Verso il Codice di procedura civile eurounitario?
Il 10 febbraio scorso la Commissione giuridica del Parlamento europeo ha licenziato un atto di iniziativa, relatore l’on. Emil Radev (membro bulgaro del Gruppo del PPE), col quale si promuove l’adozione di una risoluzione parlamentare che impegni al voto di una Direttiva sui c.d. «common minimun standards of civil procedure in the EU».
Si tratterebbe di un atto-ponte, nelle intenzioni dei proponenti, verso la creazione di un vero e proprio «Union Code of Civil Procedure». Intanto, però, per via dell’auspicata interpretazione estensiva dell’art. 81 TFUE e della relativa nozione di «cross-border implications» -quella da cui rimane autorizzata l’intrapresa eurounitaria di misure normative in materia di cooperazione giudiziaria civile- si ritiene già di poter richiedere che la Commissione (la quale pure aveva annunciato un «Green paper on minimum standards for civil procedure») presenti entro il 30 giugno 2018 un’apposita proposta di atto legislativo. Il testo della Direttiva dovrebbe quindi seguire la serie delle raccomandazioni che, in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione giuridica ritiene contestualmente di indirizzare.
Naturalmente, la Direttiva in questione non potrebbe alterare la natura (ancora e sempre) essenzialmente nazionale dei diversi regimi procedurali, né incidere sui sistemi statali di reclutamento dei magistrati, e tuttavia gli standard da introdurre nemmeno potrebbero dichiararsi pregiudizialmente estranei alla regolazione di controversie puramente interne al singolo Stato. Di particolare interesse nel testo che qui si propone all’attenzione dei lettori è la centralità che assumono i sistemi di ITC nel governo del processo civile (cfr. art. 5, «Oral hearings», e per un recentissimo intervento così orientato già nel diritto interno: art. 7 d.l. n. 13/2017), infine consentendo il superamento dell’accezione fisico-spaziale del principio di immediatezza, per abilitare una nuova lettura della regola secondo la quale il processo sempre deve svolgersi «davanti a giudice».
Non si tratta, per il vero, di standard di cui in linea di principio possa denunciarsi un attuale disallineamento della legge processuale italiana (finanche ante diem ricettiva di alcune soluzioni, qual è la ricerca per impulso giudiziario del «settlement of disputes»: art. 12), e talora si tratta di parametri addirittura deludenti: si pensi, per es., che il sistema dei c.d. «court experts» (art. 11) muove dall’infelice idea di «bringing together existing national list of experts» (…nel solo Tribunale di Roma la lista conta più di 9.000 iscritti!).
Eppure, si potrebbe attuare talora l’ingresso nel diritto positivo interno di precetti che, allo stato non scritti, emergono soltanto nella «giurisprudenza della Corte [di cassazione]», a cominciare dal costante riferimento alla adeguata proporzionalità di mezzo e scopo processuali.
Come noto, si è trattato al riguardo di un cardine dell’ epocale riforma del sistema giudiziario civile realizzata da Lord Woolf nel Regno unito (cfr., da ultimo, A. Panzarola, Jeremy Bentham e la “proportionate justice”, in RDPr, 2016, 1459). In particolare, la letteratura anglosassone (cfr. Sorabji, English civil justice after the Woolf and the Jackson reforms. A critical Analysis, Cambridge, 2014, 167 ss., 214) ha isolato il concetto di «collective proportionality» per identificare il rapporto tra singolo giudizio e generalità dei giudizi civili onde stabilire il modo di evitare che nel primo non si consumi una quota eccessiva della complessiva risorsa giudiziaria, tale cioè da togliere agli altri cittadini una garanzia d’accesso al servizio in condizioni di tendenziale parità. Del resto, non si potrebbe ascrivere ad altra nozione che quella della «collective proportionality», adesso, la soluzione -per es.- data dalle Sezioni unite ai casi in cui l’attore tenga comportamenti incoerenti nel processo (cfr. 20 ottobre 2016, n. 21260, sulla quale rinvio alle mie osservazioni in Foro it., 2017, fasc. 3: La Cassazione afferma il principio di coerenza nella difesa della parte: non si può contestare il potere del giudice dal quale si è già preteso (invano) di ottenere ragione).
Invece, relativamente nuovi e possibilmente critici per il nostro sistema giudiziario sembrano altri degli standard suggeriti, in particolare quelli promossi per l’accesso alle informazioni preliminari all’ introduzione del giudizio e funzionali alla consapevolezza della relativa determinazione individuale (art. 19), per la rappresentazione fedele dei fatti in causa e i corrispondenti doveri di comportamento processuale di parti e difensori (art. 20), e -infine- per la garanzia di pubblicità dei procedimenti (per regola «open to the public») (art. 21), ciò che da ultimo rimane escluso -per es.-di fronte alla Corte suprema, dove nessuna valutazione in favore del carattere camerale del procedimento risulta indirizzata dalla legge vigente sulla base dei riferimenti che vengono proposti.
Il documento appare, in sintesi, un’occasione per una seria riconsiderazione circa gli strumenti da impiegare nella prospettiva (coltivata da Marcel Storme prima di altri) del progressivo avvicinamento dei sistemi degli Stati membri dell’UE nel diritto processuale civile (mentre la procedura penale è apparsa meglio ricettiva dell’idea qui perseguita ulteriormente di c.d. armonizzazione orizzontale: cfr. Explanatory statement, pg. 30) .
Ferruccio Auletta 2