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INDICE
ABSTRACT Pag. 3 INTRODUZIONE Pag. 4 NORMATIVA MATERIALI A CONTATTO Pag. 8 PROGETTO CAST Pag. 19 LINEE GUIDA DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ Pag. 21 FOOD AND VETERINARY OFFICE Pag. 31 LINEE GUIDA REGIONE TOSCANA Pag. 35 ATTIVITÀ AZ. USL. 12 VIAREGGIO Pag. 39 CONCLUSIONI Pag. 51 BIBLIOGRAFIA Pag. 53
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ABSTRACT
Con il termine MOCA si intendono tutti i materiali e gli oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti (imballaggi e recipienti, pellicole e fogli,
ecc.) comprese le attrezzature per le lavorazioni alimentari (macchine da
caffè, tritacarne, ecc.) e quelli a contatto con le bevande e l’acqua
(bottiglie, lattine, ecc.). Essi entrano a far parte della catena produttiva
alimentare e devono essere presi in esame nell’ottica della sicurezza dei
consumatori, in ragione dei rischi che possono derivare da una loro non
corretta gestione. Negli ultimi anni si sono verificati una serie di casi e
“allerta” riconducibili sia a migrazioni di componenti sia a presenza
irregolare di metalli e sia a contaminazioni da inchiostro. L’ Unione
Europea in seguito alle numerose allerta riguardanti i MOCA in campo
comunitario, ha sentito la necessità di emanare norme per controllarne la
costituzione ed il corretto utilizzo; inoltre ha condotto audit nei vari Paesi
Comunitari (tra cui Italia) e nei Paesi Terzi al fine di valutare il livello di
applicazione della legislazione comunitaria sui MOCA e l’efficacia dei
controlli ufficiali.
L’az.usl 12 di Viareggio ha svolto tra il 2010 e il 2012 una serie di attività
di controllo e formazione sia a livello degli OSA sia a livello di distributori
MOCA presenti sul territorio, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida
Regionali. Il risultato di tali controlli ha fatto emergere un quadro
variegato dove sono stati riscontrati casi di non conformità di varia gravità
insieme a casi di conformità alle norme, inoltre ha dato spunto per il
miglioramento e il superamento di alcune lacune per il futuro.
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INTRODUZIONE.
La conservazione degli alimenti è una necessità che ha accompagnato l’uomo durante i secoli.
Nel tempo sono stati realizzati metodi di conservazione sempre più efficaci fino ad arrivare agli esperimenti di sterilizzazione della prima metà del settecento.
E’ con tale tecnica di conservazione che cominciano ad assumere importanza i contenitori dei cibi ed in alcuni casi le caratteristiche del materiale di confezionamento ha determinato l’esistenza del prodotto stesso, come è avvenuto per alcuni salumi.
Nel passato sono stati privilegiati i contenitori alimentari per quanto possibile inerti, come la terra cotta di anfore, ed altri contenitori soprattutto impermeabilizzati (invetriati), il vetro, poi la banda metallica (ferro stagnato), l’acciaio e, più recentemente, materie plastiche e soprattutto materiali poliaccoppiati, spesso flessibili.
Non bisogna tuttavia dimenticare che sempre nel passato sono stati utilizzati materiali meno inerti come il legno, o dotati di particolari caratteristiche chimico-fisiche e biologiche di origine animale quali i budelli, le vesciche e via dicendo, per confezionare ad esempio i sopra citati salumi. Non è inoltre da dimenticare che tra i materiali da confezionamento sono da considerare anche quelli di tradizioni etniche, ad esempio l’uso di foglie che non solo proteggono, ma trasferiscono all’alimento aromi, coloranti, enzimi (ad esempio papaina), sostanze antimicrobiche (ad esempio oli essenziali) ecc.
Obbiettivo del confezionamento degli alimenti è la loro protezione da influenze esterne, da microrganismi, ossigeno, odori estranei, luce ecc., permettendo una loro sicura conservazione e manipolazione e mantenendo la sicurezza e la qualità alimentare (Massara et al., 2009).
Da quanto detto si evince l’importanza che assume il packaging all’interno della filiera alimentare, la quale assorbe il 42% della produzione complessiva di imballaggi
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a cui si aggiunge il 23% del settore delle bevande.
La lingua italiana utilizza il termine imballaggio per indicare “qualsiasi involucro usato per racchiudervi e proteggere la merce da spedire o trasportare” e il termine condizionamento per indicare le operazioni di confezionamento.(vocabolario
Treccani).
Il Dlgs 22/1997, modificato dal Dlgs 152/2006, suddivide gli imballaggi nelle tre categorie seguenti:
1) imballaggio primario (per la vendita): è “l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”;
2) imballaggio secondario (multiplo): è “l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”; 3)imballaggio terziario (per il trasporto): è “l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto”. (Dlgs 22/1997; Dlgs 152/2006).
Con il termine MOCA (Materiali ed Oggetti destinati al Contatto con Alimenti) si intendono tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (imballaggi e recipienti, pellicole e fogli, ecc.); in tale campo rientrano anche le attrezzature per le lavorazioni alimentari (macchine da caffè, tritacarne, ecc.) e quelli a contatto con le bevande e l’acqua (bottiglie, lattine, ecc.) ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
Essi entrano a far parte della catena produttiva alimentare e devono essere presi in esame nell’ottica della sicurezza dei consumatori, in ragione dei rischi che possono derivare da una loro non corretta gestione (Unione Europea, Istruzioni per l’uso); infatti si può verificare la migrazione di molecole dal materiale all’alimento in vari
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modi (diffusione, ripartizione, corrosione, adsorbimento, desorbimento) e tale contaminazione può essere influenzata da vari fattori (tempo di contatto, superficie di contatto, temperatura di contatto, natura dell’alimento). (Decreto n.67 del
30/05/2001, Marche). La migrazione riguarda principalmente metalli pesanti (cromo,
nichel, cadmio e piombo), ma anche ammine aromatiche, formaldeide, benzofenone e 4-metil benzofenone.
Il caso più semplice di migrazione è il trasferimento dallo strato stampato al retro del substrato, quando il materiale (generalmente un accoppiato carta/alluminio/politene) viene avvolto in bobina. A rigore di termini, non si può trattare il caso come un evento di controstampa, perché non si è in presenza di un fissaggio incompleto/inadeguato dell’inchiostro, ma di un processo spontaneo che avviene per trasferimento diretto dalla superficie stampata al politene e, successivamente, dal politene al prodotto alimentare quando quest’ultimo viene confezionato. In linea di massima, si può considerare come possibile anche la migrazione dalla superficie esterna stampata attraverso i materiali che compongono l’imballaggio, fino al prodotto alimentare.
Negli ultimi anni si sono verificati una serie di casi e “allerta” riconducibili sia a migrazioni di componenti sia a presenza irregolare di metalli e sia a contaminazioni da inchiostro. A tal proposito, si possono citare i casi della migrazione di plastificanti dai mastici delle capsule, del lubrificante per le vaschette di alluminio, della formaldeide o della presenza di BADGE o BFDGE negli alimenti confezionati in contenitori metallici verniciati internamente. In quest’ultimo caso il ruolo di tali rivestimenti è quello di proteggere le superfici metalliche a contatto con gli alimenti dalla corrosione, ed evitare una cessione all’alimento dei metalli di cui è composta la scatola. Tuttavia quando un materiale polimerico è a contatto con prodotti alimentare, anche i residui e gli additivi presenti nel polimero possono essere ceduti all’alimento. Gli ultimi rapporti RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) hanno evidenziato: nel 2009 il 6% delle allerta comunitarie sono riferibili a MOCA, trattandosi nel 98% dei casi di migrazioni. Nel 2010 sono pervenute 229
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segnalazioni, pari al 7% del totale. Nella maggior parte dei casi le notifiche riguardavano materiali provenienti da Paesi extra UE. Sicuramente, molti di questi eventi non hanno procurato danni alla salute dei consumatori, ma hanno contribuito ad aumentare il livello di sensibilità sui temi della contaminazione e della conformità presso tutti gli attori della filiera dell’imballaggio a partire dall’industria Alimentare e per finire con il Produttore dei cosiddetti materiali di partenza. (linee guida, istituto italiano imballaggio; Linee guida
regione Piemonte; centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute).
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NORMATIVA MATERIALI A CONTATTO.
L’ Unione Europea negli ultimi anni, in seguito alle numerose allerta riguardanti i MOCA in campo comunitario, ha sentito la necessità di emanare norme per controllarne la costituzione ed il corretto utilizzo; esse si dividono in norme di carattere orizzontale ed in norme di carattere verticale emanate per le specifiche filiere.
In realtà la normativa riguardante gli imballaggi e i MOCA prendeva avvio già nel 1962 con la L. 30/04/1962, n.283, e nel tempo è stata integrata da oltre 350 atti legislativi e decreti di norme tecniche e di laboratorio, in continua evoluzione e che si sono succeduti nel corso degli anni.(Linee guida regione Piemonte). Anche in Italia il tema dei MOCA veniva trattato già nel 1973 con il D.M. 21/03/1973.
Nel “pacchetto igiene” (Reg. 852, 853, 854 e 882, del 2004) l’852 nell’Allegato 2 capitolo 10, stabilisce i requisiti applicabili al confezionamento e all’imballaggio. In particolare stabilisce:
I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione.
I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione.
Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l'integrità del recipiente e la sua pulizia.
I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare (Reg. 852/04)
Nel 2004 è stato emanato il Regolamento (CE) 1935/2004 che viene considerato il regolamento “quadro” in quanto stabilisce i criteri generali di impiego e sicurezza; gli
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articoli di maggior interesse di tale Regolamento sono: artt.3 (Requisiti generali), 15 (etichettatura), 16 (dichiarazione di conformità), 17 (rintracciabilità).
Articolo 3:
1. I materiale e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi o intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche
2. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.
Articolo 15:
1. Fatte salve le misure specifiche, di cui all’art.5, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato sono corredati di quanto segue:
a) la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo riprodotto nell’allegato 2 (figura1);
b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
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c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato,stabilito all’interno della Comunità;
d) un adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all’articolo 17;
e) nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull'impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.
4. Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti
5. Nel proprio territorio lo Stato membro in cui il materiale o l'oggetto è commercializzato può stabilire, in conformità delle norme del trattato, che le diciture sull'etichettatura siano espresse in una o più lingue da scegliere tra le lingue ufficiali della Comunità.
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6. I paragrafi 4 e 5 non ostano a che le diciture sull'etichettatura siano riportate in varie lingue.
7. Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono visibili:
a) sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
b) su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), quest'ultima modalità è ammessa soltanto se l'apposizione, su detti materiali e oggetti, dell'informazione o di un'etichetta recante l'informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di lavorazione né in quella di commercializzazione.
8. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono visibili:
a) sui documenti di accompagnamento; b) sulle etichette o sugli imballaggi; c) sui materiali e sugli oggetti stessi.
9. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), sono limitate ai materiali e agli oggetti conformi:
a) ai criteri fissati nell'articolo 3 e, se applicabile, nell'articolo 4;
b) alle misure specifiche di cui all'articolo 5 o, in difetto, alle disposizioni nazionali applicabili a tali materiali e oggetti.
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Articolo 16:
1. Le misure specifiche di cui all'articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.
Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.
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3. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti.
Articolo 17:
1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.
2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.
4. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da
un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti. (Reg.1935/2004).
Altra norma importante a carattere orizzontale è il Regolamento (CE) 2023/2006 che stabilisce le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Esso si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei MOCA e prescrive che la gestione dei sistemi avvenga mediante l’implementazione o estensione di sistemi di qualità. In particolare gli operatori del settore devono garantire che le operazioni siano svolte nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle GMP (Good Manufacturing Practice); devono istituire, attuare e
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far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato ed un sistema di controllo della qualità.
Come detto in precedenza, in ambito nazionale il tema dei MOCA veniva trattato con il Decreto Ministeriale 21/03/1973; esso stabilisce le norme relative al controllo dell’idoneità degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare (prove di cessione).(D.M. 21/03/1973).
Le altre due norme nazionali di riferimento sono il D.Lvo 108/1992 e il D.P.R.
777/1992.
In aggiunta delle norme a carattere orizzontale si trovano quelle a carattere verticale, emanate per le singole filiere produttive di materiali; nello specifico abbiamo: Acciai inossidabili - D.M. 21/03/1973 artt.36-37 - D.M. 27/10/2009 n.176 - D.M. 21/10/2010 n.258 Alluminio - D.M. 18/04/2007 n.76
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Banda cromatica verniciata
- D.M. 1/06/1988 n.243
Banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi
- D.M. 18/02/1984 - D.M. 4/03/2003 Carta e cartone - D.M. 21/03/1973 artt. 27-33 Cellulosa rigenerata - D.M. 21/03/1973 artt. 20-25 Ceramica - D.M. 4/04/1985 Gomme - D.M. 21/03/1973 artt. 15-19
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Materiali attivi e intelligenti
- Reg. (CE) 450/2009
Plastica
- Direttiva 2002/72/CE
- D.M. 21/03/1973 artt. 9-14bis
- Reg. (CE) n.10/2011 del 14 gennaio 2011 - Direttiva 2011/08/UE del 28 gennaio 2011 - D.M. 16/02/2011
- Reg. (UE) 284/2011 della Commissione del 22/03/2011
Plastica riciclata
- Reg. (CE) 282/2008 del 27/3/2008 - D.M. 18/05/2010 n.113
Vetro
- D.M. 21/03/1973 artt.34-35 (Linee guida regione Piemonte)
Di particolare interesse è il recente Regolamento CE 10/2011 riguardante la plastica dato il suo largo utilizzo nel settore del packaging; tale regolamento è conosciuto anche come “Regolamento PIM” dall’acronimo “Plastic Implementation Measure”. Esso raggruppa in sé quanto disposto con varie direttive comunitarie (recepite in Italia con decreti ministeriali) ed apporta anche alcune modifiche inerenti il campo di applicazione (art.2), le sostanze autorizzate alla preparazione della plastica destinata al contatto con alimenti (art.5) e le prove di conformità (18).
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Inoltre nell’allegato ІV stabilisce che nella “dichiarazione di conformità” devono essere presenti le seguenti informazioni:
1) identità e indirizzo dell’operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità
2) identità ed indirizzo dell’operatore commerciale che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti
3) identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti
4) data della dichiarazione
5) conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al Regolamento 10/2011 e al Regolamento 1935/2004 6) informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione per i quali gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono restrizioni e/o specifiche, così da consentire agli operatori commerciali a valle di rispettare tali restrizioni
7) informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizione nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le posizioni dell’UE, le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti alimentari
8) le specifiche relative all’uso del materiale e dell’oggetto, quali:
a) i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto
b) la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare
c) il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale e dell’oggetto
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9) in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo13, paragrafi 2,3 e 4 e all’articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.(Reg. 10/2011)
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PROGETTO CAST
Il progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia), ideato dall’ Istituto Superiore di Sanità, nasce nel 2007 con l’obiettivo di fornire linee guida per l’applicazione del regolamento 2023/2006/CE alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. La denominazione del Progetto ne riflette la configurazione: CAST significa in lingua inglese “fusione”; lo strumento innovativo del progetto è proprio la fusione delle conoscenze fra “addetti ai lavori” pubblici e privati.
Le linee guida, pubblicate nel 2009 dall’ISS, sono divise in una parte di applicazione generale ed in una parte di applicazione specifica distinta nelle singole filiere.
In particolare è stato previsto lo studio di problematiche concernenti la conformità alle norme sui MOCA, mediante l’attività congiunta dei vari protagonisti afferenti alla filiera alimentare, sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con il supporto organizzativo dell’Istituto Italiano Imballaggio(III). Il progetto è stato articolato in gruppi di lavoro e ha coinvolto le seguenti filiere: alluminio, carta e cartone, imballaggi flessibili, legno, materie plastiche, metalli e leghe metalliche rivestite e non, sughero e vetro; da ciascun gruppo di lavoro è stata elaborata una linea guida sulla corretta applicazione del Regolamento 2023/2006/CE. Durante la realizzazione delle linee guida è emerso che la corretta implementazione delle GMP (Good Practices Manufacturing) non può prescindere da un reale dialogo tra tutti gli attori della filiera del food packaging e più in generale dalla filiera dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Ciò si esplicita, sia nella corretta selezione dei materiali di partenza che nel trasferimento delle informazioni peculiari per ogni stadio (dichiarazioni di conformità, dichiarazioni di composizione, informazioni sull’uso, ecc.) che consentono, lungo tutta la filiera, il flusso e il mantenimento delle informazioni necessarie ad assicurare la conformità del prodotto alimentare, è per questo motivo che si auspica anche un diretto coinvolgimento da parte dell’industria alimentare; questa deve, infatti, mettere a disposizione le
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informazioni appropriate relative al prodotto da confezionare che consentano al produttore di imballaggi di eseguire un percorso progettuale adeguato e di individuare i materiali idonei all’uso previsto. Il dialogo tra le parti può, infatti, contribuire ad evidenziare quali siano i punti realmente indispensabili per garantire in ogni singolo caso specifico un prodotto finito sicuro. (Linee guida al Regolamento 2023/2006).
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LINEE GUIDA DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
L’emanazione dei regolamenti comunitari in materia di MOCA ed in particolar modo l’obbligatorietà della emissione della dichiarazione di conformità, ha fatto nascere nei produttori la necessità di fornirsi di strumenti chiari per adempiere a quanto previsto dalla normativa.
E’ per questo motivo che le più importanti associazioni di categoria hanno realizzato linee guida indirizzate ai propri associati, sicuramente utili anche agli organi di vigilanza.
L’istituto Italiano Imballaggio ha realizzato delle linee guida per la redazione delle dichiarazioni di conformità del packaging a contatto con alimenti; a tal fine sono stati elaborati modelli di dichiarazioni, tenendo conto delle singole categorie di imballaggi e della loro specificità.
In un primo momento si è lavorato riferendosi esclusivamente all’ultimo anello della filiera dell’imballaggio alimentare: il passaggio del prodotto finito dal Trasformatore/Produttore all’Utilizzatore/Distributore finale. Successivamente l’obiettivo è stato spostato più a monte lungo la filiera: sono state elaborate dichiarazioni di conformità per le materie prime, quelle che vengono acquisite dalle Aziende che trasformano e producono imballaggi destinati al contatto con i prodotti alimentari.
In suddette linee guida viene ribadito come la dichiarazione di conformità rappresenta un elemento fondamentale del rapporto di fornitura in quanto costituisce: un elemento di condivisione della conoscenza, un elemento di condivisione della responsabilità, la base di un rapporto di fiducia reciproca lungo la filiera e il primo elemento utile per costruire una valutazione del rischio documentata. Essa è da intendersi sempre obbligatoria quando ci si trova in situazioni di diretto contatto con alimento, mentre quando ci si trova in situazioni di contatto indiretto le aziende interessate dovranno decidere, in seguito ad un’analisi del rischio, se l’emissione della dichiarazione di conformità sia necessaria.
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La dichiarazione di conformità deve essere redatta dall’ “operatore di settore” cioè dalla persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento stesso nell’impresa posta sotto il suo controllo; esso può essere o un dipendente dell’azienda o un consulente esterno. Tale dichiarazione deve essere fornita scritta e supportata da idonea documentazione; in particolare: la carta deve essere intestata, deve portare il timbro aziendale e deve essere indicato nome, funzione e firma del responsabile incaricato.
Inoltre è importante: identificare il MCA (materiale a contatto con alimento), ove possibile specificarne la destinazione d’uso (in alternativa all’alimento è possibile indicare il simulante utilizzato nelle prove), integrare eventuali specifiche di utilizzo (trattamenti termici, meccanici, resistenza a sollecitazioni chimiche, fisiche, meccaniche ecc.), allegare rapporti di prova.
La dichiarazione non deve restare immutata nel tempo ma deve essere aggiornata in occasione di: modifiche significative della composizione e delle caratteristiche delle materie prime impiegate, cambiamenti significativi del processo produttivo, cambiamenti dei riferimenti legislativi in vigore; resta comunque opportuno aggiornarla annualmente.
Essa può essere emessa in due momenti: all’avvio del rapporto di fornitura (detta “dichiarazione madre” e che sarebbe opportuno conservare per almeno cinque anni dalla data della prima consegna), o in accompagnamento di ogni partita/lotto (in questo caso si tratta di dichiarazioni più sintetiche che riportano un esplicito riferimento alla “dichiarazione madre”). (Linee guida Istituto Italiano Imballaggi). Di seguito viene riportata una tabella presente nelle linee guida dove viene indicato “l’effetto a cascata” del rilascio delle dichiarazioni di conformità:
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SOGGETTO CONSERVA RILASCIA
PRODUTTORE MATERIE PRIME Deve rilasciare la propria
dichiarazione di conformità al Trasformatore TRASFORMATORE/PRODUTTORE DI PACKAGING Deve conservare in Azienda la dichiarazione di conformità del Produttore di materie prime
Deve rilasciare la propria dichiarazione di conformità all’Utilizzatore/Distributore finale di alimenti preincartati COMMERCIANTE O GROSSISTA DI PACKAGING O MATERIE PRIME Deve conservare in Azienda la dichiarazione di conformità del Converter/Produttore di materie prime
Deve rilasciare la propria dichiarazione di conformità all’Utilizzatore/Distributore finale di alimenti preincartati
o al Converter UTILIZZATORE DI PACKAGING (AZIENDA ALIMENTARE) Deve conservare in Azienda la dichiarazione di conformità del Converter o del Grossista di packaging DISTRIBUTORE FINALE DI ALIMENTI PREINCARTATI Deve conservare in Azienda la dichiarazione di conformità del Converter o del Grossista di packaging TABELLA N.1
Sempre in merito alle dichiarazioni di conformità è interessante citare i modelli proposti nelle linee guida scritte, nel 2008, nel corso di un tavolo di lavoro congiunto delle tre Associazioni della filiera dell’industria e dell’imballaggio alimentare: AIDI (Associazione delle Industrie Dolciarie Italiane), Federazione Gomma Plastica - Unionplast (Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche) e Assografici/Giflex (Gruppo Imballaggio Flessibile).
Tali modelli si applicano ai materiali rigidi e flessibili nei quali la superficie destinata ad entrare a contatto con gli alimenti è costituita da materiale plastico; essi riguardano solo l’ultimo anello della catena di fornitura e la consegna dei materiali alle industrie alimentari da parte delle aziende che operano nel settore della trasformazione.
I modelli di dichiarazione di conformità sono due e si differiscono in quanto si rapportano a due condizioni diverse di commercializzazione dei MAC: il modello di
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TIPO 1 si riferisce ad una situazione in cui è completamente individuato l’alimento da confezionare comprese la classe di appartenenze e le condizioni d’uso; il modello di TIPO 2 è dedicata alla commercializzazione di materiali per i quali non sono noti le condizioni di utilizzo e l’alimento da confezionare.
E’ importante sottolineare che questi modelli sono stati valutati dall’ISS come un esempio di “approccio integrato alla sicurezza alimentare” come previsto dal Libro Bianco sulla sicurezza degli alimenti UE del 2000, e che con nota del settembre del 2008, il Ministero della Salute ha acquisto tale valutazione ed ha indicato che tali modelli possono “costituire un valido supporto specie per le piccole imprese” (linee
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DICHIARAZIONE TIPO 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI
(N.B.: sempre su carta intestata dell’azienda)
1 Con la presente si dichiara che il materiale (codice, descrizione del materiale o altro riferimento) fornitoVi per il confezionamento di: ……….. (Per la denominazione dell’alimento si scelga il prodotto o gruppo di prodotti in riferimento alle classi indicate dalla Direttiva Europea 85/572 CEE recepita con il Decreto Ministeriale del 26 Aprile 1993, n. 220 e successivi aggiornamenti e modifiche. La classe di appartenenza dell’alimento e le condizioni d’uso – tempo, temperatura, ecc. – devono essere indicate sulla scheda/informativa tecnica fornita dall’utilizzatore) è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE :
- Regolamento 1935/2004/CE - Regolamento 1895/2005/CE
- Direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti e modifiche ed alla seguente legislazione Italiana:
- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche - DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.
2 Il materiale sopra citato è fabbricato con: ………
……… ………
(per i materiali multistrato precisare qual è il lato a contatto con l’alimento). 3 Si dichiara che
□ Il materiale può essere utilizzato per il confezionamento dell’alimento riportato al punto 1 in quanto non sono previste prove di migrazione globale e specifica
□ il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti
di migrazione globale alle seguenti condizioni:
□ il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:
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tempo e temperatura:
- ……… (indicare tempo e temperatura di prova)*, per contatto breve
- ………., (indicare tempo e temperatura di prova)*, per contatto prolungato *(Scegliere il o i simulanti e le condizioni di prova in riferimento alle Direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e successivi aggiornamenti e modifiche, ed al Decreto del 22 Luglio 1998 - n. 338).
Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra menzionate. L’affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con le direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e 97/48/CE e DM 21 marzo
1973, ove applicabili. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm2 di prodotto.
4 Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 - n. 209, 27 novembre 1996 - n. 684 e 23 luglio 2003 (sostanze chiamate anche additivi “dual use”).
Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art. 5 bis Direttiva 2002/72/CE e art. 9 comma 2, lettera c) del DM 21 marzo 1973.
L’utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.
5 Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a: (indicare la società o l’azienda alla quale è destinata la dichiarazione): ………
6 L’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato. 7 Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La
dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi. 8 Altre notazioni: (facoltativo): ………..
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9 Codice/Numero dichiarazione: ……….
Data ……… Firma e Funzione ……….. (per responsabile non si deve necessariamente intendere il “legale rappresentante della società”.Tuttavia il firmatario deve svolgere, all’interno della compagine aziendale una funzione direttamente correlata ad attività attinenti la dichiarazione. Pertanto dovrebbe essere preposto ad una delle seguenti aree: Qualità, R&D, Laboratorio, Direzione Tecnica ed altre equivalenti. Si raccomanda, per quanto possibile di integrare la firma con un timbro aziendale)
10 Esempi di altre notazioni:
Il materiale è idoneo per il confezionamento dei seguenti prodotti alimentari: alimenti per la prima infanzia e alimenti di proseguimento ai sensi delle Direttive 89/398/CE, 06/141/CE e Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e DPR 20 marzo 2002 n. 57 Si □ No □
Il materiale è idoneo all’impiego in forno a microonde unitamente al prodotto alimentare
Si □ No □
Se si indicare le condizioni
………
Il materiale è idoneo all’impiego in forno tradizionale unitamente al prodotto alimentare
Si □ No □
Se si indicare le condizioni
………
Il materiale è idoneo all’impiego a basse temperature unitamente al prodotto alimentare
Si □ No □
Se si indicare le condizioni
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DICHIARAZIONE TIPO 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI
(N.B.: sempre su carta intestata dell’azienda)
1 Con la presente si dichiara che il materiale ( codice, descrizione del materiale o altro riferimento) fornitoVi (le note e/o i simulanti impiegati per le prove di migrazione, indicati al punto 3 della presente dichiarazione, consentono di determinare il prodotto alimentare o il gruppo di prodotti alimentari, ammessi al contatto, secondo la Direttiva 85/572/CEE recepita con il Decreto Ministeriale del 26 Aprile 1993, n. 220 e successivi aggiornamenti e modifiche) è conforme alla seguente legislazione comunitaria CE :
- Regolamento 1935/2004/CE - Regolamento 1895/2005/CE
- Direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti e modifiche ed alla seguente legislazione Italiana:
- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche - DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.
2 Il materiale sopra citato è fabbricato con: ………
……… ………
(per i materiali multistrato precisare qual è il lato a in contatto con l’alimento). 3 Si dichiara che
□ Il materiale può essere esclusivamente utilizzato per il confezionamento di alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione globale e specifica
□ il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale alle seguenti condizioni:
□ il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:
simulante: ………..(indicare il simulante o la relativa lettera)* tempo e temperatura:
- ……… (indicare tempo e temperatura di prova)*, per contatto breve
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*(Scegliere il o i simulanti e le condizioni di prova in riferimento alle Direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e successivi aggiornamenti e modifiche, ed al Decreto del 22 Luglio 1998 - n. 338).
Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra menzionate. L’affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con le direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e 97/48/CE e DM 21 marzo
1973, ove applicabili. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm2 di prodotto.
4 Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 - n. 209, 27 novembre 1996 - n. 684 e 23 luglio 2003 (sostanze chiamate anche additivi “dual use”).
Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art. 5 bis Direttiva 2002/72/CE e art. 9 comma 2, lettera c) del DM 21 marzo 1973.
L’utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.
5 Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a: (indicare la società o l’azienda alla quale è destinata la dichiarazione)………..
6 L’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato. 7 Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.
8 Altre notazioni: (facoltativo): ……….. 9 Codice/Numero dichiarazione: ……….
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(per responsabile non si deve necessariamente intendere il “legale rappresentante della società”.Tuttavia il firmatario deve svolgere, all’interno della compagine aziendale una funzione direttamente correlata ad attività attinenti la dichiarazione. Pertanto dovrebbe essere preposto ad una delle seguenti aree: Qualità, R&D, Laboratorio, Direzione Tecnica ed altre equivalenti. Si raccomanda, per quanto possibile di integrare la firma con un timbro aziendale).
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FOOD AND VETERINARY OFFICE
L’Unione Europea nel corso degli ultimi anni non si è limitata ad emanare leggi specifiche a riguardo dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti ma, ha anche programmato ed eseguito una serie di audit nei vari Paesi Comunitari e nei Paesi Terzi; tali audit sono stati svolti attraverso il Food and Veterinary Office (FVO) al fine di valutare il livello di applicazione della legislazione comunitaria sui MOCA e l’efficacia dei controlli ufficiali. Nella seguente tabella vengono riportati i controlli effettuati nei vari Paesi:
TABELLA N.2
Anno Paesi interessati
2007 Francia - Estonia - Olanda
Cina
2008 Spagna - Slovacchia - Danimarca - Germania
2009 Grecia - Finlandia - Lituania
Slovenia - Regno Unito - Croazia - Cina - Hong Kong
2010 Polonia – Italia – Romania – Bulgaria - Repubblica Ceca - Malta
2011 Svezia – Ungheria - Portogallo Austria - Belgio
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AUDIT ITALIA:
In Italia l’FVO ha svolto l’audit dal 4 al 12 ottobre 2010 al fine di valutare i sistemi di controllo ufficiali in vigore per l’igiene degli alimenti, la tracciabilità, l’etichettatura, i materiali a contatto con gli alimenti e gli additivi alimentari. Nel corso di tale audit sono emerse una serie di evidenze e criticità che sono state prima mandate in bozza al Ministero della Salute Italiano e, successivamente, pubblicate nella veste definitiva sul sito della Commissione Europea. In materia di MOCA, sono state riscontrate carenze nel sistema dei controlli ufficiali, in particolare relativamente all’attività di verifica sulla produzione, commercializzazione ed utilizzo dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti. Le raccomandazioni formulate dal personale FVO possono essere ricondotte ad alcuni aspetti fondamentali di seguito riportati:
la necessità di migliorare la formazione del personale che effettua i controlli
la necessità di attivarsi per estendere le capacità analitiche dei laboratori che effettuano i controlli ufficiali relativamente ai metodi di analisi e assicurare che tali laboratori siano accreditati
la necessità di disporre di strumenti, quali linee guida, per l’esecuzione dei controlli e la valutazione delle procedure messe in atto dall’operatore alimentare
la necessità di mettere in atto misure correttive in caso di riscontro di non conformità
la necessità di pianificare i controlli sulla base di un’analisi dei rischi nel settore dei MOCA
la necessità di migliorare l’efficienza del sistema di controlli, anche attraverso l’adozione di sistemi atti a valutarne l’efficacia
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la necessità di realizzare audit ai sensi del regolamento 882/2004
Altro aspetto evidenziato durante i controlli è stato la mancanza di un obbligo di registrazione per i produttori di MOCA, a differenza di quanto avviene per tutte la altre imprese che rientrano nel settore alimentare; tale mancanza rende più difficile per le autorità di controllo stilare un’anagrafica dei produttori di MOCA presenti nel territorio al fine di organizzare controlli ufficiali. (Healt and Consumers
Directorate-General).
In risposta a queste osservazioni l’Italia ha elaborato il seguente piano d’azione:
È stato preso un impegno al fine di predisporre un provvedimento normativo volto a rendere obbligatorio l’inserimento dei dati dei produttori di MOCA in un’anagrafica nazionale al fine di registrarsi
È stata richiamata l’importanza, presso le Autorità Competenti Regionali, della formazione del personale che effettua i controlli sui MOCA
Sono stati promossi corsi di formazione presso l’ISS per i Servizi di Sanità Pubblica Regionale e per gli USMAF
È stata promossa l’implementazione di un sito tematico contenente l’elenco dei metodi UNI EN relativi alla determinazione della migrazione globale in simulanti e una parte relativa ai metodi di migrazione specifica per i quali esistono uno standard CEN, o pubblicazioni internazionali con metodi di validità riconosciuta
Sono stati promossi corsi teorico-pratico per laboratoristi sui metodi per MOCA al fine di promuovere un’elevata qualità dei risultati analitici
È stato individuato un gruppo di lavoro sul Controllo ufficiale sui MOCA con lo scopo di definire delle linee guida nazionali
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Sono state promosse linee guida per l’elaborazione e lo sviluppo di manuali di corretta prassi operativa, destinati alle principali Associazioni di categoria del settore alimentare
Attualmente, in attesa delle linee guida nazionali, a livello regionale, sono state emanate linee guida sui controlli MOCA in Toscana, Piemonte e Marche.
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LINEE GUIDA REGIONE TOSCANA
A seguito delle evidenze emerse nel corso dei vari audit svolti dall’FVO in alcuni Paesi comunitari ed in parte anche per soddisfare gli impegni presi dal Ministero della Salute in risposta alle raccomandazioni impartite dalla commissione FVO successivamente all’audit effettuato in Italia nel mese di ottobre 2010, la Regione Toscana, nel 2010 ha istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle varie Asl (medici e veterinari), IZS, ARPAT, Laboratorio di Sanità Pubblica, per redigere delle linee guida rivolte alle attività di controllo ufficiale sui materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti; il target di suddette linee è rappresentato sia dal personale ASL sia dai laboratori della Regione Toscana che eseguono controlli ufficiali presso produttori, distributori ed utilizzatori di MOCA.
In seguito al lavoro del gruppo, sono state pubblicate nel maggio 2011 le linee guida della Regione Toscana per il controllo ufficiale dei MOCA, che disciplinano le modalità di pianificazione, programmazione ed esecuzione delle attività di controllo riguardanti i MOCA. Lo scopo è, infatti, quello di fornire indirizzi operativi al personale addetto ai controlli ufficiali in coerenza con le indicazioni presenti nella normativa nazionale ed europea, affinché tali controlli siano eseguiti con modalità omogenee ed appropriate sul territorio regionale, seguendo principi di trasparenza ed indipendenza di verifica; inoltre si esorta a promuovere la crescita culturale tra tutte le parti interessate riguardo la tematica dei MOCA.
Nel programmare i controlli ufficiali sono stati individuati i principali obbiettivi da monitorare:
verifica della conformità dei MOCA prodotti ed utilizzati in ambito regionale ai requisiti cogenti;
verifica della conformità al Reg. (CE) n. 2023/2006 da parte dei produttori di MOCA che operano in regione Toscana;
verifica del rispetto delle indicazioni di uso da parte degli utilizzatori di MOCA;
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I controlli ufficiali sono stati indirizzati nei confronti delle seguenti tipologie di attività:
Produttori di MOCA;
Importatori/Depositi all’ingrosso di MOCA;
Produttori di alimenti (impianti registrati e riconosciuti CE);
Rivenditori di alimenti (impianti registrati);
Le linee guida forniscono anche indicazioni per i campionamenti dei vari MOCA, ma i campioni sono stati previsti solo in caso di accertamento di non conformità rilevata in sede di controllo ufficiale, anche in funzione del fatto che al momento le prove accreditate, disponibili nell’ambito del sistema integrato dei laboratori della Toscana, sono poche:migrazione globale (simulanti A,B,C), migrazione specifica di Piombo e Cadmio nelle ceramiche e migrazione di Cr o Ni in acciai, per far fronte a questa carenza i vari laboratori toscani hanno previsto di accreditare, entro il 2012, altre prove, elencate nelle linee guida e che riguardano anche altri materiali come carta, cartoni, vetro e cristallo.
Un altro aspetto importante affrontato nelle linee guide è quello della costituzione di un’anagrafica dei produttori di MOCA, in attesa di un provvedimento nazionale che ne regoli la registrazione. Le Autorità competenti territoriali hanno il compito di censire le imprese che producono materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti attraverso tutte le possibili fonti informative a disposizione. Le informazioni utili che dovranno essere raccolte ai fini della costituzione di un’anagrafica sono:
Denominazione impresa
Indirizzo
Legale rappresentante
N° unità sedi produttive
Dimensione di impresa
Estremi iscrizione CCIAA
Tipologia di materiali e oggetti prodotti
Volume attività (quantità produzione di materiali e oggetti)
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Nelle linee guida viene affrontata anche la necessità di comunicazione e informazione verso i principali soggetti della filiera dei MOCA, al fine di promuovere la conoscenza della normativa e delle relative responsabilità dei vari portatori di interesse. Le Autorità competenti regionali e territoriali sono esortate, infatti, ad organizzare iniziative di informazione e formazione sugli aspetti tecnologici ed igienici dei processi produttivi dei materiali, sulle loro modalità di utilizzazione e sugli obiettivi e le modalità di esecuzione del controllo ufficiale, ivi compresi i criteri per la valutazione della conformità.
Tali eventi formativi devono avvenire in collaborazione con le associazioni che rappresentano:
fabbricanti di materiali e oggetti destinati a contatto con gli alimenti;
importatori di materiali e oggetti destinati a contatto con gli alimenti;
produttori di macchinari e attrezzature;
imprese alimentari utilizzatrici di materiali e oggetti destinati a contatto con gli alimenti;
associazioni di consumatori
(linee guida per il controllo ufficiale sui materiali e oggetti destinati al contatto
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Nella seguente tabella viene schematizzato il programma di formazione previsto dalle linee guida:
Tipologia evento Destinatari Frequenza Esempi di Pagina 29 di 80 tematiche da trattare Convegni/Seminari/Incontri fabbricanti di materiali e oggetti destinati a contatto con gli alimenti; importatori di materiali e oggetti destinati a contatto con gli alimenti; produttori di macchinari e attrezzature; imprese alimentari utilizzatrici di materiali e oggetti destinati a contatto con gli alimenti; Almeno 1 incontri/anno legislazione GMP dichiarazione di conformità rintracciabilità etichettatura procedure di autocontrollo Convegni/Seminari/Incontri associazioni di consumatori Almeno 1 incontri/anno legislazione etichettatura TABELLA 3
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ATTIVITA’ AZ.U.S.L. 12 VIAREGGIO
Nel triennio 2010-2012 ho avuto modo di affiancare i veterinari ufficiali dell’U.F.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Azienda U.S.L. 12 di Viareggio nelle loro attività di controllo ufficiale.
In particolar modo ho seguito tutte le attività inerenti i Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti; nello specifico sono state svolte attività di:
Censimento principali MOCA utilizzati
Attività di controllo su stabilimenti riconosciuti, grossisti e distributori di MOCA
Attività di informazione
Ho inoltre partecipato a tre riunioni a Firenze nella sede della Regione Toscana, del gruppo di lavoro per la realizzazione delle Linee Guida Regionali sul controllo ufficiale per i MOCA
Censimento
Nel 2011, in concomitanza con l’uscita delle linee guida della regione Toscana, l’AZ.USL 12 di Viareggio ha deciso di eseguire un censimento dei MOCA maggiormente utilizzati da parte degli OSA per avere una panoramica generale della situazione sul territorio; in particolar modo, in fase iniziale, tale censimento è stato eseguito negli OSA del settore ittico.
Il censimento è stato svolto durante le attività di vigilanza, utilizzando un’apposita tabella da me realizzata e per ogni attività venivano individuati i MAC utilizzati, la loro tipologia e la loro provenienza (Tabella 4) .
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STABILIMENTO ATTIVITA’
SVOLTA
MAC
UTILIZZATI
TIPOLOGIA
MAC
*PROVENI
ENZA
MAC
TABELLA 4 *TIPOLOGIE MAC: - ALLUMINIO - CARTA E CARTONE - IMBALLAGGI FLESSIBILI- LEGNO (imballaggio ortofrutticolo in legno, e/o di fibra di legno, e/o di compensato, taglieri, ceppi e ceppaie di legno)
- MATERIE PLASTICHE
- METALLI E LEGHE METTALICHE RIVESTITI E NON - SUGHERO
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Dal censimento è emerso che i materiali più utilizzati nel settore sono le cassette di polistirolo e le ceste di plastica; in misura minore sono stati trovati contenitori di legno, retine di plastica per molluschi, vaschette di alluminio e sacchetti in plastica per impacchettamento prodotto.
Tavoli in acciaio inox, pianali in teflon, bilance e carrelli per il ghiaccio rappresentano invece le attrezzature più diffuse.
carrello per il ghiaccio betoniera
macchina spelatrice
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cassetta in polistirolo contenitore in legno per ostriche
retina molluschi veline per impacchettamento
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Dal censimento è emersa una problematica diffusa a riguardo delle attrezzature, che rientrano anch’esse tra i MOCA: nella maggior parte dei casi è praticamente impossibile ottenere dichiarazioni di conformità per il possibile utilizzo delle stesse per il contatto con gli alimenti, in quanto trattasi di oggetti forniti in un periodo di tempo medio/lungo (da 5 a 10 anni) e in alcuni casi costruiti da ditte non più esistenti. Dove possibile è stato consigliato di recuperare le dichiarazioni dalla ditta costruttrice mentre, per le attrezzature per le quali non è stato attuabile tale recupero, si è consigliato l’eliminazione di quelle in avanzato stato di deterioramento. Inoltre considerando l’obbligo di acquisto di attrezzature idonee al contatto con alimenti e correlate da dichiarazioni di conformità, negli anni a venire con il rinnovamento delle attrezzature all’interno degli stabilimenti, suddetta problematica verrà del tutto superata.
Attività di controllo
Le attività di controllo ufficiale sui MOCA si sono rivolte sia fase di utilizzazione sia in fase di distribuzione; la fase di produzione non è stata considerata in quanto non sono presenti in territorio siti di produzione di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti.
In merito alla fase di utilizzazione, nel 2011, sono stati svolti controlli sul 25% degli stabilimenti riconosciuti, sul 25% delle mense scolastiche, sul 50% delle mense ospedaliere e sul 50% delle imprese alimentari della grande distribuzione o piattaforme distributive. Per l’anno 2012 sono in corso di realizzazione i controlli per le restanti percentuali di attività e su alcune delle imprese di confezionamento di olio e vino oggetto di vigilanza. Tali controlli sono stati stabiliti dalle Linee Guida Regionali sul controllo ufficiale dei materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti ( D.D. 1878/2011) che prevedono un piano straordinario per gli anni 2011-2012 e che definiscono livelli minimi di controllo, diversificati sulla base della tipologia delle imprese alimentari.
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Durante tali controlli è stata valutata l’idoneità dei MOCA utilizzati, la rintracciabilità degli stessi e la presenza delle dichiarazioni di conformità.
I MOCA utilizzati sono risultati nella maggior parte dei casi idonei al contatto con gli alimenti, riportando la simbologia prevista dalla norma o l’apposita dicitura “per alimenti”. Nelle rare circostanze in cui sono stati ritrovati materiali non idonei, si è provveduto alla loro rimozione.
Il controllo delle dichiarazioni di conformità ha fatto emergere un quadro variegato così riassumibile:
Assenza di dichiarazione di conformità
Dichiarazioni di conformità incomplete
Dichiarazioni di conformità complete
I primi due punti rappresentano senz’altro la maggioranza dei casi, anche se non di rado è capitato di trovare dichiarazioni complete. E importante notare come la mancata conoscenza in merito ai MOCA porti i titolari degli OSA ad accettare alle volte dichiarazioni di conformità non esaustive e quindi non conformi alla normativa. In questo caso il provvedimento adottato è stato quello delle prescrizioni; inoltre sono stati anche esaminati i manuali di autocontrollo prescrivendo l’aggiunta di procedure specifiche o comunque documentazione specifica per la gestione dei MOCA. Di fatto risulta importante la presenza di una procedura che indichi le modalità di qualificazione del fornitore e di accettazione del prodotto, le modalità applicate per la relativa tracciabilità e le modalità di utilizzo.
Un aspetto che non si è potuto valutare durante questi controlli è stato l’individuazione dei pericoli connessi al materiale/oggetto e conseguenti richieste al produttore di MOCA da parte degli OSA. Infatti, essendo una materia nuova per gli OSA, ma soprattutto considerando che nel territorio della versilia non sono presenti attività di grosse dimensioni o che comunque effettuano tipologie di lavorazioni che prevedono l’utilizzo di particolari MOCA (come può essere ad es. uno stabilimento di produzione di conserve, piuttosto che di alimenti pastorizzati confezionati) una vera e
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propria analisi dei rischi, che prevede uno scambio di informazioni fra utilizzatore e produttore, per arrivare ad utilizzare un MOCA specifico per la linea produttiva, non è ancora patrimonio culturale dei nostri OSA. Da qui nasce un approccio “soft” da parte delle autorità di controllo anche per consentire, come prevedono le linee guida regionali, una promozione della “conoscenza della normativa e degli adempimenti conseguenti, al fine di sviluppare la consapevolezza delle proprie responsabilità di ogni portatore di interesse”.
Di seguito riporto due dichiarazioni di conformità ottenute durante le attività di controllo negli OSA; si tratta di una completa (la prima) ed una incompleta (la seconda.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ COMPLETA
Spett. V****A*****& Figli Spa Via ************* ******* Genova DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALIMENTARE DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI
A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
Con la presente L*** S.r.l., sita in ************************************************** Empoli (FI)
Dichiara
che i seguenti articoli:
1004MAN Scatola da Pesce francese C/F 1005MAN Tappo per Scatola da Pesce Francese 2020 Cassetta Pesce Tirreno per Alimenti 2088 Cassa da Tonno piccola S/F
2090Coperchio cassa da Tonno piccola 2021F cassa da Pesce Spezia C/F 2021 Cassa da Pesce Spezia S/F
2091 Cassa Etruria con Incastro e Aereazione H11 S/F 2030 Cassa da Tonni S/F
2031 Coperchio cassa da Tonni
Sono conformi
Alla seguente legislazione
Regolamento 1935/2004/CE
Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
In particolare l’ articolo in oggetto rispetta i limiti di migrazione globale nei seguenti simulanti:
Acqua distillata
Acido acetico al 3% in soluzione acquosa Etanolo al 15% in soluzione acquosa Olio di oliva rettificato
Si ricorda che l’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione è subordinata all’accertamento della sua conformità alle norme vigenti nonché dell’idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.
La presente dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e verrà sostituita nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nella produzione del materiale in grado di modificare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando mutino i requisiti normativi riportati nella presente dichiarazione. Allegati: Certificato di analisi 3908/2010 p. ****** S.r.l. Responsabile Qualità F******** B******* Empoli, 11/04/2011
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ INCOMPLETA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DECLARATION OF CONFORMITY
Con la presente si dichiara che gli articoli di nostra produzione ( tavoli, lavelli, pensili ecc.) sono realizzati con materiali conformi alla vigente legislazione.
( D.P.R. DEL 23 Agosto 1982 n. 777, mirante ad attuare la direttiva CEE n° 76/893; D.L. 108 del
25 Gennaio 92; D.P.R. 327 del 26/03/80 e successive modifiche; D.L. 283 del 1962 ).
Per quanto riguarda i vari componenti utilizzati per il ciclo produttivo, sono tutti a normativa CEE.
Alleghiamo inoltre composizione, analisi chimica e proprietà meccaniche della materia prima utilizzata per la realizzazione della nostra attività, e dichiarazione di a-tossicità del PE/HWST.
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Per quanto riguarda i controlli sui distributori e grossisti di MOCA, si è proceduto inizialmente alla realizzazione di un’anagrafica territoriale non rientrando essi tra gli Operatori del Settore Alimentare e quindi non essendo soggetti a registrazione obbligatoria.
Tali attività non sono abituate a regolari controlli da parte delle U.S.L. quindi l’approccio iniziale è stato diverso. Bisognava fare capire il ruolo dell’autorità competente durante tali controlli e i loro doveri nei confronti delle autorità; c’è da sottolineare che in questo senso si è avuto un ottimo riscontro trovando piena collaborazione.
I distributori e grossisti controllati sono stati 3; durante i controlli venivano analizzati: pulizia ed adeguatezza dei locali di stoccaggio, idoneità dei materiali, presenza di dichiarazione di conformità e di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità.
Dai controlli i materiali sono risultati tutti idonei ed anche i locali di stoccaggio erano in condizioni accettabili. Le prescrizioni sono state rilasciate in merito alle dichiarazioni di conformità: in un caso un distributore non apponeva le dichiarazioni riportate in etichetta dell’imballaggio sui relativi contenuti esposti sugli scaffali per la vendita al dettaglio; in un altro caso il distributore non rilasciava le dichiarazioni agli acquirenti titolari di attività alimentari.
In un altro caso ancora è stato riscontrato un buon sistema di rintracciabilità dei MOCA ma questo non veniva riportato scritto in nessuna forma; pertanto è stata emessa la prescrizione affinchè tale sistema di rintracciabilità fosse riportato per iscritto su un documento da tenere in azienda.
Le prescrizioni sono state assolte in maniera completa e senza indugio.
Attività di informazione
Di fianco all’attività di controllo, l’AZ.U.S.L. 12 ha anche svolto e partecipato ad attività di informazione rivolta sia ai comuni cittadini sia agli OSA e alle filiere di