotesi previste dalla legge, tale regola generale secondo la quale la prova raccolta, deve essere formata solo durante il dibattimento, ammette una eccezione che prende il nome di "incidente probatorio"; esso può essere richiesto sia dal P.M. che dalla difesa ed avere luogo in sede di indagini preliminari o anche di udienza preliminare.

Quando si ritiene, infatti, che la prova individuata non sia rinviabile e, pertanto, non possa essere prodotta per la data del dibattimento (ad esempio in caso di testimonianza di persona gravemente malata), si chiede di anticipare l'acquisizione della prova stessa affinché possa mantenere il suo valore fino alla fase del giudizio.

Un particolare caso in cui è previsto l'incidente probatorio si ha quando, in presenza di reati di violenza sessuale e di prostituzione e pornografia minorile, è necessaria la testimonianza di un minore di anni sedici.

Archiviazione – Nei casi in cui la notizia di reato si sia rivelata infondata oppure manchi una condizione di procedibilità oppure il reato sia estinto o il fatto non sia previsto dalla legge come reato o, infine, gli autori del reato siano rimasti ignoti ed, in genere gli elementi acquisiti non sono ritenuti idonei a sostenere l'accusa in giudizio, si procede, su richiesta del P.M., ad archiviazione che pone termine al procedimento.

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a.1) Il rito ordinario

L’iter ordinario del processo si svolge attraverso le distinte fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento.

Udienza preliminare – A conclusione delle indagini preliminari e con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, si può tenere, davanti al G.U.P., l'udienza preliminare.

All'udienza partecipano necessariamente le parti e, nel corso dell'udienza, l'imputato ha l'opportunità di ribattere davanti al giudice le accuse del P.M.

Per tale motivo, la recente normativa (l.n.479/99) ha uniformato l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti nell'udienza preliminare a quanto previsto nel dibattimento prevedendo, ad esempio il rinvio dell'udienza in caso di mancata presentazione dell'imputato per assoluta impossibilità, caso fortuito o di forza maggiore ed ogni altro legittimo impedimento.

La recente normativa, alla luce di quanto previsto dall’istituzione del Giudice unico, ha stabilito che si fa sempre luogo all’udienza preliminare per i reati di competenza del rito collegiale, mentre per quelli di competenza del rito monocratico si ha l’udienza preliminare solo nei casi non sia prevista la citazione diretta a giudizio così come richiesto tassativamente per determinate tipologie di reato. Non è invece prevista l’udienza preliminare nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace.

Quando il G.U.P ritiene di poter decidere allo stato degli atti, senza ulteriori integrazioni di indagine, emette sul merito dell'imputazione decreto che dispone il giudizio ordinario ovvero sentenza di non luogo a procedere.

Ai sensi della normativa che ha introdotto il giudice unico è previsto che non può svolgere l'udienza preliminare come G.U.P. il magistrato che, per lo stesso procedimento, ha svolto in precedenza le funzioni di giudice per le indagini preliminari per effetto in tale caso della incompatibilità tra funzione di GIP e di GUP.

Giudizio ordinario, dibattimento – Al di fuori dei casi in cui il procedimento possa concludersi con uno dei "riti alternativi" di seguito indicati, la conclusione dello stesso avviene normalmente con il giudizio ordinario in pubblico dibattimento.

Con la riforma del codice di procedura penale avvenuta nel 1989, il Giudice non è a conoscenza dei risultati delle indagini svolte dal P.M., salvo particolari eccezioni, quali quelle inerenti l'incidente probatorio dove l'assunzione delle prove non può essere rinviata.

Davanti al Giudice, secondo i principi della oralità, pubblicità e parità dialettica tra le parti, sia l'accusa che la difesa propongono le prove raccolte, presentano i loro testimoni, espongono i fatti.

Il Giudice è chiamato a valutare i fatti sulla base di un pubblico contraddittorio, dove accusa e difesa sono posti sullo stesso piano, nell'intento di garantire l'obiettività e l'imparzialità della giustizia.

a.2) I procedimenti speciali

I procedimenti speciali, alternativi a quello ordinario, sono il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta, il procedimento per decreto penale, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo. Tali procedimenti sono spesso anche alternativi tra di loro.

Nei procedimenti speciali, con l’intento di rendere più rapido e snello l’iter giudiziario e deflazionare il carico processuale dibattimentale, mancano alcune fasi o gradi di giudizio che caratterizzano il rito ordinario.

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previsto, come in passato, il consenso da parte del P.M. avendo il giudice l'obbligo di decidere comunque sulla richiesta salvo il caso che sia l'imputato stesso a condizionare la sua richiesta ad una integrazione probatoria. Il giudice decide allo stato degli atti e, in base alla recente normativa, anche sulle prove acquisite in sede di integrazione probatoria.

Il giudizio abbreviato si può concludere con sentenza di non doversi procedere o con sentenza di assoluzione oppure di condanna. In quest'ultimo caso comunque, essendo il giudizio abbreviato un rito premiale, la pena viene ridotta di un terzo.

In considerazione di tali benefici premiali e per l’economia processuale non tutte le sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato sono appellabili; esse sono comunque assoggettabili a ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.

Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) – Nei casi in cui la pena prevista, tenuto conto delle attenuanti e della diminuzione fino a un terzo, non supera i due anni, può essere richiesta dall'imputato o dal P.M. l'applicazione della pena su richiesta.

In generale, se esiste l'accordo tra le parti riguardo l'entità della pena da irrogare e sull'affermazione di colpevolezza e se le condizioni pattuite e prospettate nella richiesta sono valutate accoglibili, anche in termini di congruità, il Giudice dispone con sentenza l'applicazione della pena. I vantaggi per l'imputato consistono in una riduzione della pena, nella possibilità di condizionare il rito alla sospensione della pena concordata, nell'esclusione al pagamento delle spese processuali, nell'assenza di pene accessorie e di misure di sicurezza, nella estinzione del reato e di ogni altro effetto penale decorso un certo termine.

La sentenza di patteggiamento è inappellabile, ma solo ricorribile in Cassazione per motivi di legittimità.

Procedimento per decreto penale – Nel caso il P.M. ritenga che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva, può richiedere al G.I.P. l'emissione del decreto penale di condanna; in mancanza di opposizione da parte dell'imputato questo diventa esecutivo. La definizione del procedimento per decreto penale consente all’imputato di avvalersi di un complesso di benefici premiali.

Giudizio immediato – Consiste nel passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al giudizio dibattimentale, saltando l'udienza preliminare. E’ un rito speciale, di tipo non premiale, che può essere richiesto dal P.M. quando la prova è evidente; esso può anche essere richiesto dall'imputato che desideri accedere immediatamente al giudizio dibattimentale ed è disposto con decreto di citazione a giudizio del G.I.P. in presenza dei presupposti di legge. L'imputato che abbia ricevuto notificazione del decreto di giudizio immediato, disposto su iniziativa del P.M., può comunque richiedere, entro un termine ridotto, in alternativa il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta.

Giudizio direttissimo – Anche questa forma di giudizio, come la precedente, si caratterizza per la mancanza della udienza preliminare. Essa è applicabile per ogni tipo di reato, nei casi in cui vi sia arresto in flagranza o confessione del reato commesso ed è azionabile esclusivamente dal P.M.; se l'imputato è allo stato libero il P.M. deve notificargli il decreto di citazione a giudizio, se invece è detenuto esso deve essere presentato direttamente all'udienza dibattimentale dove il P.M. stesso eserciterà l'azione penale. L'imputato ha comunque facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, con i vantaggi che ne derivano.

In presenza di rito direttissimo, disposto unilateralmente dal P.M., l’imputato può optare per i riti premiali del patteggiamento e del giudizio abbreviato

Il giudizio direttissimo si differenzia, tra l’altro, dal giudizio immediato, in quanto per accedere a tale rito non è richiesto alcun intervento da parte del G.I.P. previsto, invece, nel giudizio immediato per la emissione del decreto.

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Il vigente Codice di procedura penale minorile è prevalentemente incentrato al recupero e alla tutela del minore deviante, prevedendo risposte diversificate a seconda la personalità e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne.

In ogni fase del procedimento, al minorenne è assicurata l'assistenza dei genitori o di altra persona idonea, e dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. La personalità del minore è, inoltre, particolarmente protetta attraverso il divieto di pubblicazione della sua immagine e di divulgazione della sua identità.

Anche in presenza di una commissione di reato e di accertata responsabilità penale nei confronti del minorenne, nei casi in cui venga riconosciuta la “tenuità” e l' “occasionalità“ del fatto, il Giudice minorile può emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne.

In tema di libertà personale nei confronti di minorenni per i reati punibili con pena inferiore nel massimo a nove anni non è consentita l'adozione di custodia cautelare, salvo che per alcune tipologie di delitto. Lo stesso limite è previsto per l'arresto in flagranza di reato, che resta comunque sempre facoltativo, mentre per operare il fermo si richiede anche un minimo edittale non inferiore a due anni.

Anche quando l'azione penale è iniziata, il Giudice può "sospendere" il corso del procedimento per una durata predeterminata e "mettere alla prova" il minorenne. Questi viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per opportune "attività di osservazione, trattamento e sostegno". Se, tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità, la prova ha esito positivo, il reato viene dichiarato estinto.

Una particolare tipologia di definizione del procedimento minorile e la concessione del c.d. perdono giudiziale che può avvenire in udienza preliminare o dibattimentale.

Nel procedimento minorile non è possibile il patteggiamento né è ammissibile il decreto penale in quanto il primo presuppone il conseguimento di una piena maturità di scelta che il minore non può avere ed il secondo non prevede quella adeguata e necessaria valutazione della personalità del minore che, invece, rappresenta la base per tutte le scelte in campo penale minorile.

1.3- ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

In base all' ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni) l'organizzazione degli Istituti di prevenzione e di pena per adulti si articola in: Istituti di custodia cautelare, Istituti per l'esecuzione delle pene ed Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

L'assegnazione e la distribuzione dei detenuti negli istituti deve essere finalizzata a rendere possibile l'individualizzazione del trattamento e rispondere alla esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

Per tali motivi gli imputati sottoposti a procedimento penale devono essere tenuti separati dai condannati e dagli internati, i giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti, i condannati dagli internati ed i condannati all'arresto da quelli alla reclusione.

I condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati ad istituti di custodia cautelare nei limiti e con modalità previsti dal regolamento.2

In base alla vigente normativa (D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272) i Servizi dei centri per la giustizia minorile, competenti nel campo penale, si distinguono in:

a) Centri di prima accoglienza: accolgono i minorenni arrestati, fermati o accompagnati fino all'udienza di convalida. In alternativa, il pubblico ministero può disporre che il

2 L’attuale regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà è stato approvato

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minorenne venga condotto presso una comunità pubblica o autorizzata ovvero, in presenza di determinate condizioni, presso l'abitazione familiare.

b) Istituti penali per minorenni: accolgono i minorenni imputati e condannati per gravi delitti.

c) Istituti di semilibertà con servizi diurni: accolgono i minorenni sottoposti a regime di semilibertà o semidetenzione. I servizi diurni vengono attivati per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive.

d) Comunità: accolgono i minorenni a disposizione dell'Autorità o in espiazione di pena. Nella Comunità viene eseguita la misura di sicurezza del Riformatorio giudiziario. Oltre alle comunità dell'Amministrazione della giustizia minorile operano comunità private con le quali il Dipartimento per la Giustizia Minorile stipula convenzioni.

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2. PRINCIPALI RISULTATI 2.1 MATERIA PENALE

I dati statistici sul movimento dei procedimenti penali (procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti presso gli uffici giudiziari) sono utili a fornire un quadro globale del funzionamento del “sistema giustizia”. Essi consentono, tra l’altro, la costruzione di indicatori che permettono di valutare l’attività dell’apparato giudiziario in relazione alla domanda di giustizia (quale emerge dalle evidenze amministrative). Verranno nel seguito esaminati aggregati e flussi principali relativi all’anno 2001.

Il numero dei procedimenti pendenti alla fine di ciascun anno fornisce una prima importante indicazione circa l’attività degli uffici, in quanto ad esempio una crescita di questo sta a significare che gli Uffici giudiziari non sono stati in grado di esaurire un numero di procedimenti pari a quelli sopravvenuti durante l’anno, ma soltanto una parte di essi. Il saldo dei procedimenti pendenti è infatti in generale conseguenza dell’andamento, nel corso dell’anno di riferimento, sia dei procedimenti sopravvenuti che di quelli esauriti.

Esaminando gli Uffici di procura si rileva che erano 3.707.526 i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2001 presso i Tribunali e 22.743 quelli presso i Tribunali per i minorenni. Per quanto riguarda gli altri uffici erano 1.594.970 i procedimenti pendenti per gli Uffici del G.I.P. e del G.U.P. presso i Tribunali, 275.504 e 37.009 quelli pendenti presso i Tribunali rispettivamente rito monocratico e rito collegiale, 595 quelli pendenti presso le Corti di assise. Erano poi 3.348 i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2001 presso i Tribunali per i minorenni, 29.032 quelli pendenti presso gli Uffici del G.I.P. e del G.U.P. presso i Tribunali per i minorenni. Per il grado di appello i procedimenti pendenti presso le Corti di appello a fine 2001 erano 107.399 mentre quelli pendenti presso le Corti di assise di appello erano 642. I procedimenti pendenti presso le Sezioni per i minorenni delle Corti di appello erano invece 854. Quanto alla Corte di Cassazione, al 31 dicembre 2001 risultavano pendenti 13.532 procedimenti ordinari e 16.169 speciali.

I delitti denunciati all’Autorità giudiziaria dalle Forze dell’Ordine costituiscono un importante riferimento per lo studio della criminalità. Essi forniscono indicazioni sull’andamento della così detta criminalità “apparente”: quella che emerge dalle denunce dei cittadini e dall’operato delle forze di polizia.

Nel corso dell’anno 2001 i delitti denunciati all’Autorità giudiziaria dalle Forze dell’Ordine sono risultati 2.163.826 con una flessione del 2% circa rispetto all’anno precedente.

Sono stati denunciati, tra l’altro, 709 omicidi volontari e infanticidi, 30.693 lesioni dolose, 2.447 violenze sessuali, 1.303.356 furti, 38.056 rapine, 3.749 estorsioni, 113 sequestri di persona a scopo estorsivo, 38.934 truffe, 3.416 delitti relativi al contrabbando, 36.045 delitti relativi alla produzione ed al commercio di stupefacenti e 3.004 delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (figura 1).

Rispetto all’anno precedente si osserva, tra l’altro, un aumento dei delitti truffe, omicidi colposi, estorsioni, la produzione e il commercio di stupefacenti rispettivamente del 16%, del 14%, del 9%, e del 4%. Una flessione si registra invece ad esempio per il contrabbando, gli infanticidi (e in misura molto minore gli omicidi), lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, l’associazione per delinquere, i furti.

Per il 75% circa del totale dei delitti denunciati al momento della denuncia è risultato ignoto l’autore. Tale percentuale varia comunque sensibilmente a seconda del tipo di delitto. Ad esempio per i furti essa è pari addirittura al 96% circa, mentre per gli omicidi volontari è pari al 43%.

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Figura 1 - Delitti denunciati all’A.G. dalle FF.OO. – Anno 2001 (composizione percentuale)

Le persone denunciate sono state 689.501 di cui 17.076 (circa il 2%) minorenni. Anche in questo caso la percentuale varia a seconda del tipo di delitto. Ad esempio il 2,5% circa degli autori di lesioni dolose avevano meno di 18 anni di età, mentre ciò avveniva per quasi il 17% degli autori di furti in appartamento.

La distribuzione dei delitti sul territorio risulta abbastanza variegata. La regione con il più elevato numero di delitti in generale è la Lombardia (354.981). Seguono il Lazio (268.938), il Piemonte (201.968), la Campania (190.878) e la Sicilia (163.505). La regione con il minor numero di delitti è la Valle d’Aosta (3.684).

Figura 2 - Delitti denunciati all’A.G. dalle FF.OO. per regione – Anno 2001

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Ancora una volta si registrano serie geografiche differenti a seconda del tipo di delitto. Gli omicidi volontari sono stati commessi prevalentemente in Campania (127), Calabria (88), Sicilia (82), Lombardia (73), Puglia (68). Le violenze sessuali in Lombardia (400), Lazio (304), Emilia-Romagna (216), Sicilia (200), Piemonte (198). I furti in Lombardia (222.801), Lazio (183.885), Piemonte (118.561), Emilia-Romagna (115.800), Campania (114.817). Le rapine in Campania (11.966), Lombardia (5.481), Lazio (4.559), Sicilia (3.975), Piemonte (2.840).

Nel considerare queste differenze bisogna tuttavia tenere sempre a mente la differente dimensione demografica delle venti regioni italiane.

I delitti denunciati per i quali è iniziata l’azione penale nel 2001 sono stati 2.879.171, di cui circa l’82% (2.360.526) di autore ignoto. Le persone denunciate rinviate a giudizio sono state 513.112, di cui circa il 14% (74.269) femmine, circa il 17% (89.390) stranieri e circa il 4% (18.971) minorenni. Per gli stranieri la componente minorenni ha un peso simile (5% circa) a quello relativo al complesso dei rinviati a giudizio.

I delitti contro il patrimonio (2.074.718) sono risultati essere quelli maggiormente presenti nel circuito penale, in particolare i furti, i danneggiamenti, la ricettazione, le rapine, le truffe. Un’altra componente rilevante è costituita dai delitti contro l’economia e la fede pubblica (266.144), in particolare le falsità in atti e persone. Importante è anche il peso dei delitti contro la persona (342.438), soprattutto in considerazione della gravità di alcuni di tali delitti. In particolare nella categoria si evidenziano numericamente le lesioni dolose e colpose, le violenze e minacce, le ingiurie e diffamazioni.

Nel corso del 2001 sono state denunciate alle Procure per i minorenni 41.542 persone di cui 1.757 presunti minorenni ignoti. Dei 39.785 minorenni noti denunciati circa il 18% (6.963) erano femmine, circa il 22% (8.720) erano stranieri, circa il 17% (6.665) sono risultati non imputabili perché aventi età inferiore ad anni 14 al momento del delitto. Le nazionalità maggiormente presenti tra i minorenni stranieri denunciati per delitto sono state quella jugoslava (2.081 unità), marocchina (1.706), albanese (1.238), romena (1.184), croata (533) e algerina (469). I minori provenienti dall’area balcanica sono risultati dedicarsi prevalentemente ai delitti contro il patrimonio, in particolare ai furti, mentre quelli di provenienza africana anche ai delitti inerenti la produzione e lo spaccio di stupefacenti.

Il numero dei condannati per delitto nel 2001 è stato pari a 239.174. Il 14% circa (34.366) di essi sono femmine ed il 27% circa (63.505) stranieri. La distribuzione per età al delitto dei condannati evidenzia in generale un addensamento nelle classi di età centrali, tanto per i maschi quanto per le femmine.

I condannati per contravvenzione nel 2001 sono stati 80.032, di cui circa il 13% (10.095) femmine ed il 18% (14.395) stranieri.

I dati relativi ai suicidi e ai tentativi di suicidio derivano dalle risultanze di una rilevazione eseguita a cura del Ministero dell’Interno a livello di singolo evento. L’analisi delle variabili considerate quali il sesso, l’età, il movente, il mezzo di esecuzione, ecc. fornisce indicazioni utili per valutare gli aspetti sociali connessi a tale problematico fenomeno che nel corso del 2001 ha fatto registrare 2.819 casi di suicidio e 2.992 di tentato suicidio, con un decremento del 9% e dell’11% circa rispetto all’anno precedente. Per i suicidi ma soprattutto per i tentativi di suicidio si tratta nella maggior parte dei casi di adulti con titolo di studio medio-basso, ritirati dal lavoro o anche occupati nel terziario con posizioni professionali di livello anch’esso medio-basso. Nel considerare queste caratteristiche non bisogna tuttavia dimenticare il diverso peso di tali differenti categorie sul totale della popolazione. Il movente in genere è rappresentato dalle condizioni di malattia fisica o psichica del suicida, o da motivi di tipo affettivo. Impiccagione e precipitazione costituiscono i mezzi prevalentemente usati dai suicidi, mentre l’avvelenamento e l’utilizzo di armi da taglio i mezzi utilizzati prevalentemente per i tentativi di suicidio.

2.2 MATERIA PENITENZIARIA

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non ai soggetti, ma agli eventi relativi agli ingressi ed alle uscite; vengono inoltre fornite notizie sulla consistenza e lo stato giuridico di detta popolazione nonché sulle strutture degli Istituti penitenziari.

Nel 2001 gli “entrati dallo stato di libertà” negli Istituti penitenziari per adulti sono stati 78.649; di questi circa l’8% (6.124 unità) sono femmine, il 36% (28.114 unità) sono stranieri. La distribuzione per sesso degli entrati stranieri è simile a quella per il complesso degli entrati (le femmine rappresentano circa il 10%). Come emerge dalla figura 3 gli ingressi di stranieri hanno riguardato prevalentemente appartenenti al continente africano (marocchini, algerini, tunisini e, in misura minore, senegalesi e nigeriani). Ragguardevoli comunque anche i contingenti di appartenenti ai Paesi europei non facenti parte della U.E. (albanesi, rumeni, jugoslavi) e, in misura molto più contenuta, di sudamericani (soprattutto peruviani, colombiani e ecuadoriani).

Se si considerano però le sole femmine (figura 4) la distribuzione degli ingressi di appartenenti ai diversi raggruppamenti di Paesi risulta differente. Sono gli altri Paesi europei a rappresentare la quota maggiore di entrate (si tratta soprattutto di jugoslave, rumene, albanesi e croate). Seguono in ordine di importanza numerica le entrate provenienti dall’Africa (prevalentemente nigeriane) e dall’America Meridionale (soprattutto colombiane).

Figura 3 – Ingressi di adulti di

cittadinanza straniera dallo stato di libertà per raggruppamenti di Paesi di provenienza – Anno 2001 (composizione percentuale)

Figura 4 – Ingressi di femmine adulte di cittadinanza straniera dallo stato di libertà per raggruppamenti di Paesi di provenienza – Anno 2001 (composizione percentuale)

I detenuti presenti negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti al 31 dicembre 2001 erano 55.751. La presenza femminile si attestava sulle 2.421 unità, pari a circa il 4% del totale dei presenti. Si trattava nella maggior parte dei casi (57% circa) di celibi e nubili (si veda la figura 5) con titolo di studio medio-basso (pari o inferiore alla licenza media in circa il 76% dei casi – figura 6). A questo proposito vale però la pena di ricordare come queste caratteristiche siano quelle rilevate al momento dell’ingresso del detenuto, che raramente vengono aggiornate in seguito a eventuali variazioni intercorse successivamente.

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Figura 5 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti per stato civile –

Anno 2001 (composizione

percentuale)

Figura 6 – Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e di pena per adulti per titolo di studio –

Anno 2001 (composizione

percentuale)

Esaminando il numero dei presenti alla fine dell’anno distinti per posizione giuridica, i condannati erano 30.156; essi rappresentavano, alla fine del 2001, circa il 54% dei presenti. La percentuale dei tossicodipendenti presenti alla fine dell’anno 2001 sul totale dei detenuti è risultata pari al 28%: in termini assoluti si tratta di 15.442 unità, di cui solo una minima parte (5% circa) erano femmine, mentre il 25% circa erano stranieri.

Riguardo alle attività dei detenuti i presenti lavoranti sono risultati 13.704, di cui la maggior parte alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria (85% circa), nel settore dei servizi. I detenuti iscritti a corsi scolastici sono stati 10.372, quelli iscritti a corsi professionali 5.138.

L’indicatore di affollamento delle carceri, dato dal rapporto tra il numero dei detenuti presenti e i posti letto a disposizione (capienza effettiva) per il 2001 è stato pari a 1.297‰ a livello nazionale, con situazioni territoriali però molto eterogenee tra di loro tanto che, per una più corretta valutazione di tale misura, sarebbe necessaria un’analisi dettagliata dei singoli istituti.

La legislazione penale vigente riserva ai minori un’attenzione particolare. Per essi la misura della detenzione è destinata a rivestire carattere residuale, privilegiandosi piuttosto altre misure che favoriscano la riabilitazione del soggetto, quali ad esempio il reinserimento in famiglia o l’inserimento in comunità. Per questo motivo per i minori ha maggiore significato il dato sugli ingressi nelle diverse strutture in un determinato periodo, piuttosto che quello sui presenti ad una certa data, che risulta piuttosto variabile e legato a fattori contingenti (permessi, ricoveri, ecc.). Per fornire un quadro più completo dei minorenni che entrano in contatto con la giustizia penale minorile, attraverso i suoi servizi, è opportuno considerare inoltre dati non soltanto sugli ingressi o le presenze negli Istituti penali minorili (I.P.M.), ma anche sul transito dei minori nei Centri di prima accoglienza (C.P.A.) e su coloro che sono presi in carico dagli Uffici di servizio sociale (U.S.S.M.) o collocati in comunità.

Nel 2001 gli ingressi nei Centri di prima accoglienza, strutture attraverso le quali transita una parte dei minorenni arrestati o fermati, sono stati 3.685 di cui 687 (19% circa) relativi alla componente femminile e 1.974 (54% circa) alla componente straniera. Le minorenni straniere hanno rappresentato circa il 90% del totale degli ingressi femminili ed il 31% circa del totale degli ingressi di stranieri.

Confrontando il dato degli ingressi dei minori con i reati ad essi attribuiti si hanno 1,1 imputazioni di reato per ogni minore accolto. Analizzando le imputazioni per i singoli reati si evince che il maggior numero di esse ha riguardato, per i minori italiani, reati contro il

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patrimonio (che rappresentano circa il 66% del totale) ed in particolare il furto aggravato (che rappresenta il 29% circa), seguiti dalle violazioni della legge sugli stupefacenti (21%) e, solo in misura minore, da quelle relative a reati contro la persona (6%). Anche per i minorenni stranieri la maggioranza delle imputazioni ha riguardato i reati contro il patrimonio: il 67% circa del totale, che sale addirittura al 95% circa se ci riferiamo alla sola componente femminile.

Negli Istituti penali minorili nel 2001 sono stati registrati 1.644 ingressi di minorenni, di cui 234 (il 14% circa ) relativi a femmine (figura 7). L’86% circa degli ingressi è avvenuto per custodia cautelare (figura 8).

Figura 7 – Ingressi negli I.P.M. per sesso –

Anno 2001 (composizione

percentuale)

Figura 8 – Ingressi negli I.P.M. per

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I soggetti presi in carico dagli Uffici di servizio sociale sono stati in prevalenza (88% circa) italiani. Il 9% circa erano nomadi e l’11% circa femmine.

I collocamenti in comunità di minorenni sottoposti a provvedimento penale nel 2001 sono stati 1.339, di cui circa il 9% relativi a femmine.

I dati di cui sopra evidenziano come il lavoro dei Servizi sociali non riesca ad esplicarsi appieno su soggetti in condizione di clandestinità, privi di legami familiari e sociali quali risultano la maggioranza dei ragazzi stranieri che entrano nel circuito della giustizia minorile.

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AVVERTENZE

L'impostazione del presente volume corrisponde, in linea di massima, a quella delle edizioni precedenti, si è provveduto, comunque, ad ampliare ed aggiornare il contenuto informativo di alcune tavole riguardanti in particolare le statistiche sui condannati.

I dati in materia penale vengono trasmessi dall'Ufficio Statistica del Ministero della giustizia, dalle Procure della repubblica e dal Casellario giudiziale centrale, quelli della delittuosità dalle Questure, dai Comandi dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza, e successivamente assemblati dalle singole Prefetture, ed infine quelli in materia penitenziaria dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione degli adulti e dal Dipartimento per la giustizia minorile per la detenzione minorile.

I dati statistici sono riportati per distretti di Corte di appello, per Regioni e per Province.

Nel prospetto che segue sono elencati i distretti di Corte di Appello e le circoscrizioni amministrative in essi compresi; per eventuali confronti fra Regioni e distretti di Corte di Appello è da tenere presente che la circoscrizione territoriale regionale non sempre coincide con quella giudiziaria; infatti alcuni distretti di Corte di Appello comprendono, oltre ai comuni della rispettiva regione, anche qualche comune o addirittura – come nel caso della Liguria – una intera provincia di una regione finitima.

Distretti di

Corte di Appello Regioni e province corrispondenti Popolazionedei distretti di Corte di Appello al 01.01.2001 Regioni Popolazione delle regioni al 01.01.2001

Torino Piemonte e Valle d'Aosta 4.410.320 Piemonte 4.289.731

Valle d'Aosta 120.589

Milano Milano, Como, Varese, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi 6.322.814

Brescia Brescia meno 2 comuni, Bergamo Cremona, Mantova 2.798.403 Lombardia 9.121.714

Trento Trento e 2 comuni prov. Brescia 478.356

Bolzano (Sez.) Bolzano 465.264 Trentino-A. Adige 943.123

Venezia Veneto e 1 comune prov. Pordenone 4.541.278 Veneto 4.540.853

Trieste Friuli-Venezia Giulia meno 1 comune prov. Pordenone 1.188.169 Friuli-V. Giulia 1.188.594

Genova Liguria e prov. Massa-Carrara 1.820.391 Liguria 1.621.016

Bologna Emilia-Romagna 4.008.663 Emilia-Romagna 4.008.663

Firenze Toscana meno prov. Massa-Carrara 3.348.229 Toscana 3.547.604

Perugia Umbria 840.482 Umbria 840.482

Ancona Marche e 1 comune prov. Teramo 1.470.537 Marche 1.469.195

Roma Lazio e 5 comuni prov. Caserta 5.314.661 Lazio 5.302.302

L'Aquila Abruzzo meno 1 comune prov. Teramo 1.279.941 Abruzzo 1.281.283

Campobasso Molise 327.177 Molise 327.177

Napoli Napoli, Avellino, Benevento, Caserta meno 5 comuni 4.677.421

Salerno Salerno 1.092.464 Campania 5.782.244

Bari Bari, Foggia 2.272.900

Lecce Lecce, Brindisi 1.226.736

Taranto (Sez.) Taranto 586.972 Puglia 4.086.608

Potenza Basilicata 604.807 Basilicata 604.807

Catanzaro Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia 1.473.224

Reggio di Calabria Reggio di Calabria 570.064 Calabria 2.043.288

Palermo Palermo, Agrigento, Trapani 2.133.288

Messina Messina meno 3 comuni 666.003

Caltanissetta Caltanissetta meno 1 comune, Enna più 1 comune prov.

Messina 439.035

Catania Catania, Ragusa, Siracusa, 2 comuni prov. Messina e 1

prov. Caltanissetta 1.838.374 Sicilia 5.076.700

Cagliari Cagliari, Oristano, 68 comuni prov. Nuoro 1.058.322

Sassari (Sez.) Sassari, Nuoro meno 68 comuni 589.722 Sardegna 1.648.044

ITALIA (a) 57.844.017 ITALIA(a) 57.844.017

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SEGNI CONVENZIONALI

Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

Linea (-) quando il fenomeno non esiste oppure quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati

Quattro punti (....) quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione; Due punti (..) per i numeri, assoluti o relativi, che non raggiungono la metà della cifra

significativa dell'ordine minimo considerato (migliaio; milione; 0,01; 0,001; ecc.).

RIPARTIZIONI TERRITORIALI Nord-Centro

Italia Nord-Occidentale comprende: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria;

Italia Nord-Orientale comprende: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; Italia Centrale comprende: Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

Mezzogiorno

Italia Meridionale comprende: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; Italia Insulare comprende: Sicilia, Sardegna.

DATI RETTIFICATI

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PARTE 1

Materia penale – Anno 2001 La materia penale comprende:

a) la statistica processuale penale; b) la statistica della criminalità; c) la statistica della delittuosità;

d) la statistica degli imputati condannati; e) la statistica processuale penale militare.

a) La statistica processuale penale riguarda l'insieme dei procedimenti attraverso i quali si svolge l'attività degli organi della giustizia penale. I dati evidenziano il movimento dei procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti presso l'Autorità giudiziaria.

b) La statistica della criminalità esamina i fatti costituenti violazione delle leggi penali e le persone responsabili di tali violazioni. I dati riguardano i delitti per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale1.

È da tenere presente che, nel caso di persona denunciata per più reati, l'autore viene preso in

considerazione con riferimento al delitto per il quale è prevista dal Codice penale e dalle altre leggi la pena più grave. I delitti relativi sono quelli previsti dal Codice penale e da altre leggi denunciati alla Magistratura ordinaria (Procure della Repubblica), compresa quella per minorenni. Restano pertanto esclusi l'infrazione qualificata come contravvenzione nonché i delitti denunciati a magistrature diverse da quella ordinaria.

I dati sono desunti direttamente dal sistema informativo per la gestione dei procedimenti in funzione presso gli Uffici giudiziari (Re.Ge.). L’adozione di questa nuova metodologia, che ha permesso la trasmissione dei dati direttamente su supporto informatico, ha comportato variazioni dal punto di vista qualitativo e quantitativo che potrebbero riflettersi sul confronto con i dati relativi a periodi precedenti. A tale proposito si deve anche considerare che a partire dall’anno 2000, per effetto di quanto previsto dalla L. 25 giugno 1999 n.205 e dal successivo D.L.vo 30 dicembre 1999 n.507, sono state depenalizzate diverse tipologie di reati minori, tra le quali assume una significativa rilevanza quantitativa il delitto di emissione di assegni a vuoto.

c) La statistica della delittuosità ha per oggetto tutte le denunce per fatti delittuosi presentate all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. I dati riguardano i delitti ed i loro autori con riferimento al momento della comunicazione all'Autorità giudiziaria da parte delle forze dell'ordine. I delitti relativi sono quelli previsti dal Codice Penale e dalle altre leggi; sono escluse le contravvenzioni nonché i delitti denunciati alla suddetta Autorità da altri pubblici ufficiali e da privati. L'esclusione di questi ultimi delitti e il diverso momento della rilevazione costituiscono alcuni degli elementi per cui non è possibile porre a raffronto i dati in questione con quelli relativi alla statistica della criminalità.

d) La statistica degli imputati condannati riguarda l'insieme degli individui condannati in qualsiasi fase o tipo di giudizio, con riferimento al momento in cui, divenuto irrevocabile il provvedimento di condanna, viene iscritto al Casellario giudiziario centrale.

Dal 1996 i dati si riferiscono ai condannati per reati (delitti e contravvenzioni) tentati o consumati, previsti dal Codice Penale e dalle altre leggi, iscritti presso il Casellario giudiziale centrale. Negli anni precedenti la rilevazione riguardava anche i prosciolti, era limitata ai soli delitti ed era condotta presso le Cancellerie degli uffici giudiziari giudicanti.

È da evidenziare che, in caso di concorso di delitti, il condannato viene preso in considerazione con riferimento al delitto per il quale è prevista dal Codice penale e dalle altre leggi la pena più grave; nel

1 Ai fini statistici l’azione penale si considera iniziata: 1) nel caso di delitti di autori noti quando si provvede ad imputazione formale della

(26)

caso invece di concorso di contravvenzioni, il condannato viene classificato in base alla prima contravvenzione iscritta nel Casellario.

In presenza infine di più reati non in concorso tra di loro, l'individuo figura tante volte per quante sentenze irrevocabili di condanna a suo carico sono state pronunciate nel periodo considerato. Gli individui che, in un medesimo procedimento, sono stati condannati per delitto e per contravvenzione figurano fra i condannati per delitto.

(27)

CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI

I delitti sono stati classificati, nelle tavole statistiche, secondo i seguenti livelli di aggregazione:

a) Classificazione analitica – Nella Tabella A sono indicati singolarmente tutti i delitti previsti dal Codice Penale e da altre leggi, che figurano nelle tavole statistiche col massimo livello di analisi. b) Classificazione aggregata – Prevede l'aggregazione dei delitti secondo lo schema della Tabella B ed è utilizzata nelle tavole statistiche con minor livello di analisi.

Tabella A – Classificazione analitica (a)

N. D'ORDINE DELITTI

1 Strage

2 Omicidio volontario consumato

2bis Omicidio volontario tentato

4 Infanticidio

5 Omicidio del consenziente

5bis Omicidio del consenziente tentato

6 Omicidio preterintenzionale

9 Morte come conseguenza di altro delitto

10 Omicidio colposo

11 Percosse

12 Lesioni personali volontarie

16 Lesioni personali colpose

16bis Lesioni come conseguenza di altro delitto

18 Rissa

19 Abbandono di persone minori o incapaci

21 Istigazione o aiuto al suicidio

22 Omissione di soccorso 23 Violenza privata 24 Minaccia 25 Sequestro di persona 26 Violazione di domicilio 27 Riduzione in schiavitù 28 28bis

Tratta e commercio di schiavi

Tratta e commercio di schiavi minori per avviarli alla prostituzione

29 Alienazione e acquisto di schiavi

31 Arresto illegale

32 Indebita limitazione di libertà personale

33 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

34 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

35 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

36 Stato d'incapacità procurato mediante violenza

37 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

37bis Interferenze illecite nella vita privata

37ter Accesso abusivo a sistemi informatici

37quater Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

38 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

39 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche 39bis Installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire telecomunicazioni

39ter Falsificazione, alterazione, soppressione del contenuto di telecomunicazioni 39quater Intercettazione, interruzione o falsificazione di comunicazioni informatiche

40 Rivelazione del contenuto di corrispondenza

41 Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

42 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

43 Rivelazione del contenuto di documenti segreti

44 Rivelazione di segreto professionale

45 Rivelazione di segreti scientifici o industriali

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