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Problemi e prospettive nella disciplina giuridica dei tirocini formativi e di orientamento

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Problemi e prospettive nella disciplina

giuridica dei tirocini formativi

e di orientamento

Michele Tiraboschi

1. Premessa. 2. L’evoluzione del quadro normativo. 3. La disciplina giuridica dei tirocini formativi e di orientamento. 4. La convenzione di tirocinio: soggetti promotori e durata. 5. L’azienda ospitante: principali obblighi. 6. Il tirocinante: principali obblighi. 7. I profili della disciplina dei tirocini che restano ancora controversi. 8. I tirocini formativi e di orientamento

sui generis. 1. Premessa.

La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento (c.d. stage) e` contenuta nell’articolo 18 della Legge n. 196/1997. Il Decreto Ministeriale n. 142/1998 ha poi provveduto a specificare le indicazioni di carattere generale contenute nell’articolo 18, dettando le disposizioni necessarie a rendere concretamente operativo l’istituto.

Il tirocinio formativo e di orientamento rappresenta invero una sorta di novita` nell’ambito dei canali giuridici di ingresso nel mercato del lavoro, come del resto ampiamente dimo-strato dalla sua scarsa utilizzazione — almeno sino a tempi recenti — nella prassi aziendale. In effetti, lo stage (1) risulta funzionale alle piu` recenti evoluzioni in materia di formazione del personale e gestione delle risorse umane in azienda, che, anche sulla scorta di importanti sollecitazioni contenute nelle fonti comunitarie (cfr., recentemente, Ball 2000), paiono sempre piu` decisamente orientare le scelte del legislatore nazionale verso percorsi di formazione in alternanza.

L’esperienza di altri Paesi, e segnatamente il sistema di formazione c.d. « dualistico » di

(1) Nonostante nella prassi aziendale si sia soliti pronunciare il termine stage in inglese, si deve tuttavia sottolineare, da un lato, l’origine francese dell’istituto e, dall’altro lato, la non corrispondenza del termine inglese

stage alla fattispecie del tirocinio formativo e di orientamento. Work esperience e`, infatti, la terminologia giuridica

inglese utilizzata per designare il concetto di tirocinio formativo e di orientamento in azienda. Sempre sul piano terminologico pare poi opportuno precisare che, nonostante l’ambigua terminologia adottata dal legislatore italiano, l’istituto del « tirocinio formativo e di orientamento » di cui all’articolo 18 della Legge n. 196/1997 non deve essere confuso con il « tirocinio » di cui agli articoli 2130-2134 del Codice Civile (come integrati, successiva-mente, dalla Legge n. 25/1955). La disciplina codicistica, infatti, concerne esclusivamente la regolamentazione del contratto di apprendistato, che e` cosa ben diversa (sia sul piano tipologico sia sul piano funzionale) dallo stage in azienda. In dottrina, tende invece a ricondurre al genus del tirocinio una pluralita` di « tipi, contrattuali e non », tra cui il contratti di apprendistato, il tirocinio formativo e di orientamento, le borse lavoro e, se bene intendo, anche il contratto di formazione e lavoro, Sala-Chiri, 2000, 303, 323. Sempre questo A. (322-327) pare poi prospettare una distinzione concettuale tra tirocinio vero e proprio e stage. Se con tale distinzione terminologica si vogliono differenziare, come proposto da una corrente di pensiero nel campo della gestione delle risorse umane, le attivita` di alternanza formativa svolte all’interno di un processo formativo (stages) dalle attivita` svolte da singoli tirocinanti al di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione (tirocinio in senso stretto), occorre tuttavia precisare che tale « accezione non sembra corrispondere all’intenzione del legislatore, che disciplina nella dizione tirocinio le due tipologie di attivita` ». In questo senso, giustamente, ISFOL - FSE, 1999, 10.

Sommario

note

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alcuni Paesi del nord Europa (Danimarca, Svezia e Germania), mostra del resto come i processi formativi e di orientamento, per essere effettivamente strumentali all’obiettivo della lotta alla disoccupazione e dell’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, devono porsi al di la` della trasmissione tradizionale del sapere (e cioe` del sapere inteso come complesso di conoscenze culturali e tecniche per lo svolgimento di una determinata attivita` lavorativa), e incidere invece sia sulla concreta applicazione del sapere in un dato contesto organizzativo sia sulle modalita` di inserimento ambientale nei processi di produzione di beni o servizi (tale profilo e` bene evidenziato da Varesi, 1998 e da Biagi 1996. Per riferimenti comparati all’esperienza della formazione in alternanza v. Biagi, Tiraboschi, 1999). In questo senso, la regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento si pone dunque in una zona di confine tra intervento sulla formazione delle risorse umane e intervento di politica attiva del lavoro.

2. L’evoluzione del quadro normativo.

Sebbene l’articolo 18 della Legge n. 196/1997 introduca una disciplina dei tirocini formativi e di orientamento largamente innovativa rispetto al quadro legale previgente, l’origine dell’istituto non e` tuttavia nuova.

Dopo l’introduzione — invero del tutto teorica — della fattispecie nel nostro ordinamento, avvenuta con l’articolo 16-bis della Legge n. 285/1977 (cfr. Napoli, 1996), un primo nucleo significativo di disciplina puo` essere infatti individuato nell’articolo 15 della Legge n. 845/1978 (legge-quadro sulla formazione professionale), relativamente al « tirocinio pratico e di esperienza » istituito con il concorso degli organismi di formazione professionale regionale o convenzionata (cfr. Napoli, 1979).

Successivamente, l’articolo 3, comma 3, della Legge n. 863/1984 aveva disposto che le Regioni, d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, potessero organizzare attivita` di formazione professionale anche mediante « periodi di formazione in azienda », con conseguente facolta` per le imprese di assumere nominativamente il tirocinante al termine del periodo di formazione (cfr. Napoli, 1985). L’articolo 9, commi 14-18, della Legge n. 236/1993, nel tentativo di consoli-dare l’istituto, aveva infine introdotto una terza tipologia di tirocinio formativo e di orientamento, estendendone l’applicazione al di la` del settore della formazione professio-nale, chiamando per la prima volta anche le Universita` (unitamente ad altre strutture scolastiche) a promuovere per i loro studenti periodi di presenza sul lavoro collegati a progetti formativi o di orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Ulteriori tentativi di regolamentare la fattispecie — finalizzati soprattutto all’obiettivo di consentire un effettivo decollo dell’istituto, le cui enormi potenzialita` operative risultavano indubbiamente mortificate dalla scarsa chiarezza del dato legale relativamente agli ambiti operativi delle disposizioni di legge e, dunque, dalle incertezze in cui erano costretti a muoversi gli enti promotori dei tirocini e le stesse aziende ospitanti — sono stati compiuti negli anni immediatamente successivi, mediante una decretazione di urgenza che larga-mente anticipa i contenuti dell’articolo 18, Legge n. 196/1997, ma che tuttavia non e` mai stata convertita in legge (2).

Al fine di evitare inutili sovrapposizioni normative, il Decreto n. 142/1998 abroga ora tutta la disciplina previgente sopra richiamata, fatti salvi i tirocini inclusi nei piani di studio che le istituzioni scolastiche potranno continuare a realizzare secondo le procedure e le modalita` fino a oggi previste da norme regolamentari (3).

La disciplina contenuta nella Legge n. 196/1997 puo` dunque essere considerata come il punto di arrivo di un lungo processo evolutivo della fattispecie, suscettibile tuttavia di ulteriori perfezionamenti e adattamenti, in parallelo con la riforma dei cicli scolastici e formativi, in uno con la costante opera legislativa di ammodernamento della strumentazione giuridica di accesso al mercato del lavoro. Si deve infatti ricordare che la regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento dovra` a breve inserirsi — e coordinarsi — con un piu` ampio progetto di riordino della formazione professionale mirato alla integrazione del

(2) Cfr., in particolare, il Decreto Legge n. 511/1996. Per l’analisi di questa vicenda v. Angiello, 1997, 364 ss. (3) Cfr. l’articolo 9, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 142/1998

I tirocini: profili giuridici

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note

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sistema di formazione professionale con il mondo scolastico e con il mondo del lavoro (4). In particolare con la recente riforma degli ordinamenti didattici delle Universita`, imperniata sul sistema dei « crediti formativi », il tirocinio formativo e di orientamento a pieno titolo nel percorso didattico degli studenti universitari, e potra` consentire loro di accumulare crediti formativi (5).

Ulteriori modalita` di utilizzo della fattispecie potranno poi essere determinate dalla con-trattazione collettiva, che gia` oggi, parallelamente alla sua diffusione nella prassi aziendale, mostra un significativo interesse a governarne le logiche, seppure il piu` delle volte in funzione di mera tutela della forza-lavoro dipendente. Solo raramente la contrattazione collettiva disciplina infatti tale fattispecie in funzione promozionale dell’occupazione e dell’orientamento della forza-lavoro giovanile nelle fasi di ingresso nel mercato del lavoro.

3. La disciplina giuridica dei tirocini formativi e di orientamento.

La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e`, dunque, il risultato dei principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 18 della Legge n. 196/1997, a cui ha fatto seguito la normativa di dettaglio contenuta nel Decreto Ministeriale n. 142/1998. Nella regolamenta-zione della fattispecie, particolare rilievo assumono, tuttavia, anche le prassi operative degli attori a vario titolo coinvolti: alcune lacune presenti, come vedremo successivamente, nella normativa di legge e regolamentare ad essa sottostante, sono infatti colmate, con orienta-menti invero non sempre univoci, dalle istituzioni regionali o locali e, spesso, anche dagli stessi soggetti promotori e dalle aziende ospitanti, incidendo talvolta in forma sostanziale sui contenuti e la disciplina dello stage. Nel silenzio della legge, infatti, taluni profili di particolare rilievo (come, per esempio, la fissazione di una « borsa » o « premio » di stage, ovvero la disciplina della sospensione o del recesso dalla convenzione di tirocinio) sono regolamentati dalle intese tra soggetti promotori e soggetti ospitanti, talvolta sulla scorta di linee di indirizzo tracciate a livello di normativa regionale.

Vero e`, in ogni caso, che, nel tentativo di risolvere le principali criticita` dell’istituto riscontrate nella precedente fase di sperimentazione, la nuova normativa definisce in maniera puntuale i propri ambiti di operativita` e fornisce puntuali risposte ai principali dubbi sollevati in vigenza della previgente legislazione. Quantunque, come detto, perman-gano ancora delle lacune che danno luogo a non facili problemi interpretativi, la maggiore certezza del diritto applicabile dovrebbe consentire di rilanciare in maniera definitiva lo strumento dei tirocini formativi e di orientamento (6). Vengono chiariti, in particolare, gli obiettivi dello stage e la ripartizione degli obblighi, degli oneri e delle responsabilita` dei tre soggetti coinvolti (ente promotore, azienda ospitante, tirocinante). Viene esteso, poi, il numero dei soggetti legittimati a promuovere la stipulazione di convenzioni di stage. Viene estesa, infine, anche la durata del periodo di presenza in azienda, chiarendo contestualmente la platea dei soggetti interessati a fruire dell’istituto.

Da questo punto di vista, di estrema importanza e` la disposizione contenuta nella lett. d) dell’articolo 18, Legge n. 196/1997, che ribadisce la natura giuridica non contrattuale del tirocinio formativo e di orientamento, escludendo in radice la possibilita` che esso possa configurare un rapporto di lavoro dipendente, seppure sui generis. Questo, del resto, e` quanto statuito gia` nella Legge n. 236/1993, la` dove si escludeva espressamente la natura subordinata del rapporto instaurato tra tirocinante e azienda, e confermato da una giuri-sprudenza consolidata della Corte di Cassazione (7). Infatti,

« nel rapporto che si istituisce nei corsi di formazione e perfezionamento indetti dall’impresa

(o, comunque, da potenziali datori di lavoro), l’unico oggetto del contratto (...) e` costituito dall’insegnamento impartito dall’imprenditore (o comunque dal soggetto che abbia istituito il

(4) Cfr., in particolare, il D.P.R. 26 maggio 2000 contenente il Regolamento di attuazione dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attivita` formative, fino al diciottesimo anno di eta`.

(5) Cfr. l’articolo 5 del Decreto del Mnistro della Universita` e della Ricerca Scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509.

(6) In effetti, il primo biennio di applicazione della riforma di tale istituto si e` assistito a un significativo incremento del numero di aziende e di tirocinanti coinvolti. Cfr. ISFOL 2000, cui risultati di un censimento che ha coinvolto 4.700 imprese e 11.600 tirocinanti.

(7) Cass. 23 gennaio 1998, n. 630, in DPL, 1998, 1560; Cass. 13 giugno 1990, n. 5731, ivi, 2565; Cass. S.U. 28 luglio 1986, n. 4814, ivi, 3078. Cass. 1 ottobre, 1980 n. 5331, in MGC, 1980.

I tirocini: profili giuridici

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note

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corso), dando luogo, cioe`, ad una peculiare figura contrattuale, in cui esula qualsiasi corrispettivita` tra le prestazioni delle dette parti, in quanto il dispendio di energia psico-fisica dell’allievo — che non acquista peraltro diritto all’assunzione —, e l’opera che puo` essere richiesta al medesimo, e` strettamente funzionale alla formazione e perfezionamento profes-sionale perseguito » (8).

A differenza di altri percorsi di formazione in alternanza, come per esempio il contratto di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, lo stage non rientra dunque nel novero dei contratti di lavoro c.d. « flessibili », cioe` dei contratti che si discostano dal modello standard del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e neppure nel novero dei contratti di lavoro c.d. a « causa mista », cioe` nei contratti dove l’obbligazione lavorativa si accompagna a una obbligazione formativa (Maresca, Ciucciovino, 1998) o dei contratti « speciali » di lavoro subordinato (in questo senso, invece, se bene intendo, Cavallaro, 1999, p. 110).

Naturalmente, perche´ la natura non subordinata del rapporto venga confermata occorre che il tirocinio non sia un mero espediente nominalistico finalizzato a mascherare un vero e proprio rapporto di lavoro (9). A questo fine, elemento decisivo ai fini delle qualificazione concreta del rapporto instaurato tra tirocinante e soggetto ospitante e` la rispondenza tra progetto formativo e di orientamento dedotto in convenzione (v. infra) e attivita` effettiva-mente espletata dal tirocinante in corso di rapporto.

La precisazione posta dall’articolo 18, lett. d), Legge n. 196/1997 non e` tuttavia « assoluta-mente inutile », come pure sostenuto da parte della dottrina (Cavallaro 1999, 108). Il legislatore, infatti, non ha posto in questo caso una « presunzione legale » circa la corri-spondenza tra un determinato tipo legale e una determinata attivita` concreta riconducibile alla formazione o all’orientamento in azienda, limitandosi piuttosto a definire i tratti caratterizzanti della fattispecie astratta (il tirocinio formativo e di orientamento), da cui e` escluso il carattere « subordinato » della prestazione lavorativa annessa alla formazione e/o all’orientamento. Del resto, nel caso dello stage e` del tutto escluso un rapporto di natura contrattuale tra tirocinante e azienda ospitante visto che, come vedremo, il tirocinante e` parte terza nel rapporto convenzionale tra soggetto promotore e soggetto ospitante. Analogamente ad altri rapporti che implicano una prestazione lavorativa e che presuppon-gono una sorta di « delavorizzazione » dello schema contrattuale rispetto alla fattispecie generale di cui all’articolo 2094 del Codice Civile — quali le borse lavoro, i piani di inserimento professionale e i lavori socialmente utili — manca, in questo caso, una diretta correlazione causale tra attivita` lavorativa e controprestazione economica che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato. E anzi, a differenza degli altri strumenti di inserimento professionale indicati, il tirocinio formativo e di orientamento non prevede, almeno di norma, la corresponsione di alcuna somma di denaro al tirocinante: il corrispettivo della attivita` lavorativa svolta dal tirocinante in azienda e` cioe` rappresentato dalla occasione di formazione e/o di orientamento. E` vero tuttavia che, in numerose circostanze, l’azienda ospitante contribuisce a premiare il tirocinante con un « premio » o « borsa » di stage al termine della presenza in azienda (10).

Da questo ultimo punto di vista, sul piano del trattamento normativo e fiscale, la borsa corrisposta al tirocinante al termine dello stage viene disciplinata cosı` come previsto dall’art. 47, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986. Infatti, secondo quanto precisato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, la lettera c) dell’art. 47 del T.U.I.R. comprende, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il

(8) Cass. 20 aprile 1980, n. 3284; Cass. 1°febbraio 1994, n. 987, in OGL, 1994 757 ss. (9) Cass. 20 aprile 1990, n. 3284.

(10) La presenza di una « borsa » di stage e` invece normalmente presente nei percorsi di tirocinio formativo e di orientamento attivati nell’ambito dei programmi di indirizzo e finanziamento del Fondo Sociale Europeo, che tuttavia, come vedremo successivamente, non sono riconducibili alla ipotesi disciplinata dall’articolo 18 della Legge n. 196/1997 e dal relativo decreto di attuazione. Cfr., tra i tanti, i progetti di Stage del Fondo Sociale Europeo per il 2000 gestiti dall’Ifoa Marche dal Centro per l’impiego di Jesi che prevedono, a favore dei disoccupati residenti nelle aree dell’Obiettivo 2, « un compenso pari a £. 3.000.000 (al loro della ritenuta d’acconto pari al 20%), erogato dal Fondo Sociale Europeo per il tramite del soggetto gestore » e la possibilita` per il soggetto ospitante di emettere « a carico del soggetto gestore, una fattura dell’importo di £. 500.000 IVA compresa, a copertura dei costi sostenuti per l’ospitalita` dello stagista ». Ulteriori dati e informazioni su questa tipologia di tirocinio sono reperibili al sito internet: <WWW.COMUNE.JESI.ANCONA.IT> I tirocini: profili giuridici Michele Tiraboschi note 64

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beneficiario non e` legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (sul punto cfr. Ferraro, 1998, 723-725).

Il carattere non subordinato del rapporto che intercorre tra tirocinante e soggetto ospitante non esclude, peraltro, la presenza di una « relazione giuridica » e, dunque, l’attivazione di diritti, obblighi e responsabilita` reciproche. Si pensi, in particolare, al dovere di sicurezza in capo all’azienda ospitante rispetto alla normativa prevenzionistica ovvero all’obbligo di fornire adeguata formazione ovvero l’orientamento al tirocinante. Quantunque di natura giuridica non contrattuale e privo dell’obbligo di corrispondere al tirocinante un corrispet-tivo economico, il rapporto tra azienda ospitante e tirocinante e` dunque « oneroso », nel senso che la formazione, l’orientamento e la garanzia della tutela della integrita` psico-fisica del tirocinante sono un corrispettivo dell’attivita` lavorativa svolta nel corso dello stage

(contra, senza tuttavia prospettare alcuna argomentazione a sostegno di tale tesi, Sala-Chiri,

2000, spec. 327). Anche per il tirocinio formativo e di orientamento vale dunque l’autorevole insegnamento secondo cui laddove alla prestazione lavorativa corrisponde un vantaggio suscettibile di valutazione economica, giustificato nel nostro caso dall’impegno del soggetto destinatario della prestazione lavorativa di agevolare l’acquisizione di esperienze ed attitu-dini professionali del tirocinante, si e` necessariamente in presenza di un rapporto oneroso (Treu, 1968, 98), dovendosi semmai discutere « se le possibilita` di apprendimento o in genere i vantaggi indiretti costituiscano un corrispettivo proporzionato al lavoro svolto (Menghini, 1998, 342).

Dalla qualificazione del tirocinio formativo e di orientamento come rapporto oneroso scaturiscono, peraltro, importanti conseguenze specialmente in punto di recesso dalla convenzione di stage tra soggetto promotore e azienda ospitante: infatti, solo ricostruendo in termini di onerosita` il rapporto che intercorre tra tirocinante e soggetto ospitante pare possibile valorizzare il ruolo dei tirocini formativi e di orientamento nell’ambito dei percorsi formativi e di ingresso nel mercato del lavoro. In quanto finalizzato alla acquisizione di crediti formativi e scolastici direttamente spendibili sul mercato del lavoro o nell’ambito dei percorsi scolastici e di istruzione il tirocinio comporta dunque significativi oneri in capo a tutti i soggetti coinvolti (v. amplius infra, § 4 e spec. 7).

Non solo. Il tirocinio formativo e di orientamento non trova la sua origine neppure in un vero e proprio contratto stipulato direttamente tra tirocinante e azienda ospitante, ma piuttosto in una convenzione sottroscritta tra ente promotore accreditato, che opera come una sorta di intermediario, e azienda ospitante. Come specificato dal Decreto Ministeriale n. 142/1998, il tirocinante e` invitato ad apporre una firma non alla convenzione, ma soltanto al progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione e, comunque, solo per presa visione e accettazione di quanto concordato bilateralmente tra i due firmatari della convenzione.

In ogni caso, quantunque utile per saggiare le qualita` personali e le competenze tecnico-professionali del tirocinante, fungendo talora anche come una sorta di periodo di prova (11), il tirocinio non da` diritto ad alcuna pretesa/aspettativa di assunzione nell’azienda ospi-tante (12). Vero e`, peraltro, che talune normative regionali, al fine di agevolare l’inseri-mento nel mercato del lavoro tramite l’esperienza di tirocinio, concedono un contributo

una-tantum per ogni tirocinante assunto (13).

Va infine precisato che, nonostante una diversa opinione dottrinale (cfr. Lassandari., 1999, 134), e` da ritenersi pienamente ammissibile il tirocinio di solo orientamento. L’orienta-mento al lavoro, infatti, non e` un bene giuridicamente ed economicamente apprezzabile soltanto se riferito all’inserimento nel mercato del lavoro « di persone socialmente

margi-(11) Tale profilo non e` al momento oggetto di una sistematica opera di monitoraggio. Anche il recente Rapporto

di Monitoraggio sulle politiche occupazionali e del lavoro del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (Roma,

giugno 2000) non contiene precise indicazioni al riguardo. A questo proposito, occorre peraltro evidenziare che lo stesso Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, al fine di monitorare in modo sistematico le attivita` di tirocinio, anche al fine di disporre delle informazioni necessarie alla predisposizione dei Piani Nazionali del Lavoro annuali, ha emanato (il 16 ottobre 2000) una Nota di indirizzo relativa ad un Software di gestione dei tirocini. Tale nota e` consultabile al sito internet di Diritto del lavoro on line (<WWW.UNICZ.IT/LAVORO/LAVORO.HTM>). Tut-tavia, secondo stime approssimative circa il 40/50% dei tirocini si concretizza in assunzione. Cfr. Santonocito Il 44%

degli stagisti trova un lavoro in azienda, il Sole 24 Ore, 27.11.2000, 43.

(12) V. Cass. sentenza 20 aprile 1990, n. 3284.

(13) E’ questo il caso, in particolare, della Regione Marche. L’art. 5, comma 3, della Legge Regionale n. 31/1997, concede un contributo di lire 3.000.000 alle aziende che assumono soggetti che hanno svolto un tirocinio formativo e di orientamento. Il contributo e` riservato a soggetti che non godano di altri benefici per la assunzione.

I tirocini: profili giuridici

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note

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nali » (Lassandari, 1999, 134), potendo infatti l’esercizio di una attivita` lavorativa ai fini di orientamento e conoscenza del mondo del lavoro costituire un interesse del tirocinante, distinto e tendenzialmente separabile da quello del datore di lavoro, anche nelle ipotesi in cui non sia accompagnato da un percorso formativo vero e proprio. Va da se´, in ogni caso, che una esperienza di lavoro in azienda costituisce di per se´ un bene « formativo » (per l’ammissibilita` dei tirocini di solo orientamento v. anche Varesi, 1996, 974, Ferraro, 1998, 722 e Maresca, Ciucciovino, 1998, 1572).

4. La convenzione di tirocinio: soggetti promotori e durata.

Estendendo opportunamente il numero dei soggetti legittimati, la nuova disciplina dispone che possono essere enti promotori della stipulazione di convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento:

— le Agenzie per l’impiego (art. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) e le Sezioni circoscrizionali per l’impiego ovvero strutture (la cui importanza sara` apprezzabile una volta entrata a regime la riforma del collocamento delineata nel Decreto Legislativo n. 469/1997) aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali e precisamente i Centri per l’impiego;

— le Universita` e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

— i Provveditorati agli studi;

— le Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

— i Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orienta-mento, nonche´ i centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 196/1997;

— le Comunita` terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali, purche´ iscritti negli specifici albi, ove esistenti;

— i Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

— le Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della regione.

La legge consente peraltro la stipulazione di convezioni c.d. quadro, e cioe` di convenzioni di carattere programmatico, non finalizzate all’inserimento immediato di uno o piu` tiroci-nanti in azienda (14). Il piu` delle volte si tratta di convenzioni siglate tra enti promotori e associazioni di categoria o enti bilaterali, il cui fine e` di agevolare l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento da parte delle aziende associate nell’ambito di un contesto generale definito, normalmente, su base locale. Qualora, invece, le esperienze di tirocinio siano destinate a realizzarsi presso una pluralita` di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il soggetto promotore della convenzione e l’associazione di rappresentanza delle aziende interessate.

Come gia` anticipato, alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento relativo a ciascun singolo tirocinante, contenente le seguenti indicazioni: — obiettivi e modalita` di svolgimento del tirocinio;

— nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; — estremi identificativi delle assicurazioni;

— durata e periodo di svolgimento del tirocinio; — settore aziendale di inserimento.

A fini di trasparenza e certezza circa le modalita` e la durata del periodo di tirocinio, i soggetti promotori sono tenuti a inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

(14) Nella prassi applicativa si segnalano, tra le altre, le convenzioni quadro stipulate dall’Universita` di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del progetto TIFORMO (cfr. ARESTUD, Progetto di massima per un modello di

tirocinio formativo e di orientamento per studenti universitari neolaureati dell’Universita` degli Studi di Modena e Reggio-Emilia, giugno 1999) e dalla Universita` di Pavia (cfr. <WWW.UNIPV.IT/SERVSTUD/CAPO 2.HTM>).

I tirocini: profili giuridici

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note

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Giova precisare che ne´ l’articolo 18 della Legge n. 147/1997 ne´ il regolamento di attuazione indicano un termine preciso per l’assolvimento degli obblighi di informazione, ne´, se del caso, eventuali sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo. Correttezza e buona fede impongono tuttavia di assolvere a tali oneri di informazione precedentemente o, comunque, almeno contestualmente alla attivazione dello stage: del resto, in caso di mancata informa-zione degli organi ispettivi, risultera` problematico per l’azienda ospitante dimostrare il rispetto della legislazione sui tirocini formativi e di orientamento in una eventuale contro-versia con un tirocinante che agisca per chiedere la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi potrebbe infatti lasciare propendere, almeno in talune circostanze, per il carattere fittizio dello stage. Al soggetto promotore e` fatto inoltre obbligo di designare un tutore in veste di un responsabile didattico-organizzativo; il soggetto ospitante dovra` invece indicare il respon-sabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

Innovando sulla disciplina previgente, che poneva tale obbligo in capo alle aziende ospitanti, i soggetti promotori sono altresı` tenuti ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilita` civile verso terzi, anche per attivita` svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda ma rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La soluzione prescelta dal legislatore e` importante non tanto per l’importo, relativamente modesto, della assicurazione, quanto perche´ libera l’azienda da un onere burocratico che, come dimostrato dalla esperienza pregressa, concor-reva a ostacolare il decollo dell’istituto.

Altrettanto importante e` l’estensione della durata del tirocinio, un tempo ritenuto forte-mente limitativo per la relativa brevita`, quantunque in dottrina si sia giustaforte-mente rilevato come una durata eccessivamente lunga del tirocinio possa in realta` mascherare rapporti di lavoro veri e propri sotto il manto della formazione professionale (Marando, 1997). Per evitare situazioni di frode alla legge, ma anche per evitare che il tirocinio di formazione e orientamento si trasformi in una sorta di « area di parcheggio » dei giovani in attesa di occupazione, si dovra` a questo proposito commisurare congruamente la durata dell’espe-rienza in azienda alla complessita` del progetto formativo. E` evidente che un progetto formativo e di orientamento elementare non potra` giustificare periodi di stage particolar-mente lunghi.

Il Decreto Ministeriale n. 142/1998 prevede ora i seguenti limiti temporali: — non superiore ai 4 mesi per studenti che frequentano la scuola secondaria;

— non superiore ai 6 mesi per lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilita`;

— non superiore ai 6 mesi per allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attivita` formative diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione;

— non superiore a 12 mesi nel caso in cui i soggetti benefici siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell’articolo 4, Legge n. 381/1991;

— non superiore ai 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;

— non superiore a 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Si tratta di limiti di durata massima. Nulla esclude che le convenzioni abbiano durata inferiore, come infatti avviene di regola nella prassi. In questi casi, peraltro, e` possibile prorogare la durata del tirocinio fino a raggiungere i limiti di durata massima previsti caso per caso. Spetta al soggetto promotore certificare, al termine del tirocinio, le attivita` svolte dallo stagisti. Questo profilo e` destinato ad assumere notevole importanza in considerazione del fatto che ai tirocini formativi, ove debitamente certificati, puo` essere assegnato il valore di crediti formativi per l’accensione di un rapporto di lavoro. In particolare, nel caso di studente/tirocinante, il tirocinio formativo e di orientamento potra` essere riconosciuto nel

curriculum universitario dello studente, secondo criteri definiti dalle Facolta`; nel caso di

laureato/tirocinante l’attivita` di tirocinio e formazione dovra` essere attestata dall’azienda ospitante e dalla Universita` ed essere riportata nel curriculum vitae del laureato acquistando valore di credito formativo spendibile nel mondo del lavoro (15).

(15) Cfr. l’articolo 18, comma 1, lett. f), della Legge n. 196/1997, che recepisce sul punto le indicazioni contenute nel Patto per il lavoro del 24 settembre 1996. Al riguardo giova precisare che, al momento in cui si scrive, solo in alcune Regioni sono in fase di sperimentazione iniziative di tirocinio imperniate su meccanismi per il

riconosci-I tirocini: profili giuridici

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Anche per questi profili pare pertanto problematico escludere il carattere oneroso del tirocinio formativo e di orientamento. Ricondurre la fattispecie ai rapporti di lavoro gratuiti, significherebbe escludere un nesso di corrispettivita` tra attivita` lavorativa e obbligo forma-tivo e/o di orientamento, consentendo in particolare al soggetto ospitante di interrompere liberamente la convenzione di stage con non poche ripercussioni sulla possibilita` del tirocinante di conseguire il credito formativo cui ha diritto.

5. L’azienda ospitante: principali obblighi.

Tutti i datori di lavoro, privati o pubblici, possono essere parte di una convenzione di stage. L’imputazione in capo al soggetto promotore degli obblighi assicurativi consente dunque agli enti e alle aziende pubbliche di avvalersi dell’apporto di tirocinanti. L’esperienza precedente ha infatti dimostrato come le aziende pubbliche, chiamate ad assolvere all’onere assicurativo, si fossero di fatto trovate soggette a un impedimento normativo alla stipula di una convenzione di stage, non tanto perche´ la legge vietasse loro di essere parte di una convenzione, quanto per l’impossibilita` giuridica di accendere una polizza assicurativa (v. Cifelli, 1997).

Sul piano normativo esiste un solo limite alla stipulazione di una convenzione di stage, allorche´ in azienda siano gia` presenti altri stagisti. Infatti, la nuova disciplina, al fine di evitare un abuso dell’istituto, ha previsto dei limiti di tipo dimensionale all’utilizzo della prestazione di tirocinanti secondo questa progressione:

— aziende con non piu` di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; — aziende con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 19: 2 tirocinanti;

— aziende con piu` di 20 dipendenti a tempo indeterminato: 10% dei suddetti dipendenti. Esclusi gli oneri assicurativi, ed esclusa la natura subordinata del rapporto che intercorre con il tirocinante, la legge pone sostanzialmente un solo obbligo in capo all’azienda ospitante: permettere cioe` al tirocinante di svolgere le attivita` previste nel progetto forma-tivo. Come detto, non e` infatti previsto alcun tipo di retribuzione obbligatoria a favore del tirocinante. Oltre a una borsa o premio di fine stage, possono tuttavia essere previste della agevolazioni (rimborso dei pasti e delle spese di viaggio, o anche rimborso delle spese di alloggio se il tirocinio si svolge in una localita` lontana dal luogo di residenza del tirocinante). Resta naturalmente confermato che il quadro giuridico sin qui delineato e` valido solo se l’azienda rispetta il progetto formativo e non obbliga il tirocinante a svolgere, parallela-mente o in via esclusiva rispetto allo stage, alcuna prestazione di lavoro.

6. Il tirocinante: principali obblighi.

In linea di principio non esistono limiti di eta` o altri requisiti (se non quelli indicati dall’azienda ospitante) per lo svolgimento di un periodo di formazione e orientamento in azienda. Il Decreto Ministeriale n. 142/1998, infatti, pone come unica condizione che lo stagista abbia gia` assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1858/1962. Per il resto, tutti possono essere utenti potenziali di questo strumento di formazione e orientamento nel mercato del lavoro, anche i disoccupati e gli inoccupati.

Da questo punto di vista, il campo di applicazione soggettivo dell’articolo 18, Legge n. 196/1997, risulta invero sin troppo ampio, con il rischio di stemperare la selettivita` degli interventi di formazione e di orientamento (cfr., sul punto, le condivisibili osservazioni critiche di Varesi, 1998).

Benche´ rivolto soprattutto ai giovani, in ragione della sua struttura e funzione, il tirocinio di formazione e di orientamento si rivolge dunque a una platea potenzialmente ampia di soggetti. Inoltre, come e` facile intuire alla luce delle facilitazioni poste dal legislatore, esso potrebbe rappresentare un canale privilegiato di accesso nel mercato del lavoro dei soggetti disabili che, anche se non assunti con un vero e proprio contratto di lavoro, possono infatti

mento e la certificazione del credito formativo, mediante rilascio al tirocinante di un attestato sulla esperienza effettuata che certifica le competenze acquisite. Per tale tipologia di iniziative sperimentali cfr., ancora prima della entrata a regime dell’art. 18 della Legge n. 196/1997, l’art. 7 della Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 1 agosto 1997, n. 1474, Iniziative sperimentali di tirocinio formativo - Disposizioni per l’attuazione di progetti di

tirocinio – anno 1997. In particolare, per l’esperienza sin qui maturata nella Regione Emilia-Romagna v. Drei, 1999.

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essere computati ai fini del rispetto della normativa sul collocamento obbligatorio, laddove il tirocinio sia finalizzato all’occupazione del portatore di handicap (16).

Il tirocinante ha l’obbligo di svolgere le attivita` previste dal progetto formativo e di orientamento e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Inoltre, e` tenuto a seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze, nonche´ a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

7. I profili della disciplina dei tirocini che restano ancora controversi.

Tre sono le lacune piu` rilevanti nella attuale normativa.

(I) Risoluzione e recesso. In primo luogo, ne´ l’articolo 18 della Legge n. 196/1997, ne´ il relativo regolamento di attuazione, precisano alcunche´ in punto di risoluzione o recesso dalla convenzione.

In linea di principio, e fatto salvo quanto disposto dalle stesse parti stipulanti, la soluzione del problema dipende, come gia` anticipato (cfr. supra, § 3), dalla riconduzione della fattispecie ai rapporti a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito. E` chiaro infatti che, una volta ricondotta la tipologia dei tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18, Legge n. 196/1997, nell’area dei rapporti di lavoro a titolo oneroso, non pare poi possibile consentire al soggetto ospitante (o anche al soggetto promotore) di interrompere il percorso formativo senza una valida giustificazione, per l’evidente danno che ne deriverebbe al tirocinante. A questo proposito si potrebbe plausibilmente applicare ai tirocini formativi e di orienta-mento la disciplina prevista in materia di contratto di formazione e lavoro.

Alla stregua di questa normativa, la convenzione vincolerebbe i soggetti stipulanti a rispettare i termini di durata stabiliti dalla parti salvo che il comportamento del tirocinante sia lesivo del regolare svolgimento del periodo di formazione od orientamento: mancato rispetto della disciplina aziendale o delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mancato rispetto dell’obbligo di riservatezza, mancato rispetto dei giorni e/o degli orari di presenza, e ogni altra circostanza di particolare gravita` che possa pregiudicare il buon esito del tirocinio. In questi casi, che potremmo assimilare ai casi di giusta causa previsti dalla legislazione giuslavoristica, e` possibile per l’azienda recedere dalla conven-zione.

Del pari, l’ente promotore, normalmente su sollecitazione del tirocinante, potra` recedere dalla convenzione nel caso di mancato rispetto del progetto formativo ovvero in caso di mancata cooperazione con il tirocinante per lo svolgimento della sua esperienza formativa o di orientamento. In questi casi, peraltro, laddove il mancato rispetto della convenzione da parte della azienda ospitante si sia concretamente risolto nell’utilizzo delle prestazioni lavorative del tirocinante alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro, non importa per quale durata purche´ naturalmente non si sia trattato di circostanze del tutto episodiche, il tirocinante potra` agire direttamente in giudizio per la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato.

Non pare invece estensibile alle convenzioni di stage la disciplina generale in materia di giustificato motivo soggettivo od oggettivo in quanto, appunto, non si tratta di rapporto di lavoro subordinato. In particolare, difficolta` aziendali che rendono problematica l’assistenza al tirocinante non rappresentano una valida giustificazione per la risoluzione della conven-zione. In questi casi, la cessazione del rapporto di stage darebbe luogo a un danno in capo al tirocinante per la mancata formazione promessa, come tale risarcibile secondo le vie ordinarie.

Applicando un recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di recesso da parte del lavoratore vincolato con un contratto di formazione e lavoro (17), si puo` invece

(16) Articolo 18, comma 1, lett. i), Legge n. 196/1997.

(17) Cass., 21 febbraio 1986, n. 1345, in FI, 3166, secondo cui: « nel contratto di formazione e lavoro, che ha causa giuridica mista consistente nello scambio fra lavoro retribuito e addestramento, finalizzato all’aquiisizione da parte del lavoratore della professionalita` necessaria per immettersi nel mondo del lavoro e nel quale la posizione nel termine e` funzionale alla finalita` formativa del rapporto — onde la qualificabilita` dello stesso come contratto a durata minima unilateralmente garantito a favore del lavoratore — il recesso ante tempus da parte del datore di lavoro viene concretizzare un inadempimento contrattuale che determina l’obbligo del risarcimento integrale dei

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ritenere sempre possibile per il tirocinante interrompere lo svolgimento dello stage: in quanto preordinato a garantire al tirocinante un percorso formativo o un canale di orientamento nel mercato del lavoro, il tirocinio e` realizzato nel suo esclusivo interesse. Ragione per cui dovrebbe ritenersi sempre possibile, e in qualunque momento, l’interru-zione dell’esperienza aziendale su iniziativa dello stagista, salvo che non sia previsto espressamente in convenzione l’obbligo di un congruo preavviso ovvero di portate a termine il tirocinio salvo che in presenza di una giusta causa di recesso.

Non pare pertanto condivisibile quella impostazione, pure recentemente sostenuta in ambito universitario (18), secondo cui il tirocnio formativo e di orientamento « puo` essere rescisso senza alcun onere e preavviso ». Fermo restando che l’istituto della rescissione del contratto nulla ha a che vedere con la risoluzione e il recesso, si deve infatti fermamente ribadire che il progetto formativo vincola formalmente le parti della convenzione e pone precisi obblighi giuridici nei confronti del tirocinante, che non possono essere vanificati in mancanza di una giusta causa. E questo perche´, una volta stipulata la convenzione, il tirocinante matura una legittima aspettativa rispetto a un determinato progetto di forma-zione e/o di orientamento, nonche´ all’acquisiforma-zione dei crediti formativi connessi allo stage. (II) Cause di sospensione. Carente e` poi, in secondo luogo, anche la disciplina della sospensione del tirocinio che potrebbe dare luogo a problemi di legittimita` rispetto a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con riferimento al contratto di formazione e lavoro per casi analoghi. L’art. 7, comma 2, del Decreto 25 marzo 1998, n. 142 si limita infatti a prevedere che nel computo dei limiti massima di durata del tirocinio non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonche´ dei periodi di astensione obbligatoria per maternita`.

Come giustamente rilevato (Maresca, Ciucciovino, 1998), adattando alla fattispecie una ormai ricca elaborazione giurisprudenziale in materia di cause di sospensione del contratto di formazione e lavoro, si dovrebbe ritenere compreso nei periodi di sospensione della decorrenza dei termini almeno la malattia, se non anche il periodo di astensione facoltativa in caso di gravidanza, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi o di orientamento dedotti in convenzione.

(III) Tirocini all’estero e tirocini di lavoratori extracomunitari. Largamente incerta e`, infine, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento effettuati all’estero ovvero con cittadini non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea.

Con riferimento alla ipotesi di programmi formativi canalizzati in convenzioni di stages in cui vengano coinvolti cittadini stranieri, il regolamento di attuazione dell’articolo 18 della Legge n. 196/1997 si limita infatti a prevedere l’equiparazione tra cittadini italiani e cittadini di Paesi Membri della Unione Europea, nonche´ tra cittadini italiani e cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea a condizioni di reciprocita`. L’articolo 8 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142 stabilisce infatti che

« le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze

profes-sionali in Italia (…), nonche´ ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocita` e criteri e modalita` da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro della Pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica ».

Mancando il decreto di implementazione dell’articolo 8 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142, e` ora possibile attivare convenzioni di stages di cui all’articolo 18, Legge n. 196/1997 soltanto con riferimento a cittadini italiani e a cittadini di Paesi membri della Unione Europea. Inoltre, pare fondamentale precisare che l’articolo 18 della Legge n. 196/1997 trova applicazione soltanto con riferimento a tirocini svolti in Italia. L’esclusione dal campo di applicazione dell’articolo 18 degli stages all’estero risulta sia dalla lettera sia dalla logica sottesa allo stesso articolo 18 e al relativo decreto di attuazione.

In primo luogo, infatti, l’articolo 8 del Decreto n. 142/1998 parla espressamente di « (…) esperienze professionali in Italia (… ) ». In ogni caso, poi, la struttura della legge prevede obblighi e oneri in capo al soggetto promotore e al soggetto utilizzatore che hanno senso solo e in quanto pensati con riferimento a esperienze lavorative in Italia (deposito della convenzione di stage presso l’Ispettorato del lavoro, comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle strutture locali delle organizzazioni sindacali piu`

rappresen-danni allo stregua dell’art. 1223 ss. c.c., con la conseguente inapplicabilita` dei criteri risarcitori finali dall’art. 18 legge n. 300 del 1970.

(18) ARESTUD, giugno 1999, qui 3.

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tative a livello nazionale, apertura di posizione assicurativa presso l’INAIL, apertura di assicurazione per responsabilita` civile, etc.).

Quanto detto non significa automaticamente che non sono ammessi stages all’estero di cittadini italiani; piu` semplicemente occorre riconoscere che a questi stages non sono applicabili ne´ l’articolo 18, ne´ il relativo decreto di attuazione. Questi stages dovranno piuttosto essere regolati dalla disciplina vigente nel Paese ospitante, secondo la logica seguita dalla stessa Legge n. 196/1997, che impone di applicare (in linea di principio) la normativa italiana allo straniero che svolge uno stage nel nostro Paese (c.d. principio di territorialita`). In assenza di una disciplina specifica, si potrebbe invero ipotizzare la stipu-lazione di una convenzione di tirocinio sui generis (v. infra, § 8) costruita sulla falsariga di quella delineata nel Decreto n. 142/1998, con la cautela di assicurare al tirocinante che si trasferisce all’estero adeguate garanzie relativamente ai profili della responsabilita` civile e della tutela contro gli infortuni.

8. I tirocini formativi e di orientamento sui generis.

Proprio prendendo spunto da quanto rilevato nel punto che precede, con riferimento alle difficolta` connesse a una esperienza di stage all’estero, si deve infine rilevare che la disciplina contenuta nell’articolo 18 delle Legge n. 196/1997 non esaurisce le ipotesi stage in azienda. Si pensi, in particolare, ai tirocini formativi di orientamento e formazioni sperimentati nell’ambito dei diplomi universitari o inseriti nei piani di studio scolastici, che, come gia` anticipato (supra, § 2), operano al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 18, Legge n. 196. E si pensi poi alla rilevante esperienza dei tirocini formativi e di orientamento effettuati con il co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Come precisato dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale con circolare 9 luglio 1999, n. 52, gli « stages effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attivita` di formazione professionale nell’ambito di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (…) non rientrano nel campo di applica-zione del D.M. 25/3/98, n. 142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento. Cio` dal momento che lo stage, in ambito corsale, costituisce un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un piu` articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica » (19).

Al di la` delle ipotesi appena richiamate, l’autonomia privata resta in ogni caso libera di individuare nuovi e ulteriori canali di accesso ai tirocini formativi e di orientamento in azienda. Tuttavia, come giustamente rilevato (Varesi, 1998), piu` ci si allontana dallo schema legale delineato nella Legge n. 196/1997, piu` forte e` il rischio che le convenzioni di formazione e orientamento siano sottoposte al vaglio del controllo giurisprudenziale, laddove la stipulazione di una convenzione nel quadro dell’articolo 18 fornisce un elemento probatorio decisivo della natura non subordinata del rapporto tra azienda ospitante e tirocinante, sempreche´, naturalmente, l’esecuzione concreta del progetto di formazione e di orientamento sia conforme a quanto stabilito dallo stesso articolo 18 della Legge n. 196/1997 e la convenzione di stage non nasconda una rapporto di lavoro vero e proprio.

Da questo punto di vista, in particolare, di dubbia praticabilita` si presentano quelle convenzioni di stage, pure diffuse nella prassi, attivate direttamente tra tirocinante e azienda ospitante. La non riconducibilita`, neppure per approssimazione, di una siffatta ipotesi al modello delineato dall’articolo 18, Legge n. 196/1997 non puo` infatti che ingenerare il sospetto, in questi casi, di un tentativo di evasione dalla disciplina inderogabile del diritto del lavoro, rendendo particolarmente problematico per il soggetto ospitante dimostrare, come pure in astratto teoricamente possibile (20), la sussistenza di un interesse meritevole di tutela ex articolo 1322, comma 2, del Codice Civile tale da permettere la ricostruzione della fattispecie in termini di convenzione di tirocinio formativo e/o di orientamento atipica.

(19) In ogni caso, come precisato dalla circolare n. 52/99 « per le attivita` stageriali nell’ambito dei Programmi Ope-rativi Multiregionali (P.O.M.) e delle iniziative comunitarie (ADAPT e Occupazione) (…) per i soggetti promotori permane l’obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e i danni civili, nonche´ quello di co-municare alle Direzioni Provinciali del lavoro l’avvio delle stesse, che dovranno essere regolate da apposita con-venzione e da lettera d’incarico, controfirmata per accettazione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante ». (20) Cfr., in questo senso, Trib. Napoli 18 gennaio 1989, in FI, I, 2609, secondo cui « e` legittimo il contratto atipico avente ad oggetto l’addestramento professionale di un soggetto, la cui prestazione di attivita` fisico intellettuale nell’azienda in cui si svolge l’addestramento sia funzionale allo scopo formativo, ed informatico, ed invece estranea al ricollegare contrattuale ». I tirocini: profili giuridici Michele Tiraboschi note 71

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