1) Al momento dell’acquisto di oggetti e di materiali destinati al contatto con gli alimenti, hai il diritto di ricevere esattamente, quello che chiedi al tuo fornitore. 2) La prima volta che ordini un articolo destinato al contatto con alimenti devi indicare
il tipo di impiego che intendi fare e tutto quanto può aiutare il tuo fornitore a capire se ne ha uno adatto al tuo caso.
3) Ogni partita di MOCA deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità emessa dal produttore, non è vero che la mandano solo se la richiedi
4) Ogni partita, oppure ogni collo, oppure ogni singolo oggetto deve essere identificato dal numero di lotto, ricorda che anche per i MOCA devi garantire la rintracciabilità, al pari degli alimenti.
5) La dichiarazione di conformità dovrebbe essere comprensibile (in una lingua che conosci) e datata e firmata da una persona con un ruolo di responsabilità adeguato (qualifica)
6) Ogni partita deve essere etichettata o con indicazione sul DDT, o con indicazione sul collo o con indicazione sul singolo oggetto.
7) L’etichetta deve riportare: la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o il simbolo della “forchetta e bicchiere”; se del caso speciali istruzioni d’uso; le indicazioni del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato.
8) Il tuo fornitore è chi compila il DDT. Se chi lo compila è solo un distributore non può essere lui a sottoscrivere la dichiarazione di conformità. La dichiarazione deve essere compilata dal produttore. Il distributore deve garantire di lavorare con un sistema di assicurazione della qualità previsto dalla CE (Reg. CE 2023/2004).
Unità Funzionale Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria Az. USL 12 Viareggio
Tel. 0584-6058910 LOGO
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CONCLUSIONI
I materiali e oggetti a contatto con gli alimenti sono stati negli ultimi tre anni oggetto di forte interesse da parte della Comunità Europea e di conseguenza anche da parte delle autorità di controllo dell’Italia; di fatto sono stati emanati una serie di regolamenti volti a normare i MOCA sia in maniera trasversale sia andando ad analizzare le specifiche filiere.
L’importanza di tale attenzione è dimostrata anche dai rapporti del RASFF (Rapid System for Food and Feed) sulle allerta Comunitarie, molte di esse riguardano casi di cessione o migrazione di sostanze da parte dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti.
Tuttavia tale problematica risulta ancora poco conosciuta, sia all’interno della filiera dei MOCA, sia tra i cittadini, nonostante nel nostro Paese l’argomento sia stato trattato già nel 1973 con il Decreto Ministeriale del 21/03/1973. Risulta quindi importante fare formazione a tutti i livelli a partire dal produttore per finire al cittadino; i mezzi per farla sono vari e diversi a seconda del soggetto a cui ci si rivolge: organizzare momenti di incontro e formazione, partecipare ad associazioni di categoria, fare divulgazione tramite riviste specializzate e format televisivi. Risulta molto importante anche la formazione dello stesso personale che è incaricato di fare controlli all’interno delle varie attività; esso è chiamato a partecipare agli incontri di formazione organizzati dalle ASL presenti sul territorio dalla Regione e dal Ministero. Tali incontri sono svolti al fine di formare il personale sulla conoscenza di tutte le norme presenti in merito ai MOCA, questo anche per venire incontro alle osservazioni mosse dall’ FVO all’ Italia che evidenziavano una preparazione insufficiente degli addetti ai controlli. Tuttavia sarebbe opportuno che chi effettua i controlli sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti fosse anche in grado di conoscere i processi produttivi e tecnologici e i principi inerenti le cessioni di sostanze, questo per poter valutare il corretto utilizzo del materiale ed anche per valutare se le prove di conformità effettuate siano realmente adeguate a quel tipo di
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MOCA. Questa competenza richiede delle conoscenze specifiche che non rientrano nel normale bagaglio culturale di chi effettua i controlli all’interno delle asl.
Durante i controlli svolti nel triennio 2010-2012 dall’Az. USL 12 di Viareggio sul territorio, è stato riscontrato un quadro variegato in merito al rispetto delle norme in materia di MOCA: sono state emesse prescrizioni per non conformità di varia natura e gravità ma sono state riscontrate anche situazioni conformi alle norme; inoltre, rispetto alle prime vigilanze effettuate, attualmente gli operatori OSA mostrano una maggior conoscenza della problematica e porgono una maggiore attenzione a rimuovere le non conformità, andando a testimoniare un buon lavoro divulgativo effettuato dal personale asl e dalle associazioni di categoria.
Un discorso diverso va fatto per le attrezzature utilizzate all’interno degli stabilimenti, dove molte di esse sono datate e prive di dichiarazione di conformità, ma è presumibile che nel corso degli anni con il ricambio delle attrezzature, queste verranno acquistate conformi e con dichiarazioni annesse, andando a ristabilire un quadro generale di conformità alle norme.
Un altro punto importante sarà la prossima costituzione di un’anagrafica dei produttori e distributori di MOCA, aiutati anche da un necessario provvedimento legislativo del Ministero che dovrebbe rendere obbligatoria la registrazione ai sensi del Reg. Ce 852/04, infatti queste attività, non essendo considerate al momento degli OSA, sfuggono alle attività di controllo dei servizi di sicurezza alimentare.
Un problematica emersa durante le attività di vigilanza è stata l’impossibilità in alcuni casi di effettuare sanzioni per le non conformità riscontrate, in particolar modo in materia di allerta comunitarie. In caso ad esempio di mancata attivazione delle procedure di ritiro di un MOCA, da parte di un soggetto non OSA, il Reg. CE 178/02, è indirizzato esclusivamente ai prodotti alimentari e mangimi, e pertanto non costituisce, al momento, fonte certa per applicare le sanzioni previste dal relativo decreto legislativo sanzionatorio.
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BIBLIOGRAFIA
1) Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute. “Materiali a contatto con gli alimenti:il caso del bisfenolo-a-diglicidil etere (BADGE) e del bisfenolo-f-diglicidil etere (BFDGE).” Regione Piemonte 2) Collana Unione europea. Istruzione per l’uso. Laboratorio Chimico Camera di
Commercio Torino. Ottobre 2010
3) Decreto del dirigente del p.f. veterinaria e sicurezza alimentare n.67 del 30/05/2011, regione Marche
4) Decreto legislativo del 5/02/1997, n.22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, G.U. n.38 del 15/02/1997 suppl.ordin. N.33
5) Decreto legislativo del 3/04/2006, n.152 “Norme in materia Ambientale”, G.U. n.88 del 14/04/2006 suppl.ordi. N.96
6) Decreto Ministeriale del 21/03/1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale”, G.U. suppl. ordin. N. 104 del 20/04/1973
7) Health and Consumer Directorate-General; Ares (2011) 379458
8) Linee guida alle “dichiarazioni di conformità del packaging a contatto alimenti”, Istituto Italiano Imballaggi, 2009
9) Linee guida alle “dichiarazioni di conformità delle materie prime per il packaging a contatto con alimenti”, Istituto Italiano Imballaggio, 2009
10) Linee guida “Dichiarazioni di conformità dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”, AIDI, ASSOGRAFICI, UNIONPLAST
11) Linee guida per “l’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti”
12) Linee guida per “il controllo ufficiale sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti”, regione Piemonte
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13) Linee guida per “il controllo ufficiale sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti”, regione Toscana
14) Massara F., Primerano A., Prestia S., (2009) “Contenitori per alimenti intelligenti e attivi” Obiettivi e Documenti Veterinari n.6 :18-23
15) Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, G.U. L 139/1 del 30/04/2004
16) Regolamento (CE) N. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, G.U. L 338 del 13/11/2004
17) Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, G.U. L 384 del 29/12/2006 18) Regolamento (UE) 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, G.U. L 12/1 del 15/01/2011